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In sintesi
- Il congedo all’80% e’ previsto per le mensilita’ aggiuntive ex D.Lgs. 105/2022
- L’80% si applica in genere per un mese aggiuntivo per ciascun genitore
- La misura base del 30% si estende ora fino ai 14 anni del figlio
- Il comma 219 LB26 modifica l’art. 34 D.Lgs. 151/2001 sul trattamento economico
- Le mensilita’ aggiuntive all’80% e al 60% seguono il nuovo limite di eta’
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 219 della L. 199/2025 estende fino al quattordicesimo anno del figlio l’indennita’ INPS del 30% (e delle mensilita’ aggiuntive all’80% o al 60% introdotte dal D.Lgs. 105/2022) modificando l’art. 34 del D.Lgs. 151/2001.
Approfondimento normativo completo: Comma 219 LB26: congedi parentali estesi fino al quattordicesimo.
Congedo parentale all'80%: quanti mesi spettano e come funziona nel 2026
La domanda sul congedo parentale all’80% nasce dalla stratificazione normativa degli ultimi anni. Il D.Lgs. 105/2022, in attuazione della direttiva europea sulla conciliazione vita-lavoro, ha introdotto mensilita’ aggiuntive di congedo parentale indennizzate in misura piu’ elevata: prima all’80%, poi alcune revisioni hanno portato percentuali diverse a seconda del periodo di fruizione. Il comma 219 della LB26 ha esteso coerentemente anche queste mensilita’ aggiuntive al nuovo limite dei quattordici anni del figlio, modificando l’art. 34 del D.Lgs. 151/2001.
In termini pratici, chi ha diritto alle mensilita’ aggiuntive all’80% deve verificare due condizioni: di non aver gia’ esaurito il numero massimo di mensilita’ aggiuntive previste dalla disciplina vigente al momento della fruizione e che il figlio non abbia ancora compiuto i quattordici anni. Le regole specifiche sulle mensilita’ aggiuntive e sulle percentuali esatte possono essere state oggetto di aggiornamenti successivi al D.Lgs. 105/2022; e’ opportuno verificare le circolari INPS aggiornate per i periodi di fruizione nel 2026.
Dal punto di vista del calcolo, l’indennita’ all’80% si applica sulla retribuzione media giornaliera percepita nei trenta giorni precedenti l’inizio del congedo, salvo diverse disposizioni contrattuali. Alcuni contratti collettivi prevedono una integrazione datoriale che porta il trattamento complessivo a livelli superiori all’80%; verificare il CCNL applicabile al proprio rapporto di lavoro e’ quindi fondamentale per un calcolo corretto.
Checklist per il congedo all'80%
- Verificare se si ha ancora diritto alle mensilita’ aggiuntive previste dal D.Lgs. 105/2022;
- Controllare che il figlio non abbia ancora compiuto i 14 anni (nuovo limite LB26);
- Verificare le circolari INPS aggiornate sulle percentuali per le mensilita’ aggiuntive 2026;
- Controllare se il CCNL applicabile prevede una integrazione datoriale al trattamento INPS;
- Presentare domanda all’INPS con il modulo specifico, indicando il tipo di congedo richiesto.
Caso 1: lavoratrice dipendente con figlio di 13 anni, mensilita' aggiuntiva mai fruita
Scenario. Caia, dipendente a tempo indeterminato, ha un figlio di 13 anni e non ha mai fruito della mensilita’ aggiuntiva introdotta dal D.Lgs. 105/2022. Nel 2025 riteneva di non poterlo fare per il limite dei 12 anni; nel 2026 vuole capire se puo’ ancora farlo.
Come si legge in pratica. Con il nuovo limite a 14 anni fissato dal comma 219 LB26, Caia puo’ fruire della mensilita’ aggiuntiva prevista dal D.Lgs. 105/2022 fino al compimento dei 14 anni del figlio. L’importo e’ in linea di principio pari all’80% della retribuzione per il periodo aggiuntivo, salvo aggiornamenti delle circolari INPS. E’ necessario presentare domanda all’INPS prima dell’inizio del periodo e verificare le istruzioni operative aggiornate.
Riepilogo Caso 1
- Figlio: 13 anni – rientra nel nuovo limite di 14 anni
- Mensilita’ aggiuntiva ex D.Lgs. 105/2022: non ancora fruita
- Indennita’: in linea di principio 80% della retribuzione per il periodo aggiuntivo
- Verifica: circolari INPS 2026 per percentuali e modalita’ aggiornate
- Domanda: da presentare all’INPS prima dell’inizio del congedo
Caso 2: padre dipendente con figlio di 11 anni, vuole pianificare la fruizione
Scenario. Tizio ha un figlio di 11 anni. Ha gia’ fruito di 3 mesi di congedo parentale ordinario al 30%. Non ha mai fruito delle mensilita’ aggiuntive. Vuole sapere quanti mesi ancora puo’ prendere e a quale percentuale, anche nei prossimi anni.
Come si legge in pratica. Tizio ha ancora 3 mesi di congedo ordinario al 30% disponibili (su 6 totali per genitore) da fruire entro i 14 anni del figlio, grazie alla modifica del comma 219 LB26. Puo’ inoltre fruire della mensilita’ aggiuntiva prevista dal D.Lgs. 105/2022 per il periodo aggiuntivo, salvo verifica delle circolari INPS vigenti al momento della fruizione. Si raccomanda di pianificare la fruizione con un patronato per ottimizzare i periodi e le percentuali.
Riepilogo Caso 2
- Figlio: 11 anni – finestra fino ai 14 anni (3 anni ancora disponibili)
- Mesi ordinari residui: 3 (al 30% INPS)
- Mensilita’ aggiuntiva ex D.Lgs. 105/2022: da verificare con INPS
- Integrazione CCNL: verificare se il contratto prevede quota datoriale
- Azione: pianificare con patronato per ottimizzare fruizione e percentuali
Caso 3: entrambi i genitori fruiscono del congedo nell'anno del quarto anno di primaria
Scenario. Sempronio e Caia hanno un figlio di 9 anni. Entrambi sono dipendenti a tempo indeterminato. Vogliono capire se nel 2026 possono entrambi fruire di un periodo di congedo parentale e a quale percentuale, per accompagnare il figlio in un momento educativo impegnativo.
Come si legge in pratica. Con il figlio di 9 anni, entrambi i genitori rientrano abbondantemente nel nuovo limite dei 14 anni. Ciascuno puo’ fruire del congedo ordinario al 30% per i mesi residui (fino a 6 per genitore, deducendo quelli gia’ fruiti), e delle mensilita’ aggiuntive previste dal D.Lgs. 105/2022. Il tetto complessivo familiare di 10 o 11 mesi va verificato considerando quanto gia’ fruito da ciascuno. Non e’ possibile sovrapporre i periodi dei due genitori per superare il tetto complessivo.
Riepilogo Caso 3
- Figlio: 9 anni – ampiamente dentro il nuovo limite di 14 anni
- Entrambi i genitori: ciascuno ha diritto fino a 6 mesi (deducendo fruito)
- Tetto complessivo familiare: 10 o 11 mesi totali tra i due genitori
- Indennita’: 30% ordinario, piu’ mensilita’ aggiuntive da verificare con INPS
- Azione: coordinare i periodi per non superare il tetto familiare complessivo
Quando conviene una verifica
Un esperto verifica la tua situazione e presenta la domanda INPS Consulta un patronato per calcolare i mesi di congedo spettanti.
Norme e fonti collegate
- Comma 219 LB26: congedi parentali estesi fino al quattordicesimo (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
Cos'e' il congedo parentale indennizzato all'80% e quante mensilita' spettano nel 2026?
Il congedo parentale all’80% e’ una mensilita’ aggiuntiva introdotta dal D.Lgs. 105/2022 in attuazione della direttiva UE sulla conciliazione vita-lavoro. Il comma 219 LB26 ha esteso anche questa mensilita’ fino ai quattordici anni del figlio, modificando l’art. 34 del D.Lgs. 151/2001. Il numero esatto di mensilita’ aggiuntive e le percentuali precise vanno verificati con le circolari INPS aggiornate per il 2026.
Qual e' la differenza tra il 30% e l'80% nel congedo parentale?
Il 30% e’ l’indennita’ ordinaria INPS per il congedo parentale tradizionale (art. 34 D.Lgs. 151/2001). L’80% si applica alle mensilita’ aggiuntive introdotte dal D.Lgs. 105/2022; alcune revisioni successive hanno introdotto anche una percentuale al 60%. Le regole specifiche su quali periodi siano indennizzati a quale aliquota vanno verificate con le istruzioni INPS vigenti al momento della fruizione.
Il congedo all'80% si calcola su tutta la retribuzione o su una base ridotta?
In linea generale, l’indennita’ INPS si calcola sulla retribuzione media giornaliera percepita nei trenta giorni precedenti l’inizio del congedo, salvo disposizioni specifiche del CCNL applicabile. Alcuni contratti collettivi prevedono una integrazione datoriale che porta il trattamento complessivo a livelli superiori; e’ opportuno verificare il proprio CCNL.
Posso fruire del congedo all'80% anche se il figlio ha gia' compiuto 12 anni?
Si’, grazie alla modifica del comma 219 LB26, l’indennita’ INPS (comprese le mensilita’ aggiuntive introdotte dal D.Lgs. 105/2022) si estende fino ai 14 anni del figlio. Chi non aveva ancora fruito delle mensilita’ aggiuntive puo’ quindi farlo entro il nuovo limite.
Il congedo parentale all'80% deve essere fruito in modo continuativo o si puo' frazionare?
In linea generale il congedo parentale e’ frazionabile in giorni o in ore, a seconda di quanto previsto dal contratto collettivo applicabile. Le modalita’ specifiche di fruizione frazionata e i minimi di frazionamento vanno verificati con il CCNL e con le istruzioni INPS, in quanto le regole possono variare per settore.
Domande frequenti
Cos'e' il congedo parentale indennizzato all'80% e quante mensilita' spettano nel 2026?
Il congedo parentale all'80% e' una mensilita' aggiuntiva introdotta dal D.Lgs. 105/2022 in attuazione della direttiva UE sulla conciliazione vita-lavoro. Il comma 219 LB26 ha esteso anche questa mensilita' fino ai quattordici anni del figlio, modificando l'art. 34 del D.Lgs. 151/2001. Il numero esatto di mensilita' aggiuntive e le percentuali precise vanno verificati con le circolari INPS aggiornate per il 2026.
Qual e' la differenza tra il 30% e l'80% nel congedo parentale?
Il 30% e' l'indennita' ordinaria INPS per il congedo parentale tradizionale (art. 34 D.Lgs. 151/2001). L'80% si applica alle mensilita' aggiuntive introdotte dal D.Lgs. 105/2022; alcune revisioni successive hanno introdotto anche una percentuale al 60%. Le regole specifiche su quali periodi siano indennizzati a quale aliquota vanno verificate con le istruzioni INPS vigenti al momento della fruizione.
Il congedo all'80% si calcola su tutta la retribuzione o su una base ridotta?
In linea generale, l'indennita' INPS si calcola sulla retribuzione media giornaliera percepita nei trenta giorni precedenti l'inizio del congedo, salvo disposizioni specifiche del CCNL applicabile. Alcuni contratti collettivi prevedono una integrazione datoriale che porta il trattamento complessivo a livelli superiori; e' opportuno verificare il proprio CCNL.
Posso fruire del congedo all'80% anche se il figlio ha gia' compiuto 12 anni?
Si', grazie alla modifica del comma 219 LB26, l'indennita' INPS (comprese le mensilita' aggiuntive introdotte dal D.Lgs. 105/2022) si estende fino ai 14 anni del figlio. Chi non aveva ancora fruito delle mensilita' aggiuntive puo' quindi farlo entro il nuovo limite.
Il congedo parentale all'80% deve essere fruito in modo continuativo o si puo' frazionare?
In linea generale il congedo parentale e' frazionabile in giorni o in ore, a seconda di quanto previsto dal contratto collettivo applicabile. Le modalita' specifiche di fruizione frazionata e i minimi di frazionamento vanno verificati con il CCNL e con le istruzioni INPS, in quanto le regole possono variare per settore.
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