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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

Il comma 219 della L. 199/2025 modifica il D.Lgs. 151/2001 estendendo da dodici a quattordici anni l’eta’ del figlio entro cui i genitori possono fruire del congedo parentale, con indennita’ INPS al 30% della retribuzione fino al nuovo limite.

Approfondimento normativo completo: Comma 219 LB26: congedi parentali estesi fino al quattordicesimo.

Congedo parentale fino ai 14 anni: la modifica del comma 219 LB26 spiegata

Il comma 219 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha modificato il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, estendendo da dodici a quattordici anni l’eta’ del figlio entro cui e’ possibile fruire del congedo parentale. La modifica, tecnicamente sobria, ha un impatto concreto sulle famiglie con figli nella fascia 12-14 anni, corrispondente al passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, una fase in cui le esigenze di cura e accompagnamento educativo sono spesso particolarmente intense.

L’intervento tocca quattro articoli del D.Lgs. 151/2001: l’art. 32 sul congedo ordinario, l’art. 33 sul prolungamento per disabilita’ grave, l’art. 34 sul trattamento economico e l’art. 36 sulla disciplina per adozione e affidamento. La struttura del congedo rimane invariata: ciascun genitore ha diritto a sei mesi di congedo, con un tetto complessivo familiare di dieci o undici mesi a seconda dei casi, con indennita’ INPS al 30% della retribuzione (e nelle mensilita’ aggiuntive previste dal D.Lgs. 105/2022 all’80% o al 60%).

Dal punto di vista pratico, la modifica significa che un genitore che in passato non aveva piu’ potuto fruire del congedo per un figlio che aveva compiuto 12 anni, nel 2026 puo’ riprendere a farne domanda fino al compimento del quattordicesimo anno. Il congedo va richiesto all’INPS con il modulo specifico e autorizzato dal datore di lavoro; e’ frazionabile in giorni o ore a seconda del contratto collettivo applicabile.

Checklist per fruire del congedo parentale fino ai 14 anni

  • Verificare l’eta’ del figlio: il congedo e’ fruibile fino al compimento dei 14 anni;
  • Calcolare i mesi gia’ fruiti in precedenza per non superare il tetto individuale (6 mesi);
  • Presentare domanda all’INPS online (o tramite patronato) con anticipo adeguato;
  • Comunicare al datore di lavoro la fruizione con il preavviso contrattuale previsto;
  • Verificare se il CCNL applicabile prevede una integrazione al 30% INPS.

Caso 1: madre con figlio di 13 anni che non aveva esaurito i mesi di congedo

Scenario. Caia, dipendente a tempo indeterminato nel settore privato, ha un figlio di 13 anni. In passato ha fruito di tre mesi di congedo parentale quando il figlio era piccolo. Con il vecchio limite a 12 anni, non poteva piu’ fruirne; nel 2026 vuole sapere se puo’ prendere altri mesi.

Come si legge in pratica. Con la modifica del comma 219 LB26, Caia puo’ fruire dei tre mesi di congedo parentale rimanenti (su sei totali per genitore) fino al compimento dei 14 anni del figlio. L’indennita’ INPS e’ pari al 30% della retribuzione per i periodi rientranti nel limite. E’ necessario presentare domanda all’INPS prima dell’inizio del periodo di congedo e comunicare al datore di lavoro con il preavviso previsto dal CCNL.

Riepilogo Caso 1

  • Figlio: 13 anni – rientra nel nuovo limite di 14 anni ex comma 219 LB26
  • Mesi residui: 3 (su 6 totali per genitore)
  • Indennita’ INPS: 30% della retribuzione per i periodi fruiti
  • Domanda: da presentare all’INPS prima dell’inizio del congedo
  • Preavviso datore di lavoro: verificare il CCNL applicabile

Caso 2: padre con figlio di 12 anni e 8 mesi, congedo mai fruito

Scenario. Tizio, dipendente pubblico, non ha mai fruito del congedo parentale. Il figlio ha 12 anni e 8 mesi. Nel 2025, con il vecchio limite, avrebbe avuto solo 4 mesi di finestra utile; nel 2026 con il nuovo limite a 14 anni ha piu’ tempo a disposizione.

Come si legge in pratica. Tizio puo’ ora fruire dei sei mesi di congedo parentale a cui ha diritto entro il quattordicesimo anno del figlio, guadagnando circa 16 mesi di finestra temporale aggiuntiva rispetto al vecchio limite. L’indennita’ INPS del 30% si applica coerentemente fino al nuovo limite. Per i dipendenti pubblici, le modalita’ di fruizione seguono le disposizioni specifiche del comparto; si raccomanda di verificare con il patronato o il proprio ufficio HR.

Riepilogo Caso 2

  • Figlio: 12 anni e 8 mesi – finestra ampliata al 14 anno
  • Mesi disponibili: 6 (congedo mai fruito)
  • Dipendente pubblico: modalita’ di fruizione da verificare con ufficio HR
  • Indennita’ INPS: 30% della retribuzione per i periodi fruiti
  • Vantaggio rispetto al 2025: circa 16 mesi di finestra temporale in piu’

Caso 3: famiglia con figlio adottato di 13 anni

Scenario. Sempronio e Caia hanno adottato un bambino di 13 anni. La lettera d) del comma 219 LB26 modifica anche l’art. 36 del D.Lgs. 151/2001 sulla disciplina per adozione e affidamento. Vogliono sapere se possono fruire del congedo parentale.

Come si legge in pratica. Grazie alla modifica dell’art. 36 del D.Lgs. 151/2001 operata dalla lettera d) del comma 219, anche i genitori adottivi possono fruire del congedo parentale fino ai 14 anni del figlio. Le regole specifiche per l’adozione nazionale e internazionale possono presentare decorrenze differenti; si raccomanda di verificare le istruzioni INPS aggiornate per il computo del limite in caso di adozione.

Riepilogo Caso 3

  • Figlio adottato: 13 anni – incluso nel nuovo limite grazie all’art. 36 modificato
  • Norma: lettera d) comma 219 LB26 modifica art. 36 D.Lgs. 151/2001
  • Congedo: fruibile fino ai 14 anni, modalita’ da verificare con INPS
  • Decorrenza per adottivi: da verificare su istruzioni INPS aggiornate
  • Azione: contattare patronato per domanda specifica per adozione

Quando conviene una verifica

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Norme e fonti collegate

Domande frequenti

Cos'e' il congedo parentale e cosa cambia con il comma 219 LB26 per i figli fino a 14 anni?

Il congedo parentale e’ un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, retribuita dall’INPS al 30%, prevista dal D.Lgs. 151/2001. Il comma 219 della Legge di Bilancio 2026 ha esteso da dodici a quattordici anni l’eta’ del figlio entro cui e’ possibile fruirne, ampliando la finestra temporale per i genitori e allineando la misura alle esigenze del passaggio scolastico dalla primaria alla secondaria.

Quanti mesi di congedo parentale spettano a ciascun genitore fino ai 14 anni?

Ciascun genitore ha diritto a un massimo di sei mesi di congedo parentale, con un tetto complessivo familiare di dieci o undici mesi a seconda che entrambi i genitori ne fruiscano. Il numero di mesi non e’ aumentato dalla riforma; e’ ampliata solo la finestra temporale entro cui fruirne, ora estesa fino ai 14 anni del figlio.

L'indennita' INPS al 30% si applica anche per i periodi di congedo tra i 12 e i 14 anni?

Si’, la lettera c) del comma 219 LB26 modifica l’art. 34 del D.Lgs. 151/2001 estendendo coerentemente il trattamento economico INPS al 30% (e nelle mensilita’ aggiuntive previste al 60% o all’80% ex D.Lgs. 105/2022) fino al nuovo limite dei quattordici anni.

Il prolungamento del congedo per figlio con disabilita' grave segue lo stesso limite?

Si’, la lettera b) del comma 219 modifica l’art. 33 del D.Lgs. 151/2001: il prolungamento del congedo per il figlio con disabilita’ grave, fino a tre anni complessivi, e’ ora fruibile entro il quattordicesimo anno di vita anziche’ il dodicesimo, in linea con la modifica generale.

Il congedo parentale fino ai 14 anni vale anche per i figli adottivi o in affidamento?

Si’, la lettera d) del comma 219 LB26 modifica l’art. 36 del D.Lgs. 151/2001 allineando la disciplina dell’adozione e dell’affidamento al nuovo limite dei quattordici anni. Le regole specifiche di decorrenza per l’adozione internazionale vanno verificate con le istruzioni INPS aggiornate.

Domande frequenti

Cos'e' il congedo parentale e cosa cambia con il comma 219 LB26 per i figli fino a 14 anni?

Il congedo parentale e' un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, retribuita dall'INPS al 30%, prevista dal D.Lgs. 151/2001. Il comma 219 della Legge di Bilancio 2026 ha esteso da dodici a quattordici anni l'eta' del figlio entro cui e' possibile fruirne, ampliando la finestra temporale per i genitori e allineando la misura alle esigenze del passaggio scolastico dalla primaria alla secondaria.

Quanti mesi di congedo parentale spettano a ciascun genitore fino ai 14 anni?

Ciascun genitore ha diritto a un massimo di sei mesi di congedo parentale, con un tetto complessivo familiare di dieci o undici mesi a seconda che entrambi i genitori ne fruiscano. Il numero di mesi non e' aumentato dalla riforma; e' ampliata solo la finestra temporale entro cui fruirne, ora estesa fino ai 14 anni del figlio.

L'indennita' INPS al 30% si applica anche per i periodi di congedo tra i 12 e i 14 anni?

Si', la lettera c) del comma 219 LB26 modifica l'art. 34 del D.Lgs. 151/2001 estendendo coerentemente il trattamento economico INPS al 30% (e nelle mensilita' aggiuntive previste al 60% o all'80% ex D.Lgs. 105/2022) fino al nuovo limite dei quattordici anni.

Il prolungamento del congedo per figlio con disabilita' grave segue lo stesso limite?

Si', la lettera b) del comma 219 modifica l'art. 33 del D.Lgs. 151/2001: il prolungamento del congedo per il figlio con disabilita' grave, fino a tre anni complessivi, e' ora fruibile entro il quattordicesimo anno di vita anziche' il dodicesimo, in linea con la modifica generale.

Il congedo parentale fino ai 14 anni vale anche per i figli adottivi o in affidamento?

Si', la lettera d) del comma 219 LB26 modifica l'art. 36 del D.Lgs. 151/2001 allineando la disciplina dell'adozione e dell'affidamento al nuovo limite dei quattordici anni. Le regole specifiche di decorrenza per l'adozione internazionale vanno verificate con le istruzioni INPS aggiornate.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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