Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 435 c.p.c. – Decreto del presidente

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il presidente della corte di appello entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l’udienza di discussione dinanzi al collegio.

L’appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all’appellato.

Tra la data di notificazione all’appellato e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all’estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni.

In sintesi

  • Presidente della corte d'appello nomina giudice relatore entro cinque giorni dal deposito del ricorso
  • Presidente fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dal deposito
  • Appellante notifica ricorso e decreto all'appellato nei dieci giorni successivi al deposito
  • Tra la notificazione all'appellato e l'udienza deve intercorrere almeno venticinque giorni
  • Termini elevati se la notificazione avviene all'estero (ottanta e sessanta giorni)
Indice dei contenuti

Il presidente della corte d'appello nomina il relatore entro cinque giorni e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dal deposito.

Ratio

L'art. 435 c.p.c. organizza i tempi iniziali del giudizio d'appello nel rito lavorista. Il presidente della corte d'appello assicura una gestione ordinata dell'appello mediante la nomina del relatore, la fissazione dell'udienza e la tempestività della notificazione. Questi tempi riflettono l'esigenza di celerità processuale, particolarmente importante nei processi lavorali dove spesso è in gioco il reddito del lavoratore.

Analisi

L'articolo contiene una cascata di obblighi temporali e procedurali. Il presidente, entro cinque giorni dal deposito del ricorso presso la cancelleria della corte (data cruciale), nomina il giudice relatore, cioè il magistrato che redigerà la relazione orale della causa e coordinerà l'istruzione. Nello stesso decreto, il presidente fissa l'udienza di discussione, che deve avvenire non oltre sessanta giorni dal deposito. L'appellante (il ricorrente) ha quindi dieci giorni dal deposito per notificare all'appellato il ricorso e il decreto presidenziale. Cruciale è il terzo comma: tra la notificazione all'appellato e l'udienza deve intercorrere almeno venticinque giorni, tempo tecnico minimo affinché l'appellato possa costituirsi e preparare le sue difese. Se la notificazione avviene all'estero, i termini si prolungano (ottanta giorni per la notificazione dell'appellante, sessanta giorni per la fissazione dell'udienza).

Quando si applica

La norma si applica a ogni appello nei processi lavorali dopo il deposito del ricorso presso la corte d'appello. La cascata temporale è rigida e perentoria: il mancato rispetto dei termini da parte del presidente (pur raro) comporta violazione dei diritti procedurali delle parti; il mancato rispetto da parte dell'appellante della notificazione consente all'appellato di fare istanza per decadenza dell'appello.

Connessioni

L'art. 435 si ricollega all'art. 434 (deposito del ricorso), all'art. 436 (costituzione dell'appellato), all'art. 437 (udienza di discussione), agli articoli sulle comunicazioni e notificazioni (libro secondo), e alla disciplina generale dei termini (artt. 155-157).

Casi pratici

Caso 1: Il ricorso di Tizio è depositato presso la corte d'appello il 15 giugno

Entro il 20 giugno (cinque giorni), il presidente nomina il giudice relatore e con lo stesso decreto fissa l'udienza di discussione per il 10 agosto (è entro sessanta giorni dal 15 giugno). Tizio deve notificare il ricorso e il decreto all'appellato entro il 25 giugno (dieci giorni dal 15). Se la notificazione avviene il 23 giugno, l'udienza dell'10 agosto è a meno di venticinque giorni dalla notificazione: il termine è quindi irregolare e deve essere prorogato.

Caso 2: Il ricorso di Sempronio è depositato il 5 luglio

Il presidente nomina il relatore il 7 luglio e fissa l'udienza per il 25 agosto. Sempronio notifica il ricorso al suo avversario (Filano) il 12 luglio. Dal 12 luglio al 25 agosto intercorrono circa quarantaquattro giorni, superiori al minimo di venticinque giorni: l'intervallo è regolare. Se la notificazione fosse dovuta avvenire in Francia, i termini sarebbero dilatati: l'udienza dovrebbe essere fissata non oltre ottanta giorni dal deposito.

Domande frequenti

Che cosa fa il presidente della corte d'appello dopo il deposito del ricorso?

Entro cinque giorni, il presidente nomina il giudice relatore (che redigerà la relazione sulla causa) e fissa l'udienza di discussione dinanzi al collegio, indicando data e ora.

Entro quale termine deve avvenire l'udienza di discussione?

L'udienza deve essere fissata non oltre sessanta giorni dal deposito del ricorso presso la cancelleria della corte d'appello. Se la notificazione avviene all'estero, il termine sale a ottanta giorni.

Che cosa deve fare l'appellante dopo il decreto del presidente?

L'appellante deve notificare all'appellato il ricorso e il decreto presidenziale entro i dieci giorni successivi al deposito del ricorso. La notificazione avvia il conteggio del termine minimo di venticinque giorni prima dell'udienza.

Qual è l'intervallo minimo tra la notificazione all'appellato e l'udienza?

Deve intercorrere almeno venticinque giorni. Questo termine tecnico è necessario affinché l'appellato possa costituirsi in giudizio e predisporre le sue difese. Se l'intervallo è inferiore, l'udienza è irregolare.

I termini si modificano se la notificazione è all'estero?

Sì. Se la notificazione deve avvenire all'estero, il termine per la notificazione da parte dell'appellante è elevato a ottanta giorni e il termine per la fissazione dell'udienza a sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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