Testo dell'articoloVigente
- L’atto di contestazione è il provvedimento con cui l’ufficio contesta una sanzione (art. 16 del D.Lgs. 472/1997).
- Hai 60 giorni per scegliere tra tre strade: definizione agevolata, deduzioni difensive o ricorso.
- Con la definizione agevolata paghi un terzo della sanzione e chiudi la questione.
Che cos’è
Quando la legge prevede l’irrogazione di una sanzione con procedimento autonomo, l’ufficio notifica un atto di contestazione motivato, che indica i fatti, le norme violate e l’importo. È lo strumento tipico per le sanzioni non collegate direttamente a un tributo già accertato.
Le tre opzioni entro 60 giorni
- Definizione agevolata: pagando entro 60 giorni si versa un terzo della sanzione (nei limiti previsti) e il procedimento si chiude;
- Deduzioni difensive: puoi presentare memorie e documenti all’ufficio, che dovrà valutarli ed, eventualmente, irrogare la sanzione con un atto motivato;
- Ricorso alla Corte di giustizia tributaria.
La scelta dipende dalla fondatezza della contestazione: se la sanzione è dovuta, la definizione a un terzo è spesso la via più conveniente; se è contestabile, le deduzioni o il ricorso consentono di farla annullare o ridurre.
Domande frequenti
Quanto pago con la definizione agevolata?
Un terzo della sanzione, se paghi entro 60 giorni. In questo modo il procedimento si chiude senza ulteriori contestazioni su quella violazione.
Se presento deduzioni perdo lo sconto?
Le deduzioni difensive servono a contestare la sanzione; vanno valutate caso per caso, perché scegliere questa strada comporta rinunciare alla definizione agevolata a un terzo.
Fonti
- Art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (contestazione e irrogazione delle sanzioni; definizione agevolata a un terzo).