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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 10 della L. 898/1970 stabilisce il momento dal quale lo scioglimento del matrimonio e la cessazione degli effetti civili producono i propri effetti giuridici a tutti gli effetti civili: non dalla pronuncia della sentenza in udienza, né dal passaggio in giudicato, bensì dal giorno dell'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del luogo in cui il matrimonio fu trascritto. Questa scelta legislativa, che ancor la produzione degli effetti a un adempimento amministrativo — l'annotazione — piuttosto che al mero pronunciamento giurisdizionale, risponde all'esigenza di certezza per i terzi: lo stato civile delle persone dev'essere conoscibile attraverso i pubblici registri. Dal giorno dell'annotazione entrambi gli ex coniugi acquistano lo stato di persona libera e possono contrarre un nuovo matrimonio. Fino all'annotazione, pur essendoci una sentenza di divorzio anche passata in giudicato, il matrimonio continua a produrre effetti civili. La disposizione è complementare all'art. 3 del comma 12 dell'abrogato art. 4 e al comma 1 dell'art. 5, che prevedevano la comunicazione all'ufficiale di stato civile per l'annotazione della sentenza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 10 L. 898/1970 — Efficacia civile della sentenza di divorzio

L. 1 dicembre 1970, n. 898 — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

2. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell’annotazione della sentenza.

Commento

Ratio della norma

L'art. 10 risolve il problema del momento rilevante per gli effetti del divorzio, scegliendo un criterio di certezza pubblica basato sui registri dello stato civile. La soluzione — efficacia dalla data di annotazione — garantisce che i terzi che trattano con gli ex coniugi (futuri datori di lavoro, banche, nuovi partner matrimoniali) possano verificare lo stato civile attraverso un atto pubblico e non debbano risalire alla sentenza giudiziaria. Questa è la stessa logica che presiede all'opponibilità delle sentenze di separazione e degli altri atti di stato civile.

Analisi e struttura

Il testo è sintetico: lo scioglimento (per i matrimoni civili, art. 1) e la cessazione degli effetti civili (per i matrimoni religiosi, art. 2) hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza. L'annotazione è un adempimento burocratico curato dalla cancelleria del tribunale, che trasmette la sentenza all'ufficiale di stato civile del luogo di trascrizione del matrimonio. La parola tutti gli effetti civili comprende: acquisto dello stato libero, possibilità di risposarsi, decorrenza dei diritti economici post-divorzio quando non già stabilita dalla sentenza stessa, e opponibilità a terzi dello scioglimento del vincolo.

Quando si applica

La norma si applica a ogni sentenza di divorzio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Rileva in particolare quando: (a) uno degli ex coniugi voglia contrarre nuovo matrimonio — che è possibile solo dopo l'annotazione; (b) si voglia far decorrere i diritti successori (o la loro esclusione) dalla data certa del divorzio; (c) si debba stabilire il momento dalla quale l'ex coniuge perde il diritto al cognome del marito (salvo autorizzazione ex art. 5). Il giudicato della sentenza è necessario per l'annotazione, ma non sufficiente a produrre effetti civili senza di essa.

Confronto e norme correlate

Il meccanismo è analogo a quello previsto per la separazione, anche se in quel caso il matrimonio non si scioglie e gli effetti della separazione sono diversi. Per la separazione consensuale, l'omologazione del tribunale produce effetti dal decreto di omologazione, senza necessità di annotazione per il rapporto tra coniugi. Il sistema dell'annotazione per il divorzio è più rigoroso proprio perché lo scioglimento definitivo del vincolo ha conseguenze più gravi e irreversibili. In diritto internazionale privato, la data rilevante per la determinazione della legge applicabile ai rapporti tra gli ex coniugi è la data dell'annotazione in Italia.

Problemi applicativi

Il principale problema pratico riguarda il ritardo nell'annotazione: tra il passaggio in giudicato della sentenza e l'effettiva annotazione nei registri possono passare settimane. Durante questo periodo la sentenza esiste e il giudicato è formato, ma gli effetti civili non si producono ancora. Questo crea potenziali difficoltà se uno degli ex coniugi intende risposarsi rapidamente o se vi sono urgenti ragioni per stabilire la data del divorzio (ad esempio, per ripartire un'eredità). Un secondo problema riguarda l'annotazione nei registri esteri, quando il matrimonio sia stato celebrato all'estero: la procedura è più complessa e richiede il tramite delle autorità consolari. Infine, in caso di sentenza non definitiva (solo sullo status, ex abrogato art. 4 c. 12), l'annotazione può avvenire già prima della definizione del giudizio sull'assegno, con conseguente decorrenza anticipata degli effetti civili.

Casi pratici

Caso 1: Nuovo matrimonio prima dell'annotazione della sentenza di divorzio

Caso 2: Ritardo nell'annotazione e decorrenza degli effetti economici

Caso 3: Verifica dello stato civile prima di un nuovo matrimonio

Domande frequenti

Da quando vale il divorzio? Dal giudice o dall'ufficio dello stato civile?

Dal giorno dell'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile, non dalla pronuncia in udienza né dal passaggio in giudicato. L'art. 10 L.898/1970 è esplicito: tutti gli effetti civili (incluso il riacquisto dello stato libero e il diritto a risposarsi) decorrono dall'annotazione.

Posso risposarmi subito dopo la sentenza di divorzio?

No, non appena pronunciata la sentenza. Occorre attendere il passaggio in giudicato (assenza di impugnazioni) e poi l'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile. Solo da quel momento si è formalmente liberi di contrarre un nuovo matrimonio. Il ritardo tra giudicato e annotazione è solitamente di alcune settimane.

Cosa succede se uno dei coniugi si risposa prima dell'annotazione?

Il secondo matrimonio contratto prima dell'annotazione è invalido, poiché tecnicamente il primo matrimonio produce ancora effetti civili. Si tratta di un caso di bigamia sanzionabile penalmente. Per evitare questo rischio è essenziale verificare l'avvenuta annotazione prima di fissare la data del nuovo matrimonio.

Chi cura l'annotazione della sentenza di divorzio?

La cancelleria del tribunale che ha emesso la sentenza trasmette copia della sentenza definitiva all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, che provvede all'annotazione. La parte interessata può sollecitare la cancelleria a trasmettere la comunicazione se si riscontrano ritardi ingiustificati.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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