Il mantenimento dei figli non viene meno con la separazione o il divorzio: entrambi i genitori restano obbligati a provvedere ai bisogni dei figli in proporzione alle proprie possibilità. La legge fissa i criteri di calcolo all’art. 337-ter del codice civile. Vediamo come si determina l’assegno, cosa rientra nelle spese ordinarie e in quelle straordinarie e fino a quando è dovuto.
Il principio di proporzionalità
Ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Di regola il genitore non collocatario versa all’altro un assegno periodico per i figli; ma il principio resta quello della ripartizione proporzionale, non della divisione a metà. L’assegno tiene conto del fatto che il genitore presso cui i figli vivono prevalentemente sostiene già molte spese in modo diretto.
I criteri dell’art. 337-ter
Il giudice determina l’assegno considerando:
- le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Per i figli, a differenza che per il coniuge, il riferimento al tenore di vita resta pienamente attuale.
Spese ordinarie e spese straordinarie
È una distinzione fondamentale. Le spese ordinarie (vitto, abbigliamento, materiale scolastico corrente, piccole spese quotidiane) sono coperte dall’assegno mensile. Le spese straordinarie — non prevedibili e non ricorrenti, come spese mediche specialistiche, interventi, attività sportive, gite, università — sono di norma ripartite al 50%, salvo diversa proporzione stabilita dal giudice, e vanno documentate. Molti tribunali adottano protocolli che elencano quali spese richiedono il previo accordo tra i genitori.
Fino a quando spetta
L’obbligo non cessa al compimento della maggiore età: prosegue finché il figlio non raggiunge l’indipendenza economica, cioè un lavoro stabile e adeguato alla sua formazione. Il figlio maggiorenne ma ancora studente o in cerca di prima occupazione continua ad avere diritto al mantenimento, purché si attivi seriamente; la giurisprudenza tende però a non tutelare il “mantenimento a vita” di chi, per inerzia, non cerca lavoro. Per i figli disabili valgono le tutele rafforzate previste per i soggetti non autosufficienti.
Un esempio concreto
Tizio guadagna 3.000 euro al mese, Caia 1.500. I due figli vivono prevalentemente con Caia. Considerando il rapporto tra i redditi e i tempi di permanenza, il giudice potrebbe porre a carico di Tizio un assegno mensile per i figli e stabilire che le spese straordinarie (per esempio l’apparecchio ortodontico o l’iscrizione all’università) siano divise al 50%. Gli importi non derivano da una formula matematica fissa, ma dalla valutazione complessiva dei criteri di legge.
Articoli di legge da consultare
- Art. 337-ter c.c.: provvedimenti riguardo ai figli e mantenimento
- Art. 337-bis c.c.: ambito di applicazione
Domande frequenti
Il mantenimento dei figli si divide a metà?
No. Si calcola in proporzione ai redditi dei genitori e ai tempi di permanenza presso ciascuno. Di solito il genitore non collocatario versa un assegno; le sole spese straordinarie sono in genere divise al 50%.
Fino a quando va pagato il mantenimento ai figli?
Finché il figlio non raggiunge l’indipendenza economica, anche oltre i 18 anni se studia o cerca seriamente lavoro. Cessa se il figlio raggiunge un’occupazione stabile o se, per colpa sua, non si attiva.
Cosa sono le spese straordinarie?
Spese non ricorrenti e non prevedibili (mediche specialistiche, scolastiche rilevanti, sportive, universitarie). Non sono coperte dall’assegno mensile e vanno ripartite, di norma al 50%, secondo i criteri stabiliti dal giudice.
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