Art. 377 c.p.c. – Fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente [1]
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l’udienza o l’adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.
Dell’udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.
Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all’articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l’integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata [2].
Articolo così sostituito dall’art. 65, L. 26 novembre 1990, n. 353.
[1] Le parole «e decreto preliminare del presidente» sono state inserite dall’art. 1-bis, comma 1c, numero 1, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 97.
[2] Comma aggiunto dall’art. 1-bis, comma 1c, numero 2, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
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