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L’assegno divorzile è una delle questioni più delicate del divorzio. Per anni si è ritenuto che servisse a garantire all’ex coniuge lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio; oggi non è più così. Le Sezioni Unite della Cassazione, con una pronuncia del 2018, hanno ridisegnato la sua funzione, rendendola assistenziale e al tempo stesso compensativa. Vediamo cosa significa in pratica e come il giudice arriva a stabilire se e quanto spetta.
Che cos’è e a cosa serve
L’assegno divorzile è la somma che un ex coniuge può essere tenuto a versare all’altro dopo lo scioglimento del matrimonio. È disciplinato dall’art. 5 della legge 898/1970. Diversamente dal mantenimento nella separazione, presuppone che il vincolo matrimoniale sia ormai sciolto: per questo i suoi criteri sono diversi e, in genere, meno generosi.
La svolta delle Sezioni Unite del 2018
Con la sentenza n. 18287 del 2018 le Sezioni Unite hanno superato sia il vecchio criterio del “tenore di vita” sia l’orientamento intermedio del 2017 incentrato solo sull’“indipendenza economica”. Hanno affermato che l’assegno ha natura assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa: serve cioè non solo a sostenere chi non ha mezzi adeguati, ma anche a compensare il coniuge che ha sacrificato aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla famiglia. La valutazione deve essere complessiva, non basata su un singolo parametro.
I criteri dell’art. 5
Il giudice valuta in particolare:
- le condizioni economiche dei due ex coniugi;
- il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello dell’altro;
- la durata del matrimonio;
- le ragioni della decisione e l’età del richiedente;
- le possibilità concrete di reperire un reddito adeguato, tenuto conto dell’età e del mercato del lavoro.
Solo dall’insieme di questi elementi emerge se vi è uno squilibrio da riequilibrare e in quale misura.
La differenza con il mantenimento nella separazione
È un punto cruciale e spesso frainteso. Nella separazione il vincolo coniugale esiste ancora: l’assegno di mantenimento del coniuge (art. 156 del codice civile) tende a conservare un tenore di vita analogo a quello matrimoniale. Nel divorzio, sciolto il vincolo, quel parametro non vale più e si guarda all’autosufficienza e al riequilibrio dei sacrifici. Per questo, passando dalla separazione al divorzio, l’importo può ridursi.
Un esempio concreto
Caia e Tizio sono stati sposati venticinque anni; Caia ha lasciato il lavoro per crescere i figli e gestire la casa, mentre Tizio ha fatto carriera. Al divorzio, Caia ha 55 anni e scarse possibilità di reinserimento. Qui l’assegno può essere riconosciuto in misura significativa, proprio per la sua funzione compensativa del contributo dato e dei sacrifici professionali. Se invece il matrimonio fosse durato pochi anni, senza figli e con due coniugi entrambi occupati, è probabile che nessun assegno venga riconosciuto.
Durata, revisione e cessazione
L’assegno divorzile è di regola periodico, ma può essere corrisposto in un’unica soluzione (capitalizzato) se le parti concordano e il tribunale lo ritiene equo: in tal caso non si potrà più chiedere nulla in futuro. L’importo è rivedibile se cambiano le condizioni economiche, e cessa se l’ex coniuge beneficiario passa a nuove nozze; secondo la giurisprudenza può venire meno anche in caso di stabile convivenza con un nuovo partner.
Articoli di legge da consultare
- Art. 5 L. 898/1970: assegno divorzile e relativi criteri
- Art. 156 c.c.: mantenimento nella separazione (confronto)
- Art. 9 L. 898/1970: revisione e reversibilità
Domande frequenti
L’assegno divorzile garantisce il tenore di vita del matrimonio?
No. Dal 2018 le Sezioni Unite hanno superato il criterio del tenore di vita: l’assegno ha funzione assistenziale e compensativa, valutata sulla base di redditi, durata del matrimonio e contributo dato alla famiglia.
L’assegno divorzile spetta sempre?
No, non è automatico. Spetta solo se un ex coniuge non dispone di mezzi adeguati e non è in grado di procurarseli per ragioni oggettive, oppure per riequilibrare i sacrifici fatti per la famiglia.
Quando cessa l’assegno divorzile?
Cessa se il beneficiario contrae nuove nozze; secondo la giurisprudenza può venir meno anche in caso di stabile convivenza con un nuovo partner. È inoltre rivedibile al mutare delle condizioni economiche.
Risorse correlate
- Mantenimento del coniuge nella separazione
- Revisione dell’assegno di mantenimento e divorzile
- Divorzio congiunto: come funziona
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L’assegno divorzile è una delle questioni più delicate e fraintese del divorzio. Per anni si è ritenuto che servisse a garantire all’ex coniuge lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio; oggi non è più così. Le Sezioni Unite della Cassazione, con una pronuncia del 2018, ne hanno ridisegnato profondamente la funzione, rendendola assistenziale e al tempo stesso compensativa. Capire questo cambiamento è fondamentale, perché spiega perché oggi l’assegno non è più quasi automatico e perché il giudice guarda non solo ai redditi, ma all’intera storia del matrimonio e ai sacrifici compiuti.
Che cos’è e a cosa serve
L’assegno divorzile è la somma che un ex coniuge può essere tenuto a versare all’altro dopo lo scioglimento del matrimonio. È disciplinato dall’art. 5 della legge 898 del 1970. A differenza del mantenimento previsto nella separazione, presuppone che il vincolo matrimoniale sia ormai sciolto: per questo i suoi criteri sono diversi e, in linea generale, meno generosi. Mentre nella separazione il legame giuridico permane e con esso certi doveri di solidarietà, nel divorzio quel legame è venuto meno, e l’eventuale sostegno economico risponde a una logica differente, legata più al riequilibrio che alla conservazione di uno status.
La svolta delle Sezioni Unite del 2018
Il passaggio decisivo è arrivato con una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del 2018, che ha superato il vecchio criterio del «tenore di vita matrimoniale». Da allora l’assegno non serve più a riprodurre artificialmente il livello di vita goduto durante il matrimonio. La sua funzione è stata ricostruita come assistenziale — perché soccorre il coniuge privo di mezzi adeguati — ma anche compensativa e perequativa, perché tiene conto del contributo che quel coniuge ha dato alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, spesso a costo di rinunce sul piano professionale. È un cambio di prospettiva profondo, che sposta l’attenzione dal mantenimento di un livello al riconoscimento di un apporto.
I presupposti: mezzi inadeguati e impossibilità di procurarseli
Perché l’assegno sia riconosciuto, in linea generale, devono ricorrere due condizioni: l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e l’impossibilità oggettiva di procurarseli. Non basta, quindi, guadagnare meno dell’altro: occorre che chi chiede l’assegno non disponga di mezzi sufficienti a un’esistenza dignitosa e non sia in condizione, per ragioni oggettive — età, salute, durata dell’allontanamento dal mercato del lavoro — di procurarseli da sé. La valutazione è concreta e individualizzata: il giudice non applica una tabella, ma esamina la situazione reale delle due parti.
Il criterio compensativo: il contributo al ménage
Il profilo più innovativo è quello compensativo. Il giudice valuta il contributo che il coniuge richiedente ha dato alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune: per esempio chi ha rinunciato o ridotto la propria attività lavorativa per occuparsi della casa e dei figli, sostenendo nel contempo la carriera dell’altro. Quel sacrificio, che durante il matrimonio non si traduceva in un reddito proprio, viene riconosciuto al momento del divorzio attraverso l’assegno. È un modo per dare valore a un apporto che il diritto, in passato, tendeva a ignorare. Naturalmente questo richiede di provare in concreto le scelte compiute e le rinunce affrontate.
Come si determina l’importo
Non esiste una formula matematica per quantificare l’assegno. Il giudice, una volta verificati i presupposti, ne determina l’ammontare valutando in modo complessivo una pluralità di elementi: le condizioni economiche delle parti, la durata del matrimonio, l’età e la salute del richiedente, il contributo dato alla famiglia e alla formazione del patrimonio. La durata del matrimonio ha un peso particolare: un’unione lunga, in cui un coniuge ha a lungo sacrificato le proprie prospettive, pesa diversamente da un’unione breve. La valutazione è quindi sempre individualizzata e ancorata alla storia concreta della coppia.
Assegno divorzile e mantenimento nella separazione
Vale la pena chiarire la differenza tra assegno divorzile e assegno di mantenimento previsto nella separazione, perché vengono spesso confusi. Nella separazione il vincolo matrimoniale non è ancora sciolto e permangono certi doveri di solidarietà: l’assegno di mantenimento, in linea generale, tende a conservare un equilibrio più vicino a quello goduto durante la convivenza. Nel divorzio, invece, il matrimonio è sciolto: l’assegno divorzile risponde a una logica diversa, assistenziale e compensativa, e non mira a riprodurre il tenore di vita matrimoniale. È per questo che la stessa persona può ricevere un assegno di mantenimento durante la separazione e poi vedersi riconoscere un assegno divorzile diverso, o non vederselo riconoscere affatto, una volta intervenuto il divorzio. Tenere distinti i due istituti aiuta a comprendere perché gli importi e i presupposti possono cambiare nel passaggio dall’una all’altra fase.
Forma dell’assegno: periodico o una tantum
L’assegno divorzile può assumere forme diverse. La più comune è quella di un versamento periodico, di regola mensile, che accompagna nel tempo l’ex coniuge beneficiario e che resta soggetto a possibili revisioni se mutano le condizioni. In alternativa, le parti possono concordare una corresponsione in un’unica soluzione, la cosiddetta liquidazione «una tantum», che chiude in via definitiva la questione economica tra di loro. Questa seconda forma, una volta perfezionata secondo le regole previste, tende a precludere successive richieste sullo stesso titolo, dando stabilità ai rapporti ma rinunciando alla possibilità di adeguamenti futuri. La scelta tra le due soluzioni dipende dalle esigenze concrete delle parti e va ponderata con attenzione, perché ha conseguenze di lungo periodo difficilmente reversibili.
Quando l’assegno non spetta o viene meno
Se il coniuge richiedente dispone di mezzi adeguati, o è in grado di procurarseli, l’assegno, in linea generale, non spetta. Inoltre l’assegno può essere rivisto se mutano le condizioni economiche delle parti, e cessa, di regola, in caso di nuove nozze del beneficiario; anche l’instaurarsi di una stabile convivenza può incidere sul diritto, secondo una valutazione del caso concreto. È bene ricordare che l’assegno non è un’attribuzione definitiva e immutabile: segue l’evoluzione della vita delle persone. Per questo, sia chi lo riceve sia chi lo versa devono essere consapevoli che le circostanze sopravvenute possono giustificarne la modifica o la cessazione.
Casi pratici
Caso 1: la rinuncia alla carriera
Caia, dopo un lungo matrimonio, ha rinunciato per anni alla propria attività lavorativa per occuparsi dei figli e della casa, sostenendo la carriera di Tizio. Al divorzio, non disponendo di mezzi adeguati e trovandosi in difficoltà a reinserirsi nel lavoro, ottiene un assegno: il giudice valorizza, in chiave compensativa, il contributo dato alla famiglia e i sacrifici professionali affrontati.
Caso 2: mezzi adeguati, niente assegno
Sempronia, al momento del divorzio, ha un reddito proprio stabile e un patrimonio che le assicura un’esistenza dignitosa. Pur guadagnando meno dell’ex coniuge, non si trova in condizione di inadeguatezza dei mezzi: in linea generale, mancando il presupposto, l’assegno divorzile non le viene riconosciuto.
Domande frequenti
L’assegno divorzile garantisce lo stesso tenore di vita del matrimonio?
No, non più. Dopo la pronuncia delle Sezioni Unite del 2018 il criterio del tenore di vita matrimoniale è stato superato: oggi l’assegno ha funzione assistenziale e, insieme, compensativa e perequativa.
Quali sono i presupposti per ottenerlo?
In linea generale l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l’impossibilità oggettiva di procurarseli. Non basta guadagnare meno dell’altro: occorre non disporre di mezzi sufficienti a un’esistenza dignitosa e non poterli ottenere da sé.
Cosa significa funzione compensativa?
Significa che il giudice valuta il contributo dato alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, ad esempio le rinunce professionali fatte per occuparsi di casa e figli. Quel sacrificio viene riconosciuto economicamente al momento del divorzio.
Esiste una formula per calcolare l’importo?
No, non c’è una formula matematica. Il giudice valuta in modo complessivo le condizioni economiche delle parti, la durata del matrimonio, l’età e la salute del richiedente e il contributo dato alla famiglia.
L’assegno può cessare?
Sì. Può essere rivisto se mutano le condizioni economiche e cessa, di regola, con le nuove nozze del beneficiario; anche una stabile convivenza può incidere, secondo la valutazione del caso concreto.