Autore: Andrea Marton

  • Articolo 34 TU Giustizia Tributaria: Trattamento dei componenti del Consiglio di presidenza

    Art. 34 D.Lgs. 175/2024 – Trattamento dei componenti del Consiglio di presidenza

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.

    1-bis. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto: a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 19, comma 5; b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, individuato nella tabella D, aumentato del 50 per cento per il presidente.

    1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

    2. Ai componenti del Consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato.

  • Art. 147 L. 633/1941

    Art. 147 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Il diritto di cui all'articolo 144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 27 TUPI: Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali

    Art. 27 TUPI: Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali ( Art.27-bis del d.lgs n.29 del 1993 , aggiunto dall' art.17 del d.lgs n.80 del 1998 ) 1.

    Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità.

    Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.

    Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Redditi SC e SP 2026: termini di invio e versamento

    In sintesi

    • Invio telematico entro il 30 settembre 2026 (9° mese dalla chiusura dell’esercizio solare).
    • Saldo e primo acconto entro il 30 giugno 2026 (6° mese), oppure entro il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%.
    • Seconda rata di acconto entro il 30 novembre 2026 (11° mese).
    • Gli acconti si calcolano con il metodo storico (100% dell’imposta precedente) oppure con il metodo previsionale.
    • Prima rata acconto = 40% dell’acconto complessivo; seconda rata = 60%.
    • Se il bilancio è approvato oltre i 4 mesi dalla chiusura, il termine di versamento si sposta.

    Cosa sono il Modello Redditi SC e SP

    Il Modello Redditi SC riguarda le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, ecc.), mentre il Modello Redditi SP serve alle società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, ecc.). Entrambi vanno presentati ogni anno per comunicare all’Agenzia delle Entrate il reddito prodotto e calcolare le imposte dovute.

    Per chi ha l’esercizio che coincide con l’anno solare – chiusura al 31 dicembre 2025 – le scadenze del 2026 sono fisse e prevedibili. Conoscerle in anticipo permette di organizzare la liquidità aziendale senza incorrere in sanzioni.

    In questa guida trovi tutte le date, le regole per calcolare gli acconti e i casi in cui è possibile versare in ritardo applicando la maggiorazione dello 0,40%.

    Scadenze principali per esercizio solare (chiusura 31/12/2025)
    Adempimento Scadenza Note
    Saldo IRES + 1ª rata acconto 30 giugno 2026 6° mese dalla chiusura
    Saldo + 1ª rata acconto (proroga) 30 luglio 2026 Con maggiorazione 0,40%
    2ª rata acconto IRES 30 novembre 2026 11° mese dalla chiusura
    Invio telematico dichiarazione 30 settembre 2026 9° mese dalla chiusura

    Esempio pratico

    • Esempio – Alfa SRL. Alfa SRL chiude l’esercizio al 31 dicembre 2025 e approva il bilancio nei termini ordinari. L’IRES dell’anno precedente era 10.000 euro. Acconto complessivo da versare: 10.000 euro (metodo storico, 100%). Prima rata (40%): 4.000 euro entro il 30 giugno 2026. Seconda rata (60%): 6.000 euro entro il 30 novembre 2026. Se Alfa SRL preferisce spostare il pagamento di giugno al 30 luglio, applica la maggiorazione dello 0,40%: il costo aggiuntivo sulla prima rata è 4.000 × 0,40% = 16 euro.

    Documenti necessari

    • Modello Redditi SC 2026 (o Redditi SP 2026) con relative istruzioni
    • Bilancio approvato dall’assemblea e relativa delibera
    • Modello F24 per i versamenti di saldo e acconto
    • Calcolo dell’acconto IRES (storico o previsionale)
    • Ricevuta telematica di trasmissione della dichiarazione

    Caso 1 – Alfa SRL con approvazione del bilancio nei termini

    Scenario. Alfa SRL, esercizio solare, approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura (aprile 2026). L’imposta IRES dell’anno precedente è 20.000 euro.

    Come si applica. Il termine ordinario per saldo e primo acconto è il 30 giugno 2026. Alfa SRL versa il saldo IRES 2025 più la prima rata di acconto (40% × 20.000 = 8.000 euro) entro quella data. La seconda rata (60% × 20.000 = 12.000 euro) scade il 30 novembre 2026. La dichiarazione Redditi SC va trasmessa telematicamente entro il 30 settembre 2026.

    In pratica

    • Saldo + prima rata (8.000 euro) entro il 30 giugno 2026.
    • Seconda rata (12.000 euro) entro il 30 novembre 2026.
    • Invio dichiarazione entro il 30 settembre 2026.

    Caso 2 – Alfa SRL sceglie di versare con la proroga di un mese

    Scenario. Alfa SRL ha bisogno di liquidità a giugno e decide di spostare il pagamento del saldo e della prima rata di acconto al mese successivo.

    Come si applica. La legge consente di versare entro i 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Per Alfa SRL con prima rata di acconto di 8.000 euro, la maggiorazione è 8.000 × 0,40% = 32 euro. Il pagamento totale da fare entro il 30 luglio 2026 è quindi 8.000 + 32 = 8.032 euro (a cui si somma il saldo IRES 2025 con la relativa maggiorazione). Non si tratta di una sanzione ma di un interesse legale minimo.

    In pratica

    • Versamento spostato al 30 luglio 2026 con maggiorazione dello 0,40%.
    • La maggiorazione si calcola sull’intero importo versato in ritardo.
    • Nessuna sanzione: la proroga è prevista dalla legge.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Entro quando va inviato il Modello Redditi SC 2026?

    Per le società con esercizio solare (chiusura al 31 dicembre 2025), la dichiarazione va trasmessa telematicamente entro il 30 settembre 2026, cioè entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura.

    Quando si paga l'IRES: saldo e acconto?

    Il saldo IRES 2025 e la prima rata di acconto si versano entro il 30 giugno 2026 (o entro il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%). La seconda rata di acconto scade il 30 novembre 2026.

    Quanto è la maggiorazione per versare un mese dopo?

    La maggiorazione è dello 0,40% sull’importo versato in ritardo. Si applica se si paga entro i 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria di giugno.

    Come si calcola l'acconto IRES?

    Si può usare il metodo storico – versando il 100% dell’imposta dell’anno precedente – oppure il metodo previsionale, stimando l’imposta dell’anno in corso. La prima rata è il 40% dell’acconto complessivo, la seconda il 60%.

    Cosa succede se il bilancio viene approvato in ritardo?

    Se l’approvazione del bilancio slitta oltre i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, il termine di versamento si sposta di conseguenza. Le istruzioni del modello specificano la nuova scadenza applicabile.

    Il Modello Redditi SP ha le stesse scadenze del Modello Redditi SC?

    Sì, per le società di persone con esercizio coincidente con l’anno solare valgono le stesse scadenze: versamenti entro il 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione) e invio dichiarazione entro il 30 settembre 2026.

    Da leggere insieme

  • Titoli di Stato e obbligazioni: imposta al 12,5% nel quadro RT

    In sintesi

    • Aliquota dimezzata al 12,5%: i titoli di Stato italiani ed equiparati (BTP, BOT, BTP Italia, CCT) sono tassati al 12,5% invece del 26% ordinario.
    • Meccanismo del 48,08%: in pratica non si cambia aliquota; si inserisce nel quadro RT solo il 48,08% del corrispettivo e del costo, poi si applica il 26% su quella base ridotta.
    • Quali titoli rientrano: titoli di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 (titoli di Stato italiani) e obbligazioni emesse da Stati esteri inclusi nella lista ministeriale del 4 settembre 1996 e successive modificazioni.
    • Anche le obbligazioni di enti territoriali esteri: dal decreto-legge n. 66 del 2014, rientrano nell’agevolazione anche le obbligazioni emesse da enti territoriali degli Stati inclusi nella lista.
    • Righi RT21 e RT22 della Sezione II-A: qui si riportano i corrispettivi e i costi già ridotti al 48,08% per le operazioni dal 1° luglio 2014.
    • Minusvalenze da titoli agevolati: se realizzi una perdita su questi titoli, per compensarla con plusvalenze al 26% puoi usarla solo al 48,08% del suo importo.

    Perché i titoli di Stato pagano meno tasse

    Non tutti i guadagni finanziari pagano la stessa imposta. Mentre su azioni, ETF e obbligazioni societarie si paga il 26%, sui titoli di Stato italiani (BTP, BOT, CCT, BTP Italia) e su alcune obbligazioni estere equiparate l’aliquota effettiva è del 12,5%. Questo vantaggio esiste per incentivare l’investimento nel debito pubblico e in strumenti considerati meno rischiosi.

    Dal punto di vista tecnico, il meccanismo non prevede un’aliquota separata del 12,5%. Funziona così: nel quadro RT inserisci solo il 48,08% del corrispettivo incassato e il 48,08% del costo di acquisto. Poi applichi l’aliquota ordinaria del 26% su quella base ridotta. Il risultato è equivalente ad applicare il 12,5% sull’importo pieno (26% x 48,08% = circa 12,5%).

    Questo metodo tecnico serve a mantenere un sistema unico di calcolo nel quadro RT, evitando aliquote diverse in sezioni diverse. In pratica, nei righi RT21 e RT22 della Sezione II-A del quadro RT inserisci già le cifre ridotte al 48,08%: non devi fare altri calcoli separati.

    Quali obbligazioni rientrano nell’agevolazione? I titoli di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 (i titoli pubblici italiani) e le obbligazioni emesse da Stati esteri inclusi nella lista ministeriale del 4 settembre 1996 e successive modificazioni, comprese le obbligazioni emesse dagli enti territoriali di quegli Stati (come i bond emessi da regioni o comuni di Paesi EU con fiscalità normale).

    Confronto tra titoli al 12,5% e titoli al 26%
    Categoria Esempi tipici Base imponibile nel quadro RT Aliquota effettiva
    Titoli di Stato italiani (art. 31 DPR 601/1973) BTP, BOT, CCT, BTP Italia, CTZ 48,08% del corrispettivo e del costo 12,5%
    Obbligazioni di Stati esteri (lista min. 4/9/1996) Bond sovrani di paesi UE o OCSE in lista 48,08% del corrispettivo e del costo 12,5%
    Obbligazioni enti territoriali di detti Stati Bond di regioni o comuni di paesi in lista 48,08% del corrispettivo e del costo 12,5%
    Obbligazioni societarie (es. corporate bond) Bond Fiat, Enel, LVMH 100% del corrispettivo e del costo 26%
    Azioni, ETF, fondi comuni azionari Azioni Intesa, ETF S&P500 100% del corrispettivo e del costo 26%

    Esempio pratico

    • Tizio ha acquistato BTP (titoli di Stato italiani) per 10.000 euro e li ha venduti nel 2025 per 11.000 euro, realizzando una plusvalenza di 1.000 euro. Invece di inserire 11.000 e 10.000 nel quadro RT, inserisce il 48,08%: corrispettivo 11.000 x 48,08% = 5.289 euro; costo 10.000 x 48,08% = 4.808 euro. Plusvalenza ridotta = 5.289 – 4.808 = 481 euro. Imposta = 481 x 26% = 125 euro. Questo corrisponde esattamente a 1.000 euro x 12,5% = 125 euro. Il risultato è identico, ma si ottiene con il meccanismo del 48,08% all’interno dell’aliquota ordinaria del 26%.

    Documenti necessari

    • Estratto conto o nota di acquisto dei titoli di Stato con ISIN e prezzo
    • Nota di vendita o rimborso con corrispettivo incassato
    • Documentazione dell’intermediario che attesti la natura del titolo (per capire se rientra nell’agevolazione)
    • Certificazione delle minusvalenze da titoli agevolati rilasciata dall’intermediario (in regime amministrato)

    Caio vende BTP guadagnando sulla variazione di prezzo

    Scenario. Caio ha comprato 5 BTP sul mercato secondario al prezzo di 98 (valore nominale 100) pagando in tutto 9.800 euro, più 10 euro di commissioni. Li vende nel 2025 a 102, incassando 10.200 euro meno 10 euro di commissioni = 10.190 euro netti.

    Come si applica. Il costo fiscalmente riconosciuto è 9.800 + 10 = 9.810 euro. Il corrispettivo netto è 10.190 euro. Plusvalenza piena: 10.190 – 9.810 = 380 euro. Essendo BTP, si applica il 48,08%: base imponibile = 380 x 48,08% = 182,70 euro. Imposta = 182,70 x 26% = 47,50 euro. Se invece fossero state obbligazioni societarie, l’imposta sarebbe stata 380 x 26% = 98,80 euro: quasi il doppio.

    In pratica

    • L’agevolazione vale sulla variazione di prezzo (plusvalenza/minusvalenza), non sugli interessi cedolari che seguono regole diverse.
    • Per verificare se un titolo è agevolato, controlla l’ISIN: i BTP iniziano con ‘IT’ e sono facilmente riconoscibili. Per bond esteri verifica la lista ministeriale.
    • Anche i BTP Italia e i BTP Valore rientrano nell’agevolazione perché sono titoli emessi dallo Stato italiano.

    Sempronio perde su BTP e vuole compensare

    Scenario. Sempronio nel 2025 vende BTP in perdita di 2.000 euro (minusvalenza) e nello stesso anno guadagna 3.000 euro vendendo azioni (plusvalenza Sezione II-A).

    Come si applica. La minusvalenza da BTP (titoli al 12,5%) non si usa al 100% per compensare le plusvalenze al 26%. Le istruzioni stabiliscono che le minusvalenze realizzate in regime di tassazione al 12,50% sono deducibili per una quota pari al 48,08% del loro ammontare. Quindi: 2.000 x 48,08% = 961,60 euro compensabili. Plusvalenza netta tassabile: 3.000 – 961,60 = 2.038,40 euro. Imposta: 2.038,40 x 26% = 530 euro circa.

    In pratica

    • Le perdite su titoli agevolati al 12,5% valgono meno come ‘scudo’ rispetto alle perdite su titoli al 26%: puoi usarne solo il 48,08%.
    • Questo evita un’asimmetria: se i guadagni pagano solo il 12,5%, anche le perdite compensano in misura proporzionale.
    • Se hai solo perdite su BTP senza plusvalenze da compensare, le riporti nei quattro anni successivi, sempre al 48,08%.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Gli interessi cedolari dei BTP pagano anch'essi il 12,5%?

    Sì, anche gli interessi (cedole) dei titoli di Stato italiani sono tassati al 12,5%, ma seguono regole diverse dalle plusvalenze: vengono tassati come redditi di capitale, non come redditi diversi, e in genere la banca li trattiene alla fonte. Non vanno nel quadro RT ma eventualmente nel quadro RM se non sono stati tassati alla fonte.

    Come faccio a sapere se un'obbligazione estera è agevolata al 12,5%?

    Deve essere emessa da uno Stato incluso nella lista del decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni. In pratica si tratta dei Paesi con cui l’Italia ha accordi di scambio di informazioni: la maggior parte dei Paesi UE e OCSE. Chiedi conferma al tuo intermediario.

    I fondi obbligazionari che investono in BTP godono dell'agevolazione?

    Non direttamente: i proventi dei fondi comuni (OICR) sono redditi di natura finanziaria tassati normalmente al 26%. Solo se il fondo distribuisce importi riferibili a titoli agevolati la quota corrispondente può essere ridotta al 48,08%. Il trattamento dipende dalla composizione del fondo e dalle comunicazioni dell’intermediario.

    I BTP comprati in asta primaria e tenuti fino a scadenza generano plusvalenze?

    No. Se il BTP viene rimborsato a scadenza alla pari (100), non c’è differenza tra corrispettivo e costo se hai pagato 100. Ma se hai acquistato sotto la pari (es. a 97) e vieni rimborsato a 100, c’è una plusvalenza di 3 punti percentuali tassata al 12,5%.

    Le obbligazioni emesse da Comuni italiani godono dell'agevolazione?

    No. L’agevolazione riguarda i titoli dello Stato italiano (emessi dal Ministero dell’Economia) e le obbligazioni di enti territoriali di Stati esteri in lista. Le obbligazioni di enti locali italiani (comuni, regioni) sono trattate come obbligazioni ordinarie al 26%.

    Se ho perso denaro su BTP posso usare la perdita contro i guadagni in borsa?

    Sì, ma solo parzialmente: la minusvalenza da BTP è deducibile contro plusvalenze al 26% solo per il 48,08% del suo importo, perché i BTP godono di un regime di favore e le perdite si proporzionano di conseguenza.

    Vedi anche: Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, PEX: quando le plusvalenze su partecipazioni sono quasi esenti, Vendere l’auto usata tra privati, Rateizzazione plusvalenze d’impresa, Plusvalenza su immobile ricevuto in donazione e Plusvalenza cessione azienda.

  • Pensione a inizio 2027: il congelamento dei requisiti mi riguarda? esempio

    In sintesi

    • Dal 1° gennaio 2027 i requisiti pensionistici aumentano per speranza di vita di un solo mese
    • L’incremento ordinario (stabilito dal decreto direttoriale MEF-MLPS) si applicherà dal 2028
    • La norma riguarda tutti i requisiti di accesso al sistema pensionistico soggetti all’adeguamento
    • Per i dipendenti pubblici che maturano i requisiti nel 2027 si applica anche il differimento TFS
    • Dal 2028 l’incremento torna alla misura piena stabilita dal decreto direttoriale

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 185 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 30 dicembre 2025, stabilisce che l’incremento dei requisiti pensionistici per speranza di vita decorrente dal 1° gennaio 2027 è applicato nella misura di un solo mese (anziché quella stabilita dal decreto direttoriale MEF-MLPS). Dal 1° gennaio 2028 torna invece il pieno incremento previsto da quel decreto.

    Approfondimento normativo completo: Comma 185 LB26: speranza di vita 2027 ridotta a un mese e TFS di.

    Cosa prevede il comma 185 sull'adeguamento dei requisiti pensionistici nel 2027

    Il sistema pensionistico italiano prevede che i requisiti di accesso – età e anzianità contributiva – vengano periodicamente adeguati all’aumento della speranza di vita. Questo meccanismo è governato dall’articolo 12, comma 12-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 122/2010, e i nuovi valori sono stabiliti con decreto direttoriale emanato di concerto dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    Il comma 185 della legge di bilancio 2026 introduce una deroga temporanea: limitatamente all’anno 2027, l’incremento dei requisiti legato alla speranza di vita è applicato nella misura di un mese, indipendentemente da quanto stabilito dal decreto direttoriale. Chi matura i requisiti pensionistici nel corso del 2027 beneficia quindi di un aggravio ridotto rispetto a quello che sarebbe stato applicato secondo il meccanismo ordinario.

    Dal 1° gennaio 2028 il meccanismo ordinario riprende piena efficacia: torna ad applicarsi l’incremento nella misura stabilita dal decreto direttoriale, senza ulteriori deroghe. Il comma 185 è quindi una misura transitoria a favore di chi va in pensione nel 2027, che non modifica strutturalmente il sistema di adeguamento alla speranza di vita ma ne limita l’impatto per un solo anno.

    Come capire se il comma 185 si applica alla propria posizione

    • Verificare se si maturano i requisiti pensionistici nel corso dell’anno 2027
    • Accertare quale incremento per speranza di vita è stabilito dal decreto direttoriale MEF-MLPS vigente
    • Calcolare la differenza tra l’incremento ordinario e il solo mese previsto dal comma 185 per il 2027
    • Per i dipendenti pubblici: verificare l’applicabilità del differimento TFS ex comma 185, secondo periodo
    • Chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2028 non beneficia della deroga e subisce l’incremento pieno

    Caso 1: Tizio, lavoratore che raggiunge i requisiti nel 2027

    Scenario. Tizio ha 67 anni compiuti e matura nel 2027 i requisiti per la pensione di vecchiaia. Senza la deroga del comma 185, l’incremento per speranza di vita stabilito dal decreto direttoriale avrebbe posticipato il momento di accesso di più di un mese rispetto all’età ordinaria. Tizio vuole sapere di quanti mesi sono stati limitati i requisiti aggiuntivi per il 2027.

    Come si legge in pratica. Il comma 185 stabilisce che nel 2027 l’incremento per speranza di vita è applicato nella misura di un solo mese, indipendentemente da quanto stabilito dal decreto direttoriale. L’effetto concreto per Tizio è che il requisito aggiuntivo derivante dall’adeguamento alla speranza di vita è pari a un mese, anziché alla misura maggiore che sarebbe stata applicata senza la deroga. La norma non elimina l’incremento ma lo limita a un mese per tutto il 2027. Tizio deve verificare con il proprio patronato o l’INPS la data esatta di maturazione dei requisiti, poiché l’impatto dipende dalla sua posizione specifica (vecchiaia, anticipata o altro).

    Riepilogo Caso 1

    • Requisito: pensione di vecchiaia con adeguamento speranza di vita 2027
    • Incremento ordinario (decreto direttoriale): superiore a un mese (valore da verificare sul decreto)
    • Incremento applicato nel 2027 (comma 185 LB 2026): un mese
    • Effetto: aggravio ridotto rispetto all’incremento pieno per il solo anno 2027
    • Dal 2028: torna l’incremento pieno stabilito dal decreto direttoriale

    Caso 2: Caia, dipendente pubblica che matura i requisiti nel 2027

    Scenario. Caia è una dipendente di un’azienda sanitaria pubblica (D.Lgs. 165/2001) e matura nel 2027 i requisiti pensionistici come definiti dal primo periodo del comma 185. Si chiede se, oltre al vantaggio sull’incremento per speranza di vita, il comma 185 preveda qualcosa anche per il suo TFS.

    Come si legge in pratica. Il comma 185 dedica il secondo periodo proprio ai dipendenti pubblici che soddisfano nell’anno 2027 i requisiti del primo periodo. Per questi soggetti, le indennità di fine servizio sono corrisposte ‘al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse’ secondo le disposizioni dell’art. 24 del D.L. 201/2011. Caia non riceve il TFS immediatamente alla cessazione del rapporto: la liquidazione è differita secondo la disciplina ordinaria dell’art. 24 D.L. 201/2011, analogamente a quanto previsto dal comma 191 per chi accede all’APE sociale. Il comma 185 quindi, per i dipendenti pubblici che vanno in pensione nel 2027, combina la deroga sull’adeguamento alla speranza di vita con il differimento del TFS.

    Riepilogo Caso 2

    • Qualifica: dipendente azienda sanitaria pubblica – D.Lgs. 165/2001 applicabile
    • Requisiti maturati: nel 2027, come da primo periodo comma 185
    • Effetto sull’incremento requisiti: limitato a un mese per il 2027
    • TFS: differito al momento previsto dall’art. 24 D.L. 201/2011 (non all’uscita)
    • Esito: doppio effetto – requisiti agevolati per il 2027 e TFS differito secondo disciplina ordinaria

    Caso 3: Sempronio, lavoratore che matura i requisiti a gennaio 2028

    Scenario. Sempronio compirà 67 anni nel corso del 2027 ma matura i requisiti completi per la pensione (incluso l’adeguamento per speranza di vita) solo dal 1° gennaio 2028. Si chiede se la deroga del comma 185 si applica anche a lui.

    Come si legge in pratica. Il comma 185 specifica espressamente che la misura di un mese per l’adeguamento alla speranza di vita vale ‘limitatamente all’anno 2027‘. Dal 1° gennaio 2028 ‘il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale’ riprende a decorrere. Sempronio, che matura i requisiti nel 2028, non beneficia della deroga e si vede applicare l’incremento pieno stabilito dal decreto direttoriale. La deroga è strettamente temporale: riguarda chi matura i requisiti nel 2027, non chi li matura dopo. Sempronio dovrà attendere i requisiti completi comprensivi dell’incremento ordinario a decorrere dal 2028.

    Riepilogo Caso 3

    • Maturazione requisiti: dal 1° gennaio 2028 – fuori dalla finestra del comma 185
    • Incremento per speranza di vita applicato: quello pieno del decreto direttoriale
    • Deroga del comma 185: non applicabile – riservata ai soli requisiti maturati nel 2027
    • Eta’: 67 anni compiuti nel 2027 – ma i requisiti si completano nel 2028
    • Esito: nessun beneficio dalla deroga; si applica il regime ordinario dal 2028

    Quando conviene una verifica

    Un esperto calcola la tua finestra di accesso alla pensione nel 2027 e stima l’impatto dell’adeguamento per speranza di vita. Parla con un consulente previdenziale.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Di quanti mesi aumentano i requisiti pensionistici nel 2027?

    Il comma 185 stabilisce che l’incremento per speranza di vita decorrente dal 1° gennaio 2027 è applicato nella misura di un mese, indipendentemente dal valore stabilito dal decreto direttoriale del MEF di concerto con il MLPS. Per conoscere di quanti mesi l’incremento ordinario avrebbe superato questo valore, è necessario consultare il decreto direttoriale vigente. La norma non elimina l’adeguamento ma lo limita a un mese per il solo 2027.

    Il congelamento a un mese vale per tutti i tipi di pensione?

    Il comma 185 fa riferimento all’incremento dei requisiti ‘di accesso al sistema pensionistico’ senza distinguere tra pensione di vecchiaia e pensione anticipata: in linea di principio la deroga si applica ai requisiti soggetti all’adeguamento alla speranza di vita previsto dal meccanismo del D.L. 78/2010. La verifica puntuale della tipologia di pensione interessata spetta all’INPS, che applicherà la norma in base alla posizione specifica.

    Dal 2028 i requisiti ripartono dall'incremento di un mese o da quello pieno?

    Dal 1° gennaio 2028 l’incremento torna nella misura stabilita dal decreto direttoriale del MEF di concerto con il MLPS, senza alcuna riduzione. Il comma 185 precisa espressamente che ‘fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028’. La deroga è quindi strettamente temporale e non modifica la misura degli incrementi successivi al 2027.

    Chi ha già maturato i requisiti nel 2026 è toccato dalla norma?

    No. Il comma 185 riguarda i requisiti che decorrono dal 1° gennaio 2027. Chi ha già maturato i requisiti pensionistici nel 2026 – e dunque ha già il diritto alla pensione – non è interessato dall’adeguamento del 2027. La norma opera in avanti: incide sulle condizioni di accesso per chi non ha ancora raggiunto i requisiti al 31 dicembre 2026.

    I dipendenti pubblici che vanno in pensione nel 2027 subiscono il differimento del TFS?

    Sì. Il secondo periodo del comma 185 stabilisce espressamente che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ex D.Lgs. 165/2001 e il personale degli enti pubblici di ricerca che soddisfano nel 2027 i requisiti del primo periodo percepiscono il TFS ‘al momento in cui avrebbero maturato il diritto’ secondo le disposizioni dell’art. 24 del D.L. 201/2011. Il differimento è strutturalmente lo stesso previsto per chi accede all’APE sociale dal comma 191: la liquidazione non viene anticipata rispetto alla disciplina ordinaria.

    Vedi anche: Pensione anticipata e Quota 103, Pensione di vecchiaia, Requisiti pensione, Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione ai superstiti e L’aumento dello stipendio pubblico oltre la busta paga.

  • Guadagni da app su Play Store e App Store: come si dichiarano

    In sintesi

    • App sviluppata una tantum senza struttura organizzata: reddito diverso da attivita’ commerciale occasionale.
    • Attivita’ continuativa con aggiornamenti, nuovi titoli e rapporto stabile con gli store: obbligo di partita IVA.
    • Royalties e proventi da app sono considerati redditi da utilizzazione economica di opere dell’ingegno se percepiti dall’autore.
    • Regime forfetario accessibile fino a 85.000 euro di compensi; imposta sostitutiva 15% (o 5% per i primi 4 anni).
    • Ritenuta sulle royalties: se prevista, spetta all’autore la riduzione forfetaria del 25% (40% per gli under 35).
    • Proventi da store esteri: potrebbero richiedere il quadro RW se accreditati su conti esteri non gestiti da intermediari italiani.

    Quando e come si tassano i guadagni da app

    Sviluppare un’app e pubblicarla su Google Play o App Store puo’ generare redditi in modi diversi: vendite dirette dell’app, acquisti in-app, abbonamenti o royalties sulle licenze. La categoria fiscale in cui ricadono questi guadagni dipende da come li ottieni e da quanto e’ strutturata la tua attivita’.

    Se hai creato un’app come progetto personale, in modo non ripetuto e senza una struttura organizzata, i proventi ricevuti dallo store sono redditi diversi da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente. Li dichiari nel quadro D5 del Modello 730 (codice 1) oppure nel quadro RL14 del Modello Redditi PF. Se invece l’attivita’ e’ continua – aggiorni l’app, sviluppi nuovi titoli, hai rapporti continuativi con gli store – il fisco la considera attivita’ d’impresa o di lavoro autonomo abituale e devi aprire la partita IVA.

    C’e’ un’ulteriore ipotesi: se i guadagni derivano specificamente dalla cessione o dalla concessione in licenza dei diritti su un’opera dell’ingegno da te creata (l’app come opera software), potrebbero rientrare nella disciplina dei diritti d’autore. In quel caso, il trattamento e’ piu’ favorevole: spetta una riduzione forfetaria del 25% sull’imponibile (40% se hai meno di 35 anni). Le istruzioni al Modello 730 e al Modello Redditi PF 2026 classificano questi proventi nel quadro D3 codice 1 (730) o RL25 (Redditi PF).

    Guadagni da app: categoria fiscale per situazione
    Situazione Categoria fiscale Dove si dichiara
    App sviluppata occasionalmente, nessuna struttura Redditi diversi – attivita' commerciale occasionale 730 quadro D5 codice 1 / Redditi PF RL14
    Proventi da licenza / cessione diritti software (autore) Utilizzazione economica opere dell'ingegno 730 quadro D3 codice 1 / Redditi PF RL25 (riduzione 25%)
    Attivita' continuativa, piu' app, aggiornamenti costanti Reddito d'impresa o lavoro autonomo (partita IVA) Quadro RF/RG o RE (Fascicolo 3) / quadro LM forfetario
    Forfetario: compensi fino a 85.000 euro Imposta sostitutiva 15% (5% primi 4 anni) Quadro LM Sezione III Modello Redditi PF

    Esempio pratico

    • Tizio, programmatore dipendente, sviluppa nel tempo libero un’app di produttivita’ e la pubblica su App Store nel 2024. Nel 2025 incassa 4.800 euro da Apple. Non ha altre app e non aggiorna sistematicamente. I 4.800 euro sono redditi diversi da attivita’ commerciale occasionale: Tizio li dichiara nel quadro D5 del Modello 730 (codice 1) e li somma al suo reddito complessivo, che viene tassato con le aliquote IRPEF ordinarie. Se invece Tizio avesse dichiarato i proventi come corrispettivi per la licenza d’uso del software da lui creato (diritto d’autore), avrebbe potuto applicare la riduzione forfetaria del 25%, dichiarando solo 3.600 euro come imponibile nel quadro D3 codice 1.

    Documenti necessari

    • Estratto conto della piattaforma (Apple / Google) con il dettaglio dei pagamenti ricevuti nel 2025
    • Contratto o termini di servizio con lo store (per qualificare il tipo di rapporto: vendita, licenza, royalty)
    • Eventuale certificazione del reddito se lo store ha applicato ritenute (es. withholding tax estera)
    • Fatture o documentazione delle spese inerenti la produzione del reddito (se in regime ordinario)
    • Codice fiscale o partita IVA dell’autore per la dichiarazione

    Caso 1 – Tizio: sviluppatore dipendente con un'app pubblicata

    Scenario. Tizio lavora come dipendente in un’azienda IT. Nel tempo libero ha sviluppato un gioco mobile e lo ha pubblicato su Google Play. Nel 2025 incassa 2.200 euro. Non ha mai aggiornato l’app, non ha altre pubblicazioni e non vuole aprire partita IVA.

    Come si applica. L’attivita’ di Tizio e’ occasionale: i 2.200 euro sono redditi diversi da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente. Tizio li dichiara nel quadro D5 del Modello 730 codice 1. Non puo’ dedurre spese generali, ma puo’ scomputare i costi specificatamente inerenti la produzione di quel reddito (es. licenze software usate per sviluppare il gioco) se riesce a documentarli. Il reddito si aggiunge al suo reddito complessivo e concorre alla formazione dell’IRPEF.

    In pratica

    • Tieni separata la documentazione dei proventi dallo store rispetto al tuo stipendio: sono redditi diversi e vanno dichiarati separatamente.
    • Se le entrate crescono e l’attivita’ diventa continuativa, valuta l’apertura della partita IVA prima che il fisco la contesti.
    • Google e Apple trattengono commissioni: l’importo da dichiarare e’ quello effettivamente percepito al netto delle commissioni della piattaforma.

    Caso 2 – Caio: sviluppatore freelance con piu' app e attivita' strutturata

    Scenario. Caio sviluppa app come attivita’ principale: ha 8 app pubblicate su vari store, le aggiorna regolarmente, investe in pubblicita’ e nel 2025 incassa 60.000 euro complessivi. Ha aperto partita IVA.

    Come si applica. Caio svolge attivita’ d’impresa o di lavoro autonomo abituale. Con compensi di 60.000 euro, ben al di sotto di 85.000 euro, puo’ applicare il regime forfetario (quadro LM Sezione III). Il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditività del suo codice ATECO ai 60.000 euro di compensi. Per le attivita’ professionali e di sviluppo software il coefficiente tipico e’ del 78%. L’imposta sostitutiva e’ del 15%, o del 5% se e’ nei primi 4 anni di attivita’ e ne ricorrono i requisiti.

    In pratica

    • Nel forfetario non detrai le spese analitiche: il coefficiente di redditivita’ le ‘assorbe’ in modo forfetario.
    • Verifica il codice ATECO corretto per la tua attivita’: determina il coefficiente e quindi l’imponibile.
    • Se superi 85.000 euro di compensi in un anno esci dal forfetario per quell’anno; se superi 100.000 euro esci gia’ nell’anno stesso.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo usare il Modello 730 o il Modello Redditi PF per i guadagni da app?

    Se usi il Modello 730 puoi dichiarare i redditi da app occasionali nel quadro D5. Se hai partita IVA, sei in regime forfetario o hai redditi d’impresa devi usare il Modello Redditi PF (Fascicolo 3 per RE, RF, RG o LM).

    Posso scegliere di dichiarare i proventi come diritti d'autore invece che come attivita' commerciale?

    Dipende dalla natura del rapporto con lo store. Se cedi o licenzi i diritti sul software da te creato, la qualificazione come opera dell’ingegno e’ possibile. In quel caso applichi la riduzione del 25% (40% sotto i 35 anni) sull’imponibile. E’ opportuno farsi assistere da un professionista per scegliere la qualificazione corretta.

    Google e Apple mi pagano in dollari: come dichiaro?

    Converti in euro al cambio del giorno in cui incassi, oppure usa i cambi medi mensili pubblicati dall’Agenzia delle Entrate. Documenta il tasso di cambio applicato.

    Ho ricevuto una ritenuta alla fonte da Apple (withholding tax USA): come la recupero?

    La ritenuta alla fonte applicata da un soggetto estero puo’ essere portata in detrazione come credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, compilando il quadro CE del Modello Redditi PF (Fascicolo 3). Non e’ automaticamente rimborsabile nel Modello 730.

    Devo compilare il quadro RW se i pagamenti arrivano su un conto PayPal estero?

    Se il conto PayPal e’ intestato a un soggetto residente all’estero o e’ tecnicamente un conto estero, potresti avere obblighi di monitoraggio nel quadro RW. Se i fondi transitano su un conto italiano, l’obbligo decade. Verifica dove e’ registrata la tua utenza PayPal.

    Quando scatta l'obbligo di aprire la partita IVA per i guadagni da app?

    Non c’e’ una soglia di reddito automatica. L’obbligo scatta quando l’attivita’ diventa abituale e organizzata: pluralita’ di app, aggiornamenti continuativi, investimenti strutturati. Se il provento e’ davvero occasionale e non ripetuto, la partita IVA non e’ obbligatoria. In caso di dubbio, un professionista puo’ aiutarti a valutare la situazione concreta.

  • Airdrop e rendimenti DeFi: come si dichiarano

    In sintesi

    • Airdrop e staking generano proventi tassabili nel periodo d’imposta in cui li percepisci.
    • Il valore da dichiarare è quello di mercato della cripto-attività al momento in cui la ricevi.
    • I proventi da detenzione di cripto-attività (staking, yield) si tassano senza alcuna deduzione di spese.
    • Le plusvalenze dalla successiva vendita delle cripto ricevute si tassano nel quadro RT: 26% per le cessioni fino al 31 dicembre 2025, 33% dal 1° gennaio 2026.
    • La soglia di 2.000 euro per le plusvalenze riguardava solo le cessioni fino al 31 dicembre 2024; dal 2025 non esiste.
    • Monitoraggio RW: le cripto in portafoglio vanno dichiarate con imposta del 2 per mille annuo sul valore.

    Airdrop e DeFi: perché il fisco li vuole sapere

    Gli airdrop sono distribuzioni gratuite di token che alcuni protocolli blockchain inviano ai propri utenti, spesso in cambio di attivita’ passate sul network o come forma di promozione. Lo staking consiste nel bloccare le proprie cripto-attività per contribuire alla sicurezza della rete e ricevere una ricompensa periodica. Il yield farming e i rendimenti DeFi (finanza decentralizzata) sono invece proventi generati da liquidity pool o protocolli di prestito decentralizzati.

    In Italia, tutte queste forme di provento rientrano nella categoria delle cripto-attività regolata dall’art. 67 del TUIR, introdotto nella forma attuale dalla Legge di Bilancio 2023. Le istruzioni ufficiali al Modello Redditi PF 2026 chiariscono che ‘i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione’. Questo vale per airdrop, staking reward, yield e qualsiasi altro provento che non derivi da una vendita.

    La distinzione fondamentale da tenere a mente e’ questa: i proventi che ricevi (airdrop, staking) sono tassati come redditi nel momento in cui li percepisci, al valore di mercato di quel momento. La successiva vendita di quelle stesse cripto genera invece una plusvalenza (o minusvalenza), tassata separatamente come reddito diverso di natura finanziaria: 26% per le cessioni fino al 2025, 33% dal 1° gennaio 2026.

    Airdrop e DeFi: trattamento fiscale per tipo di provento
    Tipo di provento Momento della tassazione Regime e aliquota
    Airdrop (token ricevuti gratuitamente) Al momento dell'accredito Reddito tassabile IRPEF; proventi cripto senza deduzione
    Staking reward (ricompense staking) Al momento di ogni accredito Reddito tassabile IRPEF; proventi cripto senza deduzione
    Yield / rendimenti DeFi in cripto Al momento dell'accredito Reddito tassabile IRPEF; proventi cripto senza deduzione
    Vendita delle cripto ricevute (plusvalenza) Al momento della cessione Imposta sostitutiva 26% fino al 2025, 33% dal 2026 (quadro RT Sezione V-A)
    Imposta patrimoniale su cripto detenute Al 31 dicembre di ogni anno 2 per mille sul valore (quadro RW)

    Esempio pratico

    • Caio riceve un airdrop di 500 token il 15 aprile 2025. Il valore di mercato di quel giorno e’ di 2 euro per token, quindi percepisce un reddito di 1.000 euro, tassabile IRPEF senza possibilita’ di dedurre spese. A settembre 2025 vende 300 di quei token a 3 euro l’uno, incassando 900 euro. Il costo di carico (valore al momento dell’airdrop) era 600 euro (300 x 2 euro), quindi la plusvalenza e’ 300 euro. Poiche’ la cessione avviene dal 1° gennaio 2025, non c’e’ soglia di franchigia: Caio paga l’imposta sostitutiva del 26% su 300 euro, pari a 78 euro, nel quadro RT Sezione V-A del Modello Redditi PF.

    Documenti necessari

    • Report della piattaforma o del wallet con data e quantita’ di ogni airdrop/reward ricevuto
    • Valore di mercato della cripto-attività al momento di ogni accredito (da exchange o sito specializzato)
    • Estratto conto delle vendite successive con data, quantita’ e prezzi di cessione
    • Documentazione del wallet o dell’exchange che certifica le operazioni
    • Eventuale documentazione per la rideterminazione del valore al 1° gennaio 2025 (se applicata)

    Caso 1 – Tizio: ha ricevuto un airdrop da un protocollo DeFi

    Scenario. Tizio era utente attivo di un protocollo di swap decentralizzato. A marzo 2025 il protocollo distribuisce automaticamente 1.000 token agli utenti storici (airdrop). Il valore al momento dell’accredito e’ 0,50 euro per token, quindi Tizio riceve token per 500 euro.

    Come si applica. Tizio deve dichiarare 500 euro come reddito nel Modello Redditi PF (non puo’ usare il 730 per questo tipo di reddito). I 500 euro si sommano al suo reddito complessivo e vengono tassati con le aliquote IRPEF ordinarie. Se successivamente Tizio vende parte dei token, il costo di carico e’ 0,50 euro per token: qualsiasi prezzo di vendita superiore genera una plusvalenza tassata al 26% nel quadro RT.

    In pratica

    • Salva screenshot o esporta il report della piattaforma: prova la data e il valore dell’airdrop.
    • I token ricevuti come airdrop diventano il tuo ‘magazzino’ a costo documentato: non dichiarare quel costo equivale a pagare piu’ tasse alla vendita.
    • Anche i token che non hai ancora venduto vanno indicati nel quadro RW e scontano l’imposta del 2 per mille.

    Caso 2 – Caio: ha messo in staking le sue ETH su un exchange centralizzato

    Scenario. Caio detiene 2 ETH su un exchange italiano che offre staking. Nel 2025 ha ricevuto 0,06 ETH come reward di staking, accreditati mensilmente. Il valore medio di ETH durante l’anno era circa 2.000 euro per unita’.

    Come si applica. I 0,06 ETH di reward, valorizzati al momento di ciascun accredito mensile, costituiscono redditi tassabili senza deduzione. Se l’exchange italiano applica una ritenuta, questa e’ a titolo di acconto e va dichiarata. In assenza di ritenuta, Caio deve dichiarare i proventi in autonomia. Se poi vende gli ETH di reward, il costo di carico e’ il valore al momento di ogni accredito mensile.

    In pratica

    • Verifica se l’exchange applica ritenuta: in tal caso trovi il dato nella certificazione rilasciata dalla piattaforma.
    • Se non c’e’ ritenuta, annota il valore di ETH per ogni data di accredito del reward: ti serve per calcolare l’imponibile.
    • Lo staking su exchange straniero richiede anche la compilazione del quadro RW se il custode non e’ residente in Italia.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Un airdrop che non ho richiesto e' comunque tassabile?

    Si. Il fisco tassa i proventi da cripto-attività nel momento in cui li percepisci, indipendentemente da come li hai ottenuti. Anche un airdrop automatico e inatteso va dichiarato al valore di mercato del giorno di accredito.

    Se non riesco a trovare il valore di un token al momento dell'airdrop, come mi comporto?

    Devi fare del tuo meglio per ricostruire il valore: cerca dati storici su siti come CoinGecko o CoinMarketCap. Se il token era illiquido o non quotato e non c’e’ documentazione, il valore e’ difficile da determinare; in tal caso il costo fiscalmente riconosciuto potrebbe essere considerato pari a zero, il che aumenta la plusvalenza alla vendita.

    Lo yield farming in cripto e' trattato come lo staking?

    Si. Tutti i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività – inclusi i rendimenti da liquidity pool, lending decentralizzato e yield farming – sono tassati senza deduzione di spese nel periodo d’imposta in cui li percepisci.

    Posso compensare le perdite da DeFi con le plusvalenze da vendita?

    Le minusvalenze da cessione di cripto-attività (quadro RT Sezione V-A) si compensano con le plusvalenze della stessa sezione, non oltre il quarto periodo d’imposta successivo. I proventi da detenzione (airdrop, staking) non sono plusvalenze e non si compensano con le minusvalenze.

    Devo compilare il quadro RW per i token in un wallet non custodial?

    Si. Il quadro RW si compila per tutte le cripto-attività detenute attraverso portafogli, conti digitali o altri sistemi, inclusi i wallet non custodial. L’imposta sul valore e’ 2 per mille annuo calcolato sul valore al 31 dicembre 2025.

    Se ricevo token DeFi che valgono pochissimo al momento dell'airdrop, devo comunque dichiarare?

    Si, anche se il valore e’ irrisorio. Non esiste una soglia di esenzione per i proventi da detenzione di cripto-attività. Tuttavia, se il valore e’ praticamente zero, l’imponibile sara’ minimo o nullo.

  • Art. 187 Cod. Amb.: Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

    Art. 187 Cod. Amb.: Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) 1.

    È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

    La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

    In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn). 2-bis.

    Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 , restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

    Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4. 3-bis.

    Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge 108

    Fonte: Normattiva.it.

  • Società semplice o SNC: che differenza c’è

    In sintesi

    • L’oggetto sociale discrimina tutto: la società semplice non può svolgere attività commerciale; la SNC può fare qualsiasi attività economica compresa quella commerciale.
    • Tassazione per trasparenza in entrambi i casi: sia la società semplice sia la SNC imputano il reddito ai soci che lo tassano con l’IRPEF progressiva (23-43%).
    • La società semplice per attività agricole e di mero godimento: è la forma tipica per gestire terreni agricoli, partecipazioni in altre società o immobili non in affitto commerciale.
    • Responsabilità illimitata in entrambe: i soci rispondono con il patrimonio personale; nella SNC tutti i soci sono illimitatamente responsabili, nella semplice almeno un socio lo deve essere.
    • Adempimenti ridotti nella società semplice: non è obbligata alla tenuta dei libri contabili commerciali né all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro Imprese.
    • La SNC è soggetta a fallimento; la società semplice no: solo le imprese commerciali (come la SNC) possono essere dichiarate fallite (oggi: sottoposte a liquidazione giudiziale).

    La differenza fondamentale: attività commerciale sì o no

    Società semplice e SNC (società in nome collettivo) sono entrambe società di persone e condividono la tassazione per trasparenza: il reddito prodotto viene imputato ai soci in proporzione alle quote e ciascuno paga l’IRPEF progressiva. Ma il confine tra le due forme è netto e di legge: la società semplice non può avere per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale. La SNC, al contrario, è nata proprio per svolgere attività commerciale.

    La società semplice si usa quando l’attività non è commerciale: gestione di beni immobili, attività agricola, detenzione di partecipazioni in altre società, esercizio di arti e professioni tra soci. Non è iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (bensì nella sezione speciale) e non è soggetta alle procedure concorsuali (fallimento, oggi liquidazione giudiziale). La SNC invece è pienamente commerciale, deve tenere i libri contabili obbligatori per le imprese e può essere dichiarata in liquidazione giudiziale in caso di insolvenza.

    La scelta tra le due forme non è quindi una questione di convenienza fiscale – la tassazione è identica nel meccanismo – ma di natura dell’attività che si vuole svolgere.

    Società semplice vs SNC: confronto testa a testa
    Aspetto Società semplice SNC
    Attività esercitabile Solo attività NON commerciale: agricoltura, gestione immobili, partecipazioni, professioni Qualsiasi attività economica, compresa quella commerciale (commercio, artigianato, servizi)
    Tassazione del reddito Per trasparenza: IRPEF progressiva (23-43%) sui soci in proporzione alle quote Per trasparenza: IRPEF progressiva (23-43%) sui soci in proporzione alle quote
    Responsabilità dei soci Illimitata per almeno un socio (i soci accomandanti possono avere responsabilità limitata per patto sociale) Illimitata e solidale per tutti i soci: nessuna distinzione possibile
    Iscrizione Registro Imprese Sezione speciale (non sezione ordinaria) Sezione ordinaria obbligatoria
    Assoggettabilità a procedure concorsuali No: non è imprenditore commerciale Sì: può essere soggetta a liquidazione giudiziale (ex fallimento)
    Quando si usa Holding familiare, gestione terreni agricoli, studio professionale associato Imprese commerciali con due o più soci: bottega, negozio, studio tecnico commerciale

    Esempio pratico

    • Tizio e Caio possiedono insieme un terreno agricolo che affitta a terzi e produce un reddito agrario annuo di 20.000 euro. Scelgono la società semplice: ciascuno dichiara 10.000 euro di reddito agrario per trasparenza e paga l’IRPEF nella fascia del 23%. Se invece volessero trasformare il terreno in un agriturismo con attività ricettiva e ristorazione commerciale, dovrebbero costituire una SNC (o altra forma commerciale), perché la società semplice non può esercitare tale attività. Con 40.000 euro di reddito SNC pro-quota ciascuno, l’IRPEF salirebbe: 23% su 28.000 € (6.440 €) + 33% su 12.000 € (3.960 €) = 10.400 € a testa.

    Documenti necessari

    • Atto costitutivo della società semplice o della SNC (scrittura privata autenticata o atto pubblico)
    • Iscrizione al Registro delle Imprese: sezione speciale per la società semplice, sezione ordinaria per la SNC
    • Codice fiscale della società e partita IVA (se svolta attività imponibile IVA)
    • Modello REDDITI SP (dichiarazione della società con prospetto redditi imputati ai soci)
    • Modello REDDITI PF di ciascun socio (per dichiarare la quota di reddito imputata)
    • Scritture contabili obbligatorie per la SNC (libro giornale, libro inventari)

    Caso 1 – Tizio gestisce una proprietà agricola con la famiglia

    Scenario. Tizio e sua sorella Caio (nome fittizio) hanno ereditato dei terreni agricoli. Li coltivano parzialmente e affittano il resto a un agricoltore. Vogliono strutturare la gestione comune in forma societaria.

    Come si applica. La società semplice è la forma ideale. L’attività è agricola e non commerciale: rientra perfettamente nell’oggetto ammesso per la società semplice. Non è obbligatorio iscriversi nella sezione ordinaria del Registro Imprese, non ci sono obblighi di contabilità commerciale, non c’è rischio di procedure concorsuali. Il reddito agrario viene imputato ai soci per trasparenza e tassato con l’IRPEF. Se i terreni fossero invece adibiti a un’attività commerciale (es. vendita diretta al pubblico con struttura organizzata stabile), occorrerebbe passare a una SNC.

    In pratica

    • La società semplice è la forma giuridica corretta per gestire patrimoni non commerciali tra più persone: terreni agricoli, immobili, partecipazioni. Semplice, economica, senza obblighi contabili commerciali.
    • Se anche una sola attività svolta dalla società ha natura commerciale, la forma ‘semplice’ non è più ammessa: bisogna passare a SNC, SAS o società di capitali.

    Caso 2 – Caio apre un negozio di ferramenta con un socio

    Scenario. Caio e un amico vogliono aprire insieme un negozio di ferramenta. Si chiedono se possono usare la società semplice per risparmiare sugli adempimenti.

    Come si applica. No: il negozio di ferramenta è un’attività commerciale. La società semplice non può avere ad oggetto attività commerciale: sarebbe giuridicamente non valida per quello scopo. La forma corretta è la SNC (o una società di capitali come la SRL). La SNC va iscritta nella sezione ordinaria del Registro Imprese, deve tenere i libri contabili previsti per le imprese commerciali ed è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione giudiziale. Il reddito sarà tassato per trasparenza in capo ai soci con l’IRPEF progressiva.

    In pratica

    • Qualsiasi attività commerciale – vendita al dettaglio, ristorazione, artigianato, servizi – richiede la SNC (o altra forma commerciale): la società semplice non è ammessa.
    • La SNC porta con sé la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci: ogni socio risponde per l’intero debito della società, indipendentemente dalla sua quota.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la differenza principale tra società semplice e SNC?

    La differenza fondamentale è l’oggetto sociale: la società semplice può svolgere solo attività non commerciale (agricoltura, gestione immobili, professioni); la SNC può svolgere qualsiasi attività economica, compresa quella commerciale. La tassazione per trasparenza con IRPEF progressiva è identica in entrambe.

    Si paga la stessa IRPEF in una società semplice e in una SNC?

    Sì. Entrambe imputano il reddito ai soci per trasparenza, e ciascun socio paga l’IRPEF progressiva sulla propria quota di reddito: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.000 a 50.000 euro, 43% oltre. Il meccanismo è identico.

    La società semplice può fare fallimento?

    No. La società semplice non è un’imprenditrice commerciale e quindi non è soggetta alla liquidazione giudiziale (ex fallimento). La SNC invece, essendo una società commerciale, può essere assoggettata alla procedura concorsuale in caso di insolvenza.

    Posso usare una società semplice per gestire appartamenti in affitto?

    Dipende. Se l’affitto è di tipo non commerciale (locazione abitativa ordinaria, non struttura ricettiva), la società semplice è ammessa e spesso usata per la gestione patrimoniale familiare. Se invece si gestisce una struttura ricettiva o un bed and breakfast con carattere commerciale, occorre una forma commerciale (SNC, SRL).

    La società semplice deve tenere la contabilità?

    Non è soggetta agli obblighi contabili previsti per le imprese commerciali (libro giornale, inventari). Deve comunque tenere una contabilità interna adeguata alla determinazione del reddito da imputare ai soci. L’iscrizione è nella sezione speciale del Registro Imprese, non in quella ordinaria.

    Quale forma scegliere tra società semplice e SNC per uno studio professionale?

    Uno studio associato tra professionisti (avvocati, medici, commercialisti) è tradizionalmente gestito come associazione professionale o società semplice, perché l’attività professionale non è qualificata come commerciale. La SNC è più adatta quando l’attività ha effettivamente carattere commerciale. Tuttavia con le STP (società tra professionisti) sono oggi possibili anche forme di capitali.

  • SRL o ditta individuale: cosa conviene davvero

    In sintesi

    • Tassazione diversa: la ditta individuale paga IRPEF progressiva (23-43%); la SRL paga IRES al 24% sul reddito societario.
    • Doppia imposizione nella SRL: sugli utili distribuiti come dividendo il socio paga un’ulteriore imposta sostitutiva del 26%.
    • Responsabilità: il titolare di ditta individuale risponde con il patrimonio personale; nella SRL la responsabilità è limitata alle quote versate.
    • Costi e adempimenti: la SRL richiede sempre contabilità ordinaria, bilancio e notaio per l’atto costitutivo; la ditta può stare in contabilità semplificata.
    • Compenso amministratore: prelevare denaro dalla SRL come compenso riduce l’IRES (è deducibile), ma l’importo è poi tassato a IRPEF sul percettore.
    • Forfettario alternativo: con ricavi sotto 85.000 euro la ditta individuale può accedere al regime forfettario con imposta sostitutiva al 15%.

    Le due strade per fare impresa: come funziona la tassazione

    Quando si avvia un’attività economica, la prima decisione è la forma giuridica. La ditta individuale è la scelta più semplice: sei tu l’impresa, il reddito che generi viene sommato agli altri tuoi redditi e tassato con l’IRPEF progressiva. La SRL – società a responsabilità limitata – è invece una persona giuridica autonoma: paga le proprie imposte (l’IRES, cioè l’imposta sul reddito delle società) e, se vuoi incassare gli utili, devi ‘distribuirli’ sotto forma di dividendo o prelevare un compenso come amministratore.

    La differenza fondamentale è che l’IRPEF è progressiva: più guadagni, più l’aliquota sale. L’IRES è invece proporzionale al 24%: la società paga sempre il 24% del suo reddito imponibile, indipendentemente dall’importo. Questo fa sì che, superata una certa soglia di reddito, la tassazione della SRL possa risultare più bassa di quella della ditta. Ma attenzione: quando gli utili della SRL vengono distribuiti al socio come dividendo, scatta un’altra imposta sostitutiva del 26%, generando quella che si chiama ‘doppia imposizione economica’.

    Non esiste una risposta valida per tutti: la scelta dipende dal livello di reddito atteso, dalla necessità di proteggere il patrimonio personale, dalla volontà di reinvestire gli utili in azienda e dai costi di gestione che si è disposti a sostenere. Nei paragrafi che seguono trovi un confronto sistematico tra le due forme.

    SRL vs ditta individuale: confronto testa a testa
    Aspetto Ditta individuale SRL
    Tassazione del reddito IRPEF progressiva: 23% fino a 28.000 €, 33% da 28.000 a 50.000 € (dal 2026), 43% oltre 50.000 € IRES 24% sul reddito della società (proporzionale)
    Distribuzione degli utili N/A: il reddito è già del titolare (tassato per trasparenza) Dividendo tassato al 26% come imposta sostitutiva in capo al socio persona fisica
    Responsabilità patrimoniale Illimitata: risponde con tutto il patrimonio personale Limitata alle quote versate: il patrimonio personale è separato
    Regime contabile Semplificata possibile sotto le soglie di ricavi; forfettario se ricavi ≤ 85.000 € Sempre contabilità ordinaria con bilancio annuale
    Costi di avvio e gestione Minimi: iscrizione CCIAA, nessun notaio, nessun capitale minimo Notaio per atto costitutivo, iscrizione CCIAA, commercialista per bilancio
    Quando conviene Redditi bassi o medi, attività in avvio, regime forfettario, basso rischio di credito Redditi elevati da reinvestire, rischio di credito alto, più soci, espansione futura

    Esempio pratico

    • Tizio ha un reddito d’impresa di 60.000 euro. Come ditta individuale paga: 23% su 28.000 € (6.440 €) + 33% su 22.000 € (7.260 €) + 43% su 10.000 € (4.300 €) = circa 18.000 € di IRPEF (più addizionali). Come SRL con lo stesso imponibile, la società paga 24% × 60.000 = 14.400 € di IRES. Se Tizio poi vuole incassare tutto come dividendo, paga altri 26% su (60.000 − 14.400) = 45.600 €, cioè circa 11.856 €: totale complessivo circa 26.256 €, più della ditta. Ma se reinveste l’utile in azienda e non lo distribuisce, il carico si ferma a 14.400 €, nettamente inferiore.

    Documenti necessari

    • Visura camerale aggiornata (se si trasforma una ditta in SRL)
    • Atto costitutivo e statuto della SRL (rogito notarile)
    • Bilancio d’esercizio approvato dall’assemblea (per la SRL)
    • Libro giornale e libro degli inventari (contabilità ordinaria SRL)
    • Modello REDDITI SC (dichiarazione IRES della SRL)
    • Modello REDDITI PF o 730 (dichiarazione del titolare/socio)

    Caso 1 – Tizio, artigiano con reddito medio

    Scenario. Tizio è idraulico e fattura circa 40.000 euro l’anno con costi di 10.000 euro: reddito netto 30.000 euro. Lavora da solo e non ha dipendenti.

    Come si applica. Con 30.000 euro di reddito, la ditta individuale è quasi certamente la scelta migliore. Tizio paga il 23% sui primi 28.000 € e il 33% sui restanti 2.000 €: IRPEF totale circa 7.100 €. Se stesse sotto gli 85.000 € di ricavi potrebbe anche valutare il regime forfettario, che applica un’imposta sostitutiva fissa del 15% sul reddito determinato con coefficiente ATECO, con zero IVA e zero IRAP. La SRL, con i suoi costi fissi di notaio, commercialista e bilancio, sarebbe uno spreco per il livello di attività di Tizio.

    In pratica

    • Con redditi netti sotto i 30-35.000 euro la ditta individuale (e ancor più il forfettario) batte quasi sempre la SRL sul piano fiscale e dei costi.
    • La SRL diventa interessante quando si vuole proteggere il patrimonio personale da rischi di credito importanti, anche con redditi modesti.

    Caso 2 – Caio, consulente con reddito elevato da reinvestire

    Scenario. Caio gestisce uno studio di consulenza informatica che genera 150.000 euro di ricavi e 80.000 euro di reddito imponibile. Ha intenzione di reinvestire circa 50.000 euro in attrezzature e assumere un collaboratore.

    Come si applica. Con 80.000 euro di reddito, la ditta individuale comporterebbe un’IRPEF pesante (aliquota marginale al 43%). La SRL paga l’IRES al 24% (19.200 €) e Caio può prelevare come compenso amministratore solo la parte necessaria alle sue spese personali, deducendola dalla base imponibile societaria: il compenso sarà tassato a IRPEF su di lui, ma la quota reinvestita in azienda sconta solo il 24%. Questo meccanismo riduce sensibilmente il carico fiscale complessivo rispetto alla ditta individuale con lo stesso reddito.

    In pratica

    • Quando si prevede di reinvestire una parte rilevante degli utili, la SRL può essere molto più efficiente della ditta individuale grazie all’aliquota IRES fissa al 24%.
    • Il compenso amministratore, deducibile dalla SRL per cassa (art. 95 c.5 TUIR), abbatte l’IRES societaria; il socio lo tassa a IRPEF solo sulla parte che preleva.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la differenza principale tra SRL e ditta individuale?

    La ditta individuale è il titolare stesso: tutto il reddito è tassato con l’IRPEF progressiva (23-43%) direttamente in capo a lui. La SRL è una persona giuridica separata che paga l’IRES al 24%; solo quando gli utili escono come dividendo il socio paga un’ulteriore imposta sostitutiva del 26%.

    Quando conviene passare dalla ditta individuale alla SRL?

    In linea generale, quando il reddito netto supera stabilmente i 50.000-60.000 euro e si ha intenzione di reinvestire una parte degli utili in azienda. Con redditi più bassi i costi fissi della SRL (notaio, bilancio, commercialista) spesso non si ripagano.

    Nella SRL pago sempre sia l'IRES che il 26% sul dividendo?

    No. Il 26% si paga solo quando gli utili vengono effettivamente distribuiti come dividendo. Se li lasci in azienda o li reinvesti, paghi solo l’IRES del 24%. In alternativa, puoi prelevarli come compenso amministratore: è deducibile per la SRL ma tassato a IRPEF su di te.

    La ditta individuale mi espone a rischi patrimoniali maggiori?

    Sì. Il titolare di ditta individuale risponde delle obbligazioni dell’impresa con tutto il suo patrimonio personale (casa, conti, risparmi). Nella SRL invece la responsabilità del socio è limitata alle quote versate: il patrimonio personale è in linea di principio al riparo dai creditori sociali.

    Posso usare il regime forfettario con una SRL?

    No. Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche (ditte individuali e professionisti) con ricavi/compensi non superiori a 85.000 euro annui. Le società, comprese le SRL, ne sono escluse per legge.

    Quali sono i costi fissi di una SRL rispetto alla ditta individuale?

    La SRL richiede l’atto costitutivo davanti a un notaio, l’iscrizione al Registro Imprese, la tenuta della contabilità ordinaria, la redazione del bilancio annuale e spesso un commercialista dedicato. La ditta individuale ha costi di avvio minimi (iscrizione CCIAA) e, se in regime forfettario, quasi nessun adempimento contabile.

  • Quadro RH 2026: redditi da partecipazione in società di persone

    In sintesi

    • Chi usa il quadro RH: soci di società di persone (snc, sas), collaboratori di imprese familiari, coniuge partecipante ad azienda coniugale, soci di società a ristretta base azionaria in regime di trasparenza ex art. 116 TUIR, e membri di GEIE.
    • Imputazione per trasparenza: il reddito (o la perdita) viene attribuito a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione, indipendentemente dal fatto che sia stato effettivamente incassato.
    • Azienda coniugale: al coniuge non titolare viene imputato il 50 per cento del reddito (o la diversa quota stabilita ai sensi dell’art. 210 c.c.).
    • Impresa familiare: i collaboratori partecipano agli utili ma non alle perdite. Se l’imprenditore è in regime forfettario, i collaboratori sono esonerati da dichiarazione e versamenti.
    • Concordato preventivo biennale (CPB): se la società ha aderito al CPB, il limite minimo di reddito di 2.000 euro è ripartito tra i soci in base alle rispettive quote di partecipazione.
    • Socio IAP agricolo: la quota di reddito fondiario non imponibile imputata da società agricole agevolate non può superare 12.500 euro complessivi.

    Come funziona la tassazione per trasparenza nel quadro RH

    Se fai parte di una società di persone (snc, sas, società semplice), di un’impresa familiare o di un’azienda coniugale, non dichiari il reddito come se avessi uno stipendio: lo dichiari come ‘quota di partecipazione’. Il meccanismo si chiama tassazione per trasparenza, e significa che il reddito della società viene diviso tra i soci e ciascuno lo porta in dichiarazione nella propria quota, anche se quei soldi non sono stati distribuiti. Il quadro RH del Modello Redditi PF 2026 (periodo d’imposta 2025) serve esattamente a questo.

    La regola di base è semplice: la quota di reddito (o di perdita) imputata a ciascun socio è proporzionale alla quota di partecipazione agli utili, e si considera ‘percepita’ alla data di chiusura del periodo d’imposta della società, non quando effettivamente i soldi arrivano in tasca. Questo significa che potresti dover pagare imposte su utili che la società ha prodotto ma non ha ancora distribuito.

    Il quadro RH si divide in quattro sezioni. La Sezione I riguarda i soci di società di persone ordinarie, imprese familiari e aziende coniugali. La Sezione II riguarda la trasparenza fiscale delle srl a ristretta base (art. 116 TUIR). La Sezione III serve per calcolare il reddito complessivo da partecipazione. La Sezione IV riepiloga ritenute, crediti e oneri detraibili imputati dalla società.

    Chi compila il quadro RH e con quale codice
    Tipo di partecipazione Codice colonna 2 Nota
    Società di persone, GEIE, impresa familiare in contabilità semplificata o ordinaria 1 Reddito d'impresa imputato per quota
    Associazione fra artisti e professionisti 2 Reddito di lavoro autonomo per quota
    Società semplice con reddito di lavoro autonomo soggetto a contribuzione INPS 3 Codice specifico per soc. semplici professionali
    Società semplice (altri casi) 4 Redditi vari imputati per quota
    Recesso, esclusione o liquidazione con eccedenza rispetto al prezzo di acquisto (impresa) 5 Caso speciale di exit
    Azienda coniugale non gestita in forma societaria 1 50% del reddito al coniuge non titolare

    Esempio pratico

    • Tizio e Caio sono soci in una snc, con quote di partecipazione rispettivamente del 60% e del 40%. La snc chiude il 2025 con un reddito d’impresa di 80.000 euro. Tizio dichiara nel quadro RH una quota di 48.000 euro (80.000 × 60%), Caio dichiara 32.000 euro (80.000 × 40%). Entrambi inseriscono la quota nel rigo RH1, colonna 4, con il codice 1 in colonna 2. I 80.000 euro vengono tassati in capo ai soci anche se la snc non ha distribuito nulla.

    Documenti necessari

    • Prospetto riepilogativo rilasciato dalla società partecipata (con quote di reddito, ritenute, crediti e oneri)
    • Atto costitutivo o statuto della società (per verifica della quota di partecipazione agli utili)
    • Codice fiscale della società partecipata
    • Certificazione delle eventuali imposte pagate all’estero (per credito d’imposta, quadro CE)
    • Dichiarazione della società partecipata (Modello Redditi SP o SC) per verifica del reddito concordato CPB

    Collaboratore di impresa familiare: utile sì, perdita no

    Scenario. Sempronio collabora nell’impresa familiare del padre, titolare di un negozio di alimentari. L’impresa chiude il 2025 con un utile di 40.000 euro; Sempronio ha diritto al 25% degli utili secondo l’atto di famiglia. Sempronio si chiede se debba dichiarare anche lui qualcosa.

    Come si applica. Sì. Sempronio deve compilare il quadro RH e indicare la sua quota di reddito: 40.000 × 25% = 10.000 euro, codice 1 in colonna 2 del rigo RH1. Apponendo la sua firma nel frontespizio, attesta di aver prestato la propria attività nell’impresa in modo continuativo e prevalente. Se invece l’impresa fosse in perdita, Sempronio non avrebbe nulla da indicare: i collaboratori familiari partecipano agli utili ma non alle perdite. Attenzione: se il padre avesse adottato il regime forfettario, Sempronio sarebbe esonerato dall’obbligo dichiarativo sulla propria quota, perché l’imposta è già stata versata interamente dal titolare.

    In pratica

    • L’impresa familiare produce utile 40.000 euro: il collaboratore indica la sua quota (25% = 10.000 euro) nel quadro RH.
    • L’impresa produce perdita: il collaboratore non compila il quadro RH (nessuna quota di perdita da dichiarare).
    • Se l’imprenditore è in regime forfettario, il collaboratore non ha né obblighi dichiarativi né di versamento sulla propria quota.

    Socio di srl trasparente: la sezione II del quadro RH

    Scenario. Caio possiede il 35% di una srl a ristretta base familiare che ha optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 del TUIR. La srl chiude il 2025 con un reddito di 60.000 euro e ha già versato acconti IRES per 8.000 euro. Caio deve sapere come dichiara la sua quota.

    Come si applica. Caio compila la Sezione II del quadro RH (righi RH5-RH6). Indica il codice fiscale della srl in colonna 1 e la sua quota del 35% in colonna 3. Il reddito imputato è 60.000 × 35% = 21.000 euro (colonna 4). La quota degli acconti IRES versati dalla srl imputata a Caio va in colonna 14 del rigo RH5. Il reddito di 21.000 euro confluisce nel rigo RH7 e poi nel rigo RN1 del quadro RN, dove si somma agli altri suoi redditi IRPEF. Importante: le perdite pregresse maturate prima che la srl optasse per la trasparenza non possono essere usate da Caio per abbattere il reddito imputato dalla società.

    In pratica

    • Sezione II per la trasparenza srl ex art. 116 TUIR: il reddito è imputato in base alla quota di utili, non a quanto distribuito.
    • Gli acconti IRES già versati dalla srl vengono ‘girati’ al socio e scomputati dalla sua IRPEF.
    • Le perdite accumulate prima dell’opzione per la trasparenza restano in capo alla srl e non possono essere trasferite ai soci.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo compilare il quadro RH anche se la società non mi ha distribuito niente?

    Sì. La tassazione per trasparenza funziona per competenza, non per cassa: il reddito viene imputato nel momento in cui la società lo produce (chiusura del periodo d’imposta), indipendentemente dalla distribuzione effettiva. Se la snc o l’impresa familiare ha prodotto un utile nel 2025, la tua quota va dichiarata nel quadro RH del Modello Redditi PF 2026.

    Posso compensare la quota di perdita imputata dalla società con altri miei redditi?

    Dipende dal tipo di perdita e da come si è formata. Le perdite d’impresa del periodo corrente possono essere compensate con i redditi di impresa dello stesso periodo; l’eventuale eccedenza va riportata nel prospetto RS del Fascicolo 3. Le perdite maturate in periodi precedenti sono utilizzabili in misura limitata all’80 per cento del reddito (regola ordinaria) oppure in misura piena, se rientrano nei casi speciali dell’art. 84, comma 2, TUIR.

    Cosa succede se la società partecipata ha aderito al concordato preventivo biennale?

    Devi compilare colonne specifiche (dal 14 alla 16 nei righi RH1-RH4, oppure dal 15 al 17 nei righi RH5-RH6). Il limite minimo di reddito concordato di 2.000 euro viene ripartito tra i soci proporzionalmente alle quote di partecipazione. Il reddito da dichiarare non può essere inferiore alla tua quota del reddito concordato.

    Come funziona il quadro RH per l'azienda coniugale?

    Al coniuge non titolare va imputato il 50 per cento del reddito (o la diversa percentuale stabilita secondo l’art. 210 del Codice civile). Il coniuge compila il rigo RH1 con codice 1, indica il codice fiscale dell’azienda coniugale e riporta la propria quota di reddito in colonna 4.

    Il socio IAP (imprenditore agricolo professionale) ha limiti speciali?

    Sì. La quota di reddito fondiario non imponibile imputata da società agricole che fruiscono del regime agevolato per gli IAP non può superare complessivamente 12.500 euro. Se la somma delle quote agevolabili da più società eccede questo limite, il socio deve ridurre le quote non imponibili e aumentare corrispondentemente quelle imponibili nei righi RH1-RH4.

    Dove finisce il reddito del quadro RH nella dichiarazione?

    Il reddito da partecipazione in imprese (codice 1 nella colonna 2) confluisce nel rigo RH9 e poi nel quadro RN. Il reddito da associazioni fra artisti e professionisti va nel rigo RH17 e poi in RN1. Il reddito da società semplici va nel rigo RH18, colonna 1, e poi nel rigo RN1, colonna 5. Ciascuna tipologia ha quindi un percorso leggermente diverso verso il calcolo finale dell’IRPEF.