Le donazioni fatte in vita dal defunto si sommano ancora al valore dell’eredità per calcolare aliquote e franchigie dell’imposta di successione? Questo cumulo, chiamato coacervo successorio, è stato dichiarato implicitamente abrogato dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 22738/2020 e giurisprudenza conforme), con un indirizzo poi recepito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 29/E del 2023. Resta invece il distinto coacervo donativo, rilevante per la franchigia sulle donazioni.
La vicenda
Alla morte di una persona, l’Agenzia delle Entrate liquida l’imposta di successione sommando al valore dell’asse ereditario anche le donazioni che il defunto aveva fatto in vita agli eredi, allo scopo di erodere la franchigia e applicare aliquote più elevate. Gli eredi contestano questo «cumulo», denominato coacervo successorio.
La questione giuridica
L’istituto del coacervo successorio, previsto dall’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 346/1990, è ancora applicabile dopo che l’imposta di successione è passata da un sistema ad aliquote progressive a uno ad aliquote fisse con franchigie predeterminate? Le donazioni del defunto possono ancora essere riunite all’asse ereditario?
La decisione e il principio di diritto
La Corte dà ragione ai contribuenti. L’istituto del coacervo successorio — nato in un sistema con aliquote progressive ormai superato — deve ritenersi implicitamente abrogato: con l’attuale imposta ad aliquote fisse e franchigie predeterminate (introdotta con la L. 342/2000 e poi confermata) non c’è più spazio per riunire fittiziamente donazioni e asse ereditario al fine di determinare l’imposta di successione. Le donazioni del defunto, quindi, non si sommano al relictum né per calcolare le aliquote né per erodere la franchigia successoria.
Diverso è il coacervo donativo, che resta in vigore: ai fini dell’imposta sulle donazioni, le liberalità precedenti tra le stesse parti si cumulano per verificare se la franchigia (1 milione di euro tra coniugi e parenti in linea retta) sia stata già consumata. Da tale cumulo restano comunque escluse le donazioni effettuate nel periodo (25 ottobre 2001 – 28 novembre 2006) in cui l’imposta sulle donazioni era stata soppressa.
Il principio: il coacervo successorio è implicitamente abrogato e le donazioni in vita del defunto non si sommano all’asse ereditario per il calcolo di aliquote e franchigie dell’imposta di successione; sopravvive invece il coacervo donativo, rilevante ai soli fini della franchigia dell’imposta sulle donazioni.
Coacervo successorio e donativo
| Profilo | Coacervo successorio | Coacervo donativo |
|---|---|---|
| Cosa cumula | Donazioni in vita + asse ereditario | Donazioni precedenti tra le stesse parti |
| A cosa serviva/serve | Aliquote e franchigia di successione | Verifica della franchigia sulle donazioni |
| Stato attuale | Implicitamente abrogato | In vigore |
Le norme richiamate
Art. 8, comma 4, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (coacervo, ritenuto abrogato per la successione); L. 342/2000 (passaggio ad aliquote fisse); circolare Agenzia delle Entrate n. 29/E del 2023 (recepimento dell’orientamento); D.Lgs. 139/2024 di riforma delle imposte indirette, che ha riordinato la disciplina dell’imposta di successione e donazione.
Conseguenze pratiche
- Le donazioni fatte in vita dal defunto non riducono più la franchigia di successione.
- Le aliquote dell’imposta di successione si applicano al solo asse ereditario.
- Per le donazioni, invece, occorre verificare il coacervo donativo e la franchigia già consumata.
- Eventuali atti che applicano il coacervo successorio sono contestabili.
Esempio
Caio eredita dal padre un patrimonio di 900.000 euro. In vita aveva ricevuto dal padre una donazione di 400.000 euro. Con il vecchio coacervo successorio, sommando i due valori (1.300.000) si sarebbe superata la franchigia di 1 milione, con imposta sulla parte eccedente. Oggi, invece, le donazioni in vita non si sommano: l’eredità di 900.000 euro resta sotto la franchigia successoria e non si paga imposta. Se però il padre, vivente, avesse fatto a Caio una nuova donazione, per calcolarne la franchigia si dovrebbe tener conto, con il coacervo donativo, della precedente liberalità.
Orientamento
L’indirizzo è consolidato e recepito dalla prassi: il coacervo successorio non è più applicabile, mentre il coacervo donativo sopravvive ai soli fini della franchigia sulle donazioni. La riforma del 2024 ha riordinato l’imposta di successione e donazione, confermando l’assetto a franchigie e aliquote fisse.
Spunti pratici
- In dichiarazione di successione non sommare le donazioni in vita all’asse ereditario.
- Conserva memoria delle donazioni gia’ fatte: servono per il coacervo donativo.
- Verifica la franchigia (1 milione tra coniugi e parenti in linea retta) consumata con donazioni pregresse.
- Contesta eventuali avvisi che applichino ancora il coacervo successorio.
Perche’ il coacervo successorio e’ tramontato
La ragione dell’abrogazione implicita risiede nel mutamento strutturale dell’imposta. Nel sistema originario l’imposta di successione era a carattere progressivo: piu’ alto era il valore complessivo trasferito, piu’ elevata l’aliquota. In quel contesto aveva un senso cumulare le donazioni in vita con l’asse ereditario, per evitare che il de cuius frazionasse il proprio patrimonio in piu’ atti gratuiti allo scopo di restare in fasce di aliquota piu’ basse. Con il passaggio ad aliquote proporzionali fisse, articolate per grado di parentela e accompagnate da franchigie predeterminate, questa esigenza antielusiva e’ venuta meno: l’aliquota non varia in funzione del cumulo, e la funzione del coacervo successorio si e’ svuotata. La Cassazione ha tratto da questa incompatibilita’ logica e sistematica la conseguenza dell’abrogazione tacita, evitando di mantenere in vita un meccanismo privo di razionalita’ nel nuovo assetto. L’Agenzia delle Entrate, dopo anni di resistenza, ha infine recepito l’orientamento, ponendo fine a un contenzioso seriale a vantaggio dei contribuenti.
Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.