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La ripartizione delle spese condominiali è una delle fonti più frequenti di liti tra vicini. La regola generale è semplice – si paga in proporzione ai millesimi – ma le eccezioni sono molte e importanti. Vediamo come si dividono davvero le spese secondo l’art. 1123 del codice civile, cosa accade per scale e ascensori e chi paga in caso di compravendita.
La regola generale: i millesimi
Le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni, per la prestazione dei servizi e per le innovazioni deliberate dall’assemblea sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, espresso in millesimi, salvo diversa convenzione (art. 1123 del codice civile). È il criterio base: chi possiede una proprietà di valore maggiore contribuisce di più.
Spese per uso differenziato
Quando una cosa comune è destinata a servire i condòmini in misura diversa, le spese si ripartiscono in proporzione all’uso che ciascuno può farne. E se un impianto o una parte comune serve solo alcuni condòmini (per esempio una scala o un cortile di accesso a un gruppo di unità), le relative spese gravano soltanto sul gruppo che ne trae utilità, non sull’intero condominio.
Scale e ascensori
Per scale e ascensori vale un criterio misto previsto dall’art. 1124 del codice civile: la spesa si ripartisce per metà in base ai millesimi di proprietà e per metà in base all’altezza di piano. In questo modo contribuiscono di più i piani alti, che dell’ascensore e delle scale fanno un uso maggiore. La regola vale sia per la manutenzione sia, in linea di massima, per la sostituzione.
Soffitti, lastrici e altre parti
Il codice detta criteri specifici anche per altre parti: i soffitti, le volte e i solai tra due piani si riparano per metà a carico di ciascun proprietario dei due piani (art. 1125); per i lastrici solari di uso esclusivo, chi ne ha l’uso paga un terzo e i restanti due terzi gravano sui condòmini dell’edificio o della parte coperta dal lastrico (art. 1126).
Chi paga: venditore o acquirente
In caso di compravendita di un appartamento, chi acquista è obbligato in solido con il venditore al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Significa che il condominio può chiedere all’acquirente anche gli arretrati di quel periodo; l’acquirente potrà poi rivalersi sul venditore. Per questo, prima del rogito, è prudente farsi rilasciare dall’amministratore una liberatoria sulle spese pagate.
Un esempio concreto
In un palazzo, la pulizia dell’androne (parte comune a tutti) si divide per millesimi; la manutenzione dell’ascensore si ripartisce per metà a millesimi e per metà per altezza di piano, quindi Tizio al quinto piano paga più di Caio al primo; la spesa per il cancello che serve solo i tre box auto grava unicamente sui proprietari dei box. Tre criteri diversi, tutti previsti dal codice.
Articoli di legge da consultare
- Art. 1123 c.c.: ripartizione delle spese
- Art. 1124 c.c.: manutenzione e sostituzione di scale e ascensori
- Art. 1125 c.c.: soffitti, volte e solai
- Art. 1126 c.c.: lastrici solari di uso esclusivo
Domande frequenti
Come si dividono le spese condominiali?
In proporzione ai millesimi di proprietà (art. 1123 c.c.), salvo diversa convenzione. Le cose che servono i condòmini in misura diversa si dividono in base all’uso; quelle che servono solo alcuni gravano solo su di loro.
Chi paga l’ascensore, anche chi sta al piano terra?
Sì, ma in misura ridotta. La spesa si ripartisce per metà a millesimi e per metà in base all’altezza di piano: i piani alti pagano di più, ma anche il piano terra concorre alla quota millesimale.
Chi paga le spese arretrate dopo l’acquisto di casa?
L’acquirente è obbligato in solido con il venditore per le spese dell’anno in corso e di quello precedente. Conviene farsi rilasciare dall’amministratore una liberatoria prima del rogito.
Risorse correlate
- Lavori straordinari e ripartizione delle spese
- Tabelle millesimali: cosa sono e come si modificano
- Morosità condominiale: cosa si rischia
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La ripartizione delle spese condominiali e' una delle fonti più frequenti di liti tra vicini. La regola di base e' semplice da enunciare, si paga in proporzione ai millesimi, ma le eccezioni previste dal codice civile sono numerose e importanti, e proprio nelle eccezioni si annidano i conflitti. Conoscere i diversi criteri di riparto, capire perché l'ascensore non si paga come la pulizia dell'androne e sapere chi risponde delle spese in caso di vendita aiuta a prevenire contestazioni e a leggere correttamente i bilanci dell'amministratore.
La regola generale: i millesimi
L'art. 1123 del codice civile detta il principio cardine: le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dall'assemblea sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprieta' di ciascuno, espresso in millesimi, salvo diversa convenzione. E' il criterio base e di chiusura: chi possiede una proprieta' di valore maggiore contribuisce in misura maggiore. Le tabelle millesimali traducono in numeri questo valore proporzionale e sono lo strumento operativo con cui l'amministratore calcola le quote.
Le spese per uso differenziato
Lo stesso art. 1123 introduce due correttivi fondamentali. Il primo: quando una cosa comune e' destinata a servire i condomini in misura diversa, le spese si ripartiscono in proporzione all'uso che ciascuno può farne. Il secondo, ancora più incisivo: se un impianto o una parte comune serve soltanto alcuni condomini, ad esempio una scala o un cortile di accesso a un gruppo di unita', le relative spese gravano unicamente sul gruppo che ne trae utilita', e non sull'intero condominio. E' il principio per cui non si paga ciò di cui non ci si serve, e spiega perché in molti edifici esistono tabelle separate per impianti destinati solo a parte dei condomini.
Scale e ascensori: il criterio misto
Per scale e ascensori vale una regola speciale, prevista dall'art. 1124 del codice civile: la spesa si ripartisce per meta' in base ai millesimi di proprieta' e per meta' in proporzione all'altezza di piano dal suolo. La ratio e' intuitiva: i piani alti fanno un uso maggiore di scale e ascensore, quindi e' giusto che contribuiscano di più alla manutenzione e, in linea di massima, anche alla sostituzione. Questo non significa che il piano terra non paghi nulla: concorre comunque alla quota millesimale, perché anche chi vive al pianterreno e' comproprietario dell'impianto. Il risultato e' un equilibrio tra titolarita' del bene e uso concreto.
Soffitti, volte, solai e lastrici
Il codice detta criteri specifici anche per altre parti dell'edificio. Per i soffitti, le volte e i solai che separano due piani, l'art. 1125 prevede che le spese di riparazione e ricostruzione si dividano per meta' tra i proprietari dei due piani che vi insistono, con regole particolari per la pavimentazione e l'intonaco. Per i lastrici solari di uso esclusivo, l'art. 1126 stabilisce che chi ne ha l'uso esclusivo sopporti un terzo della spesa di riparazione o ricostruzione, mentre i restanti due terzi gravano su tutti i condomini dell'edificio o della parte coperta dal lastrico, in proporzione ai millesimi. Sono regole tecniche che spesso emergono in occasione di infiltrazioni dal tetto o di rifacimenti importanti.
Compravendita: chi paga gli arretrati
Un punto cruciale per chi compra o vende casa riguarda gli arretrati. In caso di vendita di un'unita' immobiliare, chi subentra nei diritti del condomino e' obbligato in solido con il venditore al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. In pratica il condominio può chiedere all'acquirente anche le spese di quel periodo non saldate dal venditore; l'acquirente potra' poi rivalersi su quest'ultimo. Per questo, prima del rogito, e' prudente farsi rilasciare dall'amministratore una liberatoria o un'attestazione sullo stato dei pagamenti, ed eventualmente trattenere o regolare nel preliminare le somme dovute.
La diversa convenzione e l'autonomia dei condomini
I criteri legali di riparto possono essere derogati da una diversa convenzione, cioe' da un accordo che modifichi le tabelle o i criteri. Tuttavia, poiché una simile deroga incide sul diritto di ciascun condomino, di regola richiede il consenso di tutti, salvo i casi in cui sia la stessa legge a consentire deliberazioni a maggioranza. Le tabelle millesimali, in particolare, possono essere rettificate o modificate a maggioranza solo quando risultino conseguenza di un errore o quando siano mutate le condizioni dell'edificio in misura tale da alterare notevolmente il rapporto tra i valori; al di fuori di questi casi serve l'unanimita'.
La morosita' e la riscossione dei contributi
Un capitolo strettamente collegato alla ripartizione e' quello della morosita'. Quando un condomino non paga la propria quota, l'amministratore e' tenuto ad attivarsi per la riscossione: può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per i contributi approvati, ed e' previsto che il condomino moroso possa essere, nei casi e con le modalita' di legge, sospeso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Il mancato pagamento di alcuni non libera gli altri: le spese restano da coprire, e il peso di una morosita' prolungata può ricadere temporaneamente sulla gestione condominiale. Per questo le regole sulla ripartizione si intrecciano con quelle sulla riscossione, ed entrambe mirano a garantire che ciascuno contribuisca nella misura che gli compete.
Spese ordinarie e straordinarie
Sul piano pratico e' utile distinguere tra spese ordinarie, relative alla gestione corrente e alla normale manutenzione, e spese straordinarie, che riguardano interventi di maggiore rilievo come rifacimenti, ristrutturazioni o innovazioni. Entrambe seguono, di regola, i criteri di riparto previsti dal codice in base alla natura della parte interessata, ma le straordinarie richiedono spesso deliberazioni assembleari con maggioranze qualificate e possono incidere in modo significativo sui bilanci. La distinzione rileva anche nei rapporti tra venditore e acquirente, perché l'individuazione di chi debba sopportare una spesa straordinaria deliberata in un certo momento e' fonte frequente di contestazioni, che conviene prevenire regolando il punto già nel contratto preliminare.
Come orientarsi nella pratica
Il consiglio operativo e' leggere i bilanci alla luce dei diversi criteri: la pulizia dell'androne e le spese di interesse comune seguono i millesimi; scale e ascensore seguono il criterio misto; gli impianti che servono solo alcune unita' si dividono solo tra quelle. Chi acquista casa deve sempre verificare la situazione contributiva prima del rogito. E chi contesta una ripartizione deve individuare con precisione quale criterio applicare a quella specifica spesa, perché molte liti nascono proprio dall'aver applicato il criterio sbagliato.
Casi pratici
Caso 1: i tre criteri nello stesso palazzo
In un palazzo la pulizia dell'androne, parte comune a tutti, si divide per millesimi; la manutenzione dell'ascensore si ripartisce per meta' a millesimi e per meta' per altezza di piano, così Tizio al quinto piano paga più di Caio al primo; la spesa per il cancello automatico che serve soltanto i tre box auto grava unicamente sui proprietari dei box. Tre spese, tre criteri diversi, tutti previsti dal codice: applicare a una di esse il criterio sbagliato e' la causa più comune di contestazione dei bilanci.
Caso 2: gli arretrati alla compravendita
Sempronio acquista un appartamento da un venditore che aveva accumulato spese condominiali non pagate. Dopo il rogito il condominio chiede a Sempronio anche i contributi dell'anno in corso e di quello precedente rimasti insoluti, in virtu' della responsabilita' solidale. Sempronio paga per non incorrere in azioni di recupero e poi si rivale sul venditore. Se prima del rogito avesse chiesto all'amministratore una liberatoria sullo stato dei pagamenti, avrebbe potuto trattenere le somme dovute o farle saldare dal venditore.
Domande frequenti
Come si dividono in generale le spese condominiali?
In proporzione ai millesimi di proprieta', secondo l'art. 1123 c.c., salvo diversa convenzione. Le cose che servono i condomini in misura diversa si dividono in base all'uso, mentre quelle che servono soltanto alcuni gravano unicamente su di loro.
Chi sta al piano terra paga l'ascensore?
Si', ma in misura ridotta. Per l'art. 1124 c.c. la spesa si ripartisce per meta' in base ai millesimi e per meta' in base all'altezza di piano: i piani alti pagano di piu', ma anche il piano terra concorre alla quota millesimale in quanto comproprietario dell'impianto.
Chi paga le spese arretrate dopo l'acquisto della casa?
L'acquirente e' obbligato in solido con il venditore per i contributi dell'anno in corso e di quello precedente. Il condominio puo' rivolgersi a lui per quegli arretrati; potra' poi rivalersi sul venditore. Conviene farsi rilasciare dall'amministratore una liberatoria prima del rogito.
Come si dividono le spese di una scala usata solo da alcuni condomini?
Quando una scala o una parte comune serve soltanto un gruppo di unita', le relative spese gravano unicamente su quel gruppo e non sull'intero condominio, secondo il principio dell'art. 1123 c.c. per cui non si paga cio' di cui non ci si serve.
Si possono modificare le tabelle millesimali a maggioranza?
Solo in casi limitati: quando le tabelle sono frutto di un errore o quando le condizioni dell'edificio sono mutate al punto da alterare notevolmente il rapporto tra i valori. Negli altri casi, e per derogare ai criteri legali, serve di regola il consenso di tutti i condomini.