- L’assegno divorzile non serve a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio: lo hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione nel 2018.
- Ha una funzione assistenziale e insieme compensativa-perequativa del contributo dato alla vita familiare.
- I criteri sono fissati dall’art. 5, comma 6, della legge 898/1970: redditi, durata del matrimonio, contributo di ciascuno, sacrifici di carriera.
- Non è automatico: spetta solo se un coniuge non ha mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive.
Testo dell'articoloVigente
L’assegno divorzile è una delle questioni più delicate del divorzio. Per anni si è ritenuto che servisse a garantire all’ex coniuge lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio; oggi non è più così. Le Sezioni Unite della Cassazione, con una pronuncia del 2018, hanno ridisegnato la sua funzione, rendendola assistenziale e al tempo stesso compensativa. Vediamo cosa significa in pratica e come il giudice arriva a stabilire se e quanto spetta.
Che cos’è e a cosa serve
L’assegno divorzile è la somma che un ex coniuge può essere tenuto a versare all’altro dopo lo scioglimento del matrimonio. È disciplinato dall’art. 5 della legge 898/1970. Diversamente dal mantenimento nella separazione, presuppone che il vincolo matrimoniale sia ormai sciolto: per questo i suoi criteri sono diversi e, in genere, meno generosi.
La svolta delle Sezioni Unite del 2018
Con la sentenza n. 18287 del 2018 le Sezioni Unite hanno superato sia il vecchio criterio del “tenore di vita” sia l’orientamento intermedio del 2017 incentrato solo sull’“indipendenza economica”. Hanno affermato che l’assegno ha natura assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa: serve cioè non solo a sostenere chi non ha mezzi adeguati, ma anche a compensare il coniuge che ha sacrificato aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla famiglia. La valutazione deve essere complessiva, non basata su un singolo parametro.
I criteri dell’art. 5
Il giudice valuta in particolare:
- le condizioni economiche dei due ex coniugi;
- il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello dell’altro;
- la durata del matrimonio;
- le ragioni della decisione e l’età del richiedente;
- le possibilità concrete di reperire un reddito adeguato, tenuto conto dell’età e del mercato del lavoro.
Solo dall’insieme di questi elementi emerge se vi è uno squilibrio da riequilibrare e in quale misura.
La differenza con il mantenimento nella separazione
È un punto cruciale e spesso frainteso. Nella separazione il vincolo coniugale esiste ancora: l’assegno di mantenimento del coniuge (art. 156 del codice civile) tende a conservare un tenore di vita analogo a quello matrimoniale. Nel divorzio, sciolto il vincolo, quel parametro non vale più e si guarda all’autosufficienza e al riequilibrio dei sacrifici. Per questo, passando dalla separazione al divorzio, l’importo può ridursi.
Un esempio concreto
Caia e Tizio sono stati sposati venticinque anni; Caia ha lasciato il lavoro per crescere i figli e gestire la casa, mentre Tizio ha fatto carriera. Al divorzio, Caia ha 55 anni e scarse possibilità di reinserimento. Qui l’assegno può essere riconosciuto in misura significativa, proprio per la sua funzione compensativa del contributo dato e dei sacrifici professionali. Se invece il matrimonio fosse durato pochi anni, senza figli e con due coniugi entrambi occupati, è probabile che nessun assegno venga riconosciuto.
Durata, revisione e cessazione
L’assegno divorzile è di regola periodico, ma può essere corrisposto in un’unica soluzione (capitalizzato) se le parti concordano e il tribunale lo ritiene equo: in tal caso non si potrà più chiedere nulla in futuro. L’importo è rivedibile se cambiano le condizioni economiche, e cessa se l’ex coniuge beneficiario passa a nuove nozze; secondo la giurisprudenza può venire meno anche in caso di stabile convivenza con un nuovo partner.
Articoli di legge da consultare
- Art. 5 L. 898/1970: assegno divorzile e relativi criteri
- Art. 156 c.c.: mantenimento nella separazione (confronto)
- Art. 9 L. 898/1970: revisione e reversibilità
Domande frequenti
L’assegno divorzile garantisce il tenore di vita del matrimonio?
No. Dal 2018 le Sezioni Unite hanno superato il criterio del tenore di vita: l’assegno ha funzione assistenziale e compensativa, valutata sulla base di redditi, durata del matrimonio e contributo dato alla famiglia.
L’assegno divorzile spetta sempre?
No, non è automatico. Spetta solo se un ex coniuge non dispone di mezzi adeguati e non è in grado di procurarseli per ragioni oggettive, oppure per riequilibrare i sacrifici fatti per la famiglia.
Quando cessa l’assegno divorzile?
Cessa se il beneficiario contrae nuove nozze; secondo la giurisprudenza può venir meno anche in caso di stabile convivenza con un nuovo partner. È inoltre rivedibile al mutare delle condizioni economiche.
Risorse correlate
- Mantenimento del coniuge nella separazione
- Revisione dell’assegno di mantenimento e divorzile
- Divorzio congiunto: come funziona
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