Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Riscatto della laurea nel 730/2026: deduzione o detrazione?

    In sintesi

    • Due regimi diversi: se il riscatto è versato dall’interessato con reddito proprio, è deducibile (rigo E21); se è pagato da un familiare per un inoccupato a carico, è detraibile al 19% (codice 32, righi E8-E10).
    • Anche per gli inoccupati: chi non ha ancora iniziato a lavorare e non è iscritto ad alcuna forma previdenziale obbligatoria può comunque riscattare gli anni di laurea.
    • Include il corso ITS Academy: oltre alla laurea universitaria, è riscattabile anche la frequenza agli ITS Academy.
    • Valido ai fini pensionistici e della buonuscita (TFR): il riscatto aumenta gli anni di contribuzione utili sia per la pensione sia per il trattamento di fine rapporto.
    • Nessun massimale per la deduzione (rigo E21): l’intero importo versato abbassa il reddito complessivo.
    • Documenti essenziali: la ricevuta di pagamento dell’onere di riscatto e il provvedimento INPS di accoglimento della domanda.

    Riscatto della laurea: deduzione o detrazione nel 730?

    Il riscatto della laurea è uno strumento che consente di trasformare gli anni universitari in anni di contribuzione previdenziale, utili per anticipare la pensione o aumentarne l’importo. Dal punto di vista fiscale, il trattamento dei contributi versati per il riscatto dipende da una distinzione fondamentale: chi ha pagato e qual è la sua situazione lavorativa.

    Se sei tu stesso a versare i contributi di riscatto – perché lavori e hai redditi propri – puoi dedurli dal tuo reddito complessivo indicandoli nel rigo E21 del Quadro E. La deduzione è integrale: non c’è un tetto massimo. In questo modo il tuo reddito imponibile si abbassa e paghi meno IRPEF.

    Se invece i contributi di riscatto vengono versati da un tuo familiare (per esempio un genitore) perché tu sei ancora inoccupato e a carico – non hai ancora trovato lavoro dopo la laurea e non sei iscritto ad alcun ente previdenziale – allora la spesa viene trattata diversamente: il familiare che ha pagato può detrarre il 19% dell’importo versato, indicandolo con il codice 32 nei righi da E8 a E10 del Quadro E.

    In entrambi i casi, la normativa consente il riscatto anche a chi non ha ancora iniziato a lavorare: questa possibilità, introdotta per i cosiddetti ‘riscatti agevolati’, permette ai neolaureati di costruire da subito la propria posizione previdenziale.

    Riscatto laurea: quale agevolazione spetta a chi
    Chi versa i contributi Situazione del laureato Agevolazione Dove si indica
    Il laureato stesso Ha redditi propri (è al lavoro) Deduzione integrale dal reddito Rigo E21
    Un familiare (es. genitore) Inoccupato, fiscalmente a carico del familiare Detrazione 19% sull'importo versato Codice 32, righi E8-E10
    Il laureato stesso Inoccupato ma con qualche reddito proprio Deduzione nella misura versata personalmente Rigo E21
    Datore di lavoro (contributi aggiuntivi) Lavoratore dipendente Già gestito dalla Certificazione Unica Non compilare E21 se già dedotto

    Esempio pratico

    • Tizio si è laureato a luglio 2022 e ha trovato lavoro a gennaio 2023. Nel 2025, dopo aver ricevuto il preventivo INPS, versa 9.600 euro per riscattare i 4 anni del corso di laurea magistrale. Poiché ha un reddito da lavoro dipendente, questi 9.600 euro vengono indicati nel rigo E21 e dedotti integralmente. Con un reddito complessivo di 32.000 euro e un’aliquota marginale del 35%, il risparmio IRPEF è di circa 3.360 euro.

    Documenti necessari

    • Ricevuta di versamento dei contributi di riscatto (F24 o bollettino INPS)
    • Provvedimento INPS di accoglimento della domanda di riscatto
    • Certificato di laurea o attestato di frequenza ITS Academy
    • Certificazione Unica 2026 del datore di lavoro (per verificare se il datore ha già dedotto parte dell’importo)
    • Documentazione fiscale del familiare che ha pagato (se il versamento è stato fatto da un terzo per un inoccupato a carico)

    Lavoratore che riscatta la laurea triennale

    Scenario. Caio, 32 anni, lavora come dipendente con un reddito annuo di 27.000 euro. Nel 2025 versa 5.400 euro all’INPS per riscattare i 3 anni della laurea triennale.

    Come si applica. Caio indica 5.400 euro nel rigo E21 della Sezione II del Quadro E. Non c’è alcun massimale: l’intera somma riduce il suo reddito complessivo da 27.000 a 21.600 euro. Con un’aliquota marginale del 23%, risparmia circa 1.240 euro di IRPEF. Se il datore di lavoro non ha già considerato questo importo nella Certificazione Unica, deve indicarlo per intero nel rigo E21.

    In pratica

    • Verificare prima che il datore di lavoro non abbia già dedotto l’importo (controllare il punto 431 della Certificazione Unica).
    • Indicare l’intero importo versato nel rigo E21, senza tetto massimo.
    • Conservare la ricevuta F24 e il provvedimento INPS di accoglimento.

    Genitore che paga il riscatto per il figlio inoccupato a carico

    Scenario. Sempronio ha un figlio laureato magistrale, 28 anni, ancora a suo carico perché non ha trovato lavoro. Sempronio versa 7.200 euro all’INPS per riscattare i 5 anni di laurea del figlio.

    Come si applica. Poiché il figlio è inoccupato e fiscalmente a carico, Sempronio non può indicare l’importo nel rigo E21 (deduzione). Deve invece indicare 7.200 euro con il codice 32 nei righi da E8 a E10 della Sezione I. La detrazione spetta nella misura del 19% su 7.200 euro, pari a 1.368 euro di imposta risparmiata – a condizione di aver pagato con strumento tracciabile.

    In pratica

    • Usare il codice 32 nei righi E8-E10 (non il rigo E21) quando si paga per un familiare inoccupato a carico.
    • Il pagamento deve essere effettuato con strumento tracciabile (bonifico, carta) per avere diritto alla detrazione del 19%.
    • La detrazione si calcola sull’intero importo versato (non c’è una franchigia come per le spese sanitarie).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • IVA sulla cessione di fabbricati: strumentali e abitativi

    In sintesi

    • Regola di base: le cessioni di fabbricati sono esenti IVA salvo eccezioni tassative.
    • Imponibilità obbligatoria: la vendita effettuata dall’impresa costruttrice o ristrutturatrice entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori è sempre imponibile IVA.
    • Opzione oltre i 5 anni: decorsi i 5 anni, l’impresa può optare per l’imponibilità anche su fabbricati abitativi e strumentali.
    • Aliquota prima casa: 4% per i fabbricati abitativi non di lusso acquistati con i requisiti ‘prima casa’.
    • Aliquota altre abitazioni: 10% per le cessioni abitative imponibili senza requisiti prima casa.
    • Reverse charge: se la cessione di un fabbricato strumentale è imponibile per opzione verso un soggetto passivo IVA, si applica l’inversione contabile.

    Vendere un immobile con o senza IVA: come funziona

    Comprare o vendere un immobile è una delle operazioni economiche più importanti nella vita di una persona o di un’impresa. Quando il venditore è un soggetto che agisce nell’esercizio di un’impresa, la vendita può essere soggetta a IVA. Ma non sempre: la legge prevede una regola generale di esenzione, con alcune eccezioni ben definite che dipendono da chi vende, da quanto tempo è passato dalla costruzione e dal tipo di immobile.

    La distinzione fondamentale è tra fabbricati abitativi (appartamenti, case, ville a uso residenziale) e fabbricati strumentali (uffici, capannoni, negozi, laboratori). Per entrambe le categorie vale la stessa logica: esenzione come regola, imponibilità come eccezione – obbligatoria in alcuni casi, facoltativa (su opzione) in altri.

    Le aliquote IVA applicabili variano in modo significativo a seconda del tipo di immobile e dell’acquirente. Capire quale aliquota si applica è essenziale per calcolare correttamente il costo totale dell’acquisto, perché l’IVA sulla cessione di un immobile non è detraibile se l’acquirente è un privato consumatore.

    IVA sulla cessione di fabbricati: casi e aliquote
    Tipo di fabbricato Venditore e tempistica Regime IVA Aliquota
    Abitativo (prima casa non di lusso) Impresa costruttrice/ristrutturatrice entro 5 anni Imponibile obbligatoria 4%
    Abitativo (non prima casa) Impresa costruttrice/ristrutturatrice entro 5 anni Imponibile obbligatoria 10%
    Abitativo Impresa costruttrice/ristrutturatrice oltre 5 anni (con opzione) Imponibile per opzione 10%
    Strumentale (uffici, capannoni, negozi) Impresa costruttrice entro 5 anni Imponibile obbligatoria 22%
    Strumentale Qualsiasi soggetto passivo oltre 5 anni (con opzione) Imponibile per opzione + reverse charge 22%
    Abitativo o strumentale Qualsiasi soggetto, nessuna delle condizioni sopra Esente art. 10

    Esempio pratico

    • Alfa Srl costruisce un capannone e lo ultimava nel marzo 2022. Lo vende a Beta Snc nel febbraio 2026: sono passati meno di 5 anni, quindi la cessione è imponibile IVA in modo obbligatorio al 22%. Il prezzo è 500.000 euro: Alfa Srl emette fattura con IVA di 110.000 euro. Poiché Beta Snc è soggetto passivo IVA, si applica il reverse charge: Alfa Srl emette fattura senza addebito di IVA (‘inversione contabile’) e Beta Snc integra il documento registrando 110.000 euro a debito e a credito.

    Documenti necessari

    • Atto di compravendita (rogito notarile)
    • Visura catastale con categoria dell’immobile
    • Concessione o permesso di costruire (per verificare la data di ultimazione lavori)
    • Dichiarazione di fine lavori o certificato di agibilità (per calcolare i 5 anni)
    • Autocertificazione ‘prima casa’ dell’acquirente (per l’aliquota 4%)
    • Fattura di cessione con indicazione dell’aliquota o della norma di esenzione

    Tizio vende l'appartamento che la sua impresa ha costruito due anni fa

    Scenario. Tizio è socio di una piccola impresa edile che ha ultimato la costruzione di un appartamento nel 2024. Nel 2026 decide di venderlo. L’acquirente è un privato che vuole abitarci come prima casa.

    Come si applica. La vendita avviene entro 5 anni dall’ultimazione (2024-2026): la cessione è imponibile IVA in modo obbligatorio, non è possibile scegliere l’esenzione. Poiché l’acquirente vuole usarlo come prima casa non di lusso, si applica l’aliquota ridotta del 4%. L’IVA viene calcolata sul prezzo di vendita concordato. L’acquirente privato non può detrarre l’IVA, perché non è soggetto passivo: il 4% è un costo definitivo per lui.

    In pratica

    • Entro 5 anni dall’ultimazione, l’impresa costruttrice non può scegliere: la vendita è sempre imponibile IVA.
    • L’acquirente deve dichiarare i requisiti ‘prima casa’ per beneficiare dell’aliquota 4%.
    • L’aliquota si applica all’intero prezzo di compravendita indicato nel rogito.

    Caio vende un ufficio che la sua società possiede da otto anni

    Scenario. Caio è amministratore di una società che ha acquistato un ufficio nel 2018 (oltre 5 anni fa). Ora vuole venderlo a un’altra impresa. Si chiede se è obbligato ad applicare l’IVA.

    Come si applica. Poiché sono passati più di 5 anni dall’ultimazione, la cessione non è imponibile in modo obbligatorio. La società di Caio può scegliere: o applica l’esenzione (nessuna IVA in fattura) oppure opta per l’imponibilità al 22%. Se opta per l’imponibilità e l’acquirente è un soggetto passivo IVA, scatta il reverse charge: la fattura viene emessa senza IVA con dicitura ‘inversione contabile’ e l’acquirente integra il documento registrando l’imposta a debito e a credito. L’opzione può convenire se la società ha crediti IVA da recuperare.

    In pratica

    • Oltre i 5 anni, l’imponibilità è una scelta: la cessione strumentale è esente per default.
    • L’opzione per l’imponibilità si esercita nell’atto di compravendita (rogito).
    • Con il reverse charge, l’acquirente soggetto passivo integra e registra l’IVA: operazione neutra se ha piena detrazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Bollo auto: esenzioni per disabili, storiche ed elettriche

    In sintesi

    • Disabili (legge 104): i veicoli intestati a persone con disabilità sono esenti dal bollo, entro certi limiti di cilindrata o potenza stabiliti dalla normativa.
    • Auto storiche ultratrentennali: sono in genere esenti dal bollo ordinario; se circolano, pagano una tassa di circolazione forfettaria.
    • Auto ultraventennali di interesse storico: beneficiano di una riduzione del bollo, non dell’esenzione totale.
    • Veicoli elettrici: di norma esenti per i primi cinque anni dall’immatricolazione; successivamente molte Regioni applicano una tariffa ridotta.
    • Regole variabili per Regione: le condizioni esatte di esenzione e riduzione possono differire da Regione a Regione; verifica sempre le disposizioni locali.
    • Documentazione necessaria: per ottenere l’esenzione occorre presentare alla Regione i documenti che attestano il diritto (certificazione di disabilità, iscrizione ai registri storici, ecc.).

    Quando non si paga (o si paga meno) il bollo auto

    Il bollo auto è dovuto da chiunque sia intestatario di un veicolo iscritto al PRA. Esistono però categorie di veicoli – e di intestatari – per cui la legge prevede l’esenzione totale o una riduzione. Le tre principali riguardano le persone con disabilità, i veicoli storici e i veicoli elettrici.

    È fondamentale sapere che le regole di dettaglio non sono uniformi su tutto il territorio nazionale: ogni Regione ha la facoltà di modulare le agevolazioni nell’ambito dei principi fissati dalla legge statale. Questo significa che i limiti esatti, le procedure e le eventuali condizioni aggiuntive possono variare a seconda della Regione in cui sei residente. Prima di dare per scontata un’esenzione, verifica sempre sul sito della tua Regione o contatta l’ufficio tributi competente.

    Nei paragrafi che seguono descriviamo le tre categorie principali di esenzione o riduzione, le condizioni generali previste dalla normativa e cosa fare in pratica per ottenere il beneficio.

    Riepilogo esenzioni e riduzioni bollo auto
    Categoria Beneficio Condizioni principali
    Disabili (legge 104) Esenzione totale Certificazione di disabilità; limiti di cilindrata/potenza; intestazione al disabile o al familiare a carico
    Veicoli storici >30 anni Esenzione bollo ordinario Iscrizione al registro storico; tassa forfettaria se il veicolo circola
    Veicoli storici 20-30 anni (interesse storico) Riduzione del bollo Certificato di rilevanza storica; aliquota ridotta (misura variabile per Regione)
    Veicoli elettrici (primi 5 anni) Esenzione totale Decorre dalla data di prima immatricolazione
    Veicoli elettrici (dopo 5 anni) Tariffa ridotta (in molte Regioni) Misura della riduzione variabile per Regione

    Esempio pratico

    • Esempio indicativo (valori a titolo illustrativo): Tizio ha un familiare con disabilità certificata ai sensi della legge 104 e acquista un’auto di media cilindrata intestata a sé stesso come familiare fiscalmente a carico. Se rientra nei limiti previsti dalla sua Regione, l’auto è esente da bollo per tutta la durata dell’intestazione a favore del disabile. Caio ha invece comprato un’auto elettrica nuova: per i primi cinque anni dall’immatricolazione non paga il bollo; dal sesto anno inizia a versare una tariffa ridotta secondo le disposizioni della sua Regione, comunque inferiore a quella di un veicolo termico equivalente.

    Documenti necessari

    • Certificazione di disabilità (verbale di invalidità o certificazione legge 104) per l’esenzione disabili
    • Libretto di circolazione del veicolo
    • Certificato di rilevanza storica o iscrizione al registro ASI/FMI per veicoli storici
    • Documentazione di acquisto o immatricolazione per veicoli elettrici (per calcolare i cinque anni di esenzione)
    • Modulo di autocertificazione o domanda di esenzione richiesto dalla Regione

    Tizio: persona con disabilità e bollo auto

    Scenario. Tizio è titolare di una certificazione di disabilità ai sensi della legge 104, art. 3, comma 3. Ha acquistato un’auto intestata a sé stesso e vuole sapere se deve pagare il bollo.

    Come si applica. La normativa prevede l’esenzione dal bollo auto per i veicoli intestati a persone con disabilità (o a un familiare di cui il disabile è fiscalmente a carico), entro certi limiti di cilindrata o potenza fissati dalla legge. Tizio deve verificare che il suo veicolo rientri nei parametri previsti – se l’auto è troppo potente o di cilindrata troppo elevata, l’esenzione non si applica. Deve inoltre presentare alla propria Regione la documentazione necessaria (verbale di disabilità, dati del veicolo) per essere riconosciuto come avente diritto. Una volta ottenuto il riconoscimento, non dovrà versare il bollo finché permangono i requisiti.

    In pratica

    • Verifica che il veicolo rientri nei limiti di cilindrata/potenza previsti dalla normativa per l’esenzione disabili.
    • Presenta alla tua Regione la certificazione di disabilità e i dati del veicolo per attivare l’esenzione.
    • L’esenzione vale anche se il veicolo è intestato a un familiare, purché il disabile risulti fiscalmente a suo carico.

    Caio: auto d'epoca, paga il bollo?

    Scenario. Caio possiede un’auto immatricolata oltre trent’anni fa, iscritta al registro ASI. Vuole sapere se deve pagare il bollo e se ci sono obblighi se decide di portarla in giro.

    Come si applica. I veicoli storici con oltre trent’anni di anzianità sono in genere esenti dal bollo auto ordinario. Tuttavia, se Caio decide di fare circolare l’auto su strada, può essere tenuto a versare una tassa di circolazione forfettaria – un importo fisso, solitamente modesto, che prescinde dalla potenza del veicolo. Se invece l’auto ha tra i venti e i trent’anni ed è riconosciuta di interesse storico (con apposita certificazione), si applica una riduzione del bollo, non l’esenzione totale. La misura della riduzione dipende dalla Regione. In ogni caso, l’iscrizione al registro storico è il presupposto indispensabile per accedere al beneficio.

    In pratica

    • Auto >30 anni: esente da bollo ordinario, ma se la usi su strada potrebbe essere dovuta una tassa di circolazione forfettaria.
    • Auto 20-30 anni con certificato di rilevanza storica: riduzione del bollo, non esenzione totale.
    • L’iscrizione al registro ASI o FMI è il requisito formale per accedere al beneficio: senza certificazione, si paga il bollo ordinario.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Cashback e referral: i guadagni vanno dichiarati?

    In sintesi

    • Cashback su acquisti propri: e’ un rimborso parziale del prezzo pagato, non una remunerazione per una prestazione. Non e’ reddito imponibile: equivale a uno sconto posticipato.
    • Referral e segnalazione: la commissione ricevuta per aver introdotto un nuovo cliente o utente e’ un compenso per una prestazione di fatto. Rientra nei redditi diversi da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente se l’attivita’ e’ occasionale (quadro D, rigo D5 codice 1).
    • Referral abituale e organizzato: se guadagni commissioni di segnalazione in modo sistematico, la disciplina prevede l’obbligo di partita IVA come agente o mediatore.
    • Bonus di benvenuto o incentivo: i bonus monetari erogati dalle app in assenza di una vera prestazione (es. bonus accredito alla registrazione) sono in zona grigia; prevalentemente assimilati a premi/liberalita’ occasionali, ma il trattamento dipende dalle condizioni contrattuali.
    • Ritenuta d’acconto: le piattaforme italiane che erogano compensi referral devono applicare la ritenuta d’acconto e rilasciare la Certificazione Unica con causale V1.

    La differenza tra cashback e referral: perche' cambia tutto

    Molte app e piattaforme promettono guadagni facili: cashback sugli acquisti, commissioni per ogni amico invitato, bonus di benvenuto. Prima di chiedersi se dichiarare, bisogna capire la natura di ogni somma ricevuta.

    Il cashback su acquisti propri non e’ un guadagno: e’ la restituzione parziale di una somma che hai gia’ pagato. Se compri un prodotto a 100 euro e ricevi indietro 5 euro di cashback, hai semplicemente pagato 95 euro. Non si tratta di reddito e non va dichiarato. Lo stesso vale per i punti fedelta’ convertibili in sconti su acquisti futuri: sono riduzioni di prezzo, non compensi.

    Ben diverso e’ il referral, detto anche ‘programma segnalazione’: se ricevi una commissione perche’ hai convinto un amico a iscriversi o ad acquistare, stai svolgendo una prestazione assimilabile a quella di un mediatore o procacciatore d’affari. Il compenso e’ un reddito. Se l’attivita’ e’ occasionale, rientra nei redditi diversi da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente (rigo D5 del quadro D con codice 1). Se e’ abituale e organizzata, serve la partita IVA.

    Le piattaforme italiane che erogano commissioni referral superiori a determinati importi applicano una ritenuta d’acconto e rilasciano la Certificazione Unica con causale V1. Devi indicare il lordo nel rigo D5 e portare in detrazione la ritenuta.

    Cashback e referral: e' reddito o no?
    Tipo di beneficio Natura Tassabile? Dove dichiarare
    Cashback su propri acquisti Rimborso parziale del prezzo (sconto posticipato) No Non va dichiarato
    Punti fedelta' convertibili in sconti Riduzione di prezzo futura No Non va dichiarato
    Commissione referral (segnalazione amico) Compenso per prestazione occasionale Si' 730, quadro D, rigo D5 cod. 1
    Commissioni referral sistematiche Attivita' di mediazione/agenzia abituale Si', P.IVA Modello Redditi PF
    Bonus di benvenuto/accredito registrazione Liberalita' o incentivo contrattuale Zona grigia – verificare condizioni Rigo D5 cod. 1 se assimilabile a compenso

    Esempio pratico

    • Caio usa una piattaforma di shopping online e riceve 80 euro di cashback nel corso del 2025 su propri acquisti: non dichiara nulla, e’ uno sconto. Nello stesso anno, Caio invita 20 amici alla piattaforma e per ogni iscrizione riceve 15 euro di commissione referral, per un totale di 300 euro. Questo e’ un compenso per una prestazione: Caio riporta 300 euro nel rigo D5 del quadro D (codice 1 in colonna 1, 300 euro in colonna 2). Se la piattaforma ha applicato una ritenuta, la indica in colonna 4 e la detrae dall’imposta finale.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica rilasciata dalla piattaforma (causale V1, se applicata la ritenuta)
    • Estratto conto o riepilogo dei compensi referral ricevuti dalla piattaforma
    • Contratto o termini e condizioni del programma referral che specifichino la natura del compenso
    • Estratto conto bancario o PayPal con gli accrediti delle commissioni
    • Documentazione di eventuali spese inerenti l’attivita’ di segnalazione (se deducibili)

    Caso 1 – Tizio: solo cashback su acquisti personali

    Scenario. Tizio usa tre app di cashback diversi e nel 2025 ha ricevuto complessivamente 320 euro di rimborsi sulle proprie spese di supermercato, carburante e abbigliamento. Non ha mai segnalato amici per ottenere commissioni aggiuntive.

    Come si applica. Il cashback e’ una riduzione del prezzo pagato, non un guadagno per una prestazione resa. Non si tratta di reddito ai fini IRPEF. Tizio non deve inserire nulla in dichiarazione per questi 320 euro. Dal punto di vista pratico, ha semplicemente acquistato beni a un costo netto inferiore.

    In pratica

    • Il cashback su acquisti propri non e’ reddito e non va dichiarato.
    • Conservare comunque documentazione nel caso l’Agenzia delle Entrate richiedesse chiarimenti sulla natura delle somme ricevute.
    • Se la piattaforma emette una comunicazione fiscale (raro per il cashback puro), verificarne la natura prima di ignorarla.

    Caso 2 – Caio: commissioni referral su piattaforma di investimento

    Scenario. Caio promuove una piattaforma di investimento online tra conoscenti e colleghi. Per ogni nuovo utente che si iscrive e deposita almeno 500 euro, riceve una commissione di 50 euro. Nel 2025 ha segnalato 12 persone, guadagnando 600 euro. La piattaforma italiana ha applicato la ritenuta d’acconto e rilasciato la Certificazione Unica.

    Come si applica. I 600 euro sono un compenso per una prestazione di mediazione/segnalazione a carattere occasionale. Rientrano nei redditi diversi da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente (causale V1 nella CU). Caio inserisce nel rigo D5 del quadro D: codice 1 in colonna 1, lordo in colonna 2, ritenuta subita in colonna 4. Se invece Caio svolgesse questa attivita’ in modo sistematico (centinaia di segnalazioni, accordi strutturati con la piattaforma), dovrebbe aprire la partita IVA come agente o mediatore.

    In pratica

    • Indicare il lordo (non il netto dopo ritenuta) nel rigo D5, colonna 2.
    • La ritenuta gia’ versata dalla piattaforma si detrae dall’imposta dovuta: non e’ persa.
    • Se le segnalazioni diventano continuative e organizzate, valutare l’apertura della partita IVA.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Rendite vitalizie assicurative nel 730: quota imponibile e dove si dichiarano

    In sintesi

    • Cosa sono: le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso sono pagamenti periodici che l’assicurazione eroga per tutta la vita (o per un periodo prestabilito) in cambio di un premio versato dal contraente.
    • Dove si dichiarano: nel quadro C, sezione II del Modello 730, nei righi da C6 a C8, poiche’ sono classificate tra i redditi assimilati al lavoro dipendente.
    • Contratti stipulati fino al 31 dicembre 2000: la rendita costituisce reddito per il 60 per cento dell’ammontare lordo percepito.
    • Contratti stipulati dal 1 gennaio 2001 in poi: la rendita costituisce reddito per l’intero ammontare lordo percepito.
    • A titolo oneroso: la regola si applica solo alle rendite ‘a titolo oneroso’, cioe’ quelle per cui il percettore ha versato un corrispettivo (un premio assicurativo). Le rendite gratuite (ereditate, disposte per testamento) seguono regole diverse.
    • Certificazione Unica: l’ente erogatore (compagnia assicurativa o ente pensionistico) rilascia la CU 2026 con l’importo percepito nel 2025; quel dato va riportato nel rigo da C6 a C8.

    Rendita vitalizia dalla polizza assicurativa: capire come funziona la tassazione

    Hai stipulato anni fa una polizza assicurativa e ora percepisci una rendita vitalizia mensile? Oppure una rendita a tempo determinato da un contratto di previdenza individuale? Queste somme sono reddito imponibile e vanno dichiarate nel Modello 730, ma non necessariamente per l’intero importo incassato.

    La regola chiave riguarda la data del contratto. Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il Modello 730/2026 stabiliscono che le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso si trattano in modo diverso a seconda di quando e’ stato stipulato il contratto: per quelli conclusi fino al 31 dicembre 2000, solo il 60 per cento dell’ammontare lordo percepito e’ considerato reddito; per i contratti stipulati successivamente, e’ imponibile l’intero importo.

    Questo diverso trattamento non riguarda le rendite ‘a titolo gratuito’ (come quelle disposte per testamento o derivanti da donazioni), che seguono regole proprie. In questo articolo ci concentriamo sulle rendite assicurative che il contribuente ha costruito versando premi nel corso degli anni: quelle, appunto, a titolo oneroso.

    Quota imponibile delle rendite vitalizie a titolo oneroso
    Data stipula contratto Quota imponibile IRPEF Quadro/rigo 730
    Fino al 31 dicembre 2000 60 per cento dell'ammontare lordo percepito Quadro C, righi C6-C8
    Dal 1 gennaio 2001 in poi 100 per cento (intero ammontare lordo) Quadro C, righi C6-C8
    Rendite a titolo gratuito (testamento, donazione) Regime diverso – non rientra in questa categoria Verificare istruzioni specifiche

    Esempio pratico

    • Caio ha stipulato nel 1995 una polizza di rendita vitalizia, versando premi per anni. Dal 2020 percepisce una rendita annua lorda di 6.000 euro dalla compagnia assicurativa. Poiche’ il contratto e’ stato stipulato prima del 31 dicembre 2000, solo il 60 per cento di 6.000 euro (cioe’ 3.600 euro) concorre alla formazione del suo reddito complessivo IRPEF. Se invece il contratto fosse stato stipulato nel 2005, tutti i 6.000 euro sarebbero imponibili.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dalla compagnia assicurativa o dall’ente erogatore con l’importo della rendita percepita nel 2025
    • Polizza assicurativa o contratto di rendita, per verificare la data di stipula (determinante per la quota imponibile)
    • Eventuali comunicazioni annuali della compagnia con il dettaglio delle somme erogate nel 2025

    Tizio: rendita da polizza stipulata nel 1998

    Scenario. Tizio ha stipulato una polizza di rendita vitalizia nel 1998, versando premi fino al pensionamento. Dal 2018 la compagnia assicurativa gli eroga una rendita mensile. Nel 2025 ha percepito in totale 9.000 euro lordi. La compagnia ha rilasciato la CU 2026.

    Come si applica. Il contratto e’ stato stipulato prima del 31 dicembre 2000. Quindi solo il 60 per cento dell’importo percepito e’ imponibile: 9.000 euro x 60% = 5.400 euro. Tizio riporta nei righi C6-C8 del quadro C l’importo indicato nella CU rilasciata dalla compagnia assicurativa (punto 4). Chi presta assistenza fiscale applica la regola del 60 per cento in sede di liquidazione.

    In pratica

    • Verifica sulla polizza la data di stipula: se antecedente al 1 gennaio 2001, si applica il 60% di imponibile
    • Usa i dati della CU 2026 della compagnia assicurativa per compilare i righi C6-C8
    • Non e’ necessario calcolare tu stesso il 60%: lo fa chi presta assistenza fiscale
    • Conserva la polizza per dimostrare la data di stipula in caso di controllo

    Sempronia: rendita da contratto di previdenza individuale stipulato nel 2008

    Scenario. Sempronia ha aderito a un piano di previdenza individuale nel 2008, versando contributi per anni. Dal 2023 percepisce una rendita vitalizia dalla compagnia. Nel 2025 ha incassato 7.200 euro lordi. La CU 2026 e’ stata rilasciata dall’ente erogatore.

    Come si applica. Il contratto e’ successivo al 31 dicembre 2000. L’intera rendita percepita, pari a 7.200 euro, concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF. Sempronia riporta l’importo indicato nella CU nei righi C6-C8 del quadro C del 730. L’erogatore ha gia’ operato le ritenute d’acconto, che risultano indicate nella stessa CU e vanno trascritte nel rigo C9.

    In pratica

    • Per contratti stipulati dal 2001 in poi: l’intero importo percepito e’ imponibile
    • Riporta nei righi C6-C8 l’importo dalla CU 2026 dell’ente erogatore
    • Trascrive le ritenute operate nel rigo C9 colonna 1
    • Se hai dubbi sulla data di decorrenza del contratto, consulta la documentazione originale della polizza

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Bonus centri estivi e sport per i figli 2026: come funziona il fondo, esempio

    In sintesi

    • Dal 2026 è istituito un Fondo da 60 milioni di euro annui per attività socio-educative a favore dei minori, gestito tramite i Comuni.
    • Il Fondo finanzia centri estivi, servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa.
    • Per il 2027 è istituito un fondo da 2 milioni di euro per contribuire alle spese di iscrizione a sport per under 18 con ISEE inferiore a 20.000 euro.
    • Entrambe le misure sono in attesa di decreto attuativo: non ci sono ancora importi individuali certi né domande aperte.
    • I criteri di riparto del Fondo centri estivi tra i Comuni saranno definiti con decreto entro il 30 marzo di ciascun anno.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 222-226 della L. 199/2025 istituiscono due fondi: 60 milioni annui dal 2026 per centri estivi e servizi socio-educativi comunali a favore dei minori; 2 milioni per il 2027 per spese di iscrizione ad associazioni sportive dilettantistiche per under 18 con ISEE inferiore a 20.000 euro. Entrambe le misure sono in attesa di decreto attuativo.

    Approfondimento normativo completo: Commi 222-226 LB 2026: fondo minori, centri estivi e sport giovanile.

    Il Fondo centri estivi 2026 e il contributo sport: cosa prevede la Legge di Bilancio

    I commi 222-226 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) introducono due distinte misure a favore delle famiglie con figli minori. La prima è un Fondo da 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, istituito per il potenziamento di centri estivi, servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa a favore dei minori. Il Fondo è destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, con l’obiettivo di sostenere le famiglie nella conciliazione tra vita privata e lavoro.

    Attenzione: entrambe le misure sono in attesa di decreto attuativo. Per il Fondo centri estivi, il comma 223 prevede che entro il 30 marzo di ciascun anno venga adottato un decreto dell’Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città, che stabilisce i criteri di riparto tra i Comuni e le modalità di monitoraggio. Fino alla pubblicazione di tale decreto, non è possibile indicare importi individuali, modalità di accesso per le famiglie né scadenze per le domande.

    La seconda misura è un fondo da 2 milioni di euro per il solo anno 2027, destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate al CONI, per giovani di età inferiore a diciotto anni. L’accesso è condizionato a un ISEE inferiore a 20.000 euro. Anche per questa misura è previsto un decreto dell’Autorità delegata per lo sport e i giovani, di concerto con il MEF, che ne definirà i criteri attuativi. Il decreto non è ancora stato pubblicato.

    Checklist: cosa tenere sotto controllo in attesa dei decreti attuativi

    • Monitorare le comunicazioni del Dipartimento per le politiche della famiglia sulla pubblicazione del decreto di riparto del Fondo centri estivi (atteso entro il 30 marzo di ciascun anno).
    • Seguire le comunicazioni del proprio Comune: sarà il Comune, una volta ricevute le risorse, a organizzare e comunicare l’accesso ai servizi finanziati.
    • Per il contributo sport 2027, verificare che il figlio abbia meno di 18 anni e che l’associazione sportiva sia regolarmente affiliata al CONI, a una federazione sportiva nazionale, a una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva.
    • Calcolare l’ISEE del proprio nucleo familiare: per il contributo sport è richiesto un ISEE inferiore a 20.000 euro.
    • Non avviare domande prima della pubblicazione dei decreti attuativi: le modalità operative non sono ancora definite.

    Caso 1 – Tizio: genitore di due figli minori che frequentano centri estivi comunali

    Scenario. Tizio, 40 anni, ha due figli di 8 e 11 anni che ogni estate frequentano il centro estivo organizzato dal Comune di residenza. Vuole sapere se nel 2026 la sua famiglia potrà beneficiare del nuovo Fondo.

    Come si legge in pratica. Il Fondo non eroga un contributo diretto alle famiglie: finanzia i Comuni per potenziare i servizi socio-educativi, inclusi i centri estivi. Tizio non presenta una domanda individuale all’INPS o a un ministero. Sarà il suo Comune a ricevere risorse e a organizzare i servizi, eventualmente con tariffe ridotte o posti aggiuntivi. Tizio dovrà verificare presso il proprio Comune quali iniziative vengono attivate grazie al Fondo. Il Fondo è operativo solo dopo il decreto di riparto, atteso entro il 30 marzo 2026.

    Riepilogo caso Tizio

    • Il Fondo finanzia i Comuni, non le famiglie direttamente.
    • Il Comune organizza i servizi: Tizio deve informarsi presso l’ente locale.
    • Il decreto di riparto tra i Comuni è atteso entro il 30 marzo 2026.
    • Non esistono ancora importi individuali né criteri di accesso familiare certi.
    • Fino al decreto, non ci sono domande da presentare.

    Caso 2 – Caia: genitore che vuole iscrivere il figlio a un'associazione sportiva nel 2027

    Scenario. Caia, 35 anni, ha un figlio di 14 anni che vuole iscriversi a una società di nuoto affiliata alla Federazione Italiana Nuoto (FIN), riconosciuta dal CONI. L’ISEE del nucleo familiare è di 16.000 euro. Vuole sapere se potrà accedere al contributo sport.

    Come si legge in pratica. Il fondo sport è dotato di 2 milioni di euro per il solo anno 2027 e riguarda giovani con meno di 18 anni iscritti ad associazioni sportive dilettantistiche affiliate al CONI. L’ISEE di Caia (16.000 euro) è inferiore alla soglia di 20.000 euro prevista dalla norma. Tuttavia, le modalità operative e i criteri di accesso saranno definiti nel decreto dell’Autorità delegata per lo sport e i giovani. Nel 2026 il fondo sport non è ancora attivo: lo sarà solo per il 2027 e solo dopo il decreto.

    Riepilogo caso Caia

    • Il figlio di Caia ha meno di 18 anni: requisito anagrafico soddisfatto.
    • La società di nuoto è affiliata al CONI tramite la FIN: requisito associativo potenzialmente soddisfatto.
    • L’ISEE di 16.000 euro è inferiore alla soglia di 20.000 euro prevista dalla norma.
    • Il fondo sport è attivo solo per il 2027, non per il 2026.
    • I criteri e le modalità di accesso saranno definiti dal decreto attuativo non ancora pubblicato.

    Caso 3 – Sempronio: sindaco di un piccolo Comune che deve pianificare i servizi estivi

    Scenario. Sempronio è sindaco di un piccolo Comune di circa 5.000 abitanti. Deve pianificare l’offerta di centri estivi per il 2026 e vuole sapere se potrà beneficiare del Fondo istituito dalla Legge di Bilancio.

    Come si legge in pratica. Il Fondo da 60 milioni di euro è destinato proprio ai Comuni, che possono organizzare iniziative per i minori anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Sempronio dovrà attendere il decreto di riparto – adottato entro il 30 marzo di ciascun anno – che stabilisce i criteri di assegnazione delle risorse tra i Comuni e le modalità di monitoraggio. Solo dopo aver conosciuto la quota assegnata al suo Comune potrà pianificare con certezza i servizi finanziabili. Non è possibile allo stato attuale conoscere la quota spettante al singolo Comune.

    Riepilogo caso Sempronio

    • Il Fondo è destinato ai Comuni: il Comune di Sempronio è potenzialmente beneficiario.
    • Le risorse possono essere usate per centri estivi, servizi socio-educativi e centri educativo-ricreativi.
    • Il decreto di riparto è adottato entro il 30 marzo di ciascun anno: Sempronio deve attendere quella scadenza.
    • Il Comune può coinvolgere enti pubblici e privati nell’organizzazione dei servizi finanziati.
    • Il monitoraggio degli interventi finanziati è soggetto a controllo e a recupero delle somme in caso di mancata realizzazione.

    Quando conviene una verifica

    Un esperto può aiutarti a comprendere le opportunità disponibili per la tua famiglia o per il tuo ente locale. Hai bisogno di orientarti tra le misure a favore dei minori nella Legge di Bilancio 2026?.

    Norme e fonti collegate

  • Art. 83 L. 633/1941

    Art. 83 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Articolo 85 TU Giustizia Tributaria: Contenuto della sentenza

    Art. 85 D.Lgs. 175/2024 – Contenuto della sentenza

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana.

    2. La sentenza deve contenere: a) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono; b) la concisa esposizione dello svolgimento del processo; c) le richieste delle parti; d) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto; e) il dispositivo.

    3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall'estensore.

  • Congedo parentale del padre 2026: quanti giorni e a che paga? caso pratico

    In sintesi

    • Eta’ limite del figlio: estesa da 12 a 14 anni per il congedo parentale ordinario
    • Indennita’ INPS: 30% della retribuzione per i periodi di congedo fruiti entro i 14 anni
    • Prolungamento per disabilita’ grave: fruibile entro il 14° anno (prima era il 12°)
    • Adozione e affidamento: disciplina allineata al nuovo limite (modifica art. 36 D.Lgs. 151/2001)
    • Durata complessiva invariata: sei mesi per genitore, dieci o undici in totale

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 219 della Legge di Bilancio 2026 modifica il D.Lgs. 151/2001 estendendo da dodici a quattordici anni l’eta’ del figlio entro cui i genitori possono fruire del congedo parentale, con indennita’ INPS del 30% secondo le regole del medesimo decreto.

    Approfondimento normativo completo: Comma 219 LB26: congedi parentali estesi fino al quattordicesimo.

    Il congedo parentale del padre si estende fino ai 14 anni del figlio

    La Legge di Bilancio 2026, con il comma 219, interviene sul D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – testo unico a tutela della maternita’ e della paternita’ – con quattro modifiche puntuali. Il risultato e’ l’estensione del limite di eta’ del figlio entro cui e’ possibile fruire del congedo parentale: da dodici a quattordici anni. La logica e’ accompagnare la genitorialita’ fino al passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, fase in cui le esigenze di cura e supporto educativo rimangono elevate.

    Per il padre lavoratore dipendente, la modifica e’ concretamente rilevante: la lettera a) del comma 219 modifica l’art. 32, comma 1, del D.Lgs. 151/2001, sostituendo «dodici» con «quattordici» nel limite di eta’ del figlio per il congedo ordinario. Il diritto individuale del padre (sei mesi) e il monte ore complessivo familiare (dieci o undici mesi a seconda dei casi) rimangono invariati: cambia solo la finestra temporale entro cui il congedo puo’ essere fruito.

    Sul piano economico, la lettera c) allinea l’art. 34 del D.Lgs. 151/2001: l’indennita’ INPS del 30% (e, ove spettante, dell’80% o del 60% per le tre mensilita’ aggiuntive introdotte dal D.Lgs. 105/2022) si estende coerentemente fino al nuovo limite dei quattordici anni. Nessuna nuova mensilita’ indennizzata viene introdotta: si tratta unicamente di spostare in avanti la finestra temporale dei diritti gia’ esistenti.

    Checklist per il padre che vuole il congedo

    • Verificare l’eta’ del figlio: deve avere meno di 14 anni alla data di inizio del congedo
    • Accertare i giorni residui di congedo parentale non ancora fruiti (diritto individuale: 6 mesi)
    • Comunicare al datore di lavoro con il preavviso previsto dal CCNL applicato
    • Presentare la domanda INPS tramite portale, patronato o contact center
    • Verificare se il CCNL riconosce un’integrazione contrattuale al 30% INPS

    Caso 1: padre con figlio di 13 anni, congedo fruito per la prima volta

    Scenario. Tizio, impiegato bancario a tempo indeterminato, ha un figlio di 13 anni e 4 mesi. Non ha mai fruito del congedo parentale. La retribuzione lorda mensile e’ 2.400 euro. Vuole prendere un mese di congedo per assistere il figlio in un momento di difficolta’ scolastica.

    Come si legge in pratica. Con la modifica del comma 219, il figlio di Tizio – 13 anni e 4 mesi – rientra nel nuovo limite dei quattordici anni. Prima della LB 2026, Tizio non avrebbe piu’ potuto fruire del congedo (limite dodici anni superato). Ora il diritto e’ pieno: un mese di congedo e’ indennizzato al 30% della retribuzione. Su una retribuzione media mensile di 2.400 euro, l’indennita’ INPS sara’ pari a circa 720 euro lordi per il mese di congedo. Il CCNL del credito potrebbe prevedere un’integrazione a carico del datore.

    Elementi chiave del caso

    • Figlio 13 anni e 4 mesi: rientra nel nuovo limite dei 14 anni
    • Congedo non ancora fruito: diritto individuale intatto (6 mesi totali)
    • Indennita’ INPS: 30% di 2.400 euro = circa 720 euro lordi mensili
    • Domanda: da presentare a INPS prima dell’inizio del congedo
    • Eventuale integrazione contrattuale: verificare il CCNL applicato

    Caso 2: padre con figlio disabile, prolungamento del congedo

    Scenario. Sempronio, operaio metalmeccanico, ha un figlio di 13 anni con disabilita’ grave ai sensi della L. 104/1992. Ha gia’ fruito di due anni di prolungamento del congedo (art. 33 D.Lgs. 151/2001). Vorrebbe fruire del terzo anno di prolungamento.

    Come si legge in pratica. La lettera b) del comma 219 modifica l’art. 33 del D.Lgs. 151/2001: il prolungamento del congedo per il figlio con disabilita’ grave – fino a tre anni complessivi – e’ ora fruibile entro il quattordicesimo anno di vita. Sempronio, con un figlio di 13 anni, puo’ dunque fruire del terzo anno di prolungamento che prima sarebbe stato precluso al compimento del dodicesimo anno. L’indennita’ e’ quella ordinaria del 30% prevista dall’art. 34 del D.Lgs. 151/2001, salvo condizioni piu’ favorevoli da CCNL.

    Elementi chiave del caso

    • Figlio con disabilita’ grave: art. 33 D.Lgs. 151/2001 applicabile
    • Limite esteso: prolungamento ora fruibile fino al 14° anno
    • Terzo anno di prolungamento: ammissibile con il figlio a 13 anni
    • Indennita’: 30% ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 151/2001
    • Preavviso al datore: seguire le indicazioni del CCNL Metalmeccanici

    Caso 3: padre adottivo con figlio entrato in famiglia a 11 anni

    Scenario. Caio e il coniuge hanno adottato un figlio di 11 anni due anni fa (ingresso in famiglia a 9 anni, ora ha 11 anni). Caio vuole fruire di tre mesi di congedo parentale. Retribuzione lorda mensile: 1.800 euro.

    Come si legge in pratica. La lettera d) del comma 219 modifica l’art. 36 del D.Lgs. 151/2001, allineando la disciplina dell’adozione e dell’affidamento al nuovo limite. Per i figli adottivi il limite dei quattordici anni si applica dall’ingresso in famiglia, non dalla nascita, secondo le regole specifiche dell’art. 36. Il figlio di Caio ha 11 anni: il diritto al congedo e’ pieno. L’indennita’ INPS sara’ pari al 30% di 1.800 euro, cioe’ circa 540 euro lordi mensili per ciascun mese di congedo fruito, per un totale stimato di 1.620 euro lordi per i tre mesi richiesti.

    Elementi chiave del caso

    • Figlio adottivo 11 anni: rientra nel limite dei 14 anni
    • Art. 36 D.Lgs. 151/2001: disciplina adozioni allineata al nuovo limite
    • Tre mesi di congedo: ammissibili, nel rispetto del monte ore individuale
    • Indennita’ stimata: 30% di 1.800 euro = 540 euro lordi/mese (tot. 1.620 euro)
    • Documentazione: decreto di adozione per attestare la data di ingresso in famiglia

    Quando conviene una verifica

    Vuoi capire quanti giorni di congedo ti spettano ancora? Consulta un esperto per pianificare il tuo congedo.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cosa cambia per il congedo parentale del padre con la Legge di Bilancio 2026?

    Il comma 219 estende da dodici a quattordici anni l’eta’ del figlio entro cui e’ possibile fruire del congedo parentale. La modifica riguarda il congedo ordinario (art. 32 D.Lgs. 151/2001), il prolungamento per disabilita’ grave (art. 33), il trattamento economico (art. 34) e la disciplina per adozioni e affidamenti (art. 36). La durata complessiva del congedo e l’indennita’ al 30% rimangono invariate.

    Quanto viene pagato il congedo parentale del padre nel 2026?

    L’indennita’ INPS e’ pari al 30% della retribuzione media giornaliera per i periodi di congedo fruiti entro i quattordici anni del figlio, secondo l’art. 34 del D.Lgs. 151/2001 come modificato dal comma 219. Nei casi previsti dal D.Lgs. 105/2022, le prime tre mensilita’ aggiuntive possono essere indennizzate all’80% o al 60%. Il CCNL puo’ prevedere integrazioni a carico del datore.

    Il padre puo' fruire del congedo se il figlio ha gia' compiuto 12 anni?

    Si’, con la Legge di Bilancio 2026. La modifica del comma 219 estende il limite a quattordici anni. I padri con figli tra i 12 e i 14 anni, che prima non potevano piu’ fruire del congedo, possono ora presentare domanda INPS nei limiti del monte ore individuale non ancora consumato.

    Il nuovo limite dei 14 anni vale anche per i figli adottivi?

    Si’. La lettera d) del comma 219 modifica l’art. 36 del D.Lgs. 151/2001, allineando la disciplina dell’adozione e dell’affidamento al nuovo limite. Per i figli adottivi, il limite decorre dall’ingresso in famiglia, con le specificita’ gia’ previste dall’art. 36.

    La durata massima del congedo parentale cambia con la LB 2026?

    No. La durata massima individuale (sei mesi per ciascun genitore) e il monte ore familiare complessivo (dieci o undici mesi a seconda dei casi) rimangono invariati. Il comma 219 sposta unicamente in avanti la finestra temporale entro cui il congedo puo’ essere fruito, senza aggiungere nuovi giorni indennizzati.

  • Articolo 64 TU Giustizia Tributaria: Il ricorso

    Art. 64 D.Lgs. 175/2024 – Il ricorso

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il processo è introdotto con ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado.

    2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della corte di giustizia tributaria di primo grado cui è diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata; c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; e) dei motivi.

    3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione: a) della categoria di cui all'articolo 57 alla quale appartiene il difensore; b) dell'incarico a norma dell'articolo 57, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente; c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.

    4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma 3.

  • Accisa sul gas naturale (metano): come funziona

    In sintesi

    • Imposta per metro cubo: l’accisa sul gas si calcola sulla quantità consumata (mc) e non sul prezzo della materia prima.
    • Uso civile e uso industriale: le aliquote sono differenziate a seconda che il gas sia usato per riscaldamento domestico o per attività produttive.
    • Scaglioni di consumo: per le utenze civili, l’aliquota varia in base ai mc consumati nell’anno, favorendo i consumi più bassi.
    • Zone geografiche: la normativa distingue tra diverse zone climatiche, con aliquote che tengono conto del fabbisogno di riscaldamento.
    • IVA sull’accisa: come per l’energia elettrica, l’IVA si calcola sull’importo totale comprensivo dell’accisa.
    • Disciplina TU Accise: il D.Lgs. 504/1995 fissa la struttura dell’imposta; le aliquote vigenti sono aggiornate per legge.

    Che cos'è l'accisa sul gas naturale e come si calcola in bolletta

    Ogni volta che paghi la bolletta del gas, una delle voci che trovi nel dettaglio è l’accisa. Si tratta di un’imposta indiretta prevista dal Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995), gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). La sua caratteristica fondamentale è che si commisura alla quantità di gas consumata – espressa in metri cubi (mc) – e non al prezzo della materia prima.

    Questo meccanismo è diverso da quello dell’IVA, che invece si calcola in percentuale sul valore. Se il prezzo del gas sale o scende sul mercato, l’accisa rimane invariata per mc (salvo modifiche legislative); l’IVA, al contrario, aumenta o diminuisce proporzionalmente. Nella bolletta le due voci appaiono separate, ma l’IVA viene calcolata sull’importo comprensivo di accisa: anche qui si verifica il meccanismo della ‘tassa sulla tassa’.

    La struttura dell’accisa sul gas è più articolata di quella sull’energia elettrica, perché la normativa distingue tra tipo di utilizzo (civile o industriale), livello di consumo annuo (scaglioni) e collocazione geografica (zone climatiche). Il risultato è che due famiglie possono pagare aliquote diverse anche se vivono nella stessa città, semplicemente perché consumano quantità diverse di gas nell’anno.

    Comprendere questa struttura aiuta a leggere la bolletta con più consapevolezza e, in alcuni casi, a verificare che il regime applicato dal fornitore sia quello corretto per la propria situazione.

    Accisa gas naturale: distinzioni principali
    Dimensione Criteri di differenziazione
    Tipo di utilizzo Uso civile (riscaldamento, cottura, acqua calda) vs uso industriale (processi produttivi)
    Scaglioni di consumo civile Aliquota variabile in base ai mc consumati nell'anno: favorisce i consumi bassi
    Zone geografiche La normativa distingue zone climatiche con aliquote differenziate per uso civile
    Uso industriale Aliquota generalmente inferiore rispetto all'uso civile; può variare per settore e soglie di consumo

    Esempio pratico

    • Esempio illustrativo. Tizio abita in una città del Nord Italia (zona climatica più fredda) e consuma un numero di mc annui che rientra nello scaglione basso previsto dalla normativa: pagherà un’accisa per mc inferiore rispetto a chi supera quella soglia. Caio, invece, gestisce un impianto industriale che utilizza gas come combustibile nel processo produttivo: il suo contratto è classificato come uso industriale e l’aliquota applicata è quella prevista per tale destinazione, strutturalmente diversa da quella civile. In entrambi i casi, sull’importo totale – comprensivo di accisa – si applica poi l’IVA.

    Documenti necessari

    • Bolletta del gas (voce ‘accisa’ nel dettaglio imposte)
    • D.Lgs. 504/1995 – Testo Unico Accise (artt. relativi al gas naturale)
    • Contratto di fornitura del gas con indicazione della destinazione d’uso (civile o industriale)
    • Documentazione ADM in caso di verifica della zona climatica o di istanza di rimborso
    • Comunicazioni del fornitore sulle variazioni di aliquota per effetto di modifiche normative

    Tizio: famiglia con riscaldamento a metano in zona fredda

    Scenario. Tizio vive con la famiglia in una città del Nord Italia, zona climatica con stagione di riscaldamento lunga. Riscalda casa con una caldaia a metano e il consumo annuo si colloca nella fascia di scaglione medio-alta prevista dalla normativa per l’uso civile.

    Come si applica. Per l’uso civile la normativa applica scaglioni: i primi mc consumati nell’anno scontano un’accisa inferiore, i mc successivi un’accisa più elevata. Poiché Tizio supera la soglia dello scaglione più basso, una parte del consumo viene tassata con l’aliquota più alta prevista per quella zona climatica. La zona geografica di residenza rileva perché la normativa calibra le aliquote sull’effettivo fabbisogno termico della zona: chi vive al Nord – dove il riscaldamento è necessario per più mesi – non ha aliquote più basse per questo motivo, ma il sistema riconosce che il volume di consumo è strutturalmente maggiore.

    In pratica

    • Controlla in bolletta a quale scaglione di consumo appartieni: il fornitore deve indicare la ripartizione tra le diverse fasce per mc.
    • Verifica che la zona climatica indicata nel contratto corrisponda a quella del tuo comune: un’attribuzione errata può determinare un’accisa sbagliata.

    Caio: piccola impresa che usa il gas come combustibile

    Scenario. Caio gestisce un’azienda di lavorazione alimentare. Il gas naturale viene utilizzato nei forni di produzione: si tratta quindi di uso industriale, non di riscaldamento civile.

    Come si applica. Per l’uso industriale la normativa prevede un’aliquota distinta da quella applicata alle utenze civili. Il presupposto è che il contratto di fornitura sia correttamente classificato come ‘uso industriale’ o ‘uso come combustibile in processi produttivi’. L’aliquota industriale è generalmente strutturata in modo diverso da quella civile (non sempre per scaglioni, spesso con criteri legati al settore produttivo). Anche in questo caso l’IVA – che per il gas ha aliquota differenziata a seconda dell’uso – si calcola sull’imponibile comprensivo di accisa.

    In pratica

    • Assicurati che il contratto di fornitura riporti correttamente la destinazione d’uso industriale: è il requisito per accedere all’aliquota specifica prevista dalla normativa.
    • In caso di attività che combinano uso civile e industriale nello stesso sito (es. riscaldamento uffici + uso produttivo), verifica con il fornitore se è necessario separare i contatori o le quote di consumo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come si legge la voce 'accisa' nella bolletta del gas?

    La voce è espressa in euro e si trova nel dettaglio delle imposte, separata dall’IVA. Viene calcolata moltiplicando i mc consumati nel periodo per l’aliquota unitaria applicabile (che dipende da scaglione, zona e tipo di utilizzo). Se hai più scaglioni, in bolletta possono comparire più righe.

    Perché l'accisa sul gas cambia a seconda di quanti mc consumi?

    La normativa prevede scaglioni progressivi per l’uso civile: i primi mc annui sono tassati meno, quelli successivi di più. Lo scopo è applicare un carico fiscale più contenuto ai consumi minimi (essenziali) e crescente sui consumi più elevati.

    La zona geografica influisce sull'accisa che pago?

    Sì, per l’uso civile la normativa distingue zone climatiche. Il comune in cui è ubicata l’utenza determina a quale zona appartieni, e questo può influire sull’aliquota applicata. Verifica che il contratto indichi correttamente il tuo comune.

    Un'impresa che usa il gas paga la stessa accisa di una famiglia?

    No. L’uso industriale (gas come combustibile in processi produttivi) è soggetto a un’aliquota distinta, strutturata diversamente dagli scaglioni previsti per l’uso civile. In molti casi l’aliquota industriale è inferiore a quella che si applicherebbe a un consumo civile equivalente.

    L'IVA si calcola anche sull'accisa del gas?

    Sì. Come per l’energia elettrica, l’IVA viene applicata sull’importo totale della bolletta comprensivo dell’accisa. L’aliquota IVA applicata al gas varia a seconda dell’utilizzo (uso domestico, uso di cottura e acqua calda, uso industriale): verifica che quella in bolletta corrisponda alla tua destinazione d’uso.

    Posso chiedere un rimborso se l'accisa sul gas è stata calcolata in modo errato?

    Se ritieni che il fornitore abbia applicato un’aliquota sbagliata – per esempio per un errore nella classificazione dell’uso o della zona climatica – puoi contestarlo al fornitore e, se necessario, presentare istanza di rimborso all’ADM entro i termini di decadenza previsti dalla normativa.

  • Socio che lavora nella SRL: quando scattano i contributi INPS

    In sintesi

    • Socio e lavoratore: due ruoli diversi: possedere quote non crea automaticamente obblighi contributivi; è l’attività lavorativa concreta a fare la differenza.
    • Gestione Commercianti INPS: il socio che svolge attività lavorativa prevalente e abituale in una SRL commerciale può essere obbligato a iscriversi a questa gestione previdenziale.
    • Partecipazione al lavoro prevalente: il criterio chiave è se il socio partecipi personalmente e in modo abituale al lavoro dell’impresa commerciale.
    • Socio solo di capitale: chi detiene quote ma non lavora in azienda, limitandosi a esercitare i diritti societari, non è soggetto ai contributi INPS su questa base.
    • Compenso amministratore e gestione separata: se il socio è anche amministratore e percepisce un compenso, questo è soggetto alla Gestione Separata INPS, un regime contributivo diverso.
    • Pianificazione necessaria: il corretto inquadramento contributivo va definito sin dall’inizio con un consulente, per evitare contestazioni e contributi arretrati.

    Socio, lavoratore o entrambi? La distinzione che conta

    Possedere una quota di una SRL non significa automaticamente essere lavoratori di quella società. Un socio che si limita a partecipare alle assemblee, a votare sul bilancio e a incassare eventuali dividendi esercita diritti prettamente societari: non sta lavorando nell’impresa e non ha, per questo solo fatto, obblighi di iscrizione a nessuna gestione previdenziale INPS.

    Le cose cambiano radicalmente quando il socio si mette concretamente al lavoro: gestisce i clienti, coordina il magazzino, segue la produzione, si occupa delle vendite. In quel caso non è più un semplice finanziatore della società, ma un soggetto che partecipa attivamente all’attività d’impresa. E qui entra in gioco la normativa sui contributi INPS per la Gestione Commercianti.

    La Gestione Commercianti è il regime previdenziale pensato per chi svolge attività commerciale in modo abituale. Per i soci di SRL che lavorano nell’azienda, l’obbligo di iscrizione dipende da una serie di condizioni legate alla concretezza e alla prevalenza del lavoro prestato. Non è sufficiente essere soci: occorre una partecipazione al lavoro personale, continua e prevalente.

    Va tenuto distinto anche il caso del socio-amministratore che percepisce un compenso per la carica: quel compenso è reddito assimilato a lavoro dipendente e sconta i contributi alla Gestione Separata INPS, un altro regime contributivo con regole e aliquote proprie. I due piani – contributi da attività commerciale e contributi da compenso amministratore – possono coesistere o escludersi, a seconda della situazione.

    Quadro dei regimi contributivi INPS per il socio di SRL
    Situazione del socio Regime contributivo INPS Note
    Socio solo di capitale (non lavora) Nessun obbligo contributivo INPS Incassa dividendi, tassati al 26%
    Socio che lavora abitualmente nell'attività commerciale Gestione Commercianti INPS Se ricorre la partecipazione prevalente e abituale
    Socio-amministratore con compenso Gestione Separata INPS Sul compenso da carica, come reddito assimilato a lav. dipendente
    Socio-lavoratore subordinato (contratto dipendente) INPS gestione lavoratori dipendenti Iscrizione come qualsiasi lavoratore dipendente

    Esempio pratico

    • Alfa SRL gestisce un negozio al dettaglio. Tizio detiene il 70% delle quote ed è presente ogni giorno in negozio: gestisce il magazzino, tratta con i fornitori e fa la cassa. Caio detiene il 30% ma non mette piede in azienda: vive in un’altra città e si limita a votare in assemblea. In questo scenario, Tizio soddisfa i requisiti per l’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS (partecipazione personale, abituale e prevalente al lavoro commerciale). Caio, invece, è un socio puramente finanziario e non ha obblighi contributivi su questa base. Se Tizio percepisse anche un compenso come amministratore, quel compenso sarebbe soggetto separatamente alla Gestione Separata INPS.

    Documenti necessari

    • Statuto della SRL con indicazione dell’oggetto sociale e della compagine societaria
    • Visura camerale aggiornata
    • Documentazione che attesti l’attività lavorativa concreta del socio (contratti, email, registri presenze)
    • Delibera assembleare o atto che definisce il compenso dell’amministratore (se applicabile)
    • Eventuale contratto di lavoro subordinato tra il socio e la SRL
    • Estratti conto o cedolini relativi ai compensi percepiti

    Caso 1 – Tizio lavora tutti i giorni nel magazzino della SRL

    Scenario. Tizio è socio al 50% di Alfa SRL, che gestisce un’attività di logistica e distribuzione. Ogni giorno Tizio si occupa del magazzino, coordina i corrieri e gestisce i rapporti con i clienti. Non ha un contratto di lavoro formale con la società, ma è di fatto il fulcro operativo dell’impresa.

    Come si applica. In questa situazione Tizio svolge un’attività lavorativa personale, abituale e prevalente nell’impresa commerciale della SRL. Ricorre pertanto il presupposto per l’iscrizione obbligatoria alla Gestione Commercianti INPS. L’obbligo non dipende dalla presenza di un contratto formale, ma dalla sostanza dell’attività svolta. L’INPS, in caso di verifica, valuta proprio la concretezza del lavoro prestato. Tizio dovrà regolarizzare la propria posizione previdenziale, versando i contributi dovuti calcolati sul reddito d’impresa imputabile. La mancata iscrizione espone a sanzioni e interessi sugli arretrati.

    In pratica

    • Non serve un contratto scritto perché scatti l’obbligo: conta l’attività concretamente svolta e documentabile.
    • La regolarizzazione spontanea, prima di un controllo INPS, riduce le sanzioni rispetto a quella che avviene a seguito di accertamento.
    • Rivolgersi a un consulente del lavoro per verificare l’inquadramento corretto sin dall’inizio dell’attività.

    Caso 2 – Caio è amministratore e percepisce un compenso, ma non lavora operativamente

    Scenario. Caio è socio al 40% e amministratore unico di Alfa SRL. Presiede il consiglio, firma i contratti e gestisce la strategia, ma non svolge mansioni operative quotidiane: ha delegato la gestione operativa a dipendenti. Percepisce un compenso annuo per la carica di amministratore.

    Come si applica. In questo caso Caio non partecipa in modo prevalente e abituale al lavoro dell’impresa commerciale nel senso richiesto per la Gestione Commercianti. La sua attività è quella tipica dell’organo gestorio, non quella del lavoratore nell’impresa. Il compenso da amministratore è reddito assimilato a lavoro dipendente: su di esso la SRL applica la ritenuta IRPEF e versa i contributi alla Gestione Separata INPS. L’iscrizione alla Gestione Commercianti non scatta.

    In pratica

    • La funzione di amministratore non equivale automaticamente a partecipazione al lavoro commerciale: il confine è nella concretezza delle mansioni operative svolte quotidianamente.
    • Il compenso da amministratore è deducibile per la SRL per cassa (art. 95 c.5 TUIR) e soggetto alla Gestione Separata INPS.
    • Se Caio svolgesse anche mansioni operative quotidiane, potrebbe scattare un doppio obbligo: Gestione Separata (sul compenso) e Gestione Commercianti (sull’attività lavorativa). Da verificare caso per caso.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come fa l'INPS a sapere se un socio lavora davvero nella SRL?

    L’INPS verifica attraverso ispezioni, incrocio di dati fiscali e previdenziali, segnalazioni o controlli a campione. Valuta elementi concreti come la presenza giornaliera, l’uso di strumenti aziendali, le comunicazioni con clienti e fornitori, e la visibilità pubblica del socio come referente dell’attività.

    Quali contributi si pagano nella Gestione Commercianti INPS?

    Le aliquote della Gestione Commercianti variano e sono soggette ad aggiornamenti periodici da parte dell’INPS. Sono calcolate sul reddito d’impresa e prevedono una quota fissa su un minimale e una quota variabile sul reddito eccedente. Per i valori aggiornati è necessario consultare il sito INPS o un consulente del lavoro, poiché le cifre esatte non sono disponibili nelle istruzioni di riferimento di questo articolo.

    Il socio lavoratore può avere anche un contratto da dipendente con la SRL?

    Sì, è tecnicamente possibile stipulare un contratto di lavoro subordinato tra il socio e la SRL, ma è una situazione che l’INPS e l’Agenzia delle Entrate guardano con attenzione: occorre che il rapporto presenti i requisiti tipici della subordinazione (eterodirezione, orario fisso, potere disciplinare). Un contratto meramente formale, senza sostanza, rischia di essere riqualificato.

    Se il socio è anche in regime forfettario per un'altra attività, come si gestiscono i contributi?

    La presenza di un regime forfettario per un’attività autonoma separata non elimina gli obblighi contributivi legati all’attività nella SRL. I due rapporti previdenziali vanno gestiti separatamente: il regime forfettario ha le sue regole previdenziali, la SRL le proprie. Un consulente può valutare la compatibilità e l’eventuale riduzione contributiva per chi è già iscritto a un’altra gestione.

    Cosa succede se il socio non si iscrive alla Gestione Commercianti quando dovrebbe?

    La mancata iscrizione comporta il recupero dei contributi arretrati con l’aggiunta di sanzioni civili e interessi. In caso di accertamento INPS, il debito previdenziale può riguardare anche più anni all’indietro. Prima si regolarizza la posizione, minori sono le conseguenze economiche.

    La SRL con oggetto sociale non commerciale (es. holding pura) cambia le regole?

    Sì. La Gestione Commercianti riguarda specificamente le imprese commerciali. Una holding pura che si limita a detenere partecipazioni senza svolgere attività commerciale diretta può avere un quadro contributivo diverso. Anche in questo caso è fondamentale un’analisi specifica della situazione concreta.