Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Noleggio Autobus e NCC: welfare, sanità integrativa e previdenza complementare

    CCNL Noleggio Autobus e NCC

    Welfare, sanità integrativa e previdenza complementare nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente

    Il sistema di welfare contrattuale nel settore del noleggio autobus si articola su tre pilastri integrativi rispetto alle tutele di legge: la sanità integrativa (Fondo TPL Salute), la previdenza complementare (Fondo Priamo) e la bilateralità (EBNA/enti regionali). Questi strumenti completano la retribuzione con prestazioni concrete che migliorano la qualità di vita dei lavoratori del settore.

    In sintesi

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV) prevede: Fondo TPL Salute per l’assistenza sanitaria integrativa (144 € annui a carico azienda); Fondo Priamo per la previdenza complementare (6,80 €/mese a carico azienda); bilateralità EBNA. Chi non aderisce agli enti bilaterali riceve l’E.A.R. di 30 € lordi mensili. Il ticket restaurant è di 7 € per giornata lavorativa.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANAV · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Fondo sanitario
    Fondo TPL Salute (dal 1° gennaio 2023)
    Fondo previdenza complementare
    Fondo Priamo
    Bilateralità
    EBNA o enti bilaterali regionali equivalenti
    Vigenza contratto
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026

    Tabella riepilogativa del welfare contrattuale

    Welfare integrativo – CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV)
    Strumento Contributo A carico di Cosa offre
    Fondo TPL Salute (sanità integrativa) 144 €/anno (36 €/trimestre) Datore di lavoro Rimborsi visite, esami, ricoveri, odontoiatria, prevenzione
    Fondo Priamo (previdenza complementare) 6,80 €/mese × 12 Datore di lavoro Pensione integrativa; lavoratore può aggiungere contributi volontari
    Bilateralità EBNA/regionale Fissato dal regolamento del fondo Datore (e lavoratore in quota) Formazione, sussidi, assistenza, welfare bilaterale
    E.A.R. (se no bilateralità) 30 €/mese × 13 mensilità Datore di lavoro Sostitutivo in busta paga se l’azienda non aderisce
    Ticket restaurant 7 € per giornata lavorativa Datore di lavoro Pasto nelle giornate di lavoro con orario effettivo

    Il Fondo TPL Salute: l’assistenza sanitaria integrativa del settore

    Il Fondo TPL Salute è il fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore, istituito nell’ambito del rinnovo del CCNL del 6 ottobre 2022, con decorrenza 1° gennaio 2023. Il contributo a carico del datore di lavoro è di 144 euro annui per ogni lavoratore a tempo indeterminato non in periodo di prova, pari a 12 euro mensili. Dal 2025 il versamento è trimestrale anticipato: 36 euro per trimestre, da versare all’inizio di ogni trimestre di copertura.

    Il Fondo TPL Salute eroga prestazioni integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale:

    • rimborsi per visite mediche specialistiche;
    • esami diagnostici (analisi del sangue, radiografie, ecografie, TAC, risonanza magnetica);
    • ricoveri ospedalieri e day hospital;
    • interventi chirurgici (anche in regime di libera scelta);
    • cure odontoiatriche;
    • pacchetti di prevenzione e check-up.

    Il piano sanitario specifico per i lavoratori del noleggio autobus è quello definito dal Fondo TPL Salute per il settore. Per consultare le prestazioni coperte, i massimali e le procedure di rimborso, è necessario fare riferimento al sito ufficiale del Fondo (tplsalute.it) e al piano sanitario in vigore.

    Il Fondo Priamo: la pensione integrativa del settore

    Il Fondo Priamo è il fondo pensione negoziale (a contribuzione definita) riservato ai lavoratori del trasporto pubblico e dei settori affini, tra cui il noleggio autobus con conducente. L’adesione contrattuale è prevista dall’art. 66 del CCNL Noleggio Autobus con Conducente (2018, confermata nel 2022).

    I contributi previsti:

    • A carico del datore: 6,80 euro mensili per 12 mensilità, indipendentemente dall’adesione del lavoratore.
    • A carico del lavoratore: facoltativo, con importo a libera scelta; deducibile fiscalmente fino a 5.164,57 euro annui.
    • TFR: il lavoratore che aderisce può destinare anche il TFR futuro a Fondo Priamo.

    Fondo Priamo propone tre linee di investimento:

    1. Garantito Protezione: per chi è vicino alla pensione e privilegia la sicurezza del capitale.
    2. Bilanciato Prudenza: mix moderato di obbligazioni e azioni, profilo medio.
    3. Bilanciato Sviluppo: più orientato all’azionario per chi ha un orizzonte temporale lungo.

    Il lavoratore che non esprime scelta entro 6 mesi dall’assunzione viene iscritto a Fondo Priamo per silenzio-assenso con destinazione del TFR futuro alla linea Garantito Protezione.

    La bilateralità EBNA: il welfare di settore

    La bilateralità nel settore noleggio autobus è gestita dall’EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato) o da enti bilaterali regionali equivalenti. Il contributo mensile è di circa 10,42 euro per dipendente (cifra verificata sulla base dell’accordo bilaterale del dicembre 2021). Gli enti bilaterali erogano:

    • contributi per la formazione professionale dei lavoratori;
    • sussidi in caso di difficoltà temporanea (es. integrazioni durante cassa integrazione in deroga);
    • servizi di assistenza e informazione;
    • attività di studio, ricerca e osservatorio del settore.

    Le aziende che non aderiscono agli enti bilaterali devono corrispondere direttamente al lavoratore l’Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) pari a 30 euro lordi mensili per 13 mensilità, a titolo sostitutivo delle prestazioni bilaterali non erogate.

    Il ticket restaurant

    A seguito del rinnovo del CCNL del 6 ottobre 2022, è stato introdotto (e progressivamente aumentato) il ticket restaurant da corrispondere ai lavoratori per ogni giornata lavorativa con orario effettivo. L’importo è passato a 6,50 euro da marzo 2023 e a 7,00 euro da novembre 2023. Il ticket è esente da tassazione entro i limiti di legge.

    Casi pratici

    Tizio – Autista B2, visita specialistica rimborsata dal Fondo TPL Salute
    Tizio deve sottoporsi a una visita cardiologica privata (75 €) per la valutazione dell’idoneità alla guida professionale. Presenta la richiesta di rimborso al Fondo TPL Salute con la relativa fattura. Il Fondo rimborsa la prestazione secondo il piano sanitario in vigore. Tizio verifica preventivamente sul sito del Fondo se la prestazione rientra tra quelle coperte e quali sono i massimali applicabili.
    Caia – Neoassunta, scelta su Fondo Priamo
    Caia viene assunta il 1° ottobre 2025. Non esprime nessuna scelta sul TFR e su Fondo Priamo entro il 31 marzo 2026 (6 mesi). Per silenzio-assenso, viene automaticamente iscritta a Fondo Priamo nella linea Garantito Protezione, con destinazione del TFR futuro al fondo. L’azienda continua a versare il contributo contrattuale di 6,80 € mensili e dal prossimo anno accantona il TFR di Caia direttamente a Priamo invece che in azienda.
    Sempronio – Azienda senza bilateralità, riceve E.A.R.
    L’azienda di Sempronio non ha aderito ad EBNA né a enti bilaterali regionali. Il CCNL obbliga l’azienda a corrispondere a Sempronio l’E.A.R. di 30 euro lordi mensili per 13 mensilità (390 € annui). Questo importo appare in busta paga come voce separata. Sempronio non ha accesso alle prestazioni bilaterali (formazione, sussidi), ma riceve un’integrazione monetaria sostitutiva.

    Domande frequenti

    Cos’è il Fondo TPL Salute nel CCNL Noleggio Autobus?
    È il fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore, operativo dal 1° gennaio 2023. Il datore versa 144 € annui per ogni lavoratore a tempo indeterminato non in prova, coprendo visite, esami, ricoveri, odontoiatria e prevenzione.
    Cosa offre il Fondo Priamo e devo aderirvi?
    Fondo Priamo è il fondo pensione negoziale di settore. Il datore versa 6,80 €/mese indipendentemente dalla scelta del lavoratore. Se il lavoratore non esprime scelta entro 6 mesi dall’assunzione, viene iscritto per silenzio-assenso con destinazione del TFR futuro a Priamo.
    Cosa succede se l’azienda non aderisce alla bilateralità?
    Se l’azienda non aderisce agli enti bilaterali (EBNA o regionali), deve corrispondere al lavoratore l’E.A.R. (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) di 30 € lordi mensili per 13 mensilità, come sostitutivo delle prestazioni bilaterali.
    Il ticket restaurant è obbligatorio per tutti i lavoratori?
    Sì, è previsto dal CCNL per ogni giornata lavorativa con orario effettivo, nella misura di 7 € dal novembre 2023. È esente da tassazione nei limiti di legge (8 € per i ticket elettronici).
    I contributi al Fondo TPL Salute e a Fondo Priamo sono obbligatori?
    Sì per il datore di lavoro: entrambi i contributi sono obbligatori ai sensi del CCNL. Il mancato versamento espone l’azienda a azioni da parte dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali. Per il lavoratore, l’adesione a Fondo Priamo con contributi aggiuntivi volontari è facoltativa.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 6 ottobre 2022 e all’accordo del 23 maggio 2025. I dettagli delle prestazioni del Fondo TPL Salute e di Fondo Priamo possono variare: è consigliabile consultare i siti ufficiali dei fondi (tplsalute.it e fondopriamo.it). Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 50 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti per malattia figlio

    Art. 50 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti per malattia figlio

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.

    2. Il limite di età, di cui all’articolo 47, comma 1, è elevato a sei anni. Fino al compimento dell’ottavo anno di età si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.

    3. Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall’articolo 47, comma 2.

    Testo vigente da Normattiva.

  • Art. 46 L. 633/1941

    Art. 46 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.

    Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art.

    44.

    Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per la proiezione.

    Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento.

    Gli autori del soggetto e della sceneggiatura, il direttore artistico, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e i traduttori, nonché gli artisti interpreti e esecutori, primari e comprimari, inclusi i doppiatori, hanno diritto a ricevere un ulteriore compenso in misura percentuale sugli incassi derivanti dalle proiezioni pubbliche dell'opera.

    Tale compenso è irrinunciabile e le relative forme ed entità sono stabilite con accordi tra le categorie interessate. 53

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 49 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale malattia figlio

    Art. 49 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale malattia figlio

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all’articolo 25.

    2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell’ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall’articolo 35, comma 2.

    3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35, commi 3, 4 e 5.

    Testo vigente da Normattiva.

  • Art. 10 TUPI: Trasparenza delle amministrazioni pubbliche

    Art. 10 TUPI: Trasparenza delle amministrazioni pubbliche

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Trasparenza delle amministrazioni pubbliche ( Art.11 del d.lgs n.29 del 1993 , come modificato dall' art.43, comma 9 del d.lgs n.80 del 1998 ) 1.

    L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n.421 , ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.

    La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all' articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21 , promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui all' articolo 11, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all' articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e successive modificazioni ed integrazioni.

    Note all'art. 10: – Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , vedi nelle note alle premesse. – Si trascrive il testo vigente dell' art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 , recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego): "Art.

    18. – 1.

    Ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei progetti per recuperare efficienza e produttività nella pubblica amministrazione, nella provincia di Milano può essere costituito mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, un comitato metropolitano presieduto dal prefetto, composto dai dirigenti degli uffici periferici dello Stato e integrato da due esperti nominati dal Ministro per la funzione pubblica.

    In particolare, il comitato metropolitano, ai fini di cui al comma 1, nell'ambito della quota parte dei finanziamenti assegnati ai progetti con utilizzo dei fondi di cui all' art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 : a) individua le cause che impediscono il rapido ed efficace dispiegamento dell'azione amministrativa verificando la funzionalità, l'efficienza e la produttività delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato nella provincia; b) (Abrogato); c) si avvale di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, o di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore.

    I progetti, in materia di organizzazione e miglioramento dei servizi, possono essere anche a carattere integrato fra le diverse amministrazioni statali, dalle quali dipendono gli uffici periferici.

    Il comitato metropolitano, sempre ai fini predetti, correlativamente alla durata di ciascun progetto, può assumere, in via sperimentale, personale con contratto a termine, a tempo pieno o parziale, entro un limite di spesa non superiore al cinque per cento dei fondi assegnati per l'attuazione del progetto.

    A tal fine non trova applicazione il disposto dell' art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 .

    Il Ministro per la funzione pubblica su richiesta motivata del comitato metropolitano, può autorizzare una deroga al limite predetto.

    L'assunzione del personale avviene mediante ricorso alle graduatorie degli idonei per concorsi banditi in ambito locale dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

    Qualora le graduatorie non sussistano oppure siano esaurite, il comitato metropolitano, entro i limiti indicati nei commi 4 e 5, procede all'assunzione attraverso selezione dei candidati in possesso dei titoli professionali preventivamente determinati dallo stesso comitato in rapporto alle mansioni richieste.

    La selezione è effettuata con questionari a risposta multipla o prove tecnico-pratiche.

    È garantita in ogni caso la pubblicità del reclutamento.

    Per la realizzazione dei progetti il comitato metropolitano può stabilire forme di incentivazione a favore del personale incaricato dell'esecuzione del progetto medesimo, nel rispetto della quota parte di finanziamento destinata a tale scopo.

    Il riconoscimento degli incentivi è incompatibile con emolumenti fruiti dal personale agli stessi fini ed aventi pari natura.

    Per l'elaborazione e l'attuazione dei progetti interagenti con gli uffici periferici statali, il comitato metropolitano può raggiungere intese con gli enti locali e con gli enti pubblici nazionali o territoriali.

    Le attrezzature ed i beni acquisiti ed utilizzati per l'esecuzione dei progetti possono entrare a far parte, previa verifica di funzionalità, del patrimonio indisponibile delle amministrazioni interessate.

    10.

    Il comitato metropolitano riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica sullo svolgimento delle iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.

    11.

    Le determinazioni del comitato metropolitano che, limitatamente alla provvista di beni e servizi necessari all'attuazione dei progetti, possono essere assunte anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, vengono adottate con decreto del prefetto, previo parere favorevole del dirigente dell'ufficio o degli uffici periferici dello Stato interessati.

    12.

    Il controllo sui decreti adottati dal prefetto è esercitato dalla delegazione regionale della Corte dei conti". – Si trascrive il testo vigente dell' art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)]: "Art.

    26. – 1.

    Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3 , 12 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13 , è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

    2.-8. (Abrogati)".

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 48 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico per malattia figlio

    Art. 48 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico per malattia figlio

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

    2. Si applica quanto previsto all’articolo 22, commi 4, 6 e 7.

    Testo vigente da Normattiva.

  • Art. 161 L. 633/1941

    Art. 161 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonché della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall'Autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione; può inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva.

    Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.

    L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.

    Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 47 D.Lgs. 151/2001 – Congedo per malattia del figlio

    Art. 47 D.Lgs. 151/2001 – Congedo per malattia del figlio

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

    2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di dieci giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e i quattordici anni.

    3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, […] e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato […] (testo parzialmente riportato).

    4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

    5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

    6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

  • Art. 46 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per violazione diritto ai riposi

    Art. 46 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per violazione diritto ai riposi

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40, 41, 42, 42-bis e 45 è punita con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

    2. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di cui agli articoli 39, 40, 41, 42, 42-bis e 45, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni

    Testo vigente da Normattiva.

  • Art. 44 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale riposi e permessi

    Art. 44 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale riposi e permessi

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 2.

    2. I tre giorni di permesso mensile di cui all’articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.

    Testo vigente da Normattiva.

  • Art. 43 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico e normativo riposi

    Art. 43 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico e normativo riposi

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo è dovuta un’indennità, a carico dell’ente assicuratore, pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all’ente assicuratore.

    2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, comma 5.

    Testo vigente da Normattiva.

  • Art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 – Assegnazione temporanea lavoratori con disabili

    Art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 – Assegnazione temporanea lavoratori con disabili

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.

    2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.

    Testo vigente da Normattiva.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.