Dopo la separazione o il divorzio, i figli hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. È il principio della bigenitorialità, che si traduce nella regola dell’affidamento condiviso sancita dall’art. 337-ter del codice civile. Vediamo cosa significa concretamente, come si prendono le decisioni e quando, in via eccezionale, il giudice dispone l’affidamento esclusivo.
La regola: affidamento condiviso
Il giudice, nel disporre l’affidamento dei figli, deve prioritariamente valutare la possibilità che restino affidati a entrambi i genitori. L’affidamento condiviso non è un premio per i genitori, ma un diritto del figlio a conservare un rapporto significativo con il padre e con la madre, e a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi.
Come si prendono le decisioni
Nell’affidamento condiviso la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi. Le decisioni di maggiore interesse per i figli — istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale — si assumono di comune accordo; in caso di disaccordo, decide il giudice. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione possono invece essere prese disgiuntamente dal genitore con cui i figli si trovano in quel momento.
Affido condiviso non vuol dire tempi uguali
È un equivoco frequente. L’affidamento condiviso riguarda la titolarità della responsabilità genitoriale, non necessariamente una divisione paritaria del tempo. Spesso il giudice individua un genitore collocatario prevalente, presso cui i figli hanno la residenza abituale, e disciplina i tempi di permanenza con l’altro. L’obiettivo è la stabilità del minore, non un conteggio matematico delle ore.
Quando si dispone l’affido esclusivo
L’affidamento esclusivo a un solo genitore è una misura eccezionale: il giudice vi ricorre solo quando l’affidamento condiviso risulta contrario all’interesse del minore, per esempio in presenza di violenza, gravi inadempienze, totale disinteresse o inidoneità di un genitore. Anche in caso di affido esclusivo, di norma l’altro genitore conserva il diritto-dovere di vigilare sull’istruzione e l’educazione e di partecipare alle decisioni di maggiore importanza.
Cosa succede se un genitore ostacola l’altro
La legge tutela la bigenitorialità anche contro le condotte ostruzionistiche. Se un genitore ostacola il rapporto dei figli con l’altro o viola i provvedimenti sull’affidamento, il giudice può ammonirlo, modificare l’affidamento e adottare misure a tutela del minore. L’interesse del figlio resta sempre il criterio guida.
Articoli di legge da consultare
- Art. 337-ter c.c.: affidamento condiviso e responsabilità genitoriale
- Art. 337-bis c.c.: ambito di applicazione
- Art. 6 L. 898/1970: affidamento dei figli nel divorzio
Domande frequenti
Affidamento condiviso significa che i figli stanno metà tempo con ciascun genitore?
No. Riguarda la condivisione della responsabilità genitoriale, non la divisione paritaria del tempo. Spesso si individua un genitore collocatario prevalente e si regolano i tempi con l’altro.
Quando si dispone l’affidamento esclusivo?
Solo in via eccezionale, quando l’affidamento condiviso sarebbe contrario all’interesse del minore, ad esempio per violenza, gravi inadempienze o totale disinteresse di un genitore.
Chi decide su scuola e salute dei figli?
Le decisioni di maggiore interesse si prendono di comune accordo tra i genitori. In caso di disaccordo decide il giudice. Le questioni ordinarie può deciderle il genitore presente in quel momento.
Risorse correlate
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