Autore: Andrea Marton

  • Articolo 287 Codice di Procedura Civile: Casi di correzione

    Articolo 287 Codice di Procedura Civile: Casi di correzione

    Art. 287 c.p.c. – Casi di correzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello [1] e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

    [1] La Corte costituzionale, con sentenza 10 novembre 2004, n. 335, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo limitatamente alle parole «contro le quali non sia stato proposto appello».

  • Articolo 286 Codice di Procedura Civile: Notificazione nel caso d’interruzione

    Articolo 286 Codice di Procedura Civile: Notificazione nel caso d’interruzione

    Art. 286 c.p.c. – Notificazione nel caso d’interruzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell’articolo 303 secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.

    Se si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente.

  • Articolo 285 Codice di Procedura Civile: Modo di notificazione della sentenza

    Articolo 285 Codice di Procedura Civile: Modo di notificazione della sentenza

    Art. 285 c.p.c. – Modo di notificazione della sentenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170 [1].

    [1] Le parole «primo e terzo comma» sono state soppresse dall’art. 46, comma 10, L. 18 giugno 2009, n. 69,

  • Articolo 284 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 284 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 284 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 283 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello

    Articolo 283 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello

    Art. 283 c.p.c. – Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva, con o senza cauzione.

    Se l’istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza e’ revocabile con la sentenza che definisce il giudizio [1].

    Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 1q, L. 28 dicembre 2005, n. 263.

    [1] Comma aggiunto dall’art. 27, L. 12 novembre 2011, n. 183, in vigore dall’1 gennaio 2012.

  • Articolo 282 Codice di Procedura Civile: Esecuzione provvisoria

    Articolo 282 Codice di Procedura Civile: Esecuzione provvisoria

    Art. 282 c.p.c. – Esecuzione provvisoria

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

    Articolo così sostituito dall’art. 33, L. 26 novembre 1990, n.353.

  • Articolo 281-octies Codice di Procedura Civile: Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale

    Articolo 281-octies Codice di Procedura Civile: Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale

    Art. 281-octies c.p.c. – Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, provvede a norma degli articoli 187, 188 e 189.

    In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all’esito dell’istruttoria, le rimette, a norma dell’articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell’articolo 279, secondo comma, numero 5).

  • Articolo 281-septies Codice di Procedura Civile: Rimessione della causa al giudice monocratico

    Articolo 281-septies Codice di Procedura Civile: Rimessione della causa al giudice monocratico

    Art. 281-septies c.p.c. – Rimessione della causa al giudice monocratico

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché provveda, quale giudice monocratico, a norma degli articoli 281-quater, 281-quinquies e 281-sexies.

  • Articolo 281-sexies Codice di Procedura Civile: Decisione a seguito di trattazione orale

    Articolo 281-sexies Codice di Procedura Civile: Decisione a seguito di trattazione orale

    Art. 281-sexies c.p.c. – Decisione a seguito di trattazione orale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se non dispone a norma dell’articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

    In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

  • Articolo 281-quinquies Codice di Procedura Civile: Decisione a seguito di trattazione scritta o mista

    Articolo 281-quinquies Codice di Procedura Civile: Decisione a seguito di trattazione scritta o mista

    Art. 281-quinquies c.p.c. – Decisione a seguito di trattazione scritta o mista

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell’articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell’articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

    Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell’articolo 190, fissa l’udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi all’udienza di discussione.