Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
- Il preavviso di fermo annuncia l’iscrizione del fermo amministrativo (le «ganasce fiscali») su un veicolo per debiti non pagati.
- Hai 30 giorni per pagare o rateizzare ed evitare il fermo.
- La rateazione sospende il fermo; si può fare opposizione se il debito è prescritto o già pagato.
Che cos’è
Quando una cartella resta impagata, l’agente della riscossione può iscrivere il fermo amministrativo sui veicoli intestati al debitore (art. 86 del D.P.R. 602/1973). Prima di farlo invia un preavviso: con il veicolo sottoposto a fermo non è possibile circolare e il vincolo viene annotato al PRA.
Cosa fare entro 30 giorni
- Pagare il debito indicato;
- rateizzare: la presentazione e il regolare pagamento del piano sospendono l’iscrizione del fermo;
- verificare i presupposti (cartella regolarmente notificata, credito non prescritto, importo corretto) e, se necessario, proporre opposizione.
Esistono inoltre ipotesi di esclusione, ad esempio per i veicoli strumentali all’attività d’impresa o professione, da far valere con apposita istanza.
Domande frequenti
Posso ancora usare l’auto dopo il preavviso?
Sì: il preavviso annuncia il fermo ma non lo ha ancora iscritto. Hai 30 giorni per pagare o rateizzare ed evitarlo. Dopo l’iscrizione del fermo, invece, non si può circolare.
La rateazione blocca il fermo?
Sì: la dilazione, finché il piano è rispettato, sospende l’iscrizione del fermo amministrativo.
Fonti
- Art. 86 del D.P.R. 602/1973 (fermo amministrativo dei beni mobili registrati).
Avvertenza. Guida informativa e divulgativa, non costituisce consulenza. Termini, percentuali di sanzione e modalità possono variare a seconda del periodo della violazione e degli aggiornamenti normativi: fa sempre fede il contenuto dell’atto ricevuto. Per la propria situazione è consigliabile rivolgersi a un professionista abilitato (commercialista, CAF o avvocato tributarista) prima della scadenza dei termini.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.