Art. 11 L. 898/1970 – Patria potestà dopo lo scioglimento
L. 1° dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 6 marzo 1987, n. 74. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se il tribunale non ha disposto altrimenti, ciascun genitore esercita la patria potestà sui figli affidatigli.
Il genitore al quale sono stati affidati i figli ne amministra i beni con l’obbligo di rendere conto annualmente al giudice tutelare e ne ha l’usufrutto fino a quando non passi a nuove nozze.
L’altro genitore conserva il diritto di vigilare e il dovere di collaborare alla educazione e all’istruzione dei figli.
L’altro genitore, se ritiene pregiudizievoli per il figlio i provvedimenti presi dall’esercente la patria potestà, può ricorrere al giudice tutelare prospettando i provvedimenti che considera adeguati.
Il giudice, sentito il figlio che ha compiuto il 14° anno di età, dichiara quale dei provvedimenti è adeguato allo interesse del figlio
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale. Per la disciplina vigente parti dall'indice: Divorzio (L. 898/1970).
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
In sintesi
L'articolo 11 della L. 898/1970 disciplinava, nella sua formulazione originale, la patria potestà dei genitori sui figli dopo lo scioglimento del matrimonio. La norma è stata abrogata dall'art. 14 della L. 6 marzo 1987, n. 74, che ha riformato organicamente la legge sul divorzio. Con l'abrogazione dell'art. 11, la materia della responsabilità genitoriale post-divorzio è stata integralmente ricondotta all'art. 6 della stessa L. 898/1970 e alle disposizioni del codice civile, che all'epoca regolavano la patria potestà. L'evoluzione normativa successiva ha ulteriormente modificato il quadro: la L. 54/2006 ha introdotto l'affidamento condiviso come regola generale, la L. 219/2012 ha ridenominato la patria potestà in responsabilità genitoriale, e il D.Lgs. 154/2013 ha unificato la disciplina per tutti i figli indipendentemente dalla natura del rapporto genitoriale. Oggi la materia è integralmente regolata dagli artt. 337-bis e seguenti del codice civile, applicabili anche ai divorziati per effetto del rinvio dell'art. 6 L. 898/1970.
Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 11, nella sua formulazione originale del 1970, era necessario perché il codice civile dell'epoca attribuiva la patria potestà esclusivamente al padre, e il divorzio creava un problema pratico su chi dovesse esercitarla dopo la sentenza. La norma interveniva per risolvere questa lacuna nel contesto del nuovo istituto del divorzio. Con la riforma del 1987 il quadro era già mutato e la materia era stata ridisegnata, rendendo superflua la norma speciale.
Analisi e struttura
L'art. 11, prima dell'abrogazione, prevedeva regole specifiche per l'esercizio della patria potestà dopo il divorzio, integrandosi con le disposizioni del codice civile allora vigenti. La L. 74/1987 ha abrogato questa norma speciale, ritenendo sufficiente il rinvio generale che l'art. 6 fa alle disposizioni codicistiche. Il legislatore del 1987 ha preferito non mantenere una disciplina speciale parallela, optando per l'uniformità del trattamento attraverso le norme del codice civile applicabili a tutti i genitori separati o divorziati.
Quando si applicava (oggi abrogato)
L'art. 11 si applicava, prima dell'abrogazione nel 1987, ai procedimenti di divorzio con figli. Stabiliva regole per l'esercizio della patria potestà che all'epoca era esclusivamente paterna nel matrimonio. Dopo l'abrogazione, e ulteriormente dopo la riforma del 2006 (L. 54/2006, affidamento condiviso), la materia è disciplinata dagli artt. 337-bis ss. c.c. per tutti i genitori, indipendentemente dal tipo di rapporto che li ha uniti.
Confronto e norme correlate
La materia oggi è disciplinata dagli artt. 337-bis ss. c.c., introdotti dal D.Lgs. 154/2013 che ha unificato la disciplina della filiazione. Il concetto di patria potestà è stato sostituito da quello di responsabilità genitoriale (artt. 316 ss. c.c.), che ha carattere condiviso di default. L'art. 6 L. 898/1970 provvede al rinvio alle norme codicistiche, rendendo il vecchio art. 11 del tutto superfluo. La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha ulteriormente aggiornato il rito processuale, confermando il ruolo centrale del codice civile e del c.p.c. per la regolamentazione dei rapporti genitoriali post-divorzio.
Problemi applicativi
L'abrogazione dell'art. 11 non ha creato vuoti normativi significativi, grazie al sistema di rinvio dell'art. 6 alle norme codicistiche. Residuano questioni intertemporali relative a procedimenti avviati prima del 1987 o a pronunce emesse sotto il regime dell'art. 11 originario: in questi casi l'evoluzione normativa successiva (riforma 2006, riforma 2012-2013) incide sulle condizioni di revisione dei provvedimenti, rendendo necessaria una lettura sistematica aggiornata.
Casi pratici
Caso 1: Esercizio della responsabilità genitoriale nel divorzio attuale
Caso 2: Revisione di un provvedimento emesso sotto il vecchio art. 11
Caso 3: Applicazione della disciplina codicistica in assenza dell'art. 11
Domande frequenti
Cos'era l'art. 11 L.898/1970 e perché è stato abrogato?
L'art. 11 disciplinava la patria potestà dopo il divorzio, nella versione originale della legge del 1970. È stato abrogato dalla L. 74/1987, che ha semplificato la L. 898/1970 ritenendo sufficiente il rinvio alle norme del codice civile operato dall'art. 6. Oggi la materia è integralmente regolata dagli artt. 337-bis ss. c.c. (responsabilità genitoriale).
Chi esercita la responsabilità genitoriale dopo il divorzio?
Entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso come regola generale (L. 54/2006, ora artt. 337-ter ss. c.c.). L'affidamento esclusivo è possibile solo se l'affidamento condiviso è contrario all'interesse del minore. La responsabilità genitoriale non è mai 'tolta' a un genitore salvo gravi ragioni: il diritto-dovere di essere genitore rimane anche dopo il divorzio.
Il genitore non affidatario perde i diritti sul figlio dopo il divorzio?
No. Anche in caso di affidamento esclusivo, il genitore non affidatario conserva il diritto di visitare il figlio, di essere informato sulle sue condizioni e di partecipare alle decisioni più importanti (salute, istruzione). Solo in casi di grave pregiudizio per il minore il tribunale può limitare o sospendere questi diritti.
La norma sull'affidamento può essere modificata dopo il divorzio?
Sì. L'art. 337-quinquies c.c. prevede che entrambi i genitori possano chiedere la revisione dei provvedimenti sull'affidamento e sul mantenimento quando si verifichino mutamenti significativi delle condizioni. Non esiste una stabilità assoluta: l'interesse del minore è sempre il criterio guida aggiornabile.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
L'articolo 11 della L. 898/1970 disciplinava, nella sua formulazione originale, la patria potestà dei genitori sui figli dopo lo scioglimento del matrimonio. La norma è stata abrogata dall'art. 14 della L. 6 marzo 1987, n. 74, che ha riformato organicamente la legge sul divorzio. Con l'abrogazione dell'art. 11, la materia della responsabilità genitoriale post-divorzio è stata integralmente ricondotta all'art. 6 della stessa L. 898/1970 e alle disposizioni del codice civile, che all'epoca regolavano la patria potestà. L'evoluzione normativa successiva ha ulteriormente modificato il quadro: la L. 54/2006 ha introdotto l'affidamento condiviso come regola generale, la L. 219/2012 ha ridenominato la patria potestà in responsabilità genitoriale, e il D.Lgs. 154/2013 ha unificato la disciplina per tutti i figli indipendentemente dalla natura del rapporto genitoriale. Oggi la materia è integralmente regolata dagli artt. 337-bis e seguenti del codice civile, applicabili anche ai divorziati per effetto del rinvio dell'art. 6 L. 898/1970.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 11, nella sua formulazione originale del 1970, era necessario perché il codice civile dell'epoca attribuiva la patria potestà esclusivamente al padre, e il divorzio creava un problema pratico su chi dovesse esercitarla dopo la sentenza. La norma interveniva per risolvere questa lacuna nel contesto del nuovo istituto del divorzio. Con la riforma del 1987 il quadro era già mutato e la materia era stata ridisegnata, rendendo superflua la norma speciale.
Analisi e struttura
L'art. 11, prima dell'abrogazione, prevedeva regole specifiche per l'esercizio della patria potestà dopo il divorzio, integrandosi con le disposizioni del codice civile allora vigenti. La L. 74/1987 ha abrogato questa norma speciale, ritenendo sufficiente il rinvio generale che l'art. 6 fa alle disposizioni codicistiche. Il legislatore del 1987 ha preferito non mantenere una disciplina speciale parallela, optando per l'uniformità del trattamento attraverso le norme del codice civile applicabili a tutti i genitori separati o divorziati.
Quando si applicava (oggi abrogato)
L'art. 11 si applicava, prima dell'abrogazione nel 1987, ai procedimenti di divorzio con figli. Stabiliva regole per l'esercizio della patria potestà che all'epoca era esclusivamente paterna nel matrimonio. Dopo l'abrogazione, e ulteriormente dopo la riforma del 2006 (L. 54/2006, affidamento condiviso), la materia è disciplinata dagli artt. 337-bis ss. c.c. per tutti i genitori, indipendentemente dal tipo di rapporto che li ha uniti.
Confronto e norme correlate
La materia oggi è disciplinata dagli artt. 337-bis ss. c.c., introdotti dal D.Lgs. 154/2013 che ha unificato la disciplina della filiazione. Il concetto di patria potestà è stato sostituito da quello di responsabilità genitoriale (artt. 316 ss. c.c.), che ha carattere condiviso di default. L'art. 6 L. 898/1970 provvede al rinvio alle norme codicistiche, rendendo il vecchio art. 11 del tutto superfluo. La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha ulteriormente aggiornato il rito processuale, confermando il ruolo centrale del codice civile e del c.p.c. per la regolamentazione dei rapporti genitoriali post-divorzio.
Problemi applicativi
L'abrogazione dell'art. 11 non ha creato vuoti normativi significativi, grazie al sistema di rinvio dell'art. 6 alle norme codicistiche. Residuano questioni intertemporali relative a procedimenti avviati prima del 1987 o a pronunce emesse sotto il regime dell'art. 11 originario: in questi casi l'evoluzione normativa successiva (riforma 2006, riforma 2012-2013) incide sulle condizioni di revisione dei provvedimenti, rendendo necessaria una lettura sistematica aggiornata.
Casi pratici
Caso 1: Esercizio della responsabilità genitoriale nel divorzio attuale
Caso 2: Revisione di un provvedimento emesso sotto il vecchio art. 11
Caso 3: Applicazione della disciplina codicistica in assenza dell'art. 11
Domande frequenti
Cos'era l'art. 11 L.898/1970 e perché è stato abrogato?
L'art. 11 disciplinava la patria potestà dopo il divorzio, nella versione originale della legge del 1970. È stato abrogato dalla L. 74/1987, che ha semplificato la L. 898/1970 ritenendo sufficiente il rinvio alle norme del codice civile operato dall'art. 6. Oggi la materia è integralmente regolata dagli artt. 337-bis ss. c.c. (responsabilità genitoriale).
Chi esercita la responsabilità genitoriale dopo il divorzio?
Entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso come regola generale (L. 54/2006, ora artt. 337-ter ss. c.c.). L'affidamento esclusivo è possibile solo se l'affidamento condiviso è contrario all'interesse del minore. La responsabilità genitoriale non è mai 'tolta' a un genitore salvo gravi ragioni: il diritto-dovere di essere genitore rimane anche dopo il divorzio.
Il genitore non affidatario perde i diritti sul figlio dopo il divorzio?
No. Anche in caso di affidamento esclusivo, il genitore non affidatario conserva il diritto di visitare il figlio, di essere informato sulle sue condizioni e di partecipare alle decisioni più importanti (salute, istruzione). Solo in casi di grave pregiudizio per il minore il tribunale può limitare o sospendere questi diritti.
La norma sull'affidamento può essere modificata dopo il divorzio?
Sì. L'art. 337-quinquies c.c. prevede che entrambi i genitori possano chiedere la revisione dei provvedimenti sull'affidamento e sul mantenimento quando si verifichino mutamenti significativi delle condizioni. Non esiste una stabilità assoluta: l'interesse del minore è sempre il criterio guida aggiornabile.