In sintesi
L'articolo 7 della L. 898/1970 ha modificato il secondo comma dell'art. 252 del codice civile, ampliando la possibilità di riconoscimento dei figli nati da relazioni adulterine — cioè da genitori uno dei quali fosse coniugato con un terzo al tempo del concepimento. Prima della riforma, il riconoscimento era precluso se il genitore era coniugato con altra persona; con la modifica introdotta dall'art. 7, esso diventa possibile quando il matrimonio sia sciolto per morte dell'altro coniuge oppure per pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili conseguente al divorzio. La norma aveva rilevanza pratica nell'ordinamento previgente alla riforma della filiazione del 2012-2013 (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013), che ha eliminato la distinzione tra figli legittimi e figli naturali, equiparando pienamente la loro posizione giuridica e consentendo il riconoscimento indipendentemente dallo stato civile del genitore, salvo alcune residue restrizioni per i figli incestuosi. In epoca attuale, la disposizione dell'art. 7 ha perduto gran parte della sua rilevanza pratica, essendo stata superata dall'evoluzione legislativa che ha unificato lo stato giuridico di tutti i figli.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 7 L. 898/1970 — Riconoscimento figli adulterini
L. 1 dicembre 1970, n. 898 — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)
1. Il secondo comma dell’art. 252 del codice civile è così modificato: «I figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore che, al tempo del concepimento, era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell’altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso».
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
L'art. 7 rispondeva alla necessità, avvertita al momento dell'introduzione del divorzio nel 1970, di coordinare la nuova disciplina dello scioglimento del matrimonio con le norme codicistiche in materia di filiazione. In un sistema in cui il matrimonio era permanente e il riconoscimento dei figli adulterini era fortemente limitato, l'introduzione del divorzio rendeva necessario consentire il riconoscimento dei figli nati da relazioni extraconiugali una volta che il legame con il precedente coniuge fosse venuto meno. La norma si inserisce nel percorso storico di progressiva equiparazione della condizione dei figli nati fuori dal matrimonio a quelli nati in costanza di matrimonio.
Analisi e struttura
La disposizione opera tramite una novella diretta all'art. 252 c.c., modificandone il secondo comma. Il meccanismo tecnico è quello della modifica puntuale di una disposizione codicistica ad opera di una legge speciale. Il contenuto sostanziale era: il genitore coniugato al tempo del concepimento può riconoscere il figlio adulterino solo se il proprio matrimonio si è sciolto per morte dell'altro coniuge o per divorzio. Prima della modifica, tale riconoscimento era impossibile in costanza di matrimonio, a tutela della famiglia legittima.
Quando si applica
Nella sua formulazione originale, la norma si applicava ai casi in cui: (a) uno dei genitori era coniugato con un terzo al momento del concepimento del figlio; (b) successivamente il matrimonio si era sciolto per morte dell'altro coniuge oppure per pronuncia di divorzio ai sensi della L. 898/1970. In tali circostanze il riconoscimento diventava possibile. Dopo la riforma della filiazione del 2012-2013, l'art. 252 c.c. è stato significativamente modificato e la distinzione tra figli legittimi e naturali è stata eliminata. Residuano solo le limitazioni al riconoscimento dei figli incestuosi (art. 251 c.c.), che possono essere riconosciuti solo con autorizzazione del tribunale nell'interesse del figlio.
Confronto e norme correlate
Il contesto attuale è radicalmente mutato rispetto al 1970. La L. 219/2012 ha unificato lo stato giuridico di tutti i figli, rendendo superata la categoria del figlio adulterino come categoria giuridicamente distinta. Il D.Lgs. 154/2013 ha riscritto le norme codicistiche sulla filiazione. La sola distinzione residua riguarda i figli incestuosi (art. 251 c.c.), la cui situazione rimane speciale. L'art. 7 L. 898/1970, nella misura in cui ancora incide sull'art. 252 c.c., deve essere letto in combinato disposto con la disciplina riformata della filiazione.
Problemi applicativi
L'art. 7 ha oggi una rilevanza pratica molto limitata, dato che la riforma del 2012-2013 ha eliminato la distinzione di base su cui era costruita la norma. Residuano tuttavia alcune questioni interpretative nei casi storici: riconoscimenti effettuati prima della riforma sulla base delle vecchie norme, effetti sulle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della L. 219/2012, e questioni intertemporali relative ai diritti successori dei figli nati prima della riforma. La Corte Costituzionale ha affrontato nel corso degli anni numerose questioni relative alla parità di trattamento tra figli, contribuendo a preparare il terreno per la riforma legislativa del 2012.
Domande frequenti
Cos'è un figlio adulterino e cosa prevedeva l'art. 7 L.898/1970?
Il figlio adulterino era il figlio nato da una relazione in cui uno dei genitori era coniugato con un'altra persona al momento del concepimento. L'art. 7 L.898/1970 aveva modificato l'art. 252 c.c. per consentire il riconoscimento di questi figli dopo lo scioglimento del matrimonio del genitore per morte o divorzio. Oggi la distinzione è stata eliminata dalla riforma della filiazione del 2012-2013.
Dopo la riforma del 2012 si può riconoscere un figlio anche se si è sposati?
Sì. La L. 219/2012 ha eliminato la distinzione tra figli legittimi e figli naturali. Un genitore coniugato può oggi riconoscere un figlio nato da altra relazione senza dover prima divorziare, salvo per i figli incestuosi (art. 251 c.c.) che richiedono autorizzazione del tribunale nell'interesse del figlio.
I figli riconosciuti prima della riforma del 2012 hanno gli stessi diritti successori?
Sì. La riforma del 2012-2013 ha effetto anche sui figli già riconosciuti: tutti i figli, indipendentemente dalla loro origine, hanno gli stessi diritti successori e gli stessi diritti verso entrambi i genitori e le rispettive famiglie. Le successioni già aperte prima dell'entrata in vigore seguono regole transitorie specifiche.
L'art. 7 L.898/1970 è ancora in vigore?
Formalmente l'art. 7 non è stato abrogato, ma il suo contenuto sostanziale è stato largamente superato dalla riforma della filiazione del 2012-2013 che ha eliminato la categoria del figlio adulterino. Residua applicazione solo in fattispecie storiche ante-riforma e in alcune questioni intertemporali.
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