Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Alimentari Industria: welfare FASA e Alifond

    CCNL Alimentari Industria (Federalimentare)

    In sintesi

    Il welfare del CCNL Alimentari industria ha tre pilastri: il fondo sanitario FASA, pagato dall’azienda con 16 euro al mese dal 2025; il fondo pensione Alifond, con l’1% del lavoratore e l’1,5% dell’azienda; la Cassa rischio vita (30.000 euro in caso di morte) e la Cassa maternità e paternità. Le aziende che non aderiscono alla bilateralità pagano 20 euro lordi al mese in busta paga.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalimentare-Confindustria · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    1° marzo 2024, con decorrenza dal 1° dicembre 2023
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2027
    Platea
    ~400.000 (industria alimentare: latte, carni, conserve, dolciario, bevande, pasta)

    Tabella riepilogativa

    Welfare contrattuale nel CCNL industria alimentare (artt. 74-74 quinquies)
    Strumento Chi paga e quanto A chi spetta
    FASA, assistenza sanitaria azienda: 16 euro al mese per 12 mesi dal 2025; familiari a carico: 2 euro al mese tempo indeterminato e tempo determinato di almeno 9 mesi nell’anno
    Alifond, previdenza complementare lavoratore 1%, azienda 1,5% dal 2025, più il TFR chi aderisce (adesione volontaria)
    Cassa rischio vita azienda: 30 euro l’anno eredi dei lavoratori a tempo indeterminato: capitale di 30.000 euro
    Cassa maternità e paternità azienda: 4,50 euro al mese integra il congedo parentale dopo il parto
    Aziende fuori dalla bilateralità 20 euro lordi al mese in busta paga ogni lavoratore

    FASA

    Il FASA è il fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore. È finanziato dall’azienda con 16 euro al mese per 12 mensilità (12 euro più 4 dal 1° gennaio 2025) e spetta ai lavoratori a tempo indeterminato e a quelli a termine con almeno nove mesi di rapporto nell’anno (art. 74-quater). I familiari fiscalmente a carico possono essere iscritti con 2 euro al mese. Le prestazioni rimborsate e i massimali sono fissati dal regolamento del fondo.

    Alifond

    Alifond è il fondo pensione del settore. Chi aderisce versa l’1% della retribuzione utile al TFR, l’azienda l’1,5% dal 1° gennaio 2025 e al fondo va anche il TFR (art. 74). Senza adesione il contributo dell’azienda non spetta.

    Cassa rischio vita e Cassa maternità e paternità

    La Cassa rischio vita garantisce agli eredi dei lavoratori a tempo indeterminato che muoiono durante il rapporto un capitale di 30.000 euro, finanziato dall’azienda con 30 euro l’anno per lavoratore (art. 74-ter). La Cassa maternità e paternità, gestita dall’Ente bilaterale, integra le indennità del congedo parentale dopo il parto ed è finanziata con 4,50 euro al mese.

    Se l’azienda non aderisce

    Queste prestazioni sono un diritto contrattuale del lavoratore. L’azienda che non aderisce al sistema bilaterale deve garantire direttamente prestazioni equivalenti e, in più, pagare a ogni lavoratore 20 euro lordi al mese per 12 mensilità come elemento distinto della retribuzione (art. 74-bis).

    Casi pratici

    Tizio, assunto a tempo indeterminato
    Tizio è assunto a tempo indeterminato: l’azienda lo iscrive al FASA e versa 16 euro al mese. Tizio iscrive anche la figlia, fiscalmente a carico, pagando 2 euro al mese, e può chiedere i rimborsi previsti dal regolamento del fondo.
    Caia, stagionale
    Caia ha un contratto a termine di cinque mesi: non raggiunge i nove mesi nell’anno richiesti per il FASA, ma può aderire ad Alifond perché il contratto dura almeno quattro mesi.
    Sempronio, azienda fuori dalla bilateralità
    L’azienda di Sempronio non versa ai fondi di settore: deve garantirgli prestazioni equivalenti e pagargli 20 euro lordi al mese in busta paga.

    Domande frequenti

    Quanto versa l’azienda al FASA?
    Sedici euro al mese per 12 mensilità dal 1° gennaio 2025 (art. 74-quater).
    Chi ha diritto al FASA?
    I lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine con almeno nove mesi di rapporto nell’anno; i familiari a carico si iscrivono con 2 euro al mese.
    Quanto versa l’azienda ad Alifond?
    L’1,5% della retribuzione utile al TFR dal 2025, se il lavoratore aderisce e versa l’1%.
    Cos’è la Cassa rischio vita?
    Un’assicurazione pagata dall’azienda che garantisce agli eredi un capitale di 30.000 euro in caso di morte del lavoratore a tempo indeterminato durante il rapporto.
    E se l’azienda non aderisce ai fondi?
    Deve garantire prestazioni equivalenti e pagare 20 euro lordi al mese in busta paga (art. 74-bis).

    Fonti: CCNL Industria Alimentare 2023-2027, artt. 74-74 quinquies (testo Flai Cgil). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie e festività, maternità e paternità, tredicesima e premio risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Alimentari Industria (Federalimentare). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Pro-rata IVA: come funziona la detrazione parziale

    In sintesi

    • Il pro-rata scatta quando si effettuano sia operazioni con diritto a detrazione sia operazioni esenti art. 10.
    • La percentuale di pro-rata = operazioni con diritto a detrazione / totale operazioni dell’anno.
    • Si applica una percentuale unica a tutta l’IVA sugli acquisti, salvo i beni a uso esclusivo.
    • La disciplina è nell’art. 19, commi 5 e seguenti, e art. 19-bis del DPR 633/1972.
    • Le operazioni non imponibili (esportazioni, art. 8) non peggiorano il pro-rata: danno diritto alla detrazione.
    • Le operazioni escluse/fuori campo non rientrano né al numeratore né al denominatore del pro-rata.

    Quando si detrae solo una parte dell'IVA sugli acquisti

    La regola generale dell’IVA è che il soggetto passivo (l’imprenditore, il professionista) può detrarre l’IVA pagata sugli acquisti, a condizione che quei beni e servizi siano usati per effettuare operazioni che a loro volta danno diritto alla detrazione. Se compri una stampante per il tuo studio e poi fatturi servizi imponibili, l’IVA sulla stampante la recuperi. Se invece la usi per un’attività che genera solo operazioni esenti (per esempio sei un medico e quella stampante serve esclusivamente allo studio medico), l’IVA non la recuperi.

    Il problema si complica quando l’attività è mista: una parte dei ricavi proviene da operazioni imponibili (o non imponibili, come le esportazioni), un’altra da operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972. In questo caso non si può semplicemente affermare ‘detraggo tutto’ né ‘non detraggo nulla’. La legge prevede un meccanismo proporzionale chiamato pro-rata, disciplinato dall’art. 19, commi 5 e seguenti, e dall’art. 19-bis del DPR 633/1972.

    Il pro-rata è una percentuale che si calcola ogni anno, al termine del periodo d’imposta, mettendo in rapporto le operazioni che danno diritto a detrazione (numeratore) con il totale di tutte le operazioni rilevanti (denominatore). Quella percentuale si applica all’intera IVA sugli acquisti dell’anno: se la percentuale è 60%, si detrae il 60% dell’IVA sugli acquisti, indipendentemente da quale singolo acquisto abbia ‘causato’ l’IVA.

    È importante capire che il pro-rata è determinato dalle operazioni esenti art. 10, non dalle operazioni non imponibili. Chi esporta (art. 8) o fa cessioni intracomunitarie (art. 41 DL 331/93) non subisce penalizzazioni sulla detrazione: quelle operazioni danno diritto pieno alla detrazione e stanno sia al numeratore sia al denominatore del pro-rata, lasciandolo invariato. Sono le esenti art. 10 a stare solo al denominatore, abbassando la percentuale.

    Come le diverse categorie di operazioni entrano nel calcolo del pro-rata
    Tipo di operazione Al numeratore (diritto a detrazione) Al denominatore (totale)
    Operazioni imponibili (IVA applicata) Sì Sì
    Operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9; art. 41 DL 331/93) Sì Sì
    Operazioni esenti art. 10 DPR 633/1972 No Sì
    Operazioni escluse/fuori campo IVA No No

    Esempio pratico

    • Alfa Srl svolge attività mista: gestisce un servizio di consulenza informatica (imponibile al 22%) e affitta alcuni locali a uso abitativo (esente art. 10). Nel corso dell’anno, le operazioni imponibili ammontano a 120.000 euro e le operazioni esenti a 30.000 euro. Il totale è 150.000 euro. La percentuale di pro-rata è: 120.000 / 150.000 = 80%. Nell’anno, Alfa Srl ha pagato IVA sugli acquisti generali (software, utenze, materiali) per 9.000 euro. Può detrarne solo l’80%, cioè 7.200 euro. I 1.800 euro restanti diventano un costo definitivo non recuperabile. Se invece avesse effettuato esportazioni invece di affitti, il pro-rata sarebbe rimasto al 100% e avrebbe detratto tutti i 9.000 euro.

    Documenti necessari

    • Registro delle fatture emesse (distinte per operazioni imponibili, non imponibili, esenti)
    • Registro degli acquisti con l’IVA pagata
    • Prospetto riepilogativo del calcolo del pro-rata per l’anno
    • Dichiarazione IVA annuale (quadri VE, VF con indicazione del pro-rata)
    • Comunicazioni LIPE trimestrali (con applicazione del pro-rata provvisorio)

    Caso 1 – Tizio, avvocato con attività di locazione

    Scenario. Tizio è un avvocato che esercita la libera professione (operazioni imponibili IVA) e possiede anche due appartamenti che affitta a privati (operazioni esenti art. 10). I canoni di locazione non sono trascurabili rispetto al reddito professionale.

    Come si applica. Tizio ha un’attività mista. I suoi onorari professionali sono imponibili IVA; i canoni di locazione degli appartamenti a uso abitativo sono esenti ai sensi dell’art. 10. Alla fine dell’anno deve calcolare il pro-rata: se i compensi professionali sono 90.000 euro e i canoni 10.000 euro, il totale è 100.000 euro e il pro-rata è 90%. Tizio può detrarre il 90% dell’IVA sugli acquisti indistinti (cancelleria, abbonamenti, utenze studio). Per le spese direttamente e esclusivamente legate all’attività professionale (es. un software legale usato solo in studio) potrebbe applicare la detrazione integrale se riesce a dimostrarne l’uso esclusivo nell’attività imponibile.

    In pratica

    • Pro-rata = 90.000 / 100.000 = 90%: si detrae il 90% dell’IVA sugli acquisti generali.
    • I canoni di locazione abitativa esenti abbassano la percentuale ma non azzerano la detrazione.
    • Per acquisti a uso esclusivo professionale (imponibile), possibile detrazione integrale.
    • Il calcolo definitivo del pro-rata avviene nella dichiarazione IVA annuale.

    Caso 2 – Caio, società che eroga corsi di formazione e consulenza

    Scenario. Caio è amministratore di una Srl che svolge sia corsi di formazione professionale riconosciuti (esenti art. 10) sia consulenze aziendali (imponibili al 22%). Le due attività usano gli stessi uffici, le stesse attrezzature e lo stesso personale.

    Come si applica. La Srl di Caio ha un’attività tipicamente mista. I corsi di formazione riconosciuti rientrano nell’esenzione art. 10; le consulenze sono imponibili. Supponiamo che nell’anno i ricavi da formazione siano 200.000 euro e quelli da consulenza 50.000 euro, per un totale di 250.000 euro. Il pro-rata è 50.000 / 250.000 = 20%. Questo significa che la Srl può detrarre solo il 20% dell’IVA sugli acquisti indistinti: affitto uffici, utenze, materiali informatici. Se ha pagato 15.000 euro di IVA su acquisti generali, ne recupera solo 3.000. Gli altri 12.000 euro diventano un costo. Caio capisce quindi che è strategicamente rilevante tenere separate le attività e documentare quali acquisti servono esclusivamente all’attività imponibile.

    In pratica

    • Pro-rata molto basso (20%) perché la formazione esente pesa molto di più della consulenza imponibile.
    • Solo il 20% dell’IVA sugli acquisti comuni è detraibile: 80% diventa costo.
    • Convenienza a documentare gli acquisti esclusivi dell’attività imponibile per detrarre il 100% su quelli.
    • Struttura dell’attività (proporzione esenti/imponibili) influenza direttamente il costo fiscale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • CCNL Alimentari Industria: tredicesima e premio risultato

    CCNL Alimentari Industria (Federalimentare)

    In sintesi

    Il CCNL Alimentari industria prevede 14 mensilità: la tredicesima a Natale e la quattordicesima a metà anno, ciascuna pari alla retribuzione mensile di fatto (art. 54). La quattordicesima matura da luglio a giugno. I premi di risultato dipendono dagli accordi aziendali; nel 2026 e 2027 sono tassati all’1% fino a 5.000 €.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalimentare-Confindustria · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    1° marzo 2024, con decorrenza dal 1° dicembre 2023
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2027
    Platea
    ~400.000 (industria alimentare: latte, carni, conserve, dolciario, bevande, pasta)

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive nel CCNL Alimentari industria (art. 54)
    Voce Importo Maturazione
    Tredicesima Una retribuzione mensile di fatto Anno solare, pagata a Natale
    Quattordicesima Una retribuzione mensile di fatto Da luglio a giugno, pagata a metà anno

    Tredicesima e quattordicesima

    L’art. 54 prevede due mensilità aggiuntive, ciascuna pari alla retribuzione mensile di fatto: paga base, ex contingenza, EDR, incremento aggiuntivo della retribuzione (IAR) e aumenti periodici di anzianità. La tredicesima si paga a Natale; la quattordicesima, che ha sostituito il vecchio premio speciale, matura da luglio dell’anno precedente a giugno e si paga a metà anno.

    Chi inizia o cessa il rapporto durante il periodo riceve tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio: la frazione oltre i quindici giorni conta come mese intero, quella fino a quindici no. Le assenze per malattia o infortunio entro il periodo di conservazione del posto contano ai fini di entrambe.

    Premi di risultato

    Il contratto nazionale non fissa importi di premio: esistono se un accordo aziendale o territoriale li lega a obiettivi misurabili. Per il 2026 e il 2027 la legge di bilancio (L. 199/2025) li tassa all’1% fino a 5.000 € l’anno, per chi nell’anno precedente ha avuto un reddito di lavoro dipendente fino a 80.000 €; se l’accordo lo consente possono essere convertiti in servizi di welfare, non tassati entro i limiti di legge.

    Casi pratici

    Tizio – Tutto l’anno in azienda
    Tizio lavora tutto l’anno: a metà anno riceve la quattordicesima e a Natale la tredicesima, ciascuna pari alla sua retribuzione mensile di fatto, scatti compresi.
    Caia – Assunta il 10 settembre
    Caia è assunta il 10 settembre. A Natale riceve 4/12 di tredicesima (settembre conta perché la frazione supera i quindici giorni); a metà dell’anno dopo, 10/12 di quattordicesima, per i mesi da settembre a giugno.
    Sempronio – Malattia di due mesi
    Sempronio resta a casa per malattia due mesi, entro il periodo di conservazione del posto. Quei mesi contano comunque per tredicesima e quattordicesima: non perde dodicesimi.

    Domande frequenti

    Esiste la 14ª nel CCNL Alimentari?
    Sì: l’art. 54 prevede una quattordicesima pari alla retribuzione mensile di fatto, che matura da luglio a giugno e si paga a metà anno.
    Quando si paga la 13ª?
    A Natale, pari alla retribuzione mensile di fatto.
    La malattia riduce tredicesima e quattordicesima?
    No, entro il periodo di conservazione del posto previsto dal contratto le assenze per malattia o infortunio contano per entrambe.
    Come è tassato il premio di risultato nel 2026?
    All’1% fino a 5.000 € l’anno, per il 2026 e il 2027, se previsto da un accordo e con un reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente fino a 80.000 €.

    Fonti: CCNL industria alimentare, art. 54 (UILA) · quattordicesima (Lexplain). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie e festività, maternità e paternità, malattia e infortunio e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Alimentari Industria (Federalimentare). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Quanto si paga con la prima rata della rottamazione quinquies: esempio di calcolo

    In sintesi

    • Si versa solo il capitale originario e le spese esecutive, senza sanzioni.
    • Il piano di pagamento e rateale con scadenze stabilite dalla norma attuativa AdER.
    • La soglia minima di rata (comma 92) deve essere rispettata per non decadere.
    • L’area riservata AdER fornisce il prospetto dei carichi definibili prima dell’adesione.
    • Un pagamento sotto soglia equivale a mancata rata e causa decadenza dal beneficio.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 85-97 della L. 199/2025 stabiliscono che nella rottamazione-quinquies si versa esclusivamente il capitale e le spese esecutive, con un piano rateale articolato e una soglia minima di rata il cui mancato rispetto produce decadenza.

    Approfondimento normativo completo: Commi 85-97 LB 2026: procedura operativa rottamazione-quinquies.

    Prima degli esempi: come funziona il piano di pagamento

    La rottamazione-quinquies (L. 30 dicembre 2025, n. 199, commi 82-97) elimina sanzioni, interessi di mora e aggio, lasciando a carico del debitore il solo capitale e le spese esecutive gia sostenute dall’Agenzia delle entrate-Riscossione. Per chi deve gestire flussi di cassa, la domanda concreta e: quanto si paga alla prima scadenza e come si distribuisce il debito residuo nelle rate successive?

    I commi 85-97 definiscono i passaggi operativi: AdER rende disponibili i dati nell’area riservata (comma 85), il debitore presenta domanda, poi riceve un prospetto di pagamento con le scadenze. Il comma 92 fissa una soglia minima di rata al di sotto della quale il pagamento e considerato insufficiente, con conseguente decadenza automatica. Questo dettaglio e cruciale per chi voglia diluire al massimo l’importo: non e possibile frammentare le rate senza limite.

    In attesa dei provvedimenti attuativi di AdER che fisseranno le date esatte di scadenza, e possibile eseguire una stima basandosi sull’importo capitale dovuto e sulle precedenti rottamazioni come riferimento metodologico. I professionisti suggeriscono di verificare il prospetto definitivo prima di impegnarsi, perche l’importo delle rate puo variare in base alle spese esecutive gia maturate.

    Checklist per calcolare l'importo della prima rata

    • Accedere all’area riservata AdER e scaricare l’estratto ruolo aggiornato;
    • Isolare la quota capitale da quella di sanzioni, interessi di mora e aggio;
    • Aggiungere le spese esecutive documentate indicate da AdER nel prospetto;
    • Verificare la soglia minima di rata prevista dalla norma attuativa (comma 92);
    • Controllare la scadenza della prima rata e predisporre i fondi in anticipo.

    Caso 1: debito medio di Tizio da 24.000 euro

    Scenario. Tizio ha un debito totale iscritto a ruolo di 24.000 euro: capitale 16.000, sanzioni 5.000, interessi di mora 2.000, aggio 1.000. Il debito e stato affidato ad AdER nel 2017.

    Come si legge in pratica. Con la rottamazione-quinquies Tizio paga solo 16.000 euro di capitale piu eventuali spese esecutive, eliminando 8.000 euro tra sanzioni, interessi e aggio. Se il piano prevede, in via ipotetica, 18 rate trimestrali, la prima rata ammonterebbe a circa 889 euro (16.000 diviso 18), piu la quota spese esecutive. Tizio dovra verificare che questo importo sia superiore alla soglia minima fissata dal comma 92, pena la decadenza.

    Dati

    • Estratto ruolo con dettaglio delle voci (capitale, sanzioni, aggio, interessi);
    • Prospetto AdER con le spese esecutive gia sostenute;
    • Piano di pagamento ufficiale con date e importi rata per rata;
    • Soglia minima di rata come da norma attuativa AdER (comma 92);
    • Coordinate di pagamento (bollettini o pagoPA) per la prima scadenza.

    Caso 2: piccolo debito di Caia da 4.800 euro

    Scenario. Caia ha una cartella del 2020 per IVA non versata: capitale 3.200 euro, sanzioni 900, interessi 400, aggio 300. Vuole capire se conviene rateizzare o saldare in unica soluzione.

    Come si legge in pratica. Caia paga 3.200 euro di capitale piu le spese esecutive, risparmiando 1.600 euro tra sanzioni, interessi e aggio. Con importi contenuti, il pagamento in un’unica rata e spesso preferibile per chiudere la posizione senza rischio di decadenza. Caia deve comunque verificare il prospetto AdER perche le spese esecutive potrebbero avere gia raggiunto importi significativi se e stata avviata un’azione esecutiva.

    Opzioni

    • Confronto tra pagamento in unica soluzione e piano rateale minimo;
    • Importo spese esecutive eventualmente gia maturate (ipoteca, fermo, atto);
    • Scadenza entro cui presentare la domanda di adesione;
    • Modulo di adesione precompilato disponibile nell’area riservata AdER;
    • Ricevuta di pagamento da conservare come prova di estinzione.

    Caso 3: debito elevato di Sempronio da 90.000 euro

    Scenario. Sempronio ha un debito complessivo di 90.000 euro (capitale 58.000, sanzioni 22.000, interessi di mora 7.000, aggio 3.000) su piu cartelle, la piu recente delle quali risale al 2022.

    Come si legge in pratica. Sempronio paga 58.000 euro di capitale piu le spese esecutive, eliminando 32.000 euro di aggravi. Con un piano rateale ipotetico di 18 rate trimestrali, la prima rata sarebbe circa 3.222 euro, ben al di sopra di qualsiasi soglia minima ragionevole. Con debiti elevati distribuiti su piu cartelle, e fondamentale verificare che ciascun carico ricada nel perimetro 2000-2023 e che nessuna posizione sia oggetto di un giudizio pendente non ancora rinunciato.

    Priorita

    • Elenco completo delle cartelle con data di affidamento ad AdER per ciascuna;
    • Verifica che tutti i carichi ricadano nel perimetro temporale 2000-2023;
    • Mappatura dei giudizi pendenti sulle singole cartelle (CTP, CGT, Cassazione);
    • Piano di cassa per garantire la liquidita alle scadenze trimestrali;
    • Assistenza di un professionista per la redazione della rinuncia ai ricorsi.

    Quando conviene una verifica

    Prima di aderire, un professionista puo calcolare esattamente Fatti assistere da un esperto per il piano di pagamento.

    Norme e fonti collegate

  • CCNL Alimentari Industria: TFR e Alifond previdenza

    CCNL Alimentari Industria (Federalimentare)

    In sintesi

    Il TFR si calcola dividendo per 13,5 la retribuzione annua utile, che nel CCNL Alimentari industria comprende tra l’altro minimi, scatti, superminimi, ex contingenza, EDR, IAR e 13ª e 14ª (art. 73). Si rivaluta ogni anno dell’1,5% più il 75% dell’inflazione. Chi aderisce ad Alifond versa l’1% della retribuzione, l’azienda l’1,5% dal 2025, più il TFR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalimentare-Confindustria · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    1° marzo 2024, con decorrenza dal 1° dicembre 2023
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2027
    Platea
    ~400.000 (industria alimentare: latte, carni, conserve, dolciario, bevande, pasta)

    Tabella riepilogativa

    TFR e Alifond nel CCNL industria alimentare (artt. 73 e 74)
    Voce Regola
    Quota annua di TFR retribuzione annua utile ÷ 13,5
    Rivalutazione 1,5% fisso + 75% dell’aumento dei prezzi ISTAT
    Anticipo fino al 70% dopo 8 anni, per spese sanitarie, prima casa e congedi (più ristrutturazione della prima casa)
    Alifond, lavoratore 1% della retribuzione utile al TFR
    Alifond, azienda 1,5% dal 1° gennaio 2025
    Alifond, TFR 100% per chi ha iniziato a lavorare dopo il 28 aprile 1993; per gli altri almeno il 2% della retribuzione utile

    Calcolo del TFR

    Ogni anno si accantona una quota pari alla retribuzione annua utile divisa per 13,5 (art. 2120 c.c.). Il CCNL elenca le voci che entrano nella base: minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità, superminimi, ex contingenza, EDR, IAR, indennità di turno continuativa, cottimi, 13ª e 14ª mensilità, indennità sostitutiva di mensa e alcune altre indennità; non vi rientra lo straordinario (art. 73). Esempio: con 26.000 euro di retribuzione utile la quota annua è di circa 1.926 euro. Il fondo accantonato si rivaluta ogni anno dell’1,5% più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi.

    Anticipazioni

    Dopo 8 anni di servizio si può chiedere un anticipo fino al 70% del TFR maturato, una sola volta, per spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa per sé o per i figli e spese durante i congedi parentali e formativi. Il CCNL aggiunge l’assegnazione della prima casa in cooperativa e le ristrutturazioni significative della prima casa, nei limiti numerici fissati dalla legge.

    Alifond

    Alifond è il fondo di previdenza complementare del settore; l’adesione è volontaria. Chi aderisce versa l’1% della retribuzione utile al TFR e l’azienda aggiunge l’1,5% dal 1° gennaio 2025; al fondo va anche il TFR, per intero per chi ha iniziato a lavorare dopo il 28 aprile 1993 (art. 74). Possono aderire i lavoratori a tempo indeterminato, gli apprendisti e i lavoratori a termine con almeno 4 mesi nell’anno presso la stessa azienda.

    Il TFR lasciato in azienda è soggetto a tassazione separata, con un’aliquota media che l’Agenzia delle Entrate ricalcola sui redditi degli anni precedenti; la prestazione della previdenza complementare con un’aliquota del 15%, che scende fino al 9% dopo 35 anni di partecipazione.

    Casi pratici

    Tizio, quota annua
    Tizio ha percepito nell’anno 27.000 euro di retribuzione utile, comprese tredicesima e quattordicesima. La quota di TFR è 27.000 ÷ 13,5 = 2.000 euro, meno lo 0,50% della retribuzione (135 euro) che la legge destina all’INPS: restano 1.865 euro.
    Caia, adesione ad Alifond
    Caia, assunta per la prima volta nel 2020, aderisce ad Alifond: versa l’1% della retribuzione utile, l’azienda l’1,5% e al fondo va tutto il suo TFR.
    Sempronio, anticipo per la casa
    Sempronio ha dieci anni di anzianità e compra la prima casa. Può chiedere un anticipo fino al 70% del TFR maturato presentando l’atto notarile.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Alimentari?
    Si divide per 13,5 la retribuzione annua utile, che comprende le voci elencate dall’art. 73 (minimi, scatti, superminimi, ex contingenza, EDR, IAR, 13ª e 14ª e altre indennità), esclusi gli straordinari.
    Quanto versa l’azienda ad Alifond?
    L’1,5% della retribuzione utile al TFR dal 1° gennaio 2025, se il lavoratore aderisce e versa almeno l’1%.
    L’adesione ad Alifond è obbligatoria?
    No, è volontaria. Senza adesione il contributo dell’azienda non spetta.
    Quando posso chiedere un anticipo del TFR?
    Dopo 8 anni di servizio, fino al 70% del maturato, per spese sanitarie, prima casa, ristrutturazione della prima casa e congedi.
    Come è tassato il TFR?
    In azienda con la tassazione separata, a un’aliquota media IRPEF; nel fondo pensione con il 15%, che scende fino al 9% con gli anni di partecipazione.

    Fonti: CCNL Industria Alimentare 2023-2027, artt. 73-74 (testo Flai Cgil). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie e festività, maternità e paternità, tredicesima e premio risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Alimentari Industria (Federalimentare). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Alimentari Industria: preavviso e dimissioni

    CCNL Alimentari Industria (Federalimentare)

    In sintesi

    Nel CCNL Alimentari industria il preavviso dipende dalla categoria. Per gli impiegati va da 20 a 150 giorni di calendario secondo livello e anzianità, dimezzati in caso di dimissioni; per gli intermedi da 15 a 70 giorni; per gli operai è di 12 giorni fino a 4 anni di anzianità e di 20 oltre (art. 72). Chi non lo rispetta paga l’indennità sostitutiva.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalimentare-Confindustria · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    1° marzo 2024, con decorrenza dal 1° dicembre 2023
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2027
    Platea
    ~400.000 (industria alimentare: latte, carni, conserve, dolciario, bevande, pasta)

    Tabella riepilogativa

    Preavviso di licenziamento degli impiegati, in giorni di calendario (art. 72 CCNL industria alimentare)
    Livello meno di 3 anni da 3 a 7 anni oltre 7 anni
    1° Super e 1° 90 120 150
    2° 40 60 90
    3° e 3°A 30 45 60
    altri livelli 20 40 50

    In caso di dimissioni i termini degli impiegati sono ridotti alla metà. Decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

    Intermedi e operai (art. 72)
    Categoria Termini di preavviso
    Intermedi 2° livello 30 giorni fino a 4 anni, 55 da 4 a 7 anni, 70 oltre 7 anni
    Intermedi 3°A 15 giorni fino a 4 anni, 30 da 4 a 7 anni, 45 oltre 7 anni
    Operai 12 giorni fino a 4 anni di anzianità, 20 giorni oltre (licenziamento e dimissioni)

    Come funziona il preavviso

    Superata la prova, il rapporto a tempo indeterminato non può essere chiuso senza preavviso, salvo la giusta causa. Chi non rispetta i termini paga all’altra parte un’indennità pari alla retribuzione del periodo mancante; il datore può trattenerla da quanto deve al lavoratore che si dimette senza preavviso. Chi riceve la disdetta può chiudere subito il rapporto senza dover pagare il periodo non lavorato. Durante il preavviso l’azienda concede permessi per cercare un nuovo lavoro. Licenziamento e dimissioni vanno comunicati per iscritto; le dimissioni si presentano con la procedura telematica del Ministero del lavoro.

    Per l’industria della birra e del malto e per la macellazione e lavorazione delle specie avicole il contratto prevede tabelle specifiche.

    NASpI

    La NASpI spetta a chi perde il lavoro involontariamente e a chi si dimette per giusta causa; non spetta, di regola, a chi si dimette volontariamente. Dura la metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, al massimo 24 mesi.

    Casi pratici

    Tizio, impiegato di 2° livello con cinque anni
    Tizio è impiegato di 2° livello con cinque anni di anzianità. Se viene licenziato ha diritto a 60 giorni di preavviso; se si dimette deve darne 30, la metà.
    Caia, operaia con sei anni
    Caia, operaia con sei anni di anzianità, vuole dimettersi: deve dare 20 giorni di calendario di preavviso. Se smette prima, l’azienda può trattenerle l’indennità corrispondente ai giorni mancanti.
    Sempronio, licenziato con dispensa
    Sempronio, impiegato di 1° livello con otto anni di anzianità, viene licenziato con 150 giorni di preavviso. L’azienda preferisce chiudere subito il rapporto e gli paga l’indennità sostitutiva per l’intero periodo.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso deve dare un impiegato che si dimette?
    La metà dei termini previsti per il licenziamento: per esempio 10 giorni per un impiegato degli ultimi livelli con meno di 3 anni, 75 per un 1° livello con più di 7 anni (art. 72).
    E un operaio?
    Dodici giorni di calendario fino a 4 anni di anzianità, venti oltre, sia per il licenziamento sia per le dimissioni.
    Da quando decorre il preavviso degli impiegati?
    Dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
    Cosa succede se non rispetto il preavviso?
    Si paga all’altra parte un’indennità pari alla retribuzione del periodo mancante.
    Durante il preavviso ho permessi per cercare lavoro?
    Sì, l’azienda concede permessi per la ricerca di una nuova occupazione, organizzati secondo le esigenze aziendali.

    Fonti: CCNL Industria Alimentare 2023-2027, art. 72 (testo Flai Cgil). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, ferie e festività, maternità e paternità, tredicesima e premio risultato, malattia e infortunio e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Alimentari Industria (Federalimentare). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Alimentari Industria: periodo di prova

    CCNL Alimentari Industria (Federalimentare)

    In sintesi

    Nel CCNL Alimentari industria il periodo di prova dura al massimo 6 mesi per il 1° livello Super e il 1° livello, 3 mesi per il 2°, il 3°A e il 3°, un mese e mezzo per il 4° e il 5° e 18 giorni lavorativi per il 6° (art. 17). Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso; malattia, infortunio e congedi obbligatori la prolungano.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalimentare-Confindustria · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    1° marzo 2024, con decorrenza dal 1° dicembre 2023
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2027
    Platea
    ~400.000 (industria alimentare: latte, carni, conserve, dolciario, bevande, pasta)

    Tabella riepilogativa

    Durata massima del periodo di prova (art. 17 CCNL industria alimentare)
    Livello Durata massima
    1° Super e 1° 6 mesi
    2°, 3°A e 3° 3 mesi
    4° e 5° 1 mese e mezzo
    6° 18 giorni lavorativi

    Durata e forma

    La classificazione del CCNL ha otto livelli, dal 1° Super al 6°, e la durata massima della prova dipende dal livello di inquadramento (art. 17). Il patto di prova deve risultare per iscritto, al più tardi al momento dell’assunzione (art. 2096 c.c.): senza forma scritta la prova non vale e l’assunzione è definitiva. Nei contratti a termine la durata viene riproporzionata alla durata del contratto.

    Recesso durante la prova

    Durante la prova valgono tutti i diritti e gli obblighi del contratto. Ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento, senza preavviso e senza indennità; al lavoratore spetta la retribuzione per i giorni lavorati. Il recesso non può comunque essere discriminatorio o estraneo alla verifica della prova.

    Prolungamento ed esenzione

    Malattia, infortunio e congedi di maternità o paternità obbligatori prolungano la prova per la durata dell’assenza. Se alla scadenza l’azienda non recede, il lavoratore è confermato e il periodo conta per l’anzianità. Sono esenti dalla prova gli operai che l’hanno già superata nella stessa azienda e per le stesse mansioni nei cinque anni precedenti.

    Casi pratici

    Tizio, impiegato di 3° livello
    Tizio è assunto al 3° livello: la sua prova dura al massimo tre mesi. Dopo un mese l’azienda decide di non proseguire e lo comunica senza preavviso; a Tizio spetta la retribuzione per i giorni lavorati, i ratei maturati e il TFR.
    Caia, malattia durante la prova
    Caia, assunta al 5° livello con un mese e mezzo di prova, si ammala per dieci giorni: la prova si allunga di dieci giorni, perché l’art. 17 la prolunga in misura pari all’assenza.
    Sempronio, riassunto dopo due anni
    Sempronio, operaio, aveva superato la prova nella stessa azienda e per le stesse mansioni due anni fa. Riassunto, è esente dalla prova perché sono passati meno di cinque anni.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Alimentari industria?
    Sei mesi per il 1° Super e il 1° livello, tre mesi per il 2°, il 3°A e il 3°, un mese e mezzo per il 4° e il 5°, 18 giorni lavorativi per il 6° (art. 17).
    La prova deve essere scritta?
    Sì. Il patto di prova deve risultare per iscritto al momento dell’assunzione: senza forma scritta l’assunzione è definitiva.
    Durante la prova serve il preavviso?
    No. Entrambe le parti possono recedere in qualsiasi momento senza preavviso né indennità; spetta la retribuzione dei giorni lavorati.
    La malattia allunga la prova?
    Sì. Malattia, infortunio e congedi obbligatori di maternità o paternità prolungano la prova per la durata dell’assenza.
    Chi è esente dalla prova?
    Gli operai che l’hanno già superata nella stessa azienda e per le stesse mansioni nei cinque anni precedenti.

    Fonti: CCNL Industria Alimentare 2023-2027, art. 17 (testo Flai Cgil). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie e festività, maternità e paternità, tredicesima e premio risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Alimentari Industria (Federalimentare). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Alimentari Industria: maternità e paternità

    CCNL Alimentari Industria (Federalimentare)

    In sintesi

    Nel CCNL Alimentari industria il congedo di maternità dura 5 mesi e l’azienda integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione netta (art. 46). Il padre ha 10 giorni di congedo obbligatorio al 100% (20 per parto plurimo). Il congedo parentale arriva a 10 mesi tra i genitori (11 se il padre ne prende almeno 3), con fino a 3 mesi all’80% entro i 6 anni del figlio; la Cassa maternità e paternità del settore lo integra.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalimentare-Confindustria · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    1° marzo 2024, con decorrenza dal 1° dicembre 2023
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2027
    Platea
    ~400.000 (industria alimentare: latte, carni, conserve, dolciario, bevande, pasta)

    Tabella riepilogativa

    Maternità, paternità e congedi (art. 46 CCNL industria alimentare e D.Lgs. 151/2001)
    Tutela Durata Trattamento
    Congedo di maternità 5 mesi INPS 80% + integrazione dell’azienda fino al 100% della retribuzione netta
    Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni (20 per parto plurimo) 100% della retribuzione
    Congedo parentale fino a 10 mesi tra i genitori (11 se il padre ne prende almeno 3), entro i 14 anni fino a 3 mesi all’80% entro i 6 anni, poi 30%; integrazione della Cassa maternità e paternità
    Riposi giornalieri 2 ore al giorno (1 sotto le 6 ore di orario) nel primo anno 100%, a carico dell’INPS

    Congedo di maternità

    Il congedo obbligatorio dura cinque mesi, di regola due prima e tre dopo il parto; con il parere favorevole del medico si possono spostare in parte o tutti dopo il parto. L’INPS paga l’80% e il CCNL prevede che l’azienda integri il trattamento fino al 100% della retribuzione mensile di fatto netta per i cinque mesi (art. 46). Il periodo conta per la tredicesima e la quattordicesima.

    Chi prende tutto il congedo parentale subito dopo quello obbligatorio, senza interruzioni, può chiedere un anticipo del TFR.

    Lavori vietati in gravidanza

    Durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto la lavoratrice non può essere adibita a lavori pericolosi, faticosi e insalubri: tra questi il trasporto e il sollevamento di pesi e i lavori che obbligano a stare in piedi per più di metà dell’orario (art. 7 e allegato A del D.Lgs. 151/2001). L’azienda deve spostarla ad altre mansioni con la stessa retribuzione; se non è possibile, l’Ispettorato del lavoro dispone l’astensione anticipata. Dall’accertamento della gravidanza fino a un anno del bambino è vietato il lavoro tra le 24 e le 6.

    Congedo di paternità

    Il padre ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio, 20 per parto plurimo, pagati al 100% dall’INPS, da prendere tra i due mesi prima e i cinque mesi dopo la nascita, anche non continuativi (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001).

    Congedo parentale e Cassa maternità e paternità

    Ciascun genitore può astenersi fino ai 14 anni del figlio, fino a 10 mesi in totale (11 se il padre ne prende almeno tre). L’INPS paga il 30% per un massimo di nove mesi tra i due genitori; fino a tre mesi sono pagati all’80% se goduti entro i 6 anni del figlio, per chi ha finito il congedo di maternità o paternità dopo il 2024 (INPS, circolare 95/2025).

    Il settore ha una Cassa maternità e paternità, gestita dall’Ente bilaterale e finanziata dalle aziende con 4,50 euro al mese per ogni lavoratore a tempo indeterminato, che integra le indennità per il congedo parentale dopo il parto (art. 74-quater). Importi e condizioni sono fissati dal regolamento dell’Ente.

    Licenziamento e dimissioni

    Il licenziamento è vietato dall’inizio della gravidanza fino a un anno del bambino, salvo i casi tassativi dell’art. 54 del Testo Unico; il divieto vale anche per il padre che usa il congedo di paternità. Le dimissioni presentate fino ai tre anni del bambino vanno convalidate dall’Ispettorato del lavoro.

    Casi pratici

    Caia, addetta al confezionamento
    Caia lavora in piedi su una linea di confezionamento e scopre di essere incinta. L’azienda la sposta a mansioni compatibili con la stessa retribuzione; durante i cinque mesi di congedo obbligatorio riceve l’80% dall’INPS e l’integrazione dell’azienda fino al 100% della retribuzione netta.
    Tizio, paternità e congedo parentale
    Tizio prende i 10 giorni di paternità al 100% e, quando la compagna rientra al lavoro, due mesi di congedo parentale. Essendo entro i sei anni del figlio, quei mesi sono pagati all’80%; chiede inoltre all’Ente bilaterale l’integrazione prevista dalla Cassa maternità e paternità.

    Domande frequenti

    Quanto dura il congedo di maternità nel CCNL Alimentari?
    Cinque mesi. L’INPS paga l’80% e l’azienda integra fino al 100% della retribuzione mensile di fatto netta (art. 46).
    Cosa non posso fare in gravidanza?
    Lavori pericolosi, faticosi e insalubri, come il sollevamento di pesi o lo stare in piedi per più di metà dell’orario, e il lavoro notturno. L’azienda deve assegnarti altre mansioni con la stessa retribuzione.
    Quanti giorni di paternità spettano?
    Dieci giorni di congedo obbligatorio, venti per parto plurimo, pagati al 100%.
    Cos’è la Cassa maternità e paternità?
    È un fondo del settore gestito dall’Ente bilaterale, finanziato dalle aziende, che integra le indennità del congedo parentale dopo il parto secondo il suo regolamento.
    Posso essere licenziata in gravidanza?
    No, salvo casi tassativi come la giusta causa o la cessazione dell’attività: il divieto va dall’inizio della gravidanza fino a un anno del bambino. Le dimissioni fino ai tre anni del bambino vanno convalidate dall’Ispettorato.

    Fonti: CCNL Industria Alimentare 2023-2027, artt. 46 e 74-quater (testo Flai Cgil) · D.Lgs. 151/2001 (Normattiva) · INPS, congedo parentale all'80% (circ. 95/2025). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie e festività, tredicesima e premio risultato, malattia e infortunio e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Alimentari Industria (Federalimentare). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Alimentari Industria: malattia e infortunio

    CCNL Alimentari Industria (Federalimentare)

    In sintesi

    Nel CCNL Alimentari industria il posto si conserva per 186 giorni di calendario fino a 5 anni di anzianità e per 365 giorni oltre i 5 anni. Fino a 5 anni la retribuzione è pagata per intero per 186 giorni; oltre i 5 anni per intero per 186 giorni e a metà per altri 179. In caso di infortunio sul lavoro l’azienda integra l’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione netta dal primo giorno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalimentare-Confindustria · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    1° marzo 2024, con decorrenza dal 1° dicembre 2023
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2027
    Platea
    ~400.000 (industria alimentare: latte, carni, conserve, dolciario, bevande, pasta)

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio non sul lavoro (art. 47 CCNL industria alimentare)
    Anzianità Conservazione del posto Retribuzione intera Mezza retribuzione
    fino a 5 anni 186 giorni di calendario negli ultimi 17 mesi 186 giorni —
    oltre 5 anni 365 giorni di calendario negli ultimi 24 mesi 186 giorni 179 giorni
    lavoratori con disabilità (L. 68/1999) +90 giorni, senza retribuzione come sopra per i primi periodi
    contratto a termine massimo 4 mesi e non oltre la scadenza integrazione nei limiti dell’indennità INPS

    Comunicazione e certificato

    L’assenza va comunicata all’azienda, anche per telefono, entro l’inizio del normale orario di lavoro; entro due giorni il lavoratore comunica il numero di protocollo del certificato telematico inviato all’INPS dal medico (art. 47). Chi resta assente per malattia per più di cinque giorni, salvo diverse disposizioni regionali, deve presentare al rientro un certificato che escluda il pericolo di contagio, come prevede la disciplina igienica degli alimenti (L. 283/1962).

    Comporto e trattamento economico

    Il posto è conservato per 186 giorni di calendario se l’anzianità non supera i 5 anni, per 365 giorni se li supera; le assenze si sommano, anche per malattie diverse, nei 17 o nei 24 mesi precedenti. L’azienda integra l’indennità INPS fino al 100% o al 50% della retribuzione normale netta: per intero nei primi 186 giorni, a metà per i successivi 179 giorni solo per chi ha più di 5 anni di anzianità.

    Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. 68/1999 il comporto aumenta di 90 giorni, non retribuiti. Per le patologie gravi indicate dal contratto (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistemiche, neoplasie), chi ha chiesto la pensione di inabilità conserva il posto senza limite fino alla decisione sulla domanda; i giorni di terapia salvavita certificati non si contano nel comporto.

    Aspettativa e superamento del comporto

    L’azienda avvisa il lavoratore almeno 48 ore prima che i limiti siano superati. Il lavoratore a tempo indeterminato, se la malattia continua, può chiedere per iscritto almeno 24 ore prima un’aspettativa non retribuita fino a 12 mesi. Se alla scadenza l’azienda licenzia, paga il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso.

    Malattia durante le ferie

    La malattia sospende le ferie in caso di ricovero ospedaliero; sospende inoltre le ferie continuative di almeno due settimane quando la prognosi iniziale supera i 10 giorni e la malattia impedisce il recupero delle energie.

    Infortunio sul lavoro

    Ogni infortunio, anche leggero, va segnalato subito al superiore. L’art. 48 prevede che all’operaio non in prova l’azienda integri l’indennità INAIL di inabilità temporanea, dal primo giorno di assenza e fino alla sua cessazione, fino al 100% della retribuzione normale netta. Per la malattia professionale riconosciuta dall’INAIL il posto è conservato per tutto il periodo in cui l’INAIL paga l’indennità di inabilità temporanea.

    Casi pratici

    Tizio, tre anni di anzianità
    Tizio lavora da tre anni in un’azienda dolciaria e nell’ultimo anno ha sommato 120 giorni di malattia. Il suo limite è di 186 giorni negli ultimi 17 mesi: il posto è conservato e per tutto il periodo riceve la retribuzione intera, con l’azienda che integra l’indennità INPS.
    Caia, malattia lunga dopo dieci anni
    Caia ha dieci anni di anzianità e una malattia lunga. Per i primi 186 giorni riceve la retribuzione intera, per i successivi 179 la metà. Avvicinandosi ai 365 giorni chiede per iscritto un’aspettativa non retribuita, che può durare fino a 12 mesi.
    Sempronio, infortunio sulla linea
    Sempronio, operaio, si ferisce a una mano durante la pulizia di un macchinario. Segnala subito l’infortunio; l’INAIL gli riconosce l’inabilità temporanea e l’azienda integra l’indennità fino al 100% della retribuzione netta dal primo giorno di assenza.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto nel CCNL Alimentari industria?
    186 giorni di calendario negli ultimi 17 mesi se l’anzianità è fino a 5 anni; 365 giorni negli ultimi 24 mesi se è superiore (art. 47).
    Quanto si prende durante la malattia?
    L’azienda integra l’indennità INPS fino alla retribuzione normale netta per i primi 186 giorni; chi ha più di 5 anni di anzianità riceve poi il 50% per altri 179 giorni.
    Cosa succede se supero il comporto?
    Prima della scadenza si può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 12 mesi. Superati i limiti, l’azienda può licenziare pagando TFR e indennità sostitutiva del preavviso.
    Serve un certificato per rientrare dopo la malattia?
    Dopo più di cinque giorni di malattia, salvo diverse disposizioni regionali, il contratto richiede un certificato che escluda il pericolo di contagio, come prevede la L. 283/1962 sull’igiene degli alimenti.
    Come funziona l’infortunio sul lavoro?
    L’INAIL paga l’indennità di inabilità temporanea e l’azienda la integra fino al 100% della retribuzione normale netta dal primo giorno, per l’operaio non in prova (art. 48).

    Fonti: CCNL Industria Alimentare 2023-2027, artt. 47-48 (testo Flai Cgil). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie e festività, maternità e paternità, tredicesima e premio risultato e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Alimentari Industria (Federalimentare). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Alimentari Industria: ferie e festività

    CCNL Alimentari Industria (Federalimentare)

    In sintesi

    Il CCNL Industria Alimentare dà 22 giorni lavorativi di ferie con la settimana di 5 giorni (26 con quella di 6), senza aumenti per anzianità. In più spettano 76 ore l’anno di riduzione d’orario (80 dal 2027) e 32 ore al posto delle ex festività; i turnisti su 18 e 21 turni hanno ore aggiuntive, aumentate di 4 nel 2026 e di altre 4 nel 2027. Festività: 11 più il Santo Patrono.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalimentare-Confindustria · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    1° marzo 2024, con decorrenza dal 1° dicembre 2023
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2027
    Platea
    ~400.000 (industria alimentare: latte, carni, conserve, dolciario, bevande, pasta)

    Tabella riepilogativa

    Ferie, riposi e festività (artt. 30, 34 e 35 CCNL Industria Alimentare 2023-2027)
    Voce Quantità
    Ferie, settimana di 5 giorni 22 giorni lavorativi (173 ore)
    Ferie, settimana di 6 giorni 26 giorni lavorativi (173 ore)
    Riduzione d’orario (ROL) 76 ore l’anno, 80 dal 1° gennaio 2027
    Ex festività 32 ore l’anno (4 gruppi da 8 ore)
    Turnisti 3×6 (18 turni) fino a 20 ore in più nel 2026, 24 dal 2027
    Turnisti 3×7 (21 turni) fino a 24 ore in più nel 2026, 28 dal 2027
    Festività 11 (3 nazionali e 8 infrasettimanali) più il Santo Patrono
    Permessi legge 104 3 giorni al mese (fonte di legge)

    Ferie: 22 giorni

    Ogni anno spettano 22 giorni lavorativi di ferie se l’orario è distribuito su 5 giorni, 26 se è su 6 giorni: in entrambi i casi sono 173 ore (art. 35). Il contratto non prevede giorni in più con l’anzianità. Le festività che cadono durante le ferie le allungano di un giorno.

    Il periodo di ferie si concorda in azienda entro il primo trimestre dell’anno e deve garantire almeno 2 settimane consecutive, se maturate. In alcuni settori (tra cui salumi, latte, vini, bevande, acque minerali e distillati) i periodi minimi continuativi sono due: uno di due settimane e uno di una. Chi lavora solo una parte dell’anno matura le ferie in dodicesimi; la frazione di 15 giorni o più conta come mese intero.

    Riduzione d’orario ed ex festività

    Oltre alle ferie, il contratto riconosce riposi individuali retribuiti (art. 30):

    • 76 ore l’anno di riduzione d’orario, che diventano 80 dal 1° gennaio 2027
    • 32 ore l’anno al posto delle ex festività abolite nel 1977, in gruppi da 8 ore

    Per i giornalieri non turnisti parte di queste ore serve a portare l’orario contrattuale a 39 ore settimanali. Per gli impiegati (salvo chi lavora sugli impianti) i ROL maturati vanno goduti entro l’anno, al più tardi entro il 31 marzo dell’anno dopo; quelli residui sono pagati con la retribuzione di aprile, sulla base della paga al 31 dicembre dell’anno di maturazione.

    Riposi in più per i turnisti

    A chi lavora su turni spettano ore in più, che maturano in base alle notti effettivamente lavorate:

    • tre turni per cinque giorni: 4 ore, al raggiungimento di 50 notti di lavoro effettivo nell’anno
    • 18 turni (3×6): fino a 16 ore, che il rinnovo del 2024 porta a 20 nel 2026 e 24 dal 2027
    • 21 turni (3×7, ciclo continuo): fino a 20 ore, che diventano 24 nel 2026 e 28 dal 2027

    L’orario settimanale resta di 40 ore: non esiste una settimana ridotta a 36 ore. La riduzione arriva come riposi retribuiti in più.

    Festività e lavoro festivo

    Sono festivi (art. 34) il 25 aprile, il 1° maggio e il 2 giugno; Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, Natale e Santo Stefano; il Santo Patrono della località dove ha sede l’unità produttiva. Per il 4 novembre si riceve il trattamento delle festività che cadono di domenica. Quando una festività cade di domenica spetta in più una quota giornaliera, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa.

    Chi lavora in una festività riceve una maggiorazione che dipende dal settore: per esempio il 50% nella tabella di carni, dolciari, alimenti zootecnici e lattiero-caseari, e il 50% per gli operai e il 65% per gli impiegati nei vini e liquori.

    Casi pratici

    Tizio – Turnista a ciclo continuo nel 2026
    Tizio lavora su 21 turni da 12 anni. Ha 22 giorni di ferie come tutti, perché il contratto non li aumenta con l’anzianità. In più ha 76 ore di ROL, 32 di ex festività e fino a 24 ore come turnista nel 2026: in totale 132 ore di riposi retribuiti, cioè 16 giornate e mezza da 8 ore.
    Caia – Lavoro a Natale
    Caia lavora in un’azienda lattiero-casearia con 1.900 euro al mese (quota oraria 10,98 euro). Il 25 dicembre fa 8 ore: oltre alla retribuzione normale riceve la maggiorazione del 50%, cioè 8 × 10,98 × 0,50 = 43,93 euro lordi.
    Sempronio – ROL non goduti da impiegato
    Sempronio è impiegato amministrativo e a fine 2026 ha 16 ore di ROL non godute. Può usarle entro il 31 marzo 2027; se restano ancora, l’azienda gliele paga con la retribuzione di aprile, calcolate sulla paga al 31 dicembre 2026.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie un operaio alimentare?
    22 giorni lavorativi con la settimana di 5 giorni, 26 con quella di 6, pari in entrambi i casi a 173 ore. Il CCNL non prevede aumenti con l’anzianità.
    Quante ore di ROL spettano?
    76 ore l’anno di riduzione d’orario, 80 dal 1° gennaio 2027, più 32 ore al posto delle ex festività.
    I turnisti hanno più riposi?
    Sì. Chi lavora su 18 turni ha fino a 20 ore in più nel 2026 (24 dal 2027), chi lavora su 21 turni fino a 24 (28 dal 2027), in base alle notti lavorate. Le ferie restano 22 giorni.
    È vero che i turnisti passano a 36 ore settimanali?
    No. L’orario resta di 40 ore: il rinnovo del 2024 aggiunge 4 ore l’anno di riposi ai turnisti nel 2026 e altre 4 nel 2027.
    I permessi 104 sono cumulabili?
    Sì: i 3 giorni al mese per assistere un familiare con disabilità grave sono previsti dalla legge e si aggiungono a ferie e ROL.
    Come è pagato il lavoro nelle festività?
    Con la retribuzione normale più una maggiorazione che varia per settore: il 50% nella tabella di carni, dolciari, zootecnici e lattiero-caseari.

    Fonti: CCNL Industria Alimentare 2023-2027, artt. 30, 34 e 35 (testo Flai Cgil). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, maternità e paternità, tredicesima e premio risultato, malattia e infortunio e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Alimentari Industria (Federalimentare). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Alimentari Industria: orario, turni e ciclo continuo

    CCNL Alimentari Industria (Federalimentare)

    In sintesi

    Nel CCNL Industria Alimentare l’orario normale è di 40 ore settimanali (39 per i giornalieri non turnisti, usando i riposi individuali). Ogni anno spettano 76 ore di riduzione d’orario (80 dal 2027) più 32 ore per le ex festività; i turnisti su 18 e 21 turni ne hanno di più, e dal 2026 salgono di altre 4 ore. Straordinario diurno +45%, notte in turno +30% nei settori carni, dolci, latte e zootecnici.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalimentare-Confindustria · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    1° marzo 2024, con decorrenza dal 1° dicembre 2023
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2027
    Platea
    ~400.000 (industria alimentare: latte, carni, conserve, dolciario, bevande, pasta)

    Tabella riepilogativa

    Orario e maggiorazioni (artt. 30-32 CCNL; tabella di carni, dolciari, alimenti zootecnici e lattiero-caseari)
    Voce Regola
    Orario normale 40 ore settimanali, di norma su 5 giorni; 39 ore per i giornalieri non turnisti
    Riduzione d’orario (ROL) 76 ore l’anno; 80 dal 1° gennaio 2027
    Ex festività 32 ore l’anno di riposi individuali
    Turnisti 3×6 (18 turni) fino a 20 ore in più nel 2026, 24 dal 2027
    Turnisti 3×7 (21 turni) fino a 24 ore in più nel 2026, 28 dal 2027
    Straordinario diurno +45%
    Straordinario notturno feriale +50%
    Notturno (22-6) non in turno +40%
    Notturno a turni +30%
    Festivo +50%
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive (D.Lgs. 66/2003)

    Orario di 40 ore e 39 ore

    L’orario normale è di 40 ore settimanali, concentrate di norma su 5 giorni; la distribuzione su 6 giorni si contratta in azienda (art. 30). Per i giornalieri non inseriti in turni e non discontinui la prestazione normale, ai soli fini contrattuali, è di 39 ore: l’ora in meno si ricava dai riposi individuali.

    L’azienda può organizzare l’orario come media annua (flessibilità): fino a 88 ore l’anno oltre le 40 settimanali, con settimane fino a 48 ore compensate da settimane più corte. Le ore oltre le 40 sono pagate con una maggiorazione del 20% e danno diritto al recupero.

    Riposi individuali e turnisti

    Tutti hanno 76 ore l’anno di riduzione d’orario, che diventano 80 dal 1° gennaio 2027, più 32 ore (quattro gruppi da 8) al posto delle ex festività. A chi lavora su turni il contratto riconosce ore in più, che maturano in base alle notti effettivamente lavorate:

    • tre turni per cinque giorni: 4 ore in più, al raggiungimento di 50 notti di lavoro effettivo nell’anno
    • tre turni per sei giorni (18 turni): fino a 16 ore in più, che il rinnovo porta a 20 nel 2026 e 24 dal 2027
    • ciclo continuo, tre turni per sette giorni (21 turni): fino a 20 ore in più, che diventano 24 nel 2026 e 28 dal 2027

    Dal 2026 i turnisti 3×6 maturano 15 minuti per ogni notte lavorata, quelli 3×7 18 minuti; dal 2027 rispettivamente 18 e 21 minuti. L’orario settimanale resta di 40 ore: la riduzione arriva come riposi retribuiti, non come settimana corta.

    Per gli impiegati (salvo chi lavora sugli impianti) i ROL vanno goduti entro l’anno, al più tardi entro il 31 marzo dell’anno dopo; quelli residui vengono pagati con la retribuzione di aprile.

    Maggiorazioni

    Le maggiorazioni si calcolano sulla quota oraria, cioè la retribuzione mensile di fatto divisa per 173, e non si sommano: si applica la più alta (art. 31). Cambiano da settore a settore. Nella tabella di carni, dolciari, alimenti zootecnici e lattiero-caseari:

    • straordinario diurno +45%, straordinario notturno feriale +50%, straordinario festivo +60%
    • notturno non in turno +40%, notturno a turni +30%, notturno festivo +50%
    • festivo +50%, domenica con riposo compensativo in un altro giorno +10%

    In altri comparti le misure sono diverse: per esempio, nei vini e liquori la notte in turno vale +22,5%; nelle bevande gassate +21% per operai e intermedi e +18% per gli impiegati.

    Chi lavora 8 ore consecutive tra le 6 e le 22 senza la mezz’ora di pausa per il pasto riceve una maggiorazione del 6,50% (art. 32). Non vale nelle aziende delle associazioni escluse dalla nota a verbale, tra cui pastifici e conserve vegetali.

    Non esiste un’indennità di turno fissa in euro al mese. Le indennità di disagio sono definite settore per settore: per esempio, i cellisti del lattiero-caseario che lavorano prevalentemente nelle celle frigorifere hanno il 12% della paga globale di fatto.

    Straordinari

    Lo straordinario deve essere eccezionale. Al di fuori dei casi elencati dal contratto (guasti, punte di assenze, commesse impreviste, deperibilità delle materie prime, inventari), va concordato con la RSU entro 80 ore annue a testa. Le lavoratrici madri e i lavoratori padri, nei primi 24 mesi del bambino, possono chiedere di accantonare le ore di straordinario in una banca ore e incassare solo la maggiorazione.

    Casi pratici

    Tizio – Turnista a ciclo continuo nel 2026
    Tizio lavora in un caseificio a ciclo continuo, su 21 turni. Nel 2026 ha 76 ore di ROL, 32 di ex festività e fino a 24 ore in più come turnista, maturate a 18 minuti per notte: circa 132 ore di riposi retribuiti. La retribuzione mensile è di 2.000 euro, quindi la quota oraria è 11,56 euro: per 40 ore notturne in turno nel mese gli spettano 138,73 euro di maggiorazione (30%).
    Caia – Cellista nel lattiero-caseario
    Caia lavora per la maggior parte del tempo nelle celle frigorifere di un’azienda lattiero-casearia. Le spetta l’indennità di disagio del 12% della paga globale di fatto. Se lavorasse nelle bevande analcoliche avrebbe invece il 6% del minimo e dell’ex contingenza del 6° livello, solo per il tempo trascorso in cella.
    Sempronio – Straordinario nel picco di Natale
    Sempronio, in un’azienda dolciaria, guadagna 1.900 euro al mese: la quota oraria è 10,98 euro. Per 20 ore di straordinario diurno a dicembre riceve 20 × 10,98 × 1,45 = 318,50 euro lordi.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali in Alimentari?
    40 ore, di norma su 5 giorni. Per i giornalieri non turnisti la prestazione normale ai fini contrattuali è di 39 ore, usando i riposi individuali.
    È vero che dal 2026 i turnisti lavorano 36 ore?
    No. Il rinnovo 2024 aggiunge 4 ore l’anno di riposi retribuiti ai turnisti su 18 e 21 turni dal 2026, altre 4 dal 2027, e dal 2027 porta la riduzione d’orario di tutti da 76 a 80 ore annue. L’orario settimanale resta di 40 ore.
    Quanto pagano il notturno?
    Dipende dal settore. Nella tabella di carni, dolciari, zootecnici e lattiero-caseari: +30% per la notte in turno, +40% per il notturno non in turno. Le maggiorazioni non si sommano: si paga la più alta.
    Esiste indennità per il freddo?
    Sì, ma con misure diverse per settore: per esempio il 12% della paga globale di fatto per i cellisti del lattiero-caseario e il 6% nelle bevande analcoliche, per il tempo passato in cella.
    Posso rifiutare il turno notturno?
    Non può essere obbligata la lavoratrice dall’accertamento della gravidanza fino a un anno del bambino. Possono rifiutare: la madre di un figlio sotto i tre anni (o il padre convivente in alternativa), il genitore unico affidatario di un figlio sotto i 12 anni, chi ha a carico una persona disabile (L. 104/1992). Il CCNL permette di chiedere altri nove mesi di esenzione dopo i tre anni del figlio.
    La pausa pranzo è retribuita?
    Con l’orario in due riprese spetta una sosta adeguata per il pasto. Chi lavora 8 ore consecutive tra le 6 e le 22 senza la mezz’ora di pausa riceve una maggiorazione del 6,50%, tranne nelle aziende escluse dalla nota a verbale dell’art. 32.

    Fonti: CCNL Industria Alimentare 2023-2027, artt. 30-32 (testo Flai Cgil). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie e festività, maternità e paternità, tredicesima e premio risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Alimentari Industria (Federalimentare). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Visite dal nutrizionista: sono detraibili?

    In sintesi

    • Dipende dalla qualifica del professionista: il medico dietologo è sempre detraibile; per il biologo nutrizionista la fattura deve riportare la figura professionale e la prestazione resa.
    • Detrazione del 19% sulle spese sanitarie complessive che superano la franchigia di 129,11 euro, da indicare nel rigo E1 del 730.
    • Pagamento tracciabile obbligatorio: bonifico, carta di credito o bancomat per le prestazioni di liberi professionisti privati.
    • Spetta anche per familiari a carico: puoi detrarre la spesa per coniuge, figli e altri familiari fiscalmente a carico.
    • Franchigia unica annuale: i 129,11 euro si sottraggono una sola volta dal totale delle spese sanitarie, non da ogni singola fattura.
    • Spese rimborsate escluse: l’importo già coperto da fondi sanitari o assicurazioni non entra nel calcolo della detrazione.

    Nutrizionista e dietologo: quando la spesa è detraibile

    Sempre più persone si rivolgono a un nutrizionista o a un dietologo per perdere peso, gestire una patologia o semplicemente migliorare la propria alimentazione. Ma la parcella di questi professionisti è detraibile nella dichiarazione dei redditi? La risposta dipende dalla qualifica del professionista a cui ti rivolgi, perché non tutti i ‘nutrizionisti’ hanno lo stesso inquadramento professionale.

    Il medico dietologo è un medico specialista: la sua parcella rientra senza dubbi tra le spese sanitarie detraibili al 19%. Il biologo nutrizionista, invece, è un professionista sanitario che opera nel settore alimentare e della nutrizione, ma non è un medico. La legge consente comunque la detrazione per le prestazioni rese da figure professionali sanitarie, purché la fattura riporti con chiarezza la qualifica del professionista e la prestazione svolta.

    In entrambi i casi si applicano le regole generali delle spese sanitarie: detrazione del 19% sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro, pagamento con mezzi tracciabili, indicazione nel rigo E1 del modello 730. La franchigia non si applica a ogni singola fattura, ma al totale delle spese sanitarie dell’intero anno.

    Attenzione: il semplice ‘consulente nutrizionale’ privo di iscrizione a un albo professionale riconosciuto non è un professionista sanitario. In quel caso la spesa non sarebbe detraibile, indipendentemente dalla fattura ricevuta.

    Detraibilità per tipo di professionista della nutrizione
    Professionista Detraibile? Condizione
    Medico dietologo (specialista) Sì Fattura con qualifica e prestazione
    Biologo nutrizionista (iscritto all'Ordine) Sì Fattura con qualifica professionale e prestazione resa
    Dietista (professionista sanitario) Sì Fattura con qualifica e prestazione
    Consulente nutrizionale (non albo) No Non è professionista sanitario riconosciuto
    Franchigia 129,11 euro Sul totale spese sanitarie annue
    Aliquota detrazione 19% Sulla parte eccedente la franchigia

    Esempio pratico

    • Tizio ha sostenuto nel 2025 le seguenti spese sanitarie: 300 euro di visite dal biologo nutrizionista (fattura con indicazione della qualifica), 200 euro di esami del sangue, 150 euro di visita specialistica. Totale nel rigo E1: 650 euro. Calcolo: 650 – 129,11 (franchigia) = 520,89 euro. Detrazione del 19%: circa 98,97 euro di risparmio fiscale.

    Documenti necessari

    • Fattura o ricevuta fiscale con indicazione della qualifica del professionista (medico dietologo, biologo nutrizionista, dietista) e della prestazione resa
    • Ricevuta del pagamento tracciabile (estratto conto, ricevuta bonifico, ricevuta carta di credito o bancomat)
    • Eventuale prescrizione del medico curante (non sempre obbligatoria, ma utile in caso di controllo)
    • Certificazione Unica del datore di lavoro se le spese sono state conguagliate dal sostituto d’imposta

    Percorso nutrizionale con biologo nutrizionista

    Scenario. Caio ha seguito un percorso di sei mesi con un biologo nutrizionista iscritto all’Ordine, pagando 80 euro a visita per un totale di 480 euro con carte di credito. Le fatture riportano la qualifica ‘Biologo Nutrizionista’ e la descrizione ‘visita nutrizionale e piano alimentare personalizzato’.

    Come si applica. La spesa è detraibile perché il professionista è un biologo nutrizionista iscritto all’albo, la fattura riporta la sua qualifica e la prestazione resa, e il pagamento è tracciabile. Caio include i 480 euro nel rigo E1 insieme ad altre eventuali spese sanitarie del 2025.

    In pratica

    • Controlla che la fattura riporti esplicitamente ‘Biologo Nutrizionista’ come qualifica del professionista.
    • Conserva l’estratto conto della carta come prova del pagamento tracciabile.
    • Se hai anche la prescrizione del medico di base, conservala: rafforza la documentazione in caso di controllo.

    Visita da medico dietologo in studio privato

    Scenario. Sempronia ha un problema di sovrappeso con complicazioni metaboliche e si è rivolta a un medico specialista in dietologia. Ha sostenuto 4 visite a 120 euro ciascuna (totale 480 euro) più esami prescritti per 200 euro. Tutto pagato con bonifico.

    Come si applica. Il medico dietologo è un medico specialista: la sua parcella rientra pienamente nelle spese sanitarie. Sempronia somma tutte le spese (480 + 200 = 680 euro) e le indica nel rigo E1. La detrazione del 19% si applica sulla parte che supera 129,11 euro, quindi su 550,89 euro, pari a circa 104,67 euro.

    In pratica

    • Le fatture del dietologo specialista sono trattate come qualsiasi altra parcella medica.
    • Aggiungi anche le ricevute degli esami prescritti: si cumulano tutte nel rigo E1.
    • La detrazione vale anche per la visita di controllo del medico di medicina generale che ha indirizzato da specialista, se è stata fatturata.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.