Autore: Andrea Marton

  • Compravendita di domini web: come si dichiara il guadagno

    In sintesi

    • Vendita occasionale di un dominio: reddito diverso da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente, quadro D5.
    • Attivita’ abituale di compravendita domini: reddito d’impresa con obbligo di partita IVA.
    • La plusvalenza imponibile e’ la differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto (o registrazione) del dominio.
    • Le spese documentate (costo di acquisto, spese di trasferimento) si deducono dal corrispettivo.
    • Regime forfetario: accessibile se i compensi non superano 85.000 euro e si e’ strutturati come impresa.
    • Dominio registrato ex novo: il costo di acquisto e’ la quota di registrazione; il guadagno e’ quasi interamente tassabile.

    Dominio venduto: quando e come si paga il fisco

    Un dominio web e’ un nome a caratteri alfanumerici registrato su un registro internazionale (es. .it, .com, .eu). Chi compra e rivende domini – il cosiddetto domain investing – puo’ realizzare guadagni anche significativi se il nome ha valore commerciale. Per il fisco italiano, il trattamento di questi guadagni dipende da come svolgi l’attivita’: in modo occasionale o in modo organizzato e continuativo.

    Se hai venduto un dominio una sola volta o in modo non sistematico, il guadagno ricade tra i redditi diversi da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente. Questo tipo di reddito si dichiara nel quadro D5 del Modello 730 (codice 1) oppure nel quadro RL14 del Modello Redditi PF. L’imponibile e’ la differenza tra il prezzo di vendita e il costo sostenuto per acquisire il dominio (prezzo di acquisto sul mercato secondario, o quota di registrazione se il dominio e’ stato registrato direttamente). Dal corrispettivo puoi dedurre le spese specificamente inerenti, ad esempio le spese di trasferimento del dominio.

    Se invece compri e rivendi domini con regolarita’, hai un portafoglio di nomi, usi strumenti professionali e investi in modo sistematico, l’attivita’ e’ qualificabile come reddito d’impresa. In quel caso devi aprire la partita IVA. Con compensi annui fino a 85.000 euro puoi accedere al regime forfetario, pagando un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% nei primi 4 anni se ne ricorrono i requisiti).

    Compravendita di domini: regime fiscale per situazione
    Situazione Categoria fiscale Dove si dichiara
    Vendita occasionale di uno o pochi domini Redditi diversi – attivita' commerciale occasionale 730 quadro D5 codice 1 / Redditi PF RL14
    Attivita' abituale e organizzata di domaining Reddito d'impresa (con partita IVA) Quadro RF/RG (Fascicolo 3) o LM forfetario
    Forfetario: compensi fino a 85.000 euro Imposta sostitutiva 15% (5% primi 4 anni) Quadro LM Sezione III Modello Redditi PF
    Dominio registrato ex novo, venduto in plusvalenza Redditi diversi occasionali Costo = quota di registrazione; quasi tutto tassabile

    Esempio pratico

    • Tizio nel 2022 ha registrato il dominio ‘avvocatimilano2025.it’ pagando 15 euro di quota di registrazione annuale. Nel 2025 lo vende a uno studio legale per 3.000 euro. Il costo complessivo sostenuto per il dominio (registrazioni annuali 2022-2025) e’ circa 60 euro. L’imponibile e’ 3.000 – 60 = 2.940 euro: Tizio dichiara questo importo nel quadro D5 del Modello 730 (codice 1) e lo aggiunge al suo reddito complessivo. Caio invece ha acquistato nel 2024 il dominio ‘auto-elettriche.it’ per 800 euro su un marketplace. Nel 2025 lo rivende per 5.000 euro. La plusvalenza e’ 5.000 – 800 = 4.200 euro, da dichiarare sempre nel quadro D5 codice 1.

    Documenti necessari

    • Contratto o ricevuta di acquisto del dominio (se acquistato sul mercato secondario) o fattura del registrar (se registrato direttamente)
    • Contratto di vendita o documentazione della cessione con il corrispettivo concordato
    • Ricevute delle spese di trasferimento o intermediazione specificamente sostenute
    • Estratto conto o ricevuta del pagamento ricevuto dall’acquirente
    • Documentazione delle quote annuali di rinnovo del dominio (se incluse nel costo)

    Caso 1 – Tizio: ha venduto un dominio acquistato per speculazione

    Scenario. Tizio e’ un appassionato di tecnologia. Nel 2023 ha acquistato il dominio ‘intelligenza-artificiale-legale.it’ per 200 euro su Sedo, convinto che valesse di piu’. A marzo 2025 riesce a venderlo a uno studio legale per 4.500 euro. Non fa domaining sistematicamente.

    Come si applica. La vendita e’ occasionale: Tizio dichiara la plusvalenza di 4.300 euro (4.500 – 200) nel quadro D5 del Modello 730 con codice 1, come reddito da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente. Dal corrispettivo puo’ dedurre le spese specificamente inerenti, come eventuali commissioni pagate alla piattaforma di vendita (es. Sedo). Il reddito netto si aggiunge al suo reddito complessivo e viene tassato con le aliquote IRPEF progressive.

    In pratica

    • Conserva la ricevuta di acquisto del dominio: e’ la prova del costo deducibile.
    • Le commissioni della piattaforma di vendita sono spese inerenti e si deducono dal corrispettivo.
    • Se non hai la ricevuta di acquisto, il costo e’ zero e tutta la vendita e’ tassabile.

    Caso 2 – Caio: domainer abituale con portafoglio di decine di domini

    Scenario. Caio compra e rivende domini come attivita’ principale. Ha un portafoglio di 80 domini, partecipa ad aste regolarmente e nel 2025 incassa 45.000 euro da varie vendite. Ha aperto partita IVA come imprenditore individuale.

    Come si applica. Caio svolge attivita’ d’impresa. Con compensi di 45.000 euro puo’ applicare il regime forfetario (quadro LM Sezione III). Il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditivita’ previsto per la sua attivita’ ai 45.000 euro di ricavi. Nel forfetario non deduce le spese analitiche, ma il coefficiente le compensa forfetariamente. L’imposta sostitutiva e’ del 15%, o del 5% se e’ nei primi 4 anni di attivita’ e soddisfa i requisiti di legge.

    In pratica

    • Nel forfetario i costi di acquisto dei domini non sono deducibili analiticamente: il coefficiente li assorbe in modo forfetario.
    • Verifica il codice ATECO corretto per la tua attivita’: la compravendita di domini rientra tipicamente nel commercio di prodotti digitali.
    • Se superi 85.000 euro di ricavi in un anno esci dal forfetario; se superi 100.000 euro esci gia’ in corso d’anno.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il guadagno da vendita di un dominio e' sempre tassabile?

    Si, se realizzi un guadagno rispetto al costo sostenuto. Non esiste una soglia di esenzione per i redditi da attivita’ commerciale occasionale. Anche un guadagno di poche centinaia di euro va dichiarato.

    Se ho registrato il dominio tanti anni fa e non ricordo quanto ho pagato, cosa dichiaro?

    Devi ricostruire il costo il piu’ precisamente possibile: cerca le ricevute del registrar nella posta elettronica. Se non trovi nulla, il costo non documentato e’ pari a zero e l’intero corrispettivo di vendita e’ tassabile.

    La vendita di un dominio e' soggetta a IVA?

    Se sei un privato che vende occasionalmente, no. Se hai partita IVA e la compravendita rientra nella tua attivita’, si applica l’IVA ordinaria (22%). Nel regime forfetario non si applica IVA sui corrispettivi.

    Devo fare una fattura per la vendita del dominio?

    Se sei un privato senza partita IVA, no: la transazione si documenta con il contratto di cessione e la ricevuta del pagamento. Se hai partita IVA, devi emettere fattura.

    Posso usare il Modello 730 o devo usare il Modello Redditi PF?

    Per la vendita occasionale di domini puoi usare il Modello 730 (quadro D5). Se hai partita IVA, sei in regime forfetario o hai reddito d’impresa devi usare il Modello Redditi PF.

    La piattaforma di vendita dei domini mi ha addebitato una commissione: come la tratto?

    La commissione e’ una spesa direttamente inerente la produzione del reddito. La deduci dal corrispettivo lordo ricevuto prima di calcolare l’imponibile. Conserva la relativa documentazione.

  • Print on demand: come si dichiarano i ricavi

    In sintesi

    • Royalty o attività commerciale? Dipende dalla piattaforma: alcune piattaforme trattano i guadagni come royalty su opere dell’ingegno (rigo D3), altre come ricavi da attività commerciale (rigo D5).
    • Royalty da opere dell’ingegno: se sei l’autore del design, spetta una riduzione forfetaria del 25% sul compenso lordo (o 40% se hai meno di 35 anni).
    • Attività commerciale occasionale: i ricavi vanno nel rigo D5 codice 1 del 730, con deduzione delle spese documentate.
    • Regime forfetario: se l’attività e’ abituale, il coefficiente per ‘Altre attività economiche’ (es. commercio digitale) e’ il 67%; per commercio al dettaglio e’ il 40%.
    • Imposta sostitutiva forfetaria: 15% sul reddito netto, oppure 5% per i nuovi operatori nei primi cinque anni.
    • Soglia di accesso al forfetario: ricavi anno precedente non superiori a 85.000 euro; fuoriuscita automatica se si superano 100.000 euro in corso d’anno.

    Print on demand: come funziona la tassazione in Italia

    Il print on demand e’ un modello di business in cui carichi un disegno su una piattaforma (Redbubble, Merch by Amazon, Printful, Spreadshirt e simili) e guadagni ogni volta che qualcuno acquista un prodotto con il tuo design. Tu non gestisci l’inventario, non spedisci niente: la piattaforma fa tutto. A te arriva una royalty o un margine su ogni vendita.

    Fiscalmente, pero’, non e’ automatico capire come questi guadagni vadano trattati. Alcune piattaforme qualificano i pagamenti come compensi per l’utilizzo economico di un’opera dell’ingegno (il tuo design): in questo caso sono redditi assimilati al lavoro autonomo, con una riduzione forfetaria del 25% che abbassa la base imponibile. Altre piattaforme li trattano come semplici ricavi da vendita: in quel caso si parla di attività commerciale.

    La distinzione cambia le tasse che paghi, quindi vale la pena capire bene la situazione. Nei paragrafi che seguono vediamo i due scenari con esempi pratici.

    Tassazione dei ricavi print on demand
    Tipologia ricavo Rigo dichiarazione Riduzione/Coefficiente
    Royalty da design (autore, compensi B nella CU) D3 codice 1 nel 730 / RL25 in Redditi PF Riduzione 25% (40% se under 35)
    Attività commerciale occasionale (codice V1 nella CU) D5 codice 1 nel 730 / RL14 in Redditi PF Deduzione spese documentate
    Attività abituale forfetaria (commercio al dettaglio) Quadro LM, coefficiente 40% Imposta sostitutiva 15%
    Attività abituale forfetaria (altre attività economiche) Quadro LM, coefficiente 67% Imposta sostitutiva 15%

    Esempio pratico

    • Caio ha caricato 80 design su Redbubble nel 2025 e ha guadagnato 4.200 euro di royalty. La piattaforma gli ha rilasciato una certificazione con causale B (proventi da utilizzo economico di opere dell’ingegno da parte dell’autore). Caio ha 28 anni: gli spetta la riduzione del 40% (under 35). Reddito tassabile = 4.200 – 40% = 2.520 euro. Su questa somma paga l’IRPEF al suo scaglione ordinario, partendo dalla detrazione teorica riconosciuta dal CAF. Se invece Caio avesse ricevuto i pagamenti come ricavi di vendita (nessuna CU con causale B), avrebbe dichiarato 4.200 euro lordi nel rigo D5 codice 1, deducendo le spese documentate (es. abbonamento software grafico, commissioni piattaforma).

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dalla piattaforma (se soggetto con sostituto d’imposta italiano)
    • Estratto conto della piattaforma con dettaglio pagamenti 2025 (dashboard Redbubble, Merch by Amazon, ecc.)
    • Fatture o ricevute di eventuali spese inerenti (software di grafica, corsi, attrezzatura)
    • Documentazione attestante l’autoria dei design (file originali con data di creazione)
    • Modello 730 o Redditi PF 2026 (a seconda del regime)

    Caso 1: Tizio riceve royalty da Redbubble con CU

    Scenario. Tizio, 32 anni, ha caricato illustrazioni su Redbubble. Nel 2025 ha ricevuto 2.800 euro di royalty. La piattaforma opera tramite una societa’ italiana che gli ha rilasciato la Certificazione Unica con causale B e ritenuta del 20% gia’ trattenuta.

    Come si applica. I compensi di Tizio sono proventi da utilizzazione economica di opere dell’ingegno da parte dell’autore. Nel modello 730 vanno nel rigo D3 con codice 1. L’importo da indicare e’ il lordo percepito (2.800 euro); chi presta l’assistenza fiscale applica automaticamente la riduzione del 40% (under 35), abbassando la base imponibile a 1.680 euro. La ritenuta gia’ trattenuta si indica nella colonna 3 e viene scomputata dall’imposta dovuta.

    In pratica

    • Controlla la Certificazione Unica: se c’e’ la causale B, compila il rigo D3 codice 1.
    • Indica il compenso lordo nella colonna 2; la riduzione (25% o 40% under 35) la calcola il CAF.
    • Riporta le ritenute subite nella colonna 3 per ottenere il rimborso o la compensazione.
    • Conserva la CU e gli estratti conto della piattaforma.

    Caso 2: Caio vende con margine su Printful senza CU

    Scenario. Caio usa Printful per vendere magliette con i suoi design tramite un suo negozio Shopify. Non riceve una Certificazione Unica perche’ Printful e’ una societa’ straniera. Nel 2025 ha incassato 6.500 euro di margini. Vende qualche volta ma non in modo strutturato come attivita’ principale.

    Come si applica. I ricavi di Caio non provengono da una cessione di diritti d’autore ma da una differenza prezzo tra quanto paga a Printful e quanto incassa dai clienti: si tratta di attivita’ commerciale. Se e’ occasionale, Caio dichiara 6.500 euro nel rigo D5 codice 1 del modello 730, deducendo le spese di produzione (quanto ha pagato a Printful) nella colonna 3. Se invece l’attivita’ fosse abituale e organizzata, servirebbe la partita IVA.

    In pratica

    • Senza CU italiana, dichiara il ricavo nel rigo D5 codice 1 se l’attivita’ e’ occasionale.
    • Le spese di produzione (costo prodotto Printful + spedizione) si deducono nella colonna 3.
    • Se l’attivita’ e’ continuativa e organizzata, apri la partita IVA: il regime forfetario e’ accessibile fino a 85.000 euro di ricavi anno precedente.
    • In regime forfetario per commercio al dettaglio, il coefficiente di redditabilita’ e’ 40%; l’imposta sostitutiva e’ il 15%.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come capisco se i miei guadagni print on demand sono royalty o ricavi di vendita?

    Leggi le condizioni della piattaforma e controlla se ti arriva una Certificazione Unica con causale B. Se la piattaforma e’ italiana e riconosce i tuoi guadagni come compensi per l’utilizzo del tuo design (opera dell’ingegno), si tratta di royalty. Se invece guadagni come differenza tra prezzo di vendita e costo di produzione (come in un normale negozio), sono ricavi commerciali.

    Devo dichiarare i guadagni Redbubble se la piattaforma e' straniera e non mi manda la CU?

    Si’, devi dichiararli comunque. Senza CU italiana, utilizzi l’estratto conto della piattaforma come documentazione. Se si tratta di royalty per opere dell’ingegno, le dichiari nel rigo D3 o D4 del 730 a seconda della causale. Se sono ricavi commerciali occasionali, usi il rigo D5.

    Spetta la riduzione del 25% anche su piattaforme print on demand?

    La riduzione del 25% (o 40% per under 35) spetta sui compensi per l’utilizzazione economica di opere dell’ingegno da parte dell’autore. Se il tuo guadagno print on demand e’ qualificato come royalty per il design, si applica. Se e’ un margine commerciale, non spetta.

    Devo aprire la partita IVA per il print on demand?

    Dipende dalla continuita’. Vendite sporadiche e non organizzate possono restare nell’area della commercialita’ occasionale (rigo D5). Se hai uno shop sempre attivo, carichi design ogni settimana e guadagni con regolarita’, l’Agenzia delle Entrate potrebbe riqualificarlo come attivita’ abituale, con obbligo di partita IVA.

    Quale coefficiente forfetario si applica al print on demand con partita IVA?

    Dipende dall’attivita’ prevalente. Se vendi prodotti finiti come commerciante al dettaglio (es. magliette tramite il tuo sito), il coefficiente e’ 40% (commercio al dettaglio, ATECO 47.x). Se sei un designer che cede diritti, potrebbe rientrare nelle attivita’ professionali con coefficiente 78%. E’ consigliabile verificare con un commercialista il codice ATECO corretto per la tua situazione specifica.

  • Detrazione IVA 50% acquisto abitazione classe A o B nel 730/2026

    In sintesi

    • Chi può detrarre: chi ha acquistato dal costruttore un’abitazione di classe energetica A o B nel periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2017, oppure nel corso del 2023.
    • Importo: 50% dell’IVA effettivamente pagata all’impresa costruttrice al momento dell’acquisto.
    • Rateizzazione: la detrazione si divide in 10 quote annuali di pari importo.
    • Pertinenza inclusa: la detrazione spetta anche per l’IVA sulla pertinenza (es. box auto), se acquistata contestualmente e con vincolo pertinenziale nell’atto.
    • Attenzione al cumulo: se hai usato questa agevolazione sull’IVA, quella quota non può essere conteggiata di nuovo come base per la detrazione su ristrutturazione o acquisto box.
    • Dove si indica: rigo E59 del quadro E del 730, sezione III-C.

    Come funziona la detrazione del 50% sull'IVA pagata al costruttore

    Quando si compra un appartamento nuovo da un’impresa costruttrice, si paga l’IVA sul prezzo. Se quell’abitazione è in classe energetica A o B, la legge ti riconosce un beneficio fiscale: puoi detrarre la metà dell’IVA pagata, recuperandola in dieci anni come riduzione dell’IRPEF.

    Questa agevolazione si rivolge a chi ha acquistato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017, oppure nel corso del 2023. Si tratta di finestre temporali chiuse: se hai comprato in anni diversi, ad esempio nel 2019 o nel 2022, questa detrazione specifica non spetta.

    L’acquisto deve avvenire dall’impresa costruttrice, che è il soggetto che ha applicato l’IVA. Non si applica alle compravendite tra privati, che non comportano IVA ma imposta di registro. Il documento che attesta l’IVA pagata è solitamente la fattura emessa dall’impresa o le quietanze allegate all’atto notarile.

    Se insieme all’abitazione acquisti anche la pertinenza, ad esempio un box auto o una cantina, e nell’atto di acquisto risulta chiaramente il vincolo pertinenziale, la detrazione del 50% dell’IVA si estende anche alla pertinenza. L’importante è che i due acquisti siano contestuali e che l’atto evidenzi il legame tra abitazione e pertinenza.

    Riepilogo detrazione IVA abitazione classe A o B
    Voce Dettaglio
    Detrazione 50% dell'IVA pagata all'impresa costruttrice
    Anni di acquisto agevolati 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2017 oppure anno 2023
    Classe energetica richiesta Classe A o B
    Acquisto da Impresa costruttrice (non da privato)
    Pertinenza inclusa Sì, se acquistata contestualmente con vincolo pertinenziale nell'atto
    Rateizzazione 10 quote annuali di pari importo
    Dove si indica nel 730 Rigo E59, sezione III-C del quadro E

    Esempio pratico

    • Tizio ha acquistato nel 2023 un appartamento in classe energetica A dal costruttore al prezzo di 280.000 euro + IVA al 4% (prima casa). IVA pagata: 11.200 euro. Detrazione spettante: 11.200 x 50% = 5.600 euro totali, divisi in 10 rate da 560 euro/anno. Nel 730/2026 (dichiarazione anno 2025) Tizio porta la terza rata, inserendo nel rigo E59 il numero di rata 3 e l’importo IVA di 11.200 euro.

    Documenti necessari

    • Atto pubblico di compravendita con indicazione del prezzo e dell’IVA pagata
    • Fattura emessa dall’impresa costruttrice con l’importo dell’IVA
    • Attestato di prestazione energetica (APE) che certifica la classe A o B dell’immobile
    • Documentazione del vincolo pertinenziale se si detrae anche l’IVA sulla pertinenza
    • Ricevuta del pagamento o quietanza del rogito

    Caso 1 – Acquisto nel 2023 con aliquota IVA al 4%

    Scenario. Caio ha acquistato nel 2023 la sua prima casa in classe B dal costruttore a 200.000 euro + IVA. Essendo prima casa, ha pagato l’IVA al 4%, pari a 8.000 euro.

    Come si applica. La detrazione spetta perché l’acquisto è avvenuto nel 2023, l’immobile è in classe B ed è ceduto dall’impresa costruttrice. Detrazione: 8.000 x 50% = 4.000 euro totali, in 10 rate annuali da 400 euro. Nel 730/2026, che riguarda il 2025, Caio indica la rata numero 3 nel rigo E59.

    In pratica

    • In colonna 1 del rigo E59 va indicato il numero di rata: 3 per le spese del 2023
    • In colonna 2 va l’importo IVA pagata: 8.000 euro
    • La classe energetica B deve risultare dall’APE allegato al rogito

    Caso 2 – Acquisto nel 2023 con box auto contestuale

    Scenario. Sempronio ha acquistato nel 2023 un appartamento in classe A con box auto pertinenziale dallo stesso costruttore, in un unico atto notarile. L’atto indica esplicitamente il vincolo pertinenziale. L’IVA totale pagata (appartamento + box) è stata di 15.000 euro.

    Come si applica. Poiché il box è stato acquistato contestualmente all’abitazione e l’atto evidenzia il vincolo pertinenziale, la detrazione del 50% dell’IVA si estende anche al box. Detrazione totale: 15.000 x 50% = 7.500 euro, in 10 rate annuali da 750 euro. Attenzione: Sempronio non potrà usare quella stessa quota di IVA come base per detrarre anche le spese di realizzazione del box.

    In pratica

    • L’atto notarile deve indicare esplicitamente il vincolo pertinenziale tra appartamento e box
    • L’IVA del box è inclusa nella stessa detrazione solo se l’acquisto è contestuale
    • Non si può detrarre due volte la stessa IVA: se usata qui, non va replicata nel rigo per il box pertinenziale

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso detrarre il 50% dell'IVA se ho comprato casa dal costruttore nel 2021?

    No. La norma riguarda specificamente gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 oppure nel corso del 2023. Se hai acquistato in anni diversi, questa detrazione specifica non spetta.

    Vale solo per la prima casa o anche per altre abitazioni?

    La norma non limita l’agevolazione alla sola prima casa. Basta che l’abitazione sia di classe energetica A o B e che sia ceduta dall’impresa costruttrice. Tuttavia, l’aliquota IVA applicata all’atto varia (4% prima casa, 10% altri casi), e questo influisce sull’importo dell’IVA su cui calcolare il 50%.

    Come si calcola la detrazione se ho pagato l'IVA in più rate al costruttore?

    Si somma l’IVA complessivamente pagata all’impresa nell’anno di acquisto e si porta il 50% di quella somma totale. L’importo da indicare nel rigo E59 è l’IVA totale pagata, non la singola rata.

    Quante rate annuali ho per recuperare la detrazione?

    Dieci. La detrazione totale viene divisa in 10 quote annuali uguali, che riducono l’IRPEF dovuta ogni anno per dieci anni.

    Posso cumulare questa detrazione con quella per le spese di ristrutturazione o per il box pertinenziale?

    No, sulla stessa quota di IVA non puoi applicare due agevolazioni. Se hai usato la detrazione del 50% dell’IVA per il box (rigo E59), quella cifra non può essere ricompresa anche nella base di calcolo della detrazione per le spese di realizzazione del box. Le istruzioni AdE lo escludono esplicitamente.

    Devo conservare qualche documento specifico?

    Sì: l’atto di compravendita con l’indicazione dell’IVA pagata, la fattura del costruttore, l’attestato di prestazione energetica (APE) che certifica la classe A o B, e la documentazione del pagamento.

    Vedi anche: Registri IVA, Acquisti intracomunitari, Quadro VF, Detrazione IVA sugli acquisti, Aprire la partita IVA e Lavoro autonomo e partita IVA.

  • Articolo 14 L. 184/1983: Sospensione del procedimento prima della dichiarazione di adottabilità

    Art. 14 L. 184/1983 – Sospensione del procedimento prima della dichiarazione di adottabilità

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.

    2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative opportune

  • Sciogliere una società di persone: cosa dichiarare

    In sintesi

    • Lo scioglimento di una società di persone chiude il periodo d’imposta: va presentata la dichiarazione del periodo che si chiude.
    • L’assegnazione dei beni ai soci equivale fiscalmente a una vendita al valore normale: può far emergere plusvalenze.
    • I beni assegnati ai soci sono tassati in base al valore normale, non al valore di libro.
    • I soci dichiarano i redditi per trasparenza: ciascuno include la propria quota nella dichiarazione personale.
    • Per le società di persone non occorre sempre seguire la procedura formale di liquidazione se i debiti sono estinti.
    • Va presentata la dichiarazione del periodo finale, che copre dall’inizio dell’anno alla data di scioglimento.

    Cosa succede fiscalmente quando si scioglie una società di persone

    Sciogliere una società di persone – una SNC (Società in Nome Collettivo) o una SAS (Società in Accomandita Semplice) – comporta una serie di adempimenti fiscali che spesso sorprendono chi lo affronta per la prima volta. La chiave di lettura è semplice: lo scioglimento chiude un periodo d’imposta e genera obblighi dichiarativi precisi.

    Il primo punto da capire è che lo scioglimento della società non è fiscalmente neutro dal punto di vista dei beni. Quando i beni della società vengono assegnati ai soci (per esempio i macchinari, i crediti, un immobile strumentale), la legge equipara questa assegnazione a una vera e propria vendita. Il prezzo di riferimento non è il valore contabile (quello che appare in bilancio), ma il valore normale del bene, cioè il suo valore di mercato. Se il valore normale supera il costo fiscalmente riconosciuto del bene, emerge una plusvalenza tassabile in capo alla società.

    Questa plusvalenza viene poi attribuita ai soci secondo le rispettive quote di partecipazione agli utili, seguendo il meccanismo di tassazione per trasparenza che caratterizza le società di persone. Ogni socio la include nella propria dichiarazione dei redditi personale, pagando IRPEF sulla propria quota.

    Dal punto di vista delle dichiarazioni, va presentata la dichiarazione del periodo che si chiude: cioè la dichiarazione relativa al periodo che va dall’inizio dell’anno fiscale alla data di scioglimento effettivo della società. Questa dichiarazione raccoglie tutti i redditi del periodo, incluse le eventuali plusvalenze da assegnazione dei beni.

    Effetti fiscali dello scioglimento di una società di persone
    Elemento Regola fiscale
    Assegnazione beni ai soci Realizzo al valore normale (equiparata a vendita)
    Plusvalenza da assegnazione Tassata in capo alla società, poi imputata ai soci per trasparenza
    Base di calcolo della plusvalenza Valore normale del bene meno costo fiscalmente riconosciuto
    Dichiarazione da presentare Dichiarazione del periodo finale (dall'inizio anno alla data scioglimento)
    Tassazione dei soci Per trasparenza: ciascun socio dichiara la propria quota di reddito

    Esempio pratico

    • Beta SNC ha in attivo un capannone acquistato anni fa per 100.000 euro (costo fiscalmente riconosciuto). Al momento dello scioglimento il valore normale dell’immobile è stimato in 160.000 euro. L’assegnazione del capannone ai soci genera una plusvalenza di 60.000 euro. Questa plusvalenza viene attribuita ai due soci Tizio e Caio in base alle rispettive quote: se entrambi hanno il 50%, ciascuno dichiara 30.000 euro di reddito aggiuntivo nella propria dichiarazione IRPEF per il periodo d’imposta in cui avviene lo scioglimento.

    Documenti necessari

    • Verbale assembleare di scioglimento della società con data di effetto
    • Inventario dei beni assegnati ai soci con valorizzazione al valore normale
    • Perizia o documentazione del valore di mercato dei beni assegnati (in particolare immobili e beni rilevanti)
    • Dichiarazione dei redditi della società per il periodo finale
    • Dichiarazione dei redditi personale di ciascun socio (per la quota di reddito per trasparenza)
    • Estratto dal Registro delle Imprese con la cancellazione della società

    Caso 1 – Beta SNC si scioglie con beni di valore aumentato

    Scenario. Beta SNC, con soci Tizio (60%) e Caio (40%), si scioglie il 31 agosto 2025. La società possiede attrezzature il cui costo fiscalmente riconosciuto è 20.000 euro, ma il valore normale al momento dello scioglimento è 35.000 euro. Le attrezzature vengono assegnate a Tizio.

    Come si applica. L’assegnazione a Tizio genera una plusvalenza di 15.000 euro (35.000 – 20.000). Questa plusvalenza è un reddito della società, che viene ripartito tra i soci in base alle quote: Tizio dichiara 9.000 euro (60%) e Caio 6.000 euro (40%) nelle rispettive dichiarazioni IRPEF. La società presenta la dichiarazione del periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2025, includendo la plusvalenza da assegnazione. Dal 1° settembre la società non esiste più.

    In pratica

    • L’assegnazione di beni ai soci genera plusvalenza se il valore normale supera il costo fiscale.
    • La plusvalenza è attribuita ai soci pro-quota: ciascuno la dichiara nel 730 o Redditi PF.
    • La dichiarazione della società copre solo il periodo fino alla data di scioglimento.
    • Fai stimare il valore normale dei beni da un professionista: è la base di calcolo.

    Caso 2 – Beta SNC si scioglie senza beni rilevanti

    Scenario. Beta SNC ha solo liquidità in cassa (20.000 euro) e nessun bene materiale rilevante. Tizio e Caio si dividono il denaro e sciolgono la società il 30 settembre 2025.

    Come si applica. La distribuzione di liquidità non genera plusvalenze da assegnazione, perché il denaro non ha un valore di mercato diverso dal suo valore nominale. La società presenta ugualmente la dichiarazione del periodo finale (1° gennaio – 30 settembre 2025) con i redditi ordinari maturati in quei mesi. Tizio e Caio dichiarano per trasparenza la propria quota di utile del periodo. L’importo ricevuto in sede di scioglimento che eccede il costo fiscale della partecipazione potrebbe essere rilevante ai fini della loro dichiarazione personale, secondo le regole sul recesso del socio.

    In pratica

    • Se la società ha solo liquidità, non ci sono plusvalenze da assegnazione da calcolare.
    • La dichiarazione finale della società copre comunque i redditi ordinari del periodo.
    • I soci dichiarano per trasparenza la loro quota fino alla data di scioglimento.
    • Anche la distribuzione di liquidità va analizzata per verificare se supera il costo della partecipazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa si intende per 'realizzo al valore normale' in caso di scioglimento?

    Significa che quando la società assegna un bene a un socio, dal punto di vista fiscale è come se lo vendesse al suo valore di mercato. Se il valore di mercato supera il costo che la società aveva sostenuto per quel bene, emerge una plusvalenza tassabile.

    Chi paga le imposte sulle plusvalenze da scioglimento di una SNC?

    Le plusvalenze emergono in capo alla società, ma vengono immediatamente attribuite ai soci pro-quota attraverso il meccanismo della trasparenza fiscale. Ogni socio le include nella propria dichiarazione IRPEF e paga le imposte sulla propria quota.

    Quale dichiarazione presenta la società nel periodo di scioglimento?

    La società presenta la dichiarazione del periodo finale, che copre dall’inizio dell’anno fiscale alla data di scioglimento effettivo. È una dichiarazione che include tutti i redditi del periodo, comprese le eventuali plusvalenze da assegnazione dei beni.

    È obbligatoria la procedura di liquidazione per sciogliere una SNC?

    Dipende dalla situazione. Se la società ha debiti verso terzi ancora aperti è necessaria la procedura formale di liquidazione. Se tutti i debiti sono stati estinti, i soci possono procedere alla chiusura in modo più semplice, ma devono comunque rispettare gli adempimenti fiscali e la cancellazione dal Registro delle Imprese.

    Come si determina il valore normale dei beni assegnati ai soci?

    Il valore normale è il valore di mercato del bene, cioè il prezzo al quale verrebbe ceduto tra parti indipendenti. Per gli immobili è spesso necessaria una perizia; per beni mobili e attrezzature si fa riferimento ai listini o al mercato dell’usato. È importante documentare il valore normale per evitare contestazioni.

    I soci di una SAS hanno lo stesso trattamento fiscale?

    Sì, il meccanismo è analogo. Sia i soci accomandanti che i soci accomandatari dichiarano per trasparenza la propria quota di reddito, incluse le eventuali plusvalenze da scioglimento. Le differenze tra SNC e SAS riguardano la responsabilità civile, non il regime fiscale dei redditi.

  • Cedolare secca o IRPEF sull’affitto: cosa conviene

    In sintesi

    • Cedolare secca: imposta sostitutiva al 21% (o 10% per canone concordato) che sostituisce IRPEF, addizionali, imposta di registro e bollo.
    • IRPEF ordinaria: il canone entra nel reddito complessivo e viene tassato con le aliquote progressive 23%, 33% e 43% (dal 2026; fino al 2025 la seconda aliquota era il 35%); ma il canone è ridotto del 5% (si tassa il 95%).
    • Con la cedolare secca non puoi detrarre oneri o spese collegati al reddito da locazione; con l’IRPEF ordinaria invece benefici di tutte le detrazioni personali.
    • La cedolare secca esclude il canone dal reddito complessivo, ma lo include per calcolare le detrazioni per familiari a carico e altre agevolazioni legate al reddito (es. ISEE).
    • La cedolare al 10% si applica ai contratti a canone concordato in comuni ad alta tensione abitativa (Roma, Milano, Napoli e altri capoluogo o comuni confinanti).
    • La scelta è irrevocabile per tutta la durata del contratto e richiede comunicazione preventiva al conduttore tramite raccomandata.

    Come funziona la scelta tra cedolare secca e IRPEF

    Quando affitti un appartamento hai due strade: la cedolare secca o la tassazione ordinaria IRPEF. Scegliere quella giusta può farti risparmiare centinaia di euro ogni anno, oppure costarti di più se non valuti bene la tua situazione.

    La cedolare secca è un regime opzionale: paghi un’imposta fissa (21% o 10%) sul canone annuo, e quella imposta sostituisce tutto il resto – IRPEF, addizionali regionale e comunale, imposta di registro e bollo sul contratto. In pratica, una sola imposta al posto di molte.

    La tassazione ordinaria IRPEF, invece, fa confluire il canone nel tuo reddito complessivo. Viene però applicata una riduzione forfettaria del 5% del canone (tassa il 95%), dopodiché il reddito è tassato con le aliquote progressive che dal 2026 sono: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.000 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro (fino al 2025 la seconda aliquota era il 35%).

    La convenienza dipende soprattutto dalla tua aliquota IRPEF marginale, cioè dall’aliquota che si applica all’ultimo euro di reddito che guadagni. Se sei in uno scaglione alto (33% o 43%), la cedolare al 21% di solito conviene. Se il tuo reddito è basso e l’aliquota marginale è il 23%, i conti si fanno più vicini e vale la pena confrontare.

    Cedolare secca vs IRPEF ordinaria: confronto diretto
    Aspetto Cedolare secca IRPEF ordinaria
    Aliquota 21% (canone libero) oppure 10% (canone concordato) 23%, 33% o 43% secondo il reddito complessivo
    Base imponibile 100% del canone annuo 95% del canone annuo (riduzione forfettaria del 5%)
    Imposta di registro Inclusa (non si paga separatamente) Dovuta separatamente
    Imposta di bollo Inclusa (non si paga separatamente) Dovuta separatamente
    Addizionali regionale e comunale Non dovute Dovute in aggiunta all'IRPEF
    Detrazioni personali sul canone Non applicabili Applicabili (concorre al reddito complessivo)
    Effetto su ISEE e agevolazioni reddituali Canone escluso dal reddito complessivo (ma incluso nel calcolo delle detrazioni familiari) Canone incluso nel reddito complessivo

    Esempio pratico

    • Tizio ha un reddito da lavoro dipendente di 35.000 euro e affitta un appartamento a 8.400 euro annui (700 euro al mese) con contratto a canone libero. La sua aliquota marginale IRPEF è del 33% (scaglione 28.000-50.000 euro, aliquota in vigore dal 2026). Con la cedolare secca paga: 8.400 × 21% = 1.764 euro. Con l’IRPEF ordinaria il canone imponibile è 8.400 × 95% = 7.980 euro, tassati al 33% = 2.633 euro, a cui si aggiungono le addizionali (mediamente 1,5-2% sul reddito). La cedolare secca fa risparmiare a Tizio circa 1.000 euro all’anno rispetto all’IRPEF ordinaria, prima ancora di considerare il risparmio sulle imposte di registro e bollo.

    Documenti necessari

    • Contratto di locazione registrato (o prova di opzione cedolare in sede di registrazione)
    • Raccomandata al conduttore con comunicazione della scelta per la cedolare secca
    • Certificazione Unica (se intermediario ha applicato la ritenuta del 21% sulle locazioni brevi)
    • Documentazione dell’accordo territoriale (per canone concordato e aliquota 10%)
    • Modello 730 o Redditi PF – Quadro B per dichiarare i redditi dei fabbricati

    Tizio: reddito medio-alto, contratto a canone libero

    Scenario. Tizio è un impiegato con reddito di 42.000 euro e affitta un bilocale a Milano per 9.600 euro annui (800 euro al mese) con contratto a canone libero 4+4.

    Come si applica. La sua aliquota marginale IRPEF è il 33% (scaglione 28.000-50.000 euro). Con la cedolare secca paga 9.600 × 21% = 2.016 euro e nulla per registro e bollo. Con l’IRPEF ordinaria il canone imponibile sarebbe 9.600 × 95% = 9.120 euro, tassati al 33% = 3.010 euro, più addizionali. La cedolare fa risparmiare a Tizio circa 1.000 euro l’anno di IRPEF, più il costo di registro e bollo. La scelta è chiara: la cedolare secca conviene.

    In pratica

    • Con aliquota marginale al 33% o 43%, la cedolare secca al 21% è quasi sempre più conveniente.
    • Tizio deve inviare raccomandata al conduttore prima di optare per la cedolare, rinunciando all’aggiornamento ISTAT del canone.
    • La cedolare secca è irrevocabile per tutta la durata del contratto: sceglila consapevolmente.

    Caio: reddito basso, contratto a canone concordato

    Scenario. Caio è un pensionato con reddito totale di 14.000 euro e affitta un monolocale a Torino (comune ad alta tensione abitativa) a canone concordato per 4.800 euro annui.

    Come si applica. Con la cedolare secca a canone concordato, Caio paga 4.800 × 10% = 480 euro. Con l’IRPEF ordinaria il canone imponibile sarebbe 4.800 × 95% × 70% (riduzione del 30% per canone concordato in tassazione ordinaria) = 3.192 euro, tassati al 23% = 734 euro, più addizionali. La cedolare al 10% è più conveniente anche in questo scaglione basso. Caio risparmia circa 250 euro all’anno, oltre alle imposte di registro e bollo.

    In pratica

    • Il canone concordato con cedolare al 10% è l’opzione più vantaggiosa quasi per qualsiasi livello di reddito.
    • Per fruire dell’aliquota del 10% occorre l’attestazione delle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale.
    • Caio deve verificare che Torino rientri tra i comuni dove si applica l’aliquota agevolata: sì, è tra i comuni elencati nelle istruzioni.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quando conviene la cedolare secca rispetto all'IRPEF?

    Conviene quasi sempre se la tua aliquota marginale IRPEF supera il 21%. Con aliquota al 33% o 43%, il risparmio è significativo. Anche a aliquota del 23%, la cedolare di solito conviene perché elimina addizionali, registro e bollo.

    La cedolare secca si può applicare a qualsiasi immobile?

    No. Si applica alle abitazioni (e relative pertinenze) concesse in locazione per finalità abitative e agli immobili C/1 (negozi) fino a 600 mq. Non si applica agli uffici, capannoni o immobili strumentali.

    Con la cedolare secca perdo le detrazioni?

    Le detrazioni personali (spese mediche, mutuo, ecc.) restano valide. Quello che cambia è che il canone non entra nel reddito complessivo, quindi non puoi abbattere l’imposta sulla locazione con oneri detraibili.

    Cosa succede se cambio idea dopo aver scelto la cedolare?

    Puoi revocare l’opzione, ma solo entro specifici termini previsti per la registrazione del contratto. Per i contratti ordinari la revoca va comunicata all’Agenzia delle Entrate con modello RLI entro il 31 gennaio dell’anno in cui si intende revocare.

    La cedolare secca influisce sull'ISEE?

    Il canone in cedolare secca è escluso dal reddito complessivo ai fini IRPEF, ma viene comunque aggiunto al reddito complessivo per calcolare le detrazioni per familiari a carico, le detrazioni per redditi di lavoro e la spettanza di agevolazioni legate al reddito come l’ISEE.

    Con il canone concordato si paga sempre il 10%?

    Sì, ma solo se l’immobile è in un comune ad alta tensione abitativa (come Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Genova, Venezia, Palermo, Catania, Bari e comuni confinanti o capoluogo di provincia), e solo se si possiede l’attestazione dell’accordo territoriale.

    Vedi anche: Acconto cedolare secca, Cedolare secca sulle locazioni, Affitti brevi, Affitto d’azienda, Imposta di registro sull’affitto e Affitto di azienda o ramo.

  • Articolo 5 TU Giustizia Tributaria – I magistrati delle corti di giustizia tributaria di pri

    Art. 5 D.Lgs. 175/2024 – I magistrati delle corti di giustizia tributaria di primo grado

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

    2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova orale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.

    3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova teorico-pratica consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria.

    4. La prova orale verte su: a) diritto tributario e diritto processuale tributario; b) diritto civile e diritto processuale civile; c) diritto penale tributario; d) diritto costituzionale e diritto amministrativo; e) diritto commerciale; f) diritto dell'Unione europea; g) contabilità aziendale e bilancio; h) elementi di informatica giuridica; i) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

    5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a h), e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di insufficienza è motivato con la sola formula «non idoneo».

    6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

    7. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando, comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera i), deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.

  • Messa in mora per canoni di affitto non pagati: fac-simile

    Modelli e fac-simile · Casa e locazioni

    In sintesi

    Quando l’inquilino non paga il canone, il primo passo è una messa in mora scritta che intima il pagamento entro un termine, interrompe la prescrizione e costituisce la base per l’eventuale sfratto per morosità.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Quando l’inquilino non paga il canone
    Forma
    Scritta (raccomandata A/R o PEC)
    Invio consigliato
    Raccomandata A/R o PEC
    Riferimenti
    Art. 1219 c.c.; art. 5 L. 392/1978

    Cos’è e quando si usa

    La messa in mora è la diffida con cui il locatore intima formalmente all’inquilino moroso di pagare i canoni scaduti e gli oneri accessori. Serve a documentare l’inadempimento, a interrompere la prescrizione del credito e a creare il presupposto per l’azione di sfratto per morosità.

    Secondo l’art. 5 della Legge 392/1978, il mancato pagamento del canone per oltre venti giorni dalla scadenza (o degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità) costituisce grave inadempimento. La diffida bonaria è quasi sempre il passaggio che precede il ricorso al giudice.

    Cosa deve contenere

    • Dati del locatore e del conduttore
    • Estremi del contratto e indirizzo dell’immobile
    • Indicazione dei canoni e degli oneri scaduti, con importi e mensilità
    • Intimazione a pagare entro un termine preciso (es. 15 giorni)
    • Avvertimento delle conseguenze (sfratto, interessi, spese)
    • Luogo, data e firma

    Fac-simile: intimazione di pagamento

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Raccomandata A/R / PEC
    
    Spett.le [NOME E COGNOME DEL CONDUTTORE]
    [INDIRIZZO]
    
    Oggetto: messa in mora per canoni di locazione non pagati
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], locatore dell'immobile sito in [INDIRIZZO], oggetto del contratto registrato al n. [NUMERO] del [DATA], rilevo che ad oggi non risultano pagati i seguenti canoni e oneri accessori:
    
    - mensilità di [MESE/ANNO]: euro [IMPORTO]
    - mensilità di [MESE/ANNO]: euro [IMPORTO]
    - oneri accessori: euro [IMPORTO]
    
    per un totale di euro [TOTALE].
    
    Con la presente La costituisco formalmente in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. e La INVITO E DIFFIDO a versare l'intera somma entro e non oltre [NUMERO] giorni dal ricevimento della presente, mediante [MODALITÀ, es. bonifico su IBAN ___].
    
    Decorso inutilmente tale termine, agirò per la risoluzione del contratto e lo sfratto per morosità, con addebito di interessi e spese.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Invia la messa in mora con raccomandata A/R o PEC e conserva la prova di ricezione. La diffida bonaria non è obbligatoria per avviare lo sfratto, ma è fortemente consigliata: dimostra la tua buona fede e spesso induce l’inquilino a saldare senza arrivare in tribunale.

    Se il pagamento non arriva nel termine, potrai rivolgerti a un avvocato per l’intimazione di sfratto per morosità e il contestuale decreto ingiuntivo per i canoni arretrati.

    Errori da evitare

    • Limitarsi a solleciti verbali o telefonici, senza prova scritta
    • Non indicare con precisione importi e mensilità dovute
    • Omettere un termine chiaro per il pagamento
    • Accettare pagamenti parziali senza riserva, indebolendo la posizione

    Domande frequenti

    Dopo quanti canoni non pagati posso procedere allo sfratto?
    La legge considera grave il mancato pagamento del canone protratto oltre venti giorni dalla scadenza. In pratica, già una mensilità non pagata e non sanata legittima l’azione di sfratto per morosità.
    La messa in mora è obbligatoria prima dello sfratto?
    Non è obbligatoria, ma è vivamente consigliata: documenta l’inadempimento e spesso evita il contenzioso, inducendo l’inquilino a pagare.
    Posso chiedere anche gli interessi?
    Sì. Dalla costituzione in mora decorrono gli interessi di legge sulle somme dovute, oltre alle eventuali spese.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Art. 81 TUEL: Aspettative

    Art. 81 TUEL: Aspettative

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Aspettative 1.

    I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province , che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

    Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

    I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86 .

    Fonte: Normattiva.it.

  • Articolo 54 TU Giustizia Tributaria – Organi di assistenza alle corti di giustizia tributaria

    Art. 54 D.Lgs. 175/2024 – Organi di assistenza alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il personale dell'ufficio di segreteria assiste la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado secondo le disposizioni del codice di procedura civile concernenti il cancelliere.

    2. Le attività dell'ufficiale giudiziario in udienza sono disimpegnate dal personale ausiliario addetto alla segreteria.

  • Rateizzare le imposte o pagare in un’unica soluzione?

    In sintesi

    • Chi presenta il 730 può chiedere che il debito venga trattenuto a rate dalla busta paga a partire da luglio (agosto/settembre per i pensionati), senza applicazione di interessi.
    • Per chi usa il Modello Redditi PF o il 730 senza sostituto, il saldo IRPEF si paga con F24 entro giugno/luglio; è possibile rateizzare con un interesse dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima.
    • Il pagamento in un’unica soluzione è più semplice e non comporta interessi, ma richiede disponibilità immediata della liquidità.
    • La rateizzazione IRPEF (per chi usa F24) si fa in rate mensili di pari importo da completare entro il 16 dicembre: partendo da giugno sono fino a 7 rate (dal 2024 il D.Lgs. 1/2024 ha esteso il calendario oltre novembre).
    • L’acconto IRPEF di novembre non è rateizzabile tramite F24 per chi usa il Redditi PF: va versato in un’unica soluzione.
    • Per chi ha il sostituto d’imposta (730 con sostituto), la rateizzazione non comporta interessi: è il datore di lavoro o l’INPS a trattenere le rate mensili dalla retribuzione.

    Pagare tutto subito o a rate: come funziona la scelta

    Quando dalla dichiarazione emerge un debito IRPEF, hai una scelta: pagare tutto in una volta o distribuire il pagamento in più rate mensili. La risposta giusta dipende dalla tua liquidità disponibile e dal modello dichiarativo che usi.

    Se hai presentato il 730 con un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), la questione è semplice: puoi chiedere la rateizzazione e il sostituto tratterrà le rate dalla busta paga o dalla pensione, senza alcun interesse. È la soluzione più comoda e gratuita.

    Se invece presenti il Redditi PF o il 730 senza sostituto, i debiti si pagano con il modello F24. In questo caso la rateizzazione è possibile, ma si aggiunge un interesse dello 0,33% mensile a partire dalla seconda rata. In pratica, chi sceglie di pagare in 6 rate anziché in una sola deve mettere in conto questo costo aggiuntivo.

    Attenzione: non tutte le somme sono rateizzabili. L’acconto IRPEF di novembre (la seconda o unica rata dell’acconto) deve essere versato integralmente alla scadenza, senza possibilità di dilazione con F24.

    Rateizzazione vs pagamento unico: confronto
    Aspetto Pagamento unico Rateizzazione
    Costo aggiuntivo (730 con sostituto) Nessuno Nessuno – il sostituto non applica interessi
    Costo aggiuntivo (Redditi PF / F24) Nessuno 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima
    Numero massimo di rate (F24) 1 Rate mensili fino al 16 dicembre (fino a 7 rate con prima rata a giugno)
    Acconto IRPEF di novembre Sempre in unica soluzione Non rateizzabile tramite F24
    Gestione Un solo pagamento, niente da monitorare Più F24 mensili o trattenute automatiche in busta
    Impatto sulla liquidità Richiede disponibilità immediata Distribuisce il pagamento nel tempo

    Esempio pratico

    • Caio deve versare 2.400 euro di saldo IRPEF con F24 entro il 30 giugno. Sceglie di rateizzare in 6 rate mensili. La prima rata (giugno) è di 400 euro senza interessi. Dalla seconda rata in poi si aggiunge lo 0,33% mensile: la seconda rata di luglio include 400 euro + 1,32 euro di interessi (0,33% × 400 euro); la terza di agosto 400 euro + 2,64 euro; e così via. Il totale degli interessi per le 5 rate successive alla prima è circa 9,90 euro. Un costo modesto in cambio di non dover sborsare 2.400 euro tutti insieme a giugno.

    Documenti necessari

    • Modello F24 precompilato con i codici tributo corretti (rilasciato dal CAF o dal commercialista)
    • Prospetto di liquidazione modello 730-3 (rilasciato da sostituto o CAF) con indicazione delle rate
    • Comunicazione scritta al sostituto d’imposta (entro il 10 ottobre) se si vuole ridurre o azzerare la rata di acconto di novembre
    • IBAN del conto corrente (per addebito diretto se si usa il servizio online dell’Agenzia delle Entrate)

    Tizio: dipendente con 730 – rateizzazione senza interessi

    Scenario. Tizio lavora come impiegato e presenta il 730 tramite il CAF. Dalla liquidazione emerge un debito IRPEF di 1.800 euro per il saldo e il primo acconto.

    Come si applica. Tizio chiede la rateizzazione: il datore di lavoro tratterrà le rate dalla busta paga a partire da luglio, senza applicare alcun interesse. Se la retribuzione di un mese non è sufficiente a coprire la rata, la parte residua viene trattenuta nei mesi successivi con un piccolo interesse per l’incapienza. Tizio non deve fare nulla: è il sostituto d’imposta a gestire tutto sulla base del modello 730-4 ricevuto dal CAF.

    In pratica

    • Con il 730 con sostituto, la rateizzazione non costa niente: zero interessi.
    • Non devi compilare F24 né andare in banca: tutto automatico in busta paga.
    • Controlla il cedolino di luglio per verificare che la trattenuta sia partita correttamente.

    Caio: libero professionista – valuta la rateizzazione con F24

    Scenario. Caio è un avvocato con partita IVA. A giugno deve versare con F24 un saldo IRPEF di 5.000 euro e un primo acconto di 3.000 euro, per un totale di 8.000 euro.

    Come si applica. Caio ha due opzioni. Paga tutto entro il 30 giugno: 8.000 euro in un colpo solo, zero interessi. Oppure rateizza: versa la prima rata a giugno e le successive entro il 16 di ogni mese fino a novembre, aggiungendo 0,33% di interesse mensile sulle rate successive alla prima. Su 8.000 euro in 6 rate, gli interessi totali ammontano a circa 33 euro. Se Caio ha la liquidità, il pagamento unico è la scelta più semplice; se ha altre uscite importanti a giugno (es. saldo IVA, contributi), la rateizzazione gli evita un esborso eccessivo in un solo mese.

    In pratica

    • Lo 0,33% mensile è un costo basso: su 8.000 euro in 6 rate, si pagano circa 33 euro in più.
    • La rateizzazione è utile se giugno è già un mese pesante di uscite fiscali (IVA, contributi INPS).
    • Ricorda: l’acconto di novembre non si rateizza, va versato per intero alla scadenza.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso rateizzare sempre il debito IRPEF?

    Per chi ha il 730 con sostituto, la rateizzazione è sempre disponibile senza interessi. Per chi usa il Redditi PF o il 730 senza sostituto, la rateizzazione con F24 è possibile ma si applica uno 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima. L’acconto di novembre non è rateizzabile.

    Quante rate posso fare con il Redditi PF?

    Il saldo IRPEF può essere rateizzato in rate mensili di pari importo, con la prima rata da versare entro il 30 giugno (o entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) e completamento entro il 16 dicembre: partendo da giugno sono fino a 7 rate. Le rate successive alla prima scadono il giorno 16 di ogni mese.

    Cosa succede se non pago una rata in scadenza?

    La decadenza non è immediata: per le somme da dichiarazione, l’art. 15-ter del DPR 602/1973 la fa scattare se non paghi la prima rata entro 90 giorni dalla scadenza o una rata successiva entro il termine della rata seguente. In quel caso il residuo è iscritto a ruolo con la sanzione del 25% (violazioni dal 1° settembre 2024). Sono tollerati il ritardo fino a 7 giorni e l’insufficienza fino al 3% (massimo 10.000 euro), e resta possibile il ravvedimento operoso.

    Posso ridurre l'acconto IRPEF di novembre?

    Sì, ma solo se hai fondati motivi per ritenere che le imposte dovute per l’anno in corso saranno inferiori. Per il 730 con sostituto, devi comunicarlo per iscritto al datore di lavoro entro il 10 ottobre. Per il Redditi PF, calcoli l’acconto sulla base del reddito previsionale e lo versi con F24.

    La rateizzazione vale anche per le addizionali?

    Sì. Con il 730 con sostituto, anche le addizionali regionale e comunale vengono trattenute a rate dalla busta paga. Con il Redditi PF, le addizionali si versano con il saldo IRPEF e possono essere rateizzate con le stesse modalità.

    Se pago tutto in una volta risparmio sugli interessi?

    Esatto. Il pagamento in unica soluzione non comporta alcun interesse aggiuntivo. La rateizzazione F24 aggiunge 0,33% al mese sulle rate successive alla prima: un costo contenuto, ma presente.

  • Lavoro notturno 2026: come funziona la tassazione agevolata? caso pratico

    In sintesi

    • Aliquota sostitutiva al 15% su IRPEF e addizionali regionali e comunali
    • Applicabile a maggiorazioni per lavoro notturno e compensi per straordinari festivi
    • Limite annuo agevolabile: 1.500 euro complessivi per lavoratore
    • Valida solo per il periodo d’imposta 2026 (misura temporanea)
    • Il lavoratore può rinunciare con dichiarazione scritta espressa

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 10 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) introduce, per il solo periodo d’imposta 2026, un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali del 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e sui compensi per lavoro straordinario nei giorni festivi, corrisposte ai lavoratori dipendenti entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro, salvo rinuncia scritta del lavoratore.

    Approfondimento normativo completo: Commi 7-10 LB 2026: tassazione agevolata 5% su aumenti CCNL e 15.

    La tassazione al 15% sulle maggiorazioni notturne e sullo straordinario festivo nel 2026

    Accanto all’agevolazione sugli aumenti da rinnovo contrattuale, la legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto, al comma 10, un regime fiscale specifico per le somme legate al disagio del lavoro notturno e festivo. Si tratta di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali fissata al 15%, che si affianca – ma non si sovrappone – alla sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi da rinnovi CCNL trattata separatamente.

    Le somme agevolabili sono quelle corrisposte a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e quelle per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Il limite entro cui opera la sostitutiva al 15% è di 1.500 euro annui per ciascun lavoratore dipendente. Oltre tale soglia, le somme rientrano nella tassazione IRPEF ordinaria. La misura è temporanea: il comma 10 la circoscrive esplicitamente al solo periodo d’imposta 2026.

    Come per la sostitutiva sugli aumenti CCNL, il meccanismo è opt-out: la tassazione agevolata si applica automaticamente, salvo che il lavoratore presenti al datore una rinuncia espressa e scritta. Questa possibilità torna utile, ad esempio, quando il lavoratore ha un reddito complessivo molto basso e il regime ordinario gli consentirebbe detrazioni o deduzioni tali da azzerare o ridurre ulteriormente l’imposta dovuta rispetto all’aliquota sostitutiva del 15%.

    Cosa verificare per l'applicazione della sostitutiva al 15%

    • Verificare che le somme siano qualificate come maggiorazioni notturne o straordinario festivo dal CCNL
    • Monitorare il raggiungimento del limite annuo di 1.500 euro per non applicare la sostitutiva oltre soglia
    • Conservare la documentazione dei turni notturni e delle prestazioni festive per eventuali controlli
    • Accertarsi che il lavoratore non abbia presentato rinuncia scritta all’agevolazione
    • Distinguere le somme agevolabili ex comma 10 da quelle agevolabili ex comma 7 (aumenti CCNL), che hanno aliquota diversa

    Caso 1: Tizio, infermiere di notte in una clinica privata

    Scenario. Tizio lavora come infermiere in una clinica privata e svolge regolarmente turni notturni. Nel 2026 percepisce 1.100 euro di indennità e maggiorazioni per lavoro notturno, oltre a 300 euro per prestazioni straordinarie in giorni festivi: il totale ammonta a 1.400 euro, sotto la soglia dei 1.500 euro. Non ha presentato rinuncia scritta all’agevolazione.

    Come si legge in pratica. L’intero importo di 1.400 euro rientra nel limite annuo di 1.500 euro previsto dal comma 10 della legge di bilancio 2026, pertanto è integralmente assoggettabile all’imposta sostitutiva del 15%. L’imposta sostitutiva ammonta a 210 euro. In alternativa, con un’aliquota IRPEF marginale del 27% (scaglione 28.001-50.000 euro), avrebbe pagato circa 378 euro. Il risparmio stimato è di circa 168 euro, a cui si aggiunge il mancato pagamento delle addizionali regionali e comunali sulla medesima base imponibile. Il datore di lavoro applica la ritenuta mensile del 15% man mano che le somme vengono erogate, tenendo il registro delle somme già assoggettate all’agevolazione per non superare il tetto dei 1.500 euro.

    Riepilogo Caso 1

    • Indennità notturne + straordinario festivo 2026: 1.400 euro
    • Limite annuo agevolabile: 1.500 euro (non raggiunto)
    • Imposta sostitutiva applicata: 15% = 210 euro
    • Risparmio stimato rispetto a IRPEF ordinaria (aliq. 27%): circa 168 euro
    • Addizionali regionali e comunali: non dovute sulla quota agevolata

    Caso 2: Caia, barista con straordinari festivi e turni notturni

    Scenario. Caia lavora come barista in un locale che apre anche la domenica e nei giorni festivi. Nel 2026 matura 900 euro di maggiorazioni per lavoro notturno (turni serali oltre le 22:00) e 750 euro per prestazioni straordinarie effettuate nei giorni festivi, per un totale di 1.650 euro. Non ha presentato rinuncia scritta.

    Come si legge in pratica. Il totale di 1.650 euro supera il limite annuo di 1.500 euro stabilito dalla norma. L’agevolazione si applica soltanto fino alla soglia: i primi 1.500 euro sono tassati al 15% (imposta: 225 euro), mentre i restanti 150 euro confluiscono nel reddito ordinario di Caia e vengono tassati con le aliquote IRPEF progressive e le addizionali. Il datore di lavoro deve tenere un conteggio progressivo durante l’anno: quando la soglia è raggiunta, le erogazioni successive vengono automaticamente ricondotte alla tassazione ordinaria. Non è possibile scegliere selettivamente quali somme assoggettare all’agevolazione: si applica nell’ordine temporale di erogazione.

    Riepilogo Caso 2

    • Totale maggiorazioni notturne + straordinari festivi 2026: 1.650 euro
    • Quota agevolata (fino al limite): 1.500 euro, tassati al 15% = 225 euro
    • Quota eccedente il limite: 150 euro, tassati a IRPEF ordinaria
    • Addizionali regionali e comunali: dovute solo sui 150 euro eccedenti
    • Obbligo datore: monitorare il cumulo annuo per ciascun lavoratore

    Caso 3: Sempronio, magazziniere con soli straordinari diurni feriali

    Scenario. Sempronio lavora in un magazzino e svolge frequentemente ore di straordinario, ma esclusivamente nei giorni feriali e nelle ore diurne. Nel 2026 percepisce 1.800 euro di compensi per lavoro straordinario. Non ha presentato rinuncia scritta all’agevolazione.

    Come si legge in pratica. Sempronio non può beneficiare dell’imposta sostitutiva al 15%. La norma prevista dal comma 10 della legge di bilancio 2026 agevolisce esclusivamente le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e i compensi per lavoro straordinario nei giorni festivi. Lo straordinario feriale diurno non rientra in nessuna delle due categorie indicate dal legislatore: i 1.800 euro percepiti da Sempronio saranno integralmente assoggettati a IRPEF ordinaria e alle addizionali. Sempronio verifica con il consulente del lavoro se la propria contrattazione aziendale preveda un piano di welfare o premi di produttività che permettano di accedere all’agevolazione all’1% prevista dal comma 9 per le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.

    Riepilogo Caso 3

    • Compensi straordinario feriale diurno 2026: 1.800 euro
    • Applicabilità sostitutiva 15% (comma 10): esclusa – straordinario non festivo
    • Tassazione applicata: IRPEF ordinaria con aliquota marginale + addizionali
    • Nota: la norma agevolisce solo notturno e straordinario festivo
    • Alternativa da valutare: premi di produttività con sostitutiva 1% (comma 9)

    Quando conviene una verifica

    Per verificare se le maggiorazioni in busta paga rientrano nell’agevolazione: Consulta un esperto di diritto del lavoro.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cosa si intende per 'lavoro notturno' ai fini dell'agevolazione del comma 10?

    La norma richiama le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno previste dai contratti collettivi e dalla disciplina legale. In generale, la fascia notturna è definita dal D.Lgs. 66/2003 come il periodo di almeno sette ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Tuttavia, la qualificazione specifica delle maggiorazioni spettanti dipende dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, che può fissare fasce orarie e importi differenti rispetto al minimo legale.

    Il limite di 1.500 euro è per singolo datore di lavoro o complessivo su tutti i rapporti di lavoro?

    Il comma 10 fissa il limite a 1.500 euro complessivi annui per ciascun lavoratore dipendente, indipendentemente dal numero di rapporti di lavoro intrattenuti nel corso del 2026. In presenza di più datori di lavoro nel medesimo anno, il lavoratore deve comunicare la situazione a ciascun sostituto d’imposta per evitare che la sostitutiva venga applicata in misura eccedente il tetto complessivo, con conseguente obbligo di regolarizzazione in dichiarazione dei redditi.

    La sostitutiva al 15% sul lavoro notturno si applica anche ai lavoratori del settore pubblico?

    Il comma 10 della legge di bilancio 2026 non contiene, nel testo normativo, un’esplicita limitazione al solo settore privato analoga a quella prevista per la sostitutiva del 5% sugli aumenti CCNL (comma 8). Tuttavia, l’interpretazione sistematica e le circolari applicative dell’Agenzia delle entrate – che non sono ancora state pubblicate al momento della vigenza della norma – chiarirà l’ambito soggettivo. È opportuno attendere i chiarimenti ufficiali prima di applicare la misura ai dipendenti di enti pubblici.

    Lo straordinario nei giorni di riposo settimanale (domenica non festiva) rientra nell'agevolazione?

    La norma fa riferimento alle prestazioni di lavoro straordinario nei giorni festivi, locuzione che ricomprende le festività nazionali e quelle previste dalla contrattazione collettiva. La domenica è generalmente considerata giorno festivo ai fini lavoristici (art. 2109 c.c. e L. 260/1949), ma la qualificazione concreta dipende dal CCNL e dall’accordo individuale. Si raccomanda di verificare la classificazione contrattuale prima di applicare la sostitutiva alle prestazioni domenicali.

    Cosa succede se il datore di lavoro applica erroneamente la sostitutiva al 15% su somme non agevolabili?

    Se il sostituto d’imposta applica l’imposta sostitutiva del 15% su somme che non rientrano nelle categorie previste dal comma 10 (ad esempio su straordinari feriali diurni), si verifica un’applicazione indebita del regime agevolato. Il lavoratore è tenuto a segnalare l’errore in dichiarazione dei redditi, dove le somme erroneamente agevolate confluiranno nel reddito complessivo soggetto a tassazione ordinaria. Il datore di lavoro potrà essere chiamato a rispondere delle maggiori imposte non versate con relative sanzioni e interessi.