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In sintesi
- Deducibile dal reddito: l’assegno periodico pagato all’ex coniuge per sentenza o provvedimento del giudice riduce il reddito su cui si calcola l’IRPEF.
- Solo la quota per il coniuge: la parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile e non va indicata.
- Serve un provvedimento giudiziario: la deduzione spetta solo se l’assegno è fissato dal giudice (sentenza di separazione, divorzio, annullamento).
- No somme in un’unica soluzione: solo gli assegni periodici (mensili, annuali) sono deducibili. L’assegno versato tutto in una volta non lo è.
- Rigo E22: qui si indica il codice fiscale dell’ex coniuge e l’importo versato nell’anno.
- Vale anche se l’ex coniuge vive all’estero: la deduzione spetta indipendentemente dalla residenza dell’ex coniuge beneficiario.
Come funziona la deduzione dell'assegno all'ex coniuge
Quando una coppia si separa o divorzia, il giudice stabilisce spesso che uno dei due debba corrispondere all’altro un assegno periodico. Chi paga questo assegno può dedurlo dal proprio reddito complessivo: in concreto, l’importo versato viene sottratto dal reddito prima di calcolare l’IRPEF, riducendo così le imposte da pagare.
La regola fondamentale riguarda la quota destinata ai figli: quella parte non è mai deducibile. Puoi dedurre solo la quota che il provvedimento del giudice attribuisce direttamente all’ex coniuge. Se la sentenza non distingue le due quote, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate prevedono che si consideri destinata al coniuge la metà dell’assegno complessivo.
Un altro limite importante: solo gli assegni periodici danno diritto alla deduzione. Se hai concordato con l’ex coniuge — o il giudice ha disposto — il pagamento di una somma unica in saldo definitivo, quell’importo non è deducibile.
Nel modello 730, questi importi vanno indicati nel rigo E22 della Sezione II del Quadro E. Dovrai inserire il codice fiscale dell’ex coniuge (colonna 1) e l’importo degli assegni effettivamente versati nel 2025 (colonna 2).
| Situazione | Deducibile? |
|---|---|
| Assegno periodico al coniuge separato, disposto dal giudice | Sì, per intero (quota coniuge) |
| Assegno periodico al coniuge divorziato, disposto dal giudice | Sì, per intero (quota coniuge) |
| Quota dell'assegno destinata al mantenimento dei figli | No |
| Assegno versato in un'unica soluzione (saldo definitivo) | No |
| Rimborso spese canone di locazione/condominiali stabilito dal giudice ('contributo casa') | Sì, incluso nell'importo del rigo E22 |
| Assegno concordato tra le parti senza provvedimento giudiziario | No |
Esempio pratico
-
Tizio è stato separato legalmente nel 2023. La sentenza dispone che versi 700 euro al mese all’ex coniuge (quota interamente destinata a lei, i figli vivono con lui). Nel 2025 ha versato in totale 8.400 euro. Nel 730/2026 indica nel rigo E22 il codice fiscale dell’ex moglie e l’importo 8.400 euro. Questa cifra riduce il suo reddito complessivo prima del calcolo dell’IRPEF.
Documenti necessari
- Sentenza di separazione legale o di divorzio (o decreto del giudice che dispone l’assegno)
- Ricevute di bonifico o estratto conto bancario che provi i versamenti effettuati nel 2025
- Codice fiscale dell’ex coniuge beneficiario
- Eventuale accordo omologato che specifichi la quota destinata al coniuge e quella ai figli
Sentenza che non distingue la quota figli dalla quota coniuge
Scenario. Caio è divorziato. Il decreto del tribunale stabilisce un assegno complessivo di 1.000 euro al mese senza specificare quanta parte sia per i figli e quanta per l’ex moglie.
Come si applica. In questo caso le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate prevedono che si consideri destinata all’ex coniuge la metà dell’assegno. Caio può quindi dedurre 500 euro al mese, ovvero 6.000 euro annui, indicandoli nel rigo E22. L’altra metà (6.000 euro) non è deducibile perché si presume destinata ai figli.
In pratica
- Se la sentenza non separa le due quote, si considera che metà dell’assegno vada al coniuge e metà ai figli.
- Dedurre solo la metà come quota coniuge nel rigo E22.
- Conservare la sentenza per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Ex coniuge residente all'estero
Scenario. Sempronio è separato dall’ex moglie che nel 2023 si è trasferita in Germania. In base alla sentenza del tribunale italiano, versa 600 euro al mese alla ex coniuge (quota integralmente a lei destinata, i figli sono maggiorenni e autonomi).
Come si applica. La residenza all’estero dell’ex coniuge non cambia le regole. Sempronio può dedurre i 7.200 euro versati nel 2025 (600 × 12) indicandoli nel rigo E22 con il codice fiscale italiano dell’ex moglie. Se l’ex moglie non ha un codice fiscale italiano, occorrerà verificare con il CAF la corretta procedura.
In pratica
- La deduzione spetta anche se il beneficiario risiede all’estero.
- È necessario disporre del codice fiscale dell’ex coniuge da inserire nella colonna 1 del rigo E22.
- Conservare i bonifici internazionali come prova dei versamenti.
Quando rivolgersi a un professionista
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Fonti e approfondimenti
Domande frequenti
Posso dedurre anche il 'contributo casa' (rimborso affitto) stabilito dal giudice?
Sì. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate prevedono espressamente che nel rigo E22 vadano inclusi anche gli importi stabiliti dal giudice a titolo di rimborso del canone di locazione e delle spese condominiali, purché disposti con provvedimento giudiziario.
Se ho versato l'assegno solo per alcuni mesi del 2025, posso dedurre solo quella parte?
Sì. Si deduce l’importo effettivamente versato nell’anno 2025, non quello teorico previsto dalla sentenza. Se hai pagato 5 mensilità su 12, indichi solo quelle 5 nel rigo E22.
L'ex coniuge deve dichiarare l'assegno che riceve?
Sì. L’assegno periodico che il coniuge riceve per effetto di separazione o divorzio è imponibile per chi lo percepisce (deve dichiararlo come reddito). Per chi lo paga è deducibile. È una logica simmetrica.
Ho concordato un assegno con il mio ex coniuge senza andare dal giudice: è deducibile?
No. La deduzione richiede che l’assegno sia disposto dall’autorità giudiziaria (sentenza, decreto, accordo omologato dal tribunale). Un accordo privato tra le parti non è sufficiente.
La quota dei figli è mai deducibile?
No. Le somme versate per il mantenimento dei figli non sono mai deducibili, indipendentemente dall’età dei figli o dalla loro situazione economica.
Cosa succede se pago in ritardo le mensilità: deduco quando le verso o quando erano dovute?
Si deduce nell’anno in cui l’assegno è stato effettivamente versato, indipendentemente dalla competenza. Se nel 2025 hai pagato mensilità arretrate del 2024, quelle concorrono alla deduzione del 2025.
Domande frequenti
Posso dedurre anche il 'contributo casa' (rimborso affitto) stabilito dal giudice?
Sì. Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate prevedono espressamente che nel rigo E22 vadano inclusi anche gli importi stabiliti dal giudice a titolo di rimborso del canone di locazione e delle spese condominiali, purché disposti con provvedimento giudiziario.
Se ho versato l'assegno solo per alcuni mesi del 2025, posso dedurre solo quella parte?
Sì. Si deduce l'importo effettivamente versato nell'anno 2025, non quello teorico previsto dalla sentenza. Se hai pagato 5 mensilità su 12, indichi solo quelle 5 nel rigo E22.
L'ex coniuge deve dichiarare l'assegno che riceve?
Sì. L'assegno periodico che il coniuge riceve per effetto di separazione o divorzio è imponibile per chi lo percepisce (deve dichiararlo come reddito). Per chi lo paga è deducibile. È una logica simmetrica.
Ho concordato un assegno con il mio ex coniuge senza andare dal giudice: è deducibile?
No. La deduzione richiede che l'assegno sia disposto dall'autorità giudiziaria (sentenza, decreto, accordo omologato dal tribunale). Un accordo privato tra le parti non è sufficiente.
La quota dei figli è mai deducibile?
No. Le somme versate per il mantenimento dei figli non sono mai deducibili, indipendentemente dall'età dei figli o dalla loro situazione economica.
Cosa succede se pago in ritardo le mensilità: deduco quando le verso o quando erano dovute?
Si deduce nell'anno in cui l'assegno è stato effettivamente versato, indipendentemente dalla competenza. Se nel 2025 hai pagato mensilità arretrate del 2024, quelle concorrono alla deduzione del 2025.
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