Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

“Il regolamento condominiale vieta gli animali”: una frase che ancora si sente, ma che oggi è in gran parte superata dalla legge. Dal 2013 il codice civile tutela espressamente il diritto di tenere animali domestici. Vediamo cosa stabilisce davvero l’art. 1138 del codice civile e quali limiti restano.

La regola: non si possono vietare

L’art. 1138 del codice civile, all’ultimo comma, stabilisce che le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Si tratta di una previsione introdotta dalla riforma del condominio: una clausola del regolamento che imponga un divieto generalizzato è quindi nulla e non può essere applicata.

Regolamento assembleare e contrattuale

La regola vale senz’altro per il regolamento assembleare, quello approvato dall’assemblea a maggioranza. Più dibattuto è il caso del regolamento contrattuale, accettato da tutti i condòmini al momento dell’acquisto: secondo una parte degli interpreti, un divieto potrebbe sopravvivere solo se contenuto in un atto di natura contrattuale sottoscritto da ciascuno. In ogni caso, vista la norma di favore, i divieti generalizzati sono guardati con sfavore.

I limiti: igiene, decoro e quiete

Il diritto di tenere animali non è senza limiti. Il padrone resta responsabile del rispetto delle regole di igiene (pulizia delle parti comuni), del decoro dell’edificio e della quiete dei vicini. Rumori molesti (per esempio un cane che abbaia in continuazione), cattivi odori o la presenza di animali in numero o condizioni tali da creare problemi sanitari possono dar luogo a contestazioni e, nei casi gravi, a responsabilità.

L’uso delle parti comuni

L’animale può transitare e accedere alle parti comuni (androni, scale, ascensori, cortili) insieme al proprietario, salvo prescrizioni ragionevoli su modalità d’uso (per esempio l’obbligo del guinzaglio o la pulizia). Anche eventuali divieti assoluti di accesso degli animali alle parti comuni, contenuti nel regolamento assembleare, si pongono in tensione con la norma del codice e vanno valutati con prudenza.

I rapporti con i vicini

Quando sorgono problemi (rumori, odori, paura), la strada è in genere quella del dialogo e, se necessario, della diffida tramite l’amministratore; nei casi di vere e proprie immissioni intollerabili si può ricorrere al giudice, che valuta la normale tollerabilità tenendo conto delle circostanze. Il diritto a tenere l’animale, insomma, convive con il dovere di non recare disturbo apprezzabile agli altri.

Articoli di legge da consultare

Domande frequenti

Il regolamento di condominio può vietare gli animali?

No. L’art. 1138 del codice civile stabilisce che le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Un divieto del regolamento assembleare è nullo.

Posso portare il cane in ascensore e nelle scale?

Sì, insieme al proprietario, salvo prescrizioni ragionevoli (guinzaglio, pulizia). Eventuali divieti assoluti di accesso alle parti comuni sono in tensione con la norma del codice.

Cosa succede se l’animale disturba i vicini?

Restano fermi gli obblighi di igiene, decoro e quiete. In caso di rumori o immissioni intollerabili si può procedere con diffida e, nei casi gravi, ricorrere al giudice, che valuta la normale tollerabilità.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

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In sintesi

  • Dal 2013 l'art. 1138 c.c. vieta al regolamento di condominio di proibire il possesso o la detenzione di animali domestici.
  • Una clausola del regolamento assembleare che impone un divieto generalizzato e' nulla e non si applica.
  • Il divieto può sopravvivere solo, secondo parte degli interpreti, in un regolamento contrattuale accettato da ciascun condomino.
  • Il diritto convive con i doveri di igiene, decoro e quiete: rumori, odori e immissioni intollerabili restano sanzionabili.
  • Nelle parti comuni l'animale può transitare con il padrone, salvo prescrizioni ragionevoli (guinzaglio, pulizia).
Indice dei contenuti

"Il regolamento vieta gli animali" e' una delle frasi più ripetute nelle assemblee di condominio e, oggi, una delle più infondate. Dalla riforma del condominio del 2012, entrata in vigore nel 2013, il codice civile tutela espressamente il diritto di tenere animali domestici nella propria abitazione. La questione non e' più se si possa avere un cane o un gatto in appartamento, ma quali limiti il padrone deve rispettare perché la convivenza con gli altri condomini resti civile.

La norma di favore: l'art. 1138 c.c.

Il cuore della disciplina e' l'ultimo comma dell'art. 1138 del codice civile, secondo cui le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. E' una previsione introdotta dalla riforma con una precisa funzione di favore: riconoscere il valore affettivo e sociale dell'animale da compagnia e impedire che maggioranze condominiali lo cancellino con un tratto di penna. La conseguenza tecnica e' netta: una clausola regolamentare che imponga un divieto generalizzato e' nulla, cioe' priva di effetti, e non può essere applicata né fatta valere.

Regolamento assembleare e regolamento contrattuale

La distinzione decisiva e' tra le due tipologie di regolamento. Il regolamento assembleare e' quello approvato dall'assemblea a maggioranza: rispetto a esso il divieto di animali e' senz'altro nullo. più discusso e' il regolamento contrattuale, cioe' quello accettato da ciascun condomino al momento dell'acquisto e richiamato negli atti di compravendita. Secondo una parte degli interpreti un divieto potrebbe in teoria sopravvivere solo se contenuto in un atto di natura contrattuale sottoscritto da tutti, in quanto frutto di una libera limitazione del proprio diritto di proprieta'. Anche in questo caso, pero', vista la chiara norma di favore introdotta dal codice, i divieti generalizzati sono guardati con crescente sfavore e vanno valutati con prudenza, caso per caso.

Il diritto non e' senza limiti: igiene, decoro, quiete

Tenere un animale e' un diritto, ma non un diritto assoluto. Il padrone resta pienamente responsabile del rispetto delle regole di igiene delle parti comuni, del decoro dell'edificio e della quiete dei vicini. Significa che rumori molesti, come l'abbaiare continuo di un cane lasciato solo per molte ore, cattivi odori, sporcizia non rimossa o la presenza di animali in numero e condizioni tali da creare problemi sanitari possono dar luogo a contestazioni e, nei casi più gravi, a vera e propria responsabilita'. Il diritto di avere un animale, in altre parole, comporta il dovere di gestirlo in modo da non recare disturbo apprezzabile agli altri.

L'uso delle parti comuni

L'animale può transitare e accedere alle parti comuni dell'edificio, androni, scale, ascensori e cortili, insieme al proprietario. Il condominio può dettare prescrizioni ragionevoli sulle modalita' d'uso, come l'obbligo del guinzaglio, della museruola dove imposta dalla legge, o della pulizia in caso di sporcizia. Diverso e' il caso dei divieti assoluti di accesso degli animali alle parti comuni eventualmente contenuti nel regolamento assembleare: si pongono in tensione con la norma del codice, perché rischiano di svuotare di contenuto il diritto riconosciuto, e vanno percio' considerati con cautela.

Quando l'animale disturba: il criterio della tollerabilita'

I conflitti più frequenti nascono da rumori, odori o timore verso l'animale. Il primo strumento e' il dialogo diretto e, se non basta, la diffida formale tramite l'amministratore, che invita il condomino a rispettare gli obblighi di igiene e quiete. Quando il disturbo assume i caratteri di una vera immissione intollerabile, si può ricorrere al giudice, che valuta il superamento della normale tollerabilita' tenendo conto delle circostanze concrete: la zona, l'orario, la durata e l'intensita' del disturbo, la destinazione dell'immobile. Il parametro non e' la semplice fastidiosita', ma il superamento di una soglia che rende la convivenza concretamente compromessa.

La responsabilita' del proprietario per i danni

Sul piano dei danni, il proprietario di un animale risponde di quelli da esso causati, sia che l'animale fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. E' una responsabilita' rigorosa: chi tiene un animale ne assume i rischi verso terzi, e nelle parti comuni questo si traduce nel dovere di prudenza costante, tenere il cane al guinzaglio, controllarne il comportamento, evitare situazioni di pericolo per gli altri condomini, in particolare bambini e anziani.

Quali animali sono tutelati

La norma parla di animali domestici, espressione che comprende le specie che vivono abitualmente in compagnia dell'uomo, come cani e gatti, intesa con riferimento alla nozione comune di animale da affezione. Restano fuori dalla tutela gli animali la cui detenzione e' di per se' vietata o soggetta a regimi particolari, come gli animali pericolosi, esotici o selvatici, la cui presenza può essere disciplinata o impedita da specifiche disposizioni a tutela della sicurezza e della salute pubblica. Il diritto riconosciuto dall'art. 1138, in altre parole, riguarda il normale animale da compagnia e non legittima la detenzione di qualunque animale a prescindere dalle regole sanitarie e di sicurezza.

Il ruolo dell'amministratore e dell'assemblea

Nei conflitti che coinvolgono gli animali, l'amministratore garantisce il rispetto del regolamento e delle regole di convivenza: può richiamare il condomino agli obblighi di igiene, decoro e quiete, inviare diffide e, nei casi più gravi, sottoporre la questione all'assemblea. L'assemblea, dal canto suo, non può introdurre divieti generalizzati di detenzione, ma può adottare regole ragionevoli sull'uso delle parti comuni, come prescrizioni di pulizia o di transito, purche' non si traducano in un divieto sostanziale che svuoti il diritto riconosciuto dal codice. Il confine tra prescrizione legittima e divieto mascherato e' spesso il vero terreno di scontro.

Come muoversi nella pratica

Per il proprietario di un animale la regola d'oro e' conciliare il proprio diritto con il rispetto degli altri: gestire i rumori, curare l'igiene, usare il guinzaglio nelle parti comuni. Per il condomino disturbato, conviene documentare il problema (orari, durata, eventuali testimonianze) e procedere per gradi, dal dialogo alla diffida tramite amministratore, riservando il ricorso al giudice ai casi di reale intollerabilita'. In entrambe le direzioni, la consapevolezza che la legge tutela l'animale ma non legittima gli abusi aiuta a trovare un equilibrio ragionevole.

Domande frequenti

Il regolamento di condominio puo' vietare di tenere animali?

No. L'ultimo comma dell'art. 1138 c.c. stabilisce che le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Una clausola del regolamento assembleare che impone un divieto generalizzato e' nulla e non puo' essere applicata.

Un divieto contenuto nel regolamento contrattuale e' valido?

E' molto discusso. Secondo una parte degli interpreti un divieto potrebbe sopravvivere solo se inserito in un atto di natura contrattuale accettato e sottoscritto da ciascun condomino. Vista la norma di favore del codice, comunque, i divieti generalizzati sono guardati con sfavore e vanno valutati caso per caso.

Posso portare il cane in ascensore e per le scale?

Si', insieme al proprietario e salvo prescrizioni ragionevoli come l'obbligo di guinzaglio e di pulizia. Eventuali divieti assoluti di accesso degli animali alle parti comuni, contenuti nel regolamento assembleare, si pongono in tensione con la norma del codice.

Cosa posso fare se il cane del vicino abbaia di continuo?

Restano fermi gli obblighi di igiene, decoro e quiete. Si parte dal dialogo, poi dalla diffida formale tramite l'amministratore. Nei casi di rumori o immissioni che superano la normale tollerabilita' si puo' ricorrere al giudice, che valuta le circostanze concrete.

Chi risponde dei danni causati dall'animale nelle parti comuni?

Risponde il proprietario o chi se ne serve, anche se l'animale era smarrito o fuggito, salvo la prova del caso fortuito. Nelle parti comuni questo impone prudenza costante: guinzaglio, controllo del comportamento, attenzione verso bambini e anziani.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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