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Ultimo aggiornamento: 12 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
  • L’atto di contestazione è il provvedimento con cui l’ufficio contesta una sanzione (art. 16 del D.Lgs. 472/1997).
  • Hai 60 giorni per scegliere tra tre strade: definizione agevolata, deduzioni difensive o ricorso.
  • Con la definizione agevolata paghi un terzo della sanzione e chiudi la questione.

Che cos’è

Quando la legge prevede l’irrogazione di una sanzione con procedimento autonomo, l’ufficio notifica un atto di contestazione motivato, che indica i fatti, le norme violate e l’importo. È lo strumento tipico per le sanzioni non collegate direttamente a un tributo già accertato.

Le tre opzioni entro 60 giorni

La scelta dipende dalla fondatezza della contestazione: se la sanzione è dovuta, la definizione a un terzo è spesso la via più conveniente; se è contestabile, le deduzioni o il ricorso consentono di farla annullare o ridurre.

Domande frequenti

Quanto pago con la definizione agevolata?

Un terzo della sanzione, se paghi entro 60 giorni. In questo modo il procedimento si chiude senza ulteriori contestazioni su quella violazione.

Se presento deduzioni perdo lo sconto?

Le deduzioni difensive servono a contestare la sanzione; vanno valutate caso per caso, perché scegliere questa strada comporta rinunciare alla definizione agevolata a un terzo.

Fonti

Avvertenza. Guida informativa e divulgativa, non costituisce consulenza. Termini, percentuali di sanzione e modalità possono variare a seconda del periodo della violazione e degli aggiornamenti normativi: fa sempre fede il contenuto dell’atto ricevuto. Per la propria situazione è consigliabile rivolgersi a un professionista abilitato (commercialista, CAF o avvocato tributarista) prima della scadenza dei termini.
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.