Testo dell'articoloVigente
- L’avviso di accertamento è un vero atto impositivo: ridetermina imposte, sanzioni e interessi ed è esecutivo.
- Hai 60 giorni dalla notifica per reagire: oltre questo termine l’atto diventa definitivo.
- Opzioni: acquiescenza, accertamento con adesione, autotutela e ricorso al giudice tributario.
Che cos’è
A differenza dell’avviso bonario, l’avviso di accertamento è un atto impositivo motivato con cui l’Agenzia contesta maggiori imposte. Deve indicare le ragioni della pretesa e, per molti atti emessi dal 2024, è preceduto dal contraddittorio obbligatorio. Decorsi i termini senza reazione, diventa definitivo e si procede alla riscossione.
Le opzioni entro 60 giorni
- Acquiescenza: se rinunci a impugnare e paghi entro 60 giorni, le sanzioni sono ridotte a un terzo;
- Accertamento con adesione: presentando l’istanza i termini per il ricorso si sospendono per 90 giorni e si apre un confronto con l’ufficio; in caso di accordo le sanzioni sono ridotte;
- Autotutela: se l’atto contiene un errore evidente puoi chiederne l’annullamento (ma la domanda, da sola, non sospende i termini del ricorso);
- Ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni.
L’errore da evitare
Il rischio principale è lasciar scadere i 60 giorni: l’atto diventa definitivo e le possibilità di difesa si riducono drasticamente. Conviene quindi valutare subito, con un professionista, quale strada è più conveniente.
Domande frequenti
Quanto tempo ho per difendermi?
60 giorni dalla notifica. Con l’istanza di accertamento con adesione il termine per il ricorso si sospende per ulteriori 90 giorni.
Come riduco le sanzioni?
Con l’acquiescenza (pagamento entro 60 giorni e rinuncia al ricorso) o con l’accertamento con adesione le sanzioni sono ridotte; l’autotutela serve invece a correggere errori dell’atto.
Fonti
- Art. 42 del D.P.R. 600/1973; D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione e acquiescenza); art. 6-bis della L. 212/2000 (contraddittorio).