Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Pensione ai superstiti: reversibilita e pensione indiretta

    Alla morte di un lavoratore o di un pensionato, i familiari possono avere diritto alla pensione ai superstiti. Prende due nomi a seconda della situazione: reversibilità se la persona era già pensionata, pensione indiretta se stava ancora lavorando. Questa guida spiega presupposti, beneficiari e ordine, percentuali, riduzioni per reddito, ripartizione tra più aventi diritto, decorrenza, casi particolari ed errori frequenti.

    Reversibilità o indiretta

    La distinzione è semplice:

    • pensione di reversibilità: spetta quando il defunto era già titolare di pensione;
    • pensione indiretta: spetta quando il defunto lavorava ancora ma aveva maturato i requisiti contributivi minimi (in genere 15 anni di contributi, oppure 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la morte).

    In entrambi i casi la prestazione è calcolata in percentuale sulla pensione del defunto (o su quella che gli sarebbe spettata). La pensione ai superstiti ha natura previdenziale e solidaristica: serve a garantire continuità di sostegno ai familiari che facevano affidamento sul reddito del defunto.

    Chi sono i beneficiari (ordine e condizioni)

    Hanno diritto, secondo un ordine e a determinate condizioni:

    • il coniuge o la parte dell’unione civile (anche separato; il divorziato può avervi diritto se titolare di assegno divorzile e non risposato);
    • i figli minorenni, studenti entro certi limiti di età o inabili, a carico del genitore al momento della morte;
    • in mancanza di coniuge e figli, i genitori a carico over 65 e, in subordine, fratelli/sorelle inabili e a carico.

    Le categorie successive subentrano solo in assenza di quelle precedenti. La condizione di “vivenza a carico” per figli maggiorenni inabili, genitori e fratelli è un requisito centrale e va documentata.

    Le percentuali

    La pensione ai superstiti è una quota di quella del defunto. Le aliquote tipiche sono:

    Beneficiari Quota
    Coniuge solo 60%
    Coniuge + 1 figlio 80%
    Coniuge + 2 o più figli 100%
    Un figlio solo 70%
    Due figli soli 80%
    Tre o più figli soli 100%

    La riduzione per i redditi del superstite

    La quota del coniuge può essere ridotta se il superstite ha redditi propri oltre certe soglie, secondo riduzioni a scaglioni (tipicamente del 25%, 40% o 50%) collegate a multipli del trattamento minimo. La riduzione non si applica se nel nucleo ci sono figli minori, studenti o inabili. Le soglie di reddito sono aggiornate ogni anno: per gli importi correnti e i casi particolari conviene verificare con l’INPS o un patronato. La giurisprudenza costituzionale ha più volte vagliato questo meccanismo, ritenendolo legittimo perché coerente con la finalità solidaristica della prestazione.

    Coniuge divorziato e ripartizione tra più aventi diritto

    Il coniuge divorziato ha diritto alla pensione ai superstiti se ricorrono tre condizioni: è titolare di assegno divorzile periodico, non si è risposato e il rapporto di lavoro da cui deriva la pensione è sorto prima della sentenza di divorzio. Quando concorrono ex coniuge divorzato e coniuge superstite, la prestazione si ripartisce. La Corte costituzionale, sentenza n. 419/1999, ha chiarito che il criterio della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (previsto dall’art. 9 della legge sul divorzio, L. 898/1970) ha valore preponderante ma non esclusivo: il giudice può ponderare anche altri elementi correlati alla funzione solidaristica, come l’entità dell’assegno divorzile, le condizioni economiche delle parti e l’eventuale convivenza prematrimoniale. È un principio cardine ancora oggi seguito dalla giurisprudenza nella divisione della quota.

    Domanda e decorrenza

    La pensione ai superstiti va richiesta all’INPS (online, patronato o contact center) e decorre, di regola, dal primo giorno del mese successivo alla morte. Occorre allegare il certificato di morte, la documentazione dello stato di famiglia e, ove richiesto, la prova della vivenza a carico. Per il quadro previdenziale generale si vedano le guide su pensione di vecchiaia e cumulo e totalizzazione.

    Casi particolari

    • Nuove nozze del coniuge superstite: il diritto alla quota viene meno, ma spetta una somma una tantum (di norma pari a un multiplo della rata);
    • figlio che perde i requisiti (compie l’età, termina gli studi, cessa l’inabilità): la sua quota si estingue e si rideterminano le altre;
    • cumulo con contributi sparsi: la pensione indiretta può valorizzare i periodi in più gestioni tramite cumulo;
    • convivente di fatto: la disciplina è più restrittiva rispetto al coniuge; vanno verificate le condizioni di legge.

    Spunti pratici

    Cosa fare:

    • presenta domanda all’INPS appena possibile: la prestazione decorre dal mese successivo alla morte;
    • verifica la quota in base ai beneficiari (coniuge, figli) e le eventuali riduzioni per reddito;
    • se sei divorziato con assegno divorzile e non risposato, valuta il tuo diritto e l’eventuale ripartizione;
    • documenta la vivenza a carico per i beneficiari diversi dal coniuge.

    Errori da evitare:

    • dare per scontata la riduzione: non si applica se nel nucleo ci sono figli minori, studenti o inabili;
    • confondere reversibilità (defunto pensionato) e indiretta (defunto ancora lavoratore);
    • trascurare i requisiti contributivi della pensione indiretta (15 anni, o 5 di cui 3 nell’ultimo quinquennio);
    • ignorare l’effetto delle nuove nozze sul diritto alla quota.

    Checklist

    • il defunto era pensionato (reversibilità) o lavoratore con requisiti (indiretta)?
    • chi sono i beneficiari nell’ordine di legge?
    • quale quota spetta e scattano riduzioni per reddito?
    • c’è un ex coniuge divorziato avente diritto alla ripartizione?
    • ho la documentazione per la domanda INPS?

    Esempio pratico

    Alla morte di Tizio, già pensionato, la moglie Caia ottiene la pensione di reversibilità pari al 60% della pensione del marito; se con lei convivesse un figlio minore, la quota salirebbe all’80% e non opererebbe alcuna riduzione per redditi. Se invece Tizio fosse deceduto mentre lavorava ancora, con 16 anni di contributi, Caia avrebbe diritto alla pensione indiretta, calcolata sulla pensione che a Tizio sarebbe spettata. Se Tizio avesse anche un’ex moglie, Sempronia, titolare di assegno divorzile e non risposata, la quota andrebbe ripartita tra Caia e Sempronia tenendo conto in via preponderante della durata dei due matrimoni, ma valutando anche gli altri elementi indicati dalla Corte costituzionale (sent. n. 419/1999).

    Risorse correlate

    Vedi anche: Convivente e pensione di reversibilità, Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione anticipata e Quota 103, Pensione di vecchiaia, L’aumento dello stipendio pubblico oltre la busta paga e Pensione di invalidita’ e indennita’ di accompagnamento.

  • Cumulo, totalizzazione e ricongiunzione dei contributi: le differenze

    Chi ha lavorato come dipendente, autonomo e magari con partita IVA si ritrova spesso contributi sparsi in più gestioni. Per non perderli e arrivare a un’unica pensione esistono tre strumenti diversi: cumulo, totalizzazione e ricongiunzione. Si assomigliano nel nome ma cambiano molto per costo, requisiti e calcolo. Questa guida spiega presupposti, funzionamento, costi, calcolo della prestazione, casi particolari ed errori frequenti, con un confronto diretto e una checklist di scelta.

    Perché servono questi istituti

    La regola di base è che ogni gestione previdenziale paga la pensione solo se in essa si raggiungono i requisiti minimi (anzianità contributiva ed età). Chi ha una carriera “frammentata” rischia di non maturare il diritto in nessuna singola gestione, pur avendo nel complesso molti anni di contributi. Cumulo, totalizzazione e ricongiunzione servono proprio a far “dialogare” le gestioni: il primo e la seconda sommano i periodi senza spostarli; la terza li sposta materialmente in un’unica gestione. La differenza fondamentale è tra istituti gratuiti (cumulo e totalizzazione) e istituto oneroso (ricongiunzione).

    Il cumulo gratuito (L. 228/2012)

    Il cumulo, introdotto dalla legge di stabilità 2013 (art. 1, commi 239 e seguenti, L. 228/2012) e poi ampliato, permette di sommare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti versati in più gestioni, per ottenere una sola pensione. Ogni gestione calcola e paga la propria quota (pro quota) con le proprie regole di calcolo (retributivo, misto o contributivo a seconda della collocazione temporale dei contributi). È gratuito ed è oggi la strada più usata: serve per la pensione di vecchiaia, per quella anticipata, di inabilità e ai superstiti.

    Cosa si può cumulare

    Possono essere cumulati i periodi presso le gestioni dell’AGO (lavoratori dipendenti, autonomi), le gestioni separate, le forme sostitutive ed esclusive e, dopo le estensioni normative, anche le casse dei liberi professionisti. La somma riguarda i periodi non sovrapposti: i periodi coincidenti nel tempo non si contano due volte.

    La totalizzazione (d.lgs. 42/2006)

    La totalizzazione è un altro istituto gratuito che unisce i periodi maturati in più gestioni. Si differenzia dal cumulo per requisiti e modalità di calcolo: la quota è in genere determinata con il sistema contributivo, il che può penalizzare chi avrebbe avuto un calcolo retributivo più favorevole. Richiede inoltre la totalizzazione di tutti i periodi (non è selettiva) e prevede, di regola, una finestra di attesa per la decorrenza. Resta utile nei casi in cui il cumulo non è applicabile o non conviene, ad esempio per accedere alla pensione di inabilità in totalizzazione.

    La ricongiunzione (onerosa, L. 29/1979)

    La ricongiunzione è profondamente diversa: trasferisce materialmente i contributi da una gestione all’altra, concentrandoli in un’unica gestione che calcolerà l’intera pensione con le proprie regole. A differenza degli altri due, è onerosa: comporta il pagamento di un costo, spesso rilevante, commisurato all’onere previdenziale del trasferimento (riserva matematica). La L. 29/1979 disciplina la ricongiunzione verso l’INPS; altre norme regolano i trasferimenti tra gestioni e casse. Può convenire solo quando il vantaggio sul calcolo finale (ad esempio un calcolo interamente retributivo su molti anni) supera la spesa.

    Strumento Norma Costo Come funziona Calcolo
    Cumulo L. 228/2012 Gratuito Somma i periodi, ogni gestione paga pro quota Regole di ciascuna gestione
    Totalizzazione d.lgs. 42/2006 Gratuito Unisce tutti i periodi Di regola contributivo
    Ricongiunzione L. 29/1979 Onerosa Trasferisce i contributi in un’unica gestione Regole della gestione accentrante

    Come si calcola la pensione in ciascun caso

    Nel cumulo, la pensione è la somma delle quote calcolate da ogni gestione sulla base dei propri periodi e delle proprie regole: chi ha contributi ante 1996 conserva, per quella quota, il calcolo retributivo o misto. Nella totalizzazione, la prestazione è in genere ricalcolata con il contributivo su tutta la carriera totalizzata: vantaggiosa per chi ha pochi anni in ciascuna gestione, meno per chi avrebbe avuto un robusto retributivo. Nella ricongiunzione, l’intera pensione segue le regole della gestione accentrante: il calcolo può risultare più alto ma va confrontato con il costo da sostenere.

    Casi particolari

    • Liberi professionisti: il cumulo è oggi aperto anche alle casse di categoria, riducendo il ricorso alla costosa ricongiunzione;
    • periodi coincidenti: non vengono sommati due volte in nessuno dei tre istituti;
    • pensione ai superstiti: il cumulo consente di valorizzare i periodi sparsi anche per la reversibilità/indiretta;
    • ricongiunzioni già pagate: in alcuni casi si può chiederne la restituzione o valutare la convenienza di non perfezionarle.

    Quale scegliere

    In sintesi:

    • cumulo: gratuito, ogni gestione paga pro quota, la scelta più frequente;
    • totalizzazione: gratuita, calcolo spesso contributivo, per i casi in cui il cumulo non si può usare;
    • ricongiunzione: onerosa, accentra tutto in una gestione, conviene solo se il calcolo migliora abbastanza da giustificare il costo.

    Prima di decidere conviene chiedere all’INPS o a un patronato una simulazione comparativa: la convenienza dipende dalla storia contributiva di ciascuno e dal tipo di pensione a cui si punta. Per il quadro generale si vedano le guide su pensione di vecchiaia e pensione anticipata.

    Spunti pratici

    Cosa fare:

    • ricostruisci l’estratto conto contributivo in tutte le gestioni (INPS, casse professionali);
    • chiedi una simulazione comparativa tra cumulo, totalizzazione e ricongiunzione;
    • valuta la ricongiunzione solo se il miglioramento del calcolo supera nettamente il costo;
    • verifica se la tua cassa professionale è già aperta al cumulo gratuito.

    Errori da evitare:

    • pagare una ricongiunzione senza confrontarla con il cumulo gratuito;
    • dare per scontato che la totalizzazione convenga: il calcolo contributivo può penalizzare;
    • trascurare i periodi coincidenti, che nessun istituto somma due volte;
    • scegliere senza una simulazione numerica personalizzata.

    Checklist di scelta

    • quanti anni ho in ciascuna gestione e in quale periodo (ante/post 1996)?
    • la mia cassa è ammessa al cumulo gratuito?
    • il cumulo mi fa raggiungere i requisiti? con quale quota retributiva?
    • la totalizzazione mi serve per una prestazione che il cumulo non copre?
    • la ricongiunzione mi conviene davvero, costo alla mano?

    Esempio pratico

    Tizio ha 18 anni di contributi come dipendente (INPS) e 12 come libero professionista (cassa di categoria). Con il cumulo somma gratuitamente i due periodi: andrà in pensione con una prestazione unica, in cui INPS e cassa pagano ciascuna la propria quota. La ricongiunzione gli costerebbe una somma rilevante per accentrare tutto in una gestione: converrebbe solo se il calcolo finale migliorasse abbastanza da ripagare la spesa. Caio, invece, ha solo pochi anni in tre gestioni diverse e con il calcolo retributivo non ci guadagnerebbe nulla: per lui la totalizzazione contributiva è la via per raggiungere il diritto. Prima di scegliere, entrambi chiedono a un patronato una simulazione comparativa.

    Risorse correlate

  • Congedo straordinario per assistere un familiare disabile (L. 104)

    Oltre ai permessi mensili, chi assiste un familiare con disabilità grave può chiedere un congedo straordinario retribuito fino a due anni nell’arco della vita lavorativa. È previsto dall’art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001 ed è cosa diversa dai permessi della legge 104. Questa guida spiega presupposti, ordine di priorità, durata e frazionamento, indennità e tetto, procedura, tutele, casi particolari ed errori frequenti.

    Cos’è e quanto dura

    Il congedo straordinario consente di astenersi dal lavoro per assistere un familiare in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992). La durata massima è di due anni nell’arco della vita lavorativa, computati nel limite complessivo previsto dalla legge (che cumula questo congedo con quello per gravi motivi familiari della L. 53/2000, entro il tetto unico di due anni). Può essere fruito in modo continuativo o frazionato a giorni: il frazionamento è ammesso ma richiede l’effettiva ripresa del lavoro tra un periodo e l’altro.

    Commento all’art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001

    La norma individua i soggetti legittimati, la durata, l’indennità e la contribuzione figurativa. La disposizione è stata più volte rimodellata dalla Corte costituzionale per ampliare la platea dei beneficiari (ad esempio includendo, in presenza dei requisiti, il convivente di fatto e il figlio convivente): l’obiettivo costante è tutelare l’assistenza al disabile e il caregiver familiare. La condizione di fondo è la convivenza con la persona assistita (salvo le ipotesi in cui la legge non la richiede) e l’esclusività dell’assistenza.

    Chi ne ha diritto e l’ordine di priorità

    La legge individua un ordine di priorità tra i familiari che possono chiederlo, tendenzialmente: il coniuge convivente (o parte dell’unione civile / convivente di fatto), poi il genitore, quindi i figli conviventi, i fratelli/sorelle conviventi e, in subordine, altri parenti/affini conviventi entro il terzo grado. Si scorre la lista solo se chi precede manca, è deceduto o è affetto da patologie invalidanti. La persona disabile non deve essere ricoverata a tempo pieno, salvo eccezioni (ad esempio quando è richiesta la presenza del familiare dai sanitari, o per recarsi fuori dalla struttura per visite e terapie).

    Profilo Congedo straordinario Permessi L. 104
    Tipo Astensione prolungata 3 giorni al mese (o ore)
    Durata Fino a 2 anni nella vita lavorativa Continuativi negli anni
    Indennità Ultima retribuzione, entro tetto annuo Retribuzione delle giornate
    Contribuzione Figurativa Coperta
    Maturazione ferie/TFR No Sì (giornate retribuite)

    Quanto si prende: l’indennità e il tetto

    Il periodo è coperto da un’indennità pari all’ultima retribuzione (con riferimento alle voci fisse e continuative del mese precedente), entro un tetto massimo annuo rivalutato ogni anno in base agli indici ISTAT. Per il 2026 il limite complessivo è di 57.837 euro (Circolare INPS n. 6 del 30 gennaio 2026, rivalutazione ISTAT +1,4%), di cui 43.380 euro come indennità massima e 14.460 euro come valore massimo della contribuzione figurativa; per gli anni successivi il tetto va riverificato sul sito INPS. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa, utile ai fini pensionistici. L’indennità è di norma anticipata dal datore e poi conguagliata con l’INPS; per alcuni rapporti è pagata direttamente dall’Istituto.

    Procedura: come si richiede

    La domanda si presenta all’INPS (in via telematica, tramite portale o patronato), allegando il verbale di handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992) e l’autocertificazione di convivenza ed esclusività dell’assistenza. È opportuno preavvisare il datore con congruo anticipo (di norma circa 30 giorni, salvo CCNL). L’INPS verifica i requisiti e comunica l’accoglimento; il datore organizza la sospensione e l’anticipo dell’indennità.

    Differenza con i permessi legge 104

    Da non confondere: i permessi legge 104 sono 3 giorni al mese (o riposi orari) e si possono usare con continuità negli anni; il congedo straordinario è invece un’astensione prolungata fino a 2 anni complessivi. Sono due strumenti distinti, cumulabili nel tempo ma non sovrapponibili nello stesso giorno. Entrambi richiedono il riconoscimento dell’handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992) e tutelano contro il trasferimento senza consenso. Sull’astensione non retribuita si veda l’aspettativa e i congedi.

    Tutele del posto e rientro

    Durante il congedo il rapporto è sospeso ma il posto è conservato: al termine il lavoratore ha diritto a rientrare nella stessa sede e nelle stesse mansioni. Il periodo, pur indennizzato, di regola non matura ferie, tredicesima e TFR (a differenza della contribuzione, che è figurativa). Il congedo straordinario rientra fra gli strumenti di conciliazione vita-lavoro a tutela del caregiver familiare e non può essere motivo di trattamenti deteriori o di licenziamento ritorsivo.

    Casi particolari

    • Convivente di fatto: ammesso al beneficio in presenza dei requisiti, in linea con gli interventi della Corte costituzionale;
    • figlio non convivente che instaura la convivenza: la convivenza può essere instaurata anche successivamente, purché effettiva;
    • più familiari disabili: i due anni sono per ciascun lavoratore, con limiti complessivi da verificare;
    • ricovero a tempo pieno: di norma esclude il diritto, salvo le eccezioni previste (necessità di presenza richiesta dai sanitari, terapie esterne).

    Spunti pratici

    Cosa fare:

    • verifica il riconoscimento dell’handicap grave (art. 3, comma 3) e l’ordine di priorità tra familiari;
    • presenta domanda all’INPS e preavvisa il datore (di norma con almeno 30 giorni);
    • valuta l’uso combinato di congedo straordinario e permessi 104 nel tempo (non nello stesso giorno);
    • controlla il tetto annuo dell’indennità, rivalutato ogni anno.

    Errori da evitare:

    • confondere il congedo straordinario (fino a 2 anni) con i 3 giorni mensili di permesso;
    • presumere la maturazione di ferie/tredicesima/TFR durante il congedo;
    • richiederlo senza rispettare l’ordine di priorità tra i familiari;
    • dimenticare il requisito di convivenza ed esclusività dell’assistenza.

    Checklist

    • c’è il verbale di handicap grave (art. 3, c. 3)?
    • rispetto l’ordine di priorità tra i familiari?
    • sussiste la convivenza richiesta e l’assistenza è esclusiva?
    • quanti mesi/anni ho già consumato nel tetto dei due anni?
    • conosco il tetto annuo dell’indennità di quest’anno?

    Esempio pratico

    Tizio assiste la madre, riconosciuta in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992) e non ricoverata a tempo pieno: come figlio convivente, in assenza del coniuge della madre, ha diritto al congedo straordinario. Ne fruisce per un anno continuativo, con indennità pari all’ultima retribuzione entro il tetto annuo e contribuzione figurativa; al rientro conserva sede e mansioni. Negli anni successivi potrà usare anche i permessi mensili della legge 104. Caio, convivente di fatto del disabile, ottiene il congedo dopo aver verificato che nessun familiare con priorità superiore può prestare assistenza.

    Risorse correlate

    Vedi anche: Spese mediche per familiare non a carico con patologia esente, Contrassegno disabili (CUDE), Spese mediche e assistenza disabili, Spese sanitarie per familiari a carico, Spese sanitarie e ausili per disabili e Detrazione veicoli e ausili per disabili.

  • Mansioni superiori: quando scatta la promozione automatica (art. 2103)

    Se il datore ti assegna mansioni più elevate di quelle del tuo livello, hai subito diritto alla retribuzione superiore e, trascorso un certo periodo, all’inquadramento superiore in via definitiva: è la cosiddetta promozione automatica prevista dall’art. 2103 del codice civile. Vediamo quando spetta la paga maggiorata, dopo quanto scatta la promozione e quando l’effetto resta escluso.

    Il diritto alla paga superiore, subito

    Dal momento in cui svolgi effettivamente mansioni di un livello superiore, matura il diritto al trattamento corrispondente: la retribuzione si adegua alle nuove mansioni fin dal primo giorno (art. 2103, comma 7, c.c.). Non occorre attendere alcun periodo per la sola parte economica: quella spetta da subito, comprese le competenze accessorie collegate al livello superiore.

    Quando scatta la promozione definitiva

    L’assegnazione a mansioni superiori diventa definitiva se si protrae per il periodo fissato dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, oltre sei mesi continuativi. Maturato il termine, il lavoratore ha diritto all’inquadramento superiore in pianta stabile, salvo che abbia espressamente manifestato volontà contraria. La promozione è “automatica” proprio perché consegue al semplice decorso del tempo nelle mansioni più elevate, senza bisogno di un atto formale del datore.

    Profilo Regola
    Paga superiore Spetta dal primo giorno di svolgimento effettivo
    Promozione definitiva Dopo il periodo CCNL o, in mancanza, oltre 6 mesi continuativi
    Sostituzione di assente con diritto al posto Paga superiore sì, promozione no
    Onere della prova A carico del lavoratore che invoca le mansioni superiori

    L’eccezione: la sostituzione

    La promozione non scatta se l’assegnazione alle mansioni superiori avviene per sostituire un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (per esempio un collega in malattia, ferie o maternità): art. 2103, comma 7. In quel caso il sostituto percepisce comunque la paga superiore per il periodo, ma non acquisisce il diritto all’inquadramento stabile, perché la posizione è “occupata” da chi tornerà.

    Mansioni equivalenti, inferiori e onere della prova

    Il datore può adibire il lavoratore alle mansioni del livello di assunzione o a quelle riconducibili allo stesso livello di inquadramento (art. 2103, comma 1). L’assegnazione a mansioni inferiori è ammessa solo nei casi e nei limiti di legge (modifica degli assetti organizzativi, con garanzia di livello e retribuzione: comma 2): si veda la guida sul demansionamento e jus variandi. In caso di contestazione, è il lavoratore a dover provare di aver svolto in concreto le mansioni superiori (compiti, autonomia, responsabilità), non bastando la qualifica formale.

    Il quadro dell’art. 2103 c.c.

    La promozione automatica vive dentro la disciplina dello ius variandi, il potere del datore di modificare le mansioni, riscritto dall’art. 3 del d.lgs. 81/2015. La norma traccia tre direttrici:

    • comma 1 — mobilità orizzontale: il lavoratore può essere adibito alle mansioni dell’assunzione o a quelle riconducibili allo stesso livello e categoria legale;
    • comma 2 e seguenti — mobilità verso il basso (demansionamento), ammessa solo nei casi e con le garanzie di legge;
    • comma 7 — mobilità verso l’alto: l’assegnazione a mansioni superiori dà diritto alla retribuzione corrispondente e, decorso il termine, all’inquadramento stabile.

    La promozione automatica è quindi il rovescio virtuoso dello ius variandi: il datore può spostare il lavoratore verso compiti più elevati, ma se l’assegnazione si consolida nel tempo la legge la trasforma in un diritto definitivo del dipendente.

    Cosa significa svolgere “effettivamente” mansioni superiori

    Non basta una nuova etichetta o un compito occasionale: occorre l’esercizio pieno e prevalente dei compiti propri del livello superiore, con la relativa autonomia e responsabilità. La giurisprudenza valorizza elementi concreti: deleghe ricevute, poteri di firma, coordinamento di colleghi, gestione autonoma di pratiche o budget. Lo svolgimento deve essere continuativo; interruzioni significative possono azzerare il computo del periodo utile alla promozione.

    Il periodo che fa scattare la promozione

    Fonte Periodo
    Contrattazione collettiva (CCNL) Il termine fissato dal contratto applicato
    In mancanza di previsione del CCNL Oltre sei mesi continuativi (art. 2103, comma 7)

    Il termine legale dei sei mesi opera in via residuale, quando il contratto collettivo non disponga diversamente. È quindi sempre opportuno leggere il CCNL applicato: spesso fissa periodi diversi e definisce cosa si intende per svolgimento continuativo.

    Le differenze retributive: come si calcolano

    Per il periodo di svolgimento delle mansioni superiori spettano le differenze retributive: la differenza tra la retribuzione del livello di provenienza e quella del livello superiore, comprese le voci accessorie collegate (indennità di funzione, superminimi di livello, riflessi su tredicesima, TFR e istituti indiretti). Si tratta di crediti di lavoro soggetti, di regola, a prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c.): conviene rivendicarli senza far decorrere troppo tempo, anche per non indebolire la prova.

    Casi particolari ed errori frequenti

    • Sostituzione di assente con diritto al posto: spetta la paga superiore ma non la promozione (comma 7);
    • Pubblico impiego: vige un regime speciale che, in linea di massima, riconosce le differenze retributive ma non la promozione automatica, per il principio del concorso;
    • Mansioni promiscue: se il lavoratore alterna compiti del proprio livello e di quello superiore, conta la prevalenza qualitativa di questi ultimi;
    • Errore tipico: confidare nella qualifica formale invece di documentare i compiti realmente svolti;
    • Errore tipico: attendere anni prima di rivendicare, esponendosi alla prescrizione delle differenze e alla difficoltà di provare i fatti risalenti.

    Checklist per far valere il diritto

    • raccogli prove dei compiti superiori: organigrammi, e-mail, deleghe, firme, ordini di servizio;
    • verifica nel CCNL declaratorie dei livelli e periodo per la promozione;
    • controlla la continuità dello svolgimento (assenza di interruzioni rilevanti);
    • quantifica le differenze retributive dal primo giorno di esercizio effettivo;
    • agisci entro la prescrizione dei crediti di lavoro;
    • escludi l’ipotesi della sostituzione di assente con diritto al posto.

    Spunti pratici

    Cosa fare:

    • documenta i compiti svolti (organigrammi, e-mail, deleghe, firme): servono a provare le mansioni superiori;
    • verifica nel CCNL il periodo che fa scattare la promozione definitiva;
    • pretendi da subito la retribuzione corrispondente al livello superiore.

    Errori da evitare:

    • accontentarsi della sola qualifica formale: conta lo svolgimento effettivo;
    • credere che la promozione scatti anche quando sostituisci un collega con diritto al posto;
    • lasciar trascorrere molto tempo senza rivendicare, indebolendo la prova.

    Esempio pratico

    Tizio, inquadrato al livello 4, svolge per otto mesi continuativi compiti di livello 5 (coordinamento, autonomia decisionale): ha diritto alla paga del livello 5 dal primo giorno e, superato il periodo previsto dal CCNL, all’inquadramento stabile al livello 5. Se invece avesse svolto quelle mansioni solo per sostituire Caio, collega in maternità con diritto alla conservazione del posto, avrebbe avuto la paga superiore ma non la promozione.

    Risorse correlate

  • Conciliazione nelle controversie di lavoro: sedi e vantaggi

    Prima o invece della causa, una controversia di lavoro si può chiudere con una conciliazione: un accordo tra lavoratore e datore raggiunto in una sede “protetta”, che mette fine alla lite in modo rapido e stabile. Le regole sono negli artt. 410-412 c.p.c. e nell’art. 2113 c.c. Questa guida spiega presupposti, sedi, procedura e termini, valore del verbale, casi particolari ed errori frequenti, con un commento articolo per articolo.

    Perché conciliare

    La conciliazione evita i tempi e i costi del giudizio e dà una soluzione certa. Il punto chiave è la stabilità: una rinuncia o transazione su diritti del lavoratore è, di regola, impugnabile entro sei mesi (art. 2113 c.c.), ma non lo è se l’accordo è raggiunto in una delle sedi protette previste dalla legge. Lì l’accordo “tiene” e chiude davvero la questione, perché la presenza di un terzo qualificato garantisce la consapevolezza della rinuncia. Per il lavoratore significa incassare in tempi brevi una somma certa; per il datore significa eliminare il rischio di una condanna più pesante e degli accessori (interessi, rivalutazione, spese legali).

    I diritti che si possono “disporre”

    L’art. 2113 c.c. tutela il lavoratore proprio perché nel rapporto di lavoro la parte è considerata debole: le rinunce e transazioni su diritti indisponibili derivanti da norme inderogabili o dai contratti collettivi sono, di regola, invalide se non concluse nelle sedi protette. Non tutto, però, è rinunciabile: restano fuori i diritti che la legge considera del tutto indisponibili (ad esempio quelli previdenziali maturati verso l’INPS, che non appartengono al solo lavoratore). In sede di conciliazione si transige tipicamente su differenze retributive, qualifiche, premi, indennità di fine rapporto, qualificazione del licenziamento.

    Le sedi della conciliazione (commento agli articoli)

    Le principali sedi protette, i cui verbali sono inoppugnabili ex art. 2113, comma 4, c.c., sono:

    • sede sindacale: con l’assistenza delle organizzazioni sindacali (art. 411, comma 3, c.p.c.). È la più usata nella pratica perché veloce e poco formale; l’assistenza effettiva del rappresentante sindacale è la garanzia richiesta dalla legge;
    • commissione di conciliazione presso l’Ispettorato del lavoro (art. 410 c.p.c.): organo collegiale a composizione tripartita (parte pubblica, datoriale, sindacale);
    • sede giudiziale: davanti al giudice, durante la causa (art. 185 c.p.c.). Il giudice del lavoro tenta spesso la conciliazione alla prima udienza;
    • le sedi previste dai contratti collettivi e, in alcuni casi, l’arbitrato irrituale (art. 412-quater c.p.c.), che chiude la lite con un lodo;
    • le commissioni di certificazione (art. 76, d.lgs. 276/2003), competenti anche per la conciliazione delle rinunce e transazioni.

    L’art. 410 c.p.c. disciplina il tentativo di conciliazione presso la commissione dell’Ispettorato: la parte deposita una richiesta che sospende la prescrizione e interrompe la decadenza per tutta la durata del tentativo e nei venti giorni successivi. L’art. 411 c.p.c. regola la verbalizzazione e, al comma 3, la conciliazione in sede sindacale e la possibilità di rendere il verbale titolo esecutivo. L’art. 412 c.p.c. consente alle parti di affidare alla commissione anche la risoluzione arbitrale della controversia.

    Sede Riferimento Inoppugnabilità (art. 2113, c. 4)
    Sindacale art. 411, c. 3, c.p.c.
    Ispettorato (commissione) art. 410 c.p.c.
    Giudiziale art. 185 c.p.c.
    Commissioni di certificazione art. 76, d.lgs. 276/2003
    Arbitrato irrituale art. 412-quater c.p.c. Sì (lodo)
    Accordo “privato” fuori sede scrittura privata No: impugnabile entro 6 mesi

    Procedura e termini

    Il tentativo facoltativo presso la commissione dell’Ispettorato (art. 410 c.p.c.) inizia con il deposito di una richiesta scritta che indica le parti, l’oggetto della pretesa e le ragioni di fatto e di diritto. La controparte, entro venti giorni, può depositare una memoria e accettare il tentativo; in caso contrario, ciascuno è libero di agire in giudizio. Se la conciliazione riesce, si redige processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione; se non riesce, la commissione formula una proposta e di essa il giudice terrà conto in causa. La conciliazione in sede sindacale è più snella: le parti, assistite dai rispettivi rappresentanti, sottoscrivono direttamente il verbale.

    Effetti sui termini di prescrizione e decadenza

    Il deposito della richiesta sospende il decorso della prescrizione e interrompe la decadenza dei diritti azionati per tutta la durata del tentativo e nei venti giorni successivi alla sua conclusione (art. 410, ultimo comma, c.p.c.). È un dettaglio decisivo quando i termini per impugnare (ad esempio un licenziamento) stanno per scadere.

    La conciliazione monocratica

    Una forma particolare è la conciliazione monocratica (art. 11, d.lgs. 124/2004): quando da una richiesta di intervento o da un’ispezione emergono profili che si prestano a un accordo economico, l’Ispettorato può convocare le parti per conciliare. Se l’accordo va a buon fine e il datore paga le somme e i contributi dovuti, l’azione ispettiva si chiude. È uno strumento utile per regolarizzare rapporti e crediti senza arrivare a sanzioni piene.

    Il verbale e i suoi effetti

    L’accordo si formalizza in un verbale di conciliazione. Su richiesta, il verbale può essere depositato e reso titolo esecutivo con decreto del giudice (art. 411, comma 3, c.p.c.): se il datore non rispetta quanto promesso, il lavoratore può agire direttamente con l’esecuzione forzata, senza dover fare causa. Per questo conviene farsi assistere (sindacato o avvocato) per definire bene importi, scadenze e clausole di rinuncia prima di firmare. Una clausola tipica è quella “a saldo e stralcio”, con cui il lavoratore dichiara di non avere null’altro a pretendere a definizione di ogni reciproca pretesa: va calibrata con attenzione perché può coprire anche diritti che il lavoratore non aveva considerato.

    Casi particolari

    • Licenziamento: la conciliazione in sede protetta è la via tipica per chiudere l’impugnazione, spesso con incentivo all’esodo o ripristino del rapporto;
    • conciliazione “agevolata” per i licenziamenti: alcune discipline prevedono offerte economiche a tassazione di favore, da formalizzare in sede protetta;
    • dimissioni e risoluzione consensuale: la firma in sede protetta o con convalida dà certezza alla cessazione;
    • crediti retributivi del lavoratore deceduto: subentrano gli eredi, che possono conciliare nei limiti dei diritti trasmessi.

    Spunti pratici

    Cosa fare:

    • scegli sempre una sede protetta: solo così l’accordo è stabile (art. 2113, comma 4);
    • fatti assistere e leggi con attenzione la portata delle rinunce e delle clausole “a saldo e stralcio”;
    • chiedi che il verbale sia reso titolo esecutivo, per poter agire subito se il datore non paga;
    • verifica l’effetto sui termini di decadenza: il deposito della richiesta li mette al riparo.

    Errori da evitare:

    • firmare un accordo “privato” fuori da sede protetta: è impugnabile entro 6 mesi e non chiude la lite;
    • rinunciare a diritti senza comprenderne la portata economica;
    • non documentare scadenze e modalità di pagamento nel verbale;
    • sottoscrivere senza assistenza effettiva del rappresentante sindacale: in tal caso la “protezione” può venire meno.

    Checklist prima di firmare

    • la sede è davvero una di quelle protette? (art. 2113, c. 4)
    • l’importo, le scadenze e le modalità di pagamento sono scritti con precisione?
    • è chiaro l’oggetto della rinuncia (solo le voci pattuite o “ogni pretesa”)?
    • il verbale viene reso titolo esecutivo?
    • sono presenti e firmano i soggetti che danno la “protezione” (rappresentante sindacale, commissione, giudice)?

    Esempio pratico

    Tizio rivendica differenze retributive da Beta. Invece di andare subito in causa, le parti si incontrano in sede sindacale (art. 411 c.p.c.) e raggiungono un accordo: Beta paga una somma a saldo e il verbale, reso titolo esecutivo, garantisce a Tizio l’azione immediata se il pagamento non avviene. Trattandosi di sede protetta, l’accordo non è impugnabile (art. 2113, comma 4). Caio, invece, firma con il suo ex datore una semplice scrittura privata in cui dichiara di rinunciare a ogni pretesa: pochi mesi dopo si rende conto di aver rinunciato anche al TFR e impugna l’accordo entro sei mesi, riaprendo la lite. Sempronio, infine, deposita richiesta di conciliazione all’Ispettorato pochi giorni prima della scadenza del termine di decadenza: il deposito interrompe la decadenza e gli consente di agire anche se il tentativo non riesce.

    Risorse correlate

  • Decreto ingiuntivo per lo stipendio non pagato: come funziona

    Quando il datore non paga lo stipendio, il lavoratore non deve per forza affrontare una lunga causa: se le somme sono certe e documentate, può ottenere un decreto ingiuntivo rapido (artt. 633 ss. c.p.c.). I crediti di lavoro godono inoltre di un privilegio che li mette davanti a molti altri creditori.

    Quando conviene il decreto ingiuntivo

    Il decreto ingiuntivo è la via veloce quando il credito retributivo è liquido e provato per iscritto: buste paga regolarmente emesse e non contestate, contratto di lavoro, prospetti delle competenze. In questi casi il giudice può ordinare al datore il pagamento senza prima sentirlo (artt. 633 e 634 c.p.c.). Se invece la pretesa dipende da questioni controverse – qualifica, mansioni superiori, illegittimità di un licenziamento – è più adatto il ricorso ordinario al giudice del lavoro, che decide nel merito.

    Le prove utili

    Per fondare il decreto servono documenti che provino il rapporto e l’importo: buste paga, contratto, CCNL applicato, eventuali riconoscimenti del debito da parte del datore. Le buste paga non contestate hanno valore di prova scritta del credito. È utile aver inviato prima una messa in mora (art. 1219 c.c.), che fa decorrere gli interessi e interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.).

    Il privilegio dei crediti di lavoro

    Il lavoratore non è un creditore qualsiasi. Le retribuzioni dovute per gli ultimi rapporti di lavoro subordinato godono di privilegio generale sui mobili del datore (art. 2751-bis, n. 1, c.c.). Significa che, nella distribuzione del ricavato dell’esecuzione, il credito di lavoro è soddisfatto prima dei creditori chirografari. È una protezione importante quando il datore ha più debiti.

    Aspetto Disciplina Norma
    Prova del credito Buste paga, contratto, CCNL art. 634 c.p.c.
    Privilegio Generale sui mobili del datore art. 2751-bis n. 1 c.c.
    Prescrizione Cinque anni (crediti periodici) art. 2948 c.c.
    Interessi e rivalutazione Sui crediti di lavoro art. 429 c.p.c.

    Dopo il decreto: l’esecuzione

    Ottenuto il decreto (spesso con provvisoria esecuzione, art. 642 c.p.c.), si notificano titolo e precetto (art. 480 c.p.c.) e, in mancanza di pagamento, si procede al pignoramento, ad esempio presso terzi sui conti aziendali (art. 543 c.p.c.). Se il datore è insolvente, il lavoratore può rivolgersi al Fondo di garanzia INPS per il TFR e le ultime tre mensilità, nei limiti di legge.

    Spunti pratici

    • Invia subito la messa in mora: blocca la prescrizione quinquennale (artt. 2943 e 2948 c.c.).
    • Allega buste paga e contratto: sono la prova scritta che fa partire il decreto.
    • Valuta il foro: decreto per somme certe, ricorso al lavoro per questioni di merito.
    • Ricorda il privilegio (art. 2751-bis c.c.): ti mette davanti ai chirografari.
    • Se l’azienda fallisce, attiva il Fondo di garanzia INPS per TFR e ultime retribuzioni.

    Esempio pratico

    Sempronio non riceve da tre mesi lo stipendio dalla ditta di Caio. Invia una messa in mora via PEC (art. 1219 c.c.), poi, restando senza esito, deposita ricorso per decreto ingiuntivo allegando buste paga e contratto (art. 634 c.p.c.), con richiesta di provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.). Ottenuto il decreto, lo notifica con precetto e pignora il conto della ditta (art. 543 c.p.c.). Il suo credito, assistito dal privilegio (art. 2751-bis c.c.), è soddisfatto prima dei fornitori chirografari.

    Tutela del posto e azione per le retribuzioni

    L’azione per il recupero dello stipendio è distinta dalle questioni sul rapporto di lavoro (licenziamento, mansioni, qualifica). Quando in gioco c’è solo il pagamento di somme certe e documentate, il decreto ingiuntivo è la via più rapida; quando invece la pretesa dipende da contestazioni sul rapporto, conviene il ricorso al giudice del lavoro, che decide nel merito e può riconoscere, sulle somme, anche interessi e rivalutazione monetaria (art. 429 c.p.c.). Valutare correttamente il tipo di controversia indirizza verso lo strumento giusto.

    Il Fondo di garanzia INPS

    Se il datore è insolvente e non vi sono beni capienti, il lavoratore può rivolgersi al Fondo di garanzia INPS, che subentra nel pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzione, nei limiti e alle condizioni di legge. È una tutela pensata proprio per i casi di crisi del datore, in cui l’esecuzione individuale rischia di restare a vuoto. Il privilegio dei crediti di lavoro (art. 2751-bis c.c.) opera comunque nella distribuzione dell’eventuale ricavato, collocando il dipendente davanti ai creditori chirografari.

  • Quattordicesima: quando spetta e come si calcola

    La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva (oltre alla tredicesima) che spetta ai lavoratori dipendenti solo se prevista dal contratto collettivo applicato. A differenza della tredicesima, che è generalizzata, la quattordicesima non è dovuta in tutti i settori: per sapere se spetta bisogna leggere il CCNL.

    Quando spetta la quattordicesima

    La quattordicesima trova fonte nella contrattazione collettiva: spetta nei settori il cui CCNL la prevede (ad esempio commercio, turismo, alcuni comparti dei servizi). Dove il CCNL non la contempla, non è dovuta. Da non confondere con la “quattordicesima” assistenziale erogata dall’INPS ai pensionati con redditi bassi, che è un istituto previdenziale diverso e non riguarda il rapporto di lavoro.

    Il periodo di maturazione

    La quattordicesima matura, di regola, in un periodo annuale diverso da quello della tredicesima: tipicamente da luglio a giugno, con erogazione a giugno o luglio (mentre la tredicesima copre l’anno solare ed è pagata a dicembre). Matura per dodicesimi in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento; le frazioni di mese sono di norma conteggiate come mese intero se superiori a quindici giorni, secondo le regole del CCNL.

    Aspetto Quattordicesima Tredicesima
    Fonte solo CCNL che la prevede generalizzata
    Periodo di maturazione spesso luglio-giugno anno solare
    Erogazione giugno/luglio dicembre

    Come si calcola

    L’importo della quattordicesima piena corrisponde, in linea di massima, a una mensilità della retribuzione (paga base e voci utili secondo il CCNL). Se il lavoratore non ha prestato servizio per l’intero periodo, si calcola la quota maturata:

    • si individua la retribuzione mensile utile;
    • la si divide per 12 per ottenere il rateo mensile;
    • si moltiplica il rateo per i mesi di servizio nel periodo di riferimento.

    Incidono sull’importo le voci fisse come gli scatti di anzianità; alcune assenze (es. malattia oltre certi limiti, aspettative non retribuite) possono ridurre la maturazione secondo il CCNL.

    Tassazione e contribuzione

    La quattordicesima è retribuzione a tutti gli effetti: è soggetta a contributi e a IRPEF. Sulla quattordicesima, di norma, non spettano le detrazioni per lavoro dipendente (già attribuite sulle mensilità ordinarie), perciò l’incidenza fiscale può risultare proporzionalmente più alta e il netto inferiore rispetto a quanto ci si aspetterebbe. È inoltre utile ai fini del calcolo del TFR secondo le regole dell’art. 2120 c.c.

    Esempio numerico di calcolo

    Ipotizziamo una retribuzione mensile utile di riferimento e un lavoratore che ha prestato servizio per nove mesi nel periodo luglio-giugno. Il rateo mensile è pari a un dodicesimo della mensilità utile; moltiplicato per nove dà la quota di quattordicesima maturata. In formula: quattordicesima = (retribuzione mensile utile ÷ 12) × mesi di servizio. Se il lavoratore avesse prestato servizio per l’intero periodo, percepirebbe una mensilità piena; se invece avesse avuto periodi di aspettativa non retribuita o assenze non utili secondo il CCNL, la base dei mesi andrebbe ridotta di conseguenza. È bene quindi controllare quali assenze il contratto considera “neutre” e quali invece riducono la maturazione.

    La natura giuridica della quattordicesima

    La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva di fonte contrattuale: a differenza della tredicesima, generalizzatasi nel tempo, essa esiste solo dove il CCNL la prevede. Come ogni elemento della retribuzione rientra nella nozione ampia di “retribuzione” rilevante per il calcolo del TFR (art. 2120 c.c.), salvo diversa previsione contrattuale, e concorre a definire la retribuzione globale di fatto utilizzata come parametro in vari istituti. Proprio perché contrattuale, in caso di dubbio sulla spettanza o sul calcolo il riferimento decisivo resta il testo del contratto collettivo applicato al rapporto.

    Errori frequenti

    • Pretendere la quattordicesima quando il CCNL non la prevede.
    • Confonderla con la quattordicesima INPS dei pensionati.
    • Non riproporzionare l’importo per i mesi effettivamente lavorati.
    • Stupirsi del netto basso ignorando l’assenza delle detrazioni.

    Spunti pratici

    Tizia è assunta nel settore commercio, il cui CCNL prevede la quattordicesima con maturazione da luglio a giugno; viene assunta a ottobre. A giugno avrà diritto alla quattordicesima riproporzionata: nove mesi su dodici del periodo di riferimento, quindi 9/12 di una mensilità utile (compresi eventuali scatti). Se invece Tizia lavorasse in un settore il cui CCNL non prevede la quattordicesima, non maturerebbe alcun importo, pur avendo diritto regolarmente alla tredicesima. La regola d’oro è sempre la stessa: la quattordicesima esiste solo se la prevede il contratto collettivo applicato.

    Risorse correlate

  • Scatti di anzianità: cosa sono e come si calcolano

    Gli scatti di anzianità sono aumenti automatici della retribuzione che maturano con il passare del tempo di servizio presso lo stesso datore o nella stessa categoria. Non sono previsti direttamente dalla legge, ma dai contratti collettivi: è il CCNL a stabilire numero, importo e cadenza degli scatti per ciascun livello di inquadramento.

    Cosa sono e perché esistono

    Lo scatto di anzianità è un elemento fisso della retribuzione che premia la permanenza e l’esperienza maturata nel tempo. È una voce autonoma della busta paga, che si aggiunge alla paga base di tabella. La sua fonte è il contratto collettivo: poiché la legge non li impone, in assenza di previsione del CCNL gli scatti possono non spettare. Per individuarli nel cedolino vedi la guida su come leggere la busta paga.

    Come maturano

    Il CCNL fissa di norma:

    • il numero massimo di scatti raggiungibili (es. un tetto oltre il quale non ne maturano altri);
    • la cadenza (ad esempio uno scatto ogni due o tre anni di servizio);
    • l’importo di ciascuno scatto, spesso differenziato per livello di inquadramento.

    Lo scatto matura alla scadenza del periodo previsto e decorre, di regola, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’anzianità richiesta. Una volta acquisito, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione.

    Elemento Chi lo stabilisce
    Numero massimo di scatti CCNL
    Cadenza (biennale, triennale…) CCNL
    Importo per livello CCNL
    Decorrenza di norma dal mese successivo alla maturazione

    Scatti e cambio di livello o di datore

    In caso di passaggio di livello, il CCNL disciplina come si comportano gli scatti già maturati (talora vengono riassorbiti o ricalcolati sul nuovo livello). In caso di cambio di datore, l’anzianità utile agli scatti di regola riparte, salvo che operi un trasferimento d’azienda (art. 2112 c.c.), nel quale il lavoratore conserva i diritti maturati, compresa l’anzianità, presso il cedente.

    Scatti, EDR e superminimo: non confonderli

    In busta paga lo scatto di anzianità convive con altre voci fisse che hanno natura diversa. L’EDR (elemento distinto della retribuzione) è una somma fissa prevista da alcuni contratti, slegata dall’anzianità. Il superminimo è invece un importo concordato individualmente sopra il minimo tabellare: a seconda di come è pattuito, può essere assorbibile dagli aumenti contrattuali futuri (compresi nuovi scatti) oppure non assorbibile e quindi destinato a sommarsi. Capire la natura di ciascuna voce è essenziale, perché un superminimo assorbibile può “mangiare” l’effetto di uno scatto maturato, lasciando invariato il netto pur in presenza di un nuovo elemento. In caso di dubbio, fa fede la lettera di assunzione o l’accordo individuale.

    Scatti e altri istituti retributivi

    Lo scatto di anzianità, essendo parte della retribuzione fissa, incide sugli istituti calcolati sulla retribuzione: tredicesima ed eventuale quattordicesima, TFR (art. 2120 c.c.), maggiorazioni e indennità che si computano sulla paga. Per questo un errore sugli scatti si ripercuote a catena su più voci del cedolino.

    Le norme di riferimento, commentate

    Gli scatti di anzianità non hanno una norma di legge che li imponga: nascono dall’autonomia collettiva, cioè dal potere delle organizzazioni sindacali e datoriali di regolare il rapporto tramite il CCNL. La loro stabilità, una volta acquisiti, discende però dal principio civilistico di irriducibilità della retribuzione (art. 2103 c.c.): la parte di retribuzione legata a elementi ormai maturati non può essere unilateralmente ridotta dal datore. In caso di trasferimento d’azienda, l’art. 2112 c.c. garantisce la continuità dei diritti del lavoratore, compresa l’anzianità utile agli scatti, perché il rapporto prosegue senza soluzione di continuità con il cessionario. Le differenze su scatti non riconosciuti seguono infine i termini ordinari di prescrizione dei crediti di lavoro, per cui conviene attivarsi senza attendere.

    Errori frequenti

    • Pretendere gli scatti quando il CCNL applicato non li prevede.
    • Non verificare la decorrenza corretta dello scatto maturato.
    • Ignorare il riassorbimento degli scatti in caso di passaggio di livello, dove previsto.
    • Non considerare l’effetto degli scatti su tredicesima, quattordicesima e TFR.

    Spunti pratici

    Caio è impiegato dal 2019 e il suo CCNL prevede uno scatto ogni tre anni: nel 2022 e nel 2025 dovrebbero essergli maturati due scatti, ma in busta paga ne risulta solo uno. Caio confronta la propria anzianità con la cadenza fissata dal CCNL, verifica la decorrenza (dal mese successivo alla maturazione) e chiede per iscritto all’ufficio paghe il riconoscimento dello scatto mancante e dei relativi arretrati. Poiché lo scatto incide anche su tredicesima e TFR, la correzione comporta differenze su più voci. È un esempio di come un singolo elemento fisso, di fonte contrattuale, possa influenzare l’intera struttura della retribuzione.

    Risorse correlate

  • Lavoro intermittente (a chiamata): come funziona e i limiti

    Il lavoro intermittente (o lavoro a chiamata, job on call) è il contratto con cui il lavoratore si mette a disposizione del datore per prestazioni di carattere discontinuo, da rendere quando viene chiamato. È disciplinato dagli articoli 13-18 del D.Lgs. 81/2015 e incontra limiti precisi di utilizzo, pensati per evitare che diventi un modo per aggirare le tutele del rapporto stabile.

    Come funziona

    Con il contratto intermittente il lavoratore resta a disposizione e viene chiamato dal datore per svolgere la prestazione; il rapporto può prevedere o meno l’obbligo di rispondere alla chiamata. È retribuito per le ore effettivamente lavorate; se si è obbligato a rispondere, durante i periodi di attesa gli spetta l’indennità di disponibilità.

    Quando è ammesso: i presupposti

    Il contratto intermittente può essere stipulato:

    • per le esigenze individuate dai contratti collettivi o, in mancanza, per le attività discontinue previste dalla tabella allegata al R.D. 2657/1923 (richiamata dalla normativa);
    • in ogni caso, con soggetti con meno di 24 anni di età (le prestazioni vanno svolte entro il compimento dei 25) oppure con più di 55 anni (art. 13 D.Lgs. 81/2015).

    Fuori da questi casi il ricorso al lavoro a chiamata non è consentito.

    I divieti

    Il lavoro intermittente è vietato (art. 14 D.Lgs. 81/2015):

    • per sostituire lavoratori in sciopero;
    • presso unità produttive che, nei sei mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti collettivi o sospensioni/riduzioni di orario (CIG) per gli stessi lavoratori interessati;
    • da parte di datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

    Il limite delle 400 giornate

    Con lo stesso datore, le prestazioni di lavoro intermittente non possono superare, di regola, le 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari; oltre tale limite il rapporto si trasforma in lavoro a tempo pieno e indeterminato (art. 13 D.Lgs. 81/2015). Il limite non si applica ad alcuni settori (turismo, pubblici esercizi, spettacolo).

    Aspetto Regola
    Presupposti esigenze del CCNL/tabella o età <24 o >55
    Indennità di disponibilità solo se c’è obbligo di risposta alla chiamata
    Limite 400 giornate in 3 anni con lo stesso datore
    Forma scritta, con contenuti obbligatori

    Forma, comunicazione e parità di trattamento

    Il contratto deve essere scritto e indicare durata, ipotesi che giustificano il ricorso, luogo e modalità della disponibilità e del preavviso di chiamata, trattamento economico e indennità di disponibilità. Prima di ogni chiamata il datore deve inviare la comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro. Al lavoratore intermittente spetta, per i periodi lavorati e in proporzione, lo stesso trattamento economico e normativo di un pari livello a parità di mansioni (principio di non discriminazione).

    L’indennità di disponibilità

    Se il lavoratore si è obbligato a rispondere alla chiamata, durante l’attesa percepisce l’indennità di disponibilità, nella misura fissata dai contratti collettivi e comunque non inferiore al minimo stabilito. Il rifiuto ingiustificato di rispondere, in tal caso, può comportare la perdita dell’indennità e la risoluzione del contratto. Se invece non c’è obbligo di risposta, il lavoratore può liberamente non accettare la chiamata, senza indennità per i periodi di inattività.

    Differenza con part-time e prestazione occasionale

    Il lavoro intermittente va distinto da figure vicine. Nel part-time l’orario è ridotto ma predeterminato e stabile, mentre nel lavoro a chiamata la prestazione è per definizione discontinua e non programmata. La prestazione occasionale, invece, non dà luogo a un rapporto di lavoro subordinato strutturato e soggiace a limiti economici e soggettivi propri. Scegliere lo strumento sbagliato espone il datore al rischio di riqualificazione del rapporto e al pagamento di differenze retributive e contributive: la causa concreta dell’impiego deve corrispondere alla figura adottata.

    Errori frequenti

    • Usare il contratto a chiamata fuori dai presupposti (né esigenze del CCNL né requisiti di età).
    • Omettere la comunicazione preventiva di ogni chiamata.
    • Non riconoscere l’indennità di disponibilità quando c’è obbligo di risposta.
    • Superare le 400 giornate ignorando la trasformazione del rapporto.

    Spunti pratici

    Tizio, 22 anni, è assunto con contratto intermittente: rientra nei presupposti perché ha meno di 24 anni (art. 13 D.Lgs. 81/2015). Lavora però quasi tutti i giorni e, con lo stesso datore, supera le 400 giornate in tre anni: il rapporto si trasforma in lavoro a tempo pieno e indeterminato. Diverso il caso di Caio, assunto a chiamata per coprire stabilmente turni ordinari senza alcuna esigenza discontinua né requisito di età: qui il ricorso al contratto intermittente è illegittimo e il lavoratore può chiedere l’accertamento di un ordinario rapporto subordinato. Per orientarsi tra le forme contrattuali vedi i tipi di contratto di lavoro.

    Risorse correlate

  • Risoluzione consensuale e dimissioni incentivate: come funziona e la NASpI

    La risoluzione consensuale è la cessazione del rapporto di lavoro decisa di comune accordo dal datore e dal lavoratore. Spesso è accompagnata da un incentivo all’esodo (una somma a fronte dell’uscita). A differenza delle dimissioni volontarie, in alcuni casi consente l’accesso alla NASpI: occorre però capire quando, perché le regole cambiano in base alla procedura seguita.

    Cos’è la risoluzione consensuale

    È un accordo con cui le parti decidono di porre fine al rapporto (art. 1372 c.c., applicato al contratto di lavoro): nessuno “licenzia” e nessuno “si dimette”, ma entrambi consentono alla cessazione. L’accordo può prevedere la data di uscita, la rinuncia reciproca a pretese e un eventuale incentivo economico. Per essere efficace deve seguire, di norma, la stessa procedura telematica delle dimissioni (art. 26 D.Lgs. 151/2015), salvo che sia raggiunto in sede “protetta”.

    Le sedi “protette” e l’inoppugnabilità

    Se la risoluzione consensuale è conclusa in una sede protetta (conciliazione presso l’Ispettorato del lavoro, in sede sindacale, davanti alla commissione di certificazione), l’accordo e le eventuali rinunce sono inoppugnabili: il lavoratore non può poi disconoscere ciò che ha sottoscritto, perché ha agito con l’assistenza e le garanzie previste. È la forma più tutelante per entrambe le parti quando c’è un incentivo all’esodo.

    NASpI: quando spetta

    La NASpI presuppone la perdita involontaria dell’occupazione. La risoluzione consensuale, essendo concordata, di regola non dà diritto alla NASpI. Esistono però eccezioni rilevanti:

    • Risoluzione consensuale in sede protetta nell’ambito della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (la procedura di conciliazione presso l’Ispettorato): in questo caso la NASpI spetta;
    • Risoluzione a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferimento a una sede distante oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici;

    Fuori da questi casi, la semplice risoluzione consensuale non apre alla NASpI.

    Modalità di cessazione NASpI
    Dimissioni volontarie ordinarie no
    Risoluzione consensuale “semplice” no (di regola)
    Risoluzione in conciliazione su GMO
    Risoluzione per rifiuto trasferimento oltre i limiti
    Licenziamento

    L’incentivo all’esodo e la tassazione

    L’incentivo all’esodo è una somma corrisposta per favorire l’uscita anticipata. Sul piano fiscale, le somme legate alla cessazione del rapporto (incluse quelle a titolo di incentivo) sono di norma soggette a tassazione separata, con un criterio agevolato rispetto alla tassazione ordinaria. È bene quantificare il netto effettivo dell’incentivo prima di firmare.

    Attenzione alle dimissioni “mascherate”

    Va tenuta distinta la risoluzione consensuale dalle dimissioni per fatti concludenti introdotte di recente: in caso di assenza ingiustificata oltre il termine del CCNL o, in mancanza, oltre quindici giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore (L. 203/2024 art. 19), senza accordo e senza, di regola, diritto alla NASpI. È quindi diverso “concordare” l’uscita rispetto al “lasciare il posto” smettendo di presentarsi.

    Il contributo NASpI a carico del datore

    Un aspetto spesso trascurato è il cosiddetto ticket di licenziamento: in molte ipotesi di cessazione che danno teoricamente accesso alla NASpI, il datore è tenuto a versare all’INPS un contributo di finanziamento dell’indennità di disoccupazione, parametrato all’anzianità del lavoratore. Questo costo è uno degli elementi che il datore considera quando propone una risoluzione consensuale o un incentivo all’esodo, ed è bene esserne consapevoli nella trattativa, perché incide sul margine economico complessivo dell’operazione.

    Le norme di riferimento, commentate

    La risoluzione consensuale è espressione del principio per cui il contratto può sciogliersi per mutuo consenso (art. 1372 c.c.). La sua efficacia, quando rassegnata dal lavoratore, è subordinata alla procedura telematica dell’art. 26 D.Lgs. 151/2015, salvo la conclusione in sede protetta. Le rinunce e transazioni del lavoratore, in linea con l’art. 2113 c.c., sono di regola impugnabili entro sei mesi, ma diventano inoppugnabili se concluse nelle sedi protette: è questa la ragione pratica per cui gli accordi con incentivo si firmano davanti all’Ispettorato, in sede sindacale o presso le commissioni di certificazione.

    Errori frequenti

    • Firmare una risoluzione consensuale convinti di avere comunque la NASpI.
    • Non usare la sede protetta quando c’è un incentivo, esponendosi a contestazioni.
    • Non valutare il netto fiscale dell’incentivo all’esodo.
    • Confondere la risoluzione concordata con l’abbandono del posto.

    Spunti pratici

    Sempronio riceve dal datore la proposta di chiudere il rapporto con un incentivo. Se la cessazione avviene come semplice risoluzione consensuale, Sempronio non avrà la NASpI; se invece il datore avvia la procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e si arriva a una conciliazione in sede protetta, Sempronio percepisce l’incentivo e può accedere alla NASpI. La differenza, a parità di somma, è sostanziale: per questo conviene definire bene la modalità della cessazione prima di firmare, preferendo la sede protetta che rende l’accordo inoppugnabile.

    Risorse correlate

  • Dimissioni: come si danno (procedura telematica, preavviso, revoca)

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede volontariamente dal rapporto di lavoro. Per essere valide devono seguire, nella generalità dei casi, una procedura telematica obbligatoria, rispettare il preavviso previsto dal CCNL e possono essere revocate entro un breve termine. La disciplina ha l’obiettivo di garantire che la volontà di dimettersi sia genuina e non estorta (cosiddetto fenomeno delle “dimissioni in bianco”).

    La procedura telematica obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) del lavoratore subordinato devono essere rassegnate, a pena di inefficacia, con modalità telematiche su moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro, direttamente dal portale o tramite soggetti abilitati (patronati, organizzazioni sindacali, consulenti del lavoro, enti bilaterali). La regola nasce dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015 ed è volta a impedire le dimissioni “in bianco” fatte firmare all’assunzione.

    Quando la forma telematica non serve

    La procedura telematica non si applica in alcuni casi, tra cui:

    • rapporti durante il periodo di prova;
    • lavoro domestico;
    • dimissioni della lavoratrice madre/padre nel periodo protetto, che richiedono invece la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001);
    • risoluzioni avvenute in sedi “protette” (conciliazioni sindacali, ispettorato).

    Il preavviso

    Salvo che ricorra una giusta causa di dimissioni (un fatto grave che impedisce la prosecuzione, ad esempio il mancato pagamento della retribuzione), il lavoratore deve rispettare il preavviso stabilito dal CCNL in base ad anzianità e inquadramento. Se non lo rispetta, è tenuto a corrispondere al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, di importo pari alla retribuzione del periodo non lavorato (art. 2118 c.c.). Con la giusta causa, invece, il preavviso non è dovuto.

    Ipotesi Preavviso Effetto
    Dimissioni ordinarie dovuto secondo CCNL oppure indennità sostitutiva
    Dimissioni per giusta causa non dovuto diritto all’indennità di mancato preavviso a carico del datore
    Periodo protetto maternità serve convalida all’Ispettorato

    La revoca delle dimissioni

    Il lavoratore può revocare le dimissioni (o la risoluzione consensuale) entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), sempre con modalità telematica. La revoca tempestiva fa proseguire il rapporto come se le dimissioni non fossero mai state date.

    Dimissioni per fatti concludenti

    Una novità rilevante riguarda le dimissioni per fatti concludenti: in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza, oltre quindici giorni, il datore può comunicarlo all’Ispettorato nazionale del lavoro e il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore (L. 203/2024 art. 19). Si tratta di un meccanismo distinto dal licenziamento disciplinare: la giurisprudenza di merito sta delineando i confini tra assenza ingiustificata come illecito disciplinare e come manifestazione di volontà di dimettersi, e il rilievo prioritario del termine del CCNL rispetto ai quindici giorni di legge.

    Dimissioni e NASpI

    Le dimissioni volontarie di regola non danno diritto alla NASpI, perché manca la disoccupazione involontaria. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa e quelle della lavoratrice madre nel periodo protetto, che sono equiparate alla perdita involontaria del lavoro. Diverso è il caso della risoluzione consensuale e delle dimissioni incentivate.

    Le dimissioni per giusta causa

    Meritano un cenno a parte le dimissioni per giusta causa: ricorrono quando il datore tiene una condotta talmente grave da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto, ad esempio il mancato pagamento della retribuzione, il demansionamento, le molestie o gravi violazioni della sicurezza. In questo caso il lavoratore può dimettersi senza preavviso e ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore, oltre a poter accedere alla NASpI in quanto la cessazione è equiparata a perdita involontaria del lavoro. È prudente indicare per iscritto i motivi della giusta causa, perché in caso di contestazione l’onere di provarli grava sul lavoratore.

    Errori frequenti

    • Comunicare le dimissioni solo a voce o con una lettera: senza la procedura telematica sono inefficaci.
    • Non rispettare il preavviso, subendo la trattenuta dell’indennità sostitutiva.
    • Pensare di avere diritto alla NASpI dopo dimissioni volontarie ordinarie.
    • Lasciar scadere i 7 giorni utili per la revoca.

    Spunti pratici

    Caio decide di cambiare lavoro e si dimette: compila il modulo telematico e rispetta il preavviso del CCNL. Pochi giorni dopo l’azienda gli propone condizioni migliori e Caio cambia idea: poiché non sono passati 7 giorni dalla trasmissione, può revocare le dimissioni e il rapporto prosegue (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Diverso il caso di Tizio, che smette semplicemente di presentarsi: oltre il termine del CCNL (o i quindici giorni di legge) il datore può attivare la procedura delle dimissioni per fatti concludenti (L. 203/2024 art. 19), con la conseguenza che Tizio non sarà considerato licenziato e difficilmente potrà accedere alla NASpI.

    Risorse correlate

  • Lavoro autonomo e partita IVA: lo Statuto e le tutele (L. 81/2017)

    Chi lavora con partita IVA come lavoratore autonomo non è privo di diritti. La Legge 81/2017 (cosiddetto Statuto del lavoro autonomo) ha introdotto tutele specifiche per professionisti e autonomi non imprenditori, pensate per riequilibrare il rapporto con il committente più forte. Questa guida spiega chi è tutelato, quali clausole sono vietate, come funzionano pagamenti e tutele previdenziali, e quando la partita IVA rischia di essere riqualificata come lavoro dipendente.

    Chi tutela lo Statuto del lavoro autonomo

    La L. 81/2017 si applica ai rapporti di lavoro autonomo disciplinati dall’art. 2222 c.c. e seguenti (contratto d’opera), inclusi i professionisti con e senza albo, ed esclusi gli imprenditori veri e propri. Tutela chi presta un’opera o un servizio con la propria partita IVA in modo prevalentemente personale, spesso in posizione più debole rispetto al committente. Lo scopo è proteggere l’autonomia genuina, non la finta partita IVA usata per mascherare un rapporto di lavoro dipendente.

    Le tutele contro le clausole abusive

    Lo Statuto considera abusive e prive di effetto alcune clausole imposte dal committente, tra cui:

    • quelle che gli consentono di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
    • il recesso senza congruo preavviso nei rapporti continuativi;
    • termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

    È inoltre abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. Il lavoratore autonomo che subisce questi abusi può ottenerne la nullità e il risarcimento del danno.

    Clausola del committente Conseguenza
    Modifica unilaterale del contratto Abusiva, priva di effetto
    Recesso senza congruo preavviso (rapporti continuativi) Abusiva, priva di effetto
    Pagamento oltre 60 giorni dalla fattura Abusiva, risarcimento del danno
    Rifiuto del contratto scritto Abusivo

    Pagamenti, proprietà intellettuale e formazione

    Ai rapporti dell’autonomo si applicano le regole sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con interessi di mora automatici a carico del committente moroso. Sul fronte della proprietà intellettuale, salvo patto diverso, il lavoratore autonomo conserva i diritti di utilizzazione economica degli apporti originali realizzati nell’esecuzione dell’incarico. Lo Statuto prevede inoltre la deducibilità di alcune spese e incentivi legati alla formazione professionale.

    Maternità, malattia e tutele previdenziali

    Lo Statuto ha rafforzato le tutele per gli iscritti alla Gestione separata INPS:

    • indennità di maternità, spettante a prescindere dall’astensione effettiva dall’attività;
    • indennità di malattia e, nei casi di malattia grave, possibilità di sospensione del rapporto e dei versamenti secondo la disciplina applicabile;
    • la gravidanza, malattia o infortunio non estinguono il rapporto continuativo, che può restare sospeso su richiesta del lavoratore, senza diritto al corrispettivo per il periodo di sospensione.

    Autonomo vero o dipendente «mascherato»?

    Il confine più delicato è quello con il lavoro subordinato. Se la partita IVA nasconde in realtà un rapporto etero-organizzato dal committente — orari imposti, postazione fissa, direttive e poteri tipici del datore di lavoro — può scattare la riqualificazione in lavoro subordinato, con tutte le relative tutele (retribuzione, ferie, TFR, tutela contro il licenziamento). Lo Statuto protegge l’autonomia genuina; non copre la partita IVA usata per aggirare le regole del lavoro dipendente.

    Spunti pratici

    • Pretendi il contratto scritto. Il rifiuto del committente di metterlo per iscritto è di per sé un comportamento abusivo.
    • Controlla i termini di pagamento. Oltre 60 giorni dalla fattura la clausola è abusiva: hai diritto agli interessi di mora.
    • Difendi i tuoi diritti d’autore. Salvo patto diverso, gli apporti originali restano economicamente tuoi.
    • Attenzione all’etero-organizzazione. Se lavori come un dipendente, puoi chiedere la riqualificazione del rapporto.

    Casi pratici

    Tizio — il pagamento a 90 giorni. Il committente impone a Tizio il pagamento a 90 giorni dalla fattura: la clausola è abusiva e Tizio può pretendere il rispetto del termine di legge e gli interessi di mora.

    Caia — la maternità. Caia, professionista iscritta alla Gestione separata, ha diritto all’indennità di maternità anche se sceglie di non interrompere del tutto l’attività.

    Sempronio — la falsa partita IVA. Sempronio lavora ogni giorno in azienda, con orari e direttive del committente: il rapporto può essere riqualificato come lavoro subordinato, con il riconoscimento delle relative tutele.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

    Vedi anche: Aprire la partita IVA, Ritenuta d’acconto di professionisti e autonomi al 20%, Redditi occasionali senza partita IVA, Aprire partita IVA forfettaria, Partita IVA che compra un bene strumentale e Chi paga l’IRAP e l’autonoma organizzazione.