L'articolo 9-bis della L. 898/1970 disciplina la possibilità per l'ex coniuge divorziato di ottenere un assegno periodico a carico dell'eredità dell'ex coniuge deceduto, distinto dalla pensione di reversibilità trattata dall'art. 9. Il presupposto fondamentale è che il richiedente versi in stato di bisogno e che al momento del decesso fosse titolare di assegno divorzile ex art. 5. Il tribunale, tenendo conto dell'importo delle somme già percepite, dell'entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali erano stati soddisfatti in unica soluzione prima del decesso. La corresponsione può avvenire in unica soluzione se le parti (eredi e richiedente) sono d'accordo. Il diritto si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno, ma può essere riacquistato se lo stato di bisogno risorge. Questa norma completa il sistema di tutela economica del coniuge più debole nel divorzio, estendendola anche alla fase successiva alla morte dell'obbligato.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 9-bis L. 898/1970 — Assegno a carico dell’eredita’ post divorzio
L. 1 dicembre 1970, n. 898 — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)
1. A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell’art. 5, qualora versi in stato di bisogno, il Tribunale, dopo il decesso dell’obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità tenendo conto dell’importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L’assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall’art. 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.
2. Su accordo delle parti la corresponsione dell’assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all’assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l’assegno può essere nuovamente attribuito.
L'art. 9-bis è stato introdotto per colmare una lacuna: l'assegno divorzile ex art. 5 cessa alla morte dell'obbligato, e il coniuge beneficiario che non abbia altri redditi si trova improvvisamente privo di ogni sostentamento. La norma crea una sorta di obbligazione successoria speciale a carico dell'eredità, che prolunga la funzione assistenziale dell'assegno divorzile nel periodo immediatamente successivo alla morte, almeno quando l'ex coniuge versi in stato di bisogno.
Analisi e struttura
Il comma 1 individua i presupposti: (a) titolarità di assegno ex art. 5 al momento del decesso del coniuge obbligato; (b) stato di bisogno del richiedente. I criteri di determinazione della misura dell'assegno sono: importo dell'assegno già percepito, entità del bisogno, eventuale pensione di reversibilità, consistenza delle sostanze ereditarie, numero e qualità degli eredi e loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali erano stati già soddisfatti in unica soluzione (una tantum ex art. 5 c. 8). Il comma 2 prevede: possibilità di corresponsione in unica soluzione su accordo delle parti; estinzione del diritto per nuove nozze o cessazione dello stato di bisogno; riacquisto del diritto se lo stato di bisogno risorge. Quest'ultima previsione è inusuale nell'ordinamento e introduce un meccanismo di flessibilità nel rapporto successorio.
Quando si applica
I presupposti cumulativi sono: (1) decesso dell'ex coniuge obbligato all'assegno divorzile; (2) sussistenza di assegno divorzile riconosciuto al richiedente al momento del decesso (non necessariamente in corso di pagamento, ma giuridicamente riconosciuto); (3) stato di bisogno attuale del richiedente. La norma non si applica se il richiedente ha già ottenuto la corresponsione una tantum dell'assegno divorzile, poiché in tal caso il rapporto economico post-matrimoniale si è già chiuso definitivamente. La domanda va proposta al tribunale, che ha un potere discrezionale nella determinazione della misura: può anche escludere l'assegno se le sostanze ereditarie sono modeste e gli eredi sono in condizioni disagiate.
Confronto e norme correlate
L'art. 9-bis va distinto dall'art. 9: la reversibilità (art. 9) è un istituto previdenziale che opera nel sistema pensionistico pubblico, indipendente dal patrimonio ereditario; l'assegno a carico dell'eredità (art. 9-bis) è un istituto privatistico-successorio che incide sul patrimonio lasciato dal de cuius. I due diritti sono cumulabili, e il tribunale ne tiene conto per determinare la misura dell'assegno ex art. 9-bis. Va distinto anche dall'assegno di mantenimento durante la separazione (art. 156 c.c.) e dall'assegno divorzile ex art. 5, di cui è prolungamento post mortem. Per i legati e le disposizioni testamentarie in favore dell'ex coniuge, la giurisprudenza ha chiarito che non precludono necessariamente la domanda ex art. 9-bis, dovendosi valutare la sufficienza delle disposizioni a coprire lo stato di bisogno.
Problemi applicativi
Il principale problema applicativo riguarda la definizione di stato di bisogno: la giurisprudenza ha chiarito che non coincide con la totale indigenza, ma con la mancanza di redditi adeguati a garantire un'esistenza dignitosa. La valutazione deve tenere conto di tutti i redditi del beneficiario, inclusa l'eventuale pensione di reversibilità. Un secondo problema riguarda il concorso con i diritti degli eredi: l'assegno a carico dell'eredità riduce il patrimonio trasmissibile agli eredi legittimi o testamentari, con possibili controversie sulla compatibilità con la quota di legittima. La dottrina ha discusso se l'assegno ex art. 9-bis possa essere opposto ai legatari e ai donatari in vita del de cuius, con soluzioni non univoche.
Casi pratici
Caso 1: Richiesta di assegno a carico dell'eredità dopo il decesso dell'ex
Caso 2: Assegno una tantum in alternativa a quello periodico
Caso 3: Estinzione e riacquisto del diritto per variazione dello stato di bisogno
Domande frequenti
Cos'è l'assegno a carico dell'eredità previsto dall'art. 9-bis L.898/1970?
È una prestazione economica periodica che il tribunale può attribuire all'ex coniuge divorziato in stato di bisogno dopo la morte dell'ex coniuge obbligato all'assegno divorzile. Diversamente dalla pensione di reversibilità (art. 9), non è un istituto previdenziale ma grava sul patrimonio ereditario lasciato dal de cuius.
Chi può chiedere l'assegno a carico dell'eredità?
L'ex coniuge che al momento della morte dell'obbligato fosse titolare di assegno divorzile ex art. 5 e versi in stato di bisogno. Non può richiederlo chi abbia già ottenuto la corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile, né chi si sia risposato. La domanda si propone al tribunale.
L'assegno a carico dell'eredità si cumula con la pensione di reversibilità?
Sì, i due istituti sono cumulabili. Tuttavia, nella determinazione della misura dell'assegno a carico dell'eredità, il tribunale tiene conto dell'eventuale pensione di reversibilità già percepita dal richiedente, per evitare che il totale superi quanto necessario a soddisfare lo stato di bisogno.
L'assegno a carico dell'eredità si perde se il beneficiario si risposa?
Sì, il nuovo matrimonio estingue il diritto all'assegno. Lo stesso vale se lo stato di bisogno viene meno per qualsiasi ragione. La norma prevede però la possibilità di riacquistare il diritto se lo stato di bisogno risorge in un momento successivo, il che è una caratteristica inusuale rispetto agli altri istituti della L. 898/1970.
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Commento
Ratio della norma
L'art. 9-bis è stato introdotto per colmare una lacuna: l'assegno divorzile ex art. 5 cessa alla morte dell'obbligato, e il coniuge beneficiario che non abbia altri redditi si trova improvvisamente privo di ogni sostentamento. La norma crea una sorta di obbligazione successoria speciale a carico dell'eredità, che prolunga la funzione assistenziale dell'assegno divorzile nel periodo immediatamente successivo alla morte, almeno quando l'ex coniuge versi in stato di bisogno.
Analisi e struttura
Il comma 1 individua i presupposti: (a) titolarità di assegno ex art. 5 al momento del decesso del coniuge obbligato; (b) stato di bisogno del richiedente. I criteri di determinazione della misura dell'assegno sono: importo dell'assegno già percepito, entità del bisogno, eventuale pensione di reversibilità, consistenza delle sostanze ereditarie, numero e qualità degli eredi e loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali erano stati già soddisfatti in unica soluzione (una tantum ex art. 5 c. 8). Il comma 2 prevede: possibilità di corresponsione in unica soluzione su accordo delle parti; estinzione del diritto per nuove nozze o cessazione dello stato di bisogno; riacquisto del diritto se lo stato di bisogno risorge. Quest'ultima previsione è inusuale nell'ordinamento e introduce un meccanismo di flessibilità nel rapporto successorio.
Quando si applica
I presupposti cumulativi sono: (1) decesso dell'ex coniuge obbligato all'assegno divorzile; (2) sussistenza di assegno divorzile riconosciuto al richiedente al momento del decesso (non necessariamente in corso di pagamento, ma giuridicamente riconosciuto); (3) stato di bisogno attuale del richiedente. La norma non si applica se il richiedente ha già ottenuto la corresponsione una tantum dell'assegno divorzile, poiché in tal caso il rapporto economico post-matrimoniale si è già chiuso definitivamente. La domanda va proposta al tribunale, che ha un potere discrezionale nella determinazione della misura: può anche escludere l'assegno se le sostanze ereditarie sono modeste e gli eredi sono in condizioni disagiate.
Confronto e norme correlate
L'art. 9-bis va distinto dall'art. 9: la reversibilità (art. 9) è un istituto previdenziale che opera nel sistema pensionistico pubblico, indipendente dal patrimonio ereditario; l'assegno a carico dell'eredità (art. 9-bis) è un istituto privatistico-successorio che incide sul patrimonio lasciato dal de cuius. I due diritti sono cumulabili, e il tribunale ne tiene conto per determinare la misura dell'assegno ex art. 9-bis. Va distinto anche dall'assegno di mantenimento durante la separazione (art. 156 c.c.) e dall'assegno divorzile ex art. 5, di cui è prolungamento post mortem. Per i legati e le disposizioni testamentarie in favore dell'ex coniuge, la giurisprudenza ha chiarito che non precludono necessariamente la domanda ex art. 9-bis, dovendosi valutare la sufficienza delle disposizioni a coprire lo stato di bisogno.
Problemi applicativi
Il principale problema applicativo riguarda la definizione di stato di bisogno: la giurisprudenza ha chiarito che non coincide con la totale indigenza, ma con la mancanza di redditi adeguati a garantire un'esistenza dignitosa. La valutazione deve tenere conto di tutti i redditi del beneficiario, inclusa l'eventuale pensione di reversibilità. Un secondo problema riguarda il concorso con i diritti degli eredi: l'assegno a carico dell'eredità riduce il patrimonio trasmissibile agli eredi legittimi o testamentari, con possibili controversie sulla compatibilità con la quota di legittima. La dottrina ha discusso se l'assegno ex art. 9-bis possa essere opposto ai legatari e ai donatari in vita del de cuius, con soluzioni non univoche.
Casi pratici
Caso 1: Richiesta di assegno a carico dell'eredità dopo il decesso dell'ex
Caso 2: Assegno una tantum in alternativa a quello periodico
Caso 3: Estinzione e riacquisto del diritto per variazione dello stato di bisogno
Domande frequenti
Cos'è l'assegno a carico dell'eredità previsto dall'art. 9-bis L.898/1970?
È una prestazione economica periodica che il tribunale può attribuire all'ex coniuge divorziato in stato di bisogno dopo la morte dell'ex coniuge obbligato all'assegno divorzile. Diversamente dalla pensione di reversibilità (art. 9), non è un istituto previdenziale ma grava sul patrimonio ereditario lasciato dal de cuius.
Chi può chiedere l'assegno a carico dell'eredità?
L'ex coniuge che al momento della morte dell'obbligato fosse titolare di assegno divorzile ex art. 5 e versi in stato di bisogno. Non può richiederlo chi abbia già ottenuto la corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile, né chi si sia risposato. La domanda si propone al tribunale.
L'assegno a carico dell'eredità si cumula con la pensione di reversibilità?
Sì, i due istituti sono cumulabili. Tuttavia, nella determinazione della misura dell'assegno a carico dell'eredità, il tribunale tiene conto dell'eventuale pensione di reversibilità già percepita dal richiedente, per evitare che il totale superi quanto necessario a soddisfare lo stato di bisogno.
L'assegno a carico dell'eredità si perde se il beneficiario si risposa?
Sì, il nuovo matrimonio estingue il diritto all'assegno. Lo stesso vale se lo stato di bisogno viene meno per qualsiasi ragione. La norma prevede però la possibilità di riacquistare il diritto se lo stato di bisogno risorge in un momento successivo, il che è una caratteristica inusuale rispetto agli altri istituti della L. 898/1970.
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