Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 106 DPR 230/2000 – Remissione del debito

    Art. 106 DPR 230/2000 – Remissione del debito

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Ai fini della remissione del debito per spese di procedimento e di mantenimento, il magistrato di sorveglianza tiene conto, per la valutazione della condotta del soggetto, oltre che degli elementi di sua diretta conoscenza, anche delle annotazioni contenute nella carrella personale, con particolare riguardo all'evoluzione della condotta del soggetto. Se non vi è stata detenzione, si tiene conto della regolarità della condotta in libertà.

    2. Per l'accertamento delle condizioni economiche, il magistrato di sorveglianza si avvale della collaborazione del centro di servizio sociale e può chiedere informazioni agli organi finanziari.

    3. La presentazione della proposta o della richiesta sospende la procedura di esecuzione per il pagamento delle spese del procedimento eventualmente in corso. A tal fine, la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza dà notizia della avvenuta presentazione dell'istanza o della proposta alla cancelleria del giudice della esecuzione. Alla medesima cancelleria viene comunicata l'ordinanza di accoglimento o di rigetto.

    4. Della richiesta di remissione del debito concernente le spese di mantenimento viene data comunicazione anche alla direzione dell'istituto da cui il detenuto o l'internato è stato dimesso. A seguito di questa comunicazione, o contemporaneamente alla proposta di remissione del debito, la direzione dell'istituto che non abbia ancora provveduto, non dà corso alla procedura per il recupero delle spese di mantenimento. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto viene comunicata alla direzione competente.

    5. A seguito della comunicazione dell'ordinanza di rigetto viene dato corso alla procedura sospesa o non ancora iniziata.

  • Art. 105 DPR 230/2000 – Intervento del servizio sociale nella libertà vigilata

    Art. 105 DPR 230/2000 – Intervento del servizio sociale nella libertà vigilata

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Copia dell'atto relativo alla esecuzione della libertà vigilata emanato dal magistrato di sorveglianza, è trasmessa al centro di servizio sociale, che svolge gli interventi previsti dalla legge secondo le modalità precisate dall'articolo 118 nei limiti del regime proprio della misura.

    2. Il centro riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sui risultati degli interventi effettuati.

  • Art. 104 DPR 230/2000 – Liberazione condizionale

    Art. 104 DPR 230/2000 – Liberazione condizionale

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il direttore trasmette senza indugio al tribunale di sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale corredata della copia della cartella personale e dei risultati della osservazione della personalità, se già espletata.

    2. L'ordinanza di concessione della liberazione condizionale immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale , è trasmessa alla direzione dell'istituto per la scarcerazione e comunicata, per gli adempimenti relativi alla attuazione della liberazione condizionale, oltre che all'interessato, al magistrato di sorveglianza, alla questura e al centro di servizio sociale territorialmente competenti. Il magistrato di sorveglianza emette il provvedimento con il quale stabilisce le prescrizioni della libertà vigilata, la questura provvede alla redazione del verbale di sottoposizione dell'interessato alle prescrizioni e il centro di servizio sociale attiva l'intervento di cui all'articolo 105.

    3. Nell'ordinanza è fissato il termine massimo entro il quale, dopo la scarcerazione, l'interessato dovrà presentarsi all'ufficio di sorveglianza del luogo dove si esegue la libertà vigilata.

    4. Il magistrato di sorveglianza, in caso di accertata violazione delle prescrizioni, trasmette al tribunale di sorveglianza la proposta di revoca della liberazione condizionale.

  • Art. 102 DPR 230/2000 – Licenze

    Art. 102 DPR 230/2000 – Licenze

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà e all'internato in ogni caso, ai quali viene concessa licenza, è consegnato dalla direzione parte del peculio disponibile in relazione alle esigenze alle quali far fronte nel corso della licenza stessa.

    2. Per le spese di viaggio necessarie a raggiungere il luogo in cui la licenza deve trascorrersi, si applica il comma 9 dell'articolo 89.

    3. Il soggetto

  • Art. 101 DPR 230/2000 – Regime di semilibertà

    Art. 101 DPR 230/2000 – Regime di semilibertà

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. L'ordinanza di ammissione alla semilibertà esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale , è inviata, in copia, dalla cancelleria del tribunale di sorveglianza all'ufficio di sorveglianza ed alle direzioni dell'istituto penitenziario e del centro servizio sociale.

    2. Nei confronti del condannato e dell'internato ammesso al regime di semilibertà è formulato un particolare programma di trattamento, che deve essere redatto entro cinque giorni, anche in via provvisoria dal solo direttore, e che è approvato dal magistrato di sorveglianza. Quando la misura deve essere eseguita in luogo diverso, il soggetto lo raggiunge libero nella persona, munito di copia del programma di trattamento provvisorio, che può essere limitato a definire le modalità per raggiungere l'istituto o sezione in cui la semilibertà deve essere attuata. Nel programma di trattamento per l'attuazione della semilibertà sono dettate le prescrizioni che il condannato o l'internato si deve impegnare, per scritto, ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dell'istituto, anche in ordine ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonché quelle relative all'orario di uscita e di rientro. Nel programma di trattamento, al fine di accompagnare l'inserimento esterno per la specifica attività per cui vi è ammissione alla semilibertà con la integrazione della persona nell'ambiente familiare e sociale, sia nei giorni di svolgimento della specifica attività predetta, particolarmente per la possibile consumazione dei pasti in famiglia, sia negli altri giorni, sono indicati i rapporti che la persona potrà mantenere all'esterno negli ambienti indicati, rapporti che risultino utili al processo di reinserimento sociale, secondo le indicazioni provenienti dalla attività di osservazione e in particolare dagli aggiornamenti sulla situazione esterna da parte del centro servizio sociale.

    3. La responsabilità del trattamento resta affidata al direttore, che si avvale del centro di servizio sociale per la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero. Gli interventi del servizio sociale vengono svolti secondo le modalità precisate dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio della misura.

    4. Nei casi di cui all'articolo 51

    5. L'ammesso al regime di semilibertà deve dare conto al personale dell'istituto, appositamente incaricato, dell'uso del denaro di cui è autorizzato a disporre.

    6. Nel caso di mutamento dell'attività di cui al primo comma dell'articolo 48 della legge o se la misura deve essere proseguita in località situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 89. Il direttore dell'istituto di provenienza informa dell'arrivo del semilibero l'istituto di destinazione. L'interessato viene subito ammesso al regime di semilibertà nel nuovo istituto secondo il programma di trattamento già redatto, con le eventuali modifiche.

    7. Per il semilibero ricoverato in luogo esterno di cura, ai sensi dell'articolo 11, secondo comma della legge, non è disposto piantonamento.

    8. Sezioni autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione.

    9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 96, 97 e 98.

  • Art. 100 DPR 230/2000 – Detenzione domiciliare

    Art. 100 DPR 230/2000 – Detenzione domiciliare

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. La detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui è notificato il provvedimento esecutivo che la dispone.

    2. Nell'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovrà essere eseguita la misura.

    3. Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 47-ter della legge e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 76 del presente regolamento, la detenzione domiciliare può essere concessa dal tribunale di sorveglianza anche su segnalazione della direzione dell'istituto.

    4. Non appena il provvedimento di concessione della detenzione domiciliare è esecutivo, la cancelleria del tribunale provvede a trasmetterlo, unitamente agli atti, alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza nello stesso indicato. La cancelleria del tribunale provvede allo stesso modo anche a seguito della ricezione del provvedimento adottato dal pubblico ministero ai sensi dell' articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale .

    5. Se nel corso della detenzione domiciliare l'interessato richiede che la misura sia proseguita in località situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 97.

    6. In caso di modifica delle prescrizioni e delle disposizioni relative alla detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ne dà notizia al tribunale di sorveglianza, all'ufficio di polizia giudiziaria competente ad eseguire i controlli, e al centro di servizio sociale.

    7. Gli interventi rimessi dalla legge alla competenza del servizio sociale vengono svolti secondo le modalità precisate dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio della misura.

    8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 96, 97 e 98.

    8-bis. In conformità alla previsione dell'articolo 656, comma 10, terzo periodo, del codice di procedura penale , lo stato detentivo di cui al medesimo articolo 656, comma 10, si considera detenzione domiciliare.

  • Art. 99 DPR 230/2000 – Affidamento in prova in casi particolari

    Art. 99 DPR 230/2000 – Affidamento in prova in casi particolari

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Qualora il condannato tossicodipendente o alcool dipendente richieda l'affidamento in prova previsto dall' articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , dopo che l'ordine di esecuzione della pena è stato eseguito, la relativa domanda è presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette senza ritardo all'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione.

    2. Quando l'interessato è libero, si applica l' articolo 656 del codice di procedura penale . L'interessato è tenuto a eseguire immediatamente il programma terapeutico concordato. La mancata esecuzione dipendente dalla volontà dell'interessato è valutata dal tribunale di sorveglianza.

    3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di affidamento in prova al servizio sociale previste dagli articoli 96, 97 e 98.

    4. Qualora, nel corso della prova, risulti che il programma di recupero, per l'attuazione del quale l'affidamento è stato concesso, si è concluso positivamente, secondo quanto riferito dall'organo o dall'ente che ne cura l'attuazione, il magistrato di sorveglianza, acquisita dettagliata relazione del centro servizio sociale competente, ridetermina le prescrizioni per l'ulteriore svolgimento della prova. Solo nel caso in cui il periodo residuo della pena è superiore ad anni tre, il magistrato di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 51-bis della legge, trasmettendo al tribunale di sorveglianza il provvedimento emesso e gli atti relativi.

  • CCNL Edilizia Artigianato: sicurezza, cadute dall’alto, DPI

    CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    L’edilizia è il settore con più infortuni mortali in Italia (~40% causati da cadute dall’alto). Tutele rigorose: ponteggi a norma, imbragature, casco, scarpe antinfortunistiche obbligatorie. Formazione obbligatoria 16h+aggiornamenti. Sorveglianza sanitaria intensiva.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anaepa-Confartigianato · CNA Costruzioni · Fiae-Casartigiani · Claai-Edilizia · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025
    Vigenza
    1° maggio 2025 – 30 settembre 2028 (art. 104)
    Platea
    ~400.000 (aziende artigiane edili: muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti edili)

    Tabella riepilogativa

    Rischio Tutela
    Cadute dall’alto Ponteggi, parapetti, imbragature, formazione 12h
    Schiacciamenti Procedure, formazione, segnalazione mezzi
    Folgorazioni Isolamento cavi, PEI, DPI dielettrici
    Sollevamento (MMC) Ausili meccanici, formazione
    Polveri (silice/amianto) Maschere FFP3, aspirazione, sorveglianza
    Rumore Otoprotettori, sorveglianza udito

    Cadute dall'alto: il rischio n.1

    ~40% degli infortuni mortali edilizia sono per cadute dall’alto. Tutele:

    • Ponteggi a norma (UNI EN 12810/12811)
    • Parapetti normati (altezza 1m+, rinforzati)
    • Imbragatura di sicurezza per lavoro >2m
    • Linea vita su tetti
    • Formazione obbligatoria 12h “lavoro in altezza” + idoneità medica

    DPI base in cantiere

    DPI obbligatori per tutti in cantiere:

    • Casco di protezione (sempre)
    • Scarpe antinfortunistiche (punta acciaio, suola antiscivolo)
    • Abito ad alta visibilità (in cantieri con mezzi)
    • Guanti da lavoro
    • Occhiali per lavorazioni con schegge
    • Otoprotettori se rumore >85dB
    • Maschera FFP2/FFP3 per polveri

    Polveri silice e amianto

    Rischi cancerogeni significativi:

    • Silice (taglio cemento/laterizi): silicosi polmonare. DPI: FFP3 + aspirazione locale
    • Amianto (ristrutturazioni edifici vecchi): mesotelioma. Vietato dal 1992 in Italia. Bonifica con ditte specializzate
    • Sorveglianza sanitaria semestrale per esposti

    Formazione sicurezza intensiva

    Formazione obbligatoria per edilizia:

    • 16h iniziali (rischio alto)
    • 6h aggiornamento ogni 5 anni
    • 12h “lavoro in altezza”
    • 4h primo soccorso
    • 4h antincendio
    • Corsi patentini macchinari (gru, escavatori, carrelli)

    Tutto finanziato dalla Cassa Edile (CPT). Gratuito per lavoratori.

    Casi pratici

    Tizio – Caduta dal tetto con imbragatura
    Tizio (3° posatore tetti) cade ma è agganciato a linea vita. Imbragatura assorbe. Lieve contusione. Solo 5gg malattia. Senza imbragatura: probabile mortale.
    Caia – Silicosi diagnosticata
    Caia (4° muratore con 15 anni). Sviluppa silicosi polmonare (taglio cemento senza DPI adeguati). Malattia professionale INAIL. Rendita IP 30%.
    Sempronio – Corso CPT obbligatorio
    Sempronio (3° muratore neo-assunto) fa corso 16h+12h altezza al CPT. Gratuito + retribuito. Certificato indispensabile per lavoro in cantiere.

    Domande frequenti

    Quali DPI obbligatori in cantiere?
    Casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, abito alta visibilità. Per lavoro in altezza: imbragatura + linea vita. Per polveri: maschera FFP2/FFP3. Per rumore: otoprotettori.
    La formazione sicurezza è obbligatoria?
    Sì, 16 ore iniziali + 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni. Più 12h “lavoro in altezza” per chi ne fa. Tutto finanziato da Cassa Edile (CPT) e gratuito per lavoratori.
    Le cadute dall'alto sono frequenti?
    Sì, ~40% degli infortuni mortali edilizia. Causa: lavoro senza imbragatura, ponteggi non a norma, formazione carente. La prevenzione (DPI + procedure) salva vite.
    La silicosi è malattia professionale?
    Sì, riconosciuta INAIL. Causata da inalazione polveri silice (cemento, laterizi tagliati). Prevenibile con FFP3 + aspirazione. Rendita di invalidità permanente per casi gravi.
    L'amianto è ancora un problema?
    Sì, in edifici vecchi (pre-1992). Bonifica obbligatoria con ditte specializzate iscritte all’Albo Gestori Ambientali. Mai rimuovere amianto senza autorizzazione (rischio penale).
    Posso rifiutare lavoro senza DPI?
    Sì, per “pericolo grave e immediato” (D.Lgs. 81/2008). Diritto assoluto. Il datore non può sanzionare il rifiuto. Anzi, è obbligato a fornire DPI conformi.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e Cassa Edile, maternità e paternità, tredicesima e bonus Cassa Edile e malattia e infortunio sul lavoro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Edilizia Artigianato: Cassa Edile e welfare di settore

    CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Artigianato ha il sistema di welfare più strutturato del settore artigiano: Cassa Edile (paga ferie e gratifica natalizia), Sanedil (sanità integrativa), Prevedi (previdenza complementare), formazione CPT obbligatoria sicurezza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anaepa-Confartigianato · CNA Costruzioni · Fiae-Casartigiani · Claai-Edilizia · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025
    Vigenza
    1° maggio 2025 – 30 settembre 2028 (art. 104)
    Platea
    ~400.000 (aziende artigiane edili: muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti edili)

    Tabella riepilogativa

    Ente Funzione
    Cassa Edile Ferie e gratifica natalizia (accantonamento del 18,5%), sussidi
    Sanedil Sanità integrativa
    Prevedi Previdenza complementare
    CPT Comitato Paritetico Territoriale: formazione sicurezza
    Scuola Edile Formazione professionale (CFP)

    Cassa Edile: cuore del welfare edile

    Ogni territorio ha la sua Cassa Edile (provinciale o regionale). Funzioni:

    • Accantonamento: ferie (8,5%) e gratifica natalizia (10%) degli operai, per il 18,5% complessivo (art. 21)
    • Pagamento: al lavoratore alle scadenze degli accordi locali
    • Sussidi: assistenza sociale (matrimonio, nascita figli, decessi)
    • Anticipi: anticipi su accantonamenti (es. per casa)
    • Iscrizione obbligatoria per tutti i lavoratori edili

    Sanedil: sanità integrativa

    Sanedil è il fondo sanitario integrativo del settore edile. Rimborsi:

    • Visite specialistiche: 70-80%
    • Esami diagnostici: 70-80%
    • Ricoveri ospedalieri: ticket SSN 100% + rimborso forfettario privato
    • Cure odontoiatriche: con franchigia
    • Indennità degenza €30/giorno

    Copre familiari fiscalmente a carico.

    Prevedi: previdenza complementare

    Prevedi è il Fondo Pensione del settore edile. Contributi: TFR + 1% dip + 1-2% azienda. Rendimenti 2-3% medi. Adesione facoltativa ma vantaggiosa.

    Formazione obbligatoria CPT/Scuola Edile

    Per l’alto rischio del settore:

    • CPT: corsi sicurezza obbligatori (16h+ aggiornamenti, ponteggi, lavoro in altezza, primo soccorso, antincendio)
    • Scuola Edile: formazione professionale per nuovi lavoratori, riqualificazione, patentini macchinari
    • Tutto finanziato da Cassa Edile (gratis per lavoratori)

    Casi pratici

    Tizio – Sanedil per cura figlio
    Tizio (3°) iscritto Sanedil. Figlio fa visita pediatrica privata €70. Rimborso 80% = €56.
    Caia – Anticipo Cassa Edile per casa
    Caia (4° con 5 anni) chiede anticipo Cassa Edile per acquisto casa: ~€3.000 (anticipo su 13ª/gratifiche future). Pagato entro 30 giorni.
    Sempronio – Corso CPT ponteggi
    Sempronio (3°) fa corso obbligatorio 16h ponteggi al CPT. Gratuito + retribuito come lavoro. Certificato necessario per lavoro in altezza.

    Domande frequenti

    Cos'è la Cassa Edile?
    Ente bilaterale obbligatorio settore edilizia. Riceve dall’impresa l’accantonamento del 18,5% (8,5% ferie, 10% gratifica natalizia) e paga al lavoratore ferie, gratifica natalizia e sussidi alle scadenze degli accordi locali.
    Cos'è Sanedil?
    Fondo Sanitario Integrativo del settore Edile. Rimborsi 70-80% per visite/esami/odontoiatria. Iscrizione obbligatoria. Copre familiari fiscalmente a carico.
    Cos'è Prevedi?
    Fondo Pensione Complementare del settore Edile. TFR + 1% dip + 1-2% azienda. Rendimenti 2-3%.
    Cos'è il CPT?
    Comitato Paritetico Territoriale: gestisce formazione obbligatoria sicurezza (ponteggi, lavoro in altezza, primo soccorso). Gratuito per lavoratori del settore.
    Posso chiedere anticipi Cassa Edile?
    Sì, anticipi su accantonamenti (ferie/13ª) per acquisto casa, matrimonio, nascita figli. Importo varia per anzianità contributiva.
    Cosa è la Scuola Edile?
    Centro di formazione professionale del settore. Corsi gratuiti: muratore, carpentiere, idraulico edile, patentini gru/escavatori. Sbocchi lavorativi diretti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e Cassa Edile, maternità e paternità, tredicesima e bonus Cassa Edile e malattia e infortunio sul lavoro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Edilizia Artigianato: tredicesima e bonus Cassa Edile

    CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Nel CCNL Edilizia Artigianato gli operai non ricevono la tredicesima in busta paga: ferie e gratifica natalizia (173 ore di retribuzione l’anno) sono assolte dall’impresa con un accantonamento del 18,5% presso la Cassa Edile (8,5% ferie, 10% gratifica natalizia), che le paga alle scadenze degli accordi locali (artt. 19 e 21). Gli impiegati hanno la tredicesima dall’impresa entro il 20 dicembre e un premio annuo di una mensilità il 30 giugno (artt. 63-64).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anaepa-Confartigianato · CNA Costruzioni · Fiae-Casartigiani · Claai-Edilizia · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025
    Vigenza
    1° maggio 2025 – 30 settembre 2028 (art. 104)
    Platea
    Oltre 400.000 lavoratori di imprese artigiane e PMI industriali dell’edilizia e affini

    Tabella riepilogativa

    Voce Chi Misura Chi paga e quando
    Gratifica natalizia (art. 19) Operai 173 ore di retribuzione l’anno, coperte dal 10% accantonato Cassa Edile, alle scadenze degli accordi locali
    Ferie (art. 18) Operai 8,5% accantonato Cassa Edile, alle scadenze degli accordi locali
    Tredicesima mensilità (art. 63) Impiegati Una mensilità Impresa, entro il 20 dicembre
    Premio annuo (art. 64) Impiegati non in prova Una mensilità (anno 1° luglio-30 giugno) Impresa, il 30 giugno
    Premio di fedeltà (art. 65) Impiegati con 20 anni nella stessa impresa Una mensilità l’anno Impresa, alla data di assunzione
    EVR (artt. 15 e 50) Operai e impiegati Fino al 6% dei minimi, se concordato in sede territoriale Impresa

    Operai: gratifica natalizia via Cassa Edile

    Per gli operai la tredicesima non è pagata in busta paga dal datore. Funziona così (artt. 19 e 21 del CCNL 20 maggio 2025):

    1. la gratifica natalizia vale 173 ore di retribuzione di fatto per ogni anno di anzianità (in dodicesimi per chi entra o esce durante l’anno);
    2. l’impresa assolve ferie e gratifica con una percentuale complessiva del 18,5% sugli elementi della retribuzione (8,5% ferie, 10% gratifica natalizia), calcolata sulle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate e sulle festività;
    3. gli importi sono accantonati alla Cassa Edile e pagati all’operaio alle scadenze e con le modalità degli accordi locali;
    4. la percentuale si accantona anche durante malattia e infortunio, nei limiti della conservazione del posto.

    Cosa non entra nella percentuale

    Il 18,5% non si calcola sugli straordinari, sulle maggiorazioni per lavoro festivo e notturno, sulla diaria e sulle indennità di trasferta, sui premi e sulle indennità per lavori disagiati, in alta montagna o in zona malarica (art. 21). La Cassa paga solo dopo il versamento dell’impresa: in caso di omissione agisce per il recupero del credito.

    Impiegati: tredicesima e premio annuo dall’impresa

    Gli impiegati hanno la tredicesima mensilità in busta paga, entro il 20 dicembre (art. 63), e un premio annuo di una mensilità per l’anzianità maturata dal 1° luglio al 30 giugno, pagato il 30 giugno (art. 64). Per chi entra o esce durante l’anno spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio; la frazione oltre i 15 giorni vale come mese intero. Dopo 20 anni nella stessa impresa spetta anche il premio di fedeltà (art. 65).

    Premi di risultato ed EVR

    Il CCNL non fissa un premio aziendale. Prevede l’Elemento variabile della retribuzione, concordato in sede territoriale come premio di risultato fino al 6% dei minimi, che non incide sugli altri istituti né sul TFR (artt. 15 e 50). Dal 2026 i premi di risultato erogati secondo la legge scontano l’imposta sostitutiva dell’1% fino a 5.000 € (per il 2026 e il 2027).

    Casi pratici

    Tizio – Gratifica natalizia di un operaio
    Tizio, operaio specializzato, lavora tutto l’anno nella stessa impresa. Ogni mese l’impresa accantona alla Cassa Edile il 18,5% della sua retribuzione per le ore ordinarie lavorate: il 10% copre la gratifica natalizia (173 ore di retribuzione), l’8,5% le ferie. Tizio riceve gli importi dalla Cassa alle scadenze dell’accordo provinciale, non nel cedolino.
    Caia – Tredicesima e premio annuo di un’impiegata
    Caia, impiegata di 2ª categoria (5° livello), assunta il 10 marzo 2026: la tredicesima di dicembre le spetta per 10/12 (marzo conta come mese intero perché la frazione supera i 15 giorni) e il 30 giugno 2026 riceve 4/12 del premio annuo (marzo, aprile, maggio e giugno).
    Sempronio – Straordinari e Cassa Edile
    Sempronio fa molte ore di straordinario in un cantiere. Sulle ore straordinarie l’impresa non accantona il 18,5%: la gratifica natalizia e le ferie si calcolano solo sulle ore di lavoro ordinario e sulle festività (art. 21).

    Domande frequenti

    Quando si paga la 13ª in edilizia?
    Dipende dalla categoria. Per gli operai la gratifica natalizia (173 ore di retribuzione) è pagata dalla Cassa Edile alle scadenze degli accordi locali, con gli importi accantonati dall’impresa. Per gli impiegati la tredicesima è pagata dall’impresa in busta paga entro il 20 dicembre.
    Quanto accantona l’impresa alla Cassa Edile per ferie e tredicesima?
    Il 18,5% degli elementi della retribuzione per le ore ordinarie prestate e le festività: 8,5% per le ferie e 10% per la gratifica natalizia (art. 21). Non si calcola su straordinari, maggiorazioni, trasferte e premi.
    Esiste la gratifica feriale di giugno?
    No, il CCNL non la prevede. Per gli operai la Cassa paga il trattamento per le ferie (8,5%); gli impiegati hanno invece il premio annuo di una mensilità il 30 giugno (art. 64).
    I premi sono diffusi?
    Il CCNL non fissa un premio aziendale: prevede l’EVR, concordato in sede territoriale fino al 6% dei minimi (artt. 15 e 50). Eventuali premi aziendali dipendono da accordi con l’impresa.
    Esiste la 14ª?
    Non con questo nome. Gli impiegati hanno un premio annuo pari a una mensilità, pagato il 30 giugno (art. 64); gli operai no.
    Cos’è l’APE?
    L’anzianità professionale edile: una prestazione per gli operai legata agli anni di lavoro nel settore, gestita dal Fondo unico nazionale istituito dal 1° ottobre 2015 e finanziata da un contributo a carico delle imprese (art. 31 e allegato F).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e Cassa Edile, maternità e paternità, malattia e infortunio sul lavoro e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Edilizia Artigianato: TFR e Prevedi previdenza

    CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il TFR si calcola accantonando 1/13,5 della retribuzione annua. Possibilità di adesione a Prevedi (Fondo Pensione Complementare del settore edile). Contributo azienda 1-2%. Anticipi dopo 8 anni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anaepa-Confartigianato · CNA Costruzioni · Fiae-Casartigiani · Claai-Edilizia · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025
    Vigenza
    1° maggio 2025 – 30 settembre 2028 (art. 104)
    Platea
    ~400.000 (aziende artigiane edili: muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti edili)

    Tabella riepilogativa

    Voce Valore
    Quota TFR annua Retribuzione annua / 13,5
    Esempio 3° €21.450 / 13,5 = €1.589/anno
    Rivalutazione 1,5% + 75% indice ISTAT
    Prevedi TFR + 1% dip + 1-2% az
    Anticipo 70% (dopo 8 anni)

    Calcolo TFR edilizia

    Retribuzione annua (inclusi Cassa Edile bonus) / 13,5. Per 3° (€21.450/anno inclusi bonus): TFR €1.589/anno. Su 10 anni: ~€15.890 + rivalutazione.

    Prevedi previdenza

    Fondo Pensione Complementare del settore Edile. TFR (100%) + 1% dip + 1-2% azienda. Rendimenti storici 2-3%. Adesione facoltativa.

    Anticipi

    Dopo 8 anni, 70% per casa/salute/formazione/congedo.

    Tassazione

    TFR in azienda: ~23-28% IRPEF media. Prevedi: 15-9% tassazione vantaggiosa.

    Casi pratici

    Tizio – TFR azienda 10 anni 3°
    Tizio è 3° (€21.450/anno), TFR azienda 10 anni: €15.890 + rivalutazione = ~€17.500.
    Caia – Prevedi con 5 anni
    Caia (4°) aderisce Prevedi. TFR €1.733/anno + 1% dip €218 + 1,5% az €327 = €2.278/anno. 5 anni: ~€12.000 + rendimenti.
    Sempronio – Anticipo TFR per casa
    Sempronio (4° con 9 anni). TFR €15.500. Anticipo 70% per casa = €10.850.

    Domande frequenti

    Come si calcola TFR edilizia?
    Retribuzione annua / 13,5. Include bonus Cassa Edile (ferie, 13ª, gratifica). Per 3°: ~€1.589/anno. Su 10 anni: ~€17.500.
    Cos'è Prevedi?
    Fondo Pensione Complementare del settore Edile. TFR + 1% dip + 1-2% azienda. Rendimenti 2-3%.
    Conviene Prevedi?
    Sì, contributo azienda gratuito + tassazione vantaggiosa. Importante data l’alta mobilità del settore (cambio frequente di aziende).
    Anticipo TFR?
    Sì, dopo 8 anni, 70% per casa/salute/formazione/congedo.
    Cambiando azienda perdo il TFR?
    No, il TFR ti spetta sempre. Va liquidato entro 30 giorni dalla cessazione. Per il TFR in Prevedi: mantenibile, trasferibile, riscattabile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e Cassa Edile, maternità e paternità, tredicesima e bonus Cassa Edile e malattia e infortunio sul lavoro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Edilizia Artigianato: preavviso e dimissioni

    CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Artigianato prevede preavviso da 15 giorni a 2 mesi in base a livello e anzianità. Operai: 15gg-1 mese. Capi cantiere/tecnici: 1-2 mesi. Le dimissioni vanno presentate telematicamente all’INPS. NASpI per disoccupazione involontaria.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anaepa-Confartigianato · CNA Costruzioni · Fiae-Casartigiani · Claai-Edilizia · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025
    Vigenza
    1° maggio 2025 – 30 settembre 2028 (art. 104)
    Platea
    ~400.000 (aziende artigiane edili: muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti edili)

    Tabella riepilogativa

    Livello Fino 5 anni Oltre 5 anni
    6°-7° (capi/tecnici) 1,5 mesi 2 mesi
    5° (capomuratore) 1 mese 1,5 mesi
    3°-4° (qualificati/specializzati) 20 giorni 1 mese
    1°-2° (manovali/semi-qualificati) 15 giorni 20 giorni

    Preavviso variabile

    Per muratore 3° con 5 anni: 20 giorni. Per capomuratore 5° con 10 anni: 1,5 mesi. Per capo cantiere 6° con 15 anni: 2 mesi.

    Modalità

    Licenziamento: scritto e motivato. Dimissioni: telematiche INPS. Senza procedura nulle.

    Indennità sostitutiva

    Per mancato preavviso: mensilità non rispettate.

    NASpI

    Spetta per disoccupazione involontaria: vale il 75% della retribuzione media mensile fino a una soglia rivalutata ogni anno dall’INPS, più il 25% della parte eccedente, entro un tetto massimo, e si riduce del 3% al mese dal sesto mese; dura la metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni, al massimo 24 mesi. Frequente nel settore (fine cantiere, riduzioni stagionali).

    Casi pratici

    Tizio – Fine cantiere muratore
    Tizio (3°) licenziato a fine cantiere (10 mesi). 20 giorni di preavviso, poi la NASpI: con 10 mesi di contributi nel cantiere la durata è di circa 5 mesi, salvo altri contributi negli ultimi 4 anni.
    Caia – Dimissioni 4° elettricista
    Caia (4° con 7 anni) si dimette per nuova azienda. Preavviso 1 mese. Dimissioni telematiche INPS.
    Sempronio – Licenziamento giusta causa
    Sempronio (3°) sorpreso a vendere materiali del cantiere. Licenziamento giusta causa immediato. Ha comunque diritto alla NASpI: anche il licenziamento disciplinare è perdita involontaria del lavoro (INPS, circolare 142/2015).

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare?
    Per operai 3°-4° con 5 anni: 20gg-1 mese. Per capi cantiere 6° con 10 anni: 1,5-2 mesi.
    Posso dimettermi via PEC?
    No, serve procedura telematica INPS.
    La fine cantiere è licenziamento?
    Sì, è licenziamento per giustificato motivo oggettivo (impossibilità prosecuzione rapporto). Spetta NASpI. Frequente in edilizia (per definizione cantieri sono temporanei).
    Cos'è la NASpI?
    Indennità di disoccupazione INPS: vale il 75% della retribuzione media mensile fino a una soglia rivalutata ogni anno dall’INPS, più il 25% della parte eccedente, entro un tetto massimo, e si riduce del 3% al mese dal sesto mese; dura la metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni, al massimo 24 mesi.
    Tutele crescenti?
    Sì, per assunti post-2015 in aziende >15 dipendenti. Indennizzo 6-36 mensilità in caso di licenziamento illegittimo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, ferie, festività e Cassa Edile, maternità e paternità, tredicesima e bonus Cassa Edile, malattia e infortunio sul lavoro e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.