Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 62 DPR 445/2000 – Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema

    Art. 62 DPR 445/2000 – Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile.

    2. È consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi.

    3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.

    4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.

  • Art. 61 DPR 445/2000 – Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi

    Art. 61 DPR 445/2000 – Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell'articolo 50. Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.

    2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente.

    3. 3. Il servizio svolge i seguenti compiti: a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni; b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico; c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53; d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile; e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti; f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e le attività di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69; g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54; h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte del personale autorizzato e degli incaricati.

  • Art. 60 DPR 445/2000 – Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni

    Art. 60 DPR 445/2000 – Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell'articolo 50, adottano le modalità di interconnessione stabilite nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

    2. 2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni: a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di spedizione, del mittente, del destinatario; b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento spedito.

    3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.

  • Art. 59 DPR 445/2000 – Accesso esterno

    Art. 59 DPR 445/2000 – Accesso esterno

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.

    2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.

    3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.

    4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione, anche per via telematica, attraverso gli uffici relazioni col pubblico.

  • Art. 58 DPR 445/2000 – Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema

    Art. 58 DPR 445/2000 – Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all'amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di cui all'articolo 61.

    2. La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.

    3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di controllo.

  • Art. 57 DPR 445/2000 – Numero di protocollo

    Art. 57 DPR 445/2000 – Numero di protocollo

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.

  • Art. 56 DPR 445/2000 – Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti

    Art. 56 DPR 445/2000 – Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonché le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

  • Art. 45 TUPI: Trattamento economico

    Art. 45 TUPI: Trattamento economico

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Trattamento economico ( Art.49 del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituito dall'art.23 del d.lgs n.546 del 1993 ) 1.

    Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi.

    Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

    I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. 3-bis.

    Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

    I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.

    Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Articolo 21 L. 184/1983: Revoca dello stato di adottabilità

    Art. 21 L. 184/1983 – Revoca dello stato di adottabilità

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.

    2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.

    3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

    4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato

  • CCNL Operai Agricoli: orario 39h, lavoro stagionale, straordinari

    CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti

    In sintesi

    L’orario standard del CCNL Operai Agricoli è di 39 ore settimanali (6,30 al giorno), calcolabili come media su 12 mesi con variabilità fino a 85 ore l’anno e massimo 44 ore a settimana (art. 34). Lo straordinario è maggiorato del 25% per gli operai agricoli e del 29% per i florovivaisti; festivo 35% e 40%, notturno 40% e 48% (artt. 42 e 43). Riposo settimanale di 24 ore, in altro giorno se si lavora la domenica (art. 35).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA – Agricoltori Italiani · FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, per il quadriennio 2026-2029 (il precedente era il CCNL del 23 maggio 2022, integrato dall’accordo del 27 ottobre 2023)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029. Aumento contrattuale del 5,1% per il biennio economico 2026-2027, in due tranche: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati né una tantum. Per il biennio successivo la competenza economica resta ai contratti provinciali di lavoro
    Platea
    ~700.000 (operai agricoli OTI a tempo indeterminato + OTD a tempo determinato/stagionali)

    Tabella riepilogativa

    Orario CCNL Operai Agricoli
    Tipologia Ore/Tempo
    Orario settimanale standard (art. 34) 39 ore (6,30 al giorno)
    Orario annuo OTI ~2.028h (39 × 52)
    Media su più settimane Fino a 12 mesi; variabilità fino a 85 ore l’anno, massimo 44 ore settimanali
    Massimo settimanale (D.Lgs. 66/2003) 48h incluso straordinario, come media
    Straordinario (art. 42, operai agricoli) +25%; massimo 3 ore al giorno, 18 a settimana, 300 l’anno
    Lavoro festivo (domeniche e festivi) +35%
    Lavoro notturno (20-6 ora solare, 22-5 ora legale) +40%
    Straordinario festivo / festivo notturno +40% / +45%
    Notturno o festivo in turni periodici +10%
    Operai florovivaisti (art. 43) Straordinario +29%, festivo +40%, notturno +48%, straordinario festivo +50%, festivo notturno +55%
    Lavoro a chiamata stagionale Ammesso per OTD

    Orario 39 ore con flessibilità stagionale

    Per l’art. 34 del CCNL l’orario ordinario è di 39 ore settimanali, pari a 6,30 ore al giorno. Può essere calcolato come durata media su un periodo non superiore a 12 mesi: alcune settimane con più ore, altre a compensazione con meno.

    • Variabilità: consentita nel limite di 85 ore l’anno, con un massimo di 44 ore settimanali; modalità e criteri sono demandati ai contratti provinciali;
    • Stalle, acquacoltura e agriturismo: i contratti provinciali possono prevedere modalità applicative particolari;
    • Distribuzione: i contratti provinciali possono distribuire l’orario su cinque giorni o ridurre la giornata del sabato.

    Resta il tetto di 48 ore settimanali come media, straordinari compresi (D.Lgs. 66/2003).

    Orario nei picchi: vendemmia e raccolta

    Nei picchi stagionali (vendemmia, raccolta della frutta, potatura) il margine del CCNL è quello dell’art. 34:

    • fino a 44 ore in una settimana, entro le 85 ore annue di variabilità;
    • le ore in più si compensano con settimane sotto le 39 ore;
    • le ore oltre l’orario ordinario sono straordinario (art. 42): massimo 3 ore al giorno e 18 a settimana, 300 ore l’anno.

    Chi fa straordinario può optare per le sole maggiorazioni, maturando riposi compensativi equivalenti (banca delle ore) da usare nei termini e con le modalità fissati dai contratti provinciali; se i riposi non si possono fruire entro i termini, le ore accantonate vanno pagate con la retribuzione ordinaria.

    Straordinario in agricoltura

    Per l’art. 42 (operai agricoli) le maggiorazioni sono:

    • Straordinario: +25%
    • Lavoro festivo (domeniche e giorni festivi): +35%
    • Lavoro notturno: +40%
    • Straordinario festivo: +40%
    • Festivo notturno: +45%

    Per il lavoro notturno o festivo che cade in regolari turni periodici e riguarda mansioni specifiche la maggiorazione è del 10%. Per gli operai florovivaisti (art. 43) le percentuali sono 29% (straordinario), 40% (festivo), 48% (notturno), 50% (straordinario festivo) e 55% (festivo notturno). Le maggiorazioni si calcolano sul salario contrattuale.

    Lavoro domenicale negli allevamenti

    Negli allevamenti (bovini, suini, avicoli, ovicaprini) gli animali richiedono accudimento tutti i giorni (mungitura mattina/sera, alimentazione).

    Il CCNL prevede:

    • riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente la domenica; se per esigenze d’azienda si lavora la domenica, il riposo va concesso in altro giorno della settimana (art. 35);
    • lavoro festivo (domeniche comprese) maggiorato del 35% per gli operai agricoli (40% per i florovivaisti), 10% se cade in regolari turni periodici (art. 42);
    • per gli addetti al bestiame la regolamentazione del riposo è demandata ai contratti provinciali (art. 35).

    Senza il lavoro domenicale, l’attività zootecnica sarebbe impossibile.

    Lavoro a chiamata stagionale

    Il lavoro a chiamata (job on call) è ammesso per OTD in attività stagionali:

    • Contratto stipulato in anticipo (registrazione UnILav)
    • Chiamata al lavoro con preavviso anche solo di 24 ore
    • Retribuzione pari alle ore effettivamente lavorate
    • Eventuale indennità di disponibilità tra chiamate (se concordata)

    Tipico per vendemmia, raccolta frutta, potatura: il datore convoca al bisogno in base al meteo.

    Casi pratici

    Tizio – Trattorista in vendemmia
    Tizio fa 44h/sett per 6 settimane di vendemmia (Sett-Ott), il massimo settimanale dell’art. 34. Eccedenza sulle 39 ore: 5h/sett × 6 = 30h, entro le 85 ore annue di variabilità; le ore si compensano con settimane sotto le 39 ore in inverno. Le ore oltre l’orario ordinario che non vengono compensate sono straordinario, +25%.
    Caia – Mungitrice allevamento bovini
    Caia munge bovini 6 gg/sett (lun-sab). Domeniche a turno (2/mese): lavoro festivo maggiorato del 35% (10% se in regolari turni periodici) e riposo di 24 ore in altro giorno, per esempio il giovedì. Mattina 5:30-9:30, sera 17-21 (orario continuativo non possibile).
    Sempronio – OTD lavoro a chiamata raccolta pere
    Sempronio ha contratto job on call. Chiamato 14 giornate sparpagliate giugno-luglio per raccolta pere. Paga €58/gg × 14 = €812 lordi. Nessuna indennità tra chiamate (non concordata).

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali si lavorano in agricoltura?
    39 ore standard (art. 34), calcolabili come media fino a 12 mesi con variabilità di 85 ore l’anno. Nei picchi (vendemmia, raccolta) si arriva al massimo a 44h/sett con compensazione nei periodi di magra. Massimo 48h/sett come media, straordinario incluso.
    Come è retribuito lo straordinario in agricoltura?
    Per gli operai agricoli (art. 42): +25% straordinario, +35% festivo, +40% notturno, +40% straordinario festivo, +45% festivo notturno; per i florovivaisti 29%, 40%, 48%, 50%, 55% (art. 43). Chi preferisce può accantonare riposi compensativi nella banca delle ore.
    Si lavora la domenica negli allevamenti?
    Sì, gli animali richiedono cura quotidiana. Il lavoro festivo è maggiorato del 35% (operai agricoli) e il riposo di 24 ore va concesso in altro giorno della settimana (artt. 35 e 42). Rotazione tra operai per garantire copertura.
    Cos'è il lavoro a chiamata in agricoltura?
    Contratto OTD job on call: il datore convoca al bisogno (es. per meteo favorevole alla raccolta) con preavviso minimo 24h. Retribuzione solo per le ore effettivamente lavorate. Tipico per raccolte frutta, vendemmia.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 OTI e OTD, preavviso 6-30 giorni, ferie 26 gg OTI, indennità OTD, maternità, paternità OTI e OTD, tredicesima e quattordicesima provinciale e malattia OTI e INAIL infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 29 L. 184/1983: Adozione internazionale e Convenzione dell’Aja

    Art. 29 L. 184/1983 – Adozione internazionale e Convenzione dell’Aja

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.

  • Articolo 1 TU Giustizia Tributaria: Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

    Art. 1 D.Lgs. 175/2024 – Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in corti di giustizia tributaria di primo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in corti di giustizia tributaria di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Con decreto del presidente della corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado sono determinati i criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni.

    2. Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data del 9 marzo 1999, distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, sono istituite sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime corti di giustizia tributaria, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

    3. In ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 è esercitata da corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano.

    4. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico.

    5. Il numero delle sezioni di ciascuna corte di giustizia tributaria può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.

    6. Alla istituzione di nuove corti di giustizia tributaria ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.