Art. 437 c.p.c. – Udienza di discussione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Nell’udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.
Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa.
È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.
Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l’udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 423.
Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 429.
Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
In sintesi
All'udienza il relatore espone oralmente la causa; il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.
Ratio
L'art. 437 c.p.c. disciplina la conclusione del giudizio d'appello in udienza pubblica. La struttura prevista dalla norma riflette il principio dell'oralità e della concentrazione processuale: alla presenza del collegio, del relatore, dei difensori e della pubblica, il giudizio giunge a termine con la pronuncia della sentenza. Questo modello garantisce trasparenza, accelerazione e partecipazione viva delle parti alla formazione della decisione.
Analisi
L'articolo articola l'udienza di discussione in momenti successivi. Il relatore (il giudice nominato dal presidente con il decreto dell'art. 435) fa la relazione orale della causa, cioè presenta al collegio e alle parti gli elementi salienti della controversia, il fatto, le questioni di diritto rilevanti e lo stato della causa in primo grado. Successivamente, il collegio ascolta i difensori delle parti, i quali riprendono gli argomenti più importanti del ricorso e della memoria difensiva. A seguire, il collegio pronuncia sentenza e dà lettura del dispositivo nella medesima udienza. Questo è il punto cruciale: non ci sono rinvii, la decisione è immediatamente comunicata. L'articolo pone inoltre tre limitazioni importanti: non sono ammesse nuove domande ed eccezioni non dedotte in appello (principio della tassatività dell'appello); non sono ammessi nuovi mezzi di prova, con rare eccezioni (giuramento estimatorio, e prove che il collegio ritenga indispensabili ai fini della decisione, anche d'ufficio). È tuttavia salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa. Se il collegio ammette nuove prove, fissa un'udienza entro venti giorni per l'assunzione delle prove e la successiva pronuncia della sentenza. In quell'occasione, il collegio può adottare i provvedimenti cautelari di cui all'art. 423.
Quando si applica
La norma si applica all'udienza di discussione di ogni appello nel rito del lavoro. La concentrazione processuale e la velocità sono aspetti caratteristici di questo modello, specialmente rilevanti nei processi lavorali dove il fattore tempo incide sulla capacità economica del lavoratore.
Connessioni
L'art. 437 si ricollega all'art. 436 (costituzione dell'appellato), all'art. 435 (decreto presidenziale e fissazione udienza), all'art. 438 (deposito della sentenza di appello), all'art. 429 (sottoscrizione della sentenza), all'art. 423 (provvedimenti cautelari), agli articoli sulla prova (artt. 212-292), e alla disciplina generale dell'oralità e della concentrazione processuale.
Domande frequenti
Che cosa fa il relatore all'udienza di discussione?
Il relatore (il giudice designato dal presidente con il decreto dell'art. 435) illustra oralmente al collegio gli elementi essenziali della causa: il fatto, le questioni di diritto, gli argomenti delle parti in primo grado e le ragioni dell'appello.
Quando è pronunciata la sentenza d'appello?
La sentenza è pronunciata all'udienza medesima, cioè il giorno della discussione. Il collegio dà subito lettura del dispositivo nella pubblica udienza, senza rinvio. La sentenza acquisisce immediatezza.
Possono le parti proporre nuove domande o nuove eccezioni all'appello?
No. All'appello non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Le parti devono limitarsi agli argomenti già esposti nel ricorso e nella memoria difensiva, secondo il principio della tassatività dell'appello.
Sono sempre esclusi i nuovi mezzi di prova in appello?
Generalmente sì, salvo eccezioni: è sempre ammesso il giuramento estimatorio; il collegio può ammettere nuove prove che ritenga indispensabili ai fini della decisione, anche d'ufficio. Se ammesse, la sentenza è pronunciata entro venti giorni dalla nuova udienza.
Le parti possono chiedere il giuramento decisorio durante l'appello?
Sì. Nonostante i divieti generali sulle nuove prove, è sempre salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa, anche in appello.