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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 8 L. 898/1970 — Garanzie e pagamento dell’assegno divorzile

L. 1 dicembre 1970, n. 898 — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

[Articolo soppresso dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 27, a decorrere dal 28/02/2023]

1. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all’obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

2. La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 del codice civile.

3. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

4. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6.

5. Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all’assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno, il creditore procedente e i creditori intervenuti nell’esecuzione, provvede il giudice dell’esecuzione.

6. Lo Stato e gli altri enti indicati nell’art. 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché gli altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno e l’invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest’ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori.

7. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l’assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell’assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

Commento

Ratio della norma

L'art. 8 rispondeva alla frequente inottemperanza degli obblighi economici post-divorzio da parte del coniuge obbligato. Il legislatore del 1970 aveva predisposto un sistema di tutele specifiche per il coniuge creditore, più efficaci del mero ricorso alle procedure esecutive ordinarie: l'ordine di pagamento diretto da parte di terzi datori di lavoro era particolarmente innovativo, perché consentiva di aggredire direttamente la fonte di reddito dell'obbligato senza attendere i lunghi tempi del pignoramento ordinario.

Analisi e struttura

L'art. 8 prevedeva, prima dell'abrogazione: (a) imposizione di garanzie reali o personali se vi era rischio di inadempimento; (b) iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c.; (c) notificazione ai terzi datori di lavoro (datori privati, enti pubblici) dell'obbligo di corrispondere direttamente al coniuge creditore le somme dovute all'obbligato; (d) azione esecutiva diretta contro il terzo inadempiente; (e) concorso con pignoramenti già esistenti; (f) limite del 50% per i datori di lavoro pubblici; (g) sequestro dei beni dell'obbligato inadempiente.

Quando si applicava (oggi abrogato)

L'art. 8 si applicava, prima della sua abrogazione, a tutti i casi in cui il coniuge obbligato fosse inadempiente al pagamento dell'assegno divorzile (art. 5) o agli obblighi verso i figli (art. 6). Il meccanismo più utilizzato era quello della notifica ai terzi datori di lavoro, che consentiva di ottenere il pagamento diretto senza avviare un formale procedimento esecutivo. Dal 28 febbraio 2023 questi strumenti sopravvivono nelle norme del c.p.c. riformato e del nuovo rito della famiglia.

Confronto e norme correlate

L'abrogazione dell'art. 8 rientra nella sistematizzazione operata dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), che ha unificato le procedure speciali in materia di famiglia nel nuovo rito codicistico. Le garanzie per il pagamento degli assegni sono ora disciplinate dagli artt. 473-bis e ss. c.p.c., nonché dalle norme generali sull'esecuzione forzata. L'ipoteca giudiziale rimane disciplinata dall'art. 2818 c.c. e dalle norme generali del processo esecutivo. Per i procedimenti pendenti alla data dell'abrogazione, la disciplina transitoria garantisce la continuità delle misure già adottate.

Problemi applicativi

Il principale problema in sede applicativa era la determinazione del limite del 50% applicabile ai datori di lavoro pubblici: la norma equiparava la trattenuta sullo stipendio al pignoramento ex DPR 180/1950, con incertezze sul cumulo tra assegno divorzile e assegno di mantenimento per i figli. Un secondo problema ricorrente riguardava la concorrenza con i creditori lavoristici: quando il credito dell'obbligato verso il datore di lavoro fosse già pignorato, il coniuge creditore concorreva con gli altri creditori nella ripartizione. Infine, la prova dell'inadempimento per almeno trenta giorni — necessaria per la messa in mora via raccomandata — richiedeva documentazione precisa e tempestiva.

Domande frequenti

Cos'era l'art. 8 L.898/1970 e perché è stato abrogato?

L'art. 8 disciplinava le garanzie e i meccanismi di recupero coattivo dell'assegno divorzile: ipoteca giudiziale, ordine di pagamento ai datori di lavoro, sequestro dei beni. È stato abrogato dal D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) dal 28 febbraio 2023, con trasfusione degli istituti nel nuovo rito unificato della famiglia del codice di procedura civile.

Come si recupera oggi l'assegno divorzile non pagato?

Dal 28 febbraio 2023 si applicano le norme generali del c.p.c. riformato e del rito unificato della famiglia: pignoramento dello stipendio, ordine di pagamento al datore di lavoro tramite le procedure esecutive generali, iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c. Il meccanismo di base è invariato rispetto all'art. 8, ma è ora inserito nel sistema processuale ordinario.

L'abrogazione dell'art. 8 ha tolto protezioni al coniuge creditore?

No nella sostanza. Gli strumenti di tutela (garanzie, ipoteca, ordine ai terzi) sopravvivono nel codice di procedura civile riformato. La riforma ha razionalizzato e unificato il sistema, eliminando la duplicazione tra norme speciali della L. 898/1970 e norme generali del c.p.c. Per i procedimenti già pendenti al 28 febbraio 2023 la vecchia disciplina continua ad applicarsi.

Il datore di lavoro può rifiutarsi di pagare direttamente al coniuge creditore?

No. Se il datore di lavoro riceveva la notifica ai sensi dell'art. 8 (prima dell'abrogazione) ed era inadempiente, il coniuge creditore poteva agire direttamente in via esecutiva contro di lui. Oggi lo stesso principio si applica attraverso le norme generali sull'esecuzione forzata, con le stesse conseguenze per il terzo inadempiente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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