Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 11 L. 898/1970 — Patria potesta’ dopo lo scioglimento
L. 1 dicembre 1970, n. 898 — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)
[Articolo abrogato dall’art. 14, L. 6 marzo 1987, n. 74.]
Stesso numero, altri codici
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Commento
Ratio della norma
L'art. 11, nella sua formulazione originale del 1970, era necessario perché il codice civile dell'epoca attribuiva la patria potestà esclusivamente al padre, e il divorzio creava un problema pratico su chi dovesse esercitarla dopo la sentenza. La norma interveniva per risolvere questa lacuna nel contesto del nuovo istituto del divorzio. Con la riforma del 1987 il quadro era già mutato e la materia era stata ridisegnata, rendendo superflua la norma speciale.
Analisi e struttura
L'art. 11, prima dell'abrogazione, prevedeva regole specifiche per l'esercizio della patria potestà dopo il divorzio, integrandosi con le disposizioni del codice civile allora vigenti. La L. 74/1987 ha abrogato questa norma speciale, ritenendo sufficiente il rinvio generale che l'art. 6 fa alle disposizioni codicistiche. Il legislatore del 1987 ha preferito non mantenere una disciplina speciale parallela, optando per l'uniformità del trattamento attraverso le norme del codice civile applicabili a tutti i genitori separati o divorziati.
Quando si applicava (oggi abrogato)
L'art. 11 si applicava, prima dell'abrogazione nel 1987, ai procedimenti di divorzio con figli. Stabiliva regole per l'esercizio della patria potestà che all'epoca era esclusivamente paterna nel matrimonio. Dopo l'abrogazione, e ulteriormente dopo la riforma del 2006 (L. 54/2006, affidamento condiviso), la materia è disciplinata dagli artt. 337-bis ss. c.c. per tutti i genitori, indipendentemente dal tipo di rapporto che li ha uniti.
Confronto e norme correlate
La materia oggi è disciplinata dagli artt. 337-bis ss. c.c., introdotti dal D.Lgs. 154/2013 che ha unificato la disciplina della filiazione. Il concetto di patria potestà è stato sostituito da quello di responsabilità genitoriale (artt. 316 ss. c.c.), che ha carattere condiviso di default. L'art. 6 L. 898/1970 provvede al rinvio alle norme codicistiche, rendendo il vecchio art. 11 del tutto superfluo. La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha ulteriormente aggiornato il rito processuale, confermando il ruolo centrale del codice civile e del c.p.c. per la regolamentazione dei rapporti genitoriali post-divorzio.
Problemi applicativi
L'abrogazione dell'art. 11 non ha creato vuoti normativi significativi, grazie al sistema di rinvio dell'art. 6 alle norme codicistiche. Residuano questioni intertemporali relative a procedimenti avviati prima del 1987 o a pronunce emesse sotto il regime dell'art. 11 originario: in questi casi l'evoluzione normativa successiva (riforma 2006, riforma 2012-2013) incide sulle condizioni di revisione dei provvedimenti, rendendo necessaria una lettura sistematica aggiornata.
Domande frequenti
Cos'era l'art. 11 L.898/1970 e perché è stato abrogato?
L'art. 11 disciplinava la patria potestà dopo il divorzio, nella versione originale della legge del 1970. È stato abrogato dalla L. 74/1987, che ha semplificato la L. 898/1970 ritenendo sufficiente il rinvio alle norme del codice civile operato dall'art. 6. Oggi la materia è integralmente regolata dagli artt. 337-bis ss. c.c. (responsabilità genitoriale).
Chi esercita la responsabilità genitoriale dopo il divorzio?
Entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso come regola generale (L. 54/2006, ora artt. 337-ter ss. c.c.). L'affidamento esclusivo è possibile solo se l'affidamento condiviso è contrario all'interesse del minore. La responsabilità genitoriale non è mai 'tolta' a un genitore salvo gravi ragioni: il diritto-dovere di essere genitore rimane anche dopo il divorzio.
Il genitore non affidatario perde i diritti sul figlio dopo il divorzio?
No. Anche in caso di affidamento esclusivo, il genitore non affidatario conserva il diritto di visitare il figlio, di essere informato sulle sue condizioni e di partecipare alle decisioni più importanti (salute, istruzione). Solo in casi di grave pregiudizio per il minore il tribunale può limitare o sospendere questi diritti.
La norma sull'affidamento può essere modificata dopo il divorzio?
Sì. L'art. 337-quinquies c.c. prevede che entrambi i genitori possano chiedere la revisione dei provvedimenti sull'affidamento e sul mantenimento quando si verifichino mutamenti significativi delle condizioni. Non esiste una stabilità assoluta: l'interesse del minore è sempre il criterio guida aggiornabile.