Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
- L’intimazione di pagamento è l’atto che precede l’esecuzione forzata: arriva quando è passato più di un anno dalla notifica della cartella senza pagamento.
- Intima di pagare entro 5 giorni, trascorsi i quali l’agente della riscossione può procedere con pignoramenti, fermi e ipoteche.
- Si può comunque rateizzare o contestare se il credito è prescritto o già pagato.
Che cos’è
Quando una cartella non viene pagata e trascorre più di un anno dalla sua notifica, l’agente della riscossione, prima di avviare l’esecuzione, deve notificare l’intimazione ad adempiere (art. 50 del D.P.R. 602/1973). È un sollecito qualificato, non una nuova richiesta autonoma: presuppone una cartella già notificata.
Cosa fare subito
Il termine è molto breve, 5 giorni. Conviene agire immediatamente:
- Pagare o chiedere una rateazione, che sospende le azioni esecutive;
- verificare la prescrizione: se tra gli atti è trascorso il termine di prescrizione proprio del credito, questo può non essere più dovuto;
- proporre opposizione se l’intimazione è viziata o il debito è già estinto.
Domande frequenti
Perché ricevo un’intimazione e non una cartella?
Perché la cartella era già stata notificata da oltre un anno: l’intimazione è il sollecito che precede pignoramenti, fermi e ipoteche.
Cosa posso fare in 5 giorni?
Pagare o chiedere la rateazione (che blocca l’esecuzione) e, in parallelo, verificare se il credito è prescritto o già pagato per proporre eventualmente opposizione.
Fonti
- Art. 50 del D.P.R. 602/1973 (intimazione ad adempiere e termine di cinque giorni).
Avvertenza. Guida informativa e divulgativa, non costituisce consulenza. Termini, percentuali di sanzione e modalità possono variare a seconda del periodo della violazione e degli aggiornamenti normativi: fa sempre fede il contenuto dell’atto ricevuto. Per la propria situazione è consigliabile rivolgersi a un professionista abilitato (commercialista, CAF o avvocato tributarista) prima della scadenza dei termini.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.