Autore: Andrea Marton

  • Articolo 377 Codice di Procedura Civile: Fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente [1]

    Articolo 377 Codice di Procedura Civile: Fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente [1]

    Art. 377 c.p.c. – Fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente [1]

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l’udienza o l’adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.

    Dell’udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.

    Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all’articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l’integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata [2].

    Articolo così sostituito dall’art. 65, L. 26 novembre 1990, n. 353.

    [1] Le parole «e decreto preliminare del presidente» sono state inserite dall’art. 1-bis, comma 1c, numero 1, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 97.

    [2] Comma aggiunto dall’art. 1-bis, comma 1c, numero 2, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

  • Articolo 376 Codice di Procedura Civile: Assegnazione dei ricorsi alle sezioni

    Articolo 376 Codice di Procedura Civile: Assegnazione dei ricorsi alle sezioni

    Art. 376 c.p.c. – Assegnazione dei ricorsi alle sezioni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all’assegnazione alle sezioni semplici [1].

    La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell’udienza di discussione del ricorso.

    All’udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 27, comma 1b, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [5] Comma aggiunto dall’art. 1-bis, comma 1a, numero 2, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

  • Articolo 375 Codice di Procedura Civile: Pronuncia in camera di consiglio

    Articolo 375 Codice di Procedura Civile: Pronuncia in camera di consiglio

    Art. 375 c.p.c. – Pronuncia in camera di consiglio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

    dichiarare l’innammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall’articolo 360 [1];

    [abrogato] 2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332 ovvero che sia rinnovata [2];

    [abrogato] 3) provvedere in ordine all’estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia [2];

    pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione [3];

    accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza. [4]

    La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio [5].

    [1] Numero così sostituito dall’art. 47, comma 1e, numero 1, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [2] Numeri abrogati dall’art. 1-bis, comma 1a, numero 1, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, con decorrenza dal 30 ottobre 2016.

    [3] Numero così sostituito dall’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [4] Numero così sostituito dall’art. 47, comma 1e, numero 2, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [5] Comma aggiunto dall’art. 1-bis, comma 1a, numero 2, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

  • Articolo 374 Codice di Procedura Civile: Pronuncia a Sezioni Unite

    Articolo 374 Codice di Procedura Civile: Pronuncia a Sezioni Unite

    Art. 374 c.p.c. – Pronuncia a Sezioni Unite

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell’articolo 360 e nell’articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite.

    Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.

    Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

    In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.

    Articolo così sostituito dall’art. 8, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40.

  • Articolo 373 Codice di Procedura Civile: Sospensione dell’esecuzione

    Articolo 373 Codice di Procedura Civile: Sospensione dell’esecuzione

    Art. 373 c.p.c. – Sospensione dell’esecuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

    L’istanza si propone con ricorso al giudice di pace [1], al tribunale in composizione monocratica [2] o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente d’innanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell’altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l’immediata sospensione dell’esecuzione [3].

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] La parola «conciliatore» è stata sostituita con le parole «giudice di pace» dall’art. 39, L. 21 novembre 1991, n. 374.

    [2] La parola «pretore» è stata sostituita con le parole «tribunale in composizione monocratica» dall’art. 78, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

    [3] Comma così sostituito dall’art. 63, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 372 Codice di Procedura Civile: Produzione di altri documenti

    Articolo 372 Codice di Procedura Civile: Produzione di altri documenti

    Art. 372 c.p.c. – Produzione di altri documenti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.

    Il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato mediante elenco, alle altre parti.

  • Articolo 371-bis Codice di Procedura Civile: Deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio

    Articolo 371-bis Codice di Procedura Civile: Deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio

    Art. 371-bis c.p.c. – Deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Qualora la Corte abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell’intestazione le parole “atto di integrazione del contraddittorio”, deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.

    Articolo aggiunto dall’art. 62, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 371 Codice di Procedura Civile: Ricorso incidentale

    Articolo 371 Codice di Procedura Civile: Ricorso incidentale

    Art. 371 c.p.c. – Ricorso incidentale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte di cui all’articolo precedente deve proporre con l’atto contenente il controricorso l’eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.

    La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l’eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale.

    Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369 [1].

    Per resistere al ricorso incidentale può essere notificato un controricorso a norma dell’articolo precedente.

    Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.

    [1] Comma così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.

  • Articolo 370 Codice di Procedura Civile: Controricorso

    Articolo 370 Codice di Procedura Civile: Controricorso

    Art. 370 c.p.c. – Controricorso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.

    Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile.

    Il controricorso è depositato nella cancelleria della corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.

  • Articolo 369 Codice di Procedura Civile: Deposito del ricorso

    Articolo 369 Codice di Procedura Civile: Deposito del ricorso

    Art. 369 c.p.c. – Deposito del ricorso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena d’improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

    Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d’improcedibilità:

    il decreto di concessione del gratuito patrocinio;

    copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 362;

    la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;

    gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda [1].

    Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione, la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d’ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.

    [1] Numero così sostituito dall’art. 7, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40.