Testo dell'articoloAbrogato
Art. 12-sexies L. 898/1970 – Sanzione penale per omesso pagamento assegno
L. 1° dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
[1.
Al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’ articolo 570 del codice penale]
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Divorzio (L. 898/1970).
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Vedi anche
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'articolo 12-sexies della L. 898/1970 prevedeva la sanzione penale per il coniuge che si sottraesse all'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile stabilito ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge, rinviando alle pene previste dall'art. 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare). L'articolo è stato soppresso dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, con decorrenza dal 6 aprile 2018. Con tale decreto, attuativo della riserva di codice in materia penale, il contenuto sostanziale della norma è stato assorbito dall'art. 570-bis del codice penale, introdotto dallo stesso decreto, che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione e divorzio. Il legislatore del 2018 ha ritenuto opportuno ricondurre tutte le fattispecie penali in materia familiare nel codice penale, razionalizzando la normativa dispersa in leggi speciali e applicando il principio della riserva di codice. I richiami all'art. 12-sexies contenuti in altri testi normativi si intendono oggi riferiti all'art. 570-bis c.p.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 12-sexies rispondeva all'esigenza di garantire il rispetto degli obblighi economici post-divorzio attraverso la sanzione penale, in aggiunta agli strumenti civilistici previsti dall'art. 8. La minaccia della pena detentiva e/o pecuniaria prevista dall'art. 570 c.p. costituiva un forte deterrente contro l'inadempimento degli obblighi di mantenimento. La soppressione della norma non ha indebolito questa tutela: l'art. 570-bis c.p. riproduce sostanzialmente la stessa previsione punitiva.
Analisi e struttura
Prima della soppressione, l'art. 12-sexies prevedeva che al coniuge che si sottraesse all'obbligo di corrispondere l'assegno di cui agli artt. 5 e 6 L. 898/1970 si applicassero le pene dell'art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare): arresto fino a un anno o ammenda. Il D.Lgs. 21/2018 ha trasferito questa fattispecie nell'art. 570-bis c.p., che ora punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione e divorzio con le stesse pene, e ha aggiunto la reclusione fino a un anno o la multa da 103 a 1.032 euro per le ipotesi più gravi.
Quando si applicava (oggi abrogato)
L'art. 12-sexies si applicava, prima della soppressione, ai coniugi che non pagassero l'assegno divorzile stabilito ai sensi degli artt. 5 e 6 L. 898/1970. La fattispecie richiedeva il dolo: il coniuge doveva sottrarsi deliberatamente all'obbligo, non semplicemente trovarsi nell'impossibilità di pagare per ragioni economiche oggettive. Dall'aprile 2018, la medesima condotta è punita dall'art. 570-bis c.p., che non richiede modifiche sostanziali nell'approccio processuale penale: la fattispecie è la stessa, cambia solo la collocazione sistematica.
Confronto e norme correlate
Il nuovo art. 570-bis c.p. (introdotto dal D.Lgs. 21/2018) ha assorbito il contenuto dell'art. 12-sexies, ampliandolo a tutte le violazioni degli obblighi in caso di separazione e divorzio. Rimane in vigore il vecchio art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), che si applica ai casi non coperti dall'art. 570-bis (ad esempio, situazioni di convivenza non formalizzata). Le sanzioni penali si affiancano, senza sostituirli, agli strumenti civilistici di recupero (pignoramento, sequestro, ordine ai terzi). La prescrizione del reato ex art. 570-bis c.p. decorre dall'ultimo atto di pagamento o dall'ultima inadempienza.
Problemi applicativi
Il principale problema applicativo riguarda la prova del dolo: il reato richiede la volontarietà della sottrazione, non la mera incapacità economica. Il coniuge che dimostri di non avere i mezzi per pagare non risponde penalmente. Questo ha generato difficoltà probatorie per il coniuge creditore, che deve provare non solo il mancato pagamento ma anche la disponibilità economica del debitore. Un secondo problema è la prescrizione: il reato si prescrive se il coniuge creditore aspetta troppo prima di sporgere denuncia. Infine, la coesistenza tra azione penale e civile può generare sovrapposizioni e opportunismi: il coniuge creditore utilizza talvolta la denuncia penale come strumento di pressione piuttosto che come reale richiesta di tutela penale.
Casi pratici
Caso 1: Omesso pagamento dell'assegno divorzile e denuncia penale (fattispecie attuale)
Caso 2: Difesa dell'impossibilità economica al pagamento
Caso 3: Omesso pagamento degli obblighi verso i figli e sanzione penale
Domande frequenti
Cos'era l'art. 12-sexies L.898/1970 e perché è stato abrogato?
L'art. 12-sexies puniva penalmente il coniuge che non pagasse l'assegno divorzile, rinviando all'art. 570 c.p. È stato soppresso dal D.Lgs. 21/2018 (riserva di codice in materia penale) dal 6 aprile 2018. La stessa fattispecie è ora punita dall'art. 570-bis c.p., introdotto dallo stesso decreto, che richiama anche gli obblighi derivanti da separazione e divorzio.
Qual è la pena per chi non paga l'assegno divorzile oggi?
L'art. 570-bis c.p. (che ha sostituito l'art. 12-sexies) prevede la reclusione fino a un anno o la multa da 103 a 1.032 euro. Il reato richiede il dolo: il coniuge deve sottrarsi intenzionalmente all'obbligo. Chi dimostra di non poter pagare per genuina impossibilità economica non risponde penalmente.
Il coniuge che non paga può essere arrestato?
In teoria il reato è punibile con la reclusione, ma nella pratica le condanne a pena detentiva effettiva sono rare. Più frequente è la condanna alla multa o la pena sospesa. La denuncia penale serve soprattutto come leva di pressione, mentre il recupero concreto dell'assegno avviene attraverso gli strumenti civili (pignoramento, sequestro, ordine al datore di lavoro).
La denuncia penale sospende l'obbligo di pagare l'assegno?
No. Il processo penale e l'obbligo civile sono del tutto indipendenti. Il coniuge accusato deve continuare a pagare l'assegno durante il processo penale. L'eventuale condanna penale non sostituisce né elimina il debito civile arretrato, che rimane esigibile in sede civile.