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Ultimo aggiornamento: 2 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Le spese condominiali si ripartiscono in proporzione ai millesimi di ciascuno (art. 1123 c.c.), salvo diversa convenzione.
  • Le spese per cose che servono i condòmini in misura diversa si dividono in base all’uso.
  • Scale e ascensori: metà per millesimi e metà per altezza di piano (art. 1124 c.c.).
  • Chi compra è obbligato in solido per le spese dell’anno in corso e di quello precedente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La ripartizione delle spese condominiali è una delle fonti più frequenti di liti tra vicini. La regola generale è semplice — si paga in proporzione ai millesimi — ma le eccezioni sono molte e importanti. Vediamo come si dividono davvero le spese secondo l’art. 1123 del codice civile, cosa accade per scale e ascensori e chi paga in caso di compravendita.

La regola generale: i millesimi

Le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni, per la prestazione dei servizi e per le innovazioni deliberate dall’assemblea sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, espresso in millesimi, salvo diversa convenzione (art. 1123 del codice civile). È il criterio base: chi possiede una proprietà di valore maggiore contribuisce di più.

Spese per uso differenziato

Quando una cosa comune è destinata a servire i condòmini in misura diversa, le spese si ripartiscono in proporzione all’uso che ciascuno può farne. E se un impianto o una parte comune serve solo alcuni condòmini (per esempio una scala o un cortile di accesso a un gruppo di unità), le relative spese gravano soltanto sul gruppo che ne trae utilità, non sull’intero condominio.

Scale e ascensori

Per scale e ascensori vale un criterio misto previsto dall’art. 1124 del codice civile: la spesa si ripartisce per metà in base ai millesimi di proprietà e per metà in base all’altezza di piano. In questo modo contribuiscono di più i piani alti, che dell’ascensore e delle scale fanno un uso maggiore. La regola vale sia per la manutenzione sia, in linea di massima, per la sostituzione.

Soffitti, lastrici e altre parti

Il codice detta criteri specifici anche per altre parti: i soffitti, le volte e i solai tra due piani si riparano per metà a carico di ciascun proprietario dei due piani (art. 1125); per i lastrici solari di uso esclusivo, chi ne ha l’uso paga un terzo e i restanti due terzi gravano sui condòmini dell’edificio o della parte coperta dal lastrico (art. 1126).

Chi paga: venditore o acquirente

In caso di compravendita di un appartamento, chi acquista è obbligato in solido con il venditore al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Significa che il condominio può chiedere all’acquirente anche gli arretrati di quel periodo; l’acquirente potrà poi rivalersi sul venditore. Per questo, prima del rogito, è prudente farsi rilasciare dall’amministratore una liberatoria sulle spese pagate.

Un esempio concreto

In un palazzo, la pulizia dell’androne (parte comune a tutti) si divide per millesimi; la manutenzione dell’ascensore si ripartisce per metà a millesimi e per metà per altezza di piano, quindi Tizio al quinto piano paga più di Caio al primo; la spesa per il cancello che serve solo i tre box auto grava unicamente sui proprietari dei box. Tre criteri diversi, tutti previsti dal codice.

Articoli di legge da consultare

Domande frequenti

Come si dividono le spese condominiali?

In proporzione ai millesimi di proprietà (art. 1123 c.c.), salvo diversa convenzione. Le cose che servono i condòmini in misura diversa si dividono in base all’uso; quelle che servono solo alcuni gravano solo su di loro.

Chi paga l’ascensore, anche chi sta al piano terra?

Sì, ma in misura ridotta. La spesa si ripartisce per metà a millesimi e per metà in base all’altezza di piano: i piani alti pagano di più, ma anche il piano terra concorre alla quota millesimale.

Chi paga le spese arretrate dopo l’acquisto di casa?

L’acquirente è obbligato in solido con il venditore per le spese dell’anno in corso e di quello precedente. Conviene farsi rilasciare dall’amministratore una liberatoria prima del rogito.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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