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La casa coniugale è spesso il bene più importante e più conteso nella crisi di coppia. La sua assegnazione, però, non premia un coniuge a scapito dell’altro: serve a tutelare i figli, garantendo loro continuità nell’ambiente domestico. La regola è dettata dall’art. 337-sexies del codice civile. Vediamo a chi spetta, cosa accade quando la casa è di proprietà dell’altro coniuge e quando l’assegnazione viene meno.
Il criterio: l’interesse dei figli
Il giudice assegna la casa familiare tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. L’obiettivo è non sradicare i minori dall’ambiente in cui sono cresciuti, conservando le loro abitudini, la scuola, le relazioni. Per questo l’assegnazione segue, di regola, il collocamento dei figli: la casa va al genitore presso cui i figli vivono prevalentemente.
Se la casa è di proprietà dell’altro coniuge
L’assegnazione può riguardare anche una casa di proprietà esclusiva dell’altro coniuge: in tal caso il proprietario non perde la proprietà, ma vede compresso il proprio diritto di godimento finché dura l’assegnazione, nell’interesse dei figli. Il valore di questo sacrificio viene comunque considerato nella determinazione complessiva dei rapporti economici. Per essere opponibile ai terzi (ad esempio a un acquirente o a un creditore), il provvedimento di assegnazione va trascritto.
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Cosa succede senza figli
Se la coppia non ha figli, o se i figli sono ormai economicamente autosufficienti e non più conviventi, viene a mancare la ragione di tutela dell’assegnazione. In questi casi, di regola, la casa non viene assegnata: ciascuno fa valere il proprio titolo (proprietà, comproprietà, locazione). L’assegnazione, in altre parole, non è uno strumento di mantenimento del coniuge, ma di protezione dei figli.
Quando cessa l’assegnazione
Il diritto di abitazione derivante dall’assegnazione viene meno se l’assegnatario:
- non abita più stabilmente nella casa o cessa di abitarvi;
- convive more uxorio con un nuovo partner;
- contrae nuove nozze.
Inoltre l’assegnazione perde ragione quando i figli diventano autosufficienti e lasciano la casa. La cessazione va comunque accertata dal giudice, che adotta i conseguenti provvedimenti.
Assegnazione della casa e mutuo
Un nodo pratico frequente riguarda il mutuo. L’assegnazione della casa non sposta gli obblighi verso la banca: chi ha sottoscritto il mutuo continua a doverlo pagare secondo il contratto, indipendentemente da chi abita la casa. La ripartizione delle rate tra i coniugi è una questione da regolare negli accordi di separazione o divorzio, ma non è opponibile alla banca.
Articoli di legge da consultare
- Art. 337-sexies c.c.: assegnazione della casa familiare
- Art. 337-ter c.c.: provvedimenti riguardo ai figli
Domande frequenti
A chi viene assegnata la casa coniugale?
Di regola al genitore presso cui i figli vivono prevalentemente, perché il criterio guida è l’interesse dei figli. Senza figli, o con figli autosufficienti, di norma la casa non si assegna e prevale il titolo di proprietà.
Posso essere assegnatario della casa di proprietà del mio ex?
Sì, se vi è il collocamento dei figli. Il proprietario conserva la proprietà ma non può goderne finché dura l’assegnazione. Per opporre il diritto ai terzi il provvedimento va trascritto.
L’assegnazione della casa dura per sempre?
No. Cessa se l’assegnatario non vi abita più, convive con un nuovo partner o si risposa, e quando i figli diventano autosufficienti e lasciano l’abitazione.
Risorse correlate
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La casa coniugale è spesso il bene più importante e più conteso nella crisi di coppia, e proprio per questo intorno alla sua assegnazione si addensano molti equivoci. La regola di fondo, dettata dall’art. 337-sexies del codice civile, è netta: l’assegnazione non è un premio per il coniuge «più meritevole» né una sanzione per l’altro, ma uno strumento per tutelare i figli, garantendo loro continuità nell’ambiente in cui sono cresciuti. Capire questo principio aiuta a leggere correttamente tutte le altre regole: chi non ha figli, o ha figli ormai autonomi, difficilmente potrà invocare l’assegnazione, per quanto forte sia il suo legame con la casa.
Il criterio guida: l’interesse dei figli
Il giudice assegna la casa familiare tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. L’obiettivo è non sradicare i minori dall’ambiente in cui vivono, conservando abitudini, scuola e relazioni. Per questo l’assegnazione segue, di regola, il collocamento dei figli: la casa va al genitore presso il quale vivono prevalentemente. Non rilevano, in linea generale, le ragioni della separazione né il comportamento dei coniugi durante il matrimonio: ciò che conta è dove e con chi i figli continueranno a vivere. La logica è protettiva e guarda al futuro del nucleo, non al passato della coppia.
Quando la casa è di proprietà dell’altro coniuge
Un punto che genera molte resistenze è questo: l’assegnazione può riguardare anche un immobile di proprietà esclusiva dell’altro coniuge. Il diritto di abitazione del genitore collocatario, infatti, prevale temporaneamente sulla titolarità formale, proprio perché lo scopo è tutelare i figli. Il proprietario non perde la titolarità del bene, ma ne è privato del godimento finché dura l’assegnazione. Questo non significa che la casa diventi del coniuge assegnatario: resta dell’altro, che potrà tornare a goderne quando i presupposti dell’assegnazione verranno meno. È un sacrificio temporaneo imposto nell’interesse dei minori.
Quando l’assegnazione viene meno
L’assegnazione non è eterna: cessa quando vengono meno i presupposti che la giustificano. Tipicamente, ciò accade quando i figli raggiungono l’autonomia economica o lasciano stabilmente la casa familiare; ma può venir meno anche se l’assegnatario non abita più l’immobile o cessa di usarlo come dimora del nucleo. Tra le cause di rivalutazione vi è, in linea generale, anche l’instaurarsi di una nuova convivenza stabile o di un nuovo matrimonio dell’assegnatario: in questi casi il giudice può essere chiamato a riconsiderare l’assegnazione, sempre verificando in concreto l’interesse dei figli. Non si tratta di automatismi rigidi: ogni revoca passa per una valutazione del caso.
L’incidenza sui rapporti economici
L’assegnazione della casa non è neutra dal punto di vista economico: il giudice ne tiene conto nel determinare l’assegno di mantenimento. Il fatto che un coniuge possa continuare ad abitare gratuitamente l’immobile rappresenta un vantaggio patrimoniale che si riflette, in linea generale, sull’entità delle somme da versare. Allo stesso modo, il coniuge proprietario privato del godimento subisce un sacrificio di cui si tiene conto. Non esiste una formula matematica: il giudice valuta l’insieme delle condizioni economiche delle parti, e l’assegnazione è uno degli elementi del quadro complessivo.
L’opponibilità ai terzi e la trascrizione
Perché il provvedimento di assegnazione sia opponibile anche a chi non è parte della causa — per esempio a un futuro acquirente dell’immobile — è importante curarne la trascrizione nei registri immobiliari. La trascrizione rende il diritto dell’assegnatario conoscibile dai terzi e ne assicura la stabilità. In sua assenza, l’assegnatario potrebbe trovarsi in posizione più debole di fronte a chi acquista il bene. È un adempimento tecnico che conviene non trascurare, soprattutto quando l’immobile è di proprietà dell’altro coniuge e potrebbe in futuro essere venduto.
Assegnazione e affidamento: due cose diverse
Un punto che genera molta confusione è il rapporto tra assegnazione della casa e affidamento dei figli. Sono profili distinti, anche se collegati. L’affidamento riguarda le responsabilità genitoriali e le decisioni sulla vita dei figli; il collocamento indica presso quale genitore i figli vivono prevalentemente; l’assegnazione della casa segue, di regola, proprio il collocamento. Significa che, nell’affidamento condiviso — oggi la regola generale — i figli possono essere collocati prevalentemente presso un genitore, e a quel genitore tende ad andare la casa, pur restando l’affidamento condiviso tra entrambi. Distinguere questi tre piani — affidamento, collocamento, assegnazione — aiuta a capire perché la casa non «premia» un genitore: si limita a seguire la quotidianità dei figli.
Cosa succede se l’immobile è in comproprietà o gravato da mutuo
Molto spesso la casa familiare è in comproprietà tra i coniugi e gravata da un mutuo ancora in corso. L’assegnazione a un coniuge non cancella la comproprietà né, di per sé, modifica gli obblighi verso la banca: chi ha sottoscritto il mutuo resta, in linea generale, obbligato al suo pagamento secondo gli accordi presi con l’istituto. La gestione delle rate, delle spese ordinarie e di quelle straordinarie può essere oggetto di accordi tra le parti o di valutazione del giudice, anche in collegamento con la determinazione dell’assegno. È un terreno delicato, in cui conviene farsi assistere per evitare che restino zone grigie su chi paga cosa, soprattutto quando l’assegnazione si protrae per anni.
Errori e malintesi frequenti
Il primo malinteso è pensare che l’assegnazione spetti automaticamente al coniuge «non colpevole» della crisi: non è così, conta solo l’interesse dei figli. Il secondo è credere che, senza figli o con figli autonomi, si possa ottenere comunque la casa: in linea generale non è possibile, perché manca il presupposto. Il terzo è confondere assegnazione e proprietà: l’assegnatario non diventa proprietario, ha solo un diritto temporaneo di abitazione. Il quarto è ritenere che l’assegnazione spenga il mutuo o cancelli la comproprietà, quando invece quegli obblighi proseguono. Infine, c’è chi dimentica la trascrizione, indebolendo la propria posizione verso i terzi. Tenere a mente la finalità protettiva della norma aiuta a evitare quasi tutti questi errori.
Casi pratici
Caso 1: casa di proprietà del padre
Tizio è proprietario esclusivo dell’appartamento familiare. Dalla separazione i due figli minori restano a vivere con la madre, Caia. Il giudice assegna la casa a Caia, nonostante la proprietà sia di Tizio, perché lo scopo è garantire ai figli continuità di vita. Tizio conserva la proprietà, ma non potrà goderne finché dura l’assegnazione.
Caso 2: figli diventati autonomi
Anni dopo, i figli di Tizio e Caia terminano gli studi e iniziano a lavorare, lasciando l’abitazione. Tizio chiede la revoca dell’assegnazione: essendo venuto meno il presupposto della tutela dei figli, il giudice può far cessare l’assegnazione, restituendo a Tizio il pieno godimento dell’immobile di sua proprietà.
Domande frequenti
A chi viene assegnata la casa coniugale?
Di regola al genitore presso cui i figli vivono prevalentemente, perché l’assegnazione segue il loro collocamento. Il criterio guida, fissato dall’art. 337-sexies del codice civile, è l’interesse dei figli, non il merito o la colpa dei coniugi.
Possono assegnare all’altro coniuge una casa di mia esclusiva proprietà?
Sì, in linea generale è possibile: il diritto di abitazione del genitore collocatario prevale temporaneamente sulla titolarità formale, per tutelare i figli. Non perdi la proprietà, ma ne perdi il godimento finché dura l’assegnazione.
Senza figli posso ottenere la casa?
Di regola no. L’assegnazione è uno strumento di tutela dei figli: se non ci sono figli, o se sono ormai economicamente autonomi, manca il presupposto e l’assegnazione non viene disposta.
L’assegnazione può essere revocata?
Sì, quando vengono meno i presupposti: figli divenuti autonomi o che lasciano stabilmente la casa, mancato uso dell’immobile da parte dell’assegnatario, oppure una nuova convivenza stabile. La revoca passa sempre per una valutazione del giudice.
L’assegnazione influisce sul mantenimento?
Sì. Poter abitare gratuitamente la casa è un vantaggio economico di cui il giudice tiene conto nel determinare l’assegno. Non c’è una formula fissa: si valuta il quadro economico complessivo delle parti.