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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Le tabelle millesimali esprimono il valore proporzionale di ciascuna unità rispetto all’intero edificio.
  • Servono a ripartire le spese e a calcolare le maggioranze in assemblea.
  • Secondo la Cassazione, per approvarle o rettificarle basta la maggioranza, non l’unanimità.
  • Serve invece l’unanimità per modificare i criteri convenzionali pattuiti tra tutti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Le tabelle millesimali sono la “bilancia” del condominio: traducono in numeri il peso di ogni unità immobiliare, e da quei numeri dipendono sia la ripartizione delle spese sia il valore dei voti in assemblea. Vediamo cosa sono, come si approvano e quando — e con quale maggioranza — si possono modificare.

Cosa sono e a cosa servono

La tabella millesimale attribuisce a ciascuna unità un valore espresso in millesimi sul totale di mille, in proporzione al valore della proprietà (superficie, piano, esposizione, destinazione, e simili). Questo valore serve a ripartire le spese (art. 1123) e a calcolare i quorum dell’assemblea (art. 1136). Oltre alla tabella generale possono esistere tabelle specifiche (scale, ascensore, riscaldamento) per ripartire spese particolari.

Come si approvano

Per lungo tempo si è discusso se servisse l’unanimità. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che la tabella millesimale, quando si limita a tradurre in frazioni il valore delle unità secondo i criteri legali, ha natura ricognitiva: per la sua approvazione è quindi sufficiente la maggioranza assembleare prevista dall’art. 1136 (intervenuti e almeno 500 millesimi), non l’unanimità.

Quando si possono modificare o rettificare

Il codice consente di rettificare o modificare i valori delle tabelle anche a maggioranza in due casi: quando risulta che sono conseguenza di un errore, oppure quando, per mutate condizioni di una parte dell’edificio (sopraelevazione, incremento di superfici, nuove costruzioni), il valore proporzionale è notevolmente alterato (di oltre un quinto). Fuori da questi casi, modificare i millesimi richiede il consenso di tutti.

Tabelle “convenzionali”

Diverso è il caso delle tabelle che derivano da un accordo (convenzione) tra tutti i condòmini con cui si è scelto un criterio di riparto diverso da quello legale (per esempio per favorire o esonerare qualcuno). Queste tabelle, avendo natura contrattuale, possono essere modificate solo all’unanimità: una semplice maggioranza non può cancellare un patto sottoscritto da tutti.

Tabelle sbagliate e spese già pagate

Se ci si accorge che una tabella è errata, la rettifica vale per il futuro; il recupero di quanto versato in più in passato è in genere più difficile, salvo i casi di errore riconosciuto. Per questo è importante verificare le tabelle al momento dell’acquisto e segnalare tempestivamente eventuali incongruenze rispetto alla reale consistenza dell’immobile.

Articoli di legge da consultare

Domande frequenti

Serve l’unanimità per approvare le tabelle millesimali?

No. Secondo le Sezioni Unite, quando la tabella si limita a tradurre in millesimi il valore delle unità secondo i criteri legali, basta la maggioranza assembleare. L’unanimità serve solo per i criteri convenzionali pattuiti tra tutti.

Quando si possono cambiare i millesimi a maggioranza?

Quando i valori sono frutto di un errore o quando, per mutate condizioni di una parte dell’edificio, il valore proporzionale è alterato di oltre un quinto. Negli altri casi serve l’unanimità.

A cosa servono le tabelle millesimali?

A ripartire le spese tra i condòmini e a calcolare i quorum e le maggioranze in assemblea. Esistono una tabella generale e tabelle specifiche per spese particolari.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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