Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il mantenimento dei figli non viene meno con la separazione o il divorzio: entrambi i genitori restano obbligati a provvedere ai bisogni dei figli in proporzione alle proprie possibilità. La legge fissa i criteri di calcolo all’art. 337-ter del codice civile. Vediamo come si determina l’assegno, cosa rientra nelle spese ordinarie e in quelle straordinarie e fino a quando è dovuto.

Il principio di proporzionalità

Ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Di regola il genitore non collocatario versa all’altro un assegno periodico per i figli; ma il principio resta quello della ripartizione proporzionale, non della divisione a metà. L’assegno tiene conto del fatto che il genitore presso cui i figli vivono prevalentemente sostiene già molte spese in modo diretto.

I criteri dell’art. 337-ter

Il giudice determina l’assegno considerando:

  • le attuali esigenze del figlio;
  • il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori;
  • i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  • le risorse economiche di entrambi;
  • la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Per i figli, a differenza che per il coniuge, il riferimento al tenore di vita resta pienamente attuale.

Spese ordinarie e spese straordinarie

È una distinzione fondamentale. Le spese ordinarie (vitto, abbigliamento, materiale scolastico corrente, piccole spese quotidiane) sono coperte dall’assegno mensile. Le spese straordinarie – non prevedibili e non ricorrenti, come spese mediche specialistiche, interventi, attività sportive, gite, università – sono di norma ripartite al 50%, salvo diversa proporzione stabilita dal giudice, e vanno documentate. Molti tribunali adottano protocolli che elencano quali spese richiedono il previo accordo tra i genitori.

Fino a quando spetta

L’obbligo non cessa al compimento della maggiore età: prosegue finché il figlio non raggiunge l’indipendenza economica, cioè un lavoro stabile e adeguato alla sua formazione. Il figlio maggiorenne ma ancora studente o in cerca di prima occupazione continua ad avere diritto al mantenimento, purché si attivi seriamente; la giurisprudenza tende però a non tutelare il “mantenimento a vita” di chi, per inerzia, non cerca lavoro. Per i figli disabili valgono le tutele rafforzate previste per i soggetti non autosufficienti.

Un esempio concreto

Tizio guadagna 3.000 euro al mese, Caia 1.500. I due figli vivono prevalentemente con Caia. Considerando il rapporto tra i redditi e i tempi di permanenza, il giudice potrebbe porre a carico di Tizio un assegno mensile per i figli e stabilire che le spese straordinarie (per esempio l’apparecchio ortodontico o l’iscrizione all’università) siano divise al 50%. Gli importi non derivano da una formula matematica fissa, ma dalla valutazione complessiva dei criteri di legge.

Articoli di legge da consultare

Domande frequenti

Il mantenimento dei figli si divide a metà?

No. Si calcola in proporzione ai redditi dei genitori e ai tempi di permanenza presso ciascuno. Di solito il genitore non collocatario versa un assegno; le sole spese straordinarie sono in genere divise al 50%.

Fino a quando va pagato il mantenimento ai figli?

Finché il figlio non raggiunge l’indipendenza economica, anche oltre i 18 anni se studia o cerca seriamente lavoro. Cessa se il figlio raggiunge un’occupazione stabile o se, per colpa sua, non si attiva.

Cosa sono le spese straordinarie?

Spese non ricorrenti e non prevedibili (mediche specialistiche, scolastiche rilevanti, sportive, universitarie). Non sono coperte dall’assegno mensile e vanno ripartite, di norma al 50%, secondo i criteri stabiliti dal giudice.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

Vedi anche: Mantenimento del coniuge nella separazione, Spese istruzione scolastica figli, Figli maggiorenni studenti a carico, Mensa scolastica e spese scuola, Figli a carico e Assegno all’ex coniuge deducibile.

In sintesi

  • Il mantenimento dei figli è dovuto da entrambi i genitori in proporzione ai rispettivi redditi (art. 337-ter c.c.), non a metà.
  • Si distingue tra spese ordinarie (coperte dall'assegno mensile) e spese straordinarie, di norma divise al 50%.
  • I criteri includono esigenze del figlio, tenore di vita, tempi di permanenza e valore dei compiti di cura.
  • L'obbligo dura finché il figlio non raggiunge l'indipendenza economica, non al compimento dei 18 anni.
  • Non esiste una formula matematica fissa: il giudice valuta complessivamente i criteri di legge.
Indice dei contenuti

La separazione o il divorzio sciolgono il legame tra i coniugi, ma non quello tra genitori e figli: entrambi i genitori restano obbligati a provvedere ai bisogni dei figli in proporzione alle proprie possibilità. È uno dei principi più solidi del diritto di famiglia, e il modo in cui si traduce in un assegno concreto è fissato dall'articolo 337-ter del codice civile. Conoscerne i criteri serve a evitare due errori opposti: pretendere importi sganciati dalla realtà economica e, all'opposto, accettare cifre inadeguate alle reali esigenze dei figli.

Il principio di proporzionalità

Ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Di regola il genitore non collocatario versa all'altro un assegno periodico, ma il principio guida resta la ripartizione proporzionale, non la divisione a metà. L'assegno tiene conto del fatto che il genitore presso cui i figli vivono prevalentemente già sostiene molte spese in modo diretto e quotidiano - la casa, il cibo, la gestione di tutti i giorni - un contributo in natura che ha pieno valore economico.

I criteri dell'articolo 337-ter

Il giudice determina l'assegno considerando una pluralità di fattori: le attuali esigenze del figlio; il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. È importante notare un dato: per i figli, a differenza che per il coniuge, il riferimento al tenore di vita resta pienamente attuale. I figli hanno diritto a non subire un brusco peggioramento del proprio standard di vita per effetto della separazione dei genitori.

Spese ordinarie e straordinarie: la distinzione che genera liti

È forse il terreno più conflittuale. Le spese ordinarie - vitto, abbigliamento, materiale scolastico corrente, piccole spese quotidiane - sono coperte dall'assegno mensile. Le spese straordinarie - non prevedibili e non ricorrenti, come spese mediche specialistiche, interventi, attività sportive, gite, università - sono di norma ripartite al 50%, salvo diversa proporzione stabilita dal giudice, e vanno documentate. Molti tribunali adottano protocolli che elencano quali spese richiedono il previo accordo tra i genitori e quali invece possono essere sostenute autonomamente: conoscere il protocollo del proprio tribunale evita gran parte delle contestazioni.

Fino a quando spetta il mantenimento

Un punto spesso frainteso: l'obbligo non cessa al compimento della maggiore età. Prosegue finché il figlio non raggiunge l'indipendenza economica, cioè un lavoro stabile e adeguato alla sua formazione. Il figlio maggiorenne ancora studente, o in cerca di prima occupazione, continua ad avere diritto al mantenimento, purché si attivi seriamente nel percorso di studi o nella ricerca del lavoro. La giurisprudenza, però, tende a non tutelare il "mantenimento a vita" di chi, per inerzia, non si impegna affatto: l'autosufficienza colpevolmente non raggiunta non può gravare sine die sui genitori.

Niente formula automatica

Va sgombrato il campo da un'illusione: non esiste una formula matematica che, inseriti i redditi, restituisca l'importo dell'assegno. Il giudice valuta complessivamente tutti i criteri di legge, calandoli nel caso concreto. Due famiglie con redditi identici possono arrivare ad assegni diversi a seconda dei tempi di permanenza, delle esigenze specifiche dei figli, della presenza di spese particolari. Per questo gli accordi standardizzati o le "tabelle" reperibili online vanno presi come orientamento di massima, mai come verità precostituite.

Quando e come si modifica l'assegno

L'importo stabilito non è immutabile. Al variare delle condizioni - perdita o cambio di lavoro, aumento delle esigenze dei figli che crescono, nuove situazioni familiari - ciascun genitore può chiedere la revisione dell'assegno. La modifica non è automatica né retroattiva a piacere: va domandata e provata. Continuare a versare l'importo stabilito finché non interviene un nuovo provvedimento è la condotta corretta, perché ridurre unilateralmente l'assegno, anche di fronte a un calo di reddito reale, espone al recupero degli arretrati.

Gli errori da evitare

Tra gli sbagli più frequenti: confondere il mantenimento dei figli con quello del coniuge, che segue regole proprie; smettere di pagare per ritorsione contro l'ex partner, dimenticando che l'inadempimento può avere conseguenze anche penali; non documentare le spese straordinarie sostenute, perdendo così il diritto al rimborso della quota a carico dell'altro. La regola d'oro è tenere ogni cosa tracciata e tenere sempre distinto il piano del rapporto con l'ex da quello dei doveri verso i figli, che restano integri qualunque sia la qualità di quel rapporto.

Il versamento diretto ai figli maggiorenni

Quando i figli diventano maggiorenni ma non sono ancora autosufficienti, il mantenimento continua a essere dovuto, ma cambia il possibile destinatario del pagamento. Su richiesta, il giudice può disporre che l'assegno sia versato direttamente al figlio maggiorenne, anziché al genitore collocatario. È una facoltà che valorizza l'autonomia del ragazzo, ma che non incide sulla natura e sull'entità dell'obbligo: il genitore resta tenuto a versare quanto stabilito, e il figlio percepisce le somme per provvedere alle proprie esigenze nel percorso verso l'indipendenza.

Le conseguenze del mancato pagamento

Non versare il mantenimento dei figli non è un semplice inadempimento civile. Il genitore obbligato può subire le azioni esecutive per il recupero degli arretrati, ma la condotta può assumere anche rilievo penale, quando si traduce nella violazione degli obblighi di assistenza familiare. Esistono inoltre strumenti pensati per rendere effettivo il diritto, come il pagamento diretto da parte di terzi tenuti a versare somme all'obbligato. La sostanza è chiara: il mantenimento dei figli è un dovere presidiato con particolare rigore dall'ordinamento, e sottrarvisi espone a conseguenze ben più serie di una semplice controversia economica.

Casi pratici

Caso 1: il calcolo proporzionale

Tizio guadagna 3.000 euro al mese, Caia 1.500; i due figli vivono prevalentemente con lei. Considerando il rapporto tra i redditi e i tempi di permanenza, il giudice pone a carico di Tizio un assegno mensile per i figli e stabilisce che le spese straordinarie - come l'apparecchio ortodontico o l'iscrizione all'università - siano divise al 50%. Nessun importo deriva da una formula fissa, ma dalla valutazione d'insieme dei criteri di legge.

Caso 2: il figlio maggiorenne che non si attiva

Sempronio versa il mantenimento al figlio ventiseienne, che da anni non studia né cerca lavoro. Provata l'inerzia ingiustificata del figlio, ormai in età e condizione di potersi rendere autosufficiente, Sempronio chiede al giudice la cessazione dell'obbligo: il mantenimento non è dovuto a vita a chi, per scelta, non si attiva per raggiungere l'indipendenza economica.

Domande frequenti

Il mantenimento dei figli si divide a metà?

No. Si calcola in proporzione ai redditi dei genitori e ai tempi di permanenza. Di solito il genitore non collocatario versa un assegno; le sole spese straordinarie sono in genere divise al 50%.

Fino a quando va pagato il mantenimento ai figli?

Finché il figlio non raggiunge l'indipendenza economica, anche oltre i 18 anni se studia o cerca seriamente lavoro. Cessa se raggiunge un'occupazione stabile o se, per inerzia colpevole, non si attiva.

Cosa sono le spese straordinarie?

Spese non ricorrenti e non prevedibili (mediche specialistiche, scolastiche rilevanti, sportive, universitarie). Non sono coperte dall'assegno mensile e vanno ripartite, di norma al 50%, secondo i criteri del giudice.

Esiste una formula per calcolare l'assegno?

No. Il giudice valuta complessivamente esigenze del figlio, tenore di vita, redditi e tempi di permanenza. Le tabelle online sono solo un orientamento di massima, non un risultato vincolante.

Posso ridurre l'assegno se cambia il mio reddito?

Solo chiedendo la revisione al giudice e provando il mutamento. Non si può ridurre unilateralmente l'importo: farlo, anche con un calo reale di reddito, espone al recupero degli arretrati.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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