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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 438 c.p.c. – Deposito della sentenza di appello

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l’osservanza delle norme di cui all’articolo 430.

Si applica il disposto del secondo comma dell’articolo 431.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

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