In sintesi
L'articolo 12-quinquies della L. 898/1970 prevede che le disposizioni della legge sul divorzio si applichino anche allo straniero coniuge di cittadina italiana quando la legge nazionale di questo straniero non disciplini lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La norma risolve il problema del cd. divorzio impossibile: quando uno dei coniugi è cittadino di uno Stato che non conosce il divorzio — ad esempio, fino a tempi recenti, paesi con ordinamento giuridico di ispirazione religiosa — il sistema italiano di diritto internazionale privato rischiava di impedire al coniuge italiano di ottenere il divorzio anche di fronte a matrimoni definitivamente falliti. L'art. 12-quinquies funziona come norma di chiusura del sistema: esclude l'applicazione della legge straniera ostile al divorzio e impone la legge italiana, garantendo così il diritto al divorzio anche in queste situazioni. La norma ha oggi rilevanza residuale nel contesto europeo, dove il Regolamento Roma III (UE n. 1259/2010) disciplina la scelta della legge applicabile al divorzio tra coniugi con cittadinanze diverse, ma mantiene importanza per i casi extraeuropei e per le coppie miste con coniuge di Stati non aderenti al Regolamento.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 12-quinquies L. 898/1970 — Applicazione a straniero coniuge di italiana
L. 1 dicembre 1970, n. 898 — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)
1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
L'art. 12-quinquies è una norma di ordine pubblico internazionale: garantisce il diritto al divorzio anche quando la legge del coniuge straniero non lo preveda. Il legislatore italiano ha privilegiato la tutela del diritto fondamentale alla dissoluzione del vincolo coniugale rispetto alla deferenza verso ordinamenti stranieri che non lo riconoscono. È un esempio classico di norma di applicazione necessaria (overriding mandatory provision) in diritto internazionale privato.
Analisi e struttura
La norma ha struttura semplice: presupposto soggettivo (straniero coniuge di cittadina italiana), presupposto oggettivo (la legge nazionale dello straniero non disciplina il divorzio), effetto (si applicano le disposizioni della L. 898/1970). La norma era formulata per lo straniero coniuge di cittadina italiana, ma la giurisprudenza e la dottrina l'hanno interpretata nel rispetto del principio di non discriminazione, ritenendo applicabile la stessa logica allo straniero coniuge di cittadino italiano di sesso maschile. Con il Regolamento Roma III (2010), applicabile in Italia dal 2012, la scelta della legge applicabile al divorzio tra coniugi di diversa nazionalità residente nell'UE segue regole specifiche che possono prevalere sulla norma interna.
Quando si applica
L'art. 12-quinquies si applica quando: (a) uno dei coniugi è cittadino straniero; (b) la legge nazionale di tale coniuge non prevede il divorzio o non disciplina lo scioglimento del matrimonio; (c) l'altro coniuge è cittadino italiano. In questi casi, invece di applicare la legge straniera (che porterebbe all'impossibilità del divorzio), si applica la legge italiana. La norma è superata per i coniugi con entrambe le residenze in UE, dove si applica il Regolamento Roma III. Rimane rilevante per i matrimoni con coniugi di paesi extra-UE che non ammettono il divorzio o che abbiano sistemi giuridici incompatibili con il divorzio italiano.
Confronto e norme correlate
La norma si inserisce nel sistema italiano di diritto internazionale privato (L. 218/1995), che agli artt. 31-32 disciplina la legge applicabile alla separazione e al divorzio. In particolare, l'art. 31 L. 218/1995 prevede che la separazione e il divorzio siano regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi o, se diversa, dalla legge dello Stato di prevalente residenza. Il Regolamento Roma III (Reg. UE n. 1259/2010), applicabile in 17 Stati UE tra cui l'Italia, consente ai coniugi di scegliere la legge applicabile al divorzio tra quelle dei paesi di residenza, nazionalità o ultima residenza. L'art. 12-quinquies opera come clausola di ordine pubblico residuale per le fattispecie non coperte dai regolamenti europei.
Problemi applicativi
Il principale problema interpretativo riguarda la definizione di legge che non disciplina lo scioglimento: comprende solo gli ordinamenti che vietano espressamente il divorzio, o anche quelli che lo limitano drasticamente (ad esempio ai soli casi di colpa grave)? La dottrina prevalente estende la norma ai sistemi che rendono il divorzio praticamente impossibile per il coniuge italiano. Un secondo problema riguarda la determinazione della legge applicabile quando il coniuge straniero abbia ottenuto una pronunzia nel suo paese: se lo stato straniero ha dato il divorzio con altri effetti (ad esempio, senza assegno), quale legge regola le conseguenze economiche in Italia? Il bilanciamento tra riconoscimento della sentenza straniera e tutela dell'ordine pubblico italiano richiede valutazioni caso per caso.
Casi pratici
Caso 1: Divorzio di italiana sposata con cittadino di paese senza divorzio
Caso 2: Coniugi con residenza in UE e applicazione del Regolamento Roma III
Caso 3: Riconoscimento di sentenza straniera di divorzio in Italia
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 12-quinquies L.898/1970 per lo straniero che non può divorziare?
Prevede che se la legge nazionale del coniuge straniero non disciplina il divorzio, si applicano comunque le disposizioni della L. 898/1970. Così il coniuge italiano di uno straniero proveniente da un paese che non conosce il divorzio può ottenere lo scioglimento del matrimonio in Italia, indipendentemente dalla legge straniera.
Il Regolamento europeo Roma III ha superato l'art. 12-quinquies?
In parte sì. Per i coniugi con residenza in Stati UE aderenti al Regolamento Roma III (tra cui l'Italia), la scelta della legge applicabile segue le regole europee, che tendono a garantire comunque la possibilità del divorzio. L'art. 12-quinquies rimane rilevante per i coniugi con legami extra-UE o per gli stati non aderenti al Regolamento.
Se il coniuge straniero ha già ottenuto il divorzio nel suo paese, vale in Italia?
Dipende. Le sentenze straniere di divorzio possono essere riconosciute in Italia attraverso la procedura di delibazione, ma il riconoscimento è negato se la sentenza contrasta con l'ordine pubblico italiano. In particolare, le conseguenze economiche del divorzio straniero potrebbero non essere riconosciute se incompatibili con i diritti garantiti dalla L. 898/1970.
L'art. 12-quinquies si applica anche se è l'uomo italiano sposato con straniera?
La norma è scritta per lo straniero coniuge di cittadina italiana, ma la giurisprudenza, in applicazione del principio di non discriminazione sessuale, la interpreta in modo da garantire la stessa tutela anche al cittadino italiano maschio sposato con straniera di paese senza divorzio.
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