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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 4 L. 898/1970 — Procedimento per lo scioglimento del matrimonio

L. 1 dicembre 1970, n. 898 — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

[Articolo soppresso dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 27, a decorrere dal 28/02/2023]

1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.

2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.

3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto.

4. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.

5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.

7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l’assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All’udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, dà, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l’articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

9. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.

10. Con l’ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

11. All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l’articolo 184 del medesimo codice.

12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all’articolo 10.

13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione dell’assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

15. L’appello è deciso in camera di consiglio.

16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

Commento

Ratio della norma

L'art. 4 aveva il compito di raccordare il diritto sostanziale al procedimento, disciplinando come si accedesse alla pronuncia di divorzio. La sua abrogazione da parte del D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) risponde all'esigenza di unificare i riti della famiglia in un unico rito speciale codicistico, eliminando la frammentazione tra procedure speciali e rito ordinario che aveva creato incertezze applicative nel corso dei decenni.

Analisi e struttura

Prima dell'abrogazione, l'art. 4 prevedeva: (a) competenza territoriale del tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto, con deroghe per convenuto residente all'estero; (b) ricorso scritto con esposizione di fatti e documenti reddituali; (c) udienza presidenziale per tentativo di conciliazione e ascolto separato e congiunto dei coniugi; (d) provvedimenti temporanei e urgenti del presidente nell'interesse dei coniugi e della prole; (e) nomina del giudice istruttore; (f) procedimento semplificato per domanda congiunta. L'art. 4 consentiva altresì la sentenza non definitiva sullo status (scioglimento) con prosecuzione del giudizio solo sull'assegno, e la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado per la parte economica.

Quando si applicava (oggi abrogato)

L'art. 4 si applicava a tutte le domande di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte prima del 28 febbraio 2023. Dal 1° marzo 2023, la competenza e il rito sono integralmente disciplinati dagli artt. 473-bis e seguenti del c.p.c. riformato. Il nuovo rito unificato della famiglia si applica anche ai procedimenti di separazione, di affidamento e a tutti i procedimenti relativi ai minori, con significative differenze rispetto alla vecchia disciplina: il tentativo di conciliazione obbligatorio è stato eliminato, la fase presidenziale è confluita nell'udienza del giudice relatore, e i provvedimenti provvisori possono essere adottati fin dall'inizio.

Confronto e norme correlate

L'abrogazione dell'art. 4 si inserisce nella più ampia Riforma Cartabia del processo civile (D.Lgs. 149/2022), che ha riscritto il libro quarto del c.p.c. I nuovi artt. 473-bis.1 e ss. c.p.c. recepiscono gli stessi principi già presenti nell'art. 4, adattandoli al rito unificato. La disciplina transitoria prevede che i procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 continuino con le vecchie regole fino alla loro definizione. Per i procedimenti di negoziazione assistita (L. 162/2014) e di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile, nulla cambia sostanzialmente: rimangono disciplinati dalle rispettive leggi speciali.

Problemi applicativi

Il principale problema applicativo dell'abrogazione riguarda i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della riforma: il D.Lgs. 149/2022 ha previsto una disciplina transitoria che mantiene le vecchie regole per i giudizi già instaurati. Un ulteriore profilo critico riguarda la sorte del tentativo di conciliazione che era obbligatorio ai sensi dell'art. 4: il nuovo rito non lo prevede più come passaggio obbligato, ma il giudice conserva poteri di mediazione e conciliazione. Infine, il nuovo rito ha modificato i termini e le modalità dei provvedimenti provvisori, con possibili incertezze interpretative nei casi di transizione tra i due regimi procedurali.

Casi pratici

Caso 1: Procedimento di divorzio avviato prima della Riforma Cartabia

Caso 2: Domanda di divorzio dopo il 28 febbraio 2023 e nuovo rito unificato

Caso 3: Effetti dell'abrogazione sull'obbligo di conciliazione

Domande frequenti

Cos'era l'art. 4 L.898/1970 e perché è stato abrogato?

L'art. 4 disciplinava il procedimento giudiziario per il divorzio: competenza territoriale, ricorso, udienza presidenziale con tentativo di conciliazione, provvedimenti provvisori. È stato integralmente soppresso dal D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) dal 28 febbraio 2023. Oggi il procedimento è disciplinato dagli artt. 473-bis e ss. del codice di procedura civile riformato.

Dove si trova oggi la disciplina del procedimento di divorzio?

Dal 28 febbraio 2023 il procedimento è disciplinato dal nuovo rito unificato della famiglia contenuto negli artt. 473-bis.1 e seguenti del codice di procedura civile. Il rito unificato si applica anche alla separazione, all'affidamento dei figli e ai procedimenti relativi ai minori, sostituendo le varie procedure speciali previste dalle leggi di settore.

Il vecchio procedimento dell'art. 4 vale ancora per i giudizi già in corso?

Sì. La disciplina transitoria del D.Lgs. 149/2022 prevede che i procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 continuino secondo le vecchie regole fino alla loro definizione. Solo i nuovi ricorsi depositati dal 1° marzo 2023 seguono il rito unificato.

Il tentativo di conciliazione è ancora obbligatorio nel divorzio?

No. L'art. 4, nella parte in cui prevedeva il tentativo di conciliazione obbligatorio davanti al presidente del tribunale, è stato abrogato. Il nuovo rito unificato non prevede questa fase come obbligatoria, anche se il giudice conserva poteri generali di favorire la conciliazione tra le parti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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