Autore: Andrea Marton

  • Articolo 445-bis Codice di Procedura Civile: Accertamento tecnico preventivo obbligatorio

    Articolo 445-bis Codice di Procedura Civile: Accertamento tecnico preventivo obbligatorio

    Art. 445-bis c.p.c. – Accertamento tecnico preventivo obbligatorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell’articolo 696 – bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all’accertamento peritale di cui all’articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’articolo 195.

    L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.

    La richiesta di espletamento dell’accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

    Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.

    In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell’articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell’ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

    Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

    La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile [1].

    Articolo aggiunto dall’art. 38, comma 1b, numero 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

    [1] Comma aggiunto dall’art. 27, comma 1f, L. 12 novembre 2011, n. 183.

  • Articolo 445 Codice di Procedura Civile: Consulente tecnico

    Articolo 445 Codice di Procedura Civile: Consulente tecnico

    Art. 445 c.p.c. – Consulente tecnico

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell’articolo 424.

    Nei casi di particolare complessità il termine di cui all’articolo 424 può essere prorogato fino a sessanta giorni.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 444 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Articolo 444 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Art. 444 c.p.c. – Giudice competente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell’articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza l’attore [1]. Se l’attore è residente all’estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza [2].

    Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale [3], in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio del porto di iscrizione della nave.

    Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale [3], in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 86, comma 1a, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

    [2] Periodo aggiunto dall’art. 46, comma 23, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [3] La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «tribunale» dall’art. 86, comma 1b, D.L. 19 febbraio 1998, n. 81.

  • Articolo 443 Codice di Procedura Civile: Rilevanza del procedimento amministrativo

    Articolo 443 Codice di Procedura Civile: Rilevanza del procedimento amministrativo

    Art. 443 c.p.c. – Rilevanza del procedimento amministrativo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell’articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.

    Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l’improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all’attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.

    Il processo deve essere riassunto, a cura dell’attore, nel termine perentorio di centottanta giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 442 Codice di Procedura Civile: Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

    Articolo 442 Codice di Procedura Civile: Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

    Art. 442 c.p.c. – Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall’applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

    Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

    Per le controversie di cui all’articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo [1].

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 1991, n. 156, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo, nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l’indice dei prezzi calcolato dall’ISTAT per la scala mobile nel settore dell’industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell’istituto o ente debitore per il ritardo dell’adempimento. Con sentenza n. 196 del 27 aprile 1993, la stessa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito.

    [1] Comma aggiunto dall’art. 26, comma 22, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 441 Codice di Procedura Civile: Consulente tecnico in appello

    Articolo 441 Codice di Procedura Civile: Consulente tecnico in appello

    Art. 441 c.p.c. – Consulente tecnico in appello

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il collegio, nell’udienza di cui al primo comma dell’articolo 437, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 423.

    Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 440 Codice di Procedura Civile: Appellabilità delle sentenze

    Articolo 440 Codice di Procedura Civile: Appellabilità delle sentenze

    Art. 440 c.p.c. – Appellabilità delle sentenze

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a euro 25,82.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 439 Codice di Procedura Civile: Cambiamento del rito in appello

    Articolo 439 Codice di Procedura Civile: Cambiamento del rito in appello

    Art. 439 c.p.c. – Cambiamento del rito in appello

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La corte di appello [1], se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] Le parole «Il tribunale» sono state sostituite dalle parole «La corte di appello» dall’art. 85, D.L. 19 febbraio 1998, n. 81.

  • Articolo 438 Codice di Procedura Civile: Deposito della sentenza di appello

    Articolo 438 Codice di Procedura Civile: Deposito della sentenza di appello

    Art. 438 c.p.c. – Deposito della sentenza di appello

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l’osservanza delle norme di cui all’articolo 430.

    Si applica il disposto del secondo comma dell’articolo 431.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 437 Codice di Procedura Civile: Udienza di discussione

    Articolo 437 Codice di Procedura Civile: Udienza di discussione

    Art. 437 c.p.c. – Udienza di discussione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nell’udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.

    Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa.

    È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.

    Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l’udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 423.

    Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 429.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.