In sintesi
L'articolo 6 della L. 898/1970 disciplina la posizione dei figli nati o adottati durante il matrimonio dopo la pronuncia di divorzio, confermando che l'obbligo di mantenere, educare e istruire i figli rimane pienamente in capo a entrambi i genitori indipendentemente dal divorzio e dal passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi. In materia di affidamento, la norma rinvia espressamente alle disposizioni del codice civile (capo II, titolo IX, libro primo), che dopo la riforma del 2006 (L. 54/2006) e la successiva L. 219/2012 prevedono come regola generale l'affidamento condiviso, salvo che non sia contrario all'interesse del minore. L'articolo disciplina anche l'assegnazione della casa familiare: spetta di preferenza al genitore con cui i figli convivono o al genitore cui i figli siano stati affidati. L'assegnazione è opponibile ai terzi acquirenti se trascritta, analogamente a quanto previsto dall'
art. 1599 c.c. per il contratto di locazione, e il giudice deve tener conto delle condizioni economiche dei coniugi e favorire il coniuge più debole. L'art. 6 prevede infine che il tribunale dia disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli, incluso il riparto dell'usufrutto legale in caso di esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
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Art. 6 L. 898/1970 — Figli e affidamento dopo il divorzio
L. 1 dicembre 1970, n. 898 — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)
1. L’obbligo, ai sensi degli articoli 315-bis e 316-bis del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.
2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile.
6. L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile.
7. Il Tribunale dà inoltre disposizioni circa l’amministrazione dei beni dei figli e, nell’ipotesi in cui l’esercizio della responsabilità genitoriale sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell’usufrutto legale.
Stesso numero, altri codici
Commento
Ratio della norma
L'art. 6 esprime il principio fondamentale per cui il divorzio scioglie il matrimonio tra i coniugi ma non estingue le responsabilità genitoriali. Il legislatore ha scelto di ancorarsi al sistema generale del codice civile in materia di filiazione, evitando una disciplina speciale parallela e garantendo così uniformità di trattamento tra i figli dei coniugi divorziati e quelli di genitori che non si sono mai sposati o che si separano senza divorziare. La norma privilegia l'interesse superiore del minore come criterio guida, in linea con la Convenzione dell'Aja e con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
Analisi e struttura
Il comma 1 afferma che l'obbligo di mantenimento, educazione e istruzione dei figli (ex artt. 315-bis e 316-bis c.c.) permane dopo il divorzio e anche dopo il passaggio a nuove nozze di uno o entrambi i genitori: il nuovo coniuge non subentra nell'obbligo, che rimane esclusivamente in capo ai genitori biologici o adottivi. Il comma 2 rinvia alle disposizioni del codice civile per tutto ciò che riguarda affidamento, mantenimento e diritti dei figli, con richiamo al capo II del titolo IX del libro I (artt. 337-bis ss. c.c.), introdotti dalla L. 219/2012. L'affidamento condiviso è la regola: entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale e le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione vengono prese — rispettivamente — autonomamente da ciascuno o di comune accordo. Il comma 6 disciplina l'assegnazione della casa familiare: spetta di preferenza al genitore con cui i figli convivono (o cui sono stati affidati), con facoltà del giudice di considerare le condizioni economiche e di favorire il coniuge più debole. L'assegnazione, se trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 c.c. Il comma 7 attribuisce al tribunale il potere di regolamentare l'amministrazione dei beni dei figli e l'usufrutto legale.
Quando si applica
L'art. 6 si applica a tutti i figli nati o adottati durante il matrimonio, indipendentemente dalla loro età al momento del divorzio. Per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, il diritto al mantenimento permane ai sensi degli artt. 316-bis e 337-septies c.c., con il limite — stabilito dalla giurisprudenza — che la mancanza di autosufficienza non dipenda da inerzia del figlio. Per i figli maggiorenni con disabilità, il mantenimento è illimitato nel tempo. L'assegnazione della casa familiare presuppone che i figli convivano con uno dei genitori: viene meno quando i figli raggiungono l'autonomia economica e non vi è più la ratio protettiva della convivenza. Il giudice può revocare o modificare l'assegnazione al mutare delle condizioni.
Confronto e norme correlate
Il rinvio al codice civile implica che trovino applicazione: l'art. 337-ter (affidamento condiviso e mantenimento), l'art. 337-quater (affidamento esclusivo in casi eccezionali), l'art. 337-quinquies (revisione delle disposizioni), l'art. 337-sexies (casa familiare e assegnazione). La riforma della filiazione del 2013 (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013) ha unificato lo stato giuridico di tutti i figli, eliminando la distinzione tra figli legittimi e naturali, con riflessi importanti sull'applicazione dell'art. 6. La disciplina dell'assegnazione della casa familiare è analoga a quella prevista in sede di separazione (art. 337-sexies c.c.), con la stessa regola della preferenza al genitore convivente con i figli e della opponibilità per trascrizione.
Problemi applicativi
Il principale terreno di conflitto riguarda la determinazione del contributo di mantenimento per i figli: la norma non indica criteri quantitativi certi, e la giurisprudenza applica il principio di proporzionalità ai redditi di entrambi i genitori. La tendenza recente è verso formule parametriche che rendano più prevedibile il calcolo, ma non esiste ancora un sistema standardizzato universale. Un secondo problema ricorrente riguarda l'assegnazione della casa coniugale in assenza di figli: in questo caso non opera la preferenza dell'art. 6, e la casa va regolata secondo le regole patrimoniali generali (comunione dei beni o proprietà esclusiva). Un terzo profilo critico è la revoca dell'assegnazione quando i figli raggiungono l'indipendenza economica: il genitore assegnatario non ha diritto a permanere indefinitamente nella casa. Infine, la questione della trascrizione dell'assegnazione e della sua efficacia verso i terzi: senza trascrizione l'assegnazione non è opponibile all'acquirente dell'immobile, con possibili gravi conseguenze per il genitore e i figli conviventi.
Casi pratici
Caso 1: Affidamento condiviso e contributo al mantenimento dei figli
Caso 2: Assegnazione della casa familiare e opponibilità al terzo acquirente
Caso 3: Mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente
Domande frequenti
Cosa succede ai figli dopo il divorzio secondo l'art. 6 L.898/1970?
Il divorzio non modifica i doveri genitoriali: entrambi i genitori rimangono obbligati a mantenere, educare e istruire i figli. Come regola l'affidamento è condiviso, salvo che non sia contrario all'interesse del minore. Il genitore con cui i figli convivono di preferenza ottiene l'assegnazione della casa familiare. Tutto ciò vale anche se uno o entrambi i genitori si risposano.
Chi ottiene la casa familiare dopo il divorzio?
L'art. 6 assegna la casa di preferenza al genitore con cui i figli convivono o al genitore affidatario, indipendentemente da chi ne sia proprietario. Il giudice considera anche le condizioni economiche dei coniugi e tende a favorire il più debole. Se non ci sono figli minori o non autosufficienti, l'assegnazione non opera e la casa segue le regole patrimoniali ordinarie.
L'obbligo di mantenimento dei figli finisce quando compiono 18 anni?
No. L'obbligo continua finché i figli non raggiungono l'indipendenza economica, indipendentemente dalla maggiore età. Per i figli universitari o in formazione, il mantenimento prosegue purché il percorso formativo sia portato avanti con diligenza. Per i figli con disabilità l'obbligo non ha limite temporale.
In caso di affidamento condiviso, chi paga le spese straordinarie dei figli?
Le spese straordinarie (cure mediche, attività sportive, viaggi scolastici, ecc.) sono di norma a carico di entrambi i genitori in misura proporzionale ai rispettivi redditi, salvo diverso accordo. Le spese ordinarie sono sostenute da ciascun genitore durante i periodi di permanenza del figlio. Il tribunale può definire un elenco delle spese considerate ordinarie o straordinarie.
Vedi anche