- I quorum dell’assemblea sono fissati dall’art. 1136 del codice civile e si calcolano per teste e per millesimi.
- In prima convocazione servono più partecipanti e millesimi che in seconda.
- Alcune decisioni (amministratore, liti, innovazioni) richiedono maggioranze speciali.
- Le delibere illegittime si possono impugnare entro 30 giorni (art. 1137 c.c.).
Testo dell'articoloVigente
Le decisioni del condominio si prendono in assemblea, ma non basta “alzare la mano”: servono precise maggioranze, calcolate sia per numero di condòmini (teste) sia per millesimi. Le regole sono nell’art. 1136 del codice civile. Capirle è essenziale per sapere se una delibera è valida o impugnabile.
Prima e seconda convocazione
L’assemblea si riunisce di norma in due tornate. In prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti condòmini che rappresentino i due terzi del valore dell’edificio (666,67 millesimi) e la maggioranza dei partecipanti. In seconda convocazione, più facile da raggiungere, basta che gli intervenuti rappresentino almeno un terzo del valore (333,34 millesimi) e un terzo dei partecipanti.
Le maggioranze per deliberare
Per approvare una delibera ordinaria:
- in prima convocazione serve il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi);
- in seconda convocazione serve la maggioranza degli intervenuti con almeno un terzo del valore (333,34 millesimi).
Il calcolo combinato per teste e per millesimi è ciò che spesso genera errori e contestazioni.
Le maggioranze speciali
Alcune decisioni richiedono maggioranze più alte:
- nomina e revoca dell’amministratore, liti attive e passive: maggioranza degli intervenuti con almeno 500 millesimi;
- innovazioni (art. 1120): maggioranza degli intervenuti con almeno i due terzi del valore (666,67 millesimi); per alcune innovazioni agevolate (barriere architettoniche, risparmio energetico, sicurezza) è sufficiente la maggioranza con 500 millesimi;
- modifiche ai criteri convenzionali di riparto o ai diritti dei singoli: di regola unanimità.
Deleghe e convocazione
Ogni condòmino può farsi rappresentare con delega scritta; chi possiede più di un quinto dei millesimi non può raccogliere oltre un quinto delle deleghe per testa e per valore. L’avviso di convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima dell’assemblea, con l’ordine del giorno: un vizio nella convocazione può rendere annullabile la delibera.
Impugnare una delibera
Se una delibera è annullabile (per esempio per vizi di convocazione o di maggioranza), il condòmino assente, dissenziente o astenuto può impugnarla davanti al giudice entro 30 giorni (art. 1137 del codice civile): il termine decorre dalla delibera per chi era presente e dalla comunicazione del verbale per gli assenti. Le delibere nulle (per esempio con oggetto impossibile o illecito, o lesive di diritti individuali) possono invece essere contestate senza limiti di tempo. Prima di andare in causa è spesso obbligatorio tentare la mediazione.
Articoli di legge da consultare
- Art. 1136 c.c.: costituzione dell’assemblea e validità delle delibere
- Art. 1120 c.c.: innovazioni
- Art. 1137 c.c.: impugnazione delle delibere
Domande frequenti
Quale maggioranza serve in assemblea di condominio?
Dipende. In prima convocazione, per le delibere ordinarie, serve la maggioranza degli intervenuti con almeno 500 millesimi; in seconda convocazione la maggioranza con un terzo del valore. Alcune decisioni richiedono maggioranze speciali.
Entro quando si impugna una delibera condominiale?
Le delibere annullabili si impugnano entro 30 giorni (dalla delibera per i presenti, dalla comunicazione del verbale per gli assenti). Le delibere nulle si possono contestare senza limiti di tempo.
Quanti millesimi servono per nominare l’amministratore?
La nomina e la revoca dell’amministratore richiedono la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi.
Risorse correlate
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I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.