In sintesi
L'articolo 12-quater della L. 898/1970 introduce una norma speciale di competenza territoriale per le cause relative ai diritti di obbligazione previsti dalla stessa legge: l'assegno divorzile (art. 5), gli obblighi verso i figli (art. 6), la quota TFR (art. 12-bis), la pensione di reversibilità (art. 9) e gli altri rapporti patrimoniali tra ex coniugi. La norma prevede che sia competente, oltre ai giudici ordinariamente individuati secondo le regole generali del codice di procedura civile, anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio. Questa competenza alternativa risponde a un'esigenza pratica: spesso il creditore dell'obbligazione — ad esempio il coniuge che deve ricevere l'assegno — risiede in un luogo diverso da quello del debitore, e la norma gli consente di agire davanti al tribunale della propria sede anziché doversi spostare. Si tratta di una norma di favore per il creditore, in linea con l'orientamento del legislatore a tutela del coniuge più debole che caratterizza l'intera L. 898/1970. La determinazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione segue le regole generali del codice civile (art. 1182 c.c.) integrate dall'accordo eventualmente raggiunto in sede di divorzio.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 12-quater L. 898/1970 — Competenza territoriale per le obbligazioni
L. 1 dicembre 1970, n. 898 — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)
1. Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
L'art. 12-quater introduce una norma derogatoria alla competenza territoriale ordinaria, motivata dall'esigenza di tutela del creditore dell'assegno. In assenza di questa norma, chi non riceve l'assegno dovrebbe agire davanti al tribunale della residenza del debitore, con costi e difficoltà pratiche spesso insostenibili. La competenza alternativa nel luogo di esecuzione consente al creditore di agire nel tribunale a lui più vicino.
Analisi e struttura
La norma prevede una competenza alternativa — non esclusiva — aggiuntiva rispetto alle regole ordinarie. Il creditore può scegliere tra il tribunale ordinariamente competente (residenza del convenuto, domicilio, ecc.) e quello del luogo di esecuzione dell'obbligazione. Il luogo di esecuzione è determinato dall'accordo delle parti (stabilito nella sentenza di divorzio o in successivi accordi) oppure, in mancanza, dall'art. 1182 c.c.: per le obbligazioni pecuniarie, il luogo di esecuzione è il domicilio del creditore al tempo della scadenza. Questa norma si coordina con il nuovo rito unificato della famiglia (artt. 473-bis ss. c.p.c., D.Lgs. 149/2022) che può aver parzialmente ridefinito i criteri di competenza, pur senza abrogare espressamente l'art. 12-quater.
Quando si applica
La norma si applica a tutte le cause riguardanti i diritti di obbligazione previsti dalla L. 898/1970: recupero dell'assegno divorzile, modifica dell'assegno, domande relative agli obblighi verso i figli, richiesta della quota TFR, domande ex art. 9-bis. Non si applica alle domande di stato (scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili) che seguono le regole di competenza ordinaria. La scelta del foro competente spetta al creditore-attore al momento della proposizione della domanda.
Confronto e norme correlate
La norma va coordinata con le regole generali di competenza del c.p.c. (artt. 18-30) e con il nuovo rito della famiglia (D.Lgs. 149/2022). In materia di esecuzione forzata, il foro dell'esecuzione è stabilito da norme specifiche del c.p.c. che si applicano indipendentemente dall'art. 12-quater. La norma dell'art. 12-quater si applica ai giudizi di cognizione, non all'esecuzione. In materia internazionale, per le cause tra coniugi con residenza in diversi Stati UE, si applica il Regolamento Bruxelles I-bis (n. 1215/2012) che prevede criteri di giurisdizione europei prevalenti sulle norme interne.
Problemi applicativi
Il principale problema applicativo riguarda la determinazione del luogo di esecuzione quando la sentenza di divorzio non lo specifichi: l'applicazione dell'art. 1182 c.c. porta a identificarlo con il domicilio del creditore, ma se il creditore ha cambiato domicilio dopo il divorzio sorgono incertezze su quale domicilio rilevante sia quello attuale o quello al momento della scadenza. Un secondo problema riguarda il coordinamento con le norme del rito unificato: la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha ridisegnato la competenza per i procedimenti di famiglia, e non è sempre chiaro se le competenze del nuovo rito assorbano o si affianchino a quella prevista dall'art. 12-quater. Infine, la norma non si applica alle domande di modifica dell'assegno nelle stesse cause già pendenti, che per ragioni di economia processuale vengono proposte davanti al giudice già investito.
Casi pratici
Caso 1: Scelta del foro per il recupero dell'assegno divorzile
Caso 2: Modifica dell'assegno e scelta del foro competente
Caso 3: Recupero della quota TFR con foro del luogo di esecuzione
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 12-quater L.898/1970 sulla competenza del tribunale?
Stabilisce che per le cause relative ai diritti di obbligazione della L. 898/1970 (assegno divorzile, obblighi verso i figli, quota TFR, ecc.) è competente anche il tribunale del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione. Si tratta di una competenza alternativa a quella ordinaria, che il creditore può scegliere.
Il coniuge che non riceve l'assegno può agire nel tribunale della propria città?
Sì, grazie all'art. 12-quater. Se il luogo di esecuzione dell'obbligazione (pagamento dell'assegno) coincide con il domicilio del creditore, questi può scegliere il tribunale locale anziché quello del luogo di residenza del debitore. Questo riduce i costi e le difficoltà pratiche per il coniuge che deve riscuotere.
Come si determina il luogo di esecuzione dell'obbligazione?
Se la sentenza di divorzio o l'accordo dei coniugi non lo specificano, si applicano le regole generali del codice civile: per le obbligazioni pecuniarie (art. 1182 c.c.) il luogo di esecuzione è il domicilio del creditore al momento della scadenza.
L'art. 12-quater si applica anche alle cause di stato (divorzio in sé)?
No. La norma si applica solo alle cause relative ai diritti di obbligazione (assegno, mantenimento, quota TFR, ecc.), non alle domande di stato come lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili, che seguono le regole di competenza ordinaria del c.p.c.
Vedi anche