Testo dell'articoloVigente
- La cartella di pagamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione chiede somme già iscritte a ruolo (avviso bonario non pagato, accertamento definitivo, tributi locali, ecc.).
- Hai 60 giorni dalla notifica per pagare, rateizzare o presentare ricorso.
- Puoi rateizzare e conviene sempre verificare eventuali vizi (notifica, prescrizione, importi).
Che cos’è
La cartella è emessa dall’agente della riscossione sulla base di un ruolo formato dall’ente creditore (Agenzia delle Entrate, Comune, INPS…). Contiene imposte, sanzioni, interessi e oneri di riscossione. Non ridetermina il tributo: lo riscuote.
Cosa fare entro 60 giorni
- Pagare l’importo dovuto;
- Rateizzare: la dilazione ordinaria arriva fino a 72 rate mensili (sei anni) e, in caso di comprovata difficoltà, fino a 120 rate;
- Ricorrere alla Corte di giustizia tributaria se la cartella è viziata.
Tra i vizi più frequenti: notifica irregolare, prescrizione dei crediti, importi non dovuti o già pagati. La rateazione, di norma, sospende le azioni di recupero (fermi, pignoramenti) finché il piano è in regola.
Domande frequenti
Posso rateizzare la cartella?
Sì: la dilazione ordinaria arriva fino a 72 rate mensili, estendibili fino a 120 in caso di comprovata e grave difficoltà economica.
Cosa controllo prima di pagare?
La regolarità della notifica, l’eventuale prescrizione del credito e la correttezza degli importi: sono i vizi più frequenti su cui si fonda un ricorso o un’istanza di sgravio.
Fonti
- Art. 25 del D.P.R. 602/1973 (cartella di pagamento); art. 19 del D.P.R. 602/1973 (dilazione del pagamento).