Autore: Andrea Marton

  • Articolo 412 Codice di Procedura Civile: Processo verbale di mancata conciliazione

    Articolo 412 Codice di Procedura Civile: Processo verbale di mancata conciliazione

    Art. 412 c.p.c. – Processo verbale di mancata conciliazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

    Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:

    il termine per l’emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l’incarico deve intendersi revocato;

    le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

    Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all’articolo 1372 e all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

    Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validita’ del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell’articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, e successivamente così sostituito dall’art. 31, comma 5, L. 4 novembre 2010, n. 183.

  • Articolo 411 Codice di Procedura Civile: Processo verbale di conciliazione

    Articolo 411 Codice di Procedura Civile: Processo verbale di conciliazione

    Art. 411 c.p.c. – Processo verbale di conciliazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la conciliazione esperita ai sensi dell’articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.

    Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.

    Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell’articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un’associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l’autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

    Articolo sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, e successivamente così sostituito dall’art. 31, comma 3, L. 4 novembre 2010, n. 183.

  • Articolo 410-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 410-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 410-bis c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 410 Codice di Procedura Civile: Tentativo facoltativo di conciliazione

    Articolo 410 Codice di Procedura Civile: Tentativo facoltativo di conciliazione

    Art. 410 c.p.c. – Tentativo facoltativo di conciliazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Chi intende propone in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413.

    La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

    Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

    Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita’, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

    La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall’istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.

    La richiesta deve precisare:

    nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o il convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;

    il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;

    il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;

    l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

    Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

    La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave.

    Articolo sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, e successivamente così sostituito dall’art. 31, comma 1, L. 4 novembre 2010, n. 183.

  • Articolo 409 Codice di Procedura Civile: Controversie individuali di lavoro

    Articolo 409 Codice di Procedura Civile: Controversie individuali di lavoro

    Art. 409 c.p.c. – Controversie individuali di lavoro

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

    rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa;

    rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

    rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle

    modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa [1];

    rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

    rapporti di lavori dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] Numero così modificato dall’art. 15, L. 22 maggio 2017, n. 81.

  • Articolo 408 Codice di Procedura Civile: Decisione

    Articolo 408 Codice di Procedura Civile: Decisione

    Art. 408 c.p.c. – Decisione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l’opponente al pagamento di una pena pecuniaria di euro 2 se la sentenza impugnata è del giudice di pace [1] [2], di euro 2 se è del tribunale e di euro 2 in ogni altro caso.

    [1] La parola «conciliatore» è stata sostituita con le parole «giudice di pace» dall’art. 39, L. 21 novembre 1991, n. 374.

    [2] Le parole «di lire quattromila se è del pretore» sono state soppresse dall’art. 80, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

  • Articolo 407 Codice di Procedura Civile: Sospensione dell’esecuzione

    Articolo 407 Codice di Procedura Civile: Sospensione dell’esecuzione

    Art. 407 c.p.c. – Sospensione dell’esecuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice dell’opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, l’ordinanza prevista nell’art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.

    Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

  • Articolo 406 Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Articolo 406 Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Art. 406 c.p.c. – Procedimento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo.

  • Articolo 405 Codice di Procedura Civile: Domanda di opposizione

    Articolo 405 Codice di Procedura Civile: Domanda di opposizione

    Art. 405 c.p.c. – Domanda di opposizione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui.

    La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all’art. 163, anche l’indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell’articolo precedente l’indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.

  • Articolo 404 Codice di Procedura Civile: Casi di opposizione di terzo

    Articolo 404 Codice di Procedura Civile: Casi di opposizione di terzo

    Art. 404 c.p.c. – Casi di opposizione di terzo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti [1].

    Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l’effetto di dolo o collusione a loro danno.

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette:

    – l’opposizione di terzo avverso l’ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per la mancata comparizione dell’intimato o per la mancata opposizione dell’intimato pur comparso (sentenza 7 giugno 1984, n. 167);

    – l’opposizione di terzo avverso l’ordinanza di sfratto per morosità (sentenza 25 ottobre 1985, n. 237);

    – l’opposizione di terzo avverso l’ordinanza con la quale il pretore dispone l’affrancazione del fondo ex art. 4 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (sentenza 20 dicembre 1988, n. 1105).

    [1] La Corte costituzionale, con sentenza n. 192 del 26 maggio 1995, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma, nella parte in cui non ammette l’opposizione di terzo avverso l’ordinanza di convalida di licenza per finita locazione.