Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 438 c.p.c. – Deposito della sentenza di appello

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Fuori dei casi di cui all’articolo 436-bis, la sentenza deve essere depositata entro sessanta giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

Si applica il disposto del secondo comma dell’articolo 431.

In sintesi

  • Il deposito della sentenza di appello avviene secondo le stesse modalità previste per il deposito delle sentenze di primo grado dall'art. 133 c.p.c.
  • Il cancelliere provvede al deposito della sentenza in cancelleria e dà comunicazione del deposito alle parti costituite.
  • Dal deposito decorrono i termini per l'impugnazione (ricorso per cassazione) qualora la sentenza non venga notificata.
  • La norma assicura uniformità di trattamento tra sentenze di primo e secondo grado quanto al regime del deposito e delle comunicazioni.
Indice dei contenuti

Funzione e contenuto del rinvio all'art. 133 c.p.c.

L'art. 438 c.p.c. è una norma di rinvio: disciplina il deposito della sentenza di appello attraverso il richiamo alle regole già stabilite per le sentenze di primo grado dall'art. 133 c.p.c. La scelta legislativa di uniformare il regime del deposito tra i due gradi di giudizio risponde a un'esigenza di coerenza sistematica e semplificazione: le stesse regole valgono per Tizio che riceve la comunicazione di deposito di una sentenza del Tribunale e per Caio che riceve analoga comunicazione dalla Corte d'appello.

Il procedimento di deposito ai sensi dell'art. 133 c.p.c.

In base all'art. 133 c.p.c., cui l'art. 438 fa rinvio, il giudice pronuncia la sentenza mediante deposito dell'originale in cancelleria. Il cancelliere dà atto del deposito con nota in calce alla sentenza, indicando la data, e ne dà comunicazione alle parti costituite. La comunicazione, effettuata ai sensi dell'art. 136 c.p.c. tramite biglietto del cancelliere o, nel processo telematico, via PEC, ha la funzione di portare a conoscenza delle parti l'avvenuto deposito e il testo della sentenza. Con il deposito la sentenza acquista esistenza giuridica e inizia a produrre effetti.

Rilevanza del deposito per i termini di impugnazione

Per la sentenza di appello, il deposito assume particolare rilevanza ai fini del decorso del termine «lungo» di impugnazione per cassazione. In assenza di notificazione della sentenza ad opera di una delle parti, il termine di sei mesi per il ricorso per cassazione decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, ossia dal deposito in cancelleria (art. 327 c.p.c.). Sempronio, soccombente in appello, che non riceva la notificazione della sentenza dalla controparte vincitrice, ha sei mesi dal deposito per proporre ricorso per cassazione. Se invece la controparte notifica la sentenza, il termine si riduce a sessanta giorni dalla notificazione (art. 325 c.p.c.).

Il processo civile telematico e il deposito elettronico

Con l'avvento del processo civile telematico (PCT), il deposito delle sentenze di appello avviene nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 e successive modifiche. Il sistema informatico del Ministero della Giustizia (SICID/CIVILE) gestisce il deposito elettronico della sentenza e l'invio automatico delle comunicazioni PEC alle parti costituite tramite i loro difensori. La data e l'ora del deposito informatico fanno fede ai fini del decorso dei termini processuali, con valenza legale certificata dal sistema ministeriale.

Distinzione tra deposito, pubblicazione e notificazione

È importante distinguere tre momenti: il deposito (atto del giudice che consegna la sentenza alla cancelleria), la pubblicazione (che coincide con il deposito e determina la nascita della sentenza come atto giuridico), e la notificazione (atto eventuale, promosso dalla parte vincitrice per abbreviare i termini di impugnazione). La comunicazione del cancelliere non equivale a notificazione: serve a informare le parti del deposito, ma non fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione, che richiede invece la notificazione formale ad opera di parte.

Domande frequenti

Come avviene il deposito della sentenza di appello?

Il deposito avviene secondo le stesse regole dell'art. 133 c.p.c.: il giudice deposita l'originale in cancelleria, il cancelliere ne dà atto con nota in calce e comunica il deposito alle parti costituite. Nel processo civile telematico il deposito è effettuato in via informatica.

Da quando decorre il termine per il ricorso in cassazione contro la sentenza di appello?

In assenza di notificazione della sentenza, il termine lungo di sei mesi decorre dalla data di pubblicazione (deposito) della sentenza in cancelleria (art. 327 c.p.c.). Se la sentenza viene notificata da una parte, il termine breve di sessanta giorni decorre dalla notificazione (art. 325 c.p.c.).

La comunicazione del cancelliere del deposito della sentenza fa decorrere il termine breve per l'impugnazione?

No. La comunicazione del cancelliere informa le parti del deposito ma non sostituisce la notificazione formale. Il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione decorre solo dalla notificazione della sentenza effettuata ad opera di una delle parti.

Quando acquista esistenza giuridica la sentenza di appello?

La sentenza di appello acquista esistenza giuridica e inizia a produrre effetti dal momento del deposito in cancelleria (pubblicazione), non dalla sua eventuale notificazione alle parti né dalla lettura del dispositivo in udienza.

Nel processo civile telematico, come viene gestito il deposito della sentenza di appello?

Il deposito avviene in via informatica attraverso il sistema ministeriale (SICID/CIVILE), con invio automatico di comunicazione PEC ai difensori delle parti costituite. La data e l'ora del deposito informatico hanno valenza legale certificata dal sistema e fanno fede ai fini del decorso dei termini processuali.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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