Testo dell'articoloVigente
Art. 5 L. 898/1970 — Sentenza di divorzio e assegno divorzile
L. 1 dicembre 1970, n. 898 — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)
1. Il Tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all’art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all’ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.
2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
3. Il Tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.
4. La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.
6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il Tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.
8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
10. L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
11. Il coniuge, al quale non spetti l’assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell’ente mutualistico da cui sia assistito l’altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.
Commento
Ratio della norma
L'art. 5 risponde alla necessità di evitare che il divorzio si traduca in un impoverimento drastico del coniuge economicamente più debole, che spesso ha sacrificato le proprie opportunità lavorative e di carriera per dedicarsi alla famiglia e all'educazione dei figli. La norma non ha funzione sanzionatoria — non si chiede chi abbia torto nel fallimento coniugale — ma redistributiva e compensativa: riequilibra le posizioni patrimoniali squilibrate dalla divisione dei ruoli durante il matrimonio. Questa logica è stata esplicitata e sistematizzata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite nel 2018, che hanno chiarito come l'assegno divorzile persegua una funzione assistenziale (per il coniuge che non riesce a essere autosufficiente), compensativa (per chi ha sacrificato la carriera) e perequativa (per chi ha contribuito in modo prevalente con lavoro domestico e di cura), rifiutando il criterio del tenore di vita come parametro esclusivo e principale.
Analisi e struttura
L'art. 5 si articola in più commi con contenuti eterogenei. Il comma 1 disciplina la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili: il tribunale pronuncia la sentenza in contraddittorio con intervento obbligatorio del pubblico ministero. I commi 2-4 riguardano il cognome della donna dopo il divorzio: la moglie perde il cognome del marito acquisito con il matrimonio, salvo autorizzazione del tribunale per interesse suo o dei figli. Il comma 6 — il più rilevante — stabilisce i criteri per l'assegno divorzile: condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno, redditi di entrambi, tutto valutato anche in rapporto alla durata del matrimonio. Il comma 7 prevede l'adeguamento automatico almeno all'inflazione, salvo motivata esclusione per palese iniquità. Il comma 8 regola la corresponsione in unica soluzione (una tantum): richiede accordo tra le parti ed equità del tribunale, con preclusione di ogni domanda economica successiva. Il comma 10 stabilisce la cessazione automatica dell'assegno in caso di nuove nozze del beneficiario.
Quando si applica
Il presupposto per l'assegno divorzile è che il coniuge richiedente non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive. La verifica è bifasica secondo la giurisprudenza prevalente: prima si accerta l'inadeguatezza dei mezzi (o l'impossibilità di procurarseli), poi si determina la misura dell'assegno tenendo conto di tutti i criteri del comma 6. Non è sufficiente che il coniuge richiedente abbia redditi inferiori all'altro: occorre che la sua situazione economica risulti inadeguata in senso assoluto o relativo rispetto al contributo dato alla vita familiare. Situazioni tipiche: coniuge che ha interrotto la carriera per occuparsi dei figli, coniuge con disabilità o malattia, coniuge che ha contribuito al reddito dell'altro (ad esempio lavorando nell'azienda familiare senza corrispettivo). L'assegno non spetta se il coniuge richiedente ha redditi propri adeguati, indipendentemente dal fatto che siano inferiori a quelli dell'altro.
Confronto e norme correlate
L'assegno divorzile va distinto dall'assegno di mantenimento durante la separazione (art. 156 c.c.): quest'ultimo ha funzione conservativa del tenore di vita e cessa con il divorzio, che inaugura l'assegno ex art. 5 con criteri diversi. Va distinto anche dall'assegno a carico dell'eredità (art. 9-bis), che è successivo alla morte dell'ex coniuge obbligato. La quota TFR spettante all'ex coniuge (art. 12-bis) e la pensione di reversibilità (art. 9) sono prestazioni autonome che si affiancano all'assegno senza sostituirlo. La L. 76/2016 ha esteso l'applicazione dell'art. 5 alle unioni civili. La legge non prevede un importo minimo o massimo dell'assegno, che è determinato in concreto sulla base delle circostanze di ogni caso. L'adeguamento all'inflazione previsto dal comma 7 distingue l'assegno divorzile dall'assegno di mantenimento, per il quale l'adeguamento non è previsto automaticamente dalla legge.
Problemi applicativi
Il maggiore tema dibattuto è la determinazione della misura dell'assegno dopo la svolta delle Sezioni Unite del 2018. La giurisprudenza successiva ha cercato di dare concretezza ai nuovi criteri, in particolare alla funzione compensativa: quanto vale il sacrificio professionale fatto dal coniuge dedito alla famiglia? La risposta dipende dal tipo di carriera che il coniuge avrebbe verosimilmente avuto in assenza del matrimonio, una valutazione inevitabilmente prognostica e opinabile. Un secondo problema riguarda la modifica e revoca dell'assegno: entrambi i coniugi possono chiedere la revisione al mutare delle condizioni patrimoniali (art. 9), ma la distinzione tra mutamento delle condizioni che legittima la revisione e mera riduzione dei redditi richiede valutazione caso per caso. La corresponsione in unica soluzione (comma 8) crea il problema della definitività: la preclusione assoluta di ogni domanda successiva può rivelarsi iniqua se le condizioni del coniuge beneficiario peggiorano drasticamente. Infine, la questione del convivente more uxorio: la giurisprudenza ha chiarito che l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto può costituire causa di revisione o soppressione dell'assegno, anche se non produce la cessazione automatica prevista solo per le nuove nozze.
Casi pratici
Caso 1: Assegno divorzile per coniuge che ha interrotto la carriera per i figli
Caso 2: Corresponsione una tantum e preclusione di domande future
Caso 3: Cessazione dell'assegno per nuove nozze del beneficiario
Domande frequenti
Cos'è l'assegno divorzile e quando spetta?
L'assegno divorzile è una somma periodica che il tribunale pone a carico di un ex coniuge a favore dell'altro che non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive. Non serve a conservare il tenore di vita matrimoniale, ma a garantire l'autosufficienza economica e a compensare il sacrificio professionale fatto durante il matrimonio. I criteri sono: redditi di entrambi, contributo alla famiglia, durata del matrimonio.
Come ha cambiato le regole la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 2018?
Le Sezioni Unite hanno abbandonato il vecchio criterio del tenore di vita matrimoniale come parametro principale dell'assegno. Ora l'assegno ha funzione assistenziale (per chi non è autosufficiente), compensativa (per chi ha sacrificato la carriera per la famiglia) e perequativa (per chi ha contribuito prevalentemente con lavoro domestico). Il coniuge più ricco non deve automaticamente mantenere quello più povero al livello di vita goduto durante il matrimonio.
Si può concordare il pagamento dell'assegno in un'unica soluzione?
Sì. Il comma 8 dell'art. 5 prevede la corresponsione in unica soluzione (una tantum) se le parti sono d'accordo e il tribunale la ritiene equa. Il vantaggio è la definitività: una volta pagata la somma, non sono ammissibili ulteriori domande economiche tra gli ex coniugi. Lo svantaggio è l'impossibilità di revisione anche se le condizioni economiche cambiano drasticamente.
L'assegno divorzile cessa se il beneficiario va a convivere con un'altra persona?
La legge prevede la cessazione automatica solo in caso di nuove nozze (comma 10). La convivenza di fatto stabile non determina la cessazione automatica, ma la giurisprudenza la considera causa per chiedere la revisione o la soppressione dell'assegno, da valutare caso per caso in base all'effettivo miglioramento della situazione economica del beneficiario.
Vedi anche