Testo dell'articoloVigente
- Nasce dal controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter): l’Agenzia confronta i dati dichiarati con i documenti giustificativi (oneri detraibili e deducibili, ritenute).
- A differenza del controllo automatizzato, richiede di esibire documenti (spese mediche, interessi sul mutuo, ecc.).
- Pagando nei termini la sanzione è ridotta a due terzi di quella ordinaria.
Che cos’è
Il controllo formale dell’art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 è più approfondito di quello automatizzato: l’Agenzia verifica la corrispondenza tra quanto dichiarato e la documentazione (detrazioni e deduzioni, ritenute, crediti). Prima dell’esito ti viene di norma chiesto di fornire i documenti che giustificano gli importi indicati in dichiarazione.
Cosa fare
I passaggi tipici sono due:
- Esibire i documenti richiesti (fatture, ricevute, certificazioni) entro il termine indicato, anche tramite CAF o professionista;
- ricevuto l’esito, se la pretesa è corretta puoi pagare con la sanzione ridotta a due terzi (rateazione possibile); se è errata, puoi far valere i documenti non considerati e chiedere il riesame.
Conservare con cura la documentazione delle spese detratte è la prima difesa: molte contestazioni si risolvono semplicemente producendo il giustificativo mancante.
Domande frequenti
Che differenza c’è con l’avviso bonario?
L’avviso bonario nasce dal controllo automatizzato (confronto di calcoli e versamenti); la comunicazione 36-ter nasce dal controllo formale e richiede di esibire i documenti delle detrazioni e deduzioni.
Quanto vale la riduzione della sanzione?
Pagando nei termini la sanzione è ridotta a due terzi di quella ordinaria.
Fonti
- Art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 (controllo formale); art. 3 del D.Lgs. 462/1997 (sanzione ridotta a due terzi).