Testo dell'articoloVigente
Art. 3 L. 898/1970 — Cause di scioglimento del matrimonio
L. 1 dicembre 1970, n. 898 — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)
1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza: a) all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale; b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all’art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione; c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio; d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all’art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;
2) nei casi in cui: a) l’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettera b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare; b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell’udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest’ultima e’ procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.
c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi; d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanze di pubblico scandalo; e) l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio; f) il matrimonio non è stato consumato; g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.
Commento
Ratio della norma
L'art. 3 svolge una funzione di bilanciamento tra due esigenze contrapposte: da un lato la libertà individuale di liberarsi da un matrimonio irrimediabilmente fallito, dall'altro la stabilità del vincolo coniugale come istituzione giuridica riconosciuta dall'ordinamento. Il legislatore del 1970 ha adottato un sistema a cause tipizzate e tassative, rifiutando sia il divorzio libero (per sola volontà dei coniugi) sia il divorzio per colpa pura. Il tempo ha dato ragione alla causa più usata — la separazione protratta — che rappresenta una sorta di verifica di serietà: se il matrimonio è realmente finito, i coniugi rimarranno separati per il periodo minimo senza riconciliarsi. La L. 55/2015 ha aggiornato il sistema riducendo i termini, riconoscendo che l'attesa triennale era sproporzionata rispetto alle esigenze della vita moderna.
Analisi e struttura
Il n. 1 raggruppa le condanne penali gravi, suddivise in quattro lettere: (a) ergastolo o pena superiore a quindici anni per delitti non colposi; (b) qualsiasi pena per reati sessuali gravi (vecchi artt. 564, 519, 521, 523, 524 c.p.) e favoreggiamento della prostituzione; (c) qualsiasi pena per omicidio di un figlio o tentato omicidio del coniuge o di un figlio; (d) due o più condanne per lesioni aggravate (art. 583 c.p.), violazione degli obblighi di assistenza (art. 570), maltrattamenti (art. 572) o circonvenzione (art. 643 c.p.) in danno del coniuge o di un figlio. Per tutte le ipotesi del n. 1 la domanda non è proponibile dal coniuge che abbia concorso nel reato o che abbia ripreso la convivenza. Il n. 2 raggruppa le cause non penali: la separazione (giudiziale o consensuale) protratta per i termini minimi è di gran lunga la causa più frequente. Vengono poi previste le lettere c (estinzione del reato per prescrizione), d (incesto non punibile per mancanza di scandalo), e (coniuge straniero che all'estero ottiene annullamento o nuovo matrimonio), f (matrimonio non consumato), g (rettificazione del sesso).
Quando si applica
La causa di gran lunga prevalente è la separazione personale (lett. b del n. 2). I termini decorrono dalla data dell'udienza presidenziale per la separazione giudiziale, dalla data di omologazione per quella consensuale, dalla data dell'accordo in negoziazione assistita o davanti all'ufficiale di stato civile. Nei casi in cui la legge consente la domanda congiunta di separazione e divorzio, questa è procedibile una volta spirato il termine. Particolarmente rilevante è la causa della rettificazione del sesso (lett. g): dopo la L. 164/1982, la rettifica anagrafica della attribuzione di sesso fa venire meno la compatibilità con il matrimonio e costituisce causa automatica di scioglimento. La causa del matrimonio non consumato (lett. f) opera indipendentemente dalla separazione ed è spesso abbinata alla domanda di annullamento.
Confronto e norme correlate
L'art. 3 va letto con l'art. 1 (che rimanda a esso come condizione della pronuncia) e con gli artt. 4 e ss. per la procedura. La L. 55/2015 ha inciso profondamente sulla lett. b del n. 2, riducendo i termini e rendendo molto più veloce l'accesso al divorzio. La L. 162/2014 sulla negoziazione assistita ha introdotto nuovi momenti da cui decorre il computo dei termini. Per i profili di diritto internazionale privato, il Reg. UE 1259/2010 (Roma III) stabilisce quale legge nazionale applicare al divorzio quando i coniugi hanno cittadinanze diverse o risiedono in Stati diversi. La L. 76/2016 ha esteso l'applicazione della L. 898/1970 alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, comprese le cause di scioglimento.
Problemi applicativi
Il principale problema pratico riguarda il computo dei termini di separazione: quando inizia a decorrere il termine? La legge fa riferimento alla data dell'udienza presidenziale di comparizione, ma in caso di ricorso congiunto il termine può decorrere dalla data di omologazione o da quella della separazione di fatto se iniziata prima del 18 dicembre 1970. Un secondo problema riguarda l'interruzione della separazione: la ripresa della convivenza, anche temporanea e breve, interrompe il decorso del termine. La prova dell'interruzione è a carico del convenuto che la eccepisca, ma la valutazione può essere complessa in caso di coabitazione occasionale. Infine, per le cause penali del n. 1, il problema centrale è la verifica del giudicato: le condanne devono essere passate in giudicato al momento della proposizione della domanda, e le vicende successive (grazia, indulto) non eliminano retroattivamente il presupposto già maturato.
Domande frequenti
Quali sono le cause di divorzio in Italia secondo l'art. 3 L.898/1970?
Le cause sono tassative: condanne penali gravi dell'altro coniuge (ergastolo, reati sessuali, omicidio di un figlio, maltrattamenti reiterati) oppure — nella quasi totalità dei casi — la separazione personale protratta per almeno sei mesi se consensuale o dodici mesi se giudiziale (termini ridotti dalla L. 55/2015). Sono previste anche cause minori come matrimonio non consumato e rettificazione del sesso.
Quanto tempo bisogna aspettare dopo la separazione per chiedere il divorzio?
Con il divorzio breve introdotto dalla L. 55/2015: sei mesi dalla comparizione presidenziale se la separazione è consensuale, dodici mesi se è giudiziale. I termini decorrono anche dall'accordo in negoziazione assistita o dalla separazione davanti all'ufficiale di stato civile. Prima del 2015 l'attesa era di tre anni.
La ripresa della convivenza interrompe i termini per il divorzio?
Sì. Qualsiasi interruzione della separazione, anche breve, fa decorrere di nuovo i termini dall'inizio. La prova dell'interruzione spetta al coniuge convenuto che la eccepisce. Coabitazioni brevi o occasionali vengono valutate caso per caso dal giudice, che considera la volontà di riconciliazione delle parti.
Posso chiedere il divorzio senza passare per la separazione?
Solo in casi eccezionali: condanna penale grave dell'altro coniuge per i reati elencati nell'art. 3 n. 1, matrimonio non consumato, rettificazione del sesso, o coniuge straniero che all'estero abbia ottenuto annullamento o nuovo matrimonio. In tutti gli altri casi la separazione preventiva è indispensabile.
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