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Materia: Bonus edilizi / cessione del credito (pronuncia penale) · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. penale, 17 febbraio 2026, n. 6532
- Nel sequestro preventivo rileva il rapporto tra il reato e la cosa, non quello tra il reato e il proprietario: la buona fede del cessionario non impedisce il sequestro.
- I crediti Superbonus nati da frode possono essere sequestrati anche al terzo estraneo all’illecito, se la loro disponibilità ne aggrava o protrae le conseguenze.
- La cessione non «purifica» il credito: trasferisce lo stesso diritto, con i vizi d’origine. È una pronuncia penale cautelare, distinta dal profilo tributario.
Il caso
Un soggetto — tipicamente una banca o un’impresa — acquista crediti d’imposta da Superbonus che si rivelano poi frutto di una frode (lavori mai eseguiti o gonfiati). Nel procedimento penale viene disposto il sequestro preventivo dei crediti. Il cessionario eccepisce la propria buona fede: non sapeva dell’illecito. La buona fede lo salva dal sequestro?
La decisione
La Corte risponde di no. Nel sequestro preventivo impeditivo ciò che conta è il nesso tra il reato e la cosa, non la posizione soggettiva di chi ne è titolare: la condizione soggettiva del terzo — la sua eventuale buona fede — è quindi irrilevante. Se la libera disponibilità del credito è idonea ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato, il sequestro è legittimo anche nei confronti del cessionario estraneo alla frode.
La Corte respinge la tesi secondo cui la cessione farebbe nascere un credito «nuovo» e purificato dai vizi originari: la cessione non estingue il diritto per crearne uno diverso, ma trasferisce lo stesso diritto, che si porta dietro tutti i suoi problemi, inclusa l’origine illecita.
Il principio di diritto
Ai fini del sequestro preventivo dei crediti d’imposta da bonus edilizi rileva il collegamento tra il credito e il reato che lo ha generato, non la buona fede del cessionario; la cessione del credito non ne elide i vizi genetici.
Implicazioni pratiche
La pronuncia conferma un rischio concreto per chi acquista crediti edilizi: la due diligence è essenziale, perché la buona fede, pur potendo rilevare in altre sedi, non protegge dal sequestro penale. Va tenuto distinto il piano penale (il sequestro qui esaminato) da quello tributario della responsabilità solidale del cessionario disciplinata dall’art. 121 del D.L. 34/2020, dove la diligenza dell’acquirente assume rilievo secondo regole proprie. Si tratta, in ogni caso, di una decisione penale cautelare.
Domande frequenti
La buona fede salva il cessionario dal sequestro dei crediti Superbonus?
No. Nel sequestro preventivo conta il legame tra il credito e il reato, non la buona fede del cessionario, che è irrilevante ai fini cautelari.
La cessione «ripulisce» il credito dai vizi?
No. La cessione trasferisce lo stesso diritto con i suoi vizi d’origine, compresa l’eventuale natura illecita: non ne nasce uno nuovo e «purificato».
Fonti
- Corte di Cassazione, sez. penale, 17 febbraio 2026, n. 6532.
- Art. 321 del Codice di procedura penale (sequestro preventivo); art. 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cessione dei crediti da bonus edilizi).