Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Aprire la partita IVA nel 2026: guida completa (forfettario e ordinario)

    In sintesi

    • L’apertura della partita IVA è gratuita e si fa con il modello AA9/12 (imprese individuali e lavoratori autonomi) all’Agenzia delle Entrate, di persona, tramite intermediario o con la Comunicazione Unica per le imprese.
    • Le tre scelte da fare prima di aprire: forma giuridica (ditta individuale o società), regime fiscale (forfettario o ordinario) e codice ATECO dell’attività.
    • Nel forfettario si paga un’imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi cinque anni delle start-up) fino a 85.000 euro di ricavi; nel regime ordinario si applicano IRPEF a scaglioni, IVA e contabilità.
    • Oltre al Fisco serve l’iscrizione previdenziale: Gestione Separata INPS per i professionisti senza cassa, oppure gestione artigiani/commercianti per chi esercita impresa.

    Le tre scelte da fare prima di aprire la partita IVA

    Aprire la partita IVA in sé è un adempimento semplice e gratuito. La parte che incide sui tuoi conti per gli anni successivi sono le tre decisioni che la precedono: quale veste giuridica dare all’attività, quale regime fiscale scegliere e quale codice ATECO attribuire all’attività.

    La forma giuridica è il bivio tra ditta individuale (l’imprenditore risponde con tutto il patrimonio personale ma i costi sono minimi) e società (di persone o di capitali, con responsabilità e costi diversi). Se sei un singolo che inizia, nella stragrande maggioranza dei casi si parte da ditta individuale o lavoro autonomo.

    Il regime fiscale determina quante imposte paghi e quanta contabilità devi tenere: il forfettario è semplice e leggero ma ha limiti e cause di esclusione; l’ordinario è più oneroso ma senza tetti e con la possibilità di dedurre i costi reali.

    Il codice ATECO identifica l’attività e, nel forfettario, determina il coefficiente di redditività su cui si calcola il reddito tassabile.

    Come si apre: modello AA9/12 e Comunicazione Unica

    I lavoratori autonomi e le imprese individuali aprono la partita IVA con il modello AA9/12, presentato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Si può fare di persona, tramite un intermediario abilitato (commercialista) o telematicamente.

    Chi avvia un’impresa (e quindi deve iscriversi al Registro delle Imprese e all’INPS artigiani/commercianti) usa la Comunicazione Unica (ComUnica): un unico invio telematico alla Camera di Commercio che assolve in un colpo solo l’apertura della partita IVA, l’iscrizione al Registro Imprese, all’INPS e all’INAIL.

    L’apertura della partita IVA non costa nulla. I costi compaiono dopo, e dipendono dalla forma scelta: per la ditta individuale sono minimi, per le società si aggiungono notaio, diritti camerali e contabilità.

    Documenti e dati necessari

    • Documento d’identità e codice fiscale
    • Codice ATECO dell’attività che si intende svolgere
    • Regime fiscale prescelto (forfettario o ordinario)
    • Indirizzo PEC (obbligatorio per le imprese)
    • Per le imprese: iscrizione al Registro Imprese e alla gestione INPS competente tramite ComUnica

    Forfettario o ordinario: come scegliere il regime

    Il regime forfettario (L. 190/2014) è il regime naturale per le persone fisiche con ricavi o compensi fino a 85.000 euro nell’anno precedente. Il reddito si calcola in modo forfettario, applicando ai ricavi il coefficiente di redditività del proprio gruppo ATECO, e si paga un’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni delle nuove attività che ne rispettano i requisiti). Non si addebita l’IVA in fattura e la contabilità è semplificata.

    Si decade dal forfettario se nel corso dell’anno si superano i 100.000 euro di incassi (con effetto immediato per l’intero anno) o se scatta una causa ostativa: ad esempio un reddito da lavoro dipendente superiore a 35.000 euro (soglia elevata per il 2025 e il 2026).

    Il regime ordinario non ha tetti di ricavi: si applicano l’IRPEF a scaglioni, l’IVA in fattura e la deduzione analitica dei costi. Conviene quando i costi reali sono elevati (superiori a quanto il coefficiente forfettario presume) o quando si superano le soglie del forfettario.

    Forfettario e ordinario a confronto (2026)
    Aspetto Forfettario Ordinario (semplificato)
    Tetto di ricavi 85.000 € (decadenza oltre 100.000 €) Nessun tetto
    Imposta Sostitutiva 15% (5% start-up) IRPEF a scaglioni + addizionali
    IVA Non addebitata in fattura Addebitata e versata
    Costi Forfettizzati nel coefficiente Dedotti analiticamente
    Contabilità Semplificata, principio di cassa Registri IVA e contabili

    L'iscrizione INPS: Gestione Separata o artigiani/commercianti

    Aprire la partita IVA non basta: serve anche la copertura previdenziale. I professionisti senza una cassa di categoria si iscrivono alla Gestione Separata INPS, la cui aliquota per il 2026 è del 26,07% per i titolari di partita IVA (massimale di reddito 122.295 euro). I professionisti con cassa (avvocati, ingegneri, medici, ecc.) versano invece alla propria cassa.

    Chi esercita un’attività d’impresa (artigiano o commerciante) si iscrive alle gestioni autonome INPS: per il 2026 l’aliquota è del 24% per gli artigiani e del 24,48% per i commercianti, con contributi calcolati su un reddito minimale di 18.808 euro più una quota percentuale sull’eccedenza. Chi è nel forfettario può chiedere la riduzione del 35% dei contributi.

    Questa differenza pesa nella scelta: il professionista in Gestione Separata paga i contributi solo sul reddito effettivo, mentre artigiani e commercianti pagano comunque i contributi fissi sul minimale anche se incassano poco.

    Quando conviene farsi seguire da un professionista

    Le scelte su forma giuridica, regime fiscale e adempimenti hanno effetti che durano anni. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un commercialista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • CCNL Agenzie Immobiliari: periodo di prova

    CCNL Agenzie Immobiliari

    Il periodo di prova nel CCNL Agenzie Immobiliari

    Forma scritta, durata per livello e regole sul recesso: cosa prevede il contratto delle agenzie immobiliari per il periodo di prova.

    In sintesi

    Nel CCNL Agenzie Immobiliari il periodo di prova deve risultare da atto scritto al momento dell'assunzione, ha durata crescente in base al livello e durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza preavviso. La malattia e le altre sospensioni prolungano la prova di altrettanti giorni; restano vietati i recessi discriminatori o ritorsivi.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
    Parti firmatarie
    FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza
    Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
    Ambito
    Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Forma scritta obbligatoria

    Il periodo di prova deve risultare da atto scritto, sottoscritto prima o al momento dell'inizio del rapporto. La clausola deve indicare in modo specifico la durata, il livello di inquadramento e le mansioni da svolgere. Se la prova non è pattuita per iscritto, l'assunzione si considera definitiva fin dall'inizio: non si può recedere liberamente come avviene in prova.

    La giurisprudenza richiede che la clausola sia specifica quanto alle mansioni: una formula generica che non consenta di capire su cosa verte la prova può renderla nulla.

    Durata per livello

    La durata massima della prova nel CCNL Agenzie Immobiliari è crescente in base al livello: più breve per i livelli esecutivi, più lunga per i livelli a elevato contenuto professionale e per i Quadri, in coerenza con la maggiore complessità delle mansioni da verificare.

    Logica della durata della prova per fascia di inquadramento
    Fascia Logica della durata Esempi di profili
    Livelli esecutivi (5°-7°) Prova più breve: mansioni semplici, verificabili in tempi contenuti Accoglienza, ausiliari, addetti pulizie
    Livelli intermedi (3°-4°) Prova intermedia: conoscenze tecnico-pratiche o mansioni d'ordine Consulente, back office, segreteria
    Livelli alti e Quadri (1°-2°, Quadri) Prova più lunga: autonomia e responsabilità da valutare nel tempo Coordinatore, direttore di agenzia

    Gli intervalli esatti (in giorni o mesi) sono fissati dal testo del CCNL per ciascun livello: verificare sempre la durata indicata nella propria lettera di assunzione e nel contratto in vigore.

    Come si calcolano i giorni di prova

    La prova si misura sulla prestazione effettiva. Per questo le assenze per malattia, infortunio, ferie e gli altri casi di sospensione del rapporto non si computano e prolungano la prova di altrettanti giorni. L'obiettivo è garantire al datore un periodo reale di valutazione e al lavoratore la possibilità di dimostrare le proprie capacità.

    Recesso durante la prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso né indennità sostitutiva. Esistono però limiti invalicabili:

    • il recesso non può essere discriminatorio (sesso, età, convinzioni personali, appartenenza sindacale, ecc.);
    • il recesso non può essere ritorsivo (ad esempio per aver segnalato un'irregolarità);
    • se il lavoratore non ha potuto svolgere la prova (perché ad esempio assente per l'intero periodo), il recesso “per mancato superamento” può configurare abuso del diritto.

    Cosa succede dopo la prova

    Se alla scadenza nessuno recede, l'assunzione diventa definitiva in modo automatico, senza bisogno di alcuna comunicazione di conferma. Da quel momento il rapporto segue le regole ordinarie: il licenziamento richiede una giusta causa o un giustificato motivo e il preavviso, salvo i casi di legge. Il periodo di prova superato si computa nell'anzianità di servizio.

    Casi pratici

    Tizio assunto senza clausola scritta
    Tizio inizia a lavorare come consulente al 3° livello, ma nella lettera di assunzione non c'è alcuna clausola di prova. Dopo tre settimane il datore vorrebbe interrompere “perché in prova”. Non è possibile: in assenza di prova scritta l'assunzione è definitiva e il rapporto può cessare solo con le regole ordinarie del licenziamento.
    Un'addetta in malattia durante la prova
    Caia è in prova e si assenta dieci giorni per malattia certificata. La prova si prolunga di dieci giorni rispetto alla scadenza inizialmente prevista, perché quei giorni non costituiscono prestazione effettiva.
    Sempronio e il recesso sospetto
    Sempronio, in prova da venti giorni, riceve il recesso il giorno dopo aver segnalato per iscritto un'irregolarità sulla sicurezza. Sospetta un recesso ritorsivo. Si rivolge al sindacato, che valuta l'impugnazione: durante la prova il recesso è libero ma non può mascherare un motivo ritorsivo, che lo renderebbe nullo.
  • CCNL Agenzie Immobiliari: part-time e lavoro ridotto

    CCNL Agenzie Immobiliari

    Part-time e lavoro ridotto nel CCNL Agenzie Immobiliari

    Tipi di part-time, lavoro supplementare, clausole elastiche e diritti del lavoratore a orario ridotto in agenzia immobiliare.

    In sintesi

    Il part-time nelle agenzie immobiliari richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell'orario. Può essere orizzontale, verticale o misto. Le ore in più (lavoro supplementare) e le variazioni dell'orario tramite clausole elastiche sono ammesse entro i limiti del d.lgs. 81/2015 e del CCNL. Il lavoratore part-time ha gli stessi diritti del full-time, riproporzionati.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
    Parti firmatarie
    FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza
    Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
    Ambito
    Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cos'è il part-time

    Il lavoro a tempo parziale (part-time) è il rapporto con orario inferiore a quello a tempo pieno. È disciplinato dal d.lgs. 81/2015 e dal CCNL Agenzie Immobiliari. Richiede la forma scritta, con indicazione della durata della prestazione e della sua collocazione temporale (giorni, settimane, mesi). Questa precisione tutela il lavoratore, che deve poter organizzare il proprio tempo.

    I tre tipi di part-time

    Tipologie di part-time
    Tipo Come si articola Esempio in agenzia
    Orizzontale Orario ridotto in tutte le giornate lavorative Ogni giorno solo la mattina, per l'apertura al pubblico
    Verticale Tempo pieno solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giorni pieni a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Mattine in alcuni giorni e giornate piene in altri

    Lavoro supplementare

    Il lavoro supplementare è quello reso oltre l'orario part-time concordato, ma entro il tempo pieno. È ammesso nei limiti e con le maggiorazioni fissati dal d.lgs. 81/2015 e dal CCNL. Da non confondere con lo straordinario, che è il lavoro oltre il tempo pieno e segue regole diverse.

    Clausole elastiche

    Le clausole elastiche, pattuite per iscritto e con il consenso del lavoratore, consentono al datore di variare la collocazione dell'orario o di aumentarne la durata. La legge richiede:

    • un preavviso al lavoratore prima della variazione;
    • compensi e maggiorazioni specifici;
    • il rispetto dei limiti fissati dal CCNL.

    Per alcune categorie di lavoratori (ad esempio con figli piccoli o problemi di salute) sono previste tutele rafforzate o il diritto di rifiutare la clausola.

    Parità di trattamento

    Il lavoratore part-time non può essere trattato peggio del collega a tempo pieno comparabile: vale il principio di non discriminazione. Tutti gli istituti (retribuzione, ferie, tredicesima, scatti, TFR, malattia) si applicano riproporzionati alle ore effettivamente lavorate.

    Diritti di priorità e trasformazione

    La legge riconosce, in determinate situazioni, un diritto di priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno a parziale (ad esempio per gravi patologie, assistenza a familiari, figli piccoli) e, viceversa, una priorità nel ritorno al tempo pieno. La trasformazione richiede sempre l'accordo scritto delle parti e non può essere imposta unilateralmente; il rifiuto del lavoratore non è causa di licenziamento.

    Casi pratici

    Un'addetta con part-time orizzontale
    Caia lavora tutte le mattine per coprire l'apertura al pubblico: è un part-time orizzontale. Ha gli stessi diritti dei colleghi full-time, riproporzionati alle ore: ferie, tredicesima, scatti e TFR maturano in proporzione.
    Tizio e le ore in più
    Tizio, part-time, viene chiamato a lavorare alcune ore in più in una settimana intensa. Sono lavoro supplementare: vanno retribuite con la maggiorazione prevista dal CCNL. Se invece superasse il tempo pieno, scatterebbe la disciplina dello straordinario.
    Sempronia chiede il part-time per la figlia
    Sempronia, con una figlia piccola, chiede la trasformazione a part-time. La legge le riconosce una priorità in situazioni come la sua. La trasformazione è formalizzata per iscritto; manterrà gli stessi diritti, riproporzionati alle nuove ore.
  • CCNL Agenzie Immobiliari: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Agenzie Immobiliari

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Agenzie Immobiliari

    Quante ore si lavora in agenzia immobiliare, come funzionano riposi e flessibilità e come viene retribuito lo straordinario.

    In sintesi

    L'orario normale di lavoro è di norma fissato a 40 ore settimanali, secondo il limite del d.lgs. 66/2003, distribuibili su cinque o sei giorni. Lo straordinario è il lavoro oltre l'orario normale, dà diritto a una maggiorazione fissata dal CCNL ed è soggetto ai limiti di legge su riposo giornaliero, riposo settimanale e durata massima media.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
    Parti firmatarie
    FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza
    Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
    Ambito
    Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    L'orario normale di lavoro

    L'orario normale di lavoro è di norma fissato in 40 ore settimanali, in linea con il limite legale previsto dal d.lgs. 66/2003. La distribuzione può avvenire su cinque o sei giorni e il CCNL, insieme agli accordi aziendali, ne disciplina l'articolazione. Nelle agenzie immobiliari è frequente un orario “spezzato” con apertura al pubblico mattina e pomeriggio, ed eventuale apertura il sabato: in questi casi la flessibilità e gli orari di lavoro vanno regolati nel rispetto dei limiti di legge.

    Riposi: giornaliero e settimanale

    Indipendentemente dal CCNL, la legge fissa garanzie minime inderogabili:

    • Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore (art. 7 d.lgs. 66/2003);
    • Riposo settimanale: almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con il riposo giornaliero;
    • Pausa: se l'orario giornaliero supera le 6 ore, spetta una pausa per il recupero delle energie e per l'eventuale consumazione del pasto.

    Lo straordinario e le maggiorazioni

    È straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale. Ha carattere eccezionale e dà diritto a una maggiorazione percentuale sulla quota oraria ordinaria, nella misura stabilita dal CCNL. Le percentuali variano in base al tipo di straordinario.

    Tipologie di straordinario e logica della maggiorazione
    Tipologia Quando ricorre Maggiorazione
    Straordinario diurno feriale Ore oltre l'orario normale in giornata lavorativa Maggiorazione base prevista dal CCNL
    Straordinario notturno Ore eccedenti svolte in fascia notturna Maggiorazione più elevata
    Straordinario festivo Ore eccedenti in giornata festiva o di riposo Maggiorazione più elevata

    Le percentuali puntuali sono indicate nel testo del CCNL e si applicano sulla quota oraria. In genere le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro: si applica quella più favorevole.

    I limiti allo straordinario

    Oltre alla durata media settimanale massima di 48 ore (comprensive dello straordinario), calcolata su un periodo di riferimento, il CCNL può fissare un tetto annuo di ore di straordinario. Lo straordinario va dunque contenuto: il superamento sistematico dei limiti è irregolare e va segnalato.

    Banca ore e recupero

    In alternativa o in aggiunta al pagamento in denaro, il CCNL o gli accordi aziendali possono prevedere la banca ore: le ore eccedenti confluiscono in un conto individuale e vengono recuperate con riposi compensativi. La maggiorazione, in tutto o in parte, può essere comunque liquidata. Le modalità precise dipendono dal contratto applicato in azienda.

    Flessibilità e part-time

    L'orario può essere reso flessibile entro i limiti del CCNL. Per i rapporti a tempo parziale valgono regole specifiche su lavoro supplementare e clausole elastiche, trattate nella guida dedicata al part-time.

    Casi pratici

    Un'addetta che lavora il sabato
    Caia, 3° livello, lavora dal martedì al sabato per coprire le aperture al pubblico. Le sue 40 ore sono distribuite su cinque giorni e il riposo settimanale cade di lunedì. È legittimo: il riposo settimanale non deve necessariamente coincidere con la domenica se l'organizzazione lo richiede, purché sia garantito un giorno di riposo ogni sette.
    Tizio e lo straordinario per una trattativa
    Tizio, consulente, prolunga la giornata di tre ore per concludere un preliminare. Quelle tre ore sono straordinario diurno: vanno retribuite con la quota oraria più la maggiorazione del CCNL. In alternativa, se l'azienda applica la banca ore, possono confluire nel conto individuale per un futuro recupero.
    Sempronio oltre il limite
    Sempronio nota che per più settimane consecutive lavora in media oltre 48 ore comprensive di straordinario. È un superamento del limite legale di durata media: può segnalarlo al datore e, in caso di mancato adeguamento, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
  • Permessi retribuiti: lutto, studio, donazione e altri casi

    Oltre alle ferie, il lavoratore ha diritto a una serie di permessi retribuiti per esigenze personali e civiche: dal lutto allo studio, dalla donazione del sangue all’assistenza ai familiari disabili. Alcuni nascono dalla legge, altri dal CCNL. Vediamo i principali, le misure e i riferimenti normativi.

    Permessi di legge e di contratto

    I permessi retribuiti hanno una doppia fonte: alcuni sono previsti dalla legge e spettano a tutti i lavoratori; altri dai CCNL o dalla contrattazione aziendale, che possono ampliare le tutele legali (mai ridurle). Conviene sempre verificare il contratto applicato, perché spesso aggiunge ore o giornate rispetto al minimo di legge.

    I principali permessi retribuiti

    Permesso Misura tipica Fonte
    Lutto/grave infermità familiare 3 giorni l’anno per decesso o documentata grave infermità art. 4, L. 53/2000
    Diritto allo studio Fino a 150 ore nel triennio per corsi/esami (secondo CCNL) art. 10 Statuto e CCNL
    Donazione di sangue Giornata di riposo retribuita (indennità a carico INPS) L. 219/2005
    Donazione di midollo osseo Permesso retribuito per accertamenti e prelievo L. 52/2001
    Assistenza disabili gravi 3 giorni al mese (o permessi orari) art. 33, L. 104/1992
    Funzioni pubbliche/elettorali Permessi per cariche elettive e seggi artt. 31-32 Statuto, leggi speciali

    Il permesso per lutto e gravi motivi (L. 53/2000)

    Il lavoratore ha diritto a tre giorni di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge (o convivente di fatto/parte dell’unione civile) o di un parente entro il secondo grado (art. 4, comma 1, L. 53/2000). I CCNL possono prevedere condizioni di miglior favore (giornate aggiuntive o estensione ad altri familiari).

    Il congedo per gravi motivi familiari

    Distinto dai tre giorni di permesso è il congedo per gravi motivi familiari (art. 4, comma 2, L. 53/2000): un periodo, continuativo o frazionato, fino a due anni nell’arco della vita lavorativa, ma di norma non retribuito (si veda la guida sull’aspettativa non retribuita).

    Il diritto allo studio (art. 10 Statuto)

    I lavoratori studenti hanno diritto a turni di lavoro agevolati e a permessi per sostenere esami (art. 10, L. 300/1970). Molti CCNL prevedono le 150 ore di permesso retribuito nel triennio per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio; le modalità (anzianità minima, percentuale di fruitori contemporanei) sono fissate dal contratto.

    I permessi L. 104/1992

    Chi assiste un familiare con disabilità grave (o il lavoratore disabile stesso) ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, frazionabili in permessi orari, ai sensi dell’art. 33, L. 104/1992. Valgono regole specifiche su requisiti, referente unico per l’assistenza e divieto di trasferimento senza consenso (art. 33, comma 5). È una delle tutele più importanti del nostro ordinamento.

    Permessi non retribuiti e congedi affini

    Accanto ai permessi retribuiti, l’ordinamento prevede ipotesi non retribuite o a carico di enti previdenziali: il congedo biennale per gravi motivi familiari (art. 4, comma 2, L. 53/2000), i congedi per la formazione (art. 5, L. 53/2000) e i congedi parentali (d.lgs. 151/2001), indennizzati dall’INPS in misura percentuale. È importante non confonderli con i permessi retribuiti veri e propri: cambiano sia il trattamento economico sia gli effetti su ferie, tredicesima e TFR. Per il quadro complessivo si veda la guida su assenze, permessi e congedi.

    Spunti pratici

    Cosa fare:

    • verifica il CCNL: spesso amplia i permessi legali con giornate o ore aggiuntive;
    • documenta il presupposto (certificato di morte o di grave infermità, attestato d’esame, certificazione della donazione): serve per la retribuzione;
    • preavvisa il datore quando possibile, salvo eventi imprevedibili come il lutto.

    Errori da evitare:

    • confondere i tre giorni di permesso per lutto con il congedo biennale non retribuito (art. 4, commi 1 e 2);
    • presumere le 150 ore senza verificarle nel CCNL: la misura e le condizioni variano;
    • fruire dei permessi L. 104 per finalità diverse dall’assistenza: espone a contestazioni disciplinari.

    Esempio pratico

    Tizio, lavoratore studente, usa le 150 ore previste dal CCNL per frequentare un corso e sostenere gli esami (art. 10 Statuto). Lo stesso anno fruisce di tre giorni di permesso per il lutto di un genitore (art. 4, L. 53/2000) e dona il sangue, beneficiando della giornata di riposo retribuita (L. 219/2005). Tutti permessi retribuiti, ciascuno con la propria disciplina e documentazione.

  • Trasferimento del lavoratore: quando è legittimo (art. 2103)

    Il datore vuole spostare un dipendente in un’altra sede: può farlo liberamente? No. Il trasferimento individuale incide sulla vita del lavoratore e per questo l’art. 2103 c.c. lo ammette solo a condizioni precise. Capirle è essenziale, anche per sapere quando un trasferimento si può legittimamente contestare. Ecco le regole, le tutele speciali e la differenza con trasferta e distacco.

    Cos’è il trasferimento

    Il trasferimento è lo spostamento definitivo del lavoratore da un’unità produttiva a un’altra. Va distinto dalla trasferta (spostamento temporaneo, con rientro previsto e diritto all’indennità) e dal distacco (messa a disposizione presso un altro datore, nell’interesse del distaccante: art. 30, d.lgs. 276/2003). La nozione di unità produttiva è importante: lo spostamento all’interno della stessa unità non è un trasferimento in senso tecnico.

    Istituto Durata Presupposto
    Trasferimento Definitivo Comprovate ragioni tecnico-organizzative e produttive (art. 2103)
    Trasferta Temporanea, con rientro Esigenza temporanea, con indennità di trasferta
    Distacco Temporanea, presso altro datore Interesse del distaccante (art. 30, d.lgs. 276/2003)

    Il limite dell’art. 2103

    Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva a un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103, ultimo comma, c.c.). È un limite forte: il trasferimento dev’essere giustificato da reali esigenze aziendali, né arbitrario né ritorsivo. La giurisprudenza di legittimità richiede che le ragioni siano effettive e che il giudice possa sindacarne l’esistenza (non l’opportunità gestionale, ma la reale sussistenza).

    La motivazione e l’onere della prova

    Il lavoratore può chiedere per iscritto le ragioni del trasferimento. In giudizio, è il datore a dover provare l’esistenza delle comprovate ragioni tecnico-organizzative e il loro collegamento con lo spostamento. La mancanza o pretestuosità di tali ragioni rende il trasferimento illegittimo.

    Le tutele rafforzate

    Alcuni lavoratori godono di tutele speciali contro il trasferimento:

    • rappresentanti sindacali (RSA): non trasferibili senza il nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza (art. 22, L. 300/1970);
    • chi assiste un familiare con disabilità grave (art. 33, comma 5, L. 104/1992): diritto, ove possibile, a non essere trasferito senza il proprio consenso;
    • tutele per specifiche situazioni familiari e divieto di trasferimenti discriminatori o ritorsivi.

    Il trasferimento illegittimo e il rifiuto

    Se il trasferimento è privo delle comprovate ragioni, è illegittimo: il lavoratore può impugnarlo e chiedere di essere reintegrato nella sede originaria, oltre al risarcimento del danno. In presenza di un trasferimento manifestamente illegittimo, può anche rifiutarsi di prendere servizio nella nuova sede (eccezione di inadempimento, art. 1460 c.c.), ma è una scelta delicata e rischiosa, approfondita nella guida dedicata al rifiuto del trasferimento. Sulla variazione delle mansioni si veda invece la guida sul demansionamento e jus variandi.

    Il trasferimento per esigenze del lavoratore

    Il trasferimento non è sempre “subito”: può essere anche richiesto dal lavoratore (ad esempio per avvicinarsi alla famiglia o per motivi di salute), e in tal caso la valutazione del datore deve essere improntata a correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.). Esistono inoltre diritti di precedenza previsti da specifiche norme o dai CCNL per determinate categorie (ad esempio per chi assiste familiari disabili o in particolari situazioni personali). Quando il trasferimento è richiesto dal dipendente e l’azienda dispone di posti adeguati, il diniego ingiustificato può risultare contrario a buona fede.

    L’art. 2103 c.c. dopo il Jobs Act

    L’art. 2103 c.c., riscritto dall’art. 3 del d.lgs. 81/2015, disciplina insieme due poteri del datore: lo ius variandi sulle mansioni e il trasferimento di sede. Il primo comma consente l’assegnazione a mansioni del medesimo livello e categoria legale, o a quelle riconducibili allo stesso livello; l’ultimo comma pone il limite al trasferimento. La logica è comune: la mobilità interna del lavoratore (orizzontale, verticale o geografica) è ammessa, ma entro limiti causali e di garanzia posti a tutela della professionalità e della vita personale del dipendente.

    Il sindacato del giudice sulle ragioni

    Il principio costante della giurisprudenza è che il giudice non può valutare il merito delle scelte imprenditoriali (l’opportunità gestionale è rimessa all’imprenditore ex art. 41 Cost.), ma deve verificare l’effettiva sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive addotte e il loro nesso causale con lo spostamento del singolo lavoratore. Le ragioni devono essere reali, attuali e specifiche: non basta un generico richiamo a esigenze aziendali. Quando il trasferimento maschera una finalità punitiva o discriminatoria, è nullo a prescindere dalla forma.

    Confronto operativo dei tre istituti

    Profilo Trasferimento Trasferta Distacco
    Durata Definitiva Temporanea con rientro Temporanea presso altro datore
    Datore di lavoro Lo stesso Lo stesso Resta il distaccante
    Presupposto Comprovate ragioni tecnico-organizzative Esigenza temporanea Interesse del distaccante
    Trattamento economico Retribuzione ordinaria Indennità di trasferta o rimborso spese A carico del distaccante
    Norma art. 2103 c.c. Prassi/CCNL art. 30 d.lgs. 276/2003

    Conseguenze del trasferimento illegittimo

    Il trasferimento disposto senza comprovate ragioni è inefficace: il lavoratore conserva il diritto a restare (o tornare) nella sede di origine e può ottenere il risarcimento del danno, patrimoniale e, se provato, non patrimoniale (ad esempio per il pregiudizio alla vita familiare). Il provvedimento ritorsivo o discriminatorio è nullo. Vie processuali tipiche sono il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere subito la sospensione e il giudizio di merito con il rito del lavoro.

    Casi particolari ed errori frequenti

    • RSA e dirigenti sindacali: il trasferimento richiede il nulla osta sindacale (art. 22 L. 300/1970); senza, è inefficace;
    • Caregiver L. 104/1992: chi assiste un familiare con handicap grave, ove possibile, non può essere trasferito senza consenso (art. 33, c. 5);
    • Lavoratrice madre / lavoratore padre: operano le tutele del testo unico sulla genitorialità contro spostamenti pregiudizievoli;
    • Errore del datore: disporre il trasferimento senza motivazione documentabile, esponendosi alla prova negativa in giudizio;
    • Errore del lavoratore: rifiutare di prendere servizio quando il trasferimento non è manifestamente illegittimo, rischiando un licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata.

    Checklist di verifica del trasferimento

    • lo spostamento è tra unità produttive diverse (e non interno alla stessa)?
    • il datore ha indicato ragioni tecniche, organizzative o produttive concrete?
    • esiste un nesso tra quelle ragioni e lo spostamento proprio di quel lavoratore?
    • il dipendente rientra in una categoria protetta (RSA, L. 104, genitorialità)?
    • vi sono indizi di intento ritorsivo o discriminatorio?
    • conviene una richiesta scritta delle ragioni prima di ogni iniziativa?

    Spunti pratici

    Cosa fare:

    • chiedi per iscritto le ragioni del trasferimento: il datore deve poterle comprovare;
    • distingui trasferimento, trasferta e distacco: hanno regole e indennità diverse;
    • se sei RSA o assisti un disabile grave (L. 104), fai valere subito la tutela speciale.

    Errori da evitare:

    • rifiutare senz’altro: il rifiuto regge solo se il trasferimento è manifestamente illegittimo;
    • accettare senza riserve un trasferimento sospetto senza chiedere le motivazioni;
    • confondere lo spostamento interno alla stessa unità produttiva con un vero trasferimento.

    Esempio pratico

    L’azienda trasferisce Tizio a 300 km dalla sede, senza reali esigenze e dopo un contrasto con il responsabile: il trasferimento, privo di comprovate ragioni tecnico-organizzative, è illegittimo (art. 2103) e può essere impugnato, con richiesta di rientro e risarcimento. Diverso il caso in cui la sede d’origine chiuda e Caio venga trasferito alla sede più vicina: lì la ragione organizzativa è concreta e il trasferimento è legittimo.

  • Controlli a distanza e strumenti aziendali: cosa può fare il datore (art. 4)

    Il datore di lavoro può controllare i dipendenti con telecamere, badge, software e strumenti informatici, ma entro limiti precisi fissati dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970). La regola distingue gli strumenti di controllo, soggetti a una procedura di garanzia, dagli strumenti di lavoro necessari alla prestazione. Questa guida spiega cosa è consentito, quando servono accordo sindacale o autorizzazione, e a quali condizioni i dati raccolti possono essere usati.

    La regola dell’art. 4 dello Statuto

    L’art. 4 della L. 300/1970, riscritto dalla riforma del 2015, disciplina gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti da cui può derivare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Tali strumenti possono essere impiegati esclusivamente per:

    • esigenze organizzative e produttive;
    • sicurezza del lavoro;
    • tutela del patrimonio aziendale.

    L’installazione è possibile solo previo accordo collettivo con le rappresentanze sindacali; in mancanza di accordo, occorre l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. Il controllo, in altre parole, non è mai libero: è ammesso solo per le finalità tipiche e con le garanzie procedurali previste.

    Strumenti di lavoro: l’eccezione

    Il secondo comma dell’art. 4 prevede un’eccezione importante: la procedura (accordo o autorizzazione) non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Rientrano qui, ad esempio, il computer, il telefono aziendale o il badge marcatempo usati nel loro impiego naturale.

    L’eccezione, però, ha un confine netto: se a questi strumenti si aggiungono software o applicazioni di monitoraggio dell’attività (geolocalizzazione continua, registrazione dei tasti, filtri e tracciamenti che vanno oltre l’uso ordinario), si torna nel campo del controllo a distanza e ridiventano necessari l’accordo sindacale o l’autorizzazione.

    Situazione Serve accordo/autorizzazione?
    Telecamere per la sicurezza/patrimonio
    PC e telefono usati per lavorare No
    Badge di registrazione presenze No
    Software di monitoraggio aggiunto agli strumenti

    L’obbligo di informazione e l’uso dei dati

    Il terzo comma dell’art. 4 pone una condizione decisiva per l’utilizzabilità dei dati raccolti: le informazioni possono essere usate a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro — quindi anche sul piano disciplinare — a patto che al lavoratore sia stata data adeguata informazione sulle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

    Manca l’informazione adeguata o le finalità non sono quelle consentite, i dati raccolti non possono, di regola, fondare un provvedimento disciplinare. La trasparenza verso il dipendente è quindi il presupposto perché il controllo, pur legittimo nello scopo, produca effetti.

    Il controllo difensivo

    Accanto al controllo dell’attività lavorativa, la giurisprudenza riconosce il cosiddetto controllo difensivo: il datore può effettuare verifiche mirate quando ha un fondato sospetto di condotte illecite del lavoratore lesive del patrimonio o dell’immagine aziendale. Questo controllo deve restare mirato e proporzionato, non può tradursi in un monitoraggio generalizzato e prolungato dell’attività e deve comunque rispettare la dignità e la riservatezza della persona. È un’area delicata, in cui il confine tra verifica lecita e controllo vietato si gioca sulla concretezza del sospetto e sui limiti dell’indagine.

    Spunti pratici

    • Verifica la finalità. Un controllo è legittimo solo se serve a organizzazione, sicurezza o tutela del patrimonio: non per spiare la produttività in sé.
    • Pretendi l’informativa. Senza adeguata informazione sulle modalità di controllo, i dati non possono essere usati contro di te a fini disciplinari.
    • Attenzione ai software aggiunti. Il PC è strumento di lavoro, ma un software di tracciamento installato sopra richiede accordo o autorizzazione.
    • Il sospetto deve essere concreto. Il controllo difensivo è ammesso solo su indizi specifici, non come sorveglianza preventiva di tutti.

    Casi pratici

    Tizio — le telecamere senza accordo. L’azienda installa telecamere in reparto senza accordo sindacale né autorizzazione: le immagini non potranno essere usate per contestare a Tizio un comportamento, perché manca la procedura dell’art. 4.

    Caia — il software sul PC. Sul computer di Caia viene installato un programma che registra ogni attività: pur trattandosi di uno strumento di lavoro, l’aggiunta del monitoraggio fa scattare l’obbligo di accordo o autorizzazione.

    Sempronio — il controllo difensivo. A fronte di ammanchi ripetuti, il datore avvia una verifica mirata sui movimenti di magazzino: il controllo è ammesso perché fondato su un sospetto concreto e circoscritto, non su una sorveglianza generale.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Congedo parentale: durata e indennita per entrambi i genitori

    Il congedo parentale è il periodo di astensione facoltativa dal lavoro che spetta a entrambi i genitori per prendersi cura del figlio nei primi anni di vita. È disciplinato dagli artt. 32-34 del d.lgs. 151/2001 ed è cosa diversa dal congedo di maternità e di paternità, che sono obbligatori. Questa guida spiega presupposti, durata individuale e complessiva, indennità, procedura, tutele, casi particolari ed errori frequenti, con un commento agli articoli.

    Chi ne ha diritto e fino a quando

    Spetta a entrambi i genitori lavoratori dipendenti e può essere fruito nei primi 12 anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento). I genitori possono usarlo anche contemporaneamente. La madre può iniziarlo al termine del congedo di maternità; il padre può fruirne fin dalla nascita. Per i lavoratori autonomi e per alcune categorie (es. iscritti alla gestione separata) la disciplina è diversa, con periodi più limitati: la guida si concentra sul lavoro dipendente.

    Commento agli articoli (artt. 32-34 d.lgs. 151/2001)

    L’art. 32 fissa il diritto e i limiti di durata individuali e complessivi del congedo; l’art. 33 disciplina il prolungamento del congedo per i figli con disabilità grave; l’art. 34 regola il trattamento economico e normativo, cioè l’indennità e la contribuzione figurativa. La cornice generale è il Testo Unico a tutela della maternità e paternità (d.lgs. 151/2001), più volte aggiornato per recepire la normativa europea sull’equilibrio vita-lavoro.

    Quanti mesi spettano

    I limiti di durata sono:

    • la madre: massimo 6 mesi;
    • il padre: massimo 6 mesi (elevabili a 7 se ne fruisce per almeno 3 mesi);
    • complessivamente tra i due genitori: massimo 10 mesi, che diventano 11 se il padre usa il congedo per almeno 3 mesi.

    Il genitore solo ha diritto all’intero periodo più lungo. Il congedo può essere preso in modo continuativo, frazionato a giorni o anche a ore, secondo le regole del CCNL. Per i figli con disabilità in situazione di gravità è previsto un prolungamento (art. 33), in alternativa ai permessi giornalieri o ai riposi.

    Profilo Durata massima
    Madre 6 mesi
    Padre 6 mesi (7 se fruisce di almeno 3 mesi)
    Totale tra i due genitori 10 mesi (11 se il padre usa almeno 3 mesi)
    Genitore solo Periodo massimo più lungo
    Periodo di fruizione Entro i primi 12 anni del figlio

    Quanto si prende: l’indennità

    Il congedo parentale è in parte indennizzato dall’INPS. La regola base prevede un’indennità pari al 30% della retribuzione per un certo numero di mesi entro i primi anni del bambino; oltre quel limite, o oltre certe soglie di reddito, alcuni periodi non sono indennizzati. Negli ultimi anni la legge ha elevato l’indennità per alcuni mesi (portandoli a percentuali più alte del 30%): poiché questi importi e il numero di mesi maggiorati cambiano di anno in anno con le leggi di bilancio, conviene verificare le percentuali aggiornate sul sito INPS o con un patronato. Il periodo è comunque coperto da contribuzione figurativa, utile ai fini della pensione.

    Come si calcola la base

    L’indennità si calcola, in genere, sulla retribuzione media giornaliera del periodo di paga precedente. Per i periodi non indennizzati resta comunque il diritto all’astensione e alla conservazione del posto, ma senza erogazione INPS.

    Procedura: come si richiede

    La domanda si presenta all’INPS in via telematica (portale, contact center o patronato) prima dell’inizio del periodo, e va dato preavviso al datore di lavoro secondo i termini del CCNL (di norma alcuni giorni, ridotti per la fruizione a ore). È opportuno indicare con precisione date e modalità (giorni/ore) per evitare contestazioni sul conteggio dei periodi.

    Tutele e differenza con maternità/paternità

    Durante il congedo il posto è conservato e al rientro si ha diritto alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti. È vietato il licenziamento della madre fino al compimento di un anno del bambino, salvo casi eccezionali. Da non confondere:

    • il congedo di maternità è obbligatorio (di norma 5 mesi attorno al parto, indennizzato all’80% o più);
    • il congedo di paternità obbligatorio spetta al padre nei primi mesi;
    • il congedo parentale è invece facoltativo, più lungo nel tempo e diviso tra i genitori.

    Per il dettaglio dei giorni del padre si veda la guida sul congedo del padre.

    Casi particolari

    • Parto plurimo: i limiti si applicano per ciascun figlio, con effetti sul monte complessivo;
    • adozione e affidamento: il diritto decorre dall’ingresso in famiglia, entro i limiti di età previsti;
    • figlio con disabilità grave: prolungamento ex art. 33 in alternativa ai riposi/permessi;
    • fruizione a ore: ammessa secondo le regole del CCNL, utile per conciliare con il part-time.

    Spunti pratici

    Cosa fare:

    • presenta domanda all’INPS (in via telematica) e preavvisa il datore secondo il CCNL;
    • valuta la ripartizione tra i genitori: se il padre usa almeno 3 mesi, il totale sale a 11;
    • verifica le percentuali aggiornate dell’indennità (cambiano ogni anno) su INPS o patronato;
    • pianifica la fruizione (giorni/ore) in base alle esigenze familiari e al limite dei 12 anni.

    Errori da evitare:

    • confondere il congedo parentale (facoltativo) con la maternità/paternità obbligatoria;
    • presumere che tutti i mesi siano indennizzati al 30%: alcuni periodi non lo sono, altri sono maggiorati;
    • superare i limiti individuali o complessivi previsti dalla legge;
    • dimenticare il preavviso al datore previsto dal contratto collettivo.

    Checklist

    • quanti mesi spettano a me e quanti alla coppia?
    • conviene che il padre usi almeno 3 mesi per arrivare a 11?
    • quali mesi sono indennizzati e a quale percentuale quest’anno?
    • ho presentato la domanda INPS e dato preavviso al datore?

    Esempio pratico

    Tizia e Caio, genitori di un bambino, si dividono il congedo parentale: Tizia ne usa 5 mesi e Caio 4 (di cui 3 continuativi), arrivando a un totale di 9 mesi entro il limite degli 11. Una parte dei mesi è indennizzata dall’INPS (al 30% o, per i mesi maggiorati dalle riforme, a percentuali più alte), con contribuzione figurativa; al rientro entrambi conservano il posto e le mansioni. Sempronia, genitore sola, ha invece diritto al periodo massimo più lungo, da fruire anche a ore per conciliare con il lavoro.

    Risorse correlate

    Vedi anche: Palestra e abbonamenti sportivi degli adulti, Genitori a carico e Part-time prioritario per i genitori con tre figli.

  • Aspettativa non retribuita: quando spetta e cosa comporta

    L’aspettativa è una sospensione del rapporto di lavoro durante la quale il dipendente conserva il posto ma, di regola, non riceve lo stipendio. Serve a far fronte a esigenze personali, familiari, di formazione o di servizio pubblico senza dover lasciare il lavoro. Questa guida spiega presupposti, durata, procedura, effetti su contributi, ferie e TFR, contribuzione figurativa, casi particolari ed errori frequenti, con un commento alle norme di riferimento.

    Cosa significa aspettativa non retribuita

    Durante l’aspettativa il rapporto resta in piedi ma è sospeso: il lavoratore non presta attività e il datore non paga la retribuzione. Di norma il periodo non è coperto da contribuzione né matura ferie, tredicesima o TFR, salvo i casi in cui la legge prevede la contribuzione figurativa (ad esempio per alcune cariche). Al termine, il lavoratore ha diritto a rientrare nel suo posto, alle condizioni precedenti. L’aspettativa va distinta dalla semplice assenza ingiustificata: presuppone una richiesta e un titolo (legge o CCNL), e durante il periodo permangono alcuni obblighi di correttezza e fedeltà.

    Tipo di aspettativa/congedo Durata massima Retribuzione Fonte
    Gravi motivi familiari Fino a 2 anni nella vita lavorativa No art. 4, comma 2, L. 53/2000
    Formazione Fino a 11 mesi nella vita lavorativa No art. 5, L. 53/2000
    Cariche pubbliche elettive Per la durata del mandato No (contrib. figurativa) art. 31, L. 300/1970
    Cariche sindacali provinciali/nazionali Per la durata del mandato No (contrib. figurativa) art. 31, L. 300/1970
    Ipotesi previste dai CCNL Variabile Variabile contratto collettivo

    Per motivi familiari e gravi (art. 4 L. 53/2000)

    La legge riconosce il congedo per gravi motivi familiari (art. 4, comma 2, L. 53/2000): un periodo, continuativo o frazionato, fino a un massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, per assistere familiari o affrontare gravi situazioni personali documentate. La nozione di “grave motivo” e di “familiare” è specificata dalla normativa attuativa (decreto interministeriale n. 278/2000) e comprende, tra l’altro, le necessità legate al decesso, a patologie acute o croniche e a situazioni che alterano gravemente la vita familiare. È non retribuito, ma il posto è garantito. Va tenuto distinto dal congedo straordinario retribuito per assistere un familiare con disabilità grave (art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001), che è invece indennizzato e coperto da contribuzione figurativa: si veda la guida sul congedo straordinario legge 104.

    Per formazione e studio (art. 5 L. 53/2000)

    Sono previsti i congedi per la formazione (art. 5, L. 53/2000): i lavoratori con almeno cinque anni di anzianità nella stessa azienda possono chiedere un periodo, fino a 11 mesi nell’arco della vita lavorativa, per completare la scuola dell’obbligo, conseguire un titolo di studio (diploma, laurea) o partecipare ad attività formative non aziendali. Il datore può differire la concessione per comprovate esigenze organizzative, ma non negarla del tutto. Esistono inoltre i permessi per il diritto allo studio previsti dai CCNL (le “150 ore”), questi ultimi retribuiti e con regole proprie di fruizione.

    Per cariche pubbliche e sindacali (art. 31 L. 300/1970)

    Chi è chiamato a cariche pubbliche elettive (es. sindaco, consigliere regionale o comunale) o ricopre cariche sindacali provinciali e nazionali ha diritto, su richiesta, all’aspettativa non retribuita per la durata del mandato (art. 31, L. 300/1970). In questi casi è spesso prevista la contribuzione figurativa, che salvaguarda la posizione previdenziale e il diritto a pensione anche senza versamenti effettivi. Molti CCNL disciplinano poi ulteriori ipotesi di aspettativa (per esempio per avviare un’attività autonoma, per motivi personali o per tossicodipendenza in trattamento), con regole proprie su durata e conservazione del posto.

    Procedura e domanda

    L’aspettativa si attiva con una domanda scritta al datore, che indica il titolo (legge o articolo del CCNL), la durata richiesta e allega la documentazione (certificazioni mediche, iscrizione al corso, atto di nomina). Per i congedi della L. 53/2000 il datore deve rispondere e, nel caso della formazione, può solo differire entro limiti ragionevoli. È opportuno concordare per iscritto la data di rientro e verificare l’eventuale obbligo di preavviso previsto dal contratto collettivo.

    Effetti su contributi, ferie e TFR

    Salvo i casi di contribuzione figurativa, durante l’aspettativa non retribuita:

    • non si versano contributi (il periodo è “scoperto” ai fini pensionistici, salvo riscatto o versamenti volontari ove ammessi);
    • non maturano ferie, tredicesima e permessi;
    • non matura il TFR per il periodo di sospensione;
    • l’anzianità di servizio è in genere “congelata” per il periodo, con effetti sugli scatti.

    Chi vuole evitare il “buco” contributivo può valutare i versamenti volontari o il riscatto, dove la normativa lo consente.

    Casi particolari

    • Frazionamento: il congedo per gravi motivi familiari può essere goduto a periodi, fino al tetto complessivo di due anni;
    • cumulo con altri istituti: l’aspettativa non si somma automaticamente ad altri congedi; vanno verificati i limiti di ciascuno;
    • malattia durante l’aspettativa: di regola non sospende né proroga il periodo, salvo diversa previsione;
    • dimissioni o licenziamento: il rapporto resta sospeso, ma non è “blindato” rispetto a cause di cessazione indipendenti dall’assenza (es. cessazione dell’attività).

    Spunti pratici

    Cosa fare:

    • verifica la fonte applicabile (legge o CCNL) e la durata massima del tuo tipo di aspettativa;
    • presenta domanda scritta con la documentazione dei motivi (gravi motivi familiari, iscrizione a un corso, nomina);
    • controlla se spetta la contribuzione figurativa, per non lasciare scoperti i contributi;
    • valuta versamenti volontari o riscatto se il periodo è lungo e scoperto.

    Errori da evitare:

    • confondere l’aspettativa non retribuita con il congedo straordinario retribuito della L. 104;
    • presumere la copertura contributiva: di regola manca, salvo i casi previsti dalla legge;
    • superare i limiti di durata previsti, che valgono per l’intera vita lavorativa;
    • non mettere per iscritto la data di rientro e il titolo della richiesta.

    Checklist della domanda

    • quale norma o articolo del CCNL legittima la mia richiesta?
    • quanto dura il diritto e quanto ho già consumato nella vita lavorativa?
    • spetta la contribuzione figurativa?
    • ho allegato la documentazione richiesta?
    • è concordata la data di rientro?

    Esempio pratico

    Tizio chiede un’aspettativa per gravi motivi familiari (art. 4, comma 2, L. 53/2000) di un anno per assistere un genitore: il rapporto si sospende, non percepisce stipendio e di regola non matura ferie, tredicesima e TFR, ma al termine rientra al suo posto. Caio, eletto consigliere comunale, ottiene l’aspettativa per la durata del mandato (art. 31, L. 300/1970), con contribuzione figurativa a tutela della pensione. Sempronio, con sei anni di anzianità, ottiene un congedo formativo (art. 5, L. 53/2000) di nove mesi per laurearsi: l’azienda differisce di qualche settimana l’inizio per ragioni organizzative, ma non può negarlo.

    Risorse correlate

  • Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS

    Quando la capacità di lavorare si riduce per malattia o infortunio, i lavoratori assicurati all’INPS possono avere diritto a due prestazioni previdenziali distinte: l’assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità (Legge 12 giugno 1984, n. 222). Sono cosa diversa dall’invalidità civile: si fondano sui contributi versati, non sul reddito.

    L’assegno ordinario di invalidità

    L’assegno ordinario di invalidità (AOI) spetta al lavoratore la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale (art. 1 L. 222/1984). È compatibile con l’attività lavorativa: si può continuare a lavorare, con possibili riduzioni dell’importo se il reddito da lavoro supera determinate soglie. L’assegno è rivedibile: viene riconosciuto per tre anni e confermato su domanda dell’interessato; dopo tre riconoscimenti consecutivi diventa definitivo (resta comunque sottoponibile a revisione su iniziativa dell’INPS). Al compimento dell’età di vecchiaia, in presenza dei requisiti, si trasforma in pensione di vecchiaia.

    La pensione di inabilità

    La pensione di inabilità spetta invece a chi si trova nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 L. 222/1984). Proprio per questo è incompatibile con il lavoro: chi la ottiene deve cessare ogni attività e cancellarsi dagli albi professionali e dagli elenchi dei lavoratori autonomi. L’importo è in genere più favorevole dell’assegno, perché può prevedere una maggiorazione calcolata aggiungendo, alla contribuzione effettiva, un periodo figurativo fino al raggiungimento dell’anzianità utile (entro i limiti di legge).

    Il requisito contributivo

    Entrambe le prestazioni richiedono lo stesso requisito assicurativo e contributivo: almeno 5 anni di contributi (260 settimane) versati o accreditati, di cui almeno 3 anni (156 settimane) nel quinquennio precedente la domanda. Serve quindi una posizione contributiva consolidata e «recente»: è ciò che distingue queste tutele previdenziali dalle prestazioni assistenziali, che non richiedono contributi.

    Assegno ordinario di invalidità Pensione di inabilità
    Riduzione richiesta Capacità di lavoro a meno di 1/3 Impossibilità assoluta e permanente di lavorare
    Compatibilità col lavoro Sì (con possibili riduzioni) No (occorre cessare l’attività)
    Durata Triennale, poi definitivo dopo 3 conferme Permanente (salvo revisione)
    Contributi 5 anni (260 settimane), di cui 3 (156) nell’ultimo quinquennio

    Come si presenta la domanda

    La domanda si presenta all’INPS per via telematica (tramite SPID/CIE/CNS o un patronato) ed è corredata dal certificato medico introduttivo redatto dal medico curante, che attesta le infermità. Dopo la domanda, l’interessato è convocato a visita medico-legale davanti alla commissione INPS, che valuta la riduzione della capacità lavorativa e redige il verbale. La decorrenza della prestazione, in caso di accoglimento, è di norma dal mese successivo alla presentazione della domanda.

    La differenza con l’invalidità civile

    Attenzione a non confondere due tutele diverse:

    • l’invalidità previdenziale (assegno/inabilità, L. 222/1984) si basa sui contributi versati e sulla riduzione della capacità di lavoro; la eroga l’INPS nella sua gestione previdenziale;
    • l’invalidità civile è una prestazione assistenziale, legata a percentuali di invalidità e a requisiti di reddito, e non richiede contributi.

    Le due tutele possono in certi casi coesistere (rispondono a presupposti diversi), ma vanno richieste con procedimenti distinti.

    Spunti pratici

    • Verifica subito l’estratto conto contributivo sul sito INPS: senza i 5 anni di contributi (di cui 3 nell’ultimo quinquennio) la domanda viene respinta a prescindere dalla patologia.
    • Cura il certificato medico introduttivo: deve descrivere con precisione le infermità e gli effetti sulla capacità lavorativa.
    • Scegli la prestazione corretta: se puoi ancora lavorare punta all’assegno; la pensione di inabilità richiede di cessare ogni attività.
    • Non lasciar scadere l’assegno: va confermato su domanda alla scadenza del triennio, fino al consolidamento definitivo.
    • Se la domanda è respinta, valuta il ricorso amministrativo e poi quello giudiziario al giudice del lavoro, con l’assistenza di un patronato o di un legale.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

    Vedi anche: Pensione di invalidita’ e indennita’ di accompagnamento, Pensione ai superstiti, Pensione anticipata e Quota 103, Pensione di vecchiaia, L’aumento dello stipendio pubblico oltre la busta paga e Convivente e pensione di reversibilità.

  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: la procedura di conciliazione

    Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) è quello “economico”: non dipende da colpe del lavoratore, ma da ragioni dell’azienda. Proprio perché il lavoratore “non ha sbagliato”, la legge richiede presupposti rigorosi e, per certi assunti, un tentativo di conciliazione preventivo. Ecco come funziona, fra effettività della ragione, repechage e procedura davanti all’Ispettorato.

    Cos’è il giustificato motivo oggettivo

    Il GMO è il licenziamento determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento (art. 3, L. 604/1966): soppressione del posto, riorganizzazione, calo di attività, esternalizzazione di una funzione. Non c’è alcun addebito disciplinare al lavoratore; per questo non si applica la procedura dell’art. 7 dello Statuto, ma valgono altri controlli di legittimità.

    I presupposti di legittimità

    Requisito Significato
    Effettività della ragione La motivazione economico-organizzativa deve essere reale, non pretestuosa
    Nesso causale Collegamento tra la ragione addotta e la soppressione di quel posto
    Repechage Impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni disponibili

    La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che al giudice spetti verificare l’effettiva sussistenza della ragione organizzativa e il nesso causale, ma non sindacare le scelte gestionali e organizzative dell’imprenditore, costituzionalmente garantite (art. 41 Cost.).

    L’obbligo di repechage

    Prima di licenziare, il datore deve verificare l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in altre mansioni disponibili in azienda, comprese, secondo la giurisprudenza, mansioni anche inferiori compatibili con il bagaglio professionale: è il cosiddetto obbligo di repechage. L’onere di provare l’impossibilità di ricollocazione grava sul datore; la sua violazione rende il licenziamento illegittimo.

    La procedura di conciliazione (art. 7 L. 604/66)

    Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, nelle imprese sopra i 15 dipendenti, il GMO richiede una procedura preventiva di conciliazione davanti all’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 7, L. 604/1966, come riformato dalla L. 92/2012): il datore comunica all’Ispettorato e al lavoratore l’intenzione di licenziare e i motivi, e si apre un tentativo di accordo (anche con assistenza sindacale o di un consulente). Per gli assunti dal 7 marzo 2015 (tutele crescenti, d.lgs. 23/2015) questa procedura preventiva non si applica.

    Le tutele in caso di illegittimità

    Le conseguenze dipendono dalla data di assunzione e dalla gravità del vizio: per gli assunti ante 2015 si applica l’art. 18 dello Statuto (reintegra nei casi più gravi, ad esempio manifesta insussistenza del fatto posto a base del GMO, o indennità); per gli assunti dal 2015 il d.lgs. 23/2015 prevede di regola una indennità crescente con l’anzianità, con reintegra in casi limitati. Il quadro completo è nella guida sul licenziamento illegittimo; per gli esuberi di massa si veda il licenziamento collettivo.

    Il licenziamento per inidoneità o per superamento del comporto

    Rientrano nell’area del giustificato motivo oggettivo anche alcune ipotesi particolari: il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica o psichica alla mansione, che impone al datore di verificare prima la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni compatibili (anche con accomodamenti ragionevoli, secondo la disciplina antidiscriminatoria), e il licenziamento per superamento del periodo di comporto in caso di malattia (art. 2110 c.c.), che ha però presupposti propri e va tenuto distinto dal GMO in senso stretto. In entrambi i casi la giurisprudenza richiede una verifica rigorosa delle alternative al recesso.

    Spunti pratici

    Cosa fare (lavoratore):

    • verifica l’effettività della ragione: un GMO pretestuoso (es. posto riassegnato ad altri) è illegittimo;
    • controlla se il datore ha rispettato l’obbligo di repechage;
    • impugna entro 60 giorni (art. 6, L. 604/1966) e deposita il ricorso entro i 180 successivi.

    Errori da evitare (datore):

    • licenziare senza aver cercato una ricollocazione: la violazione del repechage vizia il licenziamento;
    • omettere, per gli assunti ante 2015 sopra i 15 dipendenti, la procedura davanti all’Ispettorato (art. 7);
    • mascherare da GMO un licenziamento in realtà disciplinare o ritorsivo.

    Esempio pratico

    L’impresa sopprime l’unico posto di centralinista per effetto della digitalizzazione e licenzia Tizia per GMO: il licenziamento è legittimo solo se la soppressione è reale, se non vi sono altre mansioni in cui ricollocarla (repechage) e, per gli assunti ante 2015 in azienda sopra i 15 dipendenti, se è stata svolta la procedura di conciliazione ex art. 7 davanti all’Ispettorato. Se il posto fosse stato in realtà riassegnato a un altro lavoratore, la ragione sarebbe pretestuosa e il licenziamento illegittimo.

  • Licenziamento collettivo e mobilità: la procedura (L. 223/1991)

    Quando un’impresa deve ridurre il personale in modo significativo, non può licenziare “a piacere”: deve seguire la procedura del licenziamento collettivo, fatta di confronto sindacale, criteri di scelta oggettivi e comunicazioni rigorose. Saltare un passaggio rende i licenziamenti illegittimi. Ecco le regole della L. 223/1991.

    Quando il licenziamento è “collettivo”

    Si ha licenziamento collettivo quando un’impresa con più di 15 dipendenti, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intende effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, nella stessa provincia (art. 24, L. 223/1991). Sotto queste soglie si applicano le regole del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Rientra nella disciplina anche il licenziamento per cessazione dell’attività.

    La procedura sindacale (art. 4, L. 223/1991)

    Il datore deve avviare una procedura di informazione e consultazione:

    • comunicazione scritta preventiva alle RSA/RSU e alle organizzazioni sindacali di categoria, con i motivi dell’eccedenza, il numero e i profili dei lavoratori eccedenti, i tempi di attuazione e le eventuali misure per fronteggiare le conseguenze sociali;
    • esame congiunto con i sindacati per cercare soluzioni (riduzioni d’orario concordate, ammortizzatori sociali, ricollocazioni);
    • in caso di mancato accordo, intervento dell’autorità amministrativa e chiusura della procedura.

    I criteri di scelta dei lavoratori (art. 5)

    Criterio Significato
    Carichi di famiglia Situazione familiare del lavoratore
    Anzianità Anzianità di servizio in azienda
    Esigenze tecnico-produttive e organizzative Necessità aziendali oggettive

    In mancanza di accordo sindacale, l’individuazione dei lavoratori da licenziare avviene applicando, in concorso tra loro, questi criteri legali (art. 5, comma 1). La scelta deve essere trasparente e verificabile: l’arbitrarietà è vietata. L’accordo sindacale può individuare criteri diversi, purché oggettivi e non discriminatori.

    Le comunicazioni finali

    Al termine, il datore comunica i licenziamenti e invia agli uffici competenti e ai sindacati l’elenco dei lavoratori licenziati con la puntuale indicazione dei criteri di scelta applicati (art. 4, comma 9). La completezza e la tempestività di queste comunicazioni sono decisive: consentono di controllare la corretta applicazione dei criteri e la loro omissione o genericità vizia i licenziamenti.

    Le conseguenze della violazione

    I vizi hanno conseguenze diverse a seconda del regime:

    • la violazione dei criteri di scelta comporta, per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, la reintegrazione (art. 18 dello Statuto); per gli assunti dopo (tutele crescenti, d.lgs. 23/2015) prevale, di regola, la tutela indennitaria;
    • i vizi della procedura (comunicazioni incomplete o tardive) comportano in genere una tutela economica;
    • il licenziamento intimato in forma orale è nullo, con reintegra in ogni caso.

    Per il quadro delle tutele si veda la guida sul licenziamento illegittimo; sul sostegno al reddito, la guida sulla NASpI.

    Ammortizzatori sociali e mobilità

    La procedura di licenziamento collettivo si intreccia con gli ammortizzatori sociali: durante l’esame congiunto le parti possono concordare il ricorso alla cassa integrazione, a contratti di solidarietà difensivi o ad altre misure che riducano gli esuberi. Ai lavoratori che perdono il posto spetta, con i requisiti, la NASpI (la vecchia “indennità di mobilità” è stata superata dalle riforme). La gestione concordata degli esuberi, oltre a ridurre il contenzioso, consente spesso di accompagnare le uscite con incentivi all’esodo e percorsi di ricollocazione.

    Commento articolo per articolo della L. 223/1991

    • Art. 4 — disciplina la procedura di mobilità/licenziamento collettivo: comunicazione di avvio, esame congiunto, fase amministrativa, comunicazioni finali. È il cuore della legge: la violazione delle sue scansioni vizia i recessi a prescindere dalla fondatezza dell’esubero.
    • Art. 5 — fissa i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in esubero (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive e organizzative), da applicare in concorso salvo diverso accordo sindacale, e disciplina le conseguenze della loro violazione.
    • Art. 24 — individua l’ambito di applicazione: imprese con più di 15 dipendenti che intendano effettuare almeno 5 licenziamenti in 120 giorni nella stessa provincia, per riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, inclusa la cessazione dell’attività.

    La sequenza della procedura, passo per passo

    Fase Cosa accade
    1. Comunicazione di avvio Lettera scritta a RSA/RSU e sindacati di categoria con motivi dell’eccedenza, numero e profili dei lavoratori, tempi e misure sociali
    2. Esame congiunto Confronto sindacale per ridurre gli esuberi (orario, ammortizzatori, ricollocazioni); si svolge entro un termine di legge
    3. Fase amministrativa In caso di mancato accordo, intervento conciliativo dell’autorità del lavoro
    4. Recessi Intimazione dei licenziamenti con preavviso, applicando i criteri di scelta
    5. Comunicazione finale Elenco dei licenziati con puntuale indicazione dei criteri applicati, inviato a uffici e sindacati

    Il rispetto della sequenza e dei termini è condizione di legittimità: la procedura mira a rendere trasparente e controllabile la riduzione di personale, trasformando una decisione unilaterale in un percorso partecipato.

    I criteri di scelta in concreto

    I tre criteri legali operano in concorso, cioè vanno ponderati insieme e non singolarmente: non si può, ad esempio, licenziare solo in base all’anzianità ignorando i carichi di famiglia. La giurisprudenza esige che la platea dei lavoratori comparabili sia individuata in modo corretto: di regola va riferita all’intero complesso aziendale e non al solo reparto soppresso, salvo che le professionalità siano infungibili. Restano vietate selezioni discriminatorie (per sesso, età, attività sindacale, disabilità), che rendono nullo il licenziamento.

    Casi particolari ed errori frequenti

    • Cessazione totale dell’attività: la procedura va comunque seguita, anche se vengono licenziati tutti i dipendenti;
    • Lavoratori con tutele speciali: opera comunque il divieto di scelta discriminatoria; vanno considerate le tutele per disabilità e genitorialità;
    • Errore tipico: comunicazione finale generica sui criteri (es. “esigenze organizzative” senza spiegare il raffronto): è uno dei vizi più ricorrenti e fonte di impugnazioni;
    • Errore tipico: ridurre la platea al solo reparto per “preselezionare” chi licenziare, senza che le mansioni siano realmente infungibili;
    • Per il lavoratore: lasciar decorrere i termini di impugnazione confidando nella trattativa sindacale.

    Checklist di controllo della procedura

    • l’impresa supera i 15 dipendenti e i recessi sono almeno 5 in 120 giorni nella stessa provincia?
    • la comunicazione di avvio conteneva tutti gli elementi richiesti dall’art. 4?
    • l’esame congiunto con i sindacati è stato effettivamente svolto?
    • i criteri di scelta sono stati applicati in concorso e su una platea corretta?
    • la comunicazione finale indica in modo puntuale i criteri e il raffronto?
    • i recessi rispettano i termini e la forma scritta?

    Spunti pratici

    Cosa fare (lavoratore):

    • verifica le soglie: 5 licenziamenti in 120 giorni, oltre 15 dipendenti (art. 24);
    • controlla che i criteri di scelta (art. 5) siano stati applicati correttamente verso di te;
    • impugna nei termini (60 giorni + 180) se sospetti vizi di procedura o di selezione.

    Errori da evitare (datore):

    • avviare i recessi senza completare l’esame congiunto con i sindacati;
    • applicare i criteri in modo arbitrario o non verificabile;
    • inviare comunicazioni finali incomplete o tardive: ciascun vizio espone a impugnazioni.

    Esempio pratico

    L’azienda Beta, con 40 dipendenti, deve licenziarne 8 per la chiusura di un reparto: avvia la procedura ex art. 4, L. 223/1991, informa i sindacati e svolge l’esame congiunto. Non raggiunto l’accordo, individua i lavoratori applicando in concorso i criteri legali dell’art. 5 (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-organizzative) e invia l’elenco con i criteri usati. Se applicasse i criteri in modo arbitrario, i licenziati assunti prima del 2015 potrebbero ottenere la reintegrazione.