Autore: Andrea Marton

  • Articolo 159 Codice di Procedura Civile: Estensione della nullità

    Articolo 159 Codice di Procedura Civile: Estensione della nullità

    Art. 159 c.p.c. – Estensione della nullità

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti.

    La nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.

    Se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.

  • Articolo 158 Codice di Procedura Civile: Nullità derivante dalla costituzione del giudice

    Articolo 158 Codice di Procedura Civile: Nullità derivante dalla costituzione del giudice

    Art. 158 c.p.c. – Nullità derivante dalla costituzione del giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d’ufficio, salva la disposizione dell’art. 161.

  • Articolo 157 Codice di Procedura Civile: Rilevabilità e sanatoria della nullità

    Articolo 157 Codice di Procedura Civile: Rilevabilità e sanatoria della nullità

    Art. 157 c.p.c. – Rilevabilità e sanatoria della nullità

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio.

    Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.

    La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

  • Articolo 156 Codice di Procedura Civile: Rilevanza della nullità

    Articolo 156 Codice di Procedura Civile: Rilevanza della nullità

    Art. 156 c.p.c. – Rilevanza della nullità

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

    Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

    La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

  • Articolo 155 Codice di Procedura Civile: Computo dei termini

    Articolo 155 Codice di Procedura Civile: Computo dei termini

    Art. 155 c.p.c. – Computo dei termini

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali.

    Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

    I giorni festivi si computano nel termine.

    Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

    La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.

    Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

  • Articolo 154 Codice di Procedura Civile: Prorogabilità del termine ordinatorio

    Articolo 154 Codice di Procedura Civile: Prorogabilità del termine ordinatorio

    Art. 154 c.p.c. – Prorogabilità del termine ordinatorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

  • Articolo 153 Codice di Procedura Civile: Improrogabilità dei termini perentori

    Articolo 153 Codice di Procedura Civile: Improrogabilità dei termini perentori

    Art. 153 c.p.c. – Improrogabilità dei termini perentori

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti.

    La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e

    terzo comma [1]

    [1] Comma aggiunto dall’art. 45, comma 19, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 152 Codice di Procedura Civile: Termini legali e termini giudiziari

    Articolo 152 Codice di Procedura Civile: Termini legali e termini giudiziari

    Art. 152 c.p.c. – Termini legali e termini giudiziari

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

    I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

  • Articolo 151 Codice di Procedura Civile: Forme di notificazione ordinate dal giudice

    Articolo 151 Codice di Procedura Civile: Forme di notificazione ordinate dal giudice

    Art. 151 c.p.c. – Forme di notificazione ordinate dal giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità.

    Articolo così modificato dal D.L. 30 giugno 2003, n. 196.

  • Articolo 150 Codice di Procedura Civile: Notificazione per pubblici proclami

    Articolo 150 Codice di Procedura Civile: Notificazione per pubblici proclami

    Art. 150 c.p.c. – Notificazione per pubblici proclami

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede [1] può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.

    L’autorizzazione è data con decreto stesso in calce all’atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati.

    In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel foglio degli annunzi legali delle province [2] dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.

    La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.

    Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al conciliatore.

    [1] Le parole «e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione è posta la pretura,» sono state soppresse dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

    [2] I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dalla L. 24 novembre 2000, n. 340.