Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Aliquota sostitutiva al 15% su IRPEF e addizionali regionali e comunali
- Applicabile a maggiorazioni per lavoro notturno e compensi per straordinari festivi
- Limite annuo agevolabile: 1.500 euro complessivi per lavoratore
- Valida solo per il periodo d’imposta 2026 (misura temporanea)
- Il lavoratore può rinunciare con dichiarazione scritta espressa
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 10 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) introduce, per il solo periodo d’imposta 2026, un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali del 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e sui compensi per lavoro straordinario nei giorni festivi, corrisposte ai lavoratori dipendenti entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro, salvo rinuncia scritta del lavoratore.
Approfondimento normativo completo: Commi 7-10 LB 2026: tassazione agevolata 5% su aumenti CCNL e 15.
La tassazione al 15% sulle maggiorazioni notturne e sullo straordinario festivo nel 2026
Accanto all’agevolazione sugli aumenti da rinnovo contrattuale, la legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto, al comma 10, un regime fiscale specifico per le somme legate al disagio del lavoro notturno e festivo. Si tratta di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali fissata al 15%, che si affianca — ma non si sovrappone — alla sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi da rinnovi CCNL trattata separatamente.
Le somme agevolabili sono quelle corrisposte a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e quelle per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Il limite entro cui opera la sostitutiva al 15% è di 1.500 euro annui per ciascun lavoratore dipendente. Oltre tale soglia, le somme rientrano nella tassazione IRPEF ordinaria. La misura è temporanea: il comma 10 la circoscrive esplicitamente al solo periodo d’imposta 2026.
Come per la sostitutiva sugli aumenti CCNL, il meccanismo è opt-out: la tassazione agevolata si applica automaticamente, salvo che il lavoratore presenti al datore una rinuncia espressa e scritta. Questa possibilità torna utile, ad esempio, quando il lavoratore ha un reddito complessivo molto basso e il regime ordinario gli consentirebbe detrazioni o deduzioni tali da azzerare o ridurre ulteriormente l’imposta dovuta rispetto all’aliquota sostitutiva del 15%.
Cosa verificare per l'applicazione della sostitutiva al 15%
- Verificare che le somme siano qualificate come maggiorazioni notturne o straordinario festivo dal CCNL
- Monitorare il raggiungimento del limite annuo di 1.500 euro per non applicare la sostitutiva oltre soglia
- Conservare la documentazione dei turni notturni e delle prestazioni festive per eventuali controlli
- Accertarsi che il lavoratore non abbia presentato rinuncia scritta all’agevolazione
- Distinguere le somme agevolabili ex comma 10 da quelle agevolabili ex comma 7 (aumenti CCNL), che hanno aliquota diversa
Caso 1: Tizio, infermiere di notte in una clinica privata
Scenario. Tizio lavora come infermiere in una clinica privata e svolge regolarmente turni notturni. Nel 2026 percepisce 1.100 euro di indennità e maggiorazioni per lavoro notturno, oltre a 300 euro per prestazioni straordinarie in giorni festivi: il totale ammonta a 1.400 euro, sotto la soglia dei 1.500 euro. Non ha presentato rinuncia scritta all’agevolazione.
Come si legge in pratica. L’intero importo di 1.400 euro rientra nel limite annuo di 1.500 euro previsto dal comma 10 della legge di bilancio 2026, pertanto è integralmente assoggettabile all’imposta sostitutiva del 15%. L’imposta sostitutiva ammonta a 210 euro. In alternativa, con un’aliquota IRPEF marginale del 27% (scaglione 28.001-50.000 euro), avrebbe pagato circa 378 euro. Il risparmio stimato è di circa 168 euro, a cui si aggiunge il mancato pagamento delle addizionali regionali e comunali sulla medesima base imponibile. Il datore di lavoro applica la ritenuta mensile del 15% man mano che le somme vengono erogate, tenendo il registro delle somme già assoggettate all’agevolazione per non superare il tetto dei 1.500 euro.
Riepilogo Caso 1
- Indennità notturne + straordinario festivo 2026: 1.400 euro
- Limite annuo agevolabile: 1.500 euro (non raggiunto)
- Imposta sostitutiva applicata: 15% = 210 euro
- Risparmio stimato rispetto a IRPEF ordinaria (aliq. 27%): circa 168 euro
- Addizionali regionali e comunali: non dovute sulla quota agevolata
Caso 2: Caia, barista con straordinari festivi e turni notturni
Scenario. Caia lavora come barista in un locale che apre anche la domenica e nei giorni festivi. Nel 2026 matura 900 euro di maggiorazioni per lavoro notturno (turni serali oltre le 22:00) e 750 euro per prestazioni straordinarie effettuate nei giorni festivi, per un totale di 1.650 euro. Non ha presentato rinuncia scritta.
Come si legge in pratica. Il totale di 1.650 euro supera il limite annuo di 1.500 euro stabilito dalla norma. L’agevolazione si applica soltanto fino alla soglia: i primi 1.500 euro sono tassati al 15% (imposta: 225 euro), mentre i restanti 150 euro confluiscono nel reddito ordinario di Caia e vengono tassati con le aliquote IRPEF progressive e le addizionali. Il datore di lavoro deve tenere un conteggio progressivo durante l’anno: quando la soglia è raggiunta, le erogazioni successive vengono automaticamente ricondotte alla tassazione ordinaria. Non è possibile scegliere selettivamente quali somme assoggettare all’agevolazione: si applica nell’ordine temporale di erogazione.
Riepilogo Caso 2
- Totale maggiorazioni notturne + straordinari festivi 2026: 1.650 euro
- Quota agevolata (fino al limite): 1.500 euro, tassati al 15% = 225 euro
- Quota eccedente il limite: 150 euro, tassati a IRPEF ordinaria
- Addizionali regionali e comunali: dovute solo sui 150 euro eccedenti
- Obbligo datore: monitorare il cumulo annuo per ciascun lavoratore
Caso 3: Sempronio, magazziniere con soli straordinari diurni feriali
Scenario. Sempronio lavora in un magazzino e svolge frequentemente ore di straordinario, ma esclusivamente nei giorni feriali e nelle ore diurne. Nel 2026 percepisce 1.800 euro di compensi per lavoro straordinario. Non ha presentato rinuncia scritta all’agevolazione.
Come si legge in pratica. Sempronio non può beneficiare dell’imposta sostitutiva al 15%. La norma prevista dal comma 10 della legge di bilancio 2026 agevolisce esclusivamente le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e i compensi per lavoro straordinario nei giorni festivi. Lo straordinario feriale diurno non rientra in nessuna delle due categorie indicate dal legislatore: i 1.800 euro percepiti da Sempronio saranno integralmente assoggettati a IRPEF ordinaria e alle addizionali. Sempronio verifica con il consulente del lavoro se la propria contrattazione aziendale preveda un piano di welfare o premi di produttività che permettano di accedere all’agevolazione all’1% prevista dal comma 9 per le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.
Riepilogo Caso 3
- Compensi straordinario feriale diurno 2026: 1.800 euro
- Applicabilità sostitutiva 15% (comma 10): esclusa — straordinario non festivo
- Tassazione applicata: IRPEF ordinaria con aliquota marginale + addizionali
- Nota: la norma agevolisce solo notturno e straordinario festivo
- Alternativa da valutare: premi di produttività con sostitutiva 1% (comma 9)
Quando conviene una verifica
Per verificare se le maggiorazioni in busta paga rientrano nell’agevolazione: Consulta un esperto di diritto del lavoro.
Norme e fonti collegate
- Commi 7-10 LB 2026: tassazione agevolata 5% su aumenti CCNL e 15 (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
Cosa si intende per 'lavoro notturno' ai fini dell'agevolazione del comma 10?
La norma richiama le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno previste dai contratti collettivi e dalla disciplina legale. In generale, la fascia notturna è definita dal D.Lgs. 66/2003 come il periodo di almeno sette ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Tuttavia, la qualificazione specifica delle maggiorazioni spettanti dipende dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, che può fissare fasce orarie e importi differenti rispetto al minimo legale.
Il limite di 1.500 euro è per singolo datore di lavoro o complessivo su tutti i rapporti di lavoro?
Il comma 10 fissa il limite a 1.500 euro complessivi annui per ciascun lavoratore dipendente, indipendentemente dal numero di rapporti di lavoro intrattenuti nel corso del 2026. In presenza di più datori di lavoro nel medesimo anno, il lavoratore deve comunicare la situazione a ciascun sostituto d’imposta per evitare che la sostitutiva venga applicata in misura eccedente il tetto complessivo, con conseguente obbligo di regolarizzazione in dichiarazione dei redditi.
La sostitutiva al 15% sul lavoro notturno si applica anche ai lavoratori del settore pubblico?
Il comma 10 della legge di bilancio 2026 non contiene, nel testo normativo, un’esplicita limitazione al solo settore privato analoga a quella prevista per la sostitutiva del 5% sugli aumenti CCNL (comma 8). Tuttavia, l’interpretazione sistematica e le circolari applicative dell’Agenzia delle entrate — che non sono ancora state pubblicate al momento della vigenza della norma — chiarirà l’ambito soggettivo. È opportuno attendere i chiarimenti ufficiali prima di applicare la misura ai dipendenti di enti pubblici.
Lo straordinario nei giorni di riposo settimanale (domenica non festiva) rientra nell'agevolazione?
La norma fa riferimento alle prestazioni di lavoro straordinario nei giorni festivi, locuzione che ricomprende le festività nazionali e quelle previste dalla contrattazione collettiva. La domenica è generalmente considerata giorno festivo ai fini lavoristici (art. 2109 c.c. e L. 260/1949), ma la qualificazione concreta dipende dal CCNL e dall’accordo individuale. Si raccomanda di verificare la classificazione contrattuale prima di applicare la sostitutiva alle prestazioni domenicali.
Cosa succede se il datore di lavoro applica erroneamente la sostitutiva al 15% su somme non agevolabili?
Se il sostituto d’imposta applica l’imposta sostitutiva del 15% su somme che non rientrano nelle categorie previste dal comma 10 (ad esempio su straordinari feriali diurni), si verifica un’applicazione indebita del regime agevolato. Il lavoratore è tenuto a segnalare l’errore in dichiarazione dei redditi, dove le somme erroneamente agevolate confluiranno nel reddito complessivo soggetto a tassazione ordinaria. Il datore di lavoro potrà essere chiamato a rispondere delle maggiori imposte non versate con relative sanzioni e interessi.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
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