Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Edilizia Artigianato: periodo di prova

    CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Artigianato prevede periodo di prova da 1 a 3 mesi: 1 mese per 1° (manovali), 2 mesi per livelli intermedi (3°-4°), 3 mesi per 5°-7° (capomuratore, capi cantiere). Recesso libero senza preavviso. Forma scritta obbligatoria.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anaepa-Confartigianato · CNA Costruzioni · Fiae-Casartigiani · Claai-Edilizia · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025
    Vigenza
    1° maggio 2025 – 30 settembre 2028 (art. 104)
    Platea
    ~400.000 (aziende artigiane edili: muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti edili)

    Tabella riepilogativa

    Livello Durata prova
    7° 3 mesi
    6° 3 mesi
    5° 3 mesi
    4° 2 mesi
    3° 2 mesi
    2° 1,5 mesi
    1° 1 mese

    Durata graduata

    Da 1 mese (1° manovale) a 3 mesi (5°-7° capomuratore, capi cantiere, tecnici).

    Forma scritta obbligatoria

    Nella lettera di assunzione. Senza clausola: prova non pattuita.

    Recesso libero

    Entrambe le parti senza preavviso. Non discriminatorio.

    Sospensione

    Per malattia, infortunio, ferie, maternità, maltempo.

    Casi pratici

    Tizio – Muratore 3° in prova 2 mesi
    Tizio (3°) in prova 2 mesi. Dopo 6 sett conferma. Anzianità dal 1° giorno.
    Caia – Capomuratore 5° in prova 3 mesi
    Caia (5°) in prova 3 mesi. Periodo per valutare leadership squadra.
    Sempronio – Recesso 1° in prova
    Sempronio (1° manovale) recede dopo 3 settimane (no manovalanza). Riceve giorni lavorati + Cassa Edile pro-quota.

    Domande frequenti

    Quanto dura la prova?
    Da 1 mese (1°) a 3 mesi (5°-7°). Per muratori 3°-4°: 2 mesi.
    La prova deve essere scritta?
    Sì, obbligatoriamente nella lettera di assunzione.
    Posso essere licenziato in prova?
    Sì, liberamente senza preavviso. Riceverai giorni lavorati + ROL + Cassa Edile pro-quota.
    La fermata maltempo sospende la prova?
    Sì, i giorni di fermata maltempo (oltre malattia/ferie) NON contano nei mesi di prova. La prova si sospende.
    Anzianità inizia dalla prova?
    Sì, dal primo giorno di lavoro. I mesi di prova contano come anzianità di servizio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e Cassa Edile, maternità e paternità, tredicesima e bonus Cassa Edile e malattia e infortunio sul lavoro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1632 c.c. – Miglioramenti (abrogato)

    Art. 1632 c.c. – Miglioramenti

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 11 febbraio 1971, n. 11. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Se una parte intende compiere sul fondo affittato determinati miglioramenti che non ne trasformino profondamente l’ordinamento produttivo, e l’altra si oppone, il giudice, sentite le parti, può autorizzarne l’esecuzione qualora, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge speciale, l’autorità competente riconosca che i miglioramenti sono di sicura utilità per il fondo e per la produzione.

    Il giudice assegna un congruo termine perché i miglioramenti siano eseguiti.

    Quando i miglioramenti sono stati proposti dall’affittuario, l’autorizzazione non può essere concessa se non risulta la sua capacità tecnica ed economica per eseguirli, o se egli è stato inadempiente agli obblighi contrattuali, ovvero se la durata ulteriore della locazione, non consente all’affittuario di godere per un congruo periodo l’incremento del reddito che i miglioramenti sono destinati a produrre.

    Se l’affittuario è autorizzato a eseguire i miglioramenti, il locatore, entro un termine perentorio fissato dal giudice, può dichiarare di compierli a sue spese; in tal caso egli subentra all’affittuario negli obblighi stabiliti dal provvedimento di autorizzazione

  • APE sociale 2026: quanti anni di contributi servono per i lavori gravosi? caso pratico

    In sintesi

    • Il requisito contributivo minimo è 30 anni per entrambi i percorsi del comma 187
    • Per il percorso a) occorre anche 7 anni nella mansione gravosa negli ultimi 10 (oppure 6 su 7)
    • Per il percorso b) occorre soddisfare le condizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 1 D.Lgs. 67/2011
    • I requisiti sono cumulativi: servono sia i 30 anni contributivi sia la durata nella mansione
    • Il calcolo dell’anzianità contributiva segue i criteri ordinari dell’ordinamento previdenziale

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 187 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 30 dicembre 2025, stabilisce che i lavoratori in professioni gravose (Allegato B, L. 205/2017) devono possedere almeno 30 anni di anzianità contributiva e aver svolto la mansione per almeno 7 anni negli ultimi 10 (o 6 negli ultimi 7). Identico requisito contributivo di 30 anni vale per i lavoratori usuranti ex D.Lgs. 67/2011.

    Approfondimento normativo completo: Comma 187 LB 2026: APE sociale per lavori gravosi e usuranti.

    Il doppio requisito del comma 187: contributi e durata nella mansione

    Il comma 187 della legge di bilancio 2026 introduce un meccanismo a doppio filtro per accedere all’APE sociale tramite il percorso dei lavori gravosi. Non è sufficiente svolgere una professione inclusa nell’Allegato B alla L. 205/2017: occorre anche aver accumulato un’anzianità contributiva complessiva di almeno 30 anni. I due requisiti sono cumulativi e non alternativi.

    La soglia dei 30 anni di contributi si affianca alla condizione temporale sulla mansione: almeno 7 anni negli ultimi 10, oppure almeno 6 anni negli ultimi 7. Quest’ultima alternativa è pensata per chi ha subito interruzioni brevi nel percorso lavorativo, ma ha comunque una recente e intensa esposizione alla gravosità. La norma valuta la storia lavorativa recente, non solo quella complessiva.

    Per i lavoratori usuranti del percorso b), la soglia contributiva è identica: 30 anni. Anche in questo caso il requisito si somma alle condizioni specifiche previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 1 del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67. Chi non raggiunge i 30 anni di contributi non può accedere all’APE sociale a prescindere dal tipo di mansione svolta o dall’età anagrafica maturata.

    Come calcolare i propri requisiti contributivi

    • Richiedere all’INPS l’estratto conto previdenziale per conoscere l’anzianità contributiva aggiornata
    • Verificare quali periodi figurativi (malattia, maternità, CIG) sono già accreditati
    • Ricostruire la storia lavorativa degli ultimi 10 anni con buste paga, contratti e CU
    • Contare quanti anni negli ultimi 10 (o 6 negli ultimi 7) sono stati trascorsi nella mansione gravosa
    • Confrontare la propria mansione con l’Allegato B alla L. 205/2017 o con il D.Lgs. 67/2011

    Caso 1: Tizio, muratore con carriera frammentata

    Scenario. Tizio ha 62 anni e lavora come muratore edile (mansione presente nell’Allegato B alla L. 205/2017). Negli ultimi 10 anni ha lavorato come muratore per 6 anni, mentre per 4 anni ha effettuato lavori di assistenza e sorveglianza in cantiere, non qualificabili come attività gravosa. Ha accumulato 33 anni di contributi complessivi. Vuole capire se soddisfa i requisiti del comma 187.

    Come si legge in pratica. Per il percorso a), Tizio deve aver svolto la mansione gravosa da almeno 7 anni negli ultimi 10. Tizio conta solo 6 anni come muratore negli ultimi 10: non raggiunge la prima soglia alternativa. Tuttavia il comma 187 prevede anche l’alternativa di almeno 6 anni negli ultimi 7. Occorre quindi verificare la distribuzione temporale: se nei 7 anni più recenti Tizio ha lavorato come muratore per almeno 6 anni, il requisito sarebbe soddisfatto. Il requisito contributivo di 33 anni supera la soglia. Il caso è al limite: la verifica puntuale della distribuzione degli anni nella mansione è decisiva.

    Riepilogo Caso 1

    • Professione: muratore edile – presente in Allegato B L. 205/2017
    • Anni nella mansione negli ultimi 10: 6 su 10 – soglia 7/10 NON raggiunta
    • Verifica alternativa: anni nella mansione negli ultimi 7 – da ricostruire
    • Anzianità contributiva: 33 anni (soglia: 30 anni) – SUPERATA
    • Esito: dipende dalla distribuzione degli ultimi 7 anni; verifica con patronato o INPS

    Caso 2: Caia, autista di autobus con contributi misti

    Scenario. Caia ha 63 anni, è autista di autobus di linea (mansione dell’Allegato B) da 20 anni continuativi. Ha però lavorato come lavoratrice autonoma per 4 anni all’inizio della carriera, versando contributi alla Gestione Separata INPS. Il totale dei contributi tra Gestione Separata e INPS dipendenti è pari a 28 anni. Vuole verificare se raggiunge i 30 anni richiesti.

    Come si legge in pratica. Il comma 187 fa riferimento all’anzianità contributiva di almeno 30 anni senza specificare la gestione previdenziale di provenienza. In via generale, il cumulo dei periodi contributivi tra gestioni diverse (ex lege 232/2016) consente di totalizzare i contributi per il raggiungimento dei requisiti pensionistici. Tuttavia, la compatibilità del cumulo con l’APE sociale spetta all’INPS verificarla in sede istruttoria. Caia conta 28 anni di contributi: inferiore alla soglia di 30 anni. Se il cumulo con la Gestione Separata è ammissibile, mancherebbero comunque 2 anni al raggiungimento della soglia. L’accesso all’APE sociale 2026 non è attualmente possibile.

    Riepilogo Caso 2

    • Professione: autista autobus di linea – presente in Allegato B L. 205/2017
    • Anni nella mansione negli ultimi 10: 10 su 10 – soglia ampiamente superata
    • Anzianità contributiva totale (inclusa Gestione Separata): 28 anni – SOTTO SOGLIA
    • Soglia richiesta: 30 anni – mancano 2 anni
    • Esito: accesso negato per contributi insufficienti; rivalutare al raggiungimento dei 30 anni

    Caso 3: Sempronio, operaio siderurgico con 31 anni e percorso usuranti

    Scenario. Sempronio ha 61 anni e lavora da 22 anni come addetto alla colata continua in acciaieria, lavorazione classificata tra le usuranti ai sensi del D.Lgs. 67/2011. Ha accumulato 31 anni di contributi tutti nella Gestione Ordinaria INPS. Soddisfa le condizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 1 del D.Lgs. 67/2011, come attestato dall’INAIL. Vuole sapere se può accedere all’APE sociale 2026.

    Come si legge in pratica. Sempronio segue il percorso b) del comma 187. Requisito contributivo: 31 anni, superiore alla soglia minima di 30 anni – soddisfatto. Condizioni D.Lgs. 67/2011: attestazione INAIL delle condizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 1 – soddisfatte. Il rapporto è di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. – condizione rispettata. Non è richiesta per il percorso b) la verifica della durata nella mansione negli ultimi 7 o 10 anni come nel percorso a): i commi 2 e 3 del D.Lgs. 67/2011 disciplinano autonomamente i requisiti di esposizione per i lavoratori usuranti. Sempronio può presentare domanda di APE sociale 2026.

    Riepilogo Caso 3

    • Mansione: addetto colata continua acciaieria – usurante ex D.Lgs. 67/2011
    • Condizioni commi 2 e 3 art. 1 D.Lgs. 67/2011: soddisfatte (attestazione INAIL)
    • Anzianità contributiva: 31 anni (soglia: 30 anni) – SUPERATA
    • Rapporto di lavoro: subordinato ex art. 2094 c.c. – CONFORME
    • Esito: accesso all’APE sociale 2026 ammissibile tramite percorso b) del comma 187

    Quando conviene una verifica

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    Norme e fonti collegate

  • CCNL Edilizia Artigianato: maternità e paternità

    CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Artigianato applica il Testo Unico Maternità. Integrazione 100% via Cassa Edile. Paternità 10gg al 100%. Per donne in cantiere: divieto sollevamento, lavoro in altezza, esposizione polveri. Spostamento o maternità anticipata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anaepa-Confartigianato · CNA Costruzioni · Fiae-Casartigiani · Claai-Edilizia · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025
    Vigenza
    1° maggio 2025 – 30 settembre 2028 (art. 104)
    Platea
    ~400.000 (aziende artigiane edili: muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti edili)

    Tabella riepilogativa

    Tutela Durata Indennità
    Maternità obbligatoria 5 mesi 100% (INPS+Cassa)
    Paternità obbligatoria 10 giorni 100% INPS
    Congedo parentale 6 mesi/genitore 30%
    Riposi giornalieri 2h (1° anno) 100% INPS

    Maternità 5 mesi al 100%

    Congedo obbligatorio 5 mesi al 100% (INPS 80% + integrazione Cassa Edile 20%).

    Divieti specifici cantiere

    Per donne in gravidanza (rare in edilizia ma esistenti):

    • Vietato lavoro in altezza
    • Vietato sollevamento >5kg
    • Vietata esposizione polveri (silice, amianto)
    • Vietato lavoro a temperature estreme
    • Spostamento a back office o magazzino

    Se non possibile: maternità anticipata su autorizzazione ITL.

    Paternità 10gg

    10gg paternità al 100% INPS, fruibili da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. Settore prevalentemente maschile: molti padri usano questa tutela.

    Divieto licenziamento

    Vietato dalla comunicazione gravidanza al 1° anno bambino.

    Casi pratici

    Tizio – Padre muratore con paternità
    Tizio (3°) padre. 10gg paternità al 100%: ~€500. Coordina con moglie per accudimento.
    Caia – Donna decoratrice incinta
    Caia (3° decoratrice) scopre gravidanza. Vietato lavoro in altezza + esposizione vernici. Spostata a magazzino. Stesso stipendio.
    Sempronio – Padre architetto con parental
    Sempronio (6° tecnico) prende 3 mesi parental al 30% (€1.500/mese × 3 = €4.500). Bonus famiglia: totale famiglia 11 mesi.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternità?
    5 mesi obbligatori al 100% (INPS 80% + integrazione Cassa Edile 20%).
    Posso lavorare al cantiere incinta?
    NO, vietato lavoro in altezza, sollevamento >5kg, esposizione polveri/sostanze chimiche. Spostamento a magazzino/ufficio o maternità anticipata.
    Il padre ha tutele?
    10gg paternità obbligatoria al 100% INPS + congedo parentale 6 mesi al 30%.
    Sono donna in edilizia, ho discriminazioni?
    Vietate per legge. In pratica il settore è ~95% maschile. Donne presenti soprattutto in: pittrici/decoratrici, geometri/tecniche, amministrazione cantiere. Tutele rafforzate per gravidanza.
    Posso essere licenziata?
    NO, vietato dalla comunicazione gravidanza al 1° anno bambino. Anche le dimissioni vanno convalidate dall’ITL.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e Cassa Edile, tredicesima e bonus Cassa Edile, malattia e infortunio sul lavoro e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Edilizia Artigianato: malattia e infortunio sul lavoro

    CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Artigianato prevede comporto di 6-9 mesi per anzianità. Retribuzione: INPS + integrazione Cassa Edile (no azienda direttamente). Settore ad altissimo rischio infortunio: cadute dall’alto, schiacciamenti, lesioni macchinari. Tutele INAIL rafforzate.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anaepa-Confartigianato · CNA Costruzioni · Fiae-Casartigiani · Claai-Edilizia · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025
    Vigenza
    1° maggio 2025 – 30 settembre 2028 (art. 104)
    Platea
    ~400.000 (aziende artigiane edili: muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti edili)

    Tabella riepilogativa

    Anzianità Comporto
    Fino a 3 anni 6 mesi
    3-10 anni 9 mesi
    Oltre 10 anni 9 mesi
    Infortunio Fino 24 mesi (INAIL)

    Comporto e retribuzione malattia

    Comporto: 6-9 mesi per anzianità. Retribuzione:

    • INPS paga 50-66,66%
    • Cassa Edile integra fino al 100% (entro il comporto)
    • Specificità: NON è l’azienda a integrare direttamente, ma la Cassa Edile

    Settore ad alto rischio infortuni

    L’edilizia è il settore con più infortuni mortali in Italia. Rischi principali:

    • Cadute dall’alto: il rischio n.1 (~40% infortuni mortali)
    • Schiacciamenti: muri, macchinari, mezzi
    • Lesioni macchinari: betoniere, sega circolare, gru
    • Folgorazioni: cavi elettrici scoperti
    • Patologie muscolo-scheletriche: ernia discale, lombalgia

    Infortunio sul lavoro: INAIL

    Copertura INAIL completa:

    • Giorni 1-3: 100% azienda
    • Giorni 4-90: INAIL 60% + integrazione Cassa Edile al 100%
    • Oltre 90 giorni: INAIL 75% + integrazione
    • Per gravi infortuni: rendita invalidità permanente

    Sorveglianza sanitaria obbligatoria

    Visita medica annuale obbligatoria per:

    • Uso macchinari (idoneità)
    • Lavoro in altezza (visita oculistica + cardio)
    • Esposizione rumore/polveri (audiogrammi, spirometria)
    • Movimentazione carichi (visita ortopedica)

    Casi pratici

    Tizio – Caduta dal ponteggio
    Tizio (3°) cade da ponteggio (frattura femore). Infortunio sul lavoro INAIL. 6 mesi convalescenza. INAIL 60% + integrazione Cassa al 100%. Tutto coperto. Rendita IP 25% riconosciuta.
    Caia – Ernia discale da sollevamento
    Caia (4° muratrice) sviluppa ernia da sollevamento ripetuto. Malattia professionale INAIL. Spostamento mansioni + rendita ~€90/mese.
    Sempronio – Folgorazione cavo
    Sempronio (3° elettricista) folgorato per cavo scoperto. INAIL ricovero + indagine procedurale (violazione norme sicurezza).

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto in edilizia?
    6 mesi fino a 3 anni di anzianità, 9 mesi oltre. Per infortunio sul lavoro: fino a 24 mesi (tutela INAIL).
    Chi paga la malattia?
    INPS paga 50-66,66%. La Cassa Edile (non l’azienda direttamente) integra fino al 100% entro il comporto. Specificità edilizia.
    L'edilizia è il settore più pericoloso?
    Sì, con più infortuni mortali in Italia (~40% causati da cadute dall’alto). Tutele rafforzate INAIL e formazione obbligatoria intensiva.
    La caduta dal ponteggio è coperta?
    Sì, infortunio sul lavoro INAIL. Tutela completa: cure, indennità, eventuale rendita di invalidità permanente. Per ponteggi non a norma: anche responsabilità penale del datore.
    L'ernia discale è malattia professionale?
    Sì, frequente in edilizia. INAIL riconosce con rendita di invalidità permanente. Spostamento mansioni o riconversione professionale possibile.
    Posso essere licenziato per troppe malattie?
    Solo dopo superamento del comporto. Per anzianità >3 anni: 9 mesi cumulati. Difficile da raggiungere con malattie comuni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e Cassa Edile, maternità e paternità, tredicesima e bonus Cassa Edile e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Lavori usuranti 2026: chi è escluso dall’aumento dei requisiti pensionistici? esempi

    In sintesi

    • Il comma 188 LB 2026 esclude dall’adeguamento il requisito contributivo ridotto dei lavoratori usuranti lettera d).
    • Il comma 189 estende al 2027 il perimetro temporale del D.Lgs. 67/2011 sui lavori usuranti.
    • Il comma 190 preclude l’esonero del comma 186 a chi percepisce l’indennita’ del comma 179 L. 232/2016 al pensionamento.
    • La tutela si concentra su categorie specifiche: non tutti i lavori gravosi beneficiano dell’esclusione.
    • Chi rientra nella lettera d) del comma 199 L. 232/2016 accede alla pensione con requisiti contributivi ridotti non soggetti all’adeguamento.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 188-190 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 30/12/2025, prevedono tre misure: il comma 188 esclude dall’incremento dei requisiti (comma 185) il requisito contributivo ridotto per i lavoratori usuranti di cui alla lettera d) dell’art. 1, comma 199, L. 232/2016; il comma 189 aggiunge il 2027 al novero degli anni rilevanti per il D.Lgs. 67/2011; il comma 190 esclude dall’esonero del comma 186 chi al momento del pensionamento percepisce l’indennita’ di cui all’art. 1, comma 179, L. 232/2016.

    Approfondimento normativo completo: Commi 188-190 LB 2026: lavori usuranti, eccezioni adeguamento re.

    Lavori usuranti e pensione anticipata: le protezioni della legge di bilancio 2026

    Il sistema previdenziale italiano riconosce da tempo che non tutte le carriere lavorative sono uguali: chi svolge attività usuranti o particolarmente gravose accumula un deterioramento fisico che giustifica un accesso anticipato alla pensione, con requisiti contributivi ridotti rispetto alla generalità dei lavoratori. La legge di bilancio 2026 ha agito su questo impianto con tre disposizioni specifiche, i commi 188, 189 e 190.

    Il comma 188 stabilisce che l’incremento dei requisiti pensionistici legato all’adeguamento all’aspettativa di vita (comma 185) non si applica al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori usuranti rientranti nella lettera d) del comma 199 dell’art. 1, L. 232/2016. Si tratta di una clausola di salvaguardia importante, che preserva le condizioni di accesso anticipato per queste categorie.

    Il comma 189 aggiunge il 2027 agli anni rilevanti per il D.Lgs. 67/2011, estendendo la platea temporale di applicazione delle tutele per i lavori usuranti. Il comma 190, invece, introduce una contromisura: chi al momento del pensionamento percepisce l’indennita’ prevista dal comma 179 della L. 232/2016 non può beneficiare dell’esonero generale del comma 186. I casi che seguono illustrano queste dinamiche.

    Cosa verificare se si lavora in condizioni usuranti

    • Accertare se la propria attività rientra nella lettera d) del comma 199, art. 1, L. 232/2016.
    • Verificare se si è in possesso del requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori usuranti.
    • Controllare se si percepisce l’indennita’ del comma 179 L. 232/2016: in tal caso l’esonero del comma 186 non si applica.
    • Verificare che l’anno di pensionamento programmato rientri nel perimetro temporale aggiornato dal comma 189 (ora incluso il 2027).
    • Consultare un consulente previdenziale o il patronato per la certificazione della categoria usurante e la simulazione del requisito ridotto.

    Caso 1: Tizio, lavoratore usurante lettera d) con requisito contributivo ridotto

    Scenario. Tizio lavora da oltre vent’anni in condizioni riconosciute come usuranti ai sensi del D.Lgs. 67/2011 e rientra nella lettera d) del comma 199, art. 1, L. 232/2016. Ha maturato il requisito contributivo ridotto richiesto per la sua categoria e conta di andare in pensione anticipata nel 2026. Si chiede se l’adeguamento all’aspettativa di vita di cui al comma 185 LB 2026 possa innalzare questo requisito ridotto.

    Come si legge in pratica. Il comma 188 LB 2026 garantisce espressamente che l’incremento del comma 185 non si applica al requisito contributivo ridotto dei lavoratori della lettera d) del comma 199 L. 232/2016. Tizio è quindi tutelato: il suo requisito contributivo ridotto rimane invariato, senza l’incremento legato all’adeguamento demografico. Deve però assicurarsi di aver correttamente documentato la propria attività usurante presso l’INPS e di aver presentato la relativa domanda di pensione nei termini previsti dalla procedura per i lavori usuranti.

    Riepilogo Caso 1

    • Categoria: lavoratore usurante lettera d), comma 199, L. 232/2016
    • Norma applicabile: comma 188 L. 199/2025
    • Effetto: requisito contributivo ridotto non subisce l’incremento comma 185
    • Condizione: corretta documentazione attività usurante presso INPS
    • Azione: domanda pensione usuranti + verifica documentazione

    Caso 2: Caia, lavoratrice usurante con pensionamento nel 2027

    Scenario. Caia svolge un’attivita’ riconosciuta come usurante e conta di andare in pensione nel 2027. Si chiede se le tutele del D.Lgs. 67/2011 siano ancora operative per quell’anno, poiché alcune disposizioni previdenziali hanno un orizzonte temporale limitato. Vuole sapere se il 2027 rientra nel perimetro di applicazione della normativa sui lavori usuranti aggiornata dalla legge di bilancio 2026.

    Come si legge in pratica. Il comma 189 LB 2026 ha modificato l’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 67/2011, aggiungendo il 2027 all’elenco degli anni rilevanti per l’applicazione delle tutele sui lavori usuranti. Il 2027 è quindi espressamente incluso nel perimetro di applicazione. Caia può programmare il suo pensionamento per quell’anno contando sulle tutele previste per i lavori usuranti, fermo restando il rispetto dei requisiti specifici e delle procedure di domanda previste dal D.Lgs. 67/2011.

    Riepilogo Caso 2

    • Categoria: lavoratrice usurante (D.Lgs. 67/2011)
    • Anno pensionamento: 2027
    • Norma applicabile: comma 189 L. 199/2025 (aggiunge 2027 a D.Lgs. 67/2011)
    • Effetto: tutele lavori usuranti operative anche nel 2027
    • Azione: domanda nei termini + verifica requisiti D.Lgs. 67/2011

    Caso 3: Sempronio, percettore dell'indennita' comma 179 L. 232/2016

    Scenario. Sempronio è prossimo alla pensione e al momento della maturazione dei requisiti percepisce l’indennita’ di cui all’art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Aveva contato di beneficiare dell’esonero generale previsto dal comma 186 LB 2026 per non scontare l’adeguamento all’aspettativa di vita. Si chiede se questa aspettativa sia corretta.

    Come si legge in pratica. Il comma 190 LB 2026 introduce una preclusione esplicita: chi al momento del pensionamento percepisce l’indennita’ del comma 179 L. 232/2016 non può beneficiare dell’esonero del comma 186. Sempronio, quindi, non potrà avvalersi di quella protezione generale e sarà soggetto al meccanismo ordinario di adeguamento dei requisiti. Questa disposizione mira a evitare una doppia tutela: il lavoratore che percepisce già una forma di sostegno reddituale specifico non ottiene anche la sospensione dell’adeguamento demografico. Sempronio dovrà valutare le proprie opzioni con un consulente previdenziale.

    Riepilogo Caso 3

    • Condizione: percettore indennità art. 1, c. 179, L. 232/2016 al pensionamento
    • Norma applicabile: comma 190 L. 199/2025
    • Effetto: esonero comma 186 non applicabile
    • Conseguenza: adeguamento comma 185 si applica regolarmente
    • Azione: consulenza previdenziale per valutare alternative

    Quando conviene una verifica

    La tua attività è considerata usurante? Un esperto verifica la tua posizione. Parla con un consulente previdenziale.

    Norme e fonti collegate

  • CCNL Edilizia Artigianato: ferie, festività e Cassa Edile

    CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Artigianato riconosce 160 ore (4 settimane) di ferie all’anno, pagate dalla Cassa Edile (accantonate sui contributi mensili). 11 festività + Patrono. ROL aggiuntivi 88h. Le ferie non vengono pagate dal datore in busta paga ma tramite la Cassa.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anaepa-Confartigianato · CNA Costruzioni · Fiae-Casartigiani · Claai-Edilizia · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025
    Vigenza
    1° maggio 2025 – 30 settembre 2028 (art. 104)
    Platea
    ~400.000 (aziende artigiane edili: muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti edili)

    Tabella riepilogativa

    Voce Quantità
    Ferie annuali 160 ore (4 settimane)
    ROL 88 ore/anno (11 giornate)
    Festività 11 + Patrono
    Pagamento ferie Tramite Cassa Edile
    Permessi visite mediche 16h/anno
    Permessi 104 3 giorni/mese

    Ferie via Cassa Edile

    Specificità edilizia: le ferie non sono pagate dal datore in busta paga ma tramite la Cassa Edile. L’impresa accantona ogni mese l’8,5% degli elementi della retribuzione per le ferie (art. 21 del CCNL 20 maggio 2025), calcolato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate e sulle festività. Quando il lavoratore va in ferie:

    1. Comunica al datore
    2. Riceve permesso non retribuito (per orario)
    3. La Cassa Edile paga l’accantonato alle scadenze degli accordi locali

    Quante ferie: 160h (4 settimane)

    160 ore/anno = 4 settimane di calendario. Per lavoratori a tempo pieno (40h/sett). Maturazione: 13,33 ore al mese.

    ROL aggiuntivi 88h

    88 ore/anno (11 giornate equivalenti) di permessi retribuiti aggiuntivi. Pagati dal datore in busta paga (non via Cassa Edile, a differenza delle ferie). Fruibili come ore o giornate. Non godute monetizzate.

    Festività

    11 festività nazionali + Patrono. Pagate normalmente in busta paga (non via Cassa Edile). Lavoro festivo: +50% + riposo compensativo.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie 2 settimane ad agosto
    Tizio (3°) va in ferie 2 settimane (10gg lavorativi = 80h). Riceve permesso non retribuito dal datore. La Cassa Edile paga l’accantonato (8,5% della retribuzione per le ore ordinarie lavorate) alle scadenze degli accordi locali.
    Caia – ROL per emergenza familiare
    Caia (4°) usa 8h di ROL per emergenza figlio. Retribuita normalmente dal datore. Restano 80h ROL nell’anno.
    Sempronio – Lavoro festivo 25 aprile
    Sempronio (3°) lavora il 25/4 (consegna urgente). +50% sulle 8h + riposo compensativo. Lordo extra ~€68.

    Domande frequenti

    Come funzionano le ferie in edilizia?
    Particolare: il datore non paga le ferie direttamente, ma accantona mensilmente alla Cassa Edile l’8,5% della retribuzione (art. 21). La Cassa paga al lavoratore alle scadenze degli accordi locali; la gratifica natalizia (10%, 173 ore di retribuzione l’anno) segue lo stesso canale.
    Quanti giorni di ferie ho?
    160 ore/anno = 4 settimane di calendario (20 giorni lavorativi). Più 88 ore di ROL (11 giornate). Totale: 31 giorni/anno di riposo retribuito + 11 festività.
    I ROL sono pagati dalla Cassa?
    No, i ROL sono pagati dal datore in busta paga (a differenza delle ferie che vanno via Cassa). Le non godute monetizzate a fine anno.
    Quando ricevo il bonus Cassa Edile?
    Alle scadenze fissate dagli accordi locali. Per gli operai la Cassa paga il trattamento per le ferie (8,5%) e la gratifica natalizia (10%); la «gratifica feriale» di giugno non esiste nel CCNL.
    I permessi 104 sono cumulabili?
    Sì, 3 giorni/mese per familiari disabili. Pagati dal datore. Aggiuntivi a ferie e ROL.
    Posso prendere ferie in inverno?
    Sì, ma la maggior parte dei cantieri ha picchi primavera-estate e calo invernale. Programmazione concordata con datore. Almeno 2 settimane consecutive nell’anno.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, maternità e paternità, tredicesima e bonus Cassa Edile, malattia e infortunio sul lavoro e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Estratto conto contributivo INPS: cos’è e come si legge

    In sintesi

    • Dove si trova: nel Cassetto previdenziale dell’area personale INPS, accessibile con SPID, CIE o CNS.
    • Cosa mostra: tutti i periodi lavorativi con i contributi accreditati, suddivisi per gestione (artigiani, commercianti, gestione separata, dipendenti).
    • A cosa serve: a verificare la posizione previdenziale e stimare il diritto alla pensione, controllando che tutti i versamenti siano stati registrati.
    • Periodi mancanti: si segnalano all’INPS con una domanda di variazione o regolarizzazione; i contributi omessi possono essere recuperati o sanati.
    • Contributi volontari: se si scoprono lacune, è possibile valutare il versamento di contributi volontari per coprire i periodi scoperti.
    • Aggiornamento periodico: conviene controllare l’estratto conto almeno una volta l’anno, non solo a ridosso della pensione.

    Che cos'è l'estratto conto contributivo e perché leggerlo

    L’estratto conto contributivo è il documento che riassume tutta la storia previdenziale di un lavoratore: ogni periodo in cui ha versato contributi all’INPS viene registrato qui, con la gestione di appartenenza, l’anno di riferimento e l’importo accreditato. Pensarlo come un ‘libretto della pensione’ aiuta a capire perché è utile consultarlo con regolarità.

    Controllare l’estratto conto non è riservato a chi è prossimo alla pensione. Chiunque lavori o abbia lavorato – come dipendente, artigiano, commerciante, professionista senza cassa o collaboratore coordinato e continuativo – ha interesse a verificare che i contributi versati siano stati correttamente registrati dall’INPS. Un errore o un periodo non accreditato, scoperto in anticipo, si può correggere senza eccessiva difficoltà; se invece ci si accorge del problema solo alla domanda di pensione, i tempi di risoluzione si allungano notevolmente.

    Questo articolo spiega dove trovare il documento, come interpretare le voci principali e cosa fare se si nota qualcosa che non torna – ad esempio un anno lavorato che non compare o un importo che sembra inferiore al versato.

    Voci principali dell'estratto conto contributivo INPS
    Voce Significato
    Gestione di iscrizione La cassa INPS in cui il lavoratore è stato o è iscritto (es. artigiani, commercianti, gestione separata, lavoratori dipendenti).
    Periodo contributivo Anno (o frazione d'anno) a cui si riferiscono i contributi accreditati.
    Contributi accreditati Importo dei contributi registrati per quel periodo, utile ai fini del calcolo pensionistico.
    Settimane/mesi accreditati Unità di misura dell'anzianità contributiva; rilevante per verificare il requisito minimo di accesso alla pensione.
    Note o anomalie Eventuali segnalazioni di versamenti non abbinati o periodi in contestazione.

    Esempio pratico

    • Tizio ha lavorato come dipendente dal 2005 al 2018, poi ha aperto la partita IVA senza cassa professionale iscrivendosi alla gestione separata INPS. Consultando l’estratto conto trova due sezioni distinte: la prima copre gli anni da dipendente con i contributi versati dal datore di lavoro, la seconda mostra i versamenti della gestione separata dal 2019 in poi. Nota però che l’anno 2021 nella sezione gestione separata riporta un importo inferiore al previsto. Controllando le ricevute F24 di quell’anno capisce che un acconto era stato versato con un codice causale errato e non era stato abbinato dalla procedura INPS. Presenta una domanda di variazione e il periodo viene regolarizzato.

    Documenti necessari

    • Credenziali SPID, CIE o CNS per accedere all’area personale INPS
    • Modelli F24 con le ricevute di versamento dei contributi
    • Dichiarazioni dei redditi degli anni in esame (per i professionisti della gestione separata)
    • Buste paga o CU (per verificare i contributi da lavoro dipendente)
    • Eventuale documentazione del datore di lavoro (UNIEMENS) se il periodo mancante riguarda un rapporto di lavoro subordinato

    Caso 1 – Artigiano con un anno scoperto

    Scenario. Tizio gestisce una piccola officina meccanica ed è iscritto alla gestione artigiani INPS. Nell’estratto conto nota che per un anno non compaiono le rate della quota fissa: ricorda di aver avuto difficoltà finanziarie in quel periodo e teme di non aver versato.

    Come si applica. Per gli artigiani (e i commercianti) i contributi si compongono di una quota fissa sul minimale di reddito, versata in quattro rate fisse durante l’anno, e di una quota percentuale sul reddito eccedente il minimale. Se le rate fisse non sono state pagate, quel periodo risulta scoperto nell’estratto conto. Tizio può verificare se i versamenti sono stati eseguiti cercando le ricevute F24 o controllando i precompilati nel Cassetto previdenziale. Se il mancato pagamento è confermato, l’INPS addebiterà le sanzioni civili per il ritardo, ma è possibile regolarizzare pagando il dovuto – e in alcuni casi chiedere la dilazione in rate. Una volta regolarizzato, il periodo comparirà nell’estratto conto.

    In pratica

    • Accedi al Cassetto previdenziale INPS e controlla se le rate sono risultate non pagate o solo non abbinate a causa di un codice errato.
    • Se le rate sono davvero non versate, contatta lo sportello INPS o il tuo consulente del lavoro per calcolare il totale (contributi + sanzioni civili) e valutare la dilazione.
    • Dopo il pagamento richiedi la verifica dell’estratto conto per accertarti che il periodo sia stato accreditato.

    Caso 2 – Professionista della gestione separata con periodi non accreditati

    Scenario. Caio è un consulente informatico con partita IVA, iscritto alla gestione separata INPS perché non ha una cassa professionale. Nell’estratto conto vede che due anni di attività non risultano, anche se è sicuro di aver versato i contributi con l’F24 in sede di dichiarazione dei redditi.

    Come si applica. Per i professionisti della gestione separata, i contributi si versano insieme al saldo e agli acconti IRPEF con il modello F24, indicando la causale e il codice INPS corretto. Se la causale o il codice fiscale era errato, il versamento potrebbe non essere stato abbinato automaticamente. In questo caso l’estratto conto mostra il periodo come scoperto, ma il denaro è stato in realtà incassato dall’INPS senza essere attribuito. Caio deve presentare una domanda di variazione con copia delle ricevute F24: l’INPS provvederà all’abbinamento manuale e il periodo verrà accreditato senza ulteriori costi.

    In pratica

    • Recupera le ricevute F24 degli anni in questione e verifica che causale contributo e codice INPS siano corretti.
    • Presenta la domanda di variazione direttamente online nel Cassetto previdenziale oppure allo sportello INPS, allegando le ricevute.
    • Se il versamento era stato fatto correttamente, la rettifica è gratuita e il periodo viene accreditato retroattivamente.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • CCNL Edilizia Artigianato: orario, cantieri e maltempo

    CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Artigianato prevede 40 ore settimanali (media annua), max 10h/giorno. Per cantieri lontani: indennità di trasferta. Fermata per maltempo: lavoratore pagato dalla Cassa Edile. Straordinari con maggiorazioni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anaepa-Confartigianato · CNA Costruzioni · Fiae-Casartigiani · Claai-Edilizia · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025
    Vigenza
    1° maggio 2025 – 30 settembre 2028 (art. 104)
    Platea
    ~400.000 (aziende artigiane edili: muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti edili)

    Tabella riepilogativa

    Voce Quantità
    Orario settimanale 40 ore (media annua)
    Max giornaliero 10 ore
    Straordinario diurno +25%
    Straordinario notturno +50%
    Straordinario festivo +50%
    Indennità trasferta €10-30/giorno
    Fermata maltempo Cassa Edile copre

    Orario 40h con flessibilità

    40 ore settimanali in media annua. Distribuzione tipica: 5 giorni × 8h o 4,5 × ~9h. Max giornaliero 10h. Periodi di intenso lavoro compensati con periodi più tranquilli.

    Fermata per maltempo

    Una specificità dell’edilizia: fermata per maltempo. Pioggia, neve, vento forte rendono il lavoro impossibile/pericoloso:

    • Lavoratore non lavora ma resta a disposizione
    • Datore comunica la fermata
    • La Cassa Edile copre la retribuzione persa per i giorni di fermata
    • Indennità ~80% della retribuzione

    Indennità di cantiere e trasferta

    Per lavoro fuori dalla sede aziendale (cantieri distanti):

    • Indennità trasferta: €10-30/giorno (esente IRPEF fino €46,48)
    • Rimborso vitto se cantiere a >25 km
    • Rimborso alloggio se cantiere a >100 km
    • Tempo di viaggio: retribuito come lavoro se >1 ora/giorno

    Straordinari e limiti

    +25% diurno, +50% notturno/festivo. Limite 250h/anno (frequente nei picchi di lavoro). Riposo settimanale 24h obbligatorio.

    Casi pratici

    Tizio – Muratore con fermata maltempo
    Tizio (3°) cantiere fermo per pioggia 3 giorni. Cassa Edile paga 80% retribuzione persa: €1.650 / 22gg × 3 × 80% = €180. Tizio non perde nulla.
    Caia – Trasferta cantiere distante
    Caia (4°) lavora a 60km. Indennità trasferta €25/giorno + rimborso pranzo €10. Tempo viaggio 1h30 (40min/giorno extra). 22 giorni × €35 = €770/mese extra (parzialmente detassati).
    Sempronio – Straordinario fine cantiere
    Sempronio (3°) fa 50h straordinario nel mese di consegna cantiere. +25% diurno = €11 × 50 × 1,25 = €687 lordi extra.

    Domande frequenti

    Quante ore alla settimana in edilizia?
    40 ore settimanali in media annua. Max 10 ore al giorno. Distribuzione tipica 5×8 o 4,5×9. Periodi intensi compensati con periodi più tranquilli.
    Cosa succede se piove al cantiere?
    Fermata per maltempo: lavoratore non lavora ma riceve dal datore + Cassa Edile l’80% della retribuzione persa. È una tutela specifica dell’edilizia.
    Le trasferte sono pagate?
    Sì, indennità €10-30/giorno (esente IRPEF fino €46,48). Più rimborso vitto se >25km e alloggio se >100km. Tempo di viaggio retribuito se >1h/giorno.
    Posso fare 10h al giorno?
    Sì, è il massimo legale. Periodi di picco (consegna cantiere) lo permettono. Compensazione con periodi più tranquilli per rispettare media 40h/sett.
    Quante ore di straordinario al massimo?
    Limite legale: 250 ore/anno. In edilizia spesso si raggiunge nei picchi. Maggiorazioni: +25% diurno, +50% notturno/festivo.
    Posso rifiutare lavoro pericoloso al cantiere?
    Sì, per “pericolo grave e immediato” (mancanza DPI, ponteggio non a norma). Diritto sancito dal D.Lgs. 81/2008 (TUSL).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e Cassa Edile, maternità e paternità, tredicesima e bonus Cassa Edile e malattia e infortunio sul lavoro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Edilizia Artigianato 2026: tabelle retributive

    CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Dal 1° gennaio 2026 i minimi mensili lordi di questo contratto vanno da 1.620,21 € (Liv. I) a 2.763,57 € (Liv. VII). La tabella completa per livello è qui sotto; scatti di anzianità, indennità e premi si aggiungono.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anaepa-Confartigianato · CNA Costruzioni · Fiae-Casartigiani · Claai-Edilizia · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025
    Vigenza
    1° maggio 2025 – 30 settembre 2028 (art. 104)
    Platea
    ~400.000 (aziende artigiane edili: muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti edili)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    Liv. VII 2.763,57 €
    Liv. VI 2.514,52 €
    Liv. V 2.179,28 €
    Liv. IV 2.064,33 €
    Liv. III 1.954,90 €
    Liv. II 1.805,75 €
    Liv. I 1.620,21 €

    Importi = totale mensile (minimo di paga base + contingenza + EDR 10,33 €) del CCNL edilizia artigianato, rinnovato il 20 maggio 2025 da ANAEPA-Confartigianato, CNA Costruzioni e CLAAI con Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL (vigenza 1/5/2025-30/9/2028). Aumento a regime di 178 € al parametro 100 in 4 tranche (mag 2025, gen 2026, gen 2027, gen 2028). Dal 1° gennaio 2027 i totali salgono a: liv. VII = 2.835,32 € · liv. VI = 2.577,52 € · liv. V = 2.231,78 € · liv. IV = 2.112,98 € · liv. III = 2.000,40 € · liv. II = 1.846,00 € · liv. I = 1.655,21 €. Attenzione: a questa tabella va aggiunta l’indennità territoriale di settore, che varia da territorio a territorio (sia provinciale che regionale): la retribuzione effettiva dipende quindi dalla provincia di lavoro.

    Fonte: tabelle ufficiali FILLEA-CGIL allegate al rinnovo del 20/5/2025 (PDF originale verificato, 4 decorrenze 2025-2028). Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

    La tua busta paga è sotto questi importi? Verifica in 5 passi e recupera gli arretrati →

    Struttura retributiva edilizia

    La retribuzione edilizia è particolare:

    • Minimo tabellare: in busta paga
    • Cassa Edile: per gli operai l’impresa accantona il 18,5% degli elementi della retribuzione (8,5% ferie, 10% gratifica natalizia) e la Cassa li paga alle scadenze degli accordi locali (artt. 19 e 21 del CCNL 20 maggio 2025)
    • EVR: elemento variabile concordato in sede territoriale, fino al 6% dei minimi (artt. 15 e 50)

    APE: anzianità professionale edile

    L’APE è una prestazione per gli operai legata agli anni di lavoro nel settore edile, gestita dal Fondo unico nazionale istituito dal 1° ottobre 2015 e finanziata da un contributo a carico delle imprese (art. 31 e allegato F). Non è una percentuale aggiunta alla retribuzione in busta paga.

    Casi pratici

    Sempronio – Cambio impresa
    Sempronio, operaio, cambia impresa. La Cassa Edile paga gli importi accantonati dalla prima impresa (18,5% sulle ore ordinarie lavorate) alle scadenze degli accordi locali, e l’APE segue i suoi anni di lavoro nel settore tramite il Fondo unico nazionale.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso e dimissioni, ferie, festività e Cassa Edile, maternità e paternità, tredicesima e bonus Cassa Edile, malattia e infortunio sul lavoro e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Edilizia Artigianato: livelli e mansioni

    CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Artigianato del 20 maggio 2025 inquadra operai e impiegati in 7 livelli comuni (art. 77): gli operai vanno dal 1° livello (operai comuni) al 5°, gli impiegati dal 1° (4ª categoria di primo impiego) al 7° (1ª categoria super). Si applica alle imprese artigiane (L. 443/1985) e alle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini: oltre 400.000 lavoratori.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anaepa-Confartigianato · CNA Costruzioni · Fiae-Casartigiani · Claai-Edilizia · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025
    Vigenza
    1° maggio 2025 – 30 settembre 2028 (art. 104)
    Platea
    Oltre 400.000 lavoratori di imprese artigiane e PMI industriali dell’edilizia e affini

    Tabella riepilogativa: livelli e minimi dal 1° gennaio 2026

    Classificazione (art. 77) e minimi mensili lordi del CCNL Edilizia Artigianato
    Livello Categorie Parametro Paga base / stipendio minimo Con contingenza ed EDR
    7° Impiegati di 1ª super 205 2.218,96 € 2.763,57 €
    6° Impiegati di 1ª 180 1.975,08 € 2.514,52 €
    5° Impiegati di 2ª, operai di 5° livello 150 1.646,04 € 2.179,28 €
    4° Assistenti tecnici già in 3ª categoria, operai di 4° livello 139 1.533,88 € 2.064,33 €
    3° Impiegati di 3ª, operai specializzati 130 1.426,72 € 1.954,90 €
    2° Impiegati di 4ª, operai qualificati 115 1.280,15 € 1.805,75 €
    1° Impiegati di 4ª al primo impiego, operai comuni 100 1.097,30 € 1.620,21 €

    Paga base e stipendio minimo dall’allegato A del CCNL 20 maggio 2025 (aumento di 178 € al parametro 100 in quattro tranche: maggio 2025, gennaio 2026, gennaio 2027, gennaio 2028). Il totale aggiunge indennità di contingenza ed EDR, come nella nostra scheda sulle tabelle retributive 2026; l’indennità territoriale di settore e l’eventuale EVR si sommano e variano da provincia a provincia.

    Struttura CCNL Edilizia Artigianato

    Si applica ai dipendenti delle imprese artigiane (come definite dalla L. 443/1985), delle micro, piccole e medie imprese industriali (raccomandazione UE n. 361/2003) e dei consorzi artigiani dell’edilizia e affini: costruzione e ristrutturazione di fabbricati, intonaci e tinteggiature, cartongesso e isolamenti, restauro e cantieri archeologici. Non c’è un tetto di 49 dipendenti: conta la natura artigiana o la dimensione di PMI dell’impresa.

    È un contratto diverso dal CCNL Edilizia Industria (ANCE) e da quello delle cooperative edili. La classificazione unica crea livelli comuni a operai e impiegati solo per i minimi di retribuzione: le regole normative ed economiche restano distinte per le due categorie (art. 77).

    Livelli operai 1-5

    Le declaratorie dell’art. 77 descrivono gli operai così:

    • 1°, operai comuni: semplici lavorazioni e aiuto agli operai dei livelli superiori;
    • 2°, operai qualificati: lavori che richiedono una specifica capacità, per esempio il carpentiere che esegue i lavori propri della categoria o l’intonacatore;
    • 3°, operai specializzati: lavori che richiedono speciale competenza pratica, per esempio il muratore capace di costruire pilastri, colonne, archi e volte o il carpentiere che esegue capriate e casseforme su disegno;
    • 4°, operai di quarto livello: altamente specializzati, dirigono e coordinano altri lavoratori sotto il tecnico di cantiere e partecipano all’esecuzione;
    • 5°, operai di quinto livello: figure con alta autonomia e responsabilità operativa, per esempio il capo specialista conduttore di macchine complesse per fondazioni e consolidamenti, che coordina altri operatori patentati.

    Il caposquadra che guida almeno cinque operai e lavora con loro non è un livello a sé: ha una maggiorazione del 10% sulla retribuzione per la durata dell’incarico.

    Impiegati: dal 1° al 7° livello

    Gli impiegati occupano tutti e sette i livelli: dal 1° (4ª categoria al primo impiego, per esempio addetti all’inserimento dati e centralinisti) al 5° (2ª categoria: assistente tecnico che distribuisce il lavoro agli operai, disegnatore progettista, contabile), fino al 6° (1ª categoria, funzioni direttive tecniche o amministrative) e al 7° (1ª categoria super, funzioni direttive con responsabilità dei risultati). La qualifica di quadro è definita dal contratto ai sensi della L. 190/1985.

    Cassa Edile obbligatoria

    Una specificità dell’edilizia: iscrizione alla Cassa Edile obbligatoria per tutti i lavoratori. Per gli operai il trattamento di ferie e gratifica natalizia è assolto con un accantonamento del 18,5% (8,5% ferie, 10% gratifica natalizia) versato alla Cassa Edile (art. 21). Gli impiegati ricevono la tredicesima in busta paga dall’impresa (art. 63).

    Casi pratici

    Tizio – Muratore specializzato al 3° livello
    Tizio costruisce pilastri, archi e murature a regola d’arte: è operaio specializzato, 3° livello. Dal 1° gennaio 2026 la paga base è 1.426,72 € al mese (1.954,90 € con contingenza ed EDR), più l’indennità territoriale della sua provincia; ferie e gratifica natalizia gli arrivano dalla Cassa Edile.
    Caia – Assistente tecnico al 5° livello
    Caia distribuisce il lavoro agli operai e cura l’esecuzione su disegni e progetti: è impiegata di 2ª categoria, 5° livello, con stipendio minimo di 1.646,04 € dal 1° gennaio 2026. La tredicesima le è pagata dall’impresa entro il 20 dicembre.
    Sempronio – Caposquadra
    Sempronio, operaio specializzato, viene messo a capo di una squadra di sei operai e lavora con loro: per la durata dell’incarico ha una maggiorazione del 10% sugli elementi della retribuzione, senza cambiare livello.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Edilizia Artigianato?
    Sette livelli comuni (art. 77): gli operai vanno dal 1° (comuni) al 5°, gli impiegati dal 1° (4ª categoria al primo impiego) al 7° (1ª categoria super). La classificazione unica vale solo per i minimi retributivi.
    Cos'è la Cassa Edile?
    È l’ente bilaterale del settore. Per gli operai l’impresa accantona il 18,5% della retribuzione (8,5% ferie, 10% gratifica natalizia) e la Cassa lo paga al lavoratore alle scadenze fissate dagli accordi locali (art. 21); gestisce anche l’anzianità professionale edile (art. 31).
    Differenza con Edilizia Industria?
    Il CCNL Artigianato si applica alle imprese artigiane e alle PMI industriali dell’edilizia, quello Industria (ANCE) alle imprese industriali. Sono due contratti con tabelle proprie: per confrontare i minimi vanno messe a fianco le due tabelle, livello per livello.
    Che livello è un muratore?
    Dipende da cosa sa fare: il muratore capace di costruire pilastri, archi e volte è operaio specializzato (3° livello); l’operaio con esperienza pluriennale che coordina altri lavoratori è al 4°.
    Come si passa di livello?
    Con l’assegnazione a mansioni superiori. L’operaio acquisisce il livello superiore se il passaggio dura oltre due mesi consecutivi (art. 4); l’impiegato dopo tre mesi (art. 59), salvo che sostituisca un collega assente con diritto alla conservazione del posto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e Cassa Edile, maternità e paternità, tredicesima e bonus Cassa Edile e malattia e infortunio sul lavoro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Alimentari Industria: sicurezza, HACCP e igiene

    CCNL Alimentari Industria (Federalimentare)

    In sintesi

    Nell’industria alimentare la sicurezza ha due piani: quella dei lavoratori, regolata dal D.Lgs. 81/2008, e l’igiene degli alimenti, regolata dal Reg. CE 852/2004 con il sistema HACCP. Il CCNL prevede da 1 a 6 rappresentanti per la sicurezza secondo le dimensioni, 40 ore annue di permessi e una giornata dedicata alla sicurezza in ogni azienda (art. 62).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalimentare-Confindustria · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    1° marzo 2024, con decorrenza dal 1° dicembre 2023
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2027
    Platea
    ~400.000 (industria alimentare: latte, carni, conserve, dolciario, bevande, pasta)

    Tabella riepilogativa

    Sicurezza e igiene nell’industria alimentare
    Tema Regola Fonte
    Rappresentanti per la sicurezza (RLS) 1 da 16 a 200 dipendenti, 3 da 201 a 1.000, 6 oltre 1.000 art. 62 CCNL
    Permessi RLS 40 ore annue retribuite (aziende oltre 15 dipendenti) art. 62 CCNL
    Giornata della sicurezza in tutte le aziende, modalità decise in azienda art. 62 CCNL
    HACCP autocontrollo dei punti critici della produzione Reg. CE 852/2004
    Formazione igienica adeguata alla mansione; durata e aggiornamenti fissati dalle Regioni Reg. CE 852/2004, all. II
    Rientro dopo malattia oltre 5 giorni: certificato di non contagiosità, salvo norme regionali art. 47 CCNL, L. 283/1962

    Sicurezza dei lavoratori

    Le regole generali sono quelle del D.Lgs. 81/2008: valutazione dei rischi, formazione, DPI forniti dal datore e sorveglianza sanitaria del medico competente quando i rischi la richiedono. Nel settore pesano in particolare le macchine di taglio e confezionamento, il sollevamento di carichi, gli ambienti freddi delle celle e i prodotti per la sanificazione.

    Il CCNL disciplina la rappresentanza: all’interno della RSU si eleggono 1 rappresentante per la sicurezza nelle unità da 16 a 200 dipendenti, 3 da 201 a 1.000, 6 oltre 1.000; ciascuno ha 40 ore annue di permessi retribuiti e una formazione specifica (art. 62). Le parti si impegnano a dedicare in ogni azienda una giornata al tema della sicurezza e a organizzare almeno un incontro annuale tra RLS e responsabili della prevenzione delle aziende presenti nello stesso sito.

    Igiene degli alimenti e HACCP

    L’operatore alimentare deve applicare un sistema di autocontrollo basato sui principi HACCP: individuare i punti critici (temperature, materie prime, sanificazione, allergeni, tracciabilità) e tenerli sotto controllo (Reg. CE 852/2004). Chi manipola alimenti deve ricevere una formazione in materia d’igiene adeguata alla mansione: il regolamento non fissa un numero di ore, che è stabilito dalle norme regionali.

    Il vecchio libretto sanitario è stato abolito nella maggior parte delle Regioni e sostituito dalla formazione. Il CCNL mantiene una regola specifica: dopo più di cinque giorni di malattia, salvo diverse disposizioni regionali, si rientra con un certificato che escluda il pericolo di contagio (art. 47).

    Casi pratici

    Tizio, nuovo addetto alla produzione
    Tizio viene assunto in un salumificio. Prima di iniziare riceve la formazione sulla sicurezza prevista dal D.Lgs. 81/2008 e quella sull’igiene degli alimenti richiesta dalla sua Regione; l’azienda gli fornisce DPI e abiti da lavoro.
    Caia, rappresentante per la sicurezza
    Caia è eletta RLS in uno stabilimento con 300 dipendenti, dove i rappresentanti sono tre. Ha 40 ore annue di permessi retribuiti e accesso al documento di valutazione dei rischi.
    Sempronio, rientro dopo la malattia
    Sempronio è stato assente otto giorni per una gastroenterite. Al rientro, salvo diverse regole regionali, presenta il certificato del medico che esclude il pericolo di contagio.

    Domande frequenti

    Quanti rappresentanti per la sicurezza prevede il CCNL Alimentari?
    Uno nelle unità da 16 a 200 dipendenti, tre da 201 a 1.000, sei oltre 1.000, eletti all’interno della RSU (art. 62).
    Quante ore di permesso ha l’RLS?
    Quaranta ore annue retribuite nelle aziende con più di 15 dipendenti.
    Quante ore dura la formazione HACCP?
    Il Reg. CE 852/2004 richiede una formazione adeguata alla mansione senza fissare le ore: durata e aggiornamenti sono stabiliti dalle Regioni.
    Serve ancora il libretto sanitario?
    Nella maggior parte delle Regioni è stato abolito e sostituito dalla formazione in materia d’igiene. Conviene verificare la normativa della propria Regione.
    Dopo la malattia serve un certificato?
    Il CCNL richiede, dopo più di cinque giorni di malattia e salvo diverse norme regionali, un certificato che escluda il pericolo di contagio.

    Fonti: CCNL Industria Alimentare 2023-2027, artt. 47 e 62 (testo Flai Cgil) · D.Lgs. 81/2008 (Normattiva). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie e festività, maternità e paternità, tredicesima e premio risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Alimentari Industria (Federalimentare). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.