Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Revisione dell’assegno di mantenimento e divorzile

    Gli assegni stabiliti in sede di separazione o divorzio fotografano la situazione esistente in quel momento. Ma la vita cambia: si perde il lavoro, si trova una nuova occupazione, nascono nuovi figli, l’ex inizia a convivere. Per questo la legge consente la revisione dell’assegno di mantenimento e di quello divorzile. Vediamo quando è possibile, quali fatti rilevano e come si procede.

    Gli assegni non sono scolpiti nella pietra

    Sia l’assegno di mantenimento nella separazione (art. 156 del codice civile) sia l’assegno divorzile (art. 9 della legge 898/1970) possono essere modificati o revocati quando mutano le circostanze su cui erano stati determinati. La regola vale anche per gli assegni concordati nelle procedure consensuali: l’accordo non impedisce una successiva revisione se intervengono fatti nuovi.

    Le sopravvenienze rilevanti

    Per ottenere la revisione occorre un mutamento delle condizioni rilevante, oggettivo e non meramente transitorio. Esempi tipici:

    • perdita del lavoro o riduzione significativa del reddito di chi versa l’assegno;
    • nuova occupazione o miglioramento economico di chi lo riceve;
    • nuova convivenza stabile o nuove nozze del beneficiario;
    • mutamento dei bisogni dei figli (per esempio il raggiungimento dell’autosufficienza).

    Una difficoltà passeggera o volontariamente provocata, invece, di norma non giustifica la revisione.

    Non ci si fa giustizia da soli

    È un errore frequente e pericoloso: non si può smettere di pagare o ridurre l’assegno di propria iniziativa, neppure se la propria situazione è davvero peggiorata. Finché il giudice non modifica il provvedimento, l’obbligo resta pieno e gli arretrati non versati restano dovuti. L’omesso pagamento può inoltre avere conseguenze, anche penali nei casi più gravi previsti dalla legge.

    La procedura di revisione

    La modifica si chiede al tribunale con un apposito procedimento di revisione, dimostrando il fatto nuovo sopravvenuto. Il giudice, verificato il mutamento, può aumentare, ridurre o azzerare l’assegno. Se le parti sono d’accordo sulla nuova misura, possono anche regolare la modifica in via consensuale, con gli strumenti previsti (accordo omologato o negoziazione assistita).

    Un esempio concreto

    Al momento del divorzio Tizio versava a Caia un assegno calcolato sul suo stipendio da dirigente. Due anni dopo Tizio perde il posto e trova un’occupazione con reddito dimezzato, mentre Caia ottiene un lavoro stabile. Tizio non può semplicemente ridurre i versamenti: deve chiedere al tribunale la revisione, documentando il nuovo reddito di entrambi. Il giudice potrà ridurre l’assegno in proporzione alle mutate condizioni.

    Articoli di legge da consultare

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • CCNL Alimentari Industria 2026: tabelle retributive

    CCNL Alimentari Industria (Federalimentare)

    In sintesi

    Dal 1° gennaio 2026 i minimi mensili lordi di questo contratto vanno da 1.730,38 € (Liv. 6) a 3.426,90 € (1S con indennità quadri). La tabella completa per livello è qui sotto. A questi importi (paga base, contingenza ed EDR) si aggiunge per tutti l’IAR, l’incremento aggiuntivo della retribuzione: da 65,70 € (Liv. 6) a 151,11 € (1S), 95,26 € al 3A. Scatti di anzianità, indennità e premi si aggiungono a parte.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalimentare-Confindustria · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    1° marzo 2024, con decorrenza dal 1° dicembre 2023
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2027
    Platea
    ~400.000 (industria alimentare: latte, carni, conserve, dolciario, bevande, pasta)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    1S con indennità quadri 3.426,90 €
    1S 3.326,90 €
    Liv. 1 2.958,43 €
    Liv. 2 2.528,64 €
    Liv. 3A 2.283,00 €
    Liv. 3 2.098,81 €
    Liv. 4 1.975,97 €
    Liv. 5 1.853,19 €
    Liv. 6 1.730,38 €

    Importi = totale mensile (minimo + contingenza + EDR 10,33 €; per il livello 1S Quadro è inclusa l’indennità di funzione di 100 €) del CCNL industria alimentare, rinnovato il 1° marzo 2024 dalle associazioni di Federalimentare (Unione Italiana Food, Assica, Assolatte, Assobibe, Federvini e le altre) con FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL (vigenza 1/12/2023-30/11/2027, ~400.000 addetti). L’aumento nel quadriennio è di 214 € di TEM + 55 € di IAR (incremento aggiuntivo della retribuzione) + 11 € da settembre 2027, in 5 tranche: 1/12/2023, 1/9/2024, 1/1/2025, 1/1/2026 (quella in tabella) e 1/1/2027. Gli aumenti sono fissati sul valore parametrale 137 e riparametrati sui livelli (il 3A ha parametro 145, il 6 parametro 100). Per i viaggiatori o piazzisti la 1ª categoria ha i minimi del livello 2 e la 2ª quelli del livello 3. L’IAR (55 € al parametro 137 dal 1/12/2023, altri 11 € da settembre 2027) non è compreso nei totali qui sopra. Attenzione: per le PMI alimentari esiste il CCNL separato Unionalimentari-Confapi (rinnovo 28/5/2025, +280 € al par. 137 in 4 tranche).

    Fonte: CCNL Industria alimentare 2023-2027, artt. 51 e 52 (testo pubblicato da Flai-Cgil). Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

    La tua busta paga è sotto questi importi? Verifica in 5 passi e recupera gli arretrati →

    Tabelle retributive CCNL alimentari industria 2026: le voci per livello

    Il trattamento economico minimo (TEM) è fatto di paga base, ex indennità di contingenza (congelata ai valori del novembre 1991) ed EDR di 10,33 € (art. 51, lettera A, e art. 52). L’IAR è una voce a parte, non assorbibile, pagata a tutti i lavoratori: conta per tredicesima, quattordicesima e TFR (art. 51, lettera D).

    Retribuzione mensile lorda dal 1° gennaio 2026 (euro)
    Livello Paga base Contingenza EDR TEM IAR TEM + IAR
    1S 2.770,85 € 545,72 € 10,33 € 3.326,90 € 151,11 € 3.478,01 €
    1 2.409,40 € 538,70 € 10,33 € 2.958,43 € 131,39 € 3.089,82 €
    2 1.987,80 € 530,51 € 10,33 € 2.528,64 € 108,40 € 2.637,04 €
    3A 1.746,84 € 525,83 € 10,33 € 2.283,00 € 95,26 € 2.378,26 €
    3 1.566,16 € 522,32 € 10,33 € 2.098,81 € 85,41 € 2.184,22 €
    4 1.445,65 € 519,99 € 10,33 € 1.975,97 € 78,84 € 2.054,81 €
    5 1.325,21 € 517,65 € 10,33 € 1.853,19 € 72,27 € 1.925,46 €
    6 1.204,74 € 515,31 € 10,33 € 1.730,38 € 65,70 € 1.796,08 €

    Ai Quadri (1S) spetta anche l’indennità di funzione di 100 € al mese. L’EDR di 10,33 € è riconosciuto per 13 mensilità (art. 52).

    Aumenti CCNL alimentari industria 2027: ultima tranche e IAR

    Dal 1° gennaio 2027 (paga base) e dal 1° settembre 2027 (IAR)
    Livello Aumento 1/1/2027 TEM dal 1/1/2027 IAR dal 1/9/2027 TEM + IAR da settembre 2027
    1S +65,47 € 3.392,37 € 169,57 € 3.561,94 €
    1 +56,94 € 3.015,37 € 147,45 € 3.162,82 €
    2 +46,97 € 2.575,61 € 121,65 € 2.697,26 €
    3A +41,28 € 2.324,28 € 106,90 € 2.431,18 €
    3 +37,01 € 2.135,82 € 95,85 € 2.231,67 €
    4 +34,17 € 2.010,14 € 88,47 € 2.098,61 €
    5 +31,31 € 1.884,50 € 81,10 € 1.965,60 €
    6 +28,46 € 1.758,84 € 73,73 € 1.832,57 €

    Il contratto scade il 30 novembre 2027. Secondo il comunicato unitario Fai, Flai e Uila del 1° marzo 2024 l’aumento complessivo è di 280 € al parametro 137 (comunicato stampa unitario).

    Scatti di anzianità per livello

    Spettano cinque aumenti biennali per l’anzianità nella stessa azienda o gruppo, dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio. Gli importi sono consolidati dal 1° agosto 1998 e non vengono più ricalcolati; nel passaggio di livello gli scatti già maturati si ricalcolano al valore del nuovo livello (art. 53).

    Importo di ogni scatto biennale (art. 53)
    Livello Parametro Singolo scatto Cinque scatti
    1S 230 51,42 € 257,10 €
    1 200 44,71 € 223,55 €
    2 165 36,89 € 184,45 €
    3A 145 32,42 € 162,10 €
    3 130 29,06 € 145,30 €
    4 120 26,83 € 134,15 €
    5 110 24,59 € 122,95 €
    6 100 22,35 € 111,75 €

    Livelli: magazzino, carrellisti e passaggio dal 6° al 5°

    • 6° livello: attività del processo produttivo per cui basta un periodo di pratica, addetti al carico e scarico, lavori manuali semplici.
    • 5° livello: tra gli altri, chi nei reparti di produzione o distribuzione conduce, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci. Gli addetti al processo produttivo e al carico e scarico passano dal 6° al 5° dopo sei mesi.
    • 4° livello: specializzati che conducono impianti o macchine complesse con capacità di regolazione e messa a punto, o che operano su tutte le macchine semplici di lavorazione e confezionamento curando cambi formato e manutenzione ordinaria.
    • 3° livello A: attività complesse tecniche o amministrative con autonomia operativa, coordinamento di squadre, interventi di elevata difficoltà su impianti complessi.
    • 1° livello super Quadri: coordinamento di unità di fondamentale importanza; chi svolge mansioni di quadro per 6 mesi continuativi (non in sostituzione) ottiene la qualifica.

    Tredicesima, quattordicesima e premio per obiettivi

    Le mensilità sono 14: la tredicesima a Natale e la quattordicesima, che sostituisce il vecchio premio speciale, pari ciascuna alla retribuzione mensile di fatto. Chi entra o esce durante l’anno riceve un dodicesimo per ogni mese intero, contando come mese le frazioni oltre i 15 giorni (art. 54).

    Il premio di risultato è il premio per obiettivi della contrattazione aziendale (art. 55): variabile, legato a produttività, qualità, redditività e altri obiettivi concordati, con durata quadriennale. Le aziende che non lo contrattano pagano un elemento per mancata contrattazione di secondo livello (art. 51 bis):

    Trattamento per mancata contrattazione di secondo livello (art. 51 bis)
    Livello Fino al 31/12/2026 Dal 1/1/2027
    1S 50,37 € 75,55 €
    1 43,80 € 65,69 €
    2 36,14 € 54,20 €
    3A 31,76 € 47,63 €
    3 28,47 € 42,70 €
    4 26,28 € 39,42 €
    5 24,09 € 36,13 €
    6 21,90 € 32,85 €

    Dal 1° gennaio 2027 gli importi si pagano per 12 mensilità, assorbono erogazioni con la stessa funzione e non contano per il TFR né per gli altri istituti.

    Maggiorazioni: notturno, festivo e straordinario

    Le maggiorazioni cambiano da comparto a comparto (art. 31 e tabelle allegate). Per carni, dolciari, alimenti zootecnici e lattiero-caseari:

    • lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno: 45%;
    • lavoro notturno (22-6) non compreso in turni: 40%;
    • lavoro a turni notturno: 30%;
    • lavoro festivo e lavoro nelle festività: 50%;
    • lavoro notturno festivo: 50%.

    Vini e liquori, bevande, conserve e gli altri comparti hanno tabelle proprie. Fonte: CCNL Industria alimentare 2023-2027, artt. 26, 31, 51-55.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso e dimissioni, ferie e festività, maternità e paternità, tredicesima e premio risultato, malattia e infortunio e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Alimentari Industria (Federalimentare). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Alimentari Industria: livelli, categorie e mansioni

    CCNL Alimentari Industria (Federalimentare)

    In sintesi

    Il CCNL Industria Alimentare inquadra i lavoratori in una classificazione unica di otto livelli (art. 26): 1° super (quadri e non quadri), 1°, 2°, 3°A, 3°, 4°, 5° e 6°. Gli addetti alla produzione e al carico e scarico passano dal 6° al 5° dopo sei mesi; chi svolge mansioni superiori passa di livello dopo un mese e mezzo, due o tre mesi, secondo il livello.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalimentare-Confindustria · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    1° marzo 2024, con decorrenza dal 1° dicembre 2023
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2027
    Platea
    ~400.000 (industria alimentare: latte, carni, conserve, dolciario, bevande, pasta)

    Tabella riepilogativa

    Classificazione unica (art. 26 CCNL Industria Alimentare 2023-2027)
    Livello Chi ci rientra (sintesi della declaratoria)
    1° super quadri Coordinamento e controllo di unità organizzative di fondamentale importanza, con ampia autonomia
    1° super non quadri Responsabile della ricerca e di importanti innovazioni di prodotto e di processo
    1° Amministrativi e tecnici con funzioni direttive (es. ricercatore scientifico, responsabile sviluppo prodotti)
    2° Funzioni di concetto con compiti di controllo e coordinamento; viaggiatore o piazzista di 1ª categoria
    3°A Attività tecniche o amministrative complesse; capisquadra; conduzione di più impianti particolarmente complessi
    3° Impiegati con autonomia esecutiva; operai altamente specializzati che conducono impianti complessi
    4° Impiegati esecutivi con pratica; operai specializzati di manutenzione o conduzione di impianti e macchine complesse
    5° Lavori d’ufficio semplici; conduzione di macchine di lavorazione e confezionamento; attività produttive semplici
    6° Attività che richiedono solo un periodo di pratica; carico e scarico; manovalanza

    Struttura del CCNL

    Il contratto si applica all’industria alimentare rappresentata dalle associazioni di Federalimentare: tra gli altri latte e derivati, carni e salumi, dolciario, conserve, bevande, vini e liquori, acque minerali, birra, pasta, riso, zucchero, alimenti zootecnici. Per i panifici e le imprese artigiane si applicano contratti diversi.

    L’art. 26 parla di classificazione unica di otto livelli: impiegati e operai stanno nella stessa scala, e le declaratorie indicano per molti livelli entrambe le provenienze (ex impiegati, ex operai). Non esistono un 7° e un 8° livello.

    Livelli operai

    • 6°: addetti al processo produttivo che hanno bisogno solo di un periodo di pratica, addetti al carico e scarico, manovalanza
    • 5°: conduttori di macchine di lavorazione, confezionamento e movimentazione con le necessarie regolazioni, attività produttive semplici, aiutanti dei livelli superiori
    • 4°: operai specializzati nella manutenzione o nella conduzione di impianti e macchine complesse; chi lavora su tutte le macchine semplici di lavorazione e confezionamento curandone messa a punto, cambio formati e manutenzione ordinaria
    • 3°: operai altamente specializzati che conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi
    • 3°A: chi guida e coordina squadre, interviene su impianti complessi con modifiche strutturali, conduce più impianti complessi garantendo la qualità del prodotto

    I lavoratori addetti al processo produttivo e al carico e scarico passano dal 6° al 5° livello dopo sei mesi, anche senza cambiare mansione; per gli stagionali bastano più campagne per un totale di sei mesi effettivi nello stesso comparto.

    Impiegati e tecnici

    Gli impiegati si distribuiscono dal 5° (lavoro d’ufficio esecutivo semplice) al 1° (funzioni direttive). Il 2° comprende le funzioni di concetto con compiti di controllo e coordinamento; il 1° i responsabili con discrezionalità di poteri, tra cui per espressa nota a verbale il ricercatore scientifico, il responsabile dell’analisi dei sistemi informatici e il responsabile sviluppo prodotti.

    Quadri e 1° super

    Il 1° livello super quadri raccoglie chi coordina e controlla unità organizzative od operative di fondamentale importanza per l’azienda, con ampia discrezionalità nei limiti delle direttive dei dirigenti. Il 1° super non quadri è riservato al responsabile della ricerca e delle innovazioni di prodotto e di processo.

    Mansioni superiori

    Chi svolge mansioni del livello superiore riceve la differenza di retribuzione e, dopo un certo periodo, passa di livello a tutti gli effetti (art. 27):

    • tre mesi per il 1° super non quadro e per il 1°
    • due mesi per il 2°
    • un mese e mezzo per gli altri livelli

    I periodi si possono sommare anche se non continuativi, purché entro nove mesi (1° super non quadro), sei (1°), quattro (2°) o tre (altri livelli). Se invece si sostituisce un collega assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio), la differenza spetta dopo venti giorni ma il passaggio di livello non scatta.

    Casi pratici

    Tizio – Dal 6° al 5° in linea
    Tizio è assunto al 6° livello come addetto alla linea di confezionamento dello yogurt. Dopo sei mesi passa automaticamente al 5°, anche se continua a fare lo stesso lavoro.
    Caia – Mansioni di 3° livello
    Caia è al 4° livello e da gennaio conduce da sola un impianto complesso di pastorizzazione, mansione di 3°. Dopo un mese e mezzo passa al 3° livello a tutti gli effetti. Se avesse sostituito un collega in malattia, avrebbe avuto solo la differenza di paga dal ventesimo giorno.
    Sempronio – Responsabile sviluppo prodotti
    Sempronio guida lo sviluppo di nuovi prodotti in un’azienda dolciaria. La nota a verbale dell’art. 26 colloca espressamente questa figura al 1° livello; se fosse responsabile della ricerca e di importanti innovazioni di processo potrebbe rientrare nel 1° super non quadri.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Alimentari?
    L’art. 26 parla di una classificazione unica di otto livelli: 1° super (quadri e non quadri), 1°, 2°, 3°A, 3°, 4°, 5° e 6°. Non esistono un 7° e un 8° livello.
    Che livello è un operaio di linea?
    Chi ha bisogno solo di un periodo di pratica parte dal 6° e passa al 5° dopo sei mesi. Chi conduce macchine di lavorazione o confezionamento con le regolazioni è al 5°; chi le mette a punto e fa il cambio formati su tutte le macchine semplici, o conduce impianti complessi, sale al 4° o al 3°.
    Dove si colloca un tecnico della qualità?
    Dipende da autonomia e responsabilità: dal 3° (attività tecniche con autonomia esecutiva) al 3°A o al 2° (attività complesse, controllo e coordinamento). Il ricercatore scientifico e il responsabile sviluppo prodotti sono al 1° per espressa nota a verbale.
    Si passa di livello automaticamente?
    Sì, in due casi: gli addetti alla produzione e al carico e scarico passano dal 6° al 5° dopo sei mesi; chi svolge mansioni superiori passa di livello dopo tre mesi (1° e 1° super non quadro), due mesi (2°) o un mese e mezzo (altri livelli), salvo che sostituisca un collega assente con diritto alla conservazione del posto.
    Esiste anche CCNL per panificazione?
    Sì, separato. Il CCNL Industria Alimentare riguarda l’industria; per panifici e imprese artigiane si applicano contratti diversi.

    Fonti: CCNL Industria Alimentare 2023-2027, artt. 26-27 (testo Flai Cgil). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie e festività, maternità e paternità, tredicesima e premio risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Alimentari Industria (Federalimentare). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Metalmecc Artigianato: sicurezza, DPI e formazione

    CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il settore Metalmecc Artigianato è ad alto rischio infortunio: macchine utensili (torni, frese, presse), saldatura (fumi, scintille), lavori in altezza (impianti), sollevamento carichi. Tutele: DPI specifici, sorveglianza sanitaria, formazione obbligatoria 16h iniziali + 6h aggiornamento.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · Claai · Fim-CISL · Fiom-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    19 novembre 2024 (in vigore dal 1° dicembre 2024)
    Vigenza
    2023-2026
    Platea
    ~500.000 (aziende artigiane meccaniche di produzione, installazione impianti, orafi, odontotecnici)

    Tabella riepilogativa

    Rischio Tutela
    Macchine utensili Protezioni, schermi, fermi corsa
    Saldatura Maschera, aspirazione fumi, abiti ignifughi
    Sollevamento Ausili meccanici, formazione MMC
    Rumore Otoprotettori, sorveglianza udito
    Tagli Guanti antitaglio, formazione
    Caduta dall’alto (impianti) Imbragatura, casco, formazione 12h

    Macchine utensili: tutele

    Torni, frese, presse, troncatrici: rischi di amputazioni, schiacciamenti, schegge. Protezioni meccaniche obbligatorie (carter, schermi, fermi corsa). Manutenzione periodica.

    Saldatura: fumi e radiazioni

    Saldatori esposti a fumi (cromo VI, manganese, ozono) e radiazioni UV. DPI: maschera autoscurante, abiti ignifughi, aspirazione fumi alla fonte. Visita medica oculistica + polmonare ogni 2 anni.

    Sollevamento carichi (MMC)

    Sollevamento manuale: max 25kg (15kg donne). Oltre: ausili meccanici (carrelli, paranchi). Formazione MMC obbligatoria. Errore frequente: ernia discale.

    Formazione obbligatoria

    16h iniziali + 6h aggiornamento ogni 5 anni. Per saldatori: patentino EN ISO. Per carrellisti: patentino con aggiornamento ogni 5 anni. Finanziati EBNA.

    Casi pratici

    Tizio – Saldatore con maschera autoscurante
    Tizio (4° saldatore) usa maschera autoscurante (€150) + aspirazione fumi locale. Esami medici ogni 2 anni: vista, polmoni, sangue.
    Caia – Tornitrice con guanti antitaglio
    Caia (3° tornitrice) ha guanti antitaglio + occhiali + scarpe antiinfortunistiche. Formazione 16h+6h aggiornamento. Capelli sempre legati (rischio impigliamento).
    Sempronio – Ipoacusia da rumore
    Sempronio (4° con 12 anni). Sviluppa ipoacusia da rumore officina (>85dB). INAIL riconosce malattia professionale. Rendita ~€100/mese.

    Domande frequenti

    Quali DPI per saldatore?
    Maschera autoscurante, abiti ignifughi, guanti, scarpe antiinfortunistiche, otoprotettori, aspirazione fumi. Forniti gratis dal datore. Aggiornamento periodico.
    La formazione sicurezza è obbligatoria?
    Sì, 16 ore iniziali + 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni. Per il settore meccanico è rischio alto. Finanziati EBNA.
    L'ipoacusia è malattia professionale?
    Sì, se documentata da esposizione a rumore (>85dB sul lavoro). INAIL riconosce con rendita di invalidità permanente per casi gravi.
    Quanto posso sollevare?
    Max 25kg in solitaria (15kg donne). Oltre: ausili meccanici obbligatori (carrelli, paranchi). Formazione MMC obbligatoria.
    Posso rifiutare lavoro pericoloso?
    Sì, in caso di “pericolo grave e immediato” (mancanza DPI, attrezzatura non a norma). Diritto sancito dal D.Lgs. 81/2008.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e permessi, maternità e paternità, tredicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Metalmecc Artigianato: welfare WilA, San.Arti, Fon.Te.

    CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Metalmecc Artigianato prevede welfare di settore: WilA (Welfare interconfederale Artigianato), San.Arti (Sanità Artigianato), Fon.Te. (previdenza complementare; dal 2011 ha assorbito Artifond). Formazione obbligatoria per sicurezza. Tutele più modeste rispetto all’Industria.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · Claai · Fim-CISL · Fiom-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    19 novembre 2024 (in vigore dal 1° dicembre 2024)
    Vigenza
    2023-2026
    Platea
    ~500.000 (aziende artigiane meccaniche di produzione, installazione impianti, orafi, odontotecnici)

    Tabella riepilogativa

    Ente Funzione
    WilA Welfare bilaterale (sostegno al reddito)
    San.Arti Sanità integrativa
    Fon.Te. Previdenza complementare
    EBNA Ente Bilaterale Nazionale Artigianato (formazione)

    San.Arti: sanità

    Fondo sanitario integrativo del settore Artigianato. Rimborsi 70-80% per visite/esami/odontoiatria. Contributo azienda €10-15/mese.

    Fon.Te.: previdenza

    Fondo pensione complementare. TFR più i contributi di lavoratore e datore fissati dagli accordi. Adesione facoltativa.

    WilA: welfare bilaterale

    Sostegno al reddito in caso di crisi aziendale (cassa integrazione artigiana). Contributi delle parti.

    Formazione sicurezza

    EBNA finanzia corsi sicurezza (D.Lgs. 81/2008), formazione tecnica, aggiornamento patentini (carrelli, attrezzature).

    Casi pratici

    Tizio – San.Arti visita dentista
    Tizio (4°) iscritto San.Arti. Visita dentista €100. Rimborso 70% = €70. Tizio paga €30.
    Caia – Corso sicurezza EBNA
    Caia (3°) fa corso 4h aggiornamento sicurezza presso EBNA. Gratuito. Retribuito come ore di lavoro.
    Sempronio – Fon.Te. con anticipo casa
    Sempronio (4° con 9 anni Fon.Te.). Per l’acquisto della prima casa, dopo 8 anni di iscrizione, può chiedere un anticipo fino al 75% della posizione.

    Domande frequenti

    Cos'è San.Arti?
    Sanità integrativa del settore Artigianato. Rimborsi 70-80% per visite/esami/odontoiatria. Iscrizione automatica all’assunzione.
    Cos'è Fon.Te.?
    Fondo Pensione Complementare del settore. TFR più i contributi di lavoratore e datore fissati dagli accordi. Tassazione vantaggiosa.
    Cos'è WilA?
    Welfare bilaterale che eroga sostegno al reddito in caso di crisi aziendale (cassa integrazione artigiana, ammortizzatori).
    I corsi sicurezza sono gratuiti?
    Sì, finanziati da EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato). Per lavoratori del settore. Includono aggiornamenti carrelli, attrezzature.
    Welfare aziendale c'è?
    Limitato rispetto all’Industria. Solo aziende >20 dipendenti tendono a offrire flexible benefit. Buoni pasto comuni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e permessi, maternità e paternità, tredicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Bollo auto: come si calcola e come si paga

    In sintesi

    • Tassa di possesso, non di circolazione: il bollo si paga finché l’auto è iscritta al PRA, anche se non la usi.
    • Calcolo su kW e classe Euro: più il motore è potente e più la classe ambientale è inquinante, più alto è l’importo.
    • Scadenza legata al mese di immatricolazione: il bollo scade ogni anno nello stesso mese in cui l’auto è stata immatricolata per la prima volta.
    • Versamento entro la fine del mese successivo: hai tempo fino all’ultimo giorno del mese dopo la scadenza per pagare senza sanzioni.
    • Importi stabiliti dalla Regione: ogni Regione fissa le proprie tariffe per kW, quindi l’importo può variare a seconda di dove sei residente.
    • Pagamento tramite sportelli o canali telematici: si può pagare online, in banca, in tabaccheria o agli sportelli ACI e Regione.

    Che cos'è il bollo auto e perché si paga

    Il bollo auto – tecnicamente chiamato tassa automobilistica – è un tributo regionale che devi pagare semplicemente perché sei intestatario di un veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Non importa se la usi tutti i giorni o se resta ferma in garage: finché il tuo nome compare al PRA, il bollo è dovuto.

    Questa distinzione – tassa di possesso, non di circolazione – è importante. Molte persone pensano di non dover pagare perché il veicolo non è in uso. Non è così. L’unico modo per smettere di pagare il bollo è procedere con la cancellazione dal PRA, che di solito avviene quando si vende, si rottama o si esporta il veicolo.

    L’importo dipende da due fattori: la potenza del motore espressa in kilowatt (kW) e la classe ambientale del veicolo (Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6). In linea generale, veicoli più potenti e con classe Euro più bassa – cioè più inquinanti – pagano un importo più alto. Le tariffe per kW sono fissate da ogni Regione, quindi l’importo finale può variare a seconda della tua Regione di residenza.

    Criteri che determinano l'importo del bollo auto
    Fattore Effetto sull'importo
    Potenza del motore (kW) Più kW = importo più alto (tariffa per kW × numero di kW)
    Classe ambientale Euro 0-2 Tariffa per kW più elevata (classe più inquinante)
    Classe ambientale Euro 3-4 Tariffa per kW intermedia
    Classe ambientale Euro 5-6 Tariffa per kW più bassa (classe meno inquinante)
    Regione di residenza Ogni Regione fissa le proprie tariffe: l'importo varia

    Esempio pratico

    • Esempio indicativo (valori a titolo illustrativo, verifica le tariffe vigenti nella tua Regione): un’auto da 70 kW omologata Euro 5 potrebbe avere un importo annuo nell’ordine di poche decine di euro, mentre un’auto da 150 kW Euro 2 potrebbe costare anche due o tre volte tanto, per effetto sia della maggiore potenza sia della tariffa più alta prevista per la classe inquinante. Tizio ha un’utilitaria da 55 kW Euro 6: paga il bollo più basso della sua fascia. Caio ha un SUV da 140 kW Euro 3: paga un importo sensibilmente più alto, sia perché il veicolo è più potente sia perché la classe Euro 3 comporta una tariffa per kW superiore rispetto a Euro 6.

    Documenti necessari

    • Libretto di circolazione (carta di circolazione): riporta la potenza in kW e la classe Euro del veicolo
    • Codice fiscale dell’intestatario
    • Avviso di scadenza (se ricevuto dalla Regione o dall’ACI)
    • Ricevuta del pagamento precedente (utile per verificare importo e scadenza)

    Tizio: auto comprata a luglio, quando scade il bollo?

    Scenario. Tizio ha acquistato un’auto nuova che è stata immatricolata per la prima volta a luglio. Non ha mai pagato il bollo e vuole capire quando deve farlo e come.

    Come si applica. La scadenza del bollo è legata al mese di prima immatricolazione. Se l’auto è stata immatricolata a luglio, il bollo scade ogni anno a luglio e deve essere versato entro la fine di agosto – cioè entro la fine del mese successivo alla scadenza. Per il primo anno, l’importo è spesso calcolato in proporzione ai mesi restanti dell’anno, ma le modalità esatte dipendono dalla Regione. Tizio può verificare l’importo dovuto e pagare online attraverso il portale della sua Regione, tramite l’ACI, in banca o in tabaccheria abilitata.

    In pratica

    • Controlla il mese di prima immatricolazione sul libretto: coincide con la scadenza annuale del tuo bollo.
    • Il versamento va fatto entro la fine del mese successivo alla scadenza per evitare sanzioni.
    • Puoi pagare online (portale Regione, ACI, home banking) o di persona (tabaccheria, sportello ACI, banca).

    Caio: ha venduto l'auto a metà anno, deve pagare il bollo intero?

    Scenario. Caio ha venduto la sua auto a marzo, trasferendo la proprietà all’acquirente. Si chiede se deve pagare il bollo per l’anno in corso o se è tenuto a versare solo la parte fino alla vendita.

    Come si applica. Il bollo auto è a carico di chi risulta intestatario del veicolo al momento della scadenza annuale. Quando Caio trasferisce la proprietà e il veicolo viene re-intestato, l’obbligo di pagamento del bollo successivo passa all’acquirente. Se però la scadenza del bollo cade mentre il veicolo è ancora intestato a Caio – anche solo per un giorno – il bollo di quell’anno è dovuto da Caio per intero, senza rimborso proporzionale. È quindi importante coordinare i tempi del passaggio di proprietà rispetto alla scadenza del bollo, se si vuole evitare di pagare un tributo per un veicolo che non si possiede più.

    In pratica

    • Il bollo è dovuto da chi è intestatario alla data di scadenza: verifica quando scade prima di vendere.
    • Dopo il passaggio di proprietà, il nuovo intestatario è responsabile dei bolli successivi.
    • Nessun rimborso proporzionale è previsto per i mesi in cui non eri più proprietario.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Calcolatore Bollo Auto — da potenza in kW
    La tariffa dipende dalla classe ambientale (Euro) e dalla Regione. Riferimento nazionale Euro 4 e successivi: 2,58 €/kW fino a 100 kW e 3,87 €/kW per la parte eccedente. Le classi inferiori e alcune Regioni applicano importi maggiori.
  • IVA degli enti non commerciali: quando è dovuta

    In sintesi

    • Attività istituzionale: è fuori campo IVA per definizione, non richiede partita IVA né dichiarazione.
    • Attività commerciale: se l’ente svolge anche attività commerciale, questa è rilevante IVA con obbligo di partita IVA.
    • Contabilità separata: la legge impone di tenere conti distinti tra attività istituzionale e commerciale.
    • Legge 398/1991: le associazioni con ricavi commerciali fino a 400.000 euro possono applicare una detrazione forfettaria IVA del 50% (10% per alcune prestazioni).
    • Dichiarazione IVA: l’ente deve presentarla solo per la parte commerciale, con adempimenti semplificati se ha optato per il regime agevolato.

    Quando un'associazione deve preoccuparsi dell'IVA

    Un’associazione culturale, sportiva dilettantistica o di promozione sociale nasce per uno scopo non commerciale. Ma questo non significa che sia automaticamente esente da qualsiasi obbligo IVA. La risposta dipende da cosa fa concretamente l’associazione: se si limita all’attività istituzionale – cioè quella che persegue i fini statutari – è fuori campo IVA. Se invece svolge anche attività commerciale, quella parte è rilevante ai fini IVA.

    La norma di riferimento è l’art. 4 del DPR 633/1972, che stabilisce il confine tra ciò che è rilevante IVA e ciò che non lo è per gli enti diversi dalle società. La distinzione non è sempre semplice da tracciare nella pratica: vendere gadget con il logo dell’associazione ai propri soci è diverso da aprire un punto vendita al pubblico, ma entrambe le situazioni vanno valutate con attenzione.

    Per semplificare la vita alle piccole associazioni, la legge prevede un regime agevolato – la Legge 398/1991 – che consente di applicare una detrazione forfettaria dell’IVA invece di seguire le regole ordinarie di detrazione analitica. Questo regime è disponibile per le associazioni i cui ricavi commerciali non superano 400.000 euro nell’anno precedente.

    Riepilogo: IVA degli enti non commerciali
    Tipo di attività Rilevanza IVA Obblighi
    Attività istituzionale (fini statutari) Fuori campo IVA (art. 4) Nessun obbligo IVA
    Attività commerciale (qualsiasi) Rilevante IVA Partita IVA, contabilità separata, dichiarazione
    Regime L. 398/1991 (ricavi commerciali ≤ 400.000 euro) IVA con detrazione forfettaria Detrazione 50% (10% alcune prestazioni), adempimenti semplificati

    Esempio pratico

    • L’associazione sportiva dilettantistica ‘Alfa’ organizza corsi di nuoto per i propri soci (attività istituzionale, fuori campo IVA) e affitta la piscina a terzi per eventi privati (attività commerciale, rilevante IVA). I ricavi da affitto nell’anno precedente ammontavano a 80.000 euro, quindi Alfa rientra nel limite dei 400.000 euro della L. 398/1991. Alfa applica una detrazione forfettaria del 50% sull’IVA delle operazioni imponibili legate all’affitto: se l’IVA a debito su queste operazioni è 2.200 euro, la detrazione forfettaria ammonta a 1.100 euro, e il saldo da versare è 1.100 euro. Alfa deve tenere contabilità separata per la parte commerciale e presentare la dichiarazione IVA limitatamente a quella attività.

    Documenti necessari

    • Statuto associativo (per verificare l’oggetto istituzionale)
    • Delibera di opzione per il regime L. 398/1991 (se applicabile)
    • Registro dei corrispettivi per l’attività commerciale
    • Fatture di acquisto inerenti all’attività commerciale
    • Modelli F24 per i versamenti IVA periodici sulla parte commerciale
    • Dichiarazione IVA annuale per la parte commerciale

    Tizio presidente di un circolo culturale: quale attività è fuori campo IVA

    Scenario. Tizio presiede un circolo culturale che organizza conferenze gratuite per i soci, pubblica una rivista distribuita internamente e affitta la sala per matrimoni e cerimonie private.

    Come si applica. Le conferenze gratuite per i soci e la rivista interna rientrano nell’attività istituzionale del circolo: sono fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 DPR 633/1972. L’affitto della sala per cerimonie private è invece attività commerciale: genera un corrispettivo verso soggetti terzi che non aderiscono all’attività istituzionale. Su questa attività il circolo deve avere una partita IVA, emettere fattura con IVA (aliquota ordinaria 22% per la locazione di fabbricato strumentale, salvo opzione di esenzione), tenere contabilità separata e dichiarare questa parte dell’attività nella dichiarazione IVA annuale.

    In pratica

    • Separare nettamente i conti dell’attività istituzionale da quelli dell’attività commerciale.
    • Per la sala affittata a terzi aprire partita IVA e applicare l’aliquota corretta.
    • Presentare la dichiarazione IVA annuale per la sola parte commerciale.
    • Conservare la documentazione che distingue le due attività per eventuali verifiche fiscali.

    Caio tesoriere di un'associazione sportiva: regime L. 398/1991

    Scenario. Caio è tesoriere di un’associazione sportiva dilettantistica che organizza gare, vende abbonamenti ai soci e sponsorizzazioni. I ricavi commerciali dell’anno precedente erano 150.000 euro.

    Come si applica. L’associazione rientra nel limite dei 400.000 euro previsto dalla L. 398/1991. Optando per questo regime, la detrazione IVA sull’attività commerciale è forfettaria: 50% dell’imposta sulle operazioni imponibili (con alcune eccezioni al 10% per specifiche prestazioni). Gli adempimenti contabili sono semplificati: non occorre tenere i registri IVA ordinari, ma è sufficiente il registro previsto dalla L. 398/1991. Caio deve comunque assicurarsi che l’opzione sia stata comunicata e che venga rinnovata o mantenuta nei tempi previsti. L’attività istituzionale (allenamenti per i soci, gare interne) resta fuori campo IVA.

    In pratica

    • Verificare che i ricavi commerciali dell’anno precedente non superino 400.000 euro per accedere alla L. 398/1991.
    • Applicare la detrazione forfettaria del 50% (non la detrazione analitica) sull’IVA delle operazioni imponibili.
    • Tenere il registro semplificato previsto dalla L. 398/1991 in luogo dei registri IVA ordinari.
    • L’attività istituzionale (allenamenti, gare interne) resta sempre fuori campo IVA indipendentemente dal regime scelto.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • CCNL Metalmecc Artigianato: tredicesima e premi

    CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Metalmecc Artigianato prevede 13 mensilità (12 + 13ª dicembre). Premi di risultato meno frequenti rispetto all’Industria. Eventuali welfare aziendale solo nelle aziende più strutturate (>20 dipendenti).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · Claai · Fim-CISL · Fiom-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    19 novembre 2024 (in vigore dal 1° dicembre 2024)
    Vigenza
    2023-2026
    Platea
    ~500.000 (aziende artigiane meccaniche di produzione, installazione impianti, orafi, odontotecnici)

    Tabella riepilogativa

    Voce Quantità Scadenza
    13ª 1 mensilità Entro 20 dicembre
    Premio aziendale (raro) €500-€1.500 Annuale
    Welfare aziendale Limitato A discrezione azienda

    13ª intera o proporzionale

    Una mensilità intera entro 20 dicembre. Proporzionale per chi ha lavorato meno (1/12 per mese).

    Premi rari

    L’artigianato è meno strutturato dell’industria: premi di risultato rari, solo aziende >20 dipendenti li prevedono. Importi modesti €500-€1.500.

    Welfare limitato

    Welfare aziendale poco diffuso. Buoni pasto, regali natalizi, mutui aziendali limitati.

    Composizione 13ª

    Minimo + scatti + indennità fisse. Senza straordinari e indennità variabili.

    Casi pratici

    Tizio – 13ª piena 4°
    Tizio (4° €1.700) lavora tutto 2026. 13ª dicembre: €1.700. Netto ~€1.350.
    Caia – 13ª proporzionale per assunzione metà anno
    Caia assunta dal 1° giugno. 7 mesi al 31/12. 13ª: €1.600 × 7/12 = €933 lordi.
    Sempronio – Bonus aziendale modesto
    Sempronio (4°) riceve bonus aziendale €600 a fine anno (azienda 25 dipendenti). Tassato come reddito ordinario.

    Domande frequenti

    Quando si paga la 13ª?
    Entro il 20 dicembre. Pari a una mensilità intera per chi ha lavorato l’anno completo.
    Esiste la 14ª?
    NO, il CCNL prevede 13 mensilità. Non è prevista 14ª come nel Commercio.
    I premi di risultato sono frequenti?
    No, nel CCNL Artigianato sono rari. Solo aziende >20 dipendenti li prevedono. Importi modesti.
    Cosa entra nella 13ª?
    Minimo + scatti + indennità fisse. NON entrano rimborsi spese, straordinari, indennità variabili.
    Come si calcola la 13ª proporzionale?
    Stipendio mensile × mesi lavorati / 12. Frazione ≥15gg = mese intero.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e permessi, maternità e paternità, malattia e infortunio e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Metalmecc Artigianato: TFR e previdenza

    CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il TFR si calcola accantonando 1/13,5 della retribuzione annua. Possibilità di adesione a fondi pensione complementari (Fon.Te., il fondo negoziale dell’artigianato, o fondi aperti). Anticipi dopo 8 anni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · Claai · Fim-CISL · Fiom-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    19 novembre 2024 (in vigore dal 1° dicembre 2024)
    Vigenza
    2023-2026
    Platea
    ~500.000 (aziende artigiane meccaniche di produzione, installazione impianti, orafi, odontotecnici)

    Tabella riepilogativa

    Voce Valore
    Quota TFR annua Retribuzione annua / 13,5
    Esempio 4° €22.100 / 13,5 = €1.637/anno
    Rivalutazione 1,5% + 75% indice ISTAT
    Fon.Te. TFR più i contributi di lavoratore e datore fissati dagli accordi.
    Anticipo 70% (dopo 8 anni)

    Calcolo TFR

    Retribuzione annua / 13,5. Per 4° (€22.100/anno): TFR €1.637/anno. Su 10 anni: ~€16.370 + rivalutazione.

    Fon.Te. previdenza

    Fondo Pensione settore Artigianato. Contributi: TFR più i contributi di lavoratore e datore fissati dagli accordi. Rendimenti storici ~2-3%.

    Anticipi

    Dopo 8 anni, 70% per casa/salute/formazione.

    Tassazione

    TFR in azienda: ~23-28% IRPEF media. In fondo: 15-9%. Conviene fondo.

    Casi pratici

    Tizio – TFR azienda 10 anni 4°
    Tizio è 4° (€22.100/anno), TFR azienda 10 anni: €16.370 + rivalutazione = ~€18.000.
    Caia – Fon.Te. con 5 anni
    Caia (3°) aderisce Fon.Te. Oltre al TFR versa il proprio contributo e riceve quello del datore previsti dagli accordi.
    Sempronio – Anticipo TFR per casa
    Sempronio (4° con 9 anni). TFR maturato €15.000. Anticipo 70% per casa = €10.500.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR?
    Retribuzione annua / 13,5. Per 4° (€22.100/anno): TFR €1.637/anno. Su 10 anni: ~€18.000 con rivalutazione.
    Cos'è Fon.Te.?
    Fondo Pensione Complementare del settore Artigianato. TFR più i contributi di lavoratore e datore fissati dagli accordi.
    Conviene aderire ad Fon.Te.?
    Sì, contributo azienda gratuito , tassazione vantaggiosa, rendimenti superiori alla rivalutazione TFR di legge.
    Posso chiedere anticipo TFR?
    Sì, dopo 8 anni, fino al 70% per casa/salute/formazione/congedo parentale.
    Il TFR in azienda è tassato?
    Sì, ~23-28% IRPEF media. In Fon.Te.: 15-9% tassazione vantaggiosa.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e permessi, maternità e paternità, tredicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Gestione separata: ripartizione committente e collaboratore

    In sintesi

    • Regola 2/3 – 1/3: per i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e gli amministratori di società, i contributi alla gestione separata si ripartiscono: due terzi a carico del committente (o della società) e un terzo a carico del collaboratore.
    • Chi versa: l’obbligo di versamento è sempre del committente, che trattiene la quota a carico del collaboratore dalla retribuzione e poi versa l’intero importo all’INPS con modello F24.
    • Quando si versa: entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui il compenso è stato corrisposto (termine mensile, non annuale come per i professionisti).
    • Busta paga o prospetto: il committente deve indicare la quota trattenuta in busta paga o nel prospetto paga del collaboratore.
    • Sanzioni: il mancato versamento da parte del committente comporta sanzioni civili; il collaboratore non è responsabile del versamento ma subisce la mancata copertura previdenziale.
    • Estratto conto: il collaboratore può verificare che i contributi siano stati realmente accreditati nel Cassetto previdenziale INPS.

    Come si divide il contributo tra committente e collaboratore

    Quando un’azienda si avvale di un collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) o nomina un amministratore, si apre un obbligo previdenziale nei confronti della gestione separata INPS. A differenza di quanto avviene per i professionisti con partita IVA – che versano tutto da soli – in questo caso il contributo viene diviso tra le due parti secondo una ripartizione fissa stabilita dalla legge.

    La regola è semplice: due terzi del contributo totale sono a carico del committente (o della società per gli amministratori) e un terzo è a carico del collaboratore. In pratica, se il contributo complessivo dovuto per un trimestre fosse, per esempio, 900 euro, il committente ne pagherebbe 600 e tratterrebbe 300 dalla retribuzione del collaboratore.

    Attenzione: anche se il costo si divide, l’obbligo di versare i contributi all’INPS è esclusivamente del committente. Il collaboratore non versa nulla direttamente: è il committente che trattiene la quota di spettanza del collaboratore dalla retribuzione e poi riversa tutto all’INPS tramite modello F24. Se il committente non adempie, le conseguenze (sanzioni e mancato accredito) ricadono sulla sua responsabilità.

    Ripartizione del contributo gestione separata per co.co.co. e amministratori
    Soggetto Quota del contributo Chi versa
    Committente / Società 2/3 del contributo totale Il committente versa l'intero importo all'INPS
    Collaboratore / Amministratore 1/3 del contributo totale Quota trattenuta dal compenso dal committente
    Scadenza versamento Entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso F24 a cura del committente
    Aliquota applicabile Di norma ~26-27% (senza altra copertura) o ~24% (pensionati/doppia copertura) Verificare circolare INPS dell'anno

    Esempio pratico

    • Esempio indicativo. La società Alfa eroga a Tizio, co.co.co., un compenso mensile lordo di 2.000 euro. Applicando un’aliquota indicativa del 26%, il contributo totale è di circa 520 euro. Di questi, 346 euro (2/3) sono a carico della società e 174 euro (1/3) sono a carico di Tizio e vengono trattenuti dal compenso. La società riversa all’INPS l’intero importo di 520 euro tramite F24 entro il 16 del mese successivo. Tizio percepisce 1.826 euro netti (al lordo delle ritenute IRPEF). I valori esatti dipendono dall’aliquota aggiornata dalla circolare INPS dell’anno.

    Documenti necessari

    • Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o delibera di nomina dell’amministratore
    • Busta paga o prospetto compensi con indicazione della quota contributiva trattenuta
    • Modello F24 compilato dal committente per il versamento mensile
    • Circolare INPS annuale con aliquote e massimali aggiornati
    • Estratto conto contributivo INPS del collaboratore (per verifica accredito)

    Caso 1 – Tizio: collaboratore co.co.co. di una società

    Scenario. Tizio collabora con la società Beta come coordinatore di progetto con un contratto co.co.co. Riceve un compenso mensile fisso e non ha partita IVA né altra copertura previdenziale.

    Come si applica. Tizio è iscritto d’ufficio alla gestione separata INPS. L’aliquota applicata è quella piena (di norma intorno al 26-27%) perché non ha altra copertura. Ogni mese la società Beta calcola il contributo dovuto, trattiene da Tizio la quota di un terzo e versa all’INPS l’intero importo entro il 16 del mese successivo. Tizio non deve fare nulla: non versa direttamente, non usa l’F24. Può però – e dovrebbe – controllare periodicamente nel Cassetto previdenziale INPS che i contributi vengano effettivamente accreditati.

    In pratica

    • Controlla ogni anno il tuo estratto conto INPS per verificare che la società abbia davvero versato i contributi.
    • Se noti periodi non accreditati, segnalalo all’INPS con una domanda di variazione o regolarizzazione.
    • I contributi accreditati concorrono alla tua futura pensione: tenerli monitorati è nell’interesse di tutti.

    Caso 2 – Caio: amministratore di Srl

    Scenario. Caio è amministratore unico di una piccola Srl e percepisce un compenso annuale deliberato dall’assemblea. Non è dipendente della società e non ha una propria cassa professionale.

    Come si applica. L’amministratore di Srl che percepisce un compenso per la carica è soggetto alla gestione separata INPS. La regola 2/3 – 1/3 si applica anche qui: la Srl sostiene due terzi del contributo come costo, trattiene un terzo dal compenso di Caio e versa tutto all’INPS entro il 16 del mese successivo a quello in cui il compenso è stato corrisposto. Se il compenso è annuale in un’unica soluzione, il versamento va fatto entro il 16 del mese successivo alla data di erogazione. Le sanzioni per il mancato versamento ricadono sulla società, non su Caio.

    In pratica

    • La delibera assembleare che fissa il compenso deve essere coerente con la base imponibile dichiarata ai fini contributivi.
    • La quota di contributo a carico della società (2/3) è un costo deducibile ai fini IRES.
    • Verifica che la scadenza del versamento F24 coincida con il 16 del mese successivo all’effettiva erogazione del compenso.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Articolo 46 TU Giustizia Tributaria: Oggetto della giurisdizione tributaria

    Art. 46 D.Lgs. 175/2024 – Oggetto della giurisdizione tributaria

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 146 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

    2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

    3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

  • CCNL Metalmecc Artigianato: preavviso e dimissioni

    CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Metalmecc Artigianato prevede preavviso da 15 giorni a 2 mesi in base a livello e anzianità. Per operai: 15-30 giorni. Per impiegati: 1-2 mesi. Le dimissioni vanno presentate telematicamente all’INPS.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · Claai · Fim-CISL · Fiom-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    19 novembre 2024 (in vigore dal 1° dicembre 2024)
    Vigenza
    2023-2026
    Platea
    ~500.000 (aziende artigiane meccaniche di produzione, installazione impianti, orafi, odontotecnici)

    Tabella riepilogativa

    Livello Fino 5 anni Oltre 5 anni
    5° 1,5 mesi 2 mesi
    4°-4°bis 1 mese 1,5 mesi
    3°-3°bis 20 giorni 1 mese
    2°-2°bis 15 giorni 20 giorni
    1° 15 giorni 15 giorni

    Preavviso variabile

    Per operaio 4° con 7 anni: 1,5 mesi. Per capo officina 5° con 10 anni: 2 mesi. Generalmente più breve rispetto a CCNL Industria.

    Modalità

    Licenziamento: scritto e motivato. Dimissioni: telematiche INPS. Senza procedura le dimissioni sono nulle.

    Indennità sostitutiva

    Per mancato preavviso: mensilità non rispettate. Es. 1 mese preavviso saltato = 1 mese stipendio.

    NASpI

    Spetta per disoccupazione involontaria: vale il 75% della retribuzione media mensile fino a una soglia rivalutata ogni anno dall’INPS, più il 25% della parte eccedente, entro un tetto massimo, e si riduce del 3% al mese dal sesto mese; dura la metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni, al massimo 24 mesi.

    Casi pratici

    Tizio – Licenziamento operaio con 8 anni
    Tizio (4° con 8 anni) licenziato per chiusura officina. Preavviso 1,5 mesi. Poi la NASpI: con 4 anni pieni di contributi dura 24 mesi.
    Caia – Dimissioni per nuovo lavoro
    Caia (3°) si dimette per nuovo lavoro. Preavviso 20 giorni. Dimissioni telematiche INPS.
    Sempronio – Licenziamento giusta causa
    Sempronio (4°) sorpreso a furto materiali. Licenziamento giusta causa immediato. Gli spettano TFR, ferie non godute e ratei di 13ª. Ha comunque diritto alla NASpI: anche il licenziamento disciplinare è perdita involontaria del lavoro (INPS, circolare 142/2015).

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare?
    Per operai (3°-4°) con 5 anni: 20gg-1 mese. Per capo officina (5°) con 10 anni: 2 mesi. Stessi termini del licenziamento.
    Posso dimettermi via PEC?
    No, serve procedura telematica INPS (sito o patronato). Senza procedura dimissioni nulle.
    Cos'è la NASpI?
    Indennità di disoccupazione INPS: vale il 75% della retribuzione media mensile fino a una soglia rivalutata ogni anno dall’INPS, più il 25% della parte eccedente, entro un tetto massimo, e si riduce del 3% al mese dal sesto mese; dura la metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni, al massimo 24 mesi.
    Posso essere licenziato senza motivo?
    No, serve giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) o giusta causa. Per aziende <15 dipendenti: indennizzo ridotto (2,5-6 mensilità).
    Le dimissioni per giusta causa danno NASpI?
    Sì, se imputabili al datore (mancato pagamento, molestie). Servono prove documentate.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, ferie, festività e permessi, maternità e paternità, tredicesima e premi, malattia e infortunio e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.