Autore: Andrea Marton

  • Articolo 403 Codice di Procedura Civile: Impugnazione della sentenza di revocazione

    Articolo 403 Codice di Procedura Civile: Impugnazione della sentenza di revocazione

    Art. 403 c.p.c. – Impugnazione della sentenza di revocazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.

    Contro di essa sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

  • Articolo 402 Codice di Procedura Civile: Decisione

    Articolo 402 Codice di Procedura Civile: Decisione

    Art. 402 c.p.c. – Decisione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l’eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata [1].

    Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all’istruttore [2].

    [1] Comma così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.

    [2] Comma così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

  • Articolo 401 Codice di Procedura Civile: Sospensione dell’esecuzione

    Articolo 401 Codice di Procedura Civile: Sospensione dell’esecuzione

    Art. 401 c.p.c. – Sospensione dell’esecuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice della revocazione può pronunciare su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, la ordinanza prevista nell’articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.

    Articolo così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.

  • Articolo 400 Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Articolo 400 Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Art. 400 c.p.c. – Procedimento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo.

  • Articolo 399 Codice di Procedura Civile: Deposito della citazione e della risposta

    Articolo 399 Codice di Procedura Civile: Deposito della citazione e della risposta

    Art. 399 c.p.c. – Deposito della citazione e della risposta

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d’appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata [1].

    Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.

    Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell’articolo 319 [2].

    [1] Comma così sostituito dalla L. 18 dicembre 1977, n. 793.

    [2] Comma così sostituito dall’art. 79, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

  • Articolo 398 Codice di Procedura Civile: Proposizione della domanda

    Articolo 398 Codice di Procedura Civile: Proposizione della domanda

    Art. 398 c.p.c. – Proposizione della domanda

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

    La citazione deve indicare, a pena d’inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395, del giorno della scoperta o dell’accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti.

    La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale [1].

    La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l’uno o l’altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta [2].

    [1] Comma così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.

    [2] Comma così sostituito dall’art. 68, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 397 Codice di Procedura Civile: Revocazione proponibile dal pubblico ministero

    Articolo 397 Codice di Procedura Civile: Revocazione proponibile dal pubblico ministero

    Art. 397 c.p.c. – Revocazione proponibile dal pubblico ministero

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nelle cause in cui l’intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell’articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:

    quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;

    quando la sentenza è l’effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

  • Articolo 396 Codice di Procedura Civile: Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello

    Articolo 396 Codice di Procedura Civile: Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello

    Art. 396 c.p.c. – Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell’articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

    Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l’appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.

  • Articolo 395 Codice di Procedura Civile: Casi di revocazione

    Articolo 395 Codice di Procedura Civile: Casi di revocazione

    Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:

    se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra [1];

    se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza.

    se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario;

    se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;

    se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;

    se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

    La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 1986, n. 17, ha dichiarato l’illegittimità di questo articolo nella parte in cui non prevede la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione rese su ricorsi basati sull’art. 360, n. 4, del codice di procedura civile ed affette dall’errore di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c..

    Con successiva sentenza n. 558 del 20 dicembre 1989 la stessa Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 395, prima parte, e n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto e licenza per finita locazione e di convalida di sfratto per morosità emessi in assenza o per mancata opposizione dell’intimato.

    [1] La Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio 1995, n. 51, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del numero 1) del presente articolo nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che siano l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra.

  • Articolo 394 Codice di Procedura Civile: Procedimento in sede di rinvio

    Articolo 394 Codice di Procedura Civile: Procedimento in sede di rinvio

    Art. 394 c.p.c. – Procedimento in sede di rinvio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.

    Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata.

    Nel giudizio di rinvio può deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione.