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Revisione dell’assegno di mantenimento e divorzile

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Gli assegni stabiliti in sede di separazione o divorzio fotografano la situazione esistente in quel momento. Ma la vita cambia: si perde il lavoro, si trova una nuova occupazione, nascono nuovi figli, l’ex inizia a convivere. Per questo la legge consente la revisione dell’assegno di mantenimento e di quello divorzile. Vediamo quando è possibile, quali fatti rilevano e come si procede.

Gli assegni non sono scolpiti nella pietra

Sia l’assegno di mantenimento nella separazione (art. 156 del codice civile) sia l’assegno divorzile (art. 9 della legge 898/1970) possono essere modificati o revocati quando mutano le circostanze su cui erano stati determinati. La regola vale anche per gli assegni concordati nelle procedure consensuali: l’accordo non impedisce una successiva revisione se intervengono fatti nuovi.

Le sopravvenienze rilevanti

Per ottenere la revisione occorre un mutamento delle condizioni rilevante, oggettivo e non meramente transitorio. Esempi tipici:

  • perdita del lavoro o riduzione significativa del reddito di chi versa l’assegno;
  • nuova occupazione o miglioramento economico di chi lo riceve;
  • nuova convivenza stabile o nuove nozze del beneficiario;
  • mutamento dei bisogni dei figli (per esempio il raggiungimento dell’autosufficienza).

Una difficoltà passeggera o volontariamente provocata, invece, di norma non giustifica la revisione.

Non ci si fa giustizia da soli

È un errore frequente e pericoloso: non si può smettere di pagare o ridurre l’assegno di propria iniziativa, neppure se la propria situazione è davvero peggiorata. Finché il giudice non modifica il provvedimento, l’obbligo resta pieno e gli arretrati non versati restano dovuti. L’omesso pagamento può inoltre avere conseguenze, anche penali nei casi più gravi previsti dalla legge.

La procedura di revisione

La modifica si chiede al tribunale con un apposito procedimento di revisione, dimostrando il fatto nuovo sopravvenuto. Il giudice, verificato il mutamento, può aumentare, ridurre o azzerare l’assegno. Se le parti sono d’accordo sulla nuova misura, possono anche regolare la modifica in via consensuale, con gli strumenti previsti (accordo omologato o negoziazione assistita).

Un esempio concreto

Al momento del divorzio Tizio versava a Caia un assegno calcolato sul suo stipendio da dirigente. Due anni dopo Tizio perde il posto e trova un’occupazione con reddito dimezzato, mentre Caia ottiene un lavoro stabile. Tizio non può semplicemente ridurre i versamenti: deve chiedere al tribunale la revisione, documentando il nuovo reddito di entrambi. Il giudice potrà ridurre l’assegno in proporzione alle mutate condizioni.

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Domande frequenti

Posso ridurre l’assegno se perdo il lavoro?

Non di tua iniziativa. Devi chiedere al giudice la revisione documentando il mutamento di reddito. Finché il provvedimento non è modificato, l’obbligo resta pieno e gli arretrati non pagati restano dovuti.

La nuova convivenza dell’ex fa cadere l’assegno?

Può farlo. Una stabile convivenza con un nuovo partner, o nuove nozze, è una sopravvenienza che può portare alla riduzione o alla revoca dell’assegno, da far valere con la revisione.

Si può modificare un assegno stabilito di comune accordo?

Sì. Anche gli assegni concordati nelle procedure consensuali possono essere rivisti se intervengono fatti nuovi e rilevanti rispetto al momento dell’accordo.

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