Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Estratto conto contributivo INPS: cos’è e come si legge

    In sintesi

    • Dove si trova: nel Cassetto previdenziale dell’area personale INPS, accessibile con SPID, CIE o CNS.
    • Cosa mostra: tutti i periodi lavorativi con i contributi accreditati, suddivisi per gestione (artigiani, commercianti, gestione separata, dipendenti).
    • A cosa serve: a verificare la posizione previdenziale e stimare il diritto alla pensione, controllando che tutti i versamenti siano stati registrati.
    • Periodi mancanti: si segnalano all’INPS con una domanda di variazione o regolarizzazione; i contributi omessi possono essere recuperati o sanati.
    • Contributi volontari: se si scoprono lacune, è possibile valutare il versamento di contributi volontari per coprire i periodi scoperti.
    • Aggiornamento periodico: conviene controllare l’estratto conto almeno una volta l’anno, non solo a ridosso della pensione.

    Che cos'è l'estratto conto contributivo e perché leggerlo

    L’estratto conto contributivo è il documento che riassume tutta la storia previdenziale di un lavoratore: ogni periodo in cui ha versato contributi all’INPS viene registrato qui, con la gestione di appartenenza, l’anno di riferimento e l’importo accreditato. Pensarlo come un ‘libretto della pensione’ aiuta a capire perché è utile consultarlo con regolarità.

    Controllare l’estratto conto non è riservato a chi è prossimo alla pensione. Chiunque lavori o abbia lavorato – come dipendente, artigiano, commerciante, professionista senza cassa o collaboratore coordinato e continuativo – ha interesse a verificare che i contributi versati siano stati correttamente registrati dall’INPS. Un errore o un periodo non accreditato, scoperto in anticipo, si può correggere senza eccessiva difficoltà; se invece ci si accorge del problema solo alla domanda di pensione, i tempi di risoluzione si allungano notevolmente.

    Questo articolo spiega dove trovare il documento, come interpretare le voci principali e cosa fare se si nota qualcosa che non torna – ad esempio un anno lavorato che non compare o un importo che sembra inferiore al versato.

    Voci principali dell'estratto conto contributivo INPS
    Voce Significato
    Gestione di iscrizione La cassa INPS in cui il lavoratore è stato o è iscritto (es. artigiani, commercianti, gestione separata, lavoratori dipendenti).
    Periodo contributivo Anno (o frazione d'anno) a cui si riferiscono i contributi accreditati.
    Contributi accreditati Importo dei contributi registrati per quel periodo, utile ai fini del calcolo pensionistico.
    Settimane/mesi accreditati Unità di misura dell'anzianità contributiva; rilevante per verificare il requisito minimo di accesso alla pensione.
    Note o anomalie Eventuali segnalazioni di versamenti non abbinati o periodi in contestazione.

    Esempio pratico

    • Tizio ha lavorato come dipendente dal 2005 al 2018, poi ha aperto la partita IVA senza cassa professionale iscrivendosi alla gestione separata INPS. Consultando l’estratto conto trova due sezioni distinte: la prima copre gli anni da dipendente con i contributi versati dal datore di lavoro, la seconda mostra i versamenti della gestione separata dal 2019 in poi. Nota però che l’anno 2021 nella sezione gestione separata riporta un importo inferiore al previsto. Controllando le ricevute F24 di quell’anno capisce che un acconto era stato versato con un codice causale errato e non era stato abbinato dalla procedura INPS. Presenta una domanda di variazione e il periodo viene regolarizzato.

    Documenti necessari

    • Credenziali SPID, CIE o CNS per accedere all’area personale INPS
    • Modelli F24 con le ricevute di versamento dei contributi
    • Dichiarazioni dei redditi degli anni in esame (per i professionisti della gestione separata)
    • Buste paga o CU (per verificare i contributi da lavoro dipendente)
    • Eventuale documentazione del datore di lavoro (UNIEMENS) se il periodo mancante riguarda un rapporto di lavoro subordinato

    Caso 1 – Artigiano con un anno scoperto

    Scenario. Tizio gestisce una piccola officina meccanica ed è iscritto alla gestione artigiani INPS. Nell’estratto conto nota che per un anno non compaiono le rate della quota fissa: ricorda di aver avuto difficoltà finanziarie in quel periodo e teme di non aver versato.

    Come si applica. Per gli artigiani (e i commercianti) i contributi si compongono di una quota fissa sul minimale di reddito, versata in quattro rate fisse durante l’anno, e di una quota percentuale sul reddito eccedente il minimale. Se le rate fisse non sono state pagate, quel periodo risulta scoperto nell’estratto conto. Tizio può verificare se i versamenti sono stati eseguiti cercando le ricevute F24 o controllando i precompilati nel Cassetto previdenziale. Se il mancato pagamento è confermato, l’INPS addebiterà le sanzioni civili per il ritardo, ma è possibile regolarizzare pagando il dovuto – e in alcuni casi chiedere la dilazione in rate. Una volta regolarizzato, il periodo comparirà nell’estratto conto.

    In pratica

    • Accedi al Cassetto previdenziale INPS e controlla se le rate sono risultate non pagate o solo non abbinate a causa di un codice errato.
    • Se le rate sono davvero non versate, contatta lo sportello INPS o il tuo consulente del lavoro per calcolare il totale (contributi + sanzioni civili) e valutare la dilazione.
    • Dopo il pagamento richiedi la verifica dell’estratto conto per accertarti che il periodo sia stato accreditato.

    Caso 2 – Professionista della gestione separata con periodi non accreditati

    Scenario. Caio è un consulente informatico con partita IVA, iscritto alla gestione separata INPS perché non ha una cassa professionale. Nell’estratto conto vede che due anni di attività non risultano, anche se è sicuro di aver versato i contributi con l’F24 in sede di dichiarazione dei redditi.

    Come si applica. Per i professionisti della gestione separata, i contributi si versano insieme al saldo e agli acconti IRPEF con il modello F24, indicando la causale e il codice INPS corretto. Se la causale o il codice fiscale era errato, il versamento potrebbe non essere stato abbinato automaticamente. In questo caso l’estratto conto mostra il periodo come scoperto, ma il denaro è stato in realtà incassato dall’INPS senza essere attribuito. Caio deve presentare una domanda di variazione con copia delle ricevute F24: l’INPS provvederà all’abbinamento manuale e il periodo verrà accreditato senza ulteriori costi.

    In pratica

    • Recupera le ricevute F24 degli anni in questione e verifica che causale contributo e codice INPS siano corretti.
    • Presenta la domanda di variazione direttamente online nel Cassetto previdenziale oppure allo sportello INPS, allegando le ricevute.
    • Se il versamento era stato fatto correttamente, la rettifica è gratuita e il periodo viene accreditato retroattivamente.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Pro-rata IVA: come funziona la detrazione parziale

    In sintesi

    • Il pro-rata scatta quando si effettuano sia operazioni con diritto a detrazione sia operazioni esenti art. 10.
    • La percentuale di pro-rata = operazioni con diritto a detrazione / totale operazioni dell’anno.
    • Si applica una percentuale unica a tutta l’IVA sugli acquisti, salvo i beni a uso esclusivo.
    • La disciplina è nell’art. 19, commi 5 e seguenti, e art. 19-bis del DPR 633/1972.
    • Le operazioni non imponibili (esportazioni, art. 8) non peggiorano il pro-rata: danno diritto alla detrazione.
    • Le operazioni escluse/fuori campo non rientrano né al numeratore né al denominatore del pro-rata.

    Quando si detrae solo una parte dell'IVA sugli acquisti

    La regola generale dell’IVA è che il soggetto passivo (l’imprenditore, il professionista) può detrarre l’IVA pagata sugli acquisti, a condizione che quei beni e servizi siano usati per effettuare operazioni che a loro volta danno diritto alla detrazione. Se compri una stampante per il tuo studio e poi fatturi servizi imponibili, l’IVA sulla stampante la recuperi. Se invece la usi per un’attività che genera solo operazioni esenti (per esempio sei un medico e quella stampante serve esclusivamente allo studio medico), l’IVA non la recuperi.

    Il problema si complica quando l’attività è mista: una parte dei ricavi proviene da operazioni imponibili (o non imponibili, come le esportazioni), un’altra da operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972. In questo caso non si può semplicemente affermare ‘detraggo tutto’ né ‘non detraggo nulla’. La legge prevede un meccanismo proporzionale chiamato pro-rata, disciplinato dall’art. 19, commi 5 e seguenti, e dall’art. 19-bis del DPR 633/1972.

    Il pro-rata è una percentuale che si calcola ogni anno, al termine del periodo d’imposta, mettendo in rapporto le operazioni che danno diritto a detrazione (numeratore) con il totale di tutte le operazioni rilevanti (denominatore). Quella percentuale si applica all’intera IVA sugli acquisti dell’anno: se la percentuale è 60%, si detrae il 60% dell’IVA sugli acquisti, indipendentemente da quale singolo acquisto abbia ‘causato’ l’IVA.

    È importante capire che il pro-rata è determinato dalle operazioni esenti art. 10, non dalle operazioni non imponibili. Chi esporta (art. 8) o fa cessioni intracomunitarie (art. 41 DL 331/93) non subisce penalizzazioni sulla detrazione: quelle operazioni danno diritto pieno alla detrazione e stanno sia al numeratore sia al denominatore del pro-rata, lasciandolo invariato. Sono le esenti art. 10 a stare solo al denominatore, abbassando la percentuale.

    Come le diverse categorie di operazioni entrano nel calcolo del pro-rata
    Tipo di operazione Al numeratore (diritto a detrazione) Al denominatore (totale)
    Operazioni imponibili (IVA applicata)
    Operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9; art. 41 DL 331/93)
    Operazioni esenti art. 10 DPR 633/1972 No
    Operazioni escluse/fuori campo IVA No No

    Esempio pratico

    • Alfa Srl svolge attività mista: gestisce un servizio di consulenza informatica (imponibile al 22%) e affitta alcuni locali a uso abitativo (esente art. 10). Nel corso dell’anno, le operazioni imponibili ammontano a 120.000 euro e le operazioni esenti a 30.000 euro. Il totale è 150.000 euro. La percentuale di pro-rata è: 120.000 / 150.000 = 80%. Nell’anno, Alfa Srl ha pagato IVA sugli acquisti generali (software, utenze, materiali) per 9.000 euro. Può detrarne solo l’80%, cioè 7.200 euro. I 1.800 euro restanti diventano un costo definitivo non recuperabile. Se invece avesse effettuato esportazioni invece di affitti, il pro-rata sarebbe rimasto al 100% e avrebbe detratto tutti i 9.000 euro.

    Documenti necessari

    • Registro delle fatture emesse (distinte per operazioni imponibili, non imponibili, esenti)
    • Registro degli acquisti con l’IVA pagata
    • Prospetto riepilogativo del calcolo del pro-rata per l’anno
    • Dichiarazione IVA annuale (quadri VE, VF con indicazione del pro-rata)
    • Comunicazioni LIPE trimestrali (con applicazione del pro-rata provvisorio)

    Caso 1 – Tizio, avvocato con attività di locazione

    Scenario. Tizio è un avvocato che esercita la libera professione (operazioni imponibili IVA) e possiede anche due appartamenti che affitta a privati (operazioni esenti art. 10). I canoni di locazione non sono trascurabili rispetto al reddito professionale.

    Come si applica. Tizio ha un’attività mista. I suoi onorari professionali sono imponibili IVA; i canoni di locazione degli appartamenti a uso abitativo sono esenti ai sensi dell’art. 10. Alla fine dell’anno deve calcolare il pro-rata: se i compensi professionali sono 90.000 euro e i canoni 10.000 euro, il totale è 100.000 euro e il pro-rata è 90%. Tizio può detrarre il 90% dell’IVA sugli acquisti indistinti (cancelleria, abbonamenti, utenze studio). Per le spese direttamente e esclusivamente legate all’attività professionale (es. un software legale usato solo in studio) potrebbe applicare la detrazione integrale se riesce a dimostrarne l’uso esclusivo nell’attività imponibile.

    In pratica

    • Pro-rata = 90.000 / 100.000 = 90%: si detrae il 90% dell’IVA sugli acquisti generali.
    • I canoni di locazione abitativa esenti abbassano la percentuale ma non azzerano la detrazione.
    • Per acquisti a uso esclusivo professionale (imponibile), possibile detrazione integrale.
    • Il calcolo definitivo del pro-rata avviene nella dichiarazione IVA annuale.

    Caso 2 – Caio, società che eroga corsi di formazione e consulenza

    Scenario. Caio è amministratore di una Srl che svolge sia corsi di formazione professionale riconosciuti (esenti art. 10) sia consulenze aziendali (imponibili al 22%). Le due attività usano gli stessi uffici, le stesse attrezzature e lo stesso personale.

    Come si applica. La Srl di Caio ha un’attività tipicamente mista. I corsi di formazione riconosciuti rientrano nell’esenzione art. 10; le consulenze sono imponibili. Supponiamo che nell’anno i ricavi da formazione siano 200.000 euro e quelli da consulenza 50.000 euro, per un totale di 250.000 euro. Il pro-rata è 50.000 / 250.000 = 20%. Questo significa che la Srl può detrarre solo il 20% dell’IVA sugli acquisti indistinti: affitto uffici, utenze, materiali informatici. Se ha pagato 15.000 euro di IVA su acquisti generali, ne recupera solo 3.000. Gli altri 12.000 euro diventano un costo. Caio capisce quindi che è strategicamente rilevante tenere separate le attività e documentare quali acquisti servono esclusivamente all’attività imponibile.

    In pratica

    • Pro-rata molto basso (20%) perché la formazione esente pesa molto di più della consulenza imponibile.
    • Solo il 20% dell’IVA sugli acquisti comuni è detraibile: 80% diventa costo.
    • Convenienza a documentare gli acquisti esclusivi dell’attività imponibile per detrarre il 100% su quelli.
    • Struttura dell’attività (proporzione esenti/imponibili) influenza direttamente il costo fiscale.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

  • Quanto si paga con la prima rata della rottamazione quinquies: esempio di calcolo

    In sintesi

    • Si versa solo il capitale originario e le spese esecutive, senza sanzioni.
    • Il piano di pagamento e rateale con scadenze stabilite dalla norma attuativa AdER.
    • La soglia minima di rata (comma 92) deve essere rispettata per non decadere.
    • L’area riservata AdER fornisce il prospetto dei carichi definibili prima dell’adesione.
    • Un pagamento sotto soglia equivale a mancata rata e causa decadenza dal beneficio.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 85-97 della L. 199/2025 stabiliscono che nella rottamazione-quinquies si versa esclusivamente il capitale e le spese esecutive, con un piano rateale articolato e una soglia minima di rata il cui mancato rispetto produce decadenza.

    Approfondimento normativo completo: Commi 85-97 LB 2026: procedura operativa rottamazione-quinquies.

    Prima degli esempi: come funziona il piano di pagamento

    La rottamazione-quinquies (L. 30 dicembre 2025, n. 199, commi 82-97) elimina sanzioni, interessi di mora e aggio, lasciando a carico del debitore il solo capitale e le spese esecutive gia sostenute dall’Agenzia delle entrate-Riscossione. Per chi deve gestire flussi di cassa, la domanda concreta e: quanto si paga alla prima scadenza e come si distribuisce il debito residuo nelle rate successive?

    I commi 85-97 definiscono i passaggi operativi: AdER rende disponibili i dati nell’area riservata (comma 85), il debitore presenta domanda, poi riceve un prospetto di pagamento con le scadenze. Il comma 92 fissa una soglia minima di rata al di sotto della quale il pagamento e considerato insufficiente, con conseguente decadenza automatica. Questo dettaglio e cruciale per chi voglia diluire al massimo l’importo: non e possibile frammentare le rate senza limite.

    In attesa dei provvedimenti attuativi di AdER che fisseranno le date esatte di scadenza, e possibile eseguire una stima basandosi sull’importo capitale dovuto e sulle precedenti rottamazioni come riferimento metodologico. I professionisti suggeriscono di verificare il prospetto definitivo prima di impegnarsi, perche l’importo delle rate puo variare in base alle spese esecutive gia maturate.

    Checklist per calcolare l'importo della prima rata

    • Accedere all’area riservata AdER e scaricare l’estratto ruolo aggiornato;
    • Isolare la quota capitale da quella di sanzioni, interessi di mora e aggio;
    • Aggiungere le spese esecutive documentate indicate da AdER nel prospetto;
    • Verificare la soglia minima di rata prevista dalla norma attuativa (comma 92);
    • Controllare la scadenza della prima rata e predisporre i fondi in anticipo.

    Caso 1: debito medio di Tizio da 24.000 euro

    Scenario. Tizio ha un debito totale iscritto a ruolo di 24.000 euro: capitale 16.000, sanzioni 5.000, interessi di mora 2.000, aggio 1.000. Il debito e stato affidato ad AdER nel 2017.

    Come si legge in pratica. Con la rottamazione-quinquies Tizio paga solo 16.000 euro di capitale piu eventuali spese esecutive, eliminando 8.000 euro tra sanzioni, interessi e aggio. Se il piano prevede, in via ipotetica, 18 rate trimestrali, la prima rata ammonterebbe a circa 889 euro (16.000 diviso 18), piu la quota spese esecutive. Tizio dovra verificare che questo importo sia superiore alla soglia minima fissata dal comma 92, pena la decadenza.

    Dati

    • Estratto ruolo con dettaglio delle voci (capitale, sanzioni, aggio, interessi);
    • Prospetto AdER con le spese esecutive gia sostenute;
    • Piano di pagamento ufficiale con date e importi rata per rata;
    • Soglia minima di rata come da norma attuativa AdER (comma 92);
    • Coordinate di pagamento (bollettini o pagoPA) per la prima scadenza.

    Caso 2: piccolo debito di Caia da 4.800 euro

    Scenario. Caia ha una cartella del 2020 per IVA non versata: capitale 3.200 euro, sanzioni 900, interessi 400, aggio 300. Vuole capire se conviene rateizzare o saldare in unica soluzione.

    Come si legge in pratica. Caia paga 3.200 euro di capitale piu le spese esecutive, risparmiando 1.600 euro tra sanzioni, interessi e aggio. Con importi contenuti, il pagamento in un’unica rata e spesso preferibile per chiudere la posizione senza rischio di decadenza. Caia deve comunque verificare il prospetto AdER perche le spese esecutive potrebbero avere gia raggiunto importi significativi se e stata avviata un’azione esecutiva.

    Opzioni

    • Confronto tra pagamento in unica soluzione e piano rateale minimo;
    • Importo spese esecutive eventualmente gia maturate (ipoteca, fermo, atto);
    • Scadenza entro cui presentare la domanda di adesione;
    • Modulo di adesione precompilato disponibile nell’area riservata AdER;
    • Ricevuta di pagamento da conservare come prova di estinzione.

    Caso 3: debito elevato di Sempronio da 90.000 euro

    Scenario. Sempronio ha un debito complessivo di 90.000 euro (capitale 58.000, sanzioni 22.000, interessi di mora 7.000, aggio 3.000) su piu cartelle, la piu recente delle quali risale al 2022.

    Come si legge in pratica. Sempronio paga 58.000 euro di capitale piu le spese esecutive, eliminando 32.000 euro di aggravi. Con un piano rateale ipotetico di 18 rate trimestrali, la prima rata sarebbe circa 3.222 euro, ben al di sopra di qualsiasi soglia minima ragionevole. Con debiti elevati distribuiti su piu cartelle, e fondamentale verificare che ciascun carico ricada nel perimetro 2000-2023 e che nessuna posizione sia oggetto di un giudizio pendente non ancora rinunciato.

    Priorita

    • Elenco completo delle cartelle con data di affidamento ad AdER per ciascuna;
    • Verifica che tutti i carichi ricadano nel perimetro temporale 2000-2023;
    • Mappatura dei giudizi pendenti sulle singole cartelle (CTP, CGT, Cassazione);
    • Piano di cassa per garantire la liquidita alle scadenze trimestrali;
    • Assistenza di un professionista per la redazione della rinuncia ai ricorsi.

    Quando conviene una verifica

    Prima di aderire, un professionista puo calcolare esattamente Fatti assistere da un esperto per il piano di pagamento.

    Norme e fonti collegate

  • Art. 9 TUPI: Partecipazione sindacale

    Art. 9 TUPI: Partecipazione sindacale

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Partecipazione sindacale).

    Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Visite dal nutrizionista: sono detraibili?

    In sintesi

    • Dipende dalla qualifica del professionista: il medico dietologo è sempre detraibile; per il biologo nutrizionista la fattura deve riportare la figura professionale e la prestazione resa.
    • Detrazione del 19% sulle spese sanitarie complessive che superano la franchigia di 129,11 euro, da indicare nel rigo E1 del 730.
    • Pagamento tracciabile obbligatorio: bonifico, carta di credito o bancomat per le prestazioni di liberi professionisti privati.
    • Spetta anche per familiari a carico: puoi detrarre la spesa per coniuge, figli e altri familiari fiscalmente a carico.
    • Franchigia unica annuale: i 129,11 euro si sottraggono una sola volta dal totale delle spese sanitarie, non da ogni singola fattura.
    • Spese rimborsate escluse: l’importo già coperto da fondi sanitari o assicurazioni non entra nel calcolo della detrazione.

    Nutrizionista e dietologo: quando la spesa è detraibile

    Sempre più persone si rivolgono a un nutrizionista o a un dietologo per perdere peso, gestire una patologia o semplicemente migliorare la propria alimentazione. Ma la parcella di questi professionisti è detraibile nella dichiarazione dei redditi? La risposta dipende dalla qualifica del professionista a cui ti rivolgi, perché non tutti i ‘nutrizionisti’ hanno lo stesso inquadramento professionale.

    Il medico dietologo è un medico specialista: la sua parcella rientra senza dubbi tra le spese sanitarie detraibili al 19%. Il biologo nutrizionista, invece, è un professionista sanitario che opera nel settore alimentare e della nutrizione, ma non è un medico. La legge consente comunque la detrazione per le prestazioni rese da figure professionali sanitarie, purché la fattura riporti con chiarezza la qualifica del professionista e la prestazione svolta.

    In entrambi i casi si applicano le regole generali delle spese sanitarie: detrazione del 19% sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro, pagamento con mezzi tracciabili, indicazione nel rigo E1 del modello 730. La franchigia non si applica a ogni singola fattura, ma al totale delle spese sanitarie dell’intero anno.

    Attenzione: il semplice ‘consulente nutrizionale’ privo di iscrizione a un albo professionale riconosciuto non è un professionista sanitario. In quel caso la spesa non sarebbe detraibile, indipendentemente dalla fattura ricevuta.

    Detraibilità per tipo di professionista della nutrizione
    Professionista Detraibile? Condizione
    Medico dietologo (specialista) Fattura con qualifica e prestazione
    Biologo nutrizionista (iscritto all'Ordine) Fattura con qualifica professionale e prestazione resa
    Dietista (professionista sanitario) Fattura con qualifica e prestazione
    Consulente nutrizionale (non albo) No Non è professionista sanitario riconosciuto
    Franchigia 129,11 euro Sul totale spese sanitarie annue
    Aliquota detrazione 19% Sulla parte eccedente la franchigia

    Esempio pratico

    • Tizio ha sostenuto nel 2025 le seguenti spese sanitarie: 300 euro di visite dal biologo nutrizionista (fattura con indicazione della qualifica), 200 euro di esami del sangue, 150 euro di visita specialistica. Totale nel rigo E1: 650 euro. Calcolo: 650 – 129,11 (franchigia) = 520,89 euro. Detrazione del 19%: circa 98,97 euro di risparmio fiscale.

    Documenti necessari

    • Fattura o ricevuta fiscale con indicazione della qualifica del professionista (medico dietologo, biologo nutrizionista, dietista) e della prestazione resa
    • Ricevuta del pagamento tracciabile (estratto conto, ricevuta bonifico, ricevuta carta di credito o bancomat)
    • Eventuale prescrizione del medico curante (non sempre obbligatoria, ma utile in caso di controllo)
    • Certificazione Unica del datore di lavoro se le spese sono state conguagliate dal sostituto d’imposta

    Percorso nutrizionale con biologo nutrizionista

    Scenario. Caio ha seguito un percorso di sei mesi con un biologo nutrizionista iscritto all’Ordine, pagando 80 euro a visita per un totale di 480 euro con carte di credito. Le fatture riportano la qualifica ‘Biologo Nutrizionista’ e la descrizione ‘visita nutrizionale e piano alimentare personalizzato’.

    Come si applica. La spesa è detraibile perché il professionista è un biologo nutrizionista iscritto all’albo, la fattura riporta la sua qualifica e la prestazione resa, e il pagamento è tracciabile. Caio include i 480 euro nel rigo E1 insieme ad altre eventuali spese sanitarie del 2025.

    In pratica

    • Controlla che la fattura riporti esplicitamente ‘Biologo Nutrizionista’ come qualifica del professionista.
    • Conserva l’estratto conto della carta come prova del pagamento tracciabile.
    • Se hai anche la prescrizione del medico di base, conservala: rafforza la documentazione in caso di controllo.

    Visita da medico dietologo in studio privato

    Scenario. Sempronia ha un problema di sovrappeso con complicazioni metaboliche e si è rivolta a un medico specialista in dietologia. Ha sostenuto 4 visite a 120 euro ciascuna (totale 480 euro) più esami prescritti per 200 euro. Tutto pagato con bonifico.

    Come si applica. Il medico dietologo è un medico specialista: la sua parcella rientra pienamente nelle spese sanitarie. Sempronia somma tutte le spese (480 + 200 = 680 euro) e le indica nel rigo E1. La detrazione del 19% si applica sulla parte che supera 129,11 euro, quindi su 550,89 euro, pari a circa 104,67 euro.

    In pratica

    • Le fatture del dietologo specialista sono trattate come qualsiasi altra parcella medica.
    • Aggiungi anche le ricevute degli esami prescritti: si cumulano tutte nel rigo E1.
    • La detrazione vale anche per la visita di controllo del medico di medicina generale che ha indirizzato da specialista, se è stata fatturata.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Revisione dell’assegno di mantenimento e divorzile

    Gli assegni stabiliti in sede di separazione o divorzio fotografano la situazione esistente in quel momento. Ma la vita cambia: si perde il lavoro, si trova una nuova occupazione, nascono nuovi figli, l’ex inizia a convivere. Per questo la legge consente la revisione dell’assegno di mantenimento e di quello divorzile. Vediamo quando è possibile, quali fatti rilevano e come si procede.

    Gli assegni non sono scolpiti nella pietra

    Sia l’assegno di mantenimento nella separazione (art. 156 del codice civile) sia l’assegno divorzile (art. 9 della legge 898/1970) possono essere modificati o revocati quando mutano le circostanze su cui erano stati determinati. La regola vale anche per gli assegni concordati nelle procedure consensuali: l’accordo non impedisce una successiva revisione se intervengono fatti nuovi.

    Le sopravvenienze rilevanti

    Per ottenere la revisione occorre un mutamento delle condizioni rilevante, oggettivo e non meramente transitorio. Esempi tipici:

    • perdita del lavoro o riduzione significativa del reddito di chi versa l’assegno;
    • nuova occupazione o miglioramento economico di chi lo riceve;
    • nuova convivenza stabile o nuove nozze del beneficiario;
    • mutamento dei bisogni dei figli (per esempio il raggiungimento dell’autosufficienza).

    Una difficoltà passeggera o volontariamente provocata, invece, di norma non giustifica la revisione.

    Non ci si fa giustizia da soli

    È un errore frequente e pericoloso: non si può smettere di pagare o ridurre l’assegno di propria iniziativa, neppure se la propria situazione è davvero peggiorata. Finché il giudice non modifica il provvedimento, l’obbligo resta pieno e gli arretrati non versati restano dovuti. L’omesso pagamento può inoltre avere conseguenze, anche penali nei casi più gravi previsti dalla legge.

    La procedura di revisione

    La modifica si chiede al tribunale con un apposito procedimento di revisione, dimostrando il fatto nuovo sopravvenuto. Il giudice, verificato il mutamento, può aumentare, ridurre o azzerare l’assegno. Se le parti sono d’accordo sulla nuova misura, possono anche regolare la modifica in via consensuale, con gli strumenti previsti (accordo omologato o negoziazione assistita).

    Un esempio concreto

    Al momento del divorzio Tizio versava a Caia un assegno calcolato sul suo stipendio da dirigente. Due anni dopo Tizio perde il posto e trova un’occupazione con reddito dimezzato, mentre Caia ottiene un lavoro stabile. Tizio non può semplicemente ridurre i versamenti: deve chiedere al tribunale la revisione, documentando il nuovo reddito di entrambi. Il giudice potrà ridurre l’assegno in proporzione alle mutate condizioni.

    Articoli di legge da consultare

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Bollo auto: come si calcola e come si paga

    In sintesi

    • Tassa di possesso, non di circolazione: il bollo si paga finché l’auto è iscritta al PRA, anche se non la usi.
    • Calcolo su kW e classe Euro: più il motore è potente e più la classe ambientale è inquinante, più alto è l’importo.
    • Scadenza legata al mese di immatricolazione: il bollo scade ogni anno nello stesso mese in cui l’auto è stata immatricolata per la prima volta.
    • Versamento entro la fine del mese successivo: hai tempo fino all’ultimo giorno del mese dopo la scadenza per pagare senza sanzioni.
    • Importi stabiliti dalla Regione: ogni Regione fissa le proprie tariffe per kW, quindi l’importo può variare a seconda di dove sei residente.
    • Pagamento tramite sportelli o canali telematici: si può pagare online, in banca, in tabaccheria o agli sportelli ACI e Regione.

    Che cos'è il bollo auto e perché si paga

    Il bollo auto – tecnicamente chiamato tassa automobilistica – è un tributo regionale che devi pagare semplicemente perché sei intestatario di un veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Non importa se la usi tutti i giorni o se resta ferma in garage: finché il tuo nome compare al PRA, il bollo è dovuto.

    Questa distinzione – tassa di possesso, non di circolazione – è importante. Molte persone pensano di non dover pagare perché il veicolo non è in uso. Non è così. L’unico modo per smettere di pagare il bollo è procedere con la cancellazione dal PRA, che di solito avviene quando si vende, si rottama o si esporta il veicolo.

    L’importo dipende da due fattori: la potenza del motore espressa in kilowatt (kW) e la classe ambientale del veicolo (Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6). In linea generale, veicoli più potenti e con classe Euro più bassa – cioè più inquinanti – pagano un importo più alto. Le tariffe per kW sono fissate da ogni Regione, quindi l’importo finale può variare a seconda della tua Regione di residenza.

    Criteri che determinano l'importo del bollo auto
    Fattore Effetto sull'importo
    Potenza del motore (kW) Più kW = importo più alto (tariffa per kW × numero di kW)
    Classe ambientale Euro 0-2 Tariffa per kW più elevata (classe più inquinante)
    Classe ambientale Euro 3-4 Tariffa per kW intermedia
    Classe ambientale Euro 5-6 Tariffa per kW più bassa (classe meno inquinante)
    Regione di residenza Ogni Regione fissa le proprie tariffe: l'importo varia

    Esempio pratico

    • Esempio indicativo (valori a titolo illustrativo, verifica le tariffe vigenti nella tua Regione): un’auto da 70 kW omologata Euro 5 potrebbe avere un importo annuo nell’ordine di poche decine di euro, mentre un’auto da 150 kW Euro 2 potrebbe costare anche due o tre volte tanto, per effetto sia della maggiore potenza sia della tariffa più alta prevista per la classe inquinante. Tizio ha un’utilitaria da 55 kW Euro 6: paga il bollo più basso della sua fascia. Caio ha un SUV da 140 kW Euro 3: paga un importo sensibilmente più alto, sia perché il veicolo è più potente sia perché la classe Euro 3 comporta una tariffa per kW superiore rispetto a Euro 6.

    Documenti necessari

    • Libretto di circolazione (carta di circolazione): riporta la potenza in kW e la classe Euro del veicolo
    • Codice fiscale dell’intestatario
    • Avviso di scadenza (se ricevuto dalla Regione o dall’ACI)
    • Ricevuta del pagamento precedente (utile per verificare importo e scadenza)

    Tizio: auto comprata a luglio, quando scade il bollo?

    Scenario. Tizio ha acquistato un’auto nuova che è stata immatricolata per la prima volta a luglio. Non ha mai pagato il bollo e vuole capire quando deve farlo e come.

    Come si applica. La scadenza del bollo è legata al mese di prima immatricolazione. Se l’auto è stata immatricolata a luglio, il bollo scade ogni anno a luglio e deve essere versato entro la fine di agosto – cioè entro la fine del mese successivo alla scadenza. Per il primo anno, l’importo è spesso calcolato in proporzione ai mesi restanti dell’anno, ma le modalità esatte dipendono dalla Regione. Tizio può verificare l’importo dovuto e pagare online attraverso il portale della sua Regione, tramite l’ACI, in banca o in tabaccheria abilitata.

    In pratica

    • Controlla il mese di prima immatricolazione sul libretto: coincide con la scadenza annuale del tuo bollo.
    • Il versamento va fatto entro la fine del mese successivo alla scadenza per evitare sanzioni.
    • Puoi pagare online (portale Regione, ACI, home banking) o di persona (tabaccheria, sportello ACI, banca).

    Caio: ha venduto l'auto a metà anno, deve pagare il bollo intero?

    Scenario. Caio ha venduto la sua auto a marzo, trasferendo la proprietà all’acquirente. Si chiede se deve pagare il bollo per l’anno in corso o se è tenuto a versare solo la parte fino alla vendita.

    Come si applica. Il bollo auto è a carico di chi risulta intestatario del veicolo al momento della scadenza annuale. Quando Caio trasferisce la proprietà e il veicolo viene re-intestato, l’obbligo di pagamento del bollo successivo passa all’acquirente. Se però la scadenza del bollo cade mentre il veicolo è ancora intestato a Caio – anche solo per un giorno – il bollo di quell’anno è dovuto da Caio per intero, senza rimborso proporzionale. È quindi importante coordinare i tempi del passaggio di proprietà rispetto alla scadenza del bollo, se si vuole evitare di pagare un tributo per un veicolo che non si possiede più.

    In pratica

    • Il bollo è dovuto da chi è intestatario alla data di scadenza: verifica quando scade prima di vendere.
    • Dopo il passaggio di proprietà, il nuovo intestatario è responsabile dei bolli successivi.
    • Nessun rimborso proporzionale è previsto per i mesi in cui non eri più proprietario.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Calcolatore Bollo Auto — da potenza in kW
    La tariffa dipende dalla classe ambientale (Euro) e dalla Regione. Riferimento nazionale Euro 4 e successivi: 2,58 €/kW fino a 100 kW e 3,87 €/kW per la parte eccedente. Le classi inferiori e alcune Regioni applicano importi maggiori.
  • IVA degli enti non commerciali: quando è dovuta

    In sintesi

    • Attività istituzionale: è fuori campo IVA per definizione, non richiede partita IVA né dichiarazione.
    • Attività commerciale: se l’ente svolge anche attività commerciale, questa è rilevante IVA con obbligo di partita IVA.
    • Contabilità separata: la legge impone di tenere conti distinti tra attività istituzionale e commerciale.
    • Legge 398/1991: le associazioni con ricavi commerciali fino a 400.000 euro possono applicare una detrazione forfettaria IVA del 50% (10% per alcune prestazioni).
    • Dichiarazione IVA: l’ente deve presentarla solo per la parte commerciale, con adempimenti semplificati se ha optato per il regime agevolato.

    Quando un'associazione deve preoccuparsi dell'IVA

    Un’associazione culturale, sportiva dilettantistica o di promozione sociale nasce per uno scopo non commerciale. Ma questo non significa che sia automaticamente esente da qualsiasi obbligo IVA. La risposta dipende da cosa fa concretamente l’associazione: se si limita all’attività istituzionale – cioè quella che persegue i fini statutari – è fuori campo IVA. Se invece svolge anche attività commerciale, quella parte è rilevante ai fini IVA.

    La norma di riferimento è l’art. 4 del DPR 633/1972, che stabilisce il confine tra ciò che è rilevante IVA e ciò che non lo è per gli enti diversi dalle società. La distinzione non è sempre semplice da tracciare nella pratica: vendere gadget con il logo dell’associazione ai propri soci è diverso da aprire un punto vendita al pubblico, ma entrambe le situazioni vanno valutate con attenzione.

    Per semplificare la vita alle piccole associazioni, la legge prevede un regime agevolato – la Legge 398/1991 – che consente di applicare una detrazione forfettaria dell’IVA invece di seguire le regole ordinarie di detrazione analitica. Questo regime è disponibile per le associazioni i cui ricavi commerciali non superano 400.000 euro nell’anno precedente.

    Riepilogo: IVA degli enti non commerciali
    Tipo di attività Rilevanza IVA Obblighi
    Attività istituzionale (fini statutari) Fuori campo IVA (art. 4) Nessun obbligo IVA
    Attività commerciale (qualsiasi) Rilevante IVA Partita IVA, contabilità separata, dichiarazione
    Regime L. 398/1991 (ricavi commerciali ≤ 400.000 euro) IVA con detrazione forfettaria Detrazione 50% (10% alcune prestazioni), adempimenti semplificati

    Esempio pratico

    • L’associazione sportiva dilettantistica ‘Alfa’ organizza corsi di nuoto per i propri soci (attività istituzionale, fuori campo IVA) e affitta la piscina a terzi per eventi privati (attività commerciale, rilevante IVA). I ricavi da affitto nell’anno precedente ammontavano a 80.000 euro, quindi Alfa rientra nel limite dei 400.000 euro della L. 398/1991. Alfa applica una detrazione forfettaria del 50% sull’IVA delle operazioni imponibili legate all’affitto: se l’IVA a debito su queste operazioni è 2.200 euro, la detrazione forfettaria ammonta a 1.100 euro, e il saldo da versare è 1.100 euro. Alfa deve tenere contabilità separata per la parte commerciale e presentare la dichiarazione IVA limitatamente a quella attività.

    Documenti necessari

    • Statuto associativo (per verificare l’oggetto istituzionale)
    • Delibera di opzione per il regime L. 398/1991 (se applicabile)
    • Registro dei corrispettivi per l’attività commerciale
    • Fatture di acquisto inerenti all’attività commerciale
    • Modelli F24 per i versamenti IVA periodici sulla parte commerciale
    • Dichiarazione IVA annuale per la parte commerciale

    Tizio presidente di un circolo culturale: quale attività è fuori campo IVA

    Scenario. Tizio presiede un circolo culturale che organizza conferenze gratuite per i soci, pubblica una rivista distribuita internamente e affitta la sala per matrimoni e cerimonie private.

    Come si applica. Le conferenze gratuite per i soci e la rivista interna rientrano nell’attività istituzionale del circolo: sono fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 DPR 633/1972. L’affitto della sala per cerimonie private è invece attività commerciale: genera un corrispettivo verso soggetti terzi che non aderiscono all’attività istituzionale. Su questa attività il circolo deve avere una partita IVA, emettere fattura con IVA (aliquota ordinaria 22% per la locazione di fabbricato strumentale, salvo opzione di esenzione), tenere contabilità separata e dichiarare questa parte dell’attività nella dichiarazione IVA annuale.

    In pratica

    • Separare nettamente i conti dell’attività istituzionale da quelli dell’attività commerciale.
    • Per la sala affittata a terzi aprire partita IVA e applicare l’aliquota corretta.
    • Presentare la dichiarazione IVA annuale per la sola parte commerciale.
    • Conservare la documentazione che distingue le due attività per eventuali verifiche fiscali.

    Caio tesoriere di un'associazione sportiva: regime L. 398/1991

    Scenario. Caio è tesoriere di un’associazione sportiva dilettantistica che organizza gare, vende abbonamenti ai soci e sponsorizzazioni. I ricavi commerciali dell’anno precedente erano 150.000 euro.

    Come si applica. L’associazione rientra nel limite dei 400.000 euro previsto dalla L. 398/1991. Optando per questo regime, la detrazione IVA sull’attività commerciale è forfettaria: 50% dell’imposta sulle operazioni imponibili (con alcune eccezioni al 10% per specifiche prestazioni). Gli adempimenti contabili sono semplificati: non occorre tenere i registri IVA ordinari, ma è sufficiente il registro previsto dalla L. 398/1991. Caio deve comunque assicurarsi che l’opzione sia stata comunicata e che venga rinnovata o mantenuta nei tempi previsti. L’attività istituzionale (allenamenti per i soci, gare interne) resta fuori campo IVA.

    In pratica

    • Verificare che i ricavi commerciali dell’anno precedente non superino 400.000 euro per accedere alla L. 398/1991.
    • Applicare la detrazione forfettaria del 50% (non la detrazione analitica) sull’IVA delle operazioni imponibili.
    • Tenere il registro semplificato previsto dalla L. 398/1991 in luogo dei registri IVA ordinari.
    • L’attività istituzionale (allenamenti, gare interne) resta sempre fuori campo IVA indipendentemente dal regime scelto.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Gestione separata: ripartizione committente e collaboratore

    In sintesi

    • Regola 2/3 – 1/3: per i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e gli amministratori di società, i contributi alla gestione separata si ripartiscono: due terzi a carico del committente (o della società) e un terzo a carico del collaboratore.
    • Chi versa: l’obbligo di versamento è sempre del committente, che trattiene la quota a carico del collaboratore dalla retribuzione e poi versa l’intero importo all’INPS con modello F24.
    • Quando si versa: entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui il compenso è stato corrisposto (termine mensile, non annuale come per i professionisti).
    • Busta paga o prospetto: il committente deve indicare la quota trattenuta in busta paga o nel prospetto paga del collaboratore.
    • Sanzioni: il mancato versamento da parte del committente comporta sanzioni civili; il collaboratore non è responsabile del versamento ma subisce la mancata copertura previdenziale.
    • Estratto conto: il collaboratore può verificare che i contributi siano stati realmente accreditati nel Cassetto previdenziale INPS.

    Come si divide il contributo tra committente e collaboratore

    Quando un’azienda si avvale di un collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) o nomina un amministratore, si apre un obbligo previdenziale nei confronti della gestione separata INPS. A differenza di quanto avviene per i professionisti con partita IVA – che versano tutto da soli – in questo caso il contributo viene diviso tra le due parti secondo una ripartizione fissa stabilita dalla legge.

    La regola è semplice: due terzi del contributo totale sono a carico del committente (o della società per gli amministratori) e un terzo è a carico del collaboratore. In pratica, se il contributo complessivo dovuto per un trimestre fosse, per esempio, 900 euro, il committente ne pagherebbe 600 e tratterrebbe 300 dalla retribuzione del collaboratore.

    Attenzione: anche se il costo si divide, l’obbligo di versare i contributi all’INPS è esclusivamente del committente. Il collaboratore non versa nulla direttamente: è il committente che trattiene la quota di spettanza del collaboratore dalla retribuzione e poi riversa tutto all’INPS tramite modello F24. Se il committente non adempie, le conseguenze (sanzioni e mancato accredito) ricadono sulla sua responsabilità.

    Ripartizione del contributo gestione separata per co.co.co. e amministratori
    Soggetto Quota del contributo Chi versa
    Committente / Società 2/3 del contributo totale Il committente versa l'intero importo all'INPS
    Collaboratore / Amministratore 1/3 del contributo totale Quota trattenuta dal compenso dal committente
    Scadenza versamento Entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso F24 a cura del committente
    Aliquota applicabile Di norma ~26-27% (senza altra copertura) o ~24% (pensionati/doppia copertura) Verificare circolare INPS dell'anno

    Esempio pratico

    • Esempio indicativo. La società Alfa eroga a Tizio, co.co.co., un compenso mensile lordo di 2.000 euro. Applicando un’aliquota indicativa del 26%, il contributo totale è di circa 520 euro. Di questi, 346 euro (2/3) sono a carico della società e 174 euro (1/3) sono a carico di Tizio e vengono trattenuti dal compenso. La società riversa all’INPS l’intero importo di 520 euro tramite F24 entro il 16 del mese successivo. Tizio percepisce 1.826 euro netti (al lordo delle ritenute IRPEF). I valori esatti dipendono dall’aliquota aggiornata dalla circolare INPS dell’anno.

    Documenti necessari

    • Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o delibera di nomina dell’amministratore
    • Busta paga o prospetto compensi con indicazione della quota contributiva trattenuta
    • Modello F24 compilato dal committente per il versamento mensile
    • Circolare INPS annuale con aliquote e massimali aggiornati
    • Estratto conto contributivo INPS del collaboratore (per verifica accredito)

    Caso 1 – Tizio: collaboratore co.co.co. di una società

    Scenario. Tizio collabora con la società Beta come coordinatore di progetto con un contratto co.co.co. Riceve un compenso mensile fisso e non ha partita IVA né altra copertura previdenziale.

    Come si applica. Tizio è iscritto d’ufficio alla gestione separata INPS. L’aliquota applicata è quella piena (di norma intorno al 26-27%) perché non ha altra copertura. Ogni mese la società Beta calcola il contributo dovuto, trattiene da Tizio la quota di un terzo e versa all’INPS l’intero importo entro il 16 del mese successivo. Tizio non deve fare nulla: non versa direttamente, non usa l’F24. Può però – e dovrebbe – controllare periodicamente nel Cassetto previdenziale INPS che i contributi vengano effettivamente accreditati.

    In pratica

    • Controlla ogni anno il tuo estratto conto INPS per verificare che la società abbia davvero versato i contributi.
    • Se noti periodi non accreditati, segnalalo all’INPS con una domanda di variazione o regolarizzazione.
    • I contributi accreditati concorrono alla tua futura pensione: tenerli monitorati è nell’interesse di tutti.

    Caso 2 – Caio: amministratore di Srl

    Scenario. Caio è amministratore unico di una piccola Srl e percepisce un compenso annuale deliberato dall’assemblea. Non è dipendente della società e non ha una propria cassa professionale.

    Come si applica. L’amministratore di Srl che percepisce un compenso per la carica è soggetto alla gestione separata INPS. La regola 2/3 – 1/3 si applica anche qui: la Srl sostiene due terzi del contributo come costo, trattiene un terzo dal compenso di Caio e versa tutto all’INPS entro il 16 del mese successivo a quello in cui il compenso è stato corrisposto. Se il compenso è annuale in un’unica soluzione, il versamento va fatto entro il 16 del mese successivo alla data di erogazione. Le sanzioni per il mancato versamento ricadono sulla società, non su Caio.

    In pratica

    • La delibera assembleare che fissa il compenso deve essere coerente con la base imponibile dichiarata ai fini contributivi.
    • La quota di contributo a carico della società (2/3) è un costo deducibile ai fini IRES.
    • Verifica che la scadenza del versamento F24 coincida con il 16 del mese successivo all’effettiva erogazione del compenso.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Articolo 46 TU Giustizia Tributaria: Oggetto della giurisdizione tributaria

    Art. 46 D.Lgs. 175/2024 – Oggetto della giurisdizione tributaria

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 146 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

    2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

    3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

  • Professionisti senza cassa: contributi INPS e rivalsa 4%

    In sintesi

    • Chi paga tutto: il professionista con partita IVA iscritto alla gestione separata – e senza una cassa professionale propria – versa l’intero contributo, senza che il cliente ne sostenga una quota obbligatoria.
    • La rivalsa del 4%: il professionista può addebitare in fattura al cliente una rivalsa nella misura del 4% del compenso, che rappresenta un parziale rimborso del costo contributivo sostenuto.
    • La rivalsa concorre al reddito: la somma addebitata come rivalsa è parte del compenso imponibile; il cliente la può dedurre come costo, il professionista la include nel reddito su cui calcola le imposte.
    • Stessi termini dell’IRPEF: i contributi si versano con modello F24 entro le stesse scadenze del saldo e degli acconti IRPEF (di norma giugno/luglio per il saldo, novembre per l’acconto).
    • Deducibilità: i contributi versati sono oneri deducibili dal reddito complessivo IRPEF del professionista.
    • Aliquota e massimale: l’aliquota (di norma intorno al 26-27% per chi non ha altra copertura) e il massimale annuo sono aggiornati ogni anno dall’INPS con apposita circolare.

    Come funziona la contribuzione per il professionista senza cassa

    Se eserciti una professione con partita IVA e non sei iscritto a un ordine o collegio che gestisce una propria cassa previdenziale (per esempio l’Inarcassa per gli ingegneri e architetti, o la Cassa forense per gli avvocati), sei tenuto a iscriverti alla gestione separata INPS. In questo caso, a differenza di quanto avviene per i collaboratori co.co.co., non c’è nessun committente che suddivide il costo con te: l’intero contributo è a tuo carico.

    Questo significa che il costo contributivo incide direttamente sul tuo utile. Per attenuare questo impatto, la legge ti consente di applicare in fattura la cosiddetta rivalsa del 4%: si tratta di un importo aggiuntivo, pari al 4% del compenso, che puoi addebitare al cliente come contributo previdenziale a suo carico (anche se, lo ricordiamo, non esiste un obbligo di legge per il cliente di pagarlo, salvo patti contrari). Molti professionisti inseriscono la rivalsa come voce separata in fattura.

    Un aspetto spesso sottovalutato: la rivalsa del 4% non è una voce neutra. Essa concorre al compenso imponibile del professionista sia ai fini IRPEF sia ai fini della base contributiva. In pratica, se emetti una fattura da 10.000 euro e aggiungi 400 euro di rivalsa, il reddito su cui calcoli i contributi e le imposte è 10.000 euro (il compenso professionale), mentre la rivalsa di 400 euro è a sua volta soggetta a imposte in quanto componente del compenso.

    Contributi gestione separata per professionisti senza cassa (valori indicativi)
    Voce Valore / Regola
    Aliquota per chi non ha altra copertura Di norma ~26-27% (verificare circolare INPS dell'anno)
    Aliquota per pensionati / doppia copertura Di norma ~24% (verificare circolare INPS dell'anno)
    Massimale annuo di reddito Aggiornato ogni anno dall'INPS; nessun contributo sulla parte eccedente
    Rivalsa addebitabile in fattura 4% del compenso (facoltativa, ma prassi diffusa)
    Scadenza versamento Stessi termini di saldo e acconti IRPEF (giugno/luglio + novembre)
    Deducibilità dei contributi Oneri deducibili dal reddito complessivo IRPEF

    Esempio pratico

    • Esempio indicativo. Tizio è un consulente del lavoro non iscritto ad alcuna cassa professionale propria. Emette una fattura da 5.000 euro. Aggiunge la rivalsa del 4%, pari a 200 euro, per un totale in fattura di 5.200 euro (oltre eventuale IVA). In sede di dichiarazione dei redditi, il reddito da lavoro autonomo di Tizio include i 5.000 euro di compenso; la rivalsa da lui percepita contribuisce anch’essa al reddito imponibile. Applicando un’aliquota indicativa del 26% al reddito netto (compensi meno costi inerenti), Tizio calcola i contributi dovuti e li versa con F24 entro le stesse scadenze del saldo IRPEF. I contributi versati sono poi dedotti dal reddito complessivo nella dichiarazione.

    Documenti necessari

    • Fatture emesse nell’anno, con evidenza della rivalsa del 4% ove applicata
    • Modello F24 per il versamento del saldo e degli acconti contributivi
    • Dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF) con prospetto del reddito di lavoro autonomo
    • Circolare INPS annuale con aliquote e massimale aggiornati
    • Estratto conto contributivo nel Cassetto previdenziale INPS
    • Registro dei compensi (se tenuto ai fini del reddito di lavoro autonomo)

    Caso 1 – Tizio: professionista che applica la rivalsa in fattura

    Scenario. Tizio è un consulente informatico con partita IVA, senza cassa professionale propria. Ha un cliente abituale con cui ha concordato l’applicazione della rivalsa del 4% su ogni fattura.

    Come si applica. Tizio emette fattura con il compenso concordato e aggiunge separatamente la rivalsa del 4%. L’importo della rivalsa è a carico del cliente e viene effettivamente incassato da Tizio. In dichiarazione dei redditi, Tizio include nel reddito di lavoro autonomo tutti i compensi incassati, rivalsa compresa. Calcola i contributi da versare applicando l’aliquota della gestione separata al reddito netto (compensi meno spese inerenti). Li versa con F24 entro le scadenze IRPEF. I contributi versati diventano un onere deducibile nella stessa dichiarazione, riducendo l’IRPEF dovuta.

    In pratica

    • Indica la rivalsa del 4% come voce separata in fattura con la dicitura ‘Contributo previdenziale ex L. 335/1995, art. 1, c. 212’.
    • Ricorda che la rivalsa percepita fa parte del tuo reddito imponibile: non è una partita neutra.
    • Deduci i contributi effettivamente versati nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui li hai pagati.

    Caso 2 – Caio: professionista che non applica la rivalsa

    Scenario. Caio è un grafico freelance con partita IVA. Lavora prevalentemente con piccoli clienti privati e ha scelto di non applicare la rivalsa del 4% per ragioni commerciali: preferisce mantenere i prezzi più competitivi.

    Come si applica. La scelta di Caio è legittima: la rivalsa del 4% non è obbligatoria, ma facoltativa. L’onere contributivo rimane comunque interamente a suo carico. Caio versa i contributi alla gestione separata calcolati sul reddito netto da lavoro autonomo, senza poterne scaricare alcuna quota sul cliente. Questo incide sulla sua redditività netta. La deduzione dei contributi versati nella dichiarazione dei redditi rimane ovviamente disponibile anche per Caio, attenuando parzialmente il costo.

    In pratica

    • Se non applichi la rivalsa, calcola con attenzione l’incidenza contributiva nel tuo pricing: il 26% circa del reddito netto è un costo reale.
    • Anche senza rivalsa in fattura, i contributi versati restano deducibili dal reddito complessivo IRPEF.
    • Valuta ogni anno se ripristinare la rivalsa, soprattutto con clienti business che possono dedurla come costo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Articolo 57 TU Giustizia Tributaria: Assistenza tecnica

    Art. 57 D.Lgs. 175/2024 – Assistenza tecnica

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

    2. Per le controversie di valore fino a 3.000 euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

    3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4: a) gli avvocati; b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; c) i consulenti del lavoro; d) i soggetti di cui al comma 12; e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta regionale sule attività produttive (IRAP) e l'imposta sul reddito delle società (IRES); f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data del 15 gennaio 1993, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle ex Intendenze di finanza competenti per territorio ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.

    4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), è tenuto dal Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di tenuta dell'elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

    5. Per le controversie di cui all'articolo 46, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali: a) gli ingegneri; b) gli architetti; c) i geometri; d) i periti industriali; e) i dottori agronomi e forestali; f) gli agrotecnici; g) i periti agrari.

    6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.

    7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato salvo che il conferente apponga la propria firma digitale. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale. Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'inserimento della relativa dichiarazione.

    8. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.

    9. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.

    10. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attività previste nei medesimi commi.

    11. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della corte di giustizia tributaria o della sezione o dal giudice in composizione monocratica o collegiale.

    12. Il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza tecnica davanti alle corti di giustizia tributaria, se cessati dall'impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi, il personale dirigenziale e quello appartenente all'area funzionari e operatori degli enti impositori e del Ministero nonché gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza. L'autorizzazione può essere revocata o sospesa in ogni tempo con provvedimento motivato. Le attività connesse ai tributi sono individuate con il decreto di cui al comma 4.

    13. Ai soggetti di cui al comma 12, ancorché iscritti in un albo professionale, è vietato di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli enti impositori e davanti le corti di giustizia tributaria per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

    14. L'esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in violazione dei commi 12 e 13 è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000.