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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

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In sintesi

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

Il comma 219 della Legge di Bilancio 2026 modifica il D.Lgs. 151/2001 estendendo da dodici a quattordici anni l’eta’ del figlio entro cui i genitori possono fruire del congedo parentale, con indennita’ INPS del 30% secondo le regole del medesimo decreto.

Approfondimento normativo completo: Comma 219 LB26: congedi parentali estesi fino al quattordicesimo.

Il congedo parentale del padre si estende fino ai 14 anni del figlio

La Legge di Bilancio 2026, con il comma 219, interviene sul D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — testo unico a tutela della maternita’ e della paternita’ — con quattro modifiche puntuali. Il risultato e’ l’estensione del limite di eta’ del figlio entro cui e’ possibile fruire del congedo parentale: da dodici a quattordici anni. La logica e’ accompagnare la genitorialita’ fino al passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, fase in cui le esigenze di cura e supporto educativo rimangono elevate.

Per il padre lavoratore dipendente, la modifica e’ concretamente rilevante: la lettera a) del comma 219 modifica l’art. 32, comma 1, del D.Lgs. 151/2001, sostituendo «dodici» con «quattordici» nel limite di eta’ del figlio per il congedo ordinario. Il diritto individuale del padre (sei mesi) e il monte ore complessivo familiare (dieci o undici mesi a seconda dei casi) rimangono invariati: cambia solo la finestra temporale entro cui il congedo puo’ essere fruito.

Sul piano economico, la lettera c) allinea l’art. 34 del D.Lgs. 151/2001: l’indennita’ INPS del 30% (e, ove spettante, dell’80% o del 60% per le tre mensilita’ aggiuntive introdotte dal D.Lgs. 105/2022) si estende coerentemente fino al nuovo limite dei quattordici anni. Nessuna nuova mensilita’ indennizzata viene introdotta: si tratta unicamente di spostare in avanti la finestra temporale dei diritti gia’ esistenti.

Checklist per il padre che vuole il congedo

  • Verificare l’eta’ del figlio: deve avere meno di 14 anni alla data di inizio del congedo
  • Accertare i giorni residui di congedo parentale non ancora fruiti (diritto individuale: 6 mesi)
  • Comunicare al datore di lavoro con il preavviso previsto dal CCNL applicato
  • Presentare la domanda INPS tramite portale, patronato o contact center
  • Verificare se il CCNL riconosce un’integrazione contrattuale al 30% INPS

Caso 1: padre con figlio di 13 anni, congedo fruito per la prima volta

Scenario. Tizio, impiegato bancario a tempo indeterminato, ha un figlio di 13 anni e 4 mesi. Non ha mai fruito del congedo parentale. La retribuzione lorda mensile e’ 2.400 euro. Vuole prendere un mese di congedo per assistere il figlio in un momento di difficolta’ scolastica.

Come si legge in pratica. Con la modifica del comma 219, il figlio di Tizio — 13 anni e 4 mesi — rientra nel nuovo limite dei quattordici anni. Prima della LB 2026, Tizio non avrebbe piu’ potuto fruire del congedo (limite dodici anni superato). Ora il diritto e’ pieno: un mese di congedo e’ indennizzato al 30% della retribuzione. Su una retribuzione media mensile di 2.400 euro, l’indennita’ INPS sara’ pari a circa 720 euro lordi per il mese di congedo. Il CCNL del credito potrebbe prevedere un’integrazione a carico del datore.

Elementi chiave del caso

  • Figlio 13 anni e 4 mesi: rientra nel nuovo limite dei 14 anni
  • Congedo non ancora fruito: diritto individuale intatto (6 mesi totali)
  • Indennita’ INPS: 30% di 2.400 euro = circa 720 euro lordi mensili
  • Domanda: da presentare a INPS prima dell’inizio del congedo
  • Eventuale integrazione contrattuale: verificare il CCNL applicato

Caso 2: padre con figlio disabile, prolungamento del congedo

Scenario. Sempronio, operaio metalmeccanico, ha un figlio di 13 anni con disabilita’ grave ai sensi della L. 104/1992. Ha gia’ fruito di due anni di prolungamento del congedo (art. 33 D.Lgs. 151/2001). Vorrebbe fruire del terzo anno di prolungamento.

Come si legge in pratica. La lettera b) del comma 219 modifica l’art. 33 del D.Lgs. 151/2001: il prolungamento del congedo per il figlio con disabilita’ grave — fino a tre anni complessivi — e’ ora fruibile entro il quattordicesimo anno di vita. Sempronio, con un figlio di 13 anni, puo’ dunque fruire del terzo anno di prolungamento che prima sarebbe stato precluso al compimento del dodicesimo anno. L’indennita’ e’ quella ordinaria del 30% prevista dall’art. 34 del D.Lgs. 151/2001, salvo condizioni piu’ favorevoli da CCNL.

Elementi chiave del caso

  • Figlio con disabilita’ grave: art. 33 D.Lgs. 151/2001 applicabile
  • Limite esteso: prolungamento ora fruibile fino al 14° anno
  • Terzo anno di prolungamento: ammissibile con il figlio a 13 anni
  • Indennita’: 30% ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 151/2001
  • Preavviso al datore: seguire le indicazioni del CCNL Metalmeccanici

Caso 3: padre adottivo con figlio entrato in famiglia a 11 anni

Scenario. Caio e il coniuge hanno adottato un figlio di 11 anni due anni fa (ingresso in famiglia a 9 anni, ora ha 11 anni). Caio vuole fruire di tre mesi di congedo parentale. Retribuzione lorda mensile: 1.800 euro.

Come si legge in pratica. La lettera d) del comma 219 modifica l’art. 36 del D.Lgs. 151/2001, allineando la disciplina dell’adozione e dell’affidamento al nuovo limite. Per i figli adottivi il limite dei quattordici anni si applica dall’ingresso in famiglia, non dalla nascita, secondo le regole specifiche dell’art. 36. Il figlio di Caio ha 11 anni: il diritto al congedo e’ pieno. L’indennita’ INPS sara’ pari al 30% di 1.800 euro, cioe’ circa 540 euro lordi mensili per ciascun mese di congedo fruito, per un totale stimato di 1.620 euro lordi per i tre mesi richiesti.

Elementi chiave del caso

  • Figlio adottivo 11 anni: rientra nel limite dei 14 anni
  • Art. 36 D.Lgs. 151/2001: disciplina adozioni allineata al nuovo limite
  • Tre mesi di congedo: ammissibili, nel rispetto del monte ore individuale
  • Indennita’ stimata: 30% di 1.800 euro = 540 euro lordi/mese (tot. 1.620 euro)
  • Documentazione: decreto di adozione per attestare la data di ingresso in famiglia

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Norme e fonti collegate

Domande frequenti

Cosa cambia per il congedo parentale del padre con la Legge di Bilancio 2026?

Il comma 219 estende da dodici a quattordici anni l’eta’ del figlio entro cui e’ possibile fruire del congedo parentale. La modifica riguarda il congedo ordinario (art. 32 D.Lgs. 151/2001), il prolungamento per disabilita’ grave (art. 33), il trattamento economico (art. 34) e la disciplina per adozioni e affidamenti (art. 36). La durata complessiva del congedo e l’indennita’ al 30% rimangono invariate.

Quanto viene pagato il congedo parentale del padre nel 2026?

L’indennita’ INPS e’ pari al 30% della retribuzione media giornaliera per i periodi di congedo fruiti entro i quattordici anni del figlio, secondo l’art. 34 del D.Lgs. 151/2001 come modificato dal comma 219. Nei casi previsti dal D.Lgs. 105/2022, le prime tre mensilita’ aggiuntive possono essere indennizzate all’80% o al 60%. Il CCNL puo’ prevedere integrazioni a carico del datore.

Il padre puo' fruire del congedo se il figlio ha gia' compiuto 12 anni?

Si’, con la Legge di Bilancio 2026. La modifica del comma 219 estende il limite a quattordici anni. I padri con figli tra i 12 e i 14 anni, che prima non potevano piu’ fruire del congedo, possono ora presentare domanda INPS nei limiti del monte ore individuale non ancora consumato.

Il nuovo limite dei 14 anni vale anche per i figli adottivi?

Si’. La lettera d) del comma 219 modifica l’art. 36 del D.Lgs. 151/2001, allineando la disciplina dell’adozione e dell’affidamento al nuovo limite. Per i figli adottivi, il limite decorre dall’ingresso in famiglia, con le specificita’ gia’ previste dall’art. 36.

La durata massima del congedo parentale cambia con la LB 2026?

No. La durata massima individuale (sei mesi per ciascun genitore) e il monte ore familiare complessivo (dieci o undici mesi a seconda dei casi) rimangono invariati. Il comma 219 sposta unicamente in avanti la finestra temporale entro cui il congedo puo’ essere fruito, senza aggiungere nuovi giorni indennizzati.

Domande frequenti

Cosa cambia per il congedo parentale del padre con la Legge di Bilancio 2026?

Il comma 219 estende da dodici a quattordici anni l'eta' del figlio entro cui e' possibile fruire del congedo parentale. La modifica riguarda il congedo ordinario (art. 32 D.Lgs. 151/2001), il prolungamento per disabilita' grave (art. 33), il trattamento economico (art. 34) e la disciplina per adozioni e affidamenti (art. 36). La durata complessiva del congedo e l'indennita' al 30% rimangono invariate.

Quanto viene pagato il congedo parentale del padre nel 2026?

L'indennita' INPS e' pari al 30% della retribuzione media giornaliera per i periodi di congedo fruiti entro i quattordici anni del figlio, secondo l'art. 34 del D.Lgs. 151/2001 come modificato dal comma 219. Nei casi previsti dal D.Lgs. 105/2022, le prime tre mensilita' aggiuntive possono essere indennizzate all'80% o al 60%. Il CCNL puo' prevedere integrazioni a carico del datore.

Il padre puo' fruire del congedo se il figlio ha gia' compiuto 12 anni?

Si', con la Legge di Bilancio 2026. La modifica del comma 219 estende il limite a quattordici anni. I padri con figli tra i 12 e i 14 anni, che prima non potevano piu' fruire del congedo, possono ora presentare domanda INPS nei limiti del monte ore individuale non ancora consumato.

Il nuovo limite dei 14 anni vale anche per i figli adottivi?

Si'. La lettera d) del comma 219 modifica l'art. 36 del D.Lgs. 151/2001, allineando la disciplina dell'adozione e dell'affidamento al nuovo limite. Per i figli adottivi, il limite decorre dall'ingresso in famiglia, con le specificita' gia' previste dall'art. 36.

La durata massima del congedo parentale cambia con la LB 2026?

No. La durata massima individuale (sei mesi per ciascun genitore) e il monte ore familiare complessivo (dieci o undici mesi a seconda dei casi) rimangono invariati. Il comma 219 sposta unicamente in avanti la finestra temporale entro cui il congedo puo' essere fruito, senza aggiungere nuovi giorni indennizzati.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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