Autore: Andrea Marton

  • Articolo 94 Codice del Consumo: Responsabilità per danni alla persona

    Articolo 94 Codice del Consumo: Responsabilità per danni alla persona

    Art. 94 Cod. Consumo – Responsabilità per danni alla persona

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti stabiliti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell’organizzatore e del venditore, così come recepite nell’ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive nell’ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell’Unione europea ovvero la stessa Unione europea.

    *2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile.

    *3. E’ nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.

  • Articolo 95 Codice del Consumo: Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona

    Articolo 95 Codice del Consumo: Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona

    Art. 95 Cod. Consumo – Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l’applicazione degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

    *2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084.

    *3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno e’ ammesso nei limiti previsti dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile.

    *4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

  • Articolo 96 Codice del Consumo: Esonero di responsabilità

    Articolo 96 Codice del Consumo: Esonero di responsabilità

    Art. 96 Cod. Consumo – Esonero di responsabilità

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto e’ imputabile al consumatore o e’ dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

    *2. L’organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

  • Articolo 97 Codice del Consumo: Diritto di surrogazione

    Articolo 97 Codice del Consumo: Diritto di surrogazione

    Art. 97 Cod. Consumo – Diritto di surrogazione

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. L’organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili.

    *2. Il consumatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga.

  • Art. 98 Codice del Consumo: Reclamo

    Art. 98 Codice del Consumo: Reclamo

    Art. 98 Cod. Consumo – Reclamo

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché’ l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

    *2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.

  • Articolo 99 Codice del Consumo: Assicurazione

    Articolo 99 Codice del Consumo: Assicurazione

    Art. 99 Cod. Consumo – Assicurazione

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. L’organizzatore e il venditore devono essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.

    *2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.

  • Articolo 100 Codice del Consumo: Fondo di garanzia

    Articolo 100 Codice del Consumo: Fondo di garanzia

    Art. 100 Cod. Consumo – Fondo di garanzia

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.

    *2. Il fondo e’ alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 99, che e’ versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.

    *3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell’importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.

    *4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.

    *5. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

  • Articolo 101 Codice del Consumo: Norma di rinvio

    Articolo 101 Codice del Consumo: Norma di rinvio

    Art. 101 Cod. Consumo – Norma di rinvio

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti della normativa vigente in materia.

    *2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati e adeguatamente resi pubblici.

    *3. Agli utenti è garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualità previsti dalle leggi.

    *4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l’obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi.

  • Articolo 102 Codice del Consumo: Finalità e campo di applicazione

    Articolo 102 Codice del Consumo: Finalità e campo di applicazione

    Art. 102 Cod. Consumo – Finalità e campo di applicazione

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.

    *2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti all’articolo 103, comma 1, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell’ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.

    *3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.

    *4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l’articolo 103, comma 1, lettere b) e c), e gli articoli 104 e 105.

    *5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a 108 se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.

    *6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

  • Articolo 103 Codice del Consumo: Definizioni

    Articolo 103 Codice del Consumo: Definizioni

    Art. 103 Cod. Consumo – Definizioni

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Ai fini del presente titolo si intende per:

    **a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all’articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:

    ***1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;

    ***2) dell’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l’utilizzazione del primo con i secondi;

    ***3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;

    ***4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell’utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;

    **b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a);

    **c) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche;

    **d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non èstabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

    **e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

    **f) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori;

    **g) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l’esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore.

    *2. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso.