In sintesi
L'articolo 12 della L. 898/1970 stabilisce che le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si tratta di una norma di rinvio che garantisce la continuità e l'uniformità del trattamento giuridico dei figli nati fuori dal matrimonio anche nelle fattispecie di divorzio, evitando lacune e disarmonie tra il sistema della filiazione codicistica e quello specifico della L. 898/1970. La norma ha oggi un rilievo pratico ridotto rispetto all'impianto del 1970, in quanto la grande riforma della filiazione operata dalla L. 219/2012 e dal D.Lgs. 154/2013 ha eliminato la distinzione tra figli legittimi e naturali, unificando lo stato giuridico di tutti i figli. Tuttavia l'art. 12 mantiene una funzione di coordinamento sistematico, assicurando che la disciplina del riconoscimento — incluse le residue limitazioni per i figli incestuosi e le norme procedurali — si applichi coerentemente anche nell'ambito delle famiglie dissolte per divorzio.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 12 L. 898/1970 — Riconoscimento figlio nato fuori matrimonio
L. 1 dicembre 1970, n. 898 — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)
1. Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Stesso numero, altri codici
- Art. 12 Cod. Amb. — Verifica di assoggettabilita
- Art. 12 D.Lgs. 159/2011 — Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale
- Art. 12 D.Lgs. 209/2005 — Operazioni vietate
- Art. 12 D.Lgs. 42/2004 — Verifica dell'interesse culturale
- Art. 12 CAD — Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'infor...
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
L'art. 12 è una norma di raccordo tra la disciplina speciale del divorzio e il sistema codicistico della filiazione. Nel 1970, quando esisteva ancora una netta distinzione tra figli legittimi e figli naturali, questa disposizione aveva un ruolo importante nel garantire che i figli nati fuori dal matrimonio potessero essere riconosciuti anche nell'ambito di procedimenti o situazioni collegate al divorzio. Oggi, dopo l'unificazione della filiazione, la norma svolge una funzione prevalentemente sistematica di raccordo.
Analisi e struttura
Il testo è sintetico: le norme codicistiche sul riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio si applicano per quanto di ragione anche nelle fattispecie di divorzio. La locuzione per quanto di ragione indica che l'applicazione è analogica e selettiva: trovano applicazione le norme codicistiche compatibili con la situazione di divorzio, non necessariamente tutte. Le norme rilevanti del codice civile sono principalmente quelle degli artt. 250 ss. c.c. (riconoscimento del figlio fuori dal matrimonio), 251 c.c. (figli incestuosi), 252 c.c. (inserimento del figlio nella famiglia del genitore), modificato dall'art. 7 L. 898/1970, e le norme procedurali correlate.
Quando si applica
L'art. 12 si applica quando, nell'ambito di un procedimento di divorzio o successivamente ad esso, si ponga un problema di riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio. Le fattispecie tipiche includono: riconoscimento di un figlio nato dall'ex coniuge nel periodo successivo alla separazione ma prima del divorzio; contestazione del riconoscimento effettuato dall'ex coniuge; inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia allargata. Dopo la riforma del 2012-2013 che ha unificato la filiazione, le ipotesi in cui l'art. 12 trova applicazione specifica sono residuali, riguardando principalmente i casi di figli incestuosi e le situazioni intertemporali.
Confronto e norme correlate
L'art. 12 va letto insieme all'art. 7 L. 898/1970 (che aveva già modificato l'art. 252 c.c. per i figli adulterini) e al complesso degli artt. 250-259 c.c. sul riconoscimento dei figli fuori dal matrimonio. La L. 219/2012 ha profondamente modificato questo corpus normativo, eliminando la distinzione tra figlio legittimo e naturale e rendendo il sistema più semplice e uniforme. I residui problemi di riconoscimento riguardano i figli incestuosi (art. 251 c.c.) e i casi in cui il riconoscimento sia contestato da altri soggetti.
Problemi applicativi
I principali problemi applicativi dell'art. 12 riguardano i profili intertemporali: situazioni sorte prima della riforma del 2012-2013 in cui vigevano le vecchie norme sulla filiazione naturale. Per queste fattispecie, la disciplina transitoria della L. 219/2012 e del D.Lgs. 154/2013 prevede l'applicazione delle nuove norme anche ai rapporti già esistenti, con alcune eccezioni per le successioni già aperte. Un secondo profilo critico riguarda il coordinamento con le norme di diritto internazionale privato, quando uno dei genitori sia straniero o il figlio sia nato all'estero.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 12 L.898/1970 sul riconoscimento dei figli?
L'art. 12 è una norma di rinvio: stabilisce che le regole del codice civile sul riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio si applicano, per quanto di ragione, anche nelle fattispecie di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Garantisce così uniformità tra la disciplina del divorzio e quella generale della filiazione.
Dopo la riforma del 2012, l'art. 12 è ancora rilevante?
Ha rilevanza ridotta. La L. 219/2012 ha eliminato la distinzione tra figli legittimi e naturali, unificando lo stato giuridico di tutti i figli. L'art. 12 conserva una funzione di raccordo sistematico, utile soprattutto nelle situazioni intertemporali o nei casi residuali come i figli incestuosi (art. 251 c.c.) che richiedono autorizzazione del tribunale.
Un figlio nato da una relazione extraconiugale può essere riconosciuto dopo il divorzio?
Sì. Dopo il divorzio non vi sono ostacoli al riconoscimento di figli nati da relazioni al di fuori del matrimonio già sciolto. Le norme del codice civile (artt. 250 ss. c.c.) si applicano direttamente, e l'art. 12 L. 898/1970 ne assicura l'applicazione anche nel contesto post-divorzio.
Il riconoscimento di un figlio cambia l'assegno divorzile o il mantenimento?
Il riconoscimento di un figlio nato dopo il divorzio non incide automaticamente sull'assegno divorzile tra gli ex coniugi, ma può rilevare per la revisione del contributo di mantenimento per i figli già riconosciuti, poiché le condizioni economiche del genitore obbligato cambiano. Entrambe le parti possono chiedere la revisione delle condizioni economiche al mutare delle circostanze.
Vedi anche