Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Cooperative Sociali: ferie 26 giorni, permessi e ROL

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative Sociali prevede 26 giorni lavorativi di ferie all’anno (4,33 settimane), 88 ore di permessi ROL (~11 giorni), 32 ore di ex-festività e permessi retribuiti per gravi motivi familiari fino a 3 giorni/evento. Le ferie devono essere fruite entro 18 mesi dalla maturazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Imprese sociali · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoopsociali · FP CGIL · CISL FP · Fisascat CISL · UIL FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    26 gennaio 2024 (efficace dal 5 marzo 2024)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025; trattativa per il rinnovo avviata nel 2026
    Platea
    Circa 400.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    Ferie, permessi e ROL CCNL Cooperative Sociali
    Voce Durata
    Ferie annuali 26 giorni lavorativi (4,33 sett.)
    ROL (riduzione orario lavoro) 88 ore (~11 giorni)
    Ex-festività 32 ore (4 giorni)
    Permesso matrimonio 15 giorni di calendario
    Lutto familiare 1° grado 3 giorni
    Lutto familiare 2° grado 1 giorno
    Permessi studio (150h) 150h triennio per scuola serale/università
    Permessi L. 104 3 giorni/mese o 2h/giorno (legge)
    Donazione sangue 1 giorno
    Termine fruizione ferie 18 mesi dalla maturazione

    26 giorni di ferie annue

    L’art. 60 del CCNL prevede 26 giorni lavorativi di ferie all’anno per tutti i lavoratori a tempo pieno (4,33 settimane se lavoro su 6 giorni; 22 giorni se lavoro su 5 giorni).

    Le ferie sono irrinunciabili: la mera monetizzazione è vietata dall’art. 36 Cost. ed è ammessa solo alla cessazione del rapporto.

    Il datore deve garantire almeno 2 settimane consecutive di ferie all’anno entro 12 mesi dalla maturazione.

    Riduzione Orario Lavoro: 88 ore

    I ROL sono 88 ore annue (~11 giornate) che il lavoratore può richiedere come permessi retribuiti.

    Si maturano 1/12 per ogni mese di servizio (~7,33h/mese). Si possono utilizzare in giornate intere o frazioni.

    Possono essere convertiti in banca ore: confluiscono insieme alle ore di straordinario non liquidato e sono fruibili come permesso.

    Ex-festività: 32 ore

    Le 4 ex-festività (33 ore complessive ridotte a 32 dal rinnovo 2024) sono giornate aggiuntive previste in sostituzione di feste civili soppresse:

    • San Giuseppe (19 marzo)
    • Ascensione (giovedì 40° giorno dopo Pasqua)
    • Corpus Domini (giovedì 60° giorno dopo Pasqua)
    • SS. Pietro e Paolo (29 giugno)

    Permessi retribuiti per eventi familiari

    Sono previsti i seguenti permessi retribuiti:

    • Matrimonio: 15 giorni di calendario (continuativi)
    • Lutto coniuge, figli, genitori: 3 giorni
    • Lutto fratelli, nonni, suoceri: 1 giorno
    • Donazione sangue: giornata completa
    • Esami medici: visite specialistiche con esonero retribuito (con certificato)

    Permessi L. 104 e gravi motivi

    I lavoratori con L. 104/1992 hanno diritto a:

    • 3 giorni mensili di permesso retribuito (per sé o per familiare)
    • 2 ore al giorno alternative
    • Esonero dal lavoro notturno (su richiesta)

    I permessi per gravi motivi familiari (L. 53/2000): fino a 2 anni non retribuiti nell’arco della vita lavorativa, frazionabili.

    Casi pratici

    Tizio – OSS pianifica ferie estive
    Tizio chiede 18 gg ferie ad agosto. Datore deve garantire almeno 14 gg consecutivi (2 settimane). Programma turni copertura RSA con turnisti aggiuntivi.
    Caia – Educatrice cura figlio L.104
    Caia ha figlio L. 104, fruisce 3 gg/mese permesso. Combina con ROL 88h annue per gestire visite e terapie senza decurtazione stipendio.
    Sempronio – Lutto padre + esami medici
    Sempronio fruisce 3 gg lutto padre + 1 visita oncologica retribuita (certificato medico). 4 giorni totali senza tagli stipendio.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano in cooperativa sociale?
    26 giorni lavorativi all’anno (4,33 settimane se lavoro su 6 giorni). Devono essere fruite entro 18 mesi dalla maturazione, almeno 2 settimane continuative.
    Cosa sono i ROL nel CCNL Cooperative Sociali?
    I ROL (Riduzione Orario Lavoro) sono 88 ore annue (~11 giorni) di permesso retribuito. Si maturano 7,33h al mese e sono fruibili in giornate intere o frazioni.
    Quanti giorni di permesso per matrimonio?
    15 giorni di calendario continuativi per il matrimonio del lavoratore o della lavoratrice. Sono retribuiti come giorni di lavoro ordinario.
    I permessi L.104 sono cumulabili con ROL?
    Sì, i 3 giorni mensili di L. 104 sono aggiuntivi rispetto a ferie e ROL. Sono retribuiti dall’INPS (con anticipo del datore) e non incidono sulla maturazione di altri istituti.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività, malattia, comporto e infortunio e prova fino a 6 mesi (F1).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative Sociali: orario 38h, turni e straordinari

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Nel CCNL Cooperative Sociali l’orario ordinario è di 38 ore settimanali, con una giornata di riposo di norma la domenica; la media dell’orario massimo si calcola su 8 mesi (art. 51). Lo straordinario è ammesso di norma fino a 100 ore annue ed è maggiorato del 15% diurno, 30% notturno o festivo diurno, 50% festivo notturno (art. 53). Il lavoro notturno ordinario dà un’indennità di 12,39 € a notte oltre le 4 ore (art. 54).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Imprese sociali · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoopsociali · FP CGIL · CISL FP · Fisascat CISL · UIL FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    26 gennaio 2024 (efficace dal 5 marzo 2024)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025; trattativa per il rinnovo avviata nel 2026
    Platea
    Circa 400.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    Orario e maggiorazioni CCNL Cooperative Sociali (artt. 51-56)
    Voce Regola
    Orario settimanale ordinario 38 ore (divisore orario 165)
    Riposo settimanale 1 giornata, di norma la domenica; per i turnisti dopo il giorno di smonto
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive; almeno 8 per i turnisti nei casi elencati dall’art. 51
    Periodo di riferimento per la media delle 48 ore 8 mesi
    Flessibilità Fino a 10 ore settimanali in più, da recuperare nei 6 mesi successivi
    Straordinario diurno +15%
    Straordinario notturno (22-6) +30%
    Straordinario festivo diurno +30%
    Straordinario festivo notturno +50%
    Lavoro ordinario di domenica e nelle festività +15% per ogni ora
    Lavoro notturno ordinario (22-6) 12,39 € a notte oltre 4 ore e fino a 8; 6,20 € oltre 2 e fino a 4 ore
    Indennità di turno (turni sulle 24 ore con almeno 5 notti al mese) 10% della quota oraria per ogni ora di turno, al posto dell’indennità notturna

    Orario settimanale di 38 ore

    L’orario di lavoro full-time è di 38 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. La distribuzione tipica:

    • 5 giorni × 7,6h (lun-ven, riposo sabato e domenica)
    • 6 giorni × 6,33h (lun-sab, riposo domenica)
    • Media su 8 mesi: il periodo di riferimento per calcolare la durata media massima di 48 ore è elevato a 8 mesi (art. 51)

    Il limite settimanale assoluto è 48 ore comprensive di straordinario, ai sensi del D.Lgs. 66/2003.

    Turni nelle RSA e comunità 24h

    Per i servizi a copertura continua (RSA, comunità minori, case famiglia) sono ammessi:

    • Il riposo settimanale del turnista cade dopo il giorno di smonto turno; se si lavora in quel giorno spetta un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana
    • Il riposo giornaliero è di 11 ore consecutive; può scendere a 8 ore per prolungamenti di turno per mancato cambio, cambi di squadra, chiamate in reperibilità, trasferimenti lunghi e grandi eventi (art. 51)
    • Chi lavora su turni ruotanti sulle 24 ore con almeno 5 notti al mese riceve un’indennità di turno del 10% della quota oraria per ogni ora di turno (art. 56)
    • L’orario dei lavoratori notturni non può superare le 12 ore nelle 24 (art. 54)

    Il CCNL rimette la programmazione dei turni all’organizzazione del servizio; i tempi di comunicazione si definiscono a livello aziendale.

    Maggiorazioni straordinario

    Lo straordinario è il tempo lavorato oltre l’orario contrattuale settimanale (38h):

    • Diurno: +15%
    • Notturno (22-6): +30%
    • Festivo diurno: +30%
    • Festivo notturno: +50%

    Le maggiorazioni si calcolano sui minimi contrattuali conglobati (art. 53). Il tetto è di norma di 100 ore annue per dipendente; tra 100 e 150 ore lo straordinario si usa d’intesa con RSA o RSU, per esigenze di servizio comprovate. Compatibilmente con il servizio è privilegiato il riposo compensativo di pari ore, senza maggiorazione.

    Lavoro notturno e tutela personale fragile

    Il lavoro notturno (22-6) ha disciplina specifica:

    • Indennità per lavoro notturno ordinario (22-6): 12,39 € a notte per prestazioni oltre 4 ore e fino a 8, 6,20 € oltre 2 e fino a 4 ore; non spetta a chi riceve l’indennità di turno (art. 54)
    • Addetti a sorveglianza e custodia solo notturna, non turnisti: maggiorazione del 10% sulla paga oraria
    • È lavoratore notturno chi svolge almeno 3 ore tra le 24 e le 5 in via continuativa (almeno 8 mesi l’anno): ha diritto a una riduzione di 26 ore annue, da godere come permessi entro 6 mesi
    • Le lavoratrici non possono essere adibite al lavoro dalle 24 alle 6 dall’accertamento della gravidanza fino a un anno di età del bambino (art. 53 D.Lgs. 151/2001)

    Part-time e flessibilità

    Il part-time può essere:

    • Orizzontale: ridotto su tutti i giorni (es. 20h/sett × 5gg)
    • Verticale: solo alcuni giorni/settimana (es. 38h/sett × 3gg)
    • Misto: combinazione delle due forme

    Casi pratici

    Tizio – OSS turnista 38h
    Tizio è OSS in RSA a 38 ore settimanali e fa 6 notti al mese di 8 ore, non su turni ruotanti sulle 24 ore: per ogni notte riceve l’indennità di 12,39 € (in tutto 74,34 € al mese). Le ore di domenica sono maggiorate del 15% (art. 55).
    Tizio è OSS in RSA con turni 8h × 5 giorni (38h totali con riduzione 2h ROL). Notti 6/mese: 8h × €4,50 = €36/notte indennità. Domenica = +30% retribuzione.
    Caia – Educatrice straordinari feriali
    Caia fa 6 ore di straordinario diurno: le sono pagate con la paga oraria (minimo conglobato diviso 165) maggiorata del 15%. Se la cooperativa lo consente può chiedere invece 6 ore di riposo compensativo, senza maggiorazione (art. 53).
    Caia ha fatto 6h straordinario feriale (+25%) = 6h × €8,50 × 1,25 = €63,75. Riposo compensativo non richiesto, paga immediata.
    Sempronio – Infermiere notte+festivo
    Sempronio, infermiere D2, lavora in straordinario la notte di Natale dalle 22 alle 6: le 8 ore sono straordinario festivo notturno, maggiorato del 50% sul minimo conglobato orario (art. 53). L’importo orario del suo livello è nella scheda tabelle retributive.
    Sempronio infermiere D2, ha lavorato Natale ore 22-6 = 8h notturno festivo (+55%). 8h × €9,80 × 1,55 = €121,52 in busta paga.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali si lavorano nel CCNL Cooperative Sociali?
    38 ore settimanali full-time, con una giornata di riposo di norma la domenica; la media dell’orario massimo di 48 ore si calcola su 8 mesi e la flessibilità consente fino a 10 ore in più a settimana, da recuperare entro 6 mesi (artt. 51 e 52).
    Quanto è pagato lo straordinario in cooperativa sociale?
    +15% diurno, +30% notturno, +30% festivo diurno, +50% festivo notturno, sui minimi conglobati; il tetto è di norma di 100 ore annue (fino a 150 d’intesa con RSA/RSU). In alternativa è privilegiato il riposo compensativo senza maggiorazione (art. 53).
    Si possono fare più notti consecutive in RSA?
    Il CCNL non fissa un numero massimo di notti consecutive: l’orario dei lavoratori notturni non può superare le 12 ore nelle 24 e il riposo giornaliero è di 11 ore (8 nei casi previsti per i turnisti). Chi è lavoratore notturno ha 26 ore annue di riduzione d’orario (artt. 51 e 54).
    Le donne in gravidanza possono fare turni di notte?
    No, le donne in gravidanza e fino al primo anno di vita del bambino non possono essere adibite al lavoro dalle 24 alle 6 (art. 53 D.Lgs. 151/2001).

    Fonti: CCNL Cooperative Sociali, artt. 51 · 53 · 54 · 56. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività e malattia, comporto e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 115 TU Giustizia Tributaria: Norme applicabili

    Art. 115 D.Lgs. 175/2024 – Norme applicabili

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.

  • Eredità e casa del convivente: cosa spetta alla morte del partner

    Cosa succede alla casa e ai risparmi quando muore il proprio compagno o compagna, senza che ci sia stato matrimonio né unione civile? È una delle domande più dolorose e più fraintese. La risposta, netta, è che il convivente di fatto non eredita per legge: il codice civile non lo include tra i successibili. Vediamo allora cosa spetta davvero, cosa accade alla casa e come una coppia può organizzarsi per evitare brutte sorprese.

    Il convivente non è erede legittimo

    La successione “legittima” (cioè quella che opera in assenza di testamento) è regolata dall’art. 565 del codice civile, che individua come successibili il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti fino al sesto grado e, in mancanza, lo Stato. Il convivente di fatto non compare in questo elenco. Se il partner muore senza testamento, quindi, il convivente superstite non riceve nulla a titolo ereditario: i beni vanno ai figli, ai genitori o agli altri parenti.

    Cosa si può lasciare per testamento

    L’unico modo per trasferire beni al convivente è il testamento. Anche qui, però, ci sono limiti: se esistono legittimari (figli, ascendenti o un coniuge da cui non si è ancora divorziati), a loro è riservata per legge una quota di eredità (la “legittima”). Il convivente può ricevere solo nei limiti della quota disponibile, quella di cui il testatore può liberamente disporre. Se non vi sono legittimari, si può invece destinare al convivente l’intera eredità.

    La casa: un diritto di abitazione temporaneo

    Sulla casa di comune residenza la legge 76/2016 prevede una tutela specifica ma limitata nel tempo. Se il convivente proprietario muore, il superstite può continuare ad abitarvi per due anni o per la durata della convivenza se superiore, fino a un massimo di cinque; almeno tre anni in presenza di figli minori o disabili. È un diritto di godimento temporaneo, non la proprietà della casa e nemmeno il diritto di abitazione vitalizio che l’art. 540 del codice civile riserva al coniuge superstite.

    La differenza con l’unione civile

    Qui sta lo spartiacque. La parte stessa del sesso che sceglie l’unione civile anziché la semplice convivenza ottiene una tutela successoria identica a quella del coniuge: è erede legittimo, è legittimario (ha quindi una quota riservata), gode del diritto di abitazione vitalizio sulla casa familiare e ha diritto alla reversibilità. La convivenza di fatto, anche se registrata e accompagnata da un contratto, non attribuisce nulla di tutto questo.

    Come tutelare il convivente

    Le coppie che convivono possono colmare il vuoto con alcuni strumenti:

    • Testamento a favore del convivente, nei limiti della quota disponibile;
    • Polizze vita con il convivente come beneficiario (la somma non rientra nell’asse ereditario e non è soggetta alle regole della legittima);
    • Designazione del convivente come beneficiario delle prestazioni di un fondo di previdenza complementare;
    • Donazioni in vita o acquisti in comproprietà, valutando però gli effetti fiscali e le quote di legittima.

    Un esempio concreto

    Caia convive da dieci anni con Tizio, proprietario della casa in cui vivono, e Tizio ha due figli da una precedente relazione. Se Tizio muore senza testamento, la casa e i beni andranno ai figli; Caia potrà solo restare nell’abitazione per un massimo di cinque anni. Se invece Tizio fa testamento, potrà lasciare a Caia la quota disponibile (con due figli, un terzo del patrimonio), ma non di più, perché ai figli spetta comunque la legittima.

    Articoli di legge da consultare

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

    Vedi anche: Successione legittima, Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, Rinuncia all’eredità, Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili, Imposta di registro sull’acquisto della prima casa e Comprare la seconda casa.

  • CCNL Cooperative Sociali: stipendi 2026 per livello

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Dal 1° ottobre 2025 i minimi del CCNL Cooperative sociali vanno da 1.359,85 € (A1) a 2.504,09 € (F2) lordi al mese; l’OSS in C1 parte da 1.545,21 €, l’educatore in D2 da 1.727,83 €. Dal 2025 oltre alla tredicesima spetta una quattordicesima pari al 50% di una mensilità, pagata con le spettanze di giugno. Il contratto 2023-2025 è scaduto e nel 2026 è partita la trattativa per il rinnovo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Imprese sociali · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoopsociali · FP CGIL · CISL FP · Fisascat CISL · UIL FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    26 gennaio 2024 (efficace dal 5 marzo 2024)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025; trattativa per il rinnovo avviata nel 2026
    Platea
    Circa 400.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° ottobre 2025

    Livello Minimo mensile lordo
    A1 (livello base, es. ausiliario) 1.359,85 €
    A2 1.372,53 €
    B1 (es. operatore) 1.436,79 €
    C1 (es. operatore qualificato/OSS) 1.545,21 €
    C2 (es. OSS con qualifica/anzianità di livello) 1.591,06 €
    C3 1.637,57 €
    D1 1.637,57 €
    D2 (es. educatore; dal 1/1/2026 anche educatori dei servizi per l’infanzia e socio-pedagogici prima in D1) 1.727,83 €
    D3 1.839,15 €
    E1 1.839,15 €
    E2 1.985,42 €
    F1 (es. coordinatore) 2.192,54 €
    F2 (es. responsabile/quadro) 2.504,09 €

    Importi = minimo tabellare conglobato mensile (13 mensilità più, dal 2025, una quattordicesima pari al 50% di una mensilità) del CCNL Cooperative sociali, senza scatti, indennità di turno/notturne e assegni ad personam. Rinnovo del 26 gennaio 2024 (2023-2025): la tabella recepisce la terza e ultima tranche (1/10/2025), nessun ulteriore aumento già definito. La trattativa per il nuovo rinnovo è partita a marzo 2026 (piattaforma unitaria). Dal 1/1/2026 gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia e gli educatori professionali socio-pedagogici passano da D1 a D2 (1.727,83 €). La tua busta paga è sotto questi importi? Verifica in 5 passi se ti spettano arretrati.

    Fonte: tabella ufficiale FP-CGIL (sindacato firmatario, PDF con tutte e tre le tranche) confermata al centesimo da seconda fonte indipendente. Valori verificati il 4 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

    Tabelle retributive cooperative sociali 2026: paga oraria e quattordicesima per livello

    Il contratto calcola la quota oraria dividendo l’importo mensile per 165, riferito all’orario contrattuale di 38 ore settimanali (art. 75). La quattordicesima matura in ratei mensili pari a 1/24 del minimo e nel 2026 vale metà di una mensilità.

    Minimo conglobato, paga oraria e quattordicesima dal 1° ottobre 2025 (senza scatti e indennità)
    Livello Minimo mensile Paga oraria (÷ 165) Rateo mensile 14ª Quattordicesima 2026
    A1 1.359,85 € 8,24 € 56,66 € 679,92 €
    A2 1.372,53 € 8,32 € 57,19 € 686,26 €
    B1 1.436,79 € 8,71 € 59,87 € 718,39 €
    C1 1.545,21 € 9,36 € 64,38 € 772,61 €
    C2 1.591,06 € 9,64 € 66,29 € 795,53 €
    C3 1.637,57 € 9,92 € 68,23 € 818,78 €
    D1 1.637,57 € 9,92 € 68,23 € 818,78 €
    D2 1.727,83 € 10,47 € 71,99 € 863,91 €
    D3 1.839,15 € 11,15 € 76,63 € 919,58 €
    E1 1.839,15 € 11,15 € 76,63 € 919,58 €
    E2 1.985,42 € 12,03 € 82,73 € 992,71 €
    F1 2.192,54 € 13,29 € 91,36 € 1.096,27 €
    F2 2.504,09 € 15,18 € 104,34 € 1.252,05 €

    Minimi del 1° ottobre 2025 dalla tabella della Cisl Fp, sindacato firmatario, che riporta anche gli importi del 1° febbraio e del 1° ottobre 2024: l’aumento a regime è di 120 € al C1, da 105,26 € all’A1 a 193,68 € all’F2. La tabella non comprende gli scatti di anzianità, le indennità dell’art. 78 e gli assegni ad personam.

    Educatori: dal D1 al D2

    Il rinnovo ha riconosciuto il D2 agli educatori dei servizi educativi per l’infanzia e agli educatori professionali socio-pedagogici inquadrati in D1, in modo graduale: dal 1° gennaio 2025 un elemento temporaneo aggiuntivo (in busta come «ETDR educatore»), aumentato dal 1° settembre 2025, e dal 1° gennaio 2026 il passaggio al D2. La differenza fra i due minimi, dal 1° ottobre 2025, è di 90,26 € al mese.

    Tredicesima e altre mensilità

    Oltre ai 12 stipendi mensili spetta la tredicesima, pagata a dicembre. Il rinnovo del 26 gennaio 2024 ha introdotto anche una quattordicesima: dal 1° gennaio 2025 matura per tutti i lavoratori in forza ed è pari al 50% di una mensilità, corrisposta con le spettanze del mese di giugno; nel 2025, primo anno, sono maturati sei ratei. Chi ha lavorato solo una parte dell’anno riceve entrambe in proporzione ai mesi di servizio.

    Indennità di turno e festività

    Nei servizi aperti 24 ore (residenze, comunità) il contratto prevede maggiorazioni per il lavoro notturno, festivo e domenicale e, dal rinnovo 2024, il riconoscimento della reperibilità notturna come orario retribuito. Le misure sono quelle del contratto e degli accordi territoriali e compaiono in busta paga come voci separate dal minimo.

    Welfare integrativo e contribuzione

    Il contratto prevede la sanità integrativa a carico della cooperativa; il rinnovo del 2024 ne ha aumentato il contributo dal 1° gennaio 2025. Dal 1° gennaio 2024 la cooperativa integra inoltre l’indennità di maternità obbligatoria fino al 100% della retribuzione.

    Fonti: rinnovo 26/1/2024 (GeNSS) · IPSOA · Cisl Fp, tabella minimi e quattordicesima · firmatari ed elemento educatori · art. 75, divisore 165. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività, malattia, comporto e infortunio e prova fino a 6 mesi (F1).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Regime IVA agricoltura: le percentuali di compensazione

    In sintesi

    • Detrazione forfettaria: i produttori agricoli non calcolano l’IVA acquisto per acquisto, ma applicano alle proprie cessioni le percentuali di compensazione stabilite per prodotto.
    • Percentuali per prodotto: la misura varia a seconda del tipo di prodotto ceduto ed è fissata da decreti ministeriali (12 maggio 1992, 30 dicembre 1997, 23 dicembre 2005, 26 gennaio 2016 e successivi). I valori verificati sui decreti sono nella tabella più sotto.
    • Esonero per i piccoli produttori: chi nell’anno solare precedente ha avuto un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni dei prodotti della prima parte della tabella A, è esonerato dal versamento dell’IVA e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.
    • Chi emette la fattura: anche in esonero resta l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali, ma la fattura di vendita la emette l’acquirente, se acquista nell’esercizio d’impresa, con IVA calcolata sulle percentuali di compensazione.
    • Base normativa: il regime è disciplinato dall’art. 34 del DPR 633/1972 (decreto IVA).

    Come funziona la detrazione forfettaria in agricoltura

    Quando un agricoltore vende i propri prodotti, l’IVA non si calcola nel modo ordinario: invece di confrontare l’IVA sulle vendite con l’IVA pagata sugli acquisti, si applica un meccanismo forfettario chiamato ‘percentuale di compensazione’. In pratica, la percentuale di compensazione è una quota di IVA che si considera già pagata a monte – a titolo forfettario – e che viene detratta dall’imposta dovuta sulle cessioni.

    Questo sistema esiste perché il settore agricolo ha una struttura di costi molto particolare: acquisti di fertilizzanti, sementi, carburanti, macchine agricole. Calcolare l’IVA reale su ogni singolo acquisto sarebbe complicato per la maggior parte dei produttori. Le percentuali di compensazione semplificano tutto: variano in base al tipo di prodotto ceduto e sono fissate con decreto ministeriale, quindi per i valori in vigore nell’anno di riferimento occorre sempre verificare il decreto aggiornato.

    Accanto a questo regime esiste una soglia di esonero per i produttori più piccoli: chi nell’anno solare precedente ha realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro non versa l’IVA e non tiene registri né presenta la dichiarazione annuale. Deve però numerare e conservare le fatture e le bollette doganali. I produttori possono anche scegliere di non avvalersi dell’esonero, esercitando l’opzione per il regime normale.

    Regime IVA agricoltura: riepilogo
    Aspetto Regola
    Base normativa Art. 34 DPR 633/1972
    Metodo di detrazione Forfettario tramite percentuali di compensazione per prodotto
    Percentuali Variano per gruppo di prodotti; vedi la tabella dei valori verificati
    Soglia esonero piccoli produttori Volume d'affari dell'anno solare precedente (o previsto, se l'attività inizia) non superiore a 7.000 euro
    Composizione per l'esonero Almeno due terzi del volume da prodotti agricoli
    Obbligo residuo in esonero Numerazione e conservazione delle fatture e delle bollette doganali; le fatture di vendita le emette l'acquirente

    Esempio pratico

    • Tizio coltiva ortaggi e cereali. Nel corso dell’anno cede prodotti per un corrispettivo imponibile complessivo di 50.000 euro. Per calcolare l’IVA da versare, invece di sommare tutta l’IVA pagata sugli acquisti di sementi, carburante e trattori, applica alle singole categorie di prodotti ceduti le rispettive percentuali di compensazione previste dal decreto ministeriale vigente: la differenza tra l’IVA sulle vendite e le percentuali di compensazione determina l’importo netto dovuto. Se invece Tizio avesse realizzato nell’anno un volume d’affari di soli 6.500 euro, con almeno 4.334 euro provenienti da prodotti agricoli propri (due terzi di 6.500), rientrerebbe nel regime di esonero l’anno successivo (il limite si misura sul volume d’affari dell’anno precedente): nessun versamento, nessuna dichiarazione, solo numerazione e conservazione delle fatture.

    Documenti necessari

    • Registro delle fatture emesse (annotazione cessioni prodotti agricoli)
    • Fatture di acquisto di beni e servizi strumentali all’attività agricola
    • Decreto ministeriale con le percentuali di compensazione vigenti
    • Documentazione del volume d’affari annuo (per verifica soglia esonero)
    • Eventuale dichiarazione IVA annuale se si supera la soglia di esonero

    Produttore agricolo in regime ordinario art. 34

    Scenario. Caio alleva bovini e cede capi vivi a macellatori per un totale annuo di 120.000 euro. Ha acquistato mangimi, prestazioni veterinarie e attrezzature nel corso dell’anno. La carne bovina fresca, invece, non è compresa nella prima parte della tabella A (il n. 5 riguarda le carni di volatili da cortile, conigli e simili): per quella vale il regime ordinario.

    Come si applica. Caio non porta in detrazione l’IVA reale sugli acquisti ma applica la percentuale di compensazione prevista per gli animali vivi della specie bovina. Calcola prima l’IVA sulle proprie cessioni (applicando l’aliquota IVA vigente al corrispettivo), poi detrae forfettariamente l’importo risultante dall’applicazione della percentuale di compensazione. Il saldo è quanto versa periodicamente (o in dichiarazione annuale).

    In pratica

    • Le percentuali di compensazione variano per categoria merceologica: bovini, suini, avicoli, ortofrutta, cereali hanno valori diversi.
    • Il produttore non deve giustificare l’IVA effettivamente pagata sugli acquisti: il forfait è automatico.
    • Se la detrazione forfettaria supera l’IVA a debito, il saldo è a credito del contribuente.

    Piccolo produttore in regime di esonero

    Scenario. Tizio ha un piccolo orto e un frutteto da cui ricava vendite dirette al mercato locale per circa 5.800 euro l’anno, quasi interamente costituite da prodotti agricoli propri.

    Come si applica. Con un volume d’affari di 5.800 euro nell’anno precedente – sotto la soglia di 7.000 euro – e con la quota di prodotti agricoli ben superiore ai due terzi del totale, Tizio rientra nel regime di esonero previsto dall’art. 34. Non deve presentare la dichiarazione IVA né effettuare versamenti periodici. Deve però numerare e conservare le fatture: quelle di vendita le emette l’acquirente, se acquista nell’esercizio di un’impresa, indicando l’IVA con l’aliquota pari alla percentuale di compensazione e consegnandone copia a Tizio.

    In pratica

    • La soglia di 7.000 euro riguarda il volume d’affari complessivo, non solo il reddito o l’utile.
    • Se anche una sola delle due condizioni (importo o composizione) non è rispettata, si applica il regime ordinario art. 34.
    • Superare la soglia di 7.000 euro non fa uscire dall’esonero in corso d’anno: l’esonero cessa a partire dall’anno solare successivo, sempre che non sia superato anche il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi dai prodotti agricoli.

    Percentuali di compensazione: i valori verificati sui decreti

    Le percentuali valgono per i prodotti della prima parte della tabella A allegata al DPR 633/1972. Le cessioni degli esonerati si fatturano con aliquota pari alla percentuale. La tabella riporta solo i valori che abbiamo potuto leggere nei testi dei decreti; per gli altri prodotti occorre il decreto del 12 maggio 1992 (GU n. 142 del 18 giugno 1992) e il decreto del 30 dicembre 1997 (GU n. 303 del 31 dicembre 1997).

    Percentuali di compensazione: valori letti nei decreti
    Prodotto (n. della tabella A, parte I) Percentuale Decreto
    Cavalli, asini, muli e bardotti vivi (n. 1) 7,30% DM 23 dicembre 2005, art. 1, lett. a
    Animali vivi ovini e caprini, suini (n. 2, esclusi i bovini) 7,30% DM 23 dicembre 2005, art. 1, lett. a
    Conigli, piccioni, lepri, fagiani e altri animali vivi destinati all’alimentazione, api (n. 4, escluse rane e pollame) 7,30% DM 23 dicembre 2005, art. 1, lett. a
    Carni, frattaglie e parti di animali dei nn. 3 e 4 (n. 5, escluso il pollame indicato dal DPR 587/1993) 8,30% DM 23 dicembre 2005, art. 1, lett. b
    Latte e crema di latte freschi (n. 9) 10% DM 26 gennaio 2016, art. 1
    Uova di volatili in guscio (n. 11), miele naturale (n. 12), cera d’api greggia (n. 34) 8,80% DM 23 dicembre 2005, art. 1, lett. c
    Vini di uve fresche, esclusi i liquorosi e gli alcoolizzati (n. 36) 12,30% DM 23 dicembre 2005, art. 1, lett. d
    Animali vivi della specie bovina, compresi i bufalini (n. 2) 7,65% per il 2016 DM 26 gennaio 2016, art. 1, comma 2
    Animali vivi della specie suina (n. 2) 7,95% per il 2016 DM 26 gennaio 2016, art. 1, comma 2

    Per bovini e suini il decreto fissa i valori «per l’anno 2016»: per gli anni successivi non abbiamo trovato un testo di decreto, quindi la percentuale da applicare oggi va controllata prima di fatturare. Le istruzioni IVA 2026 dell’Agenzia delle Entrate elencano, tra i decreti sulle percentuali, anche quello del 6 agosto 2025, che non abbiamo letto.

    Chi acquista da un agricoltore esonerato: la fattura la emette lui

    Quando un’impresa compra da un produttore esonerato, è l’acquirente a emettere fattura, nei termini dell’art. 21, indicando l’imposta calcolata con l’aliquota corrispondente alla percentuale di compensazione, e a consegnarne una copia al produttore. La fattura va registrata separatamente a norma dell’art. 25. Il produttore non tiene registri né presenta dichiarazioni (art. 34, comma 6).

    Marmellate, olio trasformato, agriturismo: attività connesse

    Per le istruzioni IVA 2026 dell’Agenzia delle Entrate rientrano nel regime speciale dell’art. 34 anche le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che hanno per oggetto prevalentemente prodotti ottenuti dal proprio fondo o dai propri animali. È invece esclusa la semplice rivendita di prodotti acquistati da terzi. L’aliquota da applicare al singolo prodotto trasformato (ad esempio marmellate o un liquore) va verificata sul prodotto. Per le attività dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi del terzo comma dell’art. 2135 del codice civile, l’art. 34-bis prevede la detrazione forfettaria del 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili; per l’agriturismo la detrazione forfettaria del 50% deriva dall’art. 5, comma 2, della L. 413/1991.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • CCNL Cooperative Sociali: livelli A1-F1 e mansioni

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative Sociali inquadra il personale in 6 aree (A-F) e 13 posizioni economiche, da A1 (addetto alle pulizie, ausiliario) a F2 (direttore aziendale), secondo l’art. 47. L’OSS che lavora in servizi sociosanitari è in C2; l’educatore con titolo, l’infermiere e l’assistente sociale in D2; l’educatore senza titolo in D1; psicologi e pedagogisti in E2 (F1 con 5 anni nel settore cooperativo). Conta la mansione svolta, senza scatti automatici di livello.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Imprese sociali · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoopsociali · FP CGIL · CISL FP · Fisascat CISL · UIL FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    26 gennaio 2024 (efficace dal 5 marzo 2024)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025; trattativa per il rinnovo avviata nel 2026
    Platea
    Circa 400.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Livelli CCNL Cooperative Sociali: le 13 posizioni e i profili (art. 47)

    Aree, posizioni economiche e profili esemplificativi dell’art. 47
    Livello Profili previsti dal contratto
    A1 Addetto alle pulizie, alla sorveglianza e custodia locali, alle commissioni generiche, ai servizi generici di aiuto domiciliare, ai servizi di spiaggia; ausiliario
    A2 Bagnino, operaio generico, centralinista, addetto alla cucina, addetto alle pulizie con strumenti e attrezzature semplici
    B1 Operaio qualificato, manutentore, autista con patente B/C, aiuto cuoco, addetto all’infanzia con funzioni non educative, addetto alla segreteria; assistente domiciliare (ADEST), operatore socio-assistenziale e addetto all’assistenza di base non formati; dal 2024 anche giardiniere, operaio agricolo qualificato, addetto al decoro urbano, necroforo
    C1 Operaio specializzato, cuoco, autista con patente D/K, autista soccorritore, impiegato d’ordine, animatore senza titolo, ADEST, operatore socio-assistenziale e addetto all’assistenza di base formati, operatore sociale dell’accoglienza, istruttore di nuoto, guida
    C2 Operatore socio-sanitario (OSS) effettivamente operante in servizi e strutture sociosanitarie
    C3 Capo squadra, capo cuoco, ADEST o operatore socio-assistenziale coordinatore
    D1 Educatore senza titolo, animatore con titolo, infermiere generico, assistente all’infanzia con funzioni educative, operatore dell’inserimento lavorativo, impiegato di concetto, mediatore culturale, massaggiatore
    D2 Educatore con titolo, operatore dei servizi educativi 3-6 anni, assistente sociale, infermiere, fisioterapista, logopedista, terapista occupazionale, psicomotricista, dietista, impiegato di concetto con responsabilità amministrative; dal 2024 anche referente operativo
    D3 Educatore coordinatore
    E1 Capo ufficio, coordinatore di unità operativa o servizi semplici, coordinatore di professioni sanitarie di servizi semplici
    E2 Coordinatore di unità operativa o servizi complessi, psicologo, sociologo, pedagogista, medico; dal 2024 anche agronomo
    F1 Responsabile di area aziendale; psicologo, sociologo, pedagogista o medico con 5 anni di esperienza nel settore cooperativo
    F2 Responsabile di area aziendale strategica, direttore aziendale

    I profili sono esemplificativi: la contrattazione di secondo livello può individuarne altri. C3 e D1 hanno la stessa retribuzione, come D3 ed E1. Gli importi per livello sono nella scheda sulle tabelle retributive del CCNL Cooperative Sociali 2026.

    Come funziona l’inquadramento: 6 aree, nessun automatismo

    Le aree vanno dalla A (lavoro generico e servizi ausiliari) alla F (direzione). Dentro ogni area ci sono una o più posizioni economiche: due nell’area A, una nella B, tre nella C e nella D, due nella E e nella F. L’inquadramento dipende solo dalle mansioni effettivamente svolte e il contratto esclude automatismi di passaggio da una posizione all’altra: non si sale di livello per anzianità. Un laureato che fa stabilmente l’ausiliario resta in A1; chi svolge in modo stabile le mansioni di un livello superiore ha diritto a quel livello secondo l’art. 2103 c.c., salvo che sostituisca un collega assente con diritto al posto.

    OSS: C2, mentre ADEST e OSA formati sono in C1

    Il contratto mette l’operatore socio-sanitario in C2, se opera effettivamente in servizi e strutture sociosanitarie. In C1 ci sono l’assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST), l’operatore socio-assistenziale e l’addetto all’assistenza di base formati; le stesse figure non formate sono in B1; quelle con compiti di coordinamento sono in C3. Il passaggio dipende dalla qualifica e dalle mansioni, non dal tempo: un OSS assunto per fare l’OSS in una RSA va inquadrato in C2 dal primo giorno.

    Educatore: D1 senza titolo, D2 con titolo, D3 se coordina

    L’educatore con titolo è in D2: il contratto lo identifica con l’educatore professionale socio-pedagogico in possesso del titolo previsto dalla legge 205/2017 (art. 1, comma 595). L’educatore senza titolo è in D1, l’educatore coordinatore in D3. Il rinnovo del 2024 ha portato in D2, dal 1° gennaio 2026, anche gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia e gli educatori professionali socio-pedagogici che erano in D1; nel 2025 hanno ricevuto un elemento temporaneo («ETDR Educatore») di 41 € da gennaio e altri 41 € da settembre, assorbito dal passaggio.

    Infermiere, fisioterapista, assistente sociale: D2

    Infermiere, fisioterapista, logopedista, terapista occupazionale, psicomotricista, dietista e assistente sociale sono in D2; l’infermiere generico in D1. Chi coordina professioni sanitarie passa in E1 (servizi semplici) o E2 (servizi complessi).

    Coordinatori, psicologi e direttori: aree E e F, quadri

    In E1 ci sono il capo ufficio e il coordinatore di unità operativa o di servizi semplici; in E2 il coordinatore di servizi complessi e, come profili professionali, psicologo, sociologo, pedagogista e medico. Questi ultimi passano in F1 con 5 anni di esperienza nel settore cooperativo; in F1 c’è anche il responsabile di area aziendale, in F2 il direttore. Tra E2, F1 e F2 la cooperativa può attribuire con lettera la qualifica di quadro, che dà un’indennità di funzione mensile minima di 77,47 € (E2), 154,94 € (F1) e 232,41 € (F2); chi copre il ruolo senza sostituire un assente ottiene la qualifica dopo 6 mesi.

    Casi pratici

    Tizio – OSS in RSA
    Tizio ha la qualifica di OSS e lavora in una RSA: va inquadrato in C2 dal primo giorno, con un minimo di 1.591,06 € dal 1° ottobre 2025. Se fosse assunto per l’assistenza domiciliare con la qualifica di ADEST sarebbe in C1; senza formazione, in B1.
    Caia – educatrice in comunità per minori
    Caia ha la laurea che dà il titolo di educatore professionale socio-pedagogico: è in D2 (1.727,83 € dal 1° ottobre 2025). Se le affidano stabilmente il coordinamento dell’équipe educativa, la mansione è quella dell’educatore coordinatore, in D3.
    Sempronio – psicologo in cooperativa
    Sempronio è psicologo e lavora da 3 anni in cooperativa: è in E2. Compiuti 5 anni di esperienza nel settore cooperativo passa in F1. Se la cooperativa gli attribuisce per lettera la qualifica di quadro, riceve anche l’indennità di funzione.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Cooperative Sociali?
    13 posizioni economiche in 6 aree: A1 e A2; B1; C1, C2 e C3; D1, D2 e D3; E1 ed E2; F1 e F2. A1 è il livello più basso, F2 il più alto.
    Che livello è l’OSS nelle cooperative sociali?
    C2, se opera effettivamente in servizi e strutture sociosanitarie. ADEST, operatore socio-assistenziale e addetto all’assistenza di base formati sono in C1; non formati in B1; con compiti di coordinamento in C3.
    Che livello è l’educatore professionale?
    D2 se ha il titolo (educatore professionale socio-pedagogico, L. 205/2017); D1 se è senza titolo; D3 se è educatore coordinatore. Dal 1° gennaio 2026 gli educatori dei servizi per l’infanzia e i socio-pedagogici prima in D1 sono passati in D2.
    Cosa vuol dire livello D2?
    È la posizione economica di educatore con titolo, infermiere, assistente sociale, fisioterapista, logopedista, dietista, operatore dei servizi educativi 3-6 anni e impiegato di concetto con responsabilità amministrative.
    Che livello è l’ausiliario o l’addetto alle pulizie?
    A1: addetto alle pulizie, ausiliario, addetto alla custodia dei locali e ai servizi generici di aiuto domiciliare. L’addetto alla cucina è in A2, l’aiuto cuoco in B1, il cuoco in C1.
    Lo psicologo che livello prende?
    E2; passa in F1 con 5 anni di esperienza nel settore cooperativo. Se ha anche la qualifica di quadro gli spetta l’indennità di funzione.
    Si passa di livello con l’anzianità?
    No: l’art. 47 esclude automatismi di scorrimento tra le posizioni economiche. Si cambia livello solo se cambiano stabilmente le mansioni.
    Quanto guadagna un D2 o un C1?
    Dal 1° ottobre 2025 il minimo è 1.727,83 € al D2 e 1.545,21 € al C1, lordi al mese. Tutti gli importi e la paga oraria sono nella scheda sulle tabelle retributive.

    Fonti: art. 47 CCNL Cooperative sociali (testo e aggiornamento 2024) · Cisl Fp, minimi 2025 · L. 205/2017. Testi verificati a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività e malattia, comporto e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 126 DPR 230/2000 – Versamenti delle somme

    Art. 126 DPR 230/2000 – Versamenti delle somme

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Salvo quanto previsto al comma 2, le somme dovute alla Cassa delle ammende devono essere versate integralmente ai concessionari del servizio delle riscossioni ed imputate al codice tributo "1AET". I concessionari del servizio delle riscossioni provvedono a riversare le somme riscosse alle tesorerie provinciali dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale intestato a "Cassa depositi e prestiti – gestione principale" a favore della Cassa delle ammende. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di entrata.

    2. Le somme dovute alla Cassa delle ammende dagli istituti di prevenzione e di pena devono essere versate, a meno di distinta di versamento, direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale di cui al comma 1. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di entrata.

    3. Gli uffici giudiziari e le direzioni degli istituti di prevenzione e di pena inoltrano tempestivamente alla Cassa delle ammende comunicazione di avvenuto versamento corredata di lettera esplicativa della causale di ciascun versamento.

    4. I proventi delle manifatture carcerarie, introitati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, vengono riassegnati, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 , all'apposita unità previsionale di base del Ministero della giustizia e successivamente versate al bilancio della Cassa delle ammende nella misura prevista dalle disposizioni legislative.

    5. Le somme così pervenute diventano fruttifere e gli interessi vengono liquidati dalla Cassa depositi e prestiti che provvede al loro accredito sul conto corrente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

    6. La Cassa depositi e prestiti ha l'obbligo di trasmettere semestralmente alla Cassa delle ammende, l'estratto del conto corrente unitamente alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate direttamente. 5

  • Art. 125 DPR 230/2000 – Conto depositi e conto patrimoniale

    Art. 125 DPR 230/2000 – Conto depositi e conto patrimoniale

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. La dotazione finanziaria della Cassa delle ammende è costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale.

    2. Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale.

    3. Sul conto patrimoniale sono versate tutte le altre somme, ed in particolare quelle devolute alla Cassa per disposizione di legge o per disposizione dell'autorità giudiziaria.

    4. I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della Cassa sono, di regola, depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti. Il consiglio di amministrazione può deliberare l'investimento dei fondi disponibili, o di parte di essi, ad esclusione di quelli derivanti dal bilancio dello Stato, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero in titoli di aziende di provata solidità, idonei ad assicurare un tasso di interesse netto maggiore di quello riconosciuto dalla Cassa depositi e prestiti.

    5. Il servizio di cassa e quello di acquisto e vendita dei titoli di cui al comma 4, sono disimpegnati dalla Cassa depositi e prestiti. 5

  • Art. 123 DPR 230/2000 – Consiglio di amministrazione

    Art. 123 DPR 230/2000 – Consiglio di amministrazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. 1. La Cassa delle ammende è amministrata dal consiglio di amministrazione composto: a) dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, con funzioni di presidente; b) dai direttori, o un loro delegato, dell'ufficio centrale del personale, dell'ufficio centrale detenuti e trattamento, dell'ufficio centrale beni e servizi e da un funzionario esperto in amministrazione e contabilità del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; c) da un dirigente designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

    2. 2. Il consiglio di amministrazione opera osservando le seguenti disposizioni: a) il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, in via ordinaria, ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare; b) il segretario della Cassa assume anche le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del consiglio con facoltà di esprimere il proprio parere sulle questioni poste all'ordine del giorno; c) per la validità delle adunanze devono essere presenti almeno due terzi dei componenti; la delibera è valida se adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente; d) i processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal presidente e dal segretario e vengono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferisce.

    3. 3. Il consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni: a) entro il mese di novembre di ogni anno delibera il bilancio di previsione della Cassa. Delibera altresì, in corso di esercizio, le variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l'attuazione delle finalità della Cassa; b) delibera la erogazione dei fondi di cui all'articolo 129; c) delibera in merito all'accettazione di oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali; d) delibera l'acquisto, la vendita, l'affitto e la permuta di immobili nonché l'acquisto di beni mobili, beni mobili registrati e attrezzature necessari per il funzionamento della Cassa; e) delibera le modalità di impiego, anche diverse dal deposito in conto corrente, delle disponibilità finanziarie depositate presso la Cassa depositi e prestiti; f) delibera i prelevamenti da effettuarsi dal fondo di riserva, anche in corso di esercizio, per sopperire alle deficienze dei capitoli di bilancio, ovvero per fronteggiare spese nuove o impreviste; g) delibera l'istituzione di organi, anche collegiali, per il controllo delle attività svolte dai soggetti nei cui confronti la Cassa ha erogato propri fondi, limitatamente alle modalità ed alla legittimità del loro effettivo impiego; h) ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente. 5

  • Art. 120 DPR 230/2000 – Assistenti volontari

    Art. 120 DPR 230/2000 – Assistenti volontari

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. L'autorizzazione prevista dal primo comma dell'articolo 78 della legge è data a coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno. L'autorizzazione può riguardare anche più persone appartenenti ad organizzazioni di volontariato, le quali assicurano, con apposite convenzioni con le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale, continuità di presenza in determinati settori di attività. La revoca della convenzione comporta la decadenza delle singole autorizzazioni.

    2. Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che l'assistente volontario può svolgere e, in particolare, se egli è ammesso a frequentare uno o più istituti penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale.

    3. L'autorizzazione ha durata annuale, ma, alla scadenza, se la valutazione della direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale è positiva, si considera rinnovata.

    4. La direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale cura che le attività del volontariato siano svolte in piena integrazione con quelle degli operatori istituzionali. Le persone autorizzate hanno accesso agli istituti e ai centri di servizio sociale secondo le modalità e i tempi previsti per le attività trattamentali e per l'esecuzione delle misure alternative.

    5. Se l'assistente volontario si rivela inidoneo al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell'istituto o del centro di servizio sociale sospende l'autorizzazione e ne chiede la revoca al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza.

  • Art. 119 DPR 230/2000 – Consiglio di aiuto sociale

    Art. 119 DPR 230/2000 – Consiglio di aiuto sociale

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il tribunale del capoluogo del circondario.

    2. Nell'ambito del consiglio sono organizzati servizi di segreteria, di cassa e di archivio.

    3. I compiti relativi ai detti servizi sono affidati a impiegati delle carriere delle cancellerie, in servizio presso il tribunale, incaricati dal presidente.

    4. Essi prestano la loro opera gratuitamente.

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