Autore: Andrea Marton

  • Articolo 427 Codice di Procedura Civile: Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

    Articolo 427 Codice di Procedura Civile: Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

    Art. 427 c.p.c. – Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice [1] quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall’articolo 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario.

    In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l’efficacia consentita dalle norme ordinarie.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» dall’art. 83, D.L. 19 febbraio 1998, n. 81.

  • Articolo 426 Codice di Procedura Civile: Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

    Articolo 426 Codice di Procedura Civile: Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

    Art. 426 c.p.c. – Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice [1] quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall’articolo 409, fissa con ordinanza l’udienza di cui all’articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

    Nell’udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 1977, n. 14, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 426 del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 1, della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), e dell’articolo 20 della legge medesima nella parte in cui, con riguardo alle cause pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge, non è prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell’ordinanza che fissa la udienza di discussione ed il termine perentorio per l’integrazione degli atti.

    [1] La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» dall’art. 83, D.L. 19 febbraio 1998, n. 81.

  • Articolo 425 Codice di Procedura Civile: Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali

    Articolo 425 Codice di Procedura Civile: Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali

    Art. 425 c.p.c. – Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Su istanza di parte, l’associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.

    Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l’accesso ai sensi del terzo comma dell’articolo 421.

    A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell’articolo 420.

    Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 424 Codice di Procedura Civile: Assistenza del consulente tecnico

    Articolo 424 Codice di Procedura Civile: Assistenza del consulente tecnico

    Art. 424 c.p.c. – Assistenza del consulente tecnico

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell’articolo 61. A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell’articolo 420.

    Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 422.

    Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 423 Codice di Procedura Civile: Ordinanze per il pagamento di somme

    Articolo 423 Codice di Procedura Civile: Ordinanze per il pagamento di somme

    Art. 423 c.p.c. – Ordinanze per il pagamento di somme

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

    Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

    Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.

    L’ordinanza di cui al secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la causa.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 422 Codice di Procedura Civile: Registrazione su nastro

    Articolo 422 Codice di Procedura Civile: Registrazione su nastro

    Art. 422 c.p.c. – Registrazione su nastro

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 421 Codice di Procedura Civile: Poteri istruttori del giudice

    Articolo 421 Codice di Procedura Civile: Poteri istruttori del giudice

    Art. 421 c.p.c. – Poteri istruttori del giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.

    Può altresì disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell’articolo 420 [1].

    Dispone, su istanza di parte, l’accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine dell’accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l’utilità, l’esame dei testimoni sul luogo stesso.

    Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell’articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell’articolo 247.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] Le parole «dell’articolo precedente» sono state sostituite dalle parole «dell’articolo 420» dall’art. 53, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

  • Articolo 420-bis Codice di Procedura Civile: Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi

    Articolo 420-bis Codice di Procedura Civile: Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi

    Art. 420-bis c.p.c. – Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando per la definizione di una controversia di cui all’articolo 409 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni.

    La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza.

    Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo è sospeso dalla data del deposito.

    Articolo aggiunto dall’art. 18, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40.

  • Articolo 420 Codice di Procedura Civile: Udienza di discussione della causa

    Articolo 420 Codice di Procedura Civile: Udienza di discussione della causa

    Art. 420 c.p.c. – Udienza di discussione della causa

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice [1].

    Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

    Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

    Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.

    Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell’udienza, per la loro immediata assunzione.

    Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell’udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.

    Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell’udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

    L’assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

    Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell’articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

    Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell’articolo 416.

    A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l’ufficio.

    Le udienze di mero rinvio sono vietate.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] Comma così modificato dall’art. 31, comma 4, L. 4 novembre 2010, n. 183, e successivamente modificato dall’art. 77, comma 1b, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

  • Articolo 419 Codice di Procedura Civile: Intervento volontario

    Articolo 419 Codice di Procedura Civile: Intervento volontario

    Art. 419 c.p.c. – Intervento volontario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salvo che sia effettuato per l’integrazione necessaria del contraddittorio, l’intervento del terzo ai sensi dell’articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 193 del 29 giugno 1983, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere-dovere di fissare – con il rispetto del termine di cui all’art. 415, comma 5 (elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcune delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all’estero) – una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memorie, e di disporre che, entro cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell’interveniente, e che sia notificato a quest’ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza.