- Le spese condominiali si ripartiscono in proporzione ai millesimi di ciascuno (art. 1123 c.c.), salvo diversa convenzione.
- Le spese per cose che servono i condòmini in misura diversa si dividono in base all’uso.
- Scale e ascensori: metà per millesimi e metà per altezza di piano (art. 1124 c.c.).
- Chi compra è obbligato in solido per le spese dell’anno in corso e di quello precedente.
Testo dell'articoloVigente
La ripartizione delle spese condominiali è una delle fonti più frequenti di liti tra vicini. La regola generale è semplice — si paga in proporzione ai millesimi — ma le eccezioni sono molte e importanti. Vediamo come si dividono davvero le spese secondo l’art. 1123 del codice civile, cosa accade per scale e ascensori e chi paga in caso di compravendita.
La regola generale: i millesimi
Le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni, per la prestazione dei servizi e per le innovazioni deliberate dall’assemblea sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, espresso in millesimi, salvo diversa convenzione (art. 1123 del codice civile). È il criterio base: chi possiede una proprietà di valore maggiore contribuisce di più.
Spese per uso differenziato
Quando una cosa comune è destinata a servire i condòmini in misura diversa, le spese si ripartiscono in proporzione all’uso che ciascuno può farne. E se un impianto o una parte comune serve solo alcuni condòmini (per esempio una scala o un cortile di accesso a un gruppo di unità), le relative spese gravano soltanto sul gruppo che ne trae utilità, non sull’intero condominio.
Scale e ascensori
Per scale e ascensori vale un criterio misto previsto dall’art. 1124 del codice civile: la spesa si ripartisce per metà in base ai millesimi di proprietà e per metà in base all’altezza di piano. In questo modo contribuiscono di più i piani alti, che dell’ascensore e delle scale fanno un uso maggiore. La regola vale sia per la manutenzione sia, in linea di massima, per la sostituzione.
Soffitti, lastrici e altre parti
Il codice detta criteri specifici anche per altre parti: i soffitti, le volte e i solai tra due piani si riparano per metà a carico di ciascun proprietario dei due piani (art. 1125); per i lastrici solari di uso esclusivo, chi ne ha l’uso paga un terzo e i restanti due terzi gravano sui condòmini dell’edificio o della parte coperta dal lastrico (art. 1126).
Chi paga: venditore o acquirente
In caso di compravendita di un appartamento, chi acquista è obbligato in solido con il venditore al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Significa che il condominio può chiedere all’acquirente anche gli arretrati di quel periodo; l’acquirente potrà poi rivalersi sul venditore. Per questo, prima del rogito, è prudente farsi rilasciare dall’amministratore una liberatoria sulle spese pagate.
Un esempio concreto
In un palazzo, la pulizia dell’androne (parte comune a tutti) si divide per millesimi; la manutenzione dell’ascensore si ripartisce per metà a millesimi e per metà per altezza di piano, quindi Tizio al quinto piano paga più di Caio al primo; la spesa per il cancello che serve solo i tre box auto grava unicamente sui proprietari dei box. Tre criteri diversi, tutti previsti dal codice.
Articoli di legge da consultare
- Art. 1123 c.c.: ripartizione delle spese
- Art. 1124 c.c.: manutenzione e sostituzione di scale e ascensori
- Art. 1125 c.c.: soffitti, volte e solai
- Art. 1126 c.c.: lastrici solari di uso esclusivo
Domande frequenti
Come si dividono le spese condominiali?
In proporzione ai millesimi di proprietà (art. 1123 c.c.), salvo diversa convenzione. Le cose che servono i condòmini in misura diversa si dividono in base all’uso; quelle che servono solo alcuni gravano solo su di loro.
Chi paga l’ascensore, anche chi sta al piano terra?
Sì, ma in misura ridotta. La spesa si ripartisce per metà a millesimi e per metà in base all’altezza di piano: i piani alti pagano di più, ma anche il piano terra concorre alla quota millesimale.
Chi paga le spese arretrate dopo l’acquisto di casa?
L’acquirente è obbligato in solido con il venditore per le spese dell’anno in corso e di quello precedente. Conviene farsi rilasciare dall’amministratore una liberatoria prima del rogito.
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