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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 12-sexies L. 898/1970 — Sanzione penale per omesso pagamento assegno

L. 1 dicembre 1970, n. 898 — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

[Articolo soppresso dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, art. 7, a decorrere dal 06/04/2018. I richiami alle disposizioni del presente articolo si intendono riferiti all’articolo 570-bis codice penale.]

1. Al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’art. 570 del codice penale.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Commento

Ratio della norma

L'art. 12-sexies rispondeva all'esigenza di garantire il rispetto degli obblighi economici post-divorzio attraverso la sanzione penale, in aggiunta agli strumenti civilistici previsti dall'art. 8. La minaccia della pena detentiva e/o pecuniaria prevista dall'art. 570 c.p. costituiva un forte deterrente contro l'inadempimento degli obblighi di mantenimento. La soppressione della norma non ha indebolito questa tutela: l'art. 570-bis c.p. riproduce sostanzialmente la stessa previsione punitiva.

Analisi e struttura

Prima della soppressione, l'art. 12-sexies prevedeva che al coniuge che si sottraesse all'obbligo di corrispondere l'assegno di cui agli artt. 5 e 6 L. 898/1970 si applicassero le pene dell'art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare): arresto fino a un anno o ammenda. Il D.Lgs. 21/2018 ha trasferito questa fattispecie nell'art. 570-bis c.p., che ora punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione e divorzio con le stesse pene, e ha aggiunto la reclusione fino a un anno o la multa da 103 a 1.032 euro per le ipotesi più gravi.

Quando si applicava (oggi abrogato)

L'art. 12-sexies si applicava, prima della soppressione, ai coniugi che non pagassero l'assegno divorzile stabilito ai sensi degli artt. 5 e 6 L. 898/1970. La fattispecie richiedeva il dolo: il coniuge doveva sottrarsi deliberatamente all'obbligo, non semplicemente trovarsi nell'impossibilità di pagare per ragioni economiche oggettive. Dall'aprile 2018, la medesima condotta è punita dall'art. 570-bis c.p., che non richiede modifiche sostanziali nell'approccio processuale penale: la fattispecie è la stessa, cambia solo la collocazione sistematica.

Confronto e norme correlate

Il nuovo art. 570-bis c.p. (introdotto dal D.Lgs. 21/2018) ha assorbito il contenuto dell'art. 12-sexies, ampliandolo a tutte le violazioni degli obblighi in caso di separazione e divorzio. Rimane in vigore il vecchio art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), che si applica ai casi non coperti dall'art. 570-bis (ad esempio, situazioni di convivenza non formalizzata). Le sanzioni penali si affiancano, senza sostituirli, agli strumenti civilistici di recupero (pignoramento, sequestro, ordine ai terzi). La prescrizione del reato ex art. 570-bis c.p. decorre dall'ultimo atto di pagamento o dall'ultima inadempienza.

Problemi applicativi

Il principale problema applicativo riguarda la prova del dolo: il reato richiede la volontarietà della sottrazione, non la mera incapacità economica. Il coniuge che dimostri di non avere i mezzi per pagare non risponde penalmente. Questo ha generato difficoltà probatorie per il coniuge creditore, che deve provare non solo il mancato pagamento ma anche la disponibilità economica del debitore. Un secondo problema è la prescrizione: il reato si prescrive se il coniuge creditore aspetta troppo prima di sporgere denuncia. Infine, la coesistenza tra azione penale e civile può generare sovrapposizioni e opportunismi: il coniuge creditore utilizza talvolta la denuncia penale come strumento di pressione piuttosto che come reale richiesta di tutela penale.

Casi pratici

Caso 1: Omesso pagamento dell'assegno divorzile e denuncia penale (fattispecie attuale)

Caso 2: Difesa dell'impossibilità economica al pagamento

Caso 3: Omesso pagamento degli obblighi verso i figli e sanzione penale

Domande frequenti

Cos'era l'art. 12-sexies L.898/1970 e perché è stato abrogato?

L'art. 12-sexies puniva penalmente il coniuge che non pagasse l'assegno divorzile, rinviando all'art. 570 c.p. È stato soppresso dal D.Lgs. 21/2018 (riserva di codice in materia penale) dal 6 aprile 2018. La stessa fattispecie è ora punita dall'art. 570-bis c.p., introdotto dallo stesso decreto, che richiama anche gli obblighi derivanti da separazione e divorzio.

Qual è la pena per chi non paga l'assegno divorzile oggi?

L'art. 570-bis c.p. (che ha sostituito l'art. 12-sexies) prevede la reclusione fino a un anno o la multa da 103 a 1.032 euro. Il reato richiede il dolo: il coniuge deve sottrarsi intenzionalmente all'obbligo. Chi dimostra di non poter pagare per genuina impossibilità economica non risponde penalmente.

Il coniuge che non paga può essere arrestato?

In teoria il reato è punibile con la reclusione, ma nella pratica le condanne a pena detentiva effettiva sono rare. Più frequente è la condanna alla multa o la pena sospesa. La denuncia penale serve soprattutto come leva di pressione, mentre il recupero concreto dell'assegno avviene attraverso gli strumenti civili (pignoramento, sequestro, ordine al datore di lavoro).

La denuncia penale sospende l'obbligo di pagare l'assegno?

No. Il processo penale e l'obbligo civile sono del tutto indipendenti. Il coniuge accusato deve continuare a pagare l'assegno durante il processo penale. L'eventuale condanna penale non sostituisce né elimina il debito civile arretrato, che rimane esigibile in sede civile.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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