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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Dopo la separazione o il divorzio, i figli hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. È il principio della bigenitorialità, che si traduce nella regola dell’affidamento condiviso sancita dall’art. 337-ter del codice civile. Vediamo cosa significa concretamente, come si prendono le decisioni e quando, in via eccezionale, il giudice dispone l’affidamento esclusivo.

La regola: affidamento condiviso

Il giudice, nel disporre l’affidamento dei figli, deve prioritariamente valutare la possibilità che restino affidati a entrambi i genitori. L’affidamento condiviso non è un premio per i genitori, ma un diritto del figlio a conservare un rapporto significativo con il padre e con la madre, e a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi.

Come si prendono le decisioni

Nell’affidamento condiviso la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi. Le decisioni di maggiore interesse per i figli – istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale – si assumono di comune accordo; in caso di disaccordo, decide il giudice. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione possono invece essere prese disgiuntamente dal genitore con cui i figli si trovano in quel momento.

Affido condiviso non vuol dire tempi uguali

È un equivoco frequente. L’affidamento condiviso riguarda la titolarità della responsabilità genitoriale, non necessariamente una divisione paritaria del tempo. Spesso il giudice individua un genitore collocatario prevalente, presso cui i figli hanno la residenza abituale, e disciplina i tempi di permanenza con l’altro. L’obiettivo è la stabilità del minore, non un conteggio matematico delle ore.

Quando si dispone l’affido esclusivo

L’affidamento esclusivo a un solo genitore è una misura eccezionale: il giudice vi ricorre solo quando l’affidamento condiviso risulta contrario all’interesse del minore, per esempio in presenza di violenza, gravi inadempienze, totale disinteresse o inidoneità di un genitore. Anche in caso di affido esclusivo, di norma l’altro genitore conserva il diritto-dovere di vigilare sull’istruzione e l’educazione e di partecipare alle decisioni di maggiore importanza.

Cosa succede se un genitore ostacola l’altro

La legge tutela la bigenitorialità anche contro le condotte ostruzionistiche. Se un genitore ostacola il rapporto dei figli con l’altro o viola i provvedimenti sull’affidamento, il giudice può ammonirlo, modificare l’affidamento e adottare misure a tutela del minore. L’interesse del figlio resta sempre il criterio guida.

Articoli di legge da consultare

Domande frequenti

Affidamento condiviso significa che i figli stanno metà tempo con ciascun genitore?

No. Riguarda la condivisione della responsabilità genitoriale, non la divisione paritaria del tempo. Spesso si individua un genitore collocatario prevalente e si regolano i tempi con l’altro.

Quando si dispone l’affidamento esclusivo?

Solo in via eccezionale, quando l’affidamento condiviso sarebbe contrario all’interesse del minore, ad esempio per violenza, gravi inadempienze o totale disinteresse di un genitore.

Chi decide su scuola e salute dei figli?

Le decisioni di maggiore interesse si prendono di comune accordo tra i genitori. In caso di disaccordo decide il giudice. Le questioni ordinarie può deciderle il genitore presente in quel momento.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

In sintesi

  • L'affidamento condiviso (art. 337-ter c.c.) è la regola: attua il principio della bigenitorialità.
  • Le decisioni di maggiore interesse (scuola, salute, residenza) si prendono di comune accordo; sul resto decide il giudice.
  • Non coincide con tempi uguali: spesso c'è un genitore collocatario prevalente.
  • L'affidamento esclusivo è eccezionale e si dispone solo se l'affido condiviso è contrario all'interesse del minore.
  • Chi ostacola il rapporto con l'altro genitore può subire ammonimenti e modifiche dell'affidamento.
Indice dei contenuti

Quando una coppia con figli si separa o divorzia, la prima domanda non riguarda i genitori ma i bambini: con chi staranno, chi deciderà per loro, come si manterrà il legame con entrambi. La risposta dell'ordinamento ruota attorno a un principio cardine, la bigenitorialità, e a una regola operativa, l'affidamento condiviso, sancita dall'articolo 337-ter del codice civile. Comprenderne il significato reale - al di là dei luoghi comuni - è essenziale per impostare correttamente accordi e provvedimenti.

La regola: prima di tutto il diritto del figlio

Il giudice, nel disporre l'affidamento, deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori. È fondamentale capire la prospettiva: l'affidamento condiviso non è un premio o un riconoscimento per i genitori, ma un diritto del figlio a conservare un rapporto significativo con il padre e con la madre, ricevendo cura, educazione e istruzione da entrambi. Il baricentro non è l'equilibrio fra gli adulti, ma il benessere del minore.

Come si prendono le decisioni

Nell'affidamento condiviso la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse - istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale - si assumono di comune accordo; in caso di disaccordo, decide il giudice. Le questioni di ordinaria amministrazione, invece, possono essere prese disgiuntamente dal genitore con cui i figli si trovano in quel momento. Questa distinzione fra decisioni importanti e gestione quotidiana è il meccanismo che fa funzionare l'affido condiviso senza paralizzare la vita di tutti i giorni.

Condiviso non significa tempi uguali

È l'equivoco più diffuso e fonte di infiniti conflitti. L'affidamento condiviso riguarda la titolarità della responsabilità genitoriale, non una divisione paritaria del tempo. Nella prassi il giudice individua spesso un genitore collocatario prevalente, presso cui i figli hanno la residenza abituale, e disciplina i tempi di permanenza con l'altro. L'obiettivo è la stabilità del minore - la sua scuola, i suoi amici, le sue abitudini - non un conteggio matematico delle ore. Pretendere il "50 e 50" come fine in sé, ignorando le esigenze concrete del bambino, è spesso controproducente.

Quando si arriva all'affido esclusivo

L'affidamento esclusivo a un solo genitore è una misura eccezionale, a cui il giudice ricorre solo quando l'affido condiviso risulti contrario all'interesse del minore: per esempio in presenza di violenza, gravi inadempienze ai doveri genitoriali, totale disinteresse o inidoneità di un genitore. Va sottolineato che, anche in caso di affido esclusivo, di norma l'altro genitore conserva il diritto-dovere di vigilare sull'istruzione e l'educazione e di partecipare alle decisioni di maggiore importanza. L'esclusione totale dalla vita del figlio resta un'ipotesi limite.

Il genitore che ostacola l'altro

La legge tutela la bigenitorialità anche contro le condotte ostruzionistiche. Se un genitore ostacola il rapporto dei figli con l'altro o viola i provvedimenti sull'affidamento, il giudice può ammonirlo, modificare l'affidamento e adottare misure a tutela del minore. Sono frequenti i casi di "alienazione" del rapporto: il genitore collocatario che, di fatto, riduce o sabota i tempi con l'altro. La risposta dell'ordinamento è ferma, perché impedire al figlio di frequentare un genitore lede un suo diritto, non una mera prerogativa dell'adulto escluso.

Il piano genitoriale come strumento pratico

Per dare concretezza all'affido condiviso è sempre più utilizzato il piano genitoriale: un documento che fissa in modo dettagliato calendario di permanenza, gestione delle vacanze e delle festività, regole su scuola, sport e salute, modalità di comunicazione fra i genitori. Più il piano è chiaro e specifico, meno spazio resta per i conflitti interpretativi. Concordarlo in modo ragionevole, anziché lasciare tutto a decisioni caso per caso, è la migliore prevenzione contro il contenzioso futuro e dà al bambino la prevedibilità di cui ha bisogno.

Come cambia col crescere dei figli

L'affidamento non è scolpito nella pietra: con la crescita dei figli, i loro bisogni e le loro stesse preferenze cambiano, e i provvedimenti possono essere rivisti. La volontà del minore, in proporzione alla sua età e maturità, assume rilievo crescente, fino all'ascolto diretto da parte del giudice nei casi previsti. Anche le condizioni dei genitori possono mutare - un trasferimento, un nuovo lavoro, una nuova famiglia - e giustificare una modifica. La regola guida resta sempre la stessa: l'interesse del figlio, da verificare nel tempo e non una volta per tutte.

L'ascolto del minore

Nelle decisioni sull'affidamento il figlio non è un oggetto da collocare, ma un soggetto con una propria voce. Il giudice, nei casi previsti e tenuto conto dell'età e della capacità di discernimento, procede all'ascolto del minore, per comprenderne le esigenze e i desideri. L'ascolto non significa scaricare sul figlio la responsabilità della scelta - questo resta compito degli adulti e del giudice - ma dargli la possibilità di essere considerato nelle decisioni che lo riguardano. Più il minore è grande e maturo, più il suo punto di vista pesa, sempre nel quadro di una valutazione complessiva del suo interesse.

Affidamento e mantenimento: due piani distinti

Un equivoco da sciogliere è il legame tra affidamento e contributo economico. L'affidamento condiviso non elimina l'obbligo di mantenimento né lo divide automaticamente a metà: anche con i figli affidati a entrambi, di regola il genitore non collocatario versa un assegno proporzionato ai redditi e ai tempi di permanenza. Allo stesso modo, ottenere più tempo con i figli non serve a ridurre l'assegno se non muta l'effettivo carico di spese sostenuto. Tenere distinti il piano della responsabilità genitoriale e quello del contributo economico aiuta a impostare accordi realistici e a evitare conflitti basati su aspettative errate. Chi pensa di poter abbattere l'assegno semplicemente reclamando più giorni di permanenza spesso resta deluso: ciò che conta è quanto ciascun genitore spende davvero per i figli, non il mero conteggio delle notti trascorse presso l'uno o l'altro.

Casi pratici

Caso 1: la richiesta di tempi paritari

Tizio pretende che i figli stiano esattamente metà settimana con lui e metà con la madre Caia, in nome dell'affido condiviso. Il giudice spiega che condiviso non significa paritario: valutate scuola, abitudini e stabilità dei bambini, individua Caia come collocataria prevalente e disciplina ampi tempi di permanenza con Tizio, salvaguardando il rapporto senza spaccare la routine dei figli.

Caso 2: il genitore che sabota le visite

Caia, genitore collocatario, trova ogni settimana una scusa per non far incontrare i figli al padre Sempronio. Documentate le condotte ostruzionistiche, il giudice ammonisce Caia, ridefinisce con precisione il calendario delle visite e avverte che la reiterazione potrà portare a una modifica dell'affidamento a tutela del rapporto dei minori con entrambi i genitori.

Domande frequenti

Affidamento condiviso significa che i figli stanno metà tempo con ciascun genitore?

No. Riguarda la condivisione della responsabilità genitoriale, non la divisione paritaria del tempo. Spesso si individua un genitore collocatario prevalente e si regolano i tempi con l'altro.

Quando si dispone l'affidamento esclusivo?

Solo in via eccezionale, quando l'affido condiviso sarebbe contrario all'interesse del minore, ad esempio per violenza, gravi inadempienze o totale disinteresse di un genitore.

Chi decide su scuola e salute dei figli?

Le decisioni di maggiore interesse si prendono di comune accordo. In caso di disaccordo decide il giudice. Le questioni ordinarie può deciderle il genitore presente in quel momento.

Cosa succede se un genitore ostacola l'altro?

Il giudice può ammonire il genitore ostruzionista, modificare l'affidamento e adottare misure a tutela del minore. Impedire il rapporto con l'altro genitore lede un diritto del figlio.

L'affidamento può essere modificato nel tempo?

Sì. Con la crescita dei figli e il mutare delle condizioni dei genitori, i provvedimenti possono essere rivisti. Il criterio resta sempre l'interesse del minore, valutato nel tempo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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