Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Operai Agricoli: FISA, Agrifondo, EBAS/EBAT

    CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti

    In sintesi

    Il welfare del CCNL Operai Agricoli include FISA (Fondo Integrativo Sanità Agricolo, sanità integrativa con rimborsi visite/esami), Agrifondo (fondo pensione complementare), enti bilaterali provinciali (EBAS, EBAT) per indennità maltempo e formazione, sussidi straordinari. Diffusi anche fringe benefits in natura (foresterie, prodotti agricoli, alloggio salariati fissi).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA – Agricoltori Italiani · FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, per il quadriennio 2026-2029 (il precedente era il CCNL del 23 maggio 2022, integrato dall’accordo del 27 ottobre 2023)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029. Aumento contrattuale del 5,1% per il biennio economico 2026-2027, in due tranche: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati né una tantum. Per il biennio successivo la competenza economica resta ai contratti provinciali di lavoro
    Platea
    ~700.000 (operai agricoli OTI a tempo indeterminato + OTD a tempo determinato/stagionali)

    Tabella riepilogativa

    Welfare CCNL Operai Agricoli
    Strumento Contributo Beneficio
    FISA (sanità integrativa) €6 az + €3 lav/mese Rimborsi spese sanitarie
    Agrifondo (fondo pensione) 0,80% + 0,80% Pensione complementare
    EBAS/EBAT (enti bilaterali prov.) Variabile per provincia Maltempo, formazione, sussidi
    Indennità maltempo OTI 50% CCNL + integraz. fondo Sospensione attività maltempo
    Foresteria OTD (stagionali) Azienda Alloggio gratuito stagione (fino €4.500 esente)
    Prodotti azienda salariato fisso In natura (valore convenzionale) Fringe benefit fiscale
    Buoni pasto €5,29-€8/gg Esenti IRPEF
    Disoccupazione agricola OTD INPS ~70% retribuzione per 90-180 gg

    FISA: sanità integrativa agricoltura

    Il FISA (Fondo Integrativo Sanitario Agricolo) è il fondo sanità integrativa di settore. Iscrizione automatica per OTI; per OTD con contratto continuativo ≥6 mesi.

    Contributi:

    • €6/mese azienda
    • €3/mese lavoratore

    Prestazioni coperte (rimborsi):

    • Visite specialistiche fino a €800/anno
    • Esami diagnostici (RMN, TAC) fino €600
    • Ricoveri ospedalieri fino €10.000
    • Cure odontoiatriche fino €350/anno
    • Maternità extra (rimborso ecografie aggiuntive)

    Estensione facoltativa al nucleo familiare con quota integrativa €2-4/mese per familiare.

    Agrifondo: fondo pensione di settore

    Agrifondo è il fondo pensione complementare contrattuale del settore agricolo (operai + impiegati + dirigenti).

    Contribuzione standard:

    • 0,80% azienda (sulla retribuzione utile TFR)
    • 0,80% lavoratore (volontario, ma attiva contributo azienda)
    • + TFR maturando (totale o quota)

    Vantaggi fiscali:

    • Contributi deducibili fino €5.164,57/anno
    • Anticipazioni per casa, salute, formazione
    • Tassazione finale 15% calante fino 9% per anzianità ≥35 anni

    Enti bilaterali provinciali (EBAS, EBAT)

    Gli Enti Bilaterali Provinciali (gestiti da datori e sindacati) sono diffusi in tutte le province agricole:

    • EBAT (Toscana, Marche, Umbria)
    • EBAS (Sardegna, Calabria, Basilicata)
    • EBALA (Lazio)
    • EBALL (Lombardia)
    • Altri provinciali

    Servizi tipici:

    • Integrazione indennità maltempo OTI (dal 50% CCNL al 70-75%)
    • Sussidi straordinari (spese sanitarie non rimborsate, calamità)
    • Formazione professionale gratuita
    • Servizi per OTD (informazioni disoccupazione agricola, assistenza fiscale)
    • Borse di studio figli operai

    Disoccupazione agricola INPS (OTD)

    L’indennità di disoccupazione agricola è uno strumento di welfare INPS per OTD:

    • Requisito: almeno 51 giornate agricole nell’anno precedente (o 102 nel biennio)
    • Durata: fino a 365 giorni (con possibili limitazioni regolamentari)
    • Importo: ~70% della retribuzione media (con tetti)
    • Compatibile con eventuale lavoro non agricolo nel periodo

    Per un OTD raccolta frutta con 80 giornate lavorate l’anno: indennità ~€2.500-3.500 annua.

    Fringe benefits agricoli specifici

    Il settore agricolo ha fringe benefits in natura tradizionali:

    • Foresteria gratuita per OTD stagionali da fuori regione (valore fino €4.500/anno esente)
    • Alloggio salariato fisso: foresteria/casa colonica permanente (fringe benefit a valore forfetario)
    • Prodotti azienda: pollame, uova, ortaggi, vino, olio (valore convenzionale concordato con azienda; fiscalmente rilevante se sostanzioso)
    • Trasporto: navette aziendali per raccolta stagionale (non tassato come fringe se collettivo)
    • Pranzo aziendale in mensa o pasto fornito (esente o convenzionale)

    Tutti i benefit in natura vanno dichiarati al fisco se eccedono limiti TUIR (€258,23/anno o €600 da 2024).

    Casi pratici

    Tizio – Visita ortopedica rimborsata FISA
    Tizio (OTI) fa visita ortopedica privata €120 per lombalgia. FISA rimborsa €80 (max 800/anno specialisti). Spesa effettiva €40 vs €120.
    Caia – OTD foresteria gratuita vendemmia
    Caia OTD vendemmia Toscana, vive in foresteria aziendale 30 giorni. Valore foresteria €1.200 esente (sotto €4.500 annui esenti per stagionali). Risparmio reale €30/giorno alloggio.
    Sempronio – Disoccupazione agricola dopo stagione
    Sempronio OTD ha lavorato 80 giornate nel 2025 (raccolte varie). Nel 2026 percepisce disoccupazione agricola INPS ~€3.200 annui (70% retribuzione media). Compatibile con eventuale lavoro non agricolo.

    Domande frequenti

    Cos'è il FISA?
    È il Fondo Integrativo Sanitario Agricolo. Costo €6 azienda + €3 lavoratore/mese. Rimborsa visite specialistiche fino €800/anno, esami diagnostici fino €600, ricoveri fino €10.000, dentista €350/anno. Estensibile a familiari.
    Quanto contributo va a Agrifondo?
    0,80% azienda + 0,80% lavoratore sul minimo. Iscrizione automatica per OTI; OTD con contratto continuativo ≥6 mesi su richiesta. Contributi deducibili fino €5.164,57/anno.
    Cos'è la disoccupazione agricola?
    Indennità INPS per OTD con almeno 51 giornate agricole nell’anno precedente. Importo ~70% retribuzione media. Durata fino a 365 giorni. Compatibile con lavoro non agricolo nel periodo.
    La foresteria per gli stagionali è tassata?
    L’alloggio fornito gratuitamente a OTD stagionali da fuori regione è esente IRPEF fino a €4.500/anno (limite stagionali). Sopra: l’eccedenza concorre al reddito come fringe benefit.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 OTI e OTD, preavviso 6-30 giorni, ferie 26 gg OTI, indennità OTD, maternità, paternità OTI e OTD, tredicesima e quattordicesima provinciale e malattia OTI e INAIL infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Dichiarazione IMU: quando e come si presenta

    In sintesi

    • La dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso o si sono verificate variazioni rilevanti.
    • Non è sempre obbligatoria: serve solo quando le variazioni non risultano già dalle banche dati catastali.
    • I casi più comuni sono: riduzioni della base imponibile (comodato, inagibilità, immobili storici), immobili merce, locazione a canone concordato.
    • Il modello ministeriale va presentato al Comune in cui è situato l’immobile, non all’Agenzia delle Entrate.
    • Per chi ha immobili in più Comuni occorre presentare una dichiarazione separata per ciascun Comune.
    • La dichiarazione non sostituisce il pagamento: l’IMU va comunque versata con F24 entro le scadenze ordinarie (16 giugno e 16 dicembre).

    Cos'è la dichiarazione IMU e chi deve presentarla

    L’IMU si paga ogni anno, ma non ogni anno si deve presentare una dichiarazione. Nella maggior parte dei casi il Comune conosce già la situazione attraverso le banche dati catastali: sa chi è il proprietario, qual è la rendita, qual è la categoria dell’immobile. Quando tutte queste informazioni sono già disponibili e non è cambiato nulla di rilevante, non c’è nulla da dichiarare.

    La dichiarazione IMU diventa invece necessaria ogni volta che interviene una variazione che il catasto non riesce a fotografare da solo. Pensate a chi affitta la casa a canone concordato (e quindi ha diritto a uno sconto del 25% sull’imposta) oppure a chi ha concesso l’immobile in comodato gratuito ai figli ottenendo la riduzione del 50% della base imponibile: il Comune non lo sa automaticamente. Tocca al contribuente comunicarglielo.

    Il modello da usare è quello ministeriale, disponibile sul sito del Ministero dell’Economia o direttamente sul portale del Comune. Va consegnato al Comune in cui si trova l’immobile, non all’Agenzia delle Entrate. Se si hanno immobili in diversi Comuni, si presenta una dichiarazione separata per ciascuno.

    Il termine è il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione o è iniziato il possesso. Quindi se nel 2025 avete registrato un contratto di comodato che vi dà diritto alla riduzione, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno 2026.

    Principali casi che richiedono la dichiarazione IMU
    Situazione Agevolazione applicabile Dichiarazione richiesta?
    Comodato gratuito a genitori o figli (contratto registrato) Riduzione 50% base imponibile Sì
    Immobile inagibile o inabitabile (non utilizzato) Riduzione 50% base imponibile Sì
    Immobile di interesse storico o artistico vincolato Riduzione 50% base imponibile Sì
    Locazione a canone concordato (legge 431/98) Imposta ridotta al 75% Sì
    Fabbricato merce (costruttore, invenduto e non locato) Esenzione IMU Sì
    Acquisto o vendita di immobile (variazione catastale) Nessuna agevolazione specifica Solo se non risulta da atti registrati

    Esempio pratico

    • Tizio ha un appartamento (categoria A/3, rendita catastale 500 euro) che nel 2025 concede in comodato gratuito alla figlia. Registra il contratto e soddisfa tutte le condizioni: risiede nello stesso Comune e possiede al massimo due immobili abitativi in Italia, non di lusso. Base imponibile ordinaria: 500 × 1,05 × 160 = 84.000 euro. Con la riduzione del 50% diventa 42.000 euro. Con aliquota base 0,86%: risparmia circa 362 euro l’anno. Per ottenere questo beneficio, Tizio deve presentare la dichiarazione IMU al Comune entro il 30 giugno 2026.

    Documenti necessari

    • Modello dichiarazione IMU (ministeriale, reperibile sul sito del Comune o del MEF)
    • Contratto di comodato registrato (se si richiede la riduzione per comodato)
    • Certificazione del vincolo storico-artistico rilasciata dalla Soprintendenza (se applicabile)
    • Contratto di locazione a canone concordato registrato (se si richiede la riduzione per canone concordato)
    • Documentazione dell’inagibilità (perizia o dichiarazione del Comune, se applicabile)

    Comodato gratuito al figlio: quando la dichiarazione sblocca lo sconto

    Scenario. Caio possiede due appartamenti nello stesso Comune in cui risiede. Uno lo abita come prima casa (esente), l’altro lo cede in comodato gratuito alla figlia che ci abita. Il contratto di comodato è stato regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate nel marzo 2025.

    Come si applica. Caio ha diritto alla riduzione del 50% della base imponibile per l’immobile concesso in comodato, a condizione che: il contratto sia registrato (fatto), lui risieda nello stesso Comune (fatto), e possieda al massimo due immobili abitativi in Italia non di lusso (fatto). Il Comune però non sa del comodato: la variazione non risulta da banche dati catastali. Caio deve presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2026, allegando o indicando i dati del contratto registrato. Solo con la dichiarazione il beneficio diventa operativo e riconoscibile dal Comune.

    In pratica

    • La riduzione vale dalla data di registrazione del contratto, non dalla data di consegna delle chiavi. Registrate il contratto prima possibile per non perdere mesi di agevolazione.
    • Se il comodato cessa o cambia, va presentata una nuova dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla variazione.

    Fabbricato merce: l'esenzione che il Comune non vede da solo

    Scenario. Tizio è un’impresa costruttrice che ha ultimato un palazzo residenziale nel 2025. Tre appartamenti sono già stati venduti; altri cinque sono ancora invenduti e non sono stati locati.

    Come si applica. I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (‘beni merce’), finché restano invenduti e non locati, sono esenti dall’IMU. Si tratta di un’esenzione importante, ma non automatica: il Comune non è in grado di sapere, solo guardando i dati catastali, che quegli appartamenti sono destinati alla vendita e sono ancora invenduti. Tizio deve presentare la dichiarazione IMU per ciascuno dei cinque appartamenti esenti, indicando che si tratta di beni merce, entro il 30 giugno 2026.

    In pratica

    • L’esenzione beni merce viene meno nel momento in cui l’appartamento viene locato: da quel mese l’IMU torna dovuta. Va presentata una nuova dichiarazione per segnalare la variazione.
    • Conservate tutta la documentazione che prova la destinazione alla vendita (visura, atti societari, eventuale iscrizione nel magazzino contabile).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • CCNL Operai Agricoli: tredicesima e quattordicesima provinciale

    CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti

    In sintesi

    Gli operai agricoli a tempo indeterminato hanno per contratto nazionale due mensilità aggiuntive: la quattordicesima il 30 aprile e la tredicesima a fine anno. Per i tempi determinati entrambe sono comprese nel terzo elemento, una maggiorazione del 30,44% sul salario che copre anche ferie e festività. I premi di risultato esistono solo con un accordo aziendale o territoriale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA – Agricoltori Italiani · FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, per il quadriennio 2026-2029 (il precedente era il CCNL del 23 maggio 2022, integrato dall’accordo del 27 ottobre 2023)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029. Aumento contrattuale del 5,1% per il biennio economico 2026-2027, in due tranche: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati né una tantum. Per il biennio successivo la competenza economica resta ai contratti provinciali di lavoro
    Platea
    ~700.000 (operai agricoli OTI a tempo indeterminato + OTD a tempo determinato/stagionali)

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive nel CCNL operai agricoli e florovivaisti
    Voce OTI (tempo indeterminato) OTD (tempo determinato)
    Tredicesima Una mensilità a fine anno, sulla retribuzione di dicembre (art. 51) Compresa nel terzo elemento (8,33%)
    Quattordicesima Una mensilità il 30 aprile, sulla retribuzione di aprile (art. 52) Compresa nel terzo elemento (8,33%)
    Terzo elemento Non spetta 30,44% del salario contrattuale (art. 49)
    Premio di risultato Solo se previsto da un accordo aziendale o territoriale; nel 2026-2027 tassato all’1% fino a 5.000 €

    Tredicesima e quattordicesima per gli OTI

    Agli operai a tempo indeterminato il contratto nazionale riconosce due mensilità aggiuntive:

    • la tredicesima, al termine di ogni anno, pari alla retribuzione globale mensile ordinaria di dicembre;
    • la quattordicesima, alla data del 30 aprile, pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore in quel momento.

    Chi inizia o cessa il rapporto durante l’anno riceve tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio, e una frazione di mese superiore ai quindici giorni conta come mese intero. Nel calcolo entrano anche gli scatti di anzianità e, dove il contratto provinciale lo prevede, il valore sostitutivo dell’alloggio.

    Per gli OTD: il terzo elemento

    Gli operai a tempo determinato non ricevono tredicesima e quattordicesima come mensilità a parte: sono comprese nel terzo elemento, una maggiorazione del 30,44% sul salario contrattuale provinciale che paga anche festività e ferie. Si compone così: festività 5,45%, ferie 8,33%, tredicesima 8,33%, quattordicesima 8,33%. Su un salario di 60 € al giorno, per esempio, la sola quota di tredicesima vale 5 € al giorno.

    Premi di risultato

    Il contratto nazionale non fissa premi: esistono solo se un accordo aziendale o territoriale li lega a obiettivi misurabili, come la resa della raccolta o la qualità del prodotto. Per il 2026 e il 2027 la legge di bilancio (L. 199/2025) li tassa con un’imposta sostitutiva dell’1% fino a 5.000 € l’anno, se il reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente non supera 80.000 €; se l’accordo lo consente, possono essere convertiti in servizi di welfare non tassati entro i limiti di legge.

    Casi pratici

    Tizio – OTI, aprile e dicembre
    Tizio è trattorista a tempo indeterminato con una retribuzione globale, per esempio, di 1.600 € al mese. Il 30 aprile riceve la quattordicesima, 1.600 €, e a fine anno la tredicesima sulla retribuzione di dicembre: 14 mensilità in tutto, per contratto nazionale e non per accordo provinciale.
    Caia – OTD alla vendemmia
    Caia lavora alla vendemmia a tempo determinato. Non riceve tredicesima e quattordicesima a fine rapporto: le ha già avute giorno per giorno dentro il terzo elemento del 30,44%, insieme a festività e ferie.
    Sempronio – Premio di fine vendemmia
    La cantina di Sempronio ha un accordo aziendale che premia resa e qualità della vendemmia. Nel 2026 riceve 350 € di premio, tassati all’1% (3,50 €) invece che con l’IRPEF ordinaria.

    Domande frequenti

    Il CCNL Agricoltura prevede la quattordicesima?
    Sì, per tutti gli operai a tempo indeterminato: si paga il 30 aprile ed è pari alla retribuzione globale di quel mese (art. 52). Non dipende dal contratto provinciale.
    Come è retribuita la tredicesima a un OTD?
    È compresa nel terzo elemento: una maggiorazione del 30,44% sul salario contrattuale, di cui 8,33% per la tredicesima, 8,33% per la quattordicesima, 8,33% per le ferie e 5,45% per le festività.
    Come sono tassati i premi di risultato nel 2026?
    All’1% fino a 5.000 € l’anno, per il 2026 e il 2027, se c’è un accordo aziendale o territoriale e il reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente non supera 80.000 €.

    Fonti: CCNL operai agricoli e florovivaisti, artt. 49-53 · premi di risultato 2026. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 OTI e OTD, preavviso 6-30 giorni, ferie 26 gg OTI, indennità OTD, maternità, paternità OTI e OTD, malattia OTI e INAIL infortunio e prova 6-30 giorni per area.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Ho aperto una SRL: cosa devo dichiarare il primo anno

    In sintesi

    • Modello Redditi SC: la SRL presenta la dichiarazione dei redditi con questo modello, non con il 730 (che è solo per le persone fisiche).
    • Scadenza telematica: per le SRL con esercizio che chiude il 31 dicembre, la dichiarazione va inviata entro il 30 settembre dell’anno successivo.
    • IRES al 24%: l’imposta sul reddito della SRL è proporzionale, non progressiva. Si applica sull’utile fiscale, non su quello contabile.
    • Dichiarazione obbligatoria anche in perdita: anche se la SRL non ha guadagnato nulla o ha chiuso in perdita, deve presentare Redditi SC.
    • Perdite del primo triennio: le perdite dei primi tre esercizi sono riportabili al 100% del reddito futuro (non al limite dell’80% ordinario).
    • Versamenti IRES: saldo e primo acconto entro il 30 giugno; secondo acconto entro il 30 novembre.

    Cosa cambia rispetto alla dichiarazione personale

    Quando apri una SRL, la società diventa un soggetto fiscale autonomo. Questo significa che non dichiari più il reddito della SRL nella tua dichiarazione personale (730 o Redditi PF): la società presenta una propria dichiarazione, il Modello Redditi SC (Società di Capitali).

    L’imposta che la SRL paga si chiama IRES, cioè Imposta sul Reddito delle Società. L’aliquota è fissa al 24% sull’utile fiscale. Non è progressiva come l’IRPEF: che tu guadagni 10.000 euro o 500.000 euro, la percentuale resta la stessa.

    Il primo anno è spesso quello più delicato: la società potrebbe non aver ancora fatturato nulla, oppure aver chiuso in perdita. In entrambi i casi la dichiarazione va presentata comunque. Capire i termini e le regole fin da subito evita sanzioni e sorprese.

    Scadenze principali per la SRL con esercizio solare (chiusura 31/12)
    Adempimento Scadenza
    Presentazione Redditi SC (telematica) 30 settembre
    Saldo IRES + primo acconto (approvazione bilancio nei termini ordinari) 30 giugno
    Versamento entro i 30 giorni successivi (con maggiorazione 0,40%) 30 luglio
    Secondo acconto IRES 30 novembre
    Prima rata acconto (% sul dovuto) 40%
    Seconda rata acconto (% sul dovuto) 60%

    Esempio pratico

    • Alfa SRL apre il 1° marzo 2025 e chiude il primo esercizio il 31 dicembre 2025 con un utile fiscale di 20.000 euro. L’IRES dovuta è 20.000 × 24% = 4.800 euro. Il saldo va versato entro il 30 giugno 2026. Il primo anno non è dovuto alcun acconto perché non c’è imposta dell’anno precedente su cui calcolare il metodo storico. Dal secondo anno scatterà l’obbligo di acconto (prima rata 40%, seconda 60% dell’imposta dell’esercizio precedente).

    Documenti necessari

    • Visura camerale della SRL (codice fiscale e partita IVA della società)
    • Bilancio di esercizio approvato dall’assemblea dei soci
    • Registro IVA vendite e acquisti
    • F24 dei versamenti effettuati (IVA, ritenute, contributi)
    • Libro giornale e libro degli inventari
    • Eventuale verbale di approvazione del bilancio

    Caso 1 – Alfa SRL apre a metà anno e chiude in utile

    Scenario. Alfa SRL viene costituita a luglio 2025. A fine dicembre 2025 ha ricavi per 60.000 euro e costi deducibili per 45.000 euro. L’utile fiscale è 15.000 euro.

    Come si applica. La SRL presenta Redditi SC per il periodo luglio-dicembre 2025. L’IRES è 15.000 × 24% = 3.600 euro, da versare entro il 30 giugno 2026. Poiché è il primo esercizio, non ci sono acconti da versare: non esiste un’imposta dell’anno precedente su cui applicare il metodo storico. Dal 2026 in poi invece gli acconti scatteranno. Se il bilancio viene approvato nei termini ordinari (entro 4 mesi dalla chiusura), il versamento cade al 30 giugno; se l’approvazione slitta oltre i 4 mesi, il termine si sposta di conseguenza.

    In pratica

    • Primo esercizio: nessun acconto IRES (non c’è imposta precedente).
    • Invia Redditi SC entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura.
    • Versa il saldo IRES entro il 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione 0,40%).

    Caso 2 – Tizio apre una SRL e chiude il primo anno in perdita

    Scenario. Tizio costituisce una SRL a gennaio 2025. A fine anno la società ha sostenuto costi per 30.000 euro e ha ricavi per soli 12.000 euro. La perdita fiscale è 18.000 euro.

    Come si applica. Anche se non c’è IRES da pagare, Redditi SC va presentato ugualmente, indicando la perdita nel quadro apposito. La perdita di 18.000 euro è riportabile negli esercizi successivi. Essendo maturata nel primo triennio dalla costituzione, è riportabile al 100% del reddito imponibile futuro – non al limite ordinario dell’80% previsto dall’art. 84 TUIR. Questo è un vantaggio concreto per le startup: se nel 2026 la SRL guadagna 18.000 euro, l’intera perdita del 2025 può azzerarla. La perdita non ha scadenza temporale: si riporta senza limiti di tempo.

    In pratica

    • Perdita nei primi 3 esercizi: riportabile al 100% del reddito futuro (non all’80%).
    • Nessun limite di tempo per il riporto delle perdite fiscali.
    • La dichiarazione va presentata comunque: è obbligatoria anche a zero o in perdita.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • CCNL Operai Agricoli: apprendistato professionalizzante

    CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti

    In sintesi

    Il CCNL Operai Agricoli consente apprendistato professionalizzante 18-29 anni di durata 36 mesi standard (5 anni per profili tecnici Area 1). Sottoinquadramento 2 livelli sotto qualifica finale. Formazione obbligatoria 80h annue. Apprendistato per qualifica/diploma 15-25 anni in IeFP agricoltura (3 anni). Contributi azienda ridotti al 10%. Forte uso nelle aziende strutturate (vinicole, ortofrutticole).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA – Agricoltori Italiani · FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, per il quadriennio 2026-2029 (il precedente era il CCNL del 23 maggio 2022, integrato dall’accordo del 27 ottobre 2023)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029. Aumento contrattuale del 5,1% per il biennio economico 2026-2027, in due tranche: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati né una tantum. Per il biennio successivo la competenza economica resta ai contratti provinciali di lavoro
    Platea
    ~700.000 (operai agricoli OTI a tempo indeterminato + OTD a tempo determinato/stagionali)

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato CCNL Operai Agricoli
    Caratteristica Valore
    Età ammessa 18-29 anni (15-25 per qualifica/diploma)
    Durata apprendistato professionalizzante 36 mesi standard, 60 mesi Area 1 specialisti
    Sottoinquadramento 2 livelli sotto qualifica finale
    Formazione obbligatoria 80h annue (interna + regionale)
    Apprendisti vs dipendenti qualificati 3 ogni 2 (aziende ≥10 dipendenti)
    Recesso al termine Libero con preavviso ordinario
    Contributi INPS azienda 10% (vs 30% standard)
    Apprendistato qualifica/diploma IeFP Tecnico Agroalimentare, Tecnico Agro-zootecnico

    Tre tipologie di apprendistato

    Il D.Lgs. 81/2015 disciplina 3 tipi di apprendistato, tutti utilizzati in agricoltura:

    • Apprendistato per la qualifica e il diploma: 15-25 anni, durata pari al corso scolastico (max 3 anni). Tipico per Tecnico Agroalimentare IeFP, Operatore Agricolo IeFP.
    • Apprendistato professionalizzante: 18-29 anni, durata 36-60 mesi (il più diffuso in agricoltura)
    • Apprendistato di alta formazione/ricerca: 18-29 anni, 36-60 mesi (laurea in Scienze Agrarie, Enologia, Veterinaria)

    Sottoinquadramento e progressione

    L’apprendista è inquadrato 2 livelli sotto la qualifica finale e progredisce:

    Esempio per trattorista Area 2A (qualifica finale):

    • Mesi 1-12: livello Area 3B
    • Mesi 13-24: livello Area 3A
    • Mesi 25-36: livello Area 2A (qualifica finale)

    Risparmio azienda: ~€2.500-4.000 totali in tre anni vs trattorista standard.

    Formazione obbligatoria

    L’apprendista ha diritto a 80 ore annue retribuite:

    • 40 ore formazione base/trasversale (sicurezza D.Lgs. 81/2008, comunicazione, ruolo)
    • 40 ore formazione tecnico-professionale (mansione: potatura, mungitura, manutenzione macchine)

    Tipica formazione tecnica agricola:

    • Corso uso prodotti fitosanitari (D.Lgs. 150/2012) – obbligatorio per chi tratta
    • Patentino macchine agricole >55 CV
    • HACCP per produzione agroalimentare
    • Formazione lotta integrata (IPM)

    Mancata formazione = conversione in contratto subordinato standard + sanzione amministrativa.

    Contributi previdenziali ridotti

    L’apprendistato gode di contributi INPS agricoli ridotti:

    • 10% azienda (vs 30% standard)
    • 5,84% lavoratore
    • Esenzione totale primi 3 anni se azienda con ≤9 dipendenti (Legge di Bilancio)

    L’aliquota ridotta resta nei 12 mesi successivi alla conferma.

    Apprendistato di alta formazione: enologi e agronomi

    L’apprendistato di alta formazione è in crescita nel settore vinicolo e ortofrutticolo:

    • Enologo: laurea Viticoltura ed Enologia (UniBo, UniMi, UniPi, UniTorino) – 36-48 mesi apprendistato in cantina + università
    • Agronomo: laurea Scienze Agrarie – 36-60 mesi in azienda + università
    • Veterinario aziendale: laurea Medicina Veterinaria – alta formazione in allevamento

    Combinazione studio + lavoro retribuito. Al termine: laurea + qualifica + esperienza diretta.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista trattorista 21 anni
    Tizio (21 anni) entra come apprendista trattorista, durata 36 mesi. Primi 12 mesi Area 3B (€1.255/mese), poi Area 3A, poi Area 2A. Patentino trattore + corso fitosanitari obbligatori in formazione.
    Caia – Apprendista enologa
    Caia (24 anni) studia Enologia + apprendistato alta formazione in cantina toscana 48 mesi. Lavora 30h/sett + studia. Al termine: laurea + qualifica enologa + esperienza vendemmia.
    Sempronio – Apprendistato qualifica IeFP 17 anni
    Sempronio (17 anni) frequenta IeFP Operatore Agricolo + apprendistato qualifica 3 anni. Stage in azienda agricola pomeriggio. Al diploma: qualifica + assunzione Area 3A.

    Domande frequenti

    Quanto dura un apprendistato in agricoltura?
    Professionalizzante 36 mesi standard, 60 mesi per Area 1 specialisti. Qualifica/diploma 3 anni (corso IeFP). Alta formazione (enologi, agronomi) 36-60 mesi.
    Quanto guadagna un apprendista trattorista?
    Sottoinquadrato 2 livelli sotto la qualifica finale. Per Area 2A finale: primo anno Area 3B (~€1.255), secondo Area 3A (~€1.290), terzo Area 2A (~€1.420). Aumento progressivo automatico.
    La formazione è obbligatoria nell'apprendistato agricolo?
    Sì, 80 ore annue retribuite (40 base + 40 tecnica). Include corso fitosanitari (D.Lgs. 150/2012), patentino macchine >55 CV, HACCP, formazione lotta integrata IPM, sicurezza D.Lgs. 81/2008.
    Posso conseguire una laurea agraria in apprendistato?
    Sì, con apprendistato di alta formazione. Combini studio universitario (Viticoltura, Scienze Agrarie, Veterinaria) con lavoro retribuito 30-32h/sett in azienda. Al termine: laurea + qualifica + esperienza.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 OTI e OTD, preavviso 6-30 giorni, ferie 26 gg OTI, indennità OTD, maternità, paternità OTI e OTD, tredicesima e quattordicesima provinciale e malattia OTI e INAIL infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Operai Agricoli: TFR OTI e regole OTD

    CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti

    In sintesi

    Per l’operaio agricolo a tempo indeterminato il TFR segue l’art. 2120 c.c.: ogni anno si accantona la retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutata con l’1,5% più il 75% dell’aumento ISTAT. L’operaio a tempo determinato ha diritto al TFR qualunque sia la durata del contratto: l’8,63% del salario contrattuale per il lavoro ordinario e il 10% per le ore non ordinarie, non calcolato sul terzo elemento. Anticipazione fino al 70% dopo 8 anni di anzianità. Fondo pensione di settore: Agrifondo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA – Agricoltori Italiani · FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, per il quadriennio 2026-2029 (il precedente era il CCNL del 23 maggio 2022, integrato dall’accordo del 27 ottobre 2023)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029. Aumento contrattuale del 5,1% per il biennio economico 2026-2027, in due tranche: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati né una tantum. Per il biennio successivo la competenza economica resta ai contratti provinciali di lavoro
    Platea
    ~700.000 (operai agricoli OTI a tempo indeterminato + OTD a tempo determinato/stagionali)

    Tabella riepilogativa

    TFR CCNL Operai Agricoli
    Voce OTI OTD
    Diritto al TFR Sempre Sempre, per ogni giornata lavorata
    Formula calcolo Retribuzione annua / 13,5 8,63% del salario contrattuale (10% sulle ore non ordinarie), escluso il terzo elemento
    Rivalutazione annua 75% ISTAT + 1,5% Idem
    Anticipazione max 70% del maturato N/A (durata troppo breve)
    Anzianità per anticipazione 8 anni N/A
    Fondo pensione Agrifondo Agrifondo
    Liquidazione Alla cessazione del rapporto Secondo i termini fissati dal CCNL (rinnovo 2026, allegato 14)
    Tassazione Separata (aliquota IRPEF media) Idem

    TFR OTI: regola generale

    Per gli OTI il TFR segue la regola generale (art. 2120 c.c.):

    TFR annuo = Retribuzione lorda annua / 13,5

    Si calcola su tutta la “retribuzione” come definita dall’art. 2120:

    • Minimo nazionale + quota provinciale
    • Contingenza, EDR
    • Aumenti periodici, scatti anzianità
    • Indennità fisse e continuative (mestiere, posizione)
    • Mensilità aggiuntive: tredicesima e quattordicesima, entrambe previste dal CCNL nazionale
    • Valore sostitutivo di casa e annessi, se fissato dal contratto provinciale

    TFR OTD: 8,63% del salario

    Anche l’operaio a tempo determinato ha diritto al TFR, per qualunque durata del contratto. Il CCNL lo fissa in percentuale:

    • 8,63% del salario contrattuale provinciale per il lavoro ordinario;
    • 10% per le ore di lavoro non ordinario svolte in modo non occasionale;
    • il TFR non si calcola sul terzo elemento (la maggiorazione del 30,44% che paga ferie, festività, tredicesima e quattordicesima).

    Esempio: con un salario contrattuale di 60 € al giorno, il TFR maturato è di 5,18 € per ogni giornata ordinaria. Il rinnovo del 28 maggio 2026 ha riscritto l’articolo sul TFR e l’accordo sui tempi di pagamento del TFR agli OTD: il testo coordinato è atteso entro il 31 ottobre 2026.

    Fonte: art. 57 del testo del CCNL operai agricoli e florovivaisti (Flai-Cgil) (art. 58 nel CCNL 2022); rinnovo 2026: sintesi del rinnovo del 28 maggio 2026.

    Rivalutazione TFR annuale

    Il TFR accumulato si rivaluta automaticamente:

    • 75% indice ISTAT FOI (prezzi al consumo)
    • + 1,5% fisso

    Imposta sostitutiva sulla rivalutazione: 17% trattenuta annualmente dalla cooperativa.

    Anticipazione TFR (solo OTI)

    L’OTI può chiedere anticipazione TFR dopo 8 anni di anzianità:

    • Max 70% del maturato
    • Una sola volta nell’arco del rapporto
    • Causali: acquisto prima casa (propria o figli), spese sanitarie straordinarie, congedi parentali, formazione

    L’azienda può limitare le anticipazioni al 10% degli aventi diritto/anno (priorità anzianità).

    Agrifondo: fondo pensione complementare

    Agrifondo è il fondo pensione complementare contrattuale del settore agricolo (insieme di OTI + impiegati agricoli + dirigenti).

    Contribuzione standard:

    • 1% a carico dell’azienda
    • 1% a carico del lavoratore (se aderisce)
    • + TFR maturando (totale o quota)

    Dal 1° luglio 2026 chi è assunto per la prima volta aderisce automaticamente alla previdenza complementare, salvo rinuncia entro 60 giorni (art. 8, comma 7, D.Lgs. 252/2005).

    Casi pratici

    Tizio – OTI calcolo TFR 10 anni
    Tizio è operaio a tempo indeterminato con una retribuzione annua utile, per esempio, di 21.000 € (14 mensilità). Ogni anno accantona 21.000 / 13,5 = 1.555,56 € di TFR, a cui si aggiunge la rivalutazione dell’1,5% più il 75% dell’inflazione ISTAT.
    Caia – OTD in vendemmia
    Caia lavora 18 giornate di vendemmia con un salario contrattuale, per esempio, di 60 € al giorno. Il suo TFR è l’8,63% di 1.080 €, cioè 93,20 €, calcolato senza il terzo elemento del 30,44%.
    Sempronio – Anticipazione prima casa
    Sempronio OTI con 12 anni anzianità, TFR maturato €18.000. Chiede anticipazione 70% (€12.600) per acquisto prima casa. Azienda approva (sotto limite 10% annuo).

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR di un operaio agricolo OTI?
    TFR annuo = retribuzione annua utile / 13,5 (art. 2120 c.c.). Nella base entrano il salario contrattuale provinciale, gli scatti, tredicesima e quattordicesima e l’eventuale valore sostitutivo di casa e annessi. Rivalutazione annua: 1,5% fisso più il 75% dell’aumento ISTAT.
    Un OTD ha diritto al TFR?
    Sì, sempre: l’8,63% del salario contrattuale per il lavoro ordinario e il 10% per le ore non ordinarie svolte in modo non occasionale. Il TFR non si calcola sul terzo elemento del 30,44%.
    Posso anticipare il TFR per la prima casa?
    Sì (solo OTI) dopo 8 anni di anzianità, fino al 70% del maturato. Per: prima casa propria/figli, spese sanitarie straordinarie, congedi parentali, formazione.
    Cos'è Agrifondo?
    È il fondo pensione complementare di settore (operai + impiegati + dirigenti agricoli). Contributo 1% azienda + 1% lavoratore + TFR maturando. Tassazione finale 15% calante.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 OTI e OTD, preavviso 6-30 giorni, ferie 26 gg OTI, indennità OTD, maternità, paternità OTI e OTD, tredicesima e quattordicesima provinciale e malattia OTI e INAIL infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Agenzie di viaggio: il regime IVA del margine (74-ter)

    In sintesi

    • IVA sul margine: le agenzie di viaggio non pagano l’IVA sull’intero corrispettivo incassato dal cliente, ma solo sulla differenza tra quanto il cliente paga e quanto l’agenzia spende per i servizi resi da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore.
    • Indetraibilita dell’IVA sui costi: l’IVA pagata dall’agenzia ai fornitori (hotel, vettori, guide) per i servizi inclusi nel pacchetto non e detraibile.
    • Scopo del regime: evitare la doppia imposizione sui servizi turistici acquistati e rivenduti in pacchetto, semplificando la tassazione lungo la filiera.
    • Base normativa: art. 74-ter DPR 633/1972.
    • Applicazione ai pacchetti: il regime riguarda i servizi resi da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore; i servizi propri dell’agenzia (es. commissioni su prenotazioni) seguono le regole ordinarie.

    Come funziona il regime del margine per le agenzie di viaggio

    Quando prenoti un viaggio organizzato, l’agenzia ti addebita un prezzo complessivo che include volo, hotel, trasferimenti e magari escursioni. Dietro le quinte, l’agenzia ha acquistato da compagnie aeree, albergatori e guide i singoli servizi che compongono il pacchetto. Se applicasse le regole IVA ordinarie, l’imposta andrebbe calcolata sull’intero corrispettivo che incassi tu come cliente – ma cosi si creerebbe una doppia tassazione, perche quei servizi hanno gia scontato l’IVA nei vari passaggi della filiera. Per questo esiste il regime speciale dell’art. 74-ter del DPR 633/1972.

    Il meccanismo e semplice: l’IVA si calcola solo sul margine, cioe sulla differenza tra il prezzo pagato dal cliente e i costi sostenuti dall’agenzia per i servizi forniti da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore. In pratica, se il cliente paga 1.000 euro e l’agenzia ha speso 800 euro per volo e hotel, l’IVA si applica solo ai 200 euro di margine, non all’intero millesimo.

    C’e pero una conseguenza importante: l’IVA che l’agenzia ha pagato ai propri fornitori (per quei servizi inclusi nel pacchetto) non e detraibile. Il regime del margine e infatti concepito come sistema chiuso: anziche detrarre l’IVA a monte e versare quella a valle sull’intero importo, l’agenzia versa l’IVA solo sulla propria remunerazione effettiva, rinunciando alla detrazione sui costi.

    Regime IVA agenzie di viaggio art. 74-ter: schema
    Aspetto Regola
    Base normativa Art. 74-ter DPR 633/1972
    Base imponibile IVA Margine = corrispettivo cliente meno costi servizi terzi a vantaggio del viaggiatore
    Detraibilita IVA sui costi del pacchetto Non detraibile
    Servizi propri dell'agenzia Seguono le regole IVA ordinarie
    Finalita Evitare la doppia imposizione sui servizi turistici acquistati e rivenduti

    Esempio pratico

    • Alfa Srl, agenzia di viaggi, organizza un tour della Sicilia per un gruppo di turisti. Il corrispettivo incassato dai clienti e di 15.000 euro. L’agenzia ha acquistato da terzi: hotel per 8.000 euro, pullman per 2.500 euro e guide turistiche per 1.000 euro – totale costi a diretto vantaggio del viaggiatore: 11.500 euro. Il margine su cui calcolare l’IVA e 15.000 meno 11.500 = 3.500 euro. L’IVA si applica su questi 3.500 euro, non sull’intero corrispettivo di 15.000. L’IVA pagata ad hotel, vettori e guide (sui rispettivi 11.500 euro) non e detraibile per Alfa Srl.

    Documenti necessari

    • Fatture e ricevute dei fornitori di servizi (hotel, vettori, guide) per i servizi inclusi nel pacchetto
    • Contratti o conferme di prenotazione con i clienti (documentazione del corrispettivo)
    • Registro delle fatture emesse ai clienti (o documenti equivalenti per pacchetti al consumatore finale)
    • Registro degli acquisti (anche se l’IVA non e detraibile, la registrazione e obbligatoria)
    • Dichiarazione IVA annuale con quadri VE e VF compilati secondo le regole del regime speciale
    • Documentazione separata per eventuali servizi propri dell’agenzia fatturati in regime ordinario

    L'agenzia che vende pacchetti tutto incluso

    Scenario. Beta Snc organizza soggiorni al mare ‘tutto incluso’: volo, hotel, trasferimenti e una escursione in barca, tutto prenotato e acquistato da terzi. Il prezzo al cliente e 2.400 euro a persona; i costi dei servizi acquistati da terzi ammontano a 1.900 euro a persona.

    Come si applica. Beta Snc applica il regime 74-ter: la base imponibile IVA e il margine di 500 euro a persona (2.400 meno 1.900). L’IVA sui 1.900 euro pagati ad hotel, compagnia aerea, agenzia dei trasferimenti e organizzatore dell’escursione non e detraibile. Beta Snc versa l’IVA solo sui 500 euro di margine. Se avesse applicato le regole ordinarie, avrebbe dovuto calcolare l’IVA su 2.400 euro subendo una tassazione sproporzionata rispetto alla propria remunerazione effettiva.

    In pratica

    • Il margine deve essere calcolato separatamente per ogni pratica (o gruppo omogeneo di pratiche, secondo le modalita ammesse).
    • L’indetraibilita dell’IVA sui costi e strutturale nel regime: e la contropartita del calcolo ridotto sulla base imponibile.
    • Se il margine e negativo (i costi superano il corrispettivo), non si versa IVA per quella pratica, ma la perdita non genera credito.

    L'agenzia che abbina servizi propri e servizi di terzi

    Scenario. Tizio titolare di un’agenzia organizza un congresso aziendale: acquista da terzi hotel e catering (servizi a vantaggio dei partecipanti), ma fornisce in proprio il servizio di coordinamento e segreteria organizzativa, per cui addebita separatamente una quota di 800 euro.

    Come si applica. I servizi acquistati da terzi (hotel e catering) e rivenduti ai partecipanti del congresso rientrano nel regime 74-ter: l’IVA si calcola sul margine. Il servizio di coordinamento prestato in proprio da Tizio, invece, esula dal regime speciale e segue le regole ordinarie: Tizio addebita l’IVA sull’intera quota di 800 euro e puo detrarre l’IVA sugli eventuali acquisti inerenti a quel servizio (es. materiali, software). La corretta separazione contabile tra le due tipologie di operazioni e fondamentale.

    In pratica

    • Tenere sempre separata la contabilita dei servizi di terzi (74-ter) dai servizi propri (regime ordinario).
    • I servizi propri dell’agenzia si fatturano con IVA ordinaria e danno diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti correlati.
    • Confondere le due categorie porta a errori nella liquidazione dell’imposta e potenziali sanzioni.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • CCNL Operai Agricoli: preavviso 6-30 giorni

    CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti

    In sintesi

    Nel CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti il preavviso riguarda solo gli operai a tempo indeterminato ed è uguale per tutte le aree e per ogni anzianità: due mesi in caso di licenziamento, un mese in caso di dimissioni (art. 77). Decorre dal ricevimento della comunicazione, da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per gli operai a tempo determinato il rapporto finisce alla scadenza. La giusta causa esclude il preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA – Agricoltori Italiani · FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, per il quadriennio 2026-2029 (il precedente era il CCNL del 23 maggio 2022, integrato dall’accordo del 27 ottobre 2023)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029. Aumento contrattuale del 5,1% per il biennio economico 2026-2027, in due tranche: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati né una tantum. Per il biennio successivo la competenza economica resta ai contratti provinciali di lavoro
    Platea
    ~700.000 (operai agricoli OTI a tempo indeterminato + OTD a tempo determinato/stagionali)

    Preavviso CCNL Operai Agricoli: due mesi o un mese

    Preavviso di risoluzione del rapporto – CCNL operai agricoli e florovivaisti, art. 77
    Chi recede Operai a tempo indeterminato (OTI) Operai a tempo determinato (OTD)
    Licenziamento non per giusta causa 2 mesi Nessun preavviso: il rapporto cessa alla scadenza
    Dimissioni non per giusta causa 1 mese Nessun preavviso alla scadenza
    Giusta causa (licenziamento o dimissioni) Nessun preavviso Nessun preavviso

    I termini non cambiano con l’area né con l’anzianità e decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, che va notificata con raccomandata a.r. Chi non dà il preavviso deve all’altra parte un’indennità pari alla retribuzione del periodo mancante; la stessa indennità spetta agli eredi se il rapporto cessa per morte dell’operaio. Fonte: art. 77 del CCNL 2022-2025 (estratto del CCNL 2022-2025, artt. 75-80), rimasto fuori dagli articoli riscritti dal rinnovo del 28 maggio 2026.

    Preavviso solo per OTI

    Il preavviso si applica solo agli OTI (operai a tempo indeterminato). Per gli OTD il rapporto cessa alla scadenza del contratto a termine: nessun preavviso.

    Per gli OTI la durata è fissa: due mesi se licenzia il datore, un mese se si dimette l’operaio. Area di inquadramento e anzianità non contano.

    Il termine decorre dal giorno in cui l’altra parte riceve la raccomandata.

    Preavviso lavorato o indennità

    Il datore può scegliere:

    • Preavviso lavorato: l’operaio continua a lavorare fino al termine
    • Indennità sostitutiva: paga il periodo di preavviso e il rapporto cessa subito

    L’indennità è pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso non lavorato (art. 77 e art. 2118 c.c.).

    Dimissioni del lavoratore

    Le dimissioni del lavoratore richiedono:

    • un preavviso di un mese, la metà di quello dovuto in caso di licenziamento;
    • la procedura telematica del Ministero del Lavoro, salvo le eccezioni di legge;
    • sono revocabili entro 7 giorni.

    Eccezioni alla procedura telematica:

    • Dimissioni in fase di prova
    • Dimissioni di madre e padre nei primi 3 anni del figlio (convalida all’Ispettorato)

    L’operaio può dimettersi senza preavviso se il datore commette un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge (art. 76).

    Licenziamento per giusta causa

    La giusta causa consente il licenziamento immediato, senza preavviso. Il CCNL (art. 75) indica come esempi:

    • assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazioni;
    • condanne penali per reati che comportano la detenzione;
    • recidiva in mancanze già sanzionate;
    • grave insubordinazione verso il datore o un suo rappresentante in azienda;
    • danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni e agli stabili;
    • furto in azienda.

    Il licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo, va comunicato con raccomandata a.r. e deve contenere i motivi; prima serve la contestazione disciplinare con il termine di difesa dello Statuto dei lavoratori.

    Cessazione OTD a scadenza

    Per OTD il contratto cessa automaticamente alla scadenza naturale:

    • Nessun preavviso (è già conosciuta la data fine)
    • Nessuna indennità di mancato preavviso
    • Pagamento ultimo periodo; il TFR dell’OTD matura su ogni giornata lavorata (8,63% del salario contrattuale)
    • Eventuale domanda di disoccupazione agricola all’INPS

    Prima della scadenza il rapporto a termine può essere interrotto solo per giusta causa.

    Casi pratici

    Tizio – OTI Area 2 licenziamento giustificato motivo oggettivo
    Tizio è OTI Area 2 con 7 anni anzianità. Azienda cessa attività zootecnica e licenzia per giustificato motivo oggettivo. Il preavviso è di 2 mesi, pagato come indennità sostitutiva. Riceve TFR ~€10.500.
    Caia – Dimissioni OTI Area 3
    Caia è OTI Area 3 con 4 anni. Si dimette con la procedura telematica per un nuovo lavoro e deve un mese di preavviso, qualunque sia la sua area. Se il datore accetta di farla uscire prima, non le trattiene nulla; altrimenti può trattenerle l’indennità per i giorni mancanti.
    Sempronio – OTD cessazione naturale
    Sempronio OTD vendemmia 25 gg in Toscana. Contratto cessa naturalmente al 25° giorno: nessun preavviso, nessuna indennità di mancato preavviso. Riceve ultima paga + ratei tredicesima/ferie conglobati.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto da OTI in azienda agricola?
    Un mese, per tutte le aree e qualunque sia l’anzianità; se è il datore a licenziare, il preavviso è di due mesi (art. 77). Decorre dal ricevimento della raccomandata.
    Per un OTD c'è preavviso?
    No, l’OTD cessa automaticamente alla scadenza naturale del contratto a termine. Nessuna indennità di mancato preavviso. Eccezione: recesso anticipato per giusta causa o giustificato motivo.
    Posso essere licenziato senza preavviso?
    Solo per giusta causa. Il CCNL (art. 75) cita le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, le condanne penali con detenzione, la recidiva in mancanze già sanzionate, la grave insubordinazione, i danneggiamenti dolosi e il furto in azienda.
    Le dimissioni online sono obbligatorie?
    Sì, con la procedura telematica del Ministero del Lavoro (anche tramite patronato o sindacato), salvo le dimissioni in prova e quelle dei genitori nei primi 3 anni del figlio, che vanno convalidate all’Ispettorato.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 OTI e OTD, ferie 26 gg OTI, indennità OTD, maternità, paternità OTI e OTD, tredicesima e quattordicesima provinciale, malattia OTI e INAIL infortunio e prova 6-30 giorni per area.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Operai Agricoli: prova 6-30 giorni per area

    CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti

    In sintesi

    Nel CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti (art. 15) la prova degli operai a tempo indeterminato dura al massimo 26 giorni lavorativi nell’area 1ª (specializzati), 20 nell’area 2ª (qualificati) e 14 nell’area 3ª (comuni). Gli operai a tempo determinato assunti per più di trenta giorni hanno una prova di 2 giorni lavorativi. In prova entrambe le parti possono recedere in qualsiasi momento, senza preavviso, con il pagamento del lavoro prestato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA – Agricoltori Italiani · FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, per il quadriennio 2026-2029 (il precedente era il CCNL del 23 maggio 2022, integrato dall’accordo del 27 ottobre 2023)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029. Aumento contrattuale del 5,1% per il biennio economico 2026-2027, in due tranche: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati né una tantum. Per il biennio successivo la competenza economica resta ai contratti provinciali di lavoro
    Platea
    ~700.000 (operai agricoli OTI a tempo indeterminato + OTD a tempo determinato/stagionali)

    Periodo di prova operai agricoli: 26, 20 o 14 giorni

    Durata massima del periodo di prova – CCNL operai agricoli e florovivaisti, art. 15
    Operai Durata massima Declaratoria
    OTI area 1ª (specializzati) 26 giorni lavorativi Lavori complessi o che richiedono una specifica specializzazione
    OTI area 2ª (qualificati) 20 giorni lavorativi Compiti esecutivi variabili non complessi, con conoscenze acquisite per pratica o per titolo
    OTI area 3ª (comuni) 14 giorni lavorativi Mansioni generiche e semplici
    OTD con contratto oltre 30 giorni 2 giorni lavorativi Stagionali
    OTD fino a 30 giorni Il CCNL non prevede la prova Stagionali brevi

    L’inquadramento dei singoli profili nelle aree lo fanno i contratti provinciali. Fonte: art. 15 del CCNL, identico nel testo del CCNL operai agricoli e florovivaisti (Flai-Cgil) e nel testo consolidato 2022-2026; il rinnovo del 28 maggio 2026 non lo ha modificato.

    Periodi di prova brevi nel settore agricolo

    Il CCNL Operai Agricoli prevede prove più brevi rispetto ad altri settori (es. Commercio fino a 6 mesi, Metalmeccanico fino a 3 mesi).

    La ragione: il settore è basato su mansioni manuali verificabili rapidamente. Il datore valuta in pochi giorni se l’operaio:

    • Ha le competenze dichiarate (es. saper potare, mungere, condurre trattore)
    • Si integra con la squadra
    • È fisicamente idoneo al lavoro pesante

    Recesso durante la prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso:

    • Il datore comunica per iscritto (lettera, anche consegnata a mano)
    • Il lavoratore può dimettersi anche solo a voce (forma scritta consigliata per tracciabilità)
    • Si paga solo il periodo effettivamente lavorato
    • Maturano ratei di tredicesima, ferie e TFR

    Le cause discriminatorie (gravidanza, attività sindacale, malattia) rendono nullo il licenziamento.

    Prova degli OTD

    Per gli operai a tempo determinato il CCNL prevede una prova solo se il contratto supera i 30 giorni: in quel caso dura 2 giorni lavorativi.

    Per i contratti fino a 30 giorni il CCNL non prevede la prova. Se le parti la pattuiscono comunque per iscritto, la legge la proporziona alla durata: un giorno di lavoro ogni 15 giorni di calendario, non meno di 2 (art. 7 D.Lgs. 104/2022).

    Cumulo prova vietato

    Il D.Lgs. 104/2022 (decreto trasparenza) vieta:

    • Ripetere la prova per stesso lavoratore e stesse mansioni nella stessa azienda
    • Imporre prova per conversioni da OTD a OTI nello stesso ruolo

    Esempio: un raccoglitore stagionale che torna l’anno successivo per la stessa raccolta nella stessa azienda non può essere messo in prova di nuovo.

    Diritti durante la prova

    Anche durante la prova il lavoratore matura:

    • Stipendio intero secondo livello
    • Ferie/ROL in ratei (1/12 per mese)
    • Tredicesima in ratei
    • TFR dal primo giorno (OTI)
    • Contribuzione INPS/INAIL agricolo
    • Tutela contro discriminazioni e mobbing

    Casi pratici

    Tizio – Trattorista in area 2ª, prova di 20 giorni
    Tizio è assunto a tempo indeterminato come trattorista, inquadrato dal contratto provinciale nell’area 2ª: la prova può durare al massimo 20 giorni lavorativi. Al 10° giorno il datore recede perché non sa fare alcune lavorazioni dichiarate: gli spettano i 10 giorni lavorati, i ratei di 13ª, 14ª e ferie e il TFR.
    Caia – Raccoglitrice OTD 21 gg
    Caia è assunta a tempo determinato per 21 giorni per la raccolta delle pesche: il CCNL non prevede la prova per i contratti fino a 30 giorni. Al 3° giorno vuole lasciare: senza un patto di prova scritto, l’uscita anticipata va concordata con il datore. Le spettano i giorni lavorati con il terzo elemento del 30,44%.
    Sempronio – Vivaista in area 1ª
    Sempronio è assunto a tempo indeterminato come vivaista specializzato (area 1ª): la prova dura al massimo 26 giorni lavorativi. Superata la prova senza recesso, l’assunzione diventa definitiva senza ulteriori formalità.

    Domande frequenti

    Quanto dura la prova per un trattorista?
    Al massimo 20 giorni lavorativi se è inquadrato nell’area 2ª (qualificati), 26 se è nell’area 1ª (specializzati); per i comuni dell’area 3ª sono 14. Se è assunto a tempo determinato per più di 30 giorni, la prova è di 2 giorni lavorativi (art. 15).
    Posso essere licenziato senza motivo durante la prova agricola?
    Sì, entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza obbligo di motivazione. Pagamento solo per giorni effettivamente lavorati. Eccezione: licenziamento discriminatorio (gravidanza, sindacale) sempre nullo.
    Per un contratto OTD di 10 giorni, c'è prova?
    Il CCNL non la prevede per i contratti fino a 30 giorni. Se viene pattuita per iscritto, la legge la limita a un giorno ogni 15 di calendario, con un minimo di 2 (art. 7 D.Lgs. 104/2022). Per i contratti oltre 30 giorni il CCNL fissa 2 giorni lavorativi.
    Si può ripetere la prova se torno la stagione successiva?
    No, se la mansione è la stessa nella stessa azienda. Il D.Lgs. 104/2022 (trasparenza) vieta il cumulo di prove per stesso lavoratore e stesse mansioni. Eccezione: cambio mansione effettiva.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 OTI e OTD, preavviso 6-30 giorni, ferie 26 gg OTI, indennità OTD, maternità, paternità OTI e OTD, tredicesima e quattordicesima provinciale e malattia OTI e INAIL infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Operai Agricoli: maternità, paternità OTI e OTD

    CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti

    In sintesi

    Per gli operai agricoli, OTI e OTD, l’art. 16 del CCNL rinvia al D.Lgs. 151/2001: durante i 5 mesi di maternità obbligatoria spetta l’indennità INPS dell’80% e il contratto nazionale non prevede integrazioni. Esposizione fitosanitari e lavori pesanti = maternità anticipata fino al parto. Paternità 10 giorni lavorativi (20 se parto plurimo) al 100% (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001). Congedo parentale fino ai 14 anni del figlio: 10 mesi per la coppia, 11 se il padre ne usa almeno 3.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA – Agricoltori Italiani · FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, per il quadriennio 2026-2029 (il precedente era il CCNL del 23 maggio 2022, integrato dall’accordo del 27 ottobre 2023)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029. Aumento contrattuale del 5,1% per il biennio economico 2026-2027, in due tranche: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati né una tantum. Per il biennio successivo la competenza economica resta ai contratti provinciali di lavoro
    Platea
    ~700.000 (operai agricoli OTI a tempo indeterminato + OTD a tempo determinato/stagionali)

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi CCNL Operai Agricoli
    Voce OTI OTD
    Maternità obbligatoria 5 mesi, 80% INPS (anticipata dal datore e conguagliata) 5 mesi, 80% INPS
    Maternità anticipata fito Fino al parto, 80% INPS Fino al parto, 80% INPS
    Paternità obbligatoria 10 gg lavorativi (20 se parto plurimo) al 100% Idem, se il rapporto è in essere
    Congedo parentale 0-14 anni 10 mesi coppia (11 se il padre ne usa 3), 30% INPS; 80% per 3 mesi entro i 6 anni Idem
    Allattamento (0-12 mesi) 2h/giorno al 100% 2h/giorno (se durante contratto)
    Esonero notturno Gravidanza + 1° anno figlio Idem
    Esonero fitosanitari Da inizio gravidanza Idem
    Indennità disoccupazione agricola N/A Compatibile con maternità

    Maternità obbligatoria OTI: 5 mesi all’80% INPS

    Per le OTI vale la regola generale di 5 mesi di maternità obbligatoria:

    • 2 mesi prima del parto
    • 3 mesi dopo il parto
    • Oppure 1+4 mesi con flessibilità (certificato medico)

    L’INPS paga l’80% della retribuzione: per l’art. 16 del CCNL la tutela economica delle lavoratrici madri è quella delle leggi vigenti (D.Lgs. 151/2001) e il contratto non prevede un’integrazione al 100%.

    Maternità OTD: INPS 80%

    Anche per le OTD non c’è integrazione del datore. L’INPS paga l’80% della retribuzione media degli ultimi 12 mesi.

    Specificità: l’indennità di maternità è compatibile con l’indennità di disoccupazione agricola (DSU). Una OTD può percepire entrambe nello stesso anno (per periodi non sovrapposti).

    Il contratto OTD non si interrompe per maternità: se il contratto a termine prosegue durante il congedo, la lavoratrice torna fino a scadenza naturale.

    Maternità anticipata per rischio fitosanitari

    L’esposizione a prodotti fitosanitari è incompatibile con la gravidanza. La lavoratrice ha diritto a maternità anticipata fino al parto:

    • Inizia dalla diagnosi gravidanza
    • Indennità 80% INPS
    • Esonero da: irrorazione pesticidi, miscelazione chimici, contatto piante trattate
    • Possibile spostamento mansione verso compiti compatibili (es. ufficio, vivaio non trattato)

    Anche lavori pesanti (sollevamento pesi, scuotitori meccanici, posture costrette) danno diritto a maternità anticipata se il medico aziendale certifica incompatibilità.

    Paternità obbligatoria 10 gg

    Per l’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 il padre lavoratore (OTI o OTD se in contratto) ha diritto a 10 giorni lavorativi obbligatori di paternità (20 in caso di parto plurimo):

    • Retribuzione 100% a carico INPS
    • Da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto
    • Anche frazionabili
    • Indipendenti dal congedo madre

    Per OTD si applica solo se il rapporto è in essere al momento della nascita (verificare scadenza contratto a termine).

    Congedo parentale e allattamento

    Dopo la maternità obbligatoria entrambi i genitori possono fruire del congedo parentale:

    • 10 mesi totali per la coppia (11 se il padre ne fruisce almeno 3), con un massimo di 6 mesi per ciascun genitore
    • Utilizzabili fino ai 14 anni del figlio
    • Indennità 30% INPS (80% per 3 mesi se richiesti entro 6 anni del figlio)

    L’allattamento dà diritto a 2 ore retribuite/giorno fino a 1 anno del figlio (1 ora se orario <6h). Il datore agricolo deve organizzare la pausa o l'orario ridotto.

    Casi pratici

    Tizio – Paternità trattorista
    Tizio (trattorista OTI) fruisce 10 gg paternità nei 30 gg dopo il parto. INPS paga al 100%. Sostituzione organizzata con altro trattorista in azienda.
    Caia – OTI maternità anticipata fito
    Caia OTI è incinta in azienda vinicola con trattamenti fitosanitari. Maternità anticipata dal 2° mese fino al parto, con l’indennità INPS dell’80% della retribuzione: il CCNL non prevede integrazioni a carico del datore.
    Sempronio – OTD vendemmia con paternità
    Sempronio OTD vendemmia 21 gg + nascita figlio durante contratto. Fruisce i giorni di paternità durante il contratto in essere (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001: congedo del «padre lavoratore», da usare entro 5 mesi dalla nascita).

    Domande frequenti

    Cosa succede se sono incinta e lavoro con pesticidi?
    Hai diritto a maternità anticipata fino al parto (80% INPS). Esonero dalle mansioni con esposizione fitosanitari. Possibile spostamento a mansioni compatibili (ufficio, vivaio non trattato). La diagnosi gravidanza fa scattare automaticamente l’esonero.
    Una OTD ha diritto alla maternità?
    Sì, ma solo all’80% INPS (no integrazione datore). L’indennità è compatibile con la disoccupazione agricola INPS. Se il contratto OTD è in essere al parto, la lavoratrice non perde il posto.
    Quanto è la paternità obbligatoria?
    10 giorni lavorativi al 100% (20 in caso di parto plurimo), da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. Anche non continuativi. Per OTD vale se contratto in essere al momento della nascita.
    L'allattamento si applica anche in agricoltura?
    Sì, 2 ore retribuite/giorno fino a 1 anno del figlio (1h se orario <6h). Il datore agricolo organizza pausa o orario ridotto. Per attività lontane dal domicilio può essere convertita in mezza giornata libera.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 OTI e OTD, preavviso 6-30 giorni, ferie 26 gg OTI, indennità OTD, tredicesima e quattordicesima provinciale, malattia OTI e INAIL infortunio e prova 6-30 giorni per area.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • TARI: chi la paga, l’inquilino o il proprietario

    In sintesi

    • La TARI è dovuta da chi occupa o detiene l’immobile, indipendentemente dalla proprietà.
    • Se la locazione dura oltre sei mesi, è l’inquilino il soggetto passivo TARI.
    • Per le locazioni brevi (durata uguale o inferiore a sei mesi), la TARI resta a carico del proprietario.
    • In caso di comodato d’uso, paga il comodatario che occupa effettivamente il locale.
    • Il proprietario di un immobile non locato ma detenuto (seconda casa, locale sfitto con arredi) è comunque soggetto alla TARI.
    • Per i locali non occupati e privi di arredi e allacci è possibile richiedere l’esenzione con apposita dichiarazione.

    La regola di base: paga chi occupa

    La domanda ‘chi paga la TARI?’ è una delle più frequenti tra chi affitta casa o possiede immobili. La risposta sta nella legge: il soggetto passivo della TARI è chi occupa o detiene a qualsiasi titolo i locali. Non conta essere proprietari: conta chi usa concretamente lo spazio e, quindi, produce rifiuti.

    Il discrimine fondamentale è la durata della locazione. Se il contratto di affitto supera i sei mesi nell’arco dell’anno solare, la TARI è dovuta dall’inquilino. Se invece si tratta di una locazione breve – turistica o comunque di durata uguale o inferiore a sei mesi – l’obbligo rimane in capo al proprietario.

    Questo principio vale anche per altri titoli di detenzione: chi abita un immobile in comodato d’uso gratuito paga la TARI come qualsiasi altro occupante. Il proprietario che concede il comodato non è più soggetto passivo per quel locale, purché il comodatario presenti regolare dichiarazione.

    La regola si applica allo stesso modo alle abitazioni e alle utenze non domestiche: il titolare dell’attività commerciale o dello studio professionale che occupa i locali è il soggetto passivo, anche se non è proprietario dell’immobile.

    Chi paga la TARI: riepilogo per situazione
    Situazione Soggetto passivo TARI Note
    Locazione durata > 6 mesi nell'anno solare Inquilino (locatario) L'inquilino presenta la dichiarazione TARI
    Locazione breve (durata ≤ 6 mesi) Proprietario (locatore) Il proprietario rimane soggetto passivo
    Comodato d'uso gratuito Comodatario (chi occupa) Occorre dichiarazione del comodatario
    Immobile detenuto ma non locato (seconda casa) Proprietario Possibili riduzioni deliberate dal Comune
    Locali senza arredi e senza allacci alle utenze Nessuno (esenzione richiedibile) Serve dichiarazione al Comune
    Utenza non domestica in affitto > 6 mesi Titolare dell'attività Stessa regola delle utenze domestiche

    Esempio pratico

    • Esempio indicativo: Tizio è proprietario di un appartamento che affitta a Caio con contratto di 4 anni (locazione ordinaria, durata di gran lunga superiore a sei mesi). La TARI di quell’appartamento è a carico di Caio, che deve presentare la dichiarazione TARI al Comune indicando la data di inizio del contratto. Se invece Tizio affitta lo stesso appartamento su una piattaforma di affitti brevi per periodi di 2-3 settimane alla volta, la durata di ciascuna locazione è inferiore a sei mesi e la TARI rimane a carico di Tizio come proprietario.

    Documenti necessari

    • Contratto di locazione (per verificare la durata e la data di inizio occupazione)
    • Modulo di dichiarazione TARI del Comune (per comunicare l’inizio o la cessazione dell’occupazione)
    • Atto di comodato d’uso (se l’immobile è concesso in comodato gratuito)
    • Avviso di pagamento TARI ricevuto (verifica se intestato correttamente)
    • Regolamento TARI del Comune (per dettagli sulle riduzioni applicabili alla specifica situazione)

    Tizio: locatore con contratto 4+4

    Scenario. Tizio possiede un appartamento e lo ha affittato a Caio con contratto di locazione ad uso abitativo della durata di 4 anni, prorogabile. Il contratto è stato registrato. Tizio continua a ricevere gli avvisi TARI intestati a sé.

    Come si applica. La durata del contratto è abbondantemente superiore a sei mesi: il soggetto passivo TARI è Caio, non Tizio. Caio deve presentare la dichiarazione di inizio occupazione al Comune o al gestore del servizio, comunicando la data di inizio del contratto. Dalla data indicata nella dichiarazione, la TARI è addebitata a Caio. Se Tizio continua a ricevere avvisi è perché Caio non ha ancora presentato la dichiarazione: Tizio ha interesse a sollecitarlo, altrimenti rischia di dover poi chiedere rimborso al locatario per un importo già pagato.

    In pratica

    • Inserisci nel contratto di locazione un obbligo esplicito per l’inquilino di presentare la dichiarazione TARI entro 30 giorni dalla consegna delle chiavi.
    • Se l’avviso TARI arriva ancora al proprietario, segnalalo all’ufficio tributi del Comune presentando copia del contratto registrato.

    Caio: proprietario di seconda casa a uso saltuario

    Scenario. Caio possiede una casa al mare che utilizza personalmente alcune settimane l’anno e che non affitta a nessuno. L’immobile è arredato e gli allacci alle utenze sono attivi.

    Come si applica. L’immobile è detenuto da Caio come proprietario: la TARI è a suo carico. Il fatto che la casa venga usata solo alcune settimane non esenta dall’obbligo. Tuttavia, molti Comuni prevedono una riduzione tariffaria per gli immobili a disposizione o a uso stagionale: Caio può verificare nel regolamento TARI del proprio Comune se e come richiederla. La riduzione non è automatica e va in genere richiesta con apposita dichiarazione.

    In pratica

    • Controlla il regolamento TARI del Comune dove si trova la seconda casa: la riduzione per uso stagionale è deliberata autonomamente da ogni Comune.
    • Se la casa è tenuta completamente vuota, senza arredi e con allacci staccati, presenta dichiarazione di non occupazione per ottenere l’esenzione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • CCNL Operai Agricoli: malattia OTI e INAIL infortunio

    CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti

    In sintesi

    Nel CCNL Operai Agricoli l’operaio a tempo indeterminato conserva il posto per 180 giorni in caso di malattia; in caso di infortunio sul lavoro fino alla guarigione clinica, ma non oltre 12 mesi. Il trattamento non lo integra direttamente il datore: sono le Casse extra legem e gli enti bilaterali territoriali a portare indennità di legge e integrazione almeno all’80% del salario giornaliero contrattuale, anche per gli operai a tempo determinato. Per i florovivaisti è il datore a pagare un 25% in più per un massimo di 90 giorni l’anno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA – Agricoltori Italiani · FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, per il quadriennio 2026-2029 (il precedente era il CCNL del 23 maggio 2022, integrato dall’accordo del 27 ottobre 2023)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029. Aumento contrattuale del 5,1% per il biennio economico 2026-2027, in due tranche: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati né una tantum. Per il biennio successivo la competenza economica resta ai contratti provinciali di lavoro
    Platea
    ~700.000 (operai agricoli OTI a tempo indeterminato + OTD a tempo determinato/stagionali)

    Malattia e infortunio nel CCNL Operai Agricoli

    Conservazione del posto e trattamento – CCNL operai agricoli e florovivaisti
    Voce Operai agricoli Operai florovivaisti
    Conservazione del posto (OTI), malattia 180 giorni 180 giorni
    Conservazione del posto (OTI), infortunio sul lavoro Fino alla guarigione clinica, al massimo 12 mesi Fino alla guarigione clinica, al massimo 12 mesi
    Malattia: chi integra l’INPS Casse extra legem / enti bilaterali territoriali, fino ad almeno l’80% del salario giornaliero contrattuale (OTI e OTD) Il datore: 25% del salario giornaliero per al massimo 90 giornate l’anno, se la malattia dura oltre 3 giorni
    Infortunio sul lavoro: integrazione Almeno l’80% del salario giornaliero; dal 15° giorno di inabilità fino al 100% (OTI) Dal 4° giorno e fino a 180 giornate, fino al 100% del salario giornaliero (OTI)
    OTD florovivaisti – Integrazione solo dopo 30 giornate continuative nella stessa azienda, dal 31° giorno e per 45 giornate l’anno
    Fasce di reperibilità per la visita di controllo 10-12 e 17-19

    Trascorsi i periodi di conservazione, se l’infermità continua, ciascuna parte può risolvere il rapporto con il pagamento di TFR, 13ª, 14ª e ferie maturate. Fonti: artt. 60-62 del testo del CCNL operai agricoli e florovivaisti (Flai-Cgil), confermati nel CCNL 2022 (art. 61: 180 giorni). Il rinnovo del 28 maggio 2026 ha riscritto gli articoli su malattia e infortunio (sintesi del rinnovo del 28 maggio 2026): il testo coordinato è atteso entro il 31 ottobre 2026.

    Comporto OTI: 180 giorni

    L’operaio agricolo a tempo indeterminato conserva il posto per 180 giorni in caso di malattia. In caso di infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL il posto è conservato fino alla guarigione clinica, e comunque non oltre 12 mesi dall’infortunio.

    Superati questi limiti, se l’infermità continua, ciascuna delle parti può risolvere il rapporto con il pagamento di TFR, tredicesima, quattordicesima e ferie maturate. Durante la conservazione del posto l’operaio continua a usare gratuitamente casa, orto e annessi che aveva.

    Chi integra l’indennità INPS

    Per gli operai agricoli l’integrazione non la paga direttamente il datore: la corrispondono le Casse extra legem e gli enti bilaterali agricoli territoriali, alimentati dai contributi delle aziende. Tra indennità di legge e integrazione devono assicurare almeno l’80% del salario giornaliero contrattuale del profilo, sia agli OTI sia agli OTD.

    Per gli operai florovivaisti a tempo indeterminato è il datore a pagare, oltre all’indennità di legge, il 25% del salario giornaliero per un massimo di 90 giornate l’anno, se la malattia dura più di tre giorni ed è riconosciuta dall’INPS.

    Malattia OTD

    Anche l’OTD riceve l’indennità INPS e l’integrazione delle Casse extra legem fino all’80% del salario giornaliero contrattuale. Tra i florovivaisti, l’integrazione spetta all’OTD che ha lavorato almeno 30 giornate continuative nella stessa azienda, dal 31° giorno dall’assunzione e per 45 giornate l’anno.

    La malattia non proroga il contratto a termine: il rapporto finisce comunque alla scadenza fissata.

    Infortunio sul lavoro: INAIL agricolo

    L’INAIL agricolo è una gestione speciale dell’INAIL che copre tutti i lavoratori agricoli (OTI + OTD).

    Caratteristiche:

    • Contribuzione a carico del datore
    • Indennità INAIL di legge dal 4° giorno
    • Operai agricoli: integrazione delle Casse extra legem fino all’80% del salario giornaliero, fino al 100% dal 15° giorno di inabilità per gli OTI
    • Florovivaisti OTI: il datore integra fino al 100% del salario giornaliero dal 4° giorno, per al massimo 180 giornate
    • Inabilità permanente: indennità in capitale o rendita

    Infortuni più frequenti settore: cadute da scala, ribaltamento trattore (causa principale morti agricoltura, ~100/anno Italia), schiacciamento da macchina raccolta.

    Malattie professionali agricole

    L’INAIL riconosce specifiche malattie professionali agricole:

    • Patologie da fitosanitari: intossicazione pesticidi, dermatiti chimiche, neuropatie
    • Pneumopatie: bronchite cronica da polveri vegetali (“polmone del fienarolo”)
    • Allergie e dermatiti da prodotti naturali (frutta, polveri di mais)
    • Sindrome del tunnel carpale da raccolta ripetitiva
    • Lombosciatalgie da sollevamento pesi
    • Zoonosi: brucellosi, leptospirosi (allevatori)

    Il riconoscimento INAIL della malattia professionale dà diritto a indennità giornaliera, eventuale rendita per inabilità permanente, copertura cure.

    Casi pratici

    Tizio – OTI lombalgia 60 gg
    Tizio è operaio agricolo a tempo indeterminato e resta a casa 60 giorni per una lombalgia. Riceve l’indennità INPS e l’integrazione della Cassa extra legem della sua provincia, che insieme valgono almeno l’80% del suo salario giornaliero contrattuale. È lontano dal limite di 180 giorni.
    Caia – OTD malattia stagionale
    Caia ha un contratto a termine di 30 giorni per la raccolta e si ammala al 10° giorno. Riceve l’indennità INPS e l’integrazione della Cassa extra legem fino all’80% del salario giornaliero. Il contratto scade comunque il 30° giorno.
    Sempronio – Ribaltamento trattore
    Sempronio, operaio a tempo indeterminato, si ribalta col trattore e resta inabile 6 mesi. Il posto è conservato fino alla guarigione, al massimo 12 mesi. L’INAIL paga l’indennità e la Cassa extra legem la integra (al 100% del salario giornaliero dal 15° giorno). Se resta un danno permanente, l’INAIL valuta la rendita.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto malattia in agricoltura?
    180 giorni per l’operaio a tempo indeterminato; per l’infortunio sul lavoro fino alla guarigione clinica, al massimo 12 mesi. Per l’OTD il rapporto finisce comunque alla scadenza del contratto.
    La malattia è retribuita al 100% in agricoltura?
    No. Per gli operai agricoli, OTI e OTD, l’indennità INPS e l’integrazione delle Casse extra legem devono arrivare almeno all’80% del salario giornaliero contrattuale. Per i florovivaisti a tempo indeterminato il datore aggiunge il 25% del salario per al massimo 90 giornate l’anno.
    Cos'è l'INAIL agricolo?
    È una gestione speciale dell’INAIL per i lavoratori agricoli (OTI + OTD). Paga l’indennità di legge per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; il CCNL aggiunge l’integrazione delle Casse extra legem (operai agricoli) o del datore (florovivaisti). Premi a carico dell’azienda.
    Cosa è il "polmone del fienarolo"?
    È una pneumopatia (alveolite estrinseca) causata dall’esposizione cronica a polveri di fieno ammuffito, particolarmente nelle stalle e fienili poco ventilati. Riconosciuta come malattia professionale agricola INAIL.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 OTI e OTD, preavviso 6-30 giorni, ferie 26 gg OTI, indennità OTD, maternità, paternità OTI e OTD, tredicesima e quattordicesima provinciale e prova 6-30 giorni per area.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.