Autore: Andrea Marton

  • Articolo 140 Codice di Procedura Civile: Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    Articolo 140 Codice di Procedura Civile: Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposi la la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata [1] alla porta della abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene da notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con a spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

    [1] Così modificato dall’art. 174, comma 4, del D.L. 30 giugno 2003, n. 196. a decorrere dal 1° gennaio 2004.

  • Articolo 139 Codice di Procedura Civile: Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

    Articolo 139 Codice di Procedura Civile: Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

    Art. 139 c.p.c. – Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.

    Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

    In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

    Il portiere o il vicino deve sotto scrivere una ricevuta[1], e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.

    Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

    Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

    [1] Così modificato dall’art. 174, comma 3, del D.L. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

  • Articolo 138 Codice di Procedura Civile: Notificazione in mani proprie

    Articolo 138 Codice di Procedura Civile: Notificazione in mani proprie

    Art. 138 c.p.c. – Notificazione in mani proprie

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, [1] ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto.

    Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

    [1] Così modificato dall’art. 174, comma 2, del D.L. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

  • Articolo 137 Codice di Procedura Civile: Notificazioni

    Articolo 137 Codice di Procedura Civile: Notificazioni

    Art. 137 c.p.c. – Notificazioni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

    L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi[1].

    Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile [2].

    Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto da secondo comma dell’art. 143, l’Ufficiale Giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto [3].

    Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni degli articoli 133 e 136 [3] [4].

    [1] Per le notificazioni a mezzo posta si veda la L. 20 novembre 1982, n. 890. Per le notificazioni a mezzo dei messi di conciliazione si veda D. L. vo 1 febbraio 1946, n. 122. Ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, a decorrere dal 1° luglio 1994, l’avvocato e il procuratore legale possono effettuare notificazioni, in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, con consegna diretta in taluni casi e più in genera/e, tramite la posta, a condizione che siano muniti di procura alle liti a norma dell’ari. 83 c.p.c. e che siano autorizzati dal consiglio dell’ordine nel cui albo sono iscritti. L’art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, ha poi disposto che le pubbliche: amministrazioni possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguirle utilmente avvalendosi del servizio postale o delle altre forme di notificazione previste dalla legge.

    [2] Comma inserito dall’art. 45, comma 18a, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [3] Comma inserito dall’art. 174, comma I, del D.L. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

    [4] La parola «terzo» è stata sostituita con «quarto» dall’art. 45, comma 18b, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 136 Codice di Procedura Civile: Comunicazioni

    Articolo 136 Codice di Procedura Civile: Comunicazioni

    Art. 136 c.p.c. – Comunicazioni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il cancelliere, con biglietto di cancelleria [1], fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

    Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici [2].

    Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica [3].

    [abrogato] Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma [4].

    [1] Le parole «in carta non bollata» sono state soppresse dall’art. 16, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con L. 17 dicembre 2012, n. 221.

    [2] Comma così sostituito dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.

    [3] Comma aggiunto dalla L. n. 263/2005 e successivamente così sostituito dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.

    [4] Comma abrogato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.

  • Articolo 135 Codice di Procedura Civile: Forma e contenuto del decreto

    Articolo 135 Codice di Procedura Civile: Forma e contenuto del decreto

    Art. 135 c.p.c. – Forma e contenuto del decreto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il decreto è pronunciato d’ufficio o su istanza anche verbale della parte.

    Se è pronunciato su ricorso, è scritto in calce al medesimo.

    Quando l’istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.

    Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è dato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.

  • Articolo 134 Codice di Procedura Civile: Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza

    Articolo 134 Codice di Procedura Civile: Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza

    Art. 134 c.p.c. – Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell’udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.

    Il cancelliere comunica alle parti l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

    [abrogato] L’avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere l’avviso. [1]

    [1] Comma abrogato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.

  • Articolo 133 Codice di Procedura Civile: Pubblicazione e comunicazione della sentenza

    Articolo 133 Codice di Procedura Civile: Pubblicazione e comunicazione della sentenza

    Art. 133 c.p.c. – Pubblicazione e comunicazione della sentenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata.

    Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325. [1]

    [abrogato] L’avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere l’avviso. [2]

    [1] Comma così modificato dall’art. 45, comma 1b, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

    [2] Comma abrogato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.

  • Articolo 132 Codice di Procedura Civile: Contenuto della sentenza

    Articolo 132 Codice di Procedura Civile: Contenuto della sentenza

    Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione: Repubblica italiana.

    Essa deve contenere:

    l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata;

    l’indicazione delle parti e dei loro difensori;

    le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;

    la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; [1]

    il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

    La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento [2].

    [1] Comma così sostituito dall’art. 45, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [2] Comma così sostituito dalla L. 8 agosto 1977, n. 532.

  • Articolo 131 Codice di Procedura Civile: Forma dei provvedimenti in generale

    Articolo 131 Codice di Procedura Civile: Forma dei provvedimenti in generale

    Art. 131 c.p.c. – Forma dei provvedimenti in generale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

    In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

    Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio [1].

    [1] Comma aggiunto dall’art. 16, L. 13 aprile 1988, n. 117.

    La Corte costituzionale, con sentenza 19 gennaio 1989, n. 18, ha dichiarato l’illegittimità del predetto art. 16 nella parte cui dispone che “è compilato sommario processo verbale” anziché “può, se uno dei componenti l’organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale”.